DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267

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1 CITTA' DI TORINO Servizio Centrale Consiglio Comunale Settore processo Deliberativo Centro di Documentazione DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 Testo Unico delle Leggi sull Ordinamento degli Enti Locali Testo aggiornato al 31 ottobre 2010 Coordinato con la normativa di cui al D. L. n. 78/2010 nel testo convertito, con modifiche, dalla legge n. 122/2010 e con il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168.

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3 PREMESSA ALLA LETTURA DEL TUEL Per una corretta lettura del vigente testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali (TUEL), ancorché, formalmente, ai sensi del relativo art. 1, lo stesso testo unico non possa essere derogato se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni 1, si annotano le seguenti osservazioni: 1. La normativa prevista in tema di organi, ivi comprese le disposizioni circa il numero di consiglieri ed assessori, nonché in tema di consorzi tra enti locali, è stata interessata dalla novella di cui alla legge n. 191 del 2009 (finanziaria per il 2010), così come modificata dal decreto-legge n. 2 del 2010, nel testo convertito, con modifiche, dalla legge n. 42 del Attualmente, il sistema dei controlli regionali sugli atti dei comuni e delle province, previsto dal TUEL, risulta privo di copertura costituzionale, in quanto la legge costituzionale n. 3 del 2001 ha abrogato l intero art. 130 Cost., il quale, come noto, prevedeva l istituzione dei CO.RE.CO. quali organi della regione deputati al controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti locali. Ora, tale abrogazione impone un attività interpretativa di coordinamento tra il TUEL, che costituisce la vigente fonte di disciplina in materia, la normativa regionale e la Costituzione, così come novellata con legge costituzionale n. 3 del Ebbene, in base alla tesi maggiormente accreditata in dottrina, con l entrata in vigore di detta legge costituzionale, bisogna considerare: Soppresse le funzioni di controllo dei CO.RE.CO., e soppressi gli stessi organi, laddove istituiti per svolgere le sole funzioni di controllo, e non anche quelle di consulenza agli enti locali ex art. 129 TUEL. Per l effetto, completamente abolito il controllo di legittimità dei CO.RE.CO. sugli atti degli enti locali, sia obbligatorio, sia facoltativo. Ammissibile il controllo eventuale, ex art. 127, commi 1 e 2, TUEL, solo presso quei comuni e quelle province in cui siano stati istituiti e nominati i difensori civici. In particolare, per quanto riguarda i difensori civici comunali, essi possono espletare detto controllo sino alla scadenza dei rispettivi incarichi, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 2 del Scaduti gli incarichi ad oggi vigenti, infatti, i difensori civici comunali saranno ipso iure soppressi. Le loro funzioni, tuttavia, potranno essere attribuite con convenzione al difensore civico provinciale, che assumerà in tal caso la denominazione di difensore civico territoriale. Ammissibile il controllo sostitutivo della regione, ex art. 136 TUEL, limitatamente alla fattispecie di nomina del commissario ad acta da parte del difensore civico regionale, affinché l organo straordinario, entro sessanta giorni dal conferimento dell incarico, provveda ad adottare gli atti obbligatori per legge, che l ente locale ha omesso o ritardato, sebbene invitato a provvedere entro congruo termine. 3. L art. 23 bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, reca una nuova disciplina in materia di servizi pubblici locali di rilevanza 1 La suddetta clausola rafforza le previsioni del TUEL, richiedendone modifica espressa, in forza del richiamo all art. 128 Cost. Ora, nonostante quest ultimo articolo sia stato abrogato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, la clausola de qua parrebbe doversi intendere comunque vigente, almeno formalmente, in quanto il disposto dell art. 128 Cost., che riconosceva l autonomia di province e comuni, è stato di fatto reintrodotto, con modifiche, nel nuovo sistema costituzionale (cfr., innanzi tutto, il nuovo art. 114, comma 2, Cost.). 2 Detta riforma, oltre ad aver espressamente abrogato i commi 1 e 2 dell art. 21 TUEL, e modificato la rubrica di tale articolo, ha tacitamente interessato svariate disposizioni dello stesso testo unico: cfr. note sub artt. 11, 17, 31, 37, 47 e 108 TUEL. 1

