Deliberazione n. 59/2017/PAR Comune di Arcinazzo Romano (RM)
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1 Deliberazione n. 59/2017/PAR Comune di Arcinazzo Romano (RM) REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO Nella Camera di consiglio del 20 settembre 2017 composta dai magistrati Carlo Chiappinelli Presidente; Maria Luisa Romano Consigliere; Carmela Mirabella Consigliere relatore; Di Giulio Rosalba Consigliere; Oriella Martorana Primo Referendario; Antonio Di Stazio Primo Referendario. VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione; VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni; VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14/CONTR./2000, contenente il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e s.m.i.; VISTA la nota, acquisita al prot. n in data 31 maggio 2017, con la quale il Sindaco del Comune di Arcinazzo Romano (Roma) ha inviato a questa Sezione una richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, legge n. 131/2003; VISTA l ordinanza n. 25/2017, con la quale il Presidente ha convocato la Camera di consiglio del 19 settembre 2017; UDITO nella Camera di consiglio il relatore, Consigliere Carmela Mirabella. 1
2 PREMESSO Il Sindaco del Comune di Arcinazzo Romano, con nota in data 29 maggio 2017, ha inviato a questa Sezione una richiesta di parere in merito al trattamento economico da riconoscere al lavoratore reclutato ex art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004. Al riguardo richiama un orientamento, considerato consolidato, secondo il quale, essendo il rapporto costituito sulla base della norma surrichiamata del tutto autonomo da quello che il lavoratore ha incardinato presso l Amministrazione titolare del rapporto di lavoro principale, l Amministrazione ricevente debba stabilire, in seno al nuovo e autonomo rapporto di lavoro, il trattamento retributivo e contributivo spettante al lavoratore. In particolare l Amministrazione pone i seguenti quesiti: 1. come può l Amministrazione ricevente quantificare e parametrare il trattamento economico da riconoscere al lavoratore reclutato ex art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004, in assenza di una formale disciplina al riguardo; 2. se tale trattamento economico debba essere ancorato alle prestazioni effettivamente rese all interno dell Amministrazione ricevente, sulla base di quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, o se l Amministrazione è vincolata dall inquadramento economico riconosciuto al lavoratore nell Ente di provenienza, in questo modo tuttavia derogando alla tesi dell autonomia del nuovo rapporto di lavoro; 3. se è opportuno estendere al rapporto costituito ex comma 557 la disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo determinato; 4. se, in considerazione dell alto profilo professionale richiesto al personale assunto ex comma 557, è possibile riconoscere allo stesso indennità ad personam come previsto dall art. 110, comma 3 del TUEL, sia pure nei limiti disposti per la spesa flessibile dall art. 9, comma 28, del DL n. 78/2010 e in quelli di contenimento della spesa complessiva di personale. Al riguardo il Sindaco dichiara di aderire all orientamento espresso dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 23/2016 la quale, secondo quanto affermato, ai fini dell applicabilità dei limiti di cui all art. 9, comma 28 del DL n. 78/2010, ha equiparato il rapporto instaurato ai sensi del comma 557 ad un rapporto di lavoro a tempo determinato. 2
3 CONSIDERATO L'esercizio della funzione consultiva, intestata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, è subordinato alla verifica preliminare in ordine alla sussistenza di precisi presupposti di ammissibilità. Sotto il profilo soggettivo la richiesta è da ritenere ammissibile in quanto presentata dal Sindaco, legittimato a rappresentare l Ente verso l esterno, nella sua qualità di vertice politicoamministrativo, sebbene non sia stata inoltrata tramite il Consiglio delle Autonomie, così come disposto dall art. 7, comma 8, sopra richiamato. Dal punto di vista dell ammissibilità oggettiva, l assegnazione alle Sezioni regionali della Corte dei conti della competenza a rilasciare pareri soltanto in materia di contabilità pubblica esclude che le stesse siano titolari di una funzione consultiva a carattere generale e presuppone che le richieste delle Amministrazioni siano formulate in modo tale da poterne verificare l attinenza a detta materia. Dal lato opposto tale connotazione della funzione consultiva esclude qualsiasi possibilità di intervento delle Sezioni regionali nella concreta attività