4 economica, che prevale su quanto riportato nell art. 113 TUEL, del quale, infatti, l art. 23- bis dello stesso decreto di riforma sancisce espressamente l abrogazione, nelle parti in cui esso risulti incompatibile con il nuovo regime. Sulla normativa recata dal decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sono successivamente intervenute delle ulteriori modifiche, apportate in primis dalla legge n. 99 del 2009, ma soprattutto dall art. 15 del decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del Tali ulteriori innovazioni incidono anche sullo stesso testo dell art. 23-bis in questione, il cui nuovo comma 10 affida al Governo l adozione di uno o più regolamenti, da emanare entro il 31 dicembre 2009 in attuazione della riforma di cui al decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo convertito e da ultimo modificato, appunto con novella del Tra le disposizioni regolamentari, in particolare, devono esserci anche quelle concernenti l individuazione espressa delle norme abrogate ai sensi del medesimo art. 23-bis. Ebbene, all attuazione della riforma in parola si è recentemente dato corso mediante emanazione del regolamento governativo in materia di servizi pubblici locali, aventi rilevanza economica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 168 del 2010, il cui art. 12, tra l altro, stabilisce espressamente quali disposizioni siano o restino abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo. In particolare, per quanto riguarda il TUEL, si prevede l abrogazione espressa dell art. 113, commi 5, 5-bis, 6, 7, 8, 9, escluso il primo periodo, 14, 15-bis, 15-ter e 15-quater. Mentre le leggi, i regolamenti, i decreti, o altri provvedimenti, che richiamano l abrogato comma 7 dell'articolo 113 TUEL, si intendono riferiti al comma 1 dell'articolo 3 del regolamento stesso, secondo cui le procedure competitive ad evidenza pubblica per l affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, di cui all'articolo 23-bis, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo convertito e da ultimo modificato nel 2009, devono essere indette nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza, definiti dalla legge, ove esistente, dalla competente autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti affidanti. 4. Laddove, in materia di organizzazione e personale, il TUEL richiama le disposizioni del decreto legislativo n. 29 del 1993, detti rimandi devono piuttosto intendersi alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 2001, recante il nuovo testo unico in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. L art. 72 di quest ultima normativa, infatti, abroga espressamente ed integralmente il decreto legislativo n. 29 del Secondo la Corte dei Conti, l art. 91 TUEL, nella parte in cui prevede concorsi interamente riservati al personale dipendente, deve ritenersi abrogato per incompatibilità con il decreto legislativo n. 150 del 2009, recante la normativa di attuazione della legge n. 15 del 2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni 3. 3 Cfr. nota sub art. 91 TUEL. 2

5 D.Lgs. 18 agosto 2000, n Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. 0HEpigrafe 1HPremessa 2H1. Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (art. 31 legge 3 agosto 1999, n. 265) Parte I Ordinamento istituzionale TITOLO I Disposizioni generali 3H1. Oggetto. 4H2. Àmbito di applicazione. 5H3. Autonomia dei comuni e delle province. 6H4. Sistema regionale delle autonomie locali. 7H5. Programmazione regionale e locale. 8H6. Statuti comunali e provinciali. 9H7. Regolamenti. 01H7-bis. Sanzioni amministrative. 1H8. Partecipazione popolare. 21H9. Azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale. 31H10. Diritto di accesso e di informazione. 41H11. Difensore civico. 51H12. Sistemi informativi e statistici. 3

6 TITOLO II Soggetti Capo I - Comune 61H13. Funzioni. 71H14. Compiti del comune per servizi di competenza statale. 81H15. Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni. 91H16. Municipi. 02H17. Circoscrizioni di decentramento comunale. 12H18. Titolo di città. Capo II - Provincia 2H19. Funzioni. 32H20. Compiti di programmazione. 42H21. Revisione delle circoscrizioni provinciali. Capo III - Aree metropolitane 52H22. Aree metropolitane. 62H23. Città metropolitane. 72H24. Esercizio coordinato di funzioni. 82H25. Revisione delle circoscrizioni comunali. 92H26. Norma transitoria. Capo IV - Comunità montane 03H27. Natura e ruolo. 13H28. Funzioni. 23H29. Comunità isolane o di arcipelago. Capo V - Forme associative 3H30. Convenzioni. 43H31. Consorzi. 53H32. Unioni di comuni. 63H33. Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni. 4

7 73H34. Accordi di programma. 83H35. Norma transitoria. TITOLO III Organi Capo I - Organi di governo del comune e della provincia 93H36. Organi di governo. 04H37. Composizione dei consigli. 14H38. Consigli comunali e provinciali. 24H39. Presidenza dei consigli comunali e provinciali. 34H40. Convocazione della prima seduta del consiglio. 4H41. Adempimenti della prima seduta. 54H42. Attribuzioni dei consigli. 64H43. Diritti dei consiglieri. 74H44. Garanzia delle minoranze e controllo consiliare. 84H45. Surrogazione e supplenza dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali. 94H46. Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della Giunta. 05H47. Composizione delle giunte. 15H48. Competenze delle giunte. 25H49. Pareri dei responsabili dei servizi. 35H50. Competenze del sindaco e del presidente della provincia. 45H51. Durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli. Limitazione dei mandati. 5H52. Mozione di sfiducia. 65H53. Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco o del presidente della provincia. 75H54. Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale. Capo II - Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità 85H55. Elettorato passivo. 5

8 95H56. Requisiti della candidatura. 06H57. Obbligo di opzione. 16H58. Cause ostative alla candidatura. 26H59. Sospensione e decadenza di diritto. 36H60. Ineleggibilità. 46H61. Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di sindaco e presidente di provincia. 56H62. Decadenza dalla carica di sindaco e di presidente della provincia. 6H63. Incompatibilità. 76H64. Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva Giunta. 86H65. Incompatibilità per consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale. 96H66. Incompatibilità per gli organi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere. 07H67. Esimente alle cause di ineleggibilità o incompatibilità. 17H68. Perdita delle condizioni di eleggibilità e incompatibilità. 27H69. Contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità. 37H70. Azione popolare. Capo III - Sistema elettorale 47H71. Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a abitanti. 57H72. Elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a abitanti. 67H73. Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a abitanti. 7H74. Elezione del presidente della provincia. 87H75. Elezione del consiglio provinciale. 97H76. Anagrafe degli amministratori locali e regionali. Capo IV - Status degli amministratori locali 08H77. Definizione di amministratore locale. 18H78. Doveri e condizione giuridica. 28H79. Permessi e licenze. 38H80. Oneri per permessi retribuiti. 6

9 48H81. Aspettative. 58H82. Indennità. 68H83. Divieto di cumulo. 78H84. Rimborso delle spese di viaggio. 8H85. Partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali. 98H86. Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative. 09H87. Consigli di amministrazione delle aziende speciali. TITOLO IV Organizzazione e personale Capo I - Uffici e personale 19H88. Disciplina applicabile agli uffici ed al personale degli enti locali. 29H89. Fonti. 39H90. Uffici di supporto agli organi di direzione politica. 49H91. Assunzioni. 59H92. Rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale. 69H93. Responsabilità patrimoniale. 79H94. Responsabilità disciplinare. 89H95. Dati sul personale degli enti locali. 9H96. Riduzione degli organismi collegiali. Capo II - Segretari comunali e provinciali 01H97. Ruolo e funzioni. 101H98. Albo nazionale. 201H99. Nomina. 301H100. Revoca. 401H101. Disponibilità e mobilità. 501H102. Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali. 7