gestionale ed amministrativa che ricade nell esclusiva responsabilità dell Amministrazione che la svolge. Nel caso in esame i quesiti sulle modalità di quantificazione e parametrazione del trattamento economico del lavoratore del quale l Amministrazione può servirsi ai sensi di quanto disposto dall art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004 e sulla possibilità di ancorare tale trattamento alle prestazioni effettivamente rese all interno dell Amministrazione ricevente o all inquadramento riconosciuto al lavoratore nell Ente di provenienza sono da ritenere inammissibili in quanto non inerenti la materia contabilità pubblica. Ciò in quanto la normativa relativa al trattamento economico da corrispondere al lavoratore, peraltro solo genericamente richiamata dall Amministrazione, per giurisprudenza costante, è da ritenere attinente alla materia della contabilità pubblica solo per la parte relativa ai limiti imposti all autonomia degli Enti locali ai fini di coordinamento della spesa pubblica. Anche il successivo quesito sulla opportunità di estendere ai rapporti di lavoro instaurati con i dipendenti di altre amministrazioni locali ai sensi dell art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 la disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo determinato può ritenersi oggettivamente 3
4 ammissibile soltanto se riferito all operatività dei limiti previsti per tale tipologia di spesa dall articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010. Su tale specifica richiesta il Collegio richiama il seguente principio di diritto, enunciato dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, nell ambito della pronuncia su una questione di massima posta da altra Sezione regionale di controllo (deliberazione n. 23/SEZAUT/2016/QMIG): Il limite di spesa previsto dall art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall art.1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n La minore spesa dell ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni. Con tale pronuncia, peraltro, la Sezione delle autonomie ha fornito soluzioni ad una serie di dubbi interpretativi dell art. 1, commi 557 della legge n. 311/2004 le quali, se correttamente intese, possono essere di ausilio all Amministrazione nelle decisioni da assumere in ordine al trattamento economico da riconoscere al personale di cui intende avvalersi ai sensi della suddetta normativa. Al riguardo, al fine di fornire all Ente elementi per una corretta applicazione dei principi enunciati dalla Sezione delle Autonomie risulta in particolare utile richiamare la ratio della norma in esame, ispirata alla volontà di introdurre strumenti di semplificazione e di razionalizzazione dei servizi di primario interesse pubblico per venire incontro alle difficoltà degli Enti di ridotte dimensioni nel reperimento di personale dotato di competenze adeguate alle funzioni da svolgere. Trattasi di una formula organizzatoria generica che comprende modalità di utilizzazione temporanea del lavoratore assimilabili, sul piano funzionale e della spesa, a forme di impiego precario. Secondo l orientamento seguito sin dagli inizi dal Consiglio di Stato, la disposizione avrebbe introdotto una deroga al principio di unicità del rapporto di lavoro a tempo pieno nella Pubblica amministrazione espresso dall art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, così permettendo ai dipendenti degli Enti locali di svolgere, previa autorizzazione, attività lavorativa a favore di altri Enti locali di piccole dimensioni ovvero associati tra loro non solo se titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale, come previsto dall art. 1, comma 58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ma 4
5 anche se titolari di un rapporto di lavoro a tempo pieno (cfr. Consiglio di Stato, Sezione prima, parere n. 2141/2005). Ne discende che, una volta definiti i limiti esterni ed interni cui l Ente utilizzatore dovrà informare lo svolgimento della prestazione lavorativa, l Amministrazione di appartenenza continuerà a gestire il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in assoluta autonomia e senza alcuna modificazione o novazione, oggettiva o soggettiva, dello stesso. Di conseguenza se l Ente decide di utilizzare autonomamente le prestazioni di un dipendente a tempo pieno presso altro Ente locale al di fuori del suo ordinario orario di lavoro, la prestazione aggiuntiva andrà ad inquadrarsi necessariamente all interno di un nuovo rapporto di lavoro a tempo parziale, i cui oneri dovranno essere computati ai fini del rispetto dei limiti di spesa imposti dall art. 9, comma 28, per la