10 601H103. Organizzazione e funzionamento dell'agenzia autonoma. 701H104. Scuola superiore della pubblica amministrazione locale e scuole regionali e interregionali. 801H105. Regioni a statuto speciale. 901H106. Disposizioni finali e transitorie. Capo III - Dirigenza ed incarichi 01H107. Funzioni e responsabilità della dirigenza. 1H108. Direttore generale. 21H109. Conferimento di funzioni dirigenziali. 31H110. Incarichi a contratto. 41H111. Adeguamento della disciplina della dirigenza. TITOLO V Servizi e interventi pubblici locali 51H112. Servizi pubblici locali. 61H113. Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. 71H113-bis. Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica. 81H114. Aziende speciali ed istituzioni. 91H115. Trasformazione delle aziende speciali in società per azioni. 021H116. Società per azioni con partecipazione minoritaria di enti locali. 121H117. Tariffe dei servizi. 21H118. Regime del trasferimento di beni. 321H119. Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni. 421H120. Società di trasformazione urbana. 521H121. Occupazione d'urgenza di immobili. 621H122. Lavori socialmente utili. 721H123. Norma transitoria. 8

11 TITOLO VI Controlli Capo I - Controllo sugli atti 821H124. Pubblicazione delle deliberazioni. 921H125. Comunicazione delle deliberazioni ai capigruppo. 031H126. Deliberazioni soggette in via necessaria al controllo preventivo di legittimità. 131H127. Controllo eventuale. 231H128. Comitato regionale di controllo. 31H129. Servizi di consulenza del comitato regionale di controllo. 431H130. Composizione del comitato. 531H131. Incompatibilità ed ineleggibilità. 631H132. Funzionamento del comitato. 731H133. Modalità del controllo preventivo di legittimità. 831H134. Esecutività delle deliberazioni. 931H135. Comunicazione deliberazioni al prefetto. 041H136. Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori. 141H137. Poteri sostitutivi del Governo. 241H138. Annullamento straordinario. 341H139. Pareri obbligatori. 41H140. Norma finale. Capo II - Controllo sugli organi 541H141. Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali. 641H142. Rimozione e sospensione di amministratori locali. 741H143. Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti. 841H144. Commissione straordinaria e Comitato di sostegno e monitoraggio. 941H145. Gestione straordinaria. 051H145-bis. Gestione finanziaria. 9

12 151H146. Norma finale. Capo III - Controlli interni 251H147. Tipologia dei controlli interni. Capo IV - Controlli esterni sulla gestione 351H148. Controllo della Corte dei Conti. Parte seconda Ordinamento finanziario e contabile TITOLO I Disposizioni generali 451H149. Princìpi generali in materia di finanza propria e derivata. 51H150. Princìpi in materia di ordinamento finanziario e contabile. 651H151. Princìpi in materia di contabilità. 751H152. Regolamento di contabilità. 851H153. Servizio economico-finanziario. 951H154. Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali. 061H155. Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. 161H156. Classi demografiche e popolazione residente. 261H157. Consolidamento dei conti pubblici. 361H158. Rendiconto dei contributi straordinari. 461H159. Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali. 561H160. Approvazione di modelli e schemi contabili. 61H161. Certificazioni di bilancio. TITOLO II Programmazione e bilanci Capo I - Programmazione 761H162. Princìpi del bilancio. 861H163. Esercizio provvisorio e gestione provvisoria. 10

13 961H164. Caratteristiche del bilancio. 071H165. Struttura del bilancio. 171H166. Fondo di riserva. 271H167. Ammortamento dei beni. 371H168. Servizi per conto di terzi. 471H169. Piano esecutivo di gestione. 571H170. Relazione previsionale e programmatica. 671H171. Bilancio pluriennale. 71H172. Altri allegati al bilancio di previsione. 871H173. Valori monetari. Capo II - Competenze in materia di bilanci 971H174. Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati. 081H175. Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione. 181H176. Prelevamenti dal fondo di riserva. 281H177. Competenze dei responsabili dei servizi. TITOLO III Gestione del bilancio Capo I - Entrate 381H178. Fasi dell'entrata. 481H179. Accertamento. 581H180. Riscossione. 681H181. Versamento. Capo II - Spese 781H182. Fasi della spesa. 81H183. Impegno di spesa. 981H184. Liquidazione della spesa. 091H185. Ordinazione e pagamento. 11