quota di costo aggiuntivo. Secondo quanto espressamente affermato dalla Sezione delle autonomie, l estrema sommarietà della fattispecie di cui al richiamato comma 557, della legge n. 311/2004 consente di integrare anche altre modalità di utilizzazione temporanea del lavoratore assimilabili, sul piano funzionale e della spesa, a forme di impiego precario. Tali modalità sono analiticamente descritte nell ambito della deliberazione sempre al fine di verificare l impatto della normativa vincolistica per ciascuna di esse prevista sulle fattispecie rientranti nella generica definizione di cui al sopra richiamato comma 557. Una volta individuata, nell ambito di una scelta responsabile, la modalità concreta di utilizzazione del dipendente di altra Amministrazione, il comune di Arcinazzo Romano potrà conseguentemente provvedere alla determinazione del relativo trattamento economico, nel rispetto degli eventuali limiti di spesa normativamente disposti. Restano in ogni caso fermi gli obblighi di riduzione della spesa per il personale previsti dall art. 1, commi 557 e 562, della legge n. 296/2006 a garanzia dell invarianza della spesa complessivamente considerata. L ultimo quesito riguarda la possibilità di riconoscere al dipendente di altra Amministrazione utilizzato ai sensi dell art. 1, comma 557 della legge n le indennità ad personam previste dall art. 110, comma 3 del TUEL. Per quanto concerne la relativa ammissibilità oggettiva, il Collegio rammenta che, per orientamento consolidato, l inerenza del quesito a materia di contabilità pubblica, nel contesto 5
6 sistematico in cui l'art. 7, comma 8 è inserito, va correttamente intesa in senso tecnico e ristretto, così come meglio precisato nella deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5 del 17 febbraio 2006 e, successivamente, nella deliberazione delle Sezioni Riunite n. 54/CONTR/10 oltre che nelle delibere già adottate da questa Sezione alle quali, per brevità, si rinvia. In una visione dinamica del sopra riportato concetto di contabilità pubblica, ritiene questa Sezione che vi rientrino anche le norme le quali, con l obiettivo del contenimento della spesa pubblica, a garanzia dell assolvimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'unione Europea, dettano principi di coordinamento della finanza pubblica, vincolando e condizionando l autonomia degli enti locali. Nel caso in esame viene richiamato l art. 110 del Tuel, il quale consente agli Enti locali di prevedere, nell ambito dello statuto, la possibilità di coprire i posti di responsabili dei servizi e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione con contratto a tempo determinato, disponendo termini e condizioni per esercitare tale possibilità e rinviando al regolamento degli uffici e dei servizi la fissazione di ulteriori limiti, criteri e modalità per la stipulazione dei relativi contratti. Il comma 3 del medesimo articolo dispone che la Giunta può, con provvedimento motivato, integrare il trattamento economico dei suddetti dipendenti con un indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. La richiesta di parere è da ritenere inammissibile, in quanto la norma è richiamata in ordine all organizzazione degli enti locali e, nello specifico, alle modalità di reperimento del personale, senza riferimenti agli obblighi o alle limitazioni alla relativa spesa. Né l incremento alla spesa dell Ente derivante dall esercizio dalla possibile concessione di speciali indennità ad una categoria determinata di dipendenti può per ciò stesso essere sufficiente a qualificare la norma come attinente alla materia della contabilità pubblica. Ritiene piuttosto il Collegio di dover richiamare l attenzione dell Amministrazione sulla necessità di considerare, nella valutazione relativa all eventuale concessione dell indennità e alla relativa quantificazione, le disponibilità del proprio bilancio, come peraltro espressamente disposto dall art. 110 del TUEL. 6
7 P.Q.M. richiama le considerazioni esposte in parte motiva limitatamente al quesito sull applicazione della disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo determinato, dichiarando per il resto il parere inammissibile. La presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Dirigente del Servizio di supporto, all'amministrazione che ne ha fatto richiesta. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 20 settembre Il Magistrato Relatore Il Presidente f.to Carmela Mirabella f.to Carlo Chiappinelli Depositata in Segreteria il 2 ottobre 2017 Il Responsabile del Servizio di Supporto f.to Emanuele Landolina 7
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