14 Capo III - Risultato di amministrazione e residui 191H186. Risultato contabile di amministrazione. 291H187. Avanzo di amministrazione. 391H188. Disavanzo di amministrazione. 491H189. Residui attivi. 591H190. Residui passivi. Capo IV - Princìpi di gestione e controllo di gestione 691H191. Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese. 791H192. Determinazioni a contrattare e relative procedure. 891H193. Salvaguardia degli equilibri di bilancio. 91H194. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio. 02H195. Utilizzo di entrate a specifica destinazione. 102H196. Controllo di gestione. 202H197. Modalità del controllo di gestione. 302H198. Referto del controllo di gestione. 402H198-bis. Comunicazione del referto. TITOLO IV Investimenti Capo I - Princìpi generali 502H199. Fonti di finanziamento. 602H200. Programmazione degli investimenti. 702H201. Finanziamento di opere pubbliche e piano economico-finanziario. Capo II - Fonti di finanziamento mediante indebitamento 802H202. Ricorso all'indebitamento. 902H203. Attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento. 012H204. Regole particolari per l'assunzione di mutui. 12H205. Attivazione di prestiti obbligazionari. 12

15 212H205-bis. Contrazione di aperture di credito. Capo III - Garanzie per mutui e prestiti 312H206. Delegazione di pagamento. 412H207. Fideiussione. TITOLO V Tesoreria Capo I - Disposizioni generali 512H208. Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria. 612H209. Oggetto del servizio di tesoreria. 712H210. Affidamento del servizio di tesoreria. 812H211. Responsabilità del tesoriere. 912H212. Servizio di tesoreria svolto per più enti locali. 02H213. Gestione informatizzata del servizio di tesoreria. Capo II - Riscossione delle entrate 12H214. Operazioni di riscossione. 2H215. Procedure per la registrazione delle entrate. Capo III - Pagamento delle spese 32H216. Condizioni di legittimità dei pagamenti effettuati dal tesoriere. 42H217. Estinzione dei mandati di pagamento. 52H218. Annotazione della quietanza. 62H219. Mandati non estinti al termine dell'esercizio. 72H220. Obblighi del tesoriere per le delegazioni di pagamento. Capo IV - Altre attività 82H221. Gestione di titoli e valori. 92H222. Anticipazioni di tesoreria. Capo V - Adempimenti e verifiche contabili 032H223. Verifiche ordinarie di cassa. 13

16 132H224. Verifiche straordinarie di cassa. 232H225. Obblighi di documentazione e conservazione. 32H226. Conto del tesoriere. TITOLO VI Rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione 432H227. Rendiconto della gestione. 532H228. Conto del bilancio. 632H229. Conto economico. 732H230. Conto del patrimonio e conti patrimoniali speciali. 832H231. Relazione al rendiconto della gestione. 932H232. Contabilità economica. 042H233. Conti degli agenti contabili interni. TITOLO VII Revisione economico-finanziaria 142H234. Organo di revisione economico-finanziario. 242H235. Durata dell'incarico e cause di cessazione. 342H236. Incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori. 42H237. Funzionamento del collegio dei revisori. 542H238. Limiti all'affidamento di incarichi. 642H239. Funzioni dell'organo di revisione. 742H240. Responsabilità dell'organo di revisione. 842H241. Compenso dei revisori. TITOLO VIII Enti locali deficitari o dissestati Capo I - Enti locali deficitari: disposizioni generali 942H242. Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari e relativi controlli. 052H243. Controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed altri enti. 14

17 Capo II - Enti locali dissestati: disposizioni generali 152H244. Dissesto finanziario. 252H245. Soggetti della procedura di risanamento. 352H246. Deliberazione di dissesto. 452H247. Omissione della deliberazione di dissesto. 52H248. Conseguenze della dichiarazione di dissesto. 652H249. Limiti alla contrazione di nuovi mutui. 752H250. Gestione del bilancio durante la procedura di risanamento. 852H251. Attivazione delle entrate proprie. Capo III - Attività dell'organo straordinario di liquidazione 952H252. Composizione, nomina e attribuzioni. 062H253. Poteri organizzatori. 162H254. Rilevazione della massa passiva. 262H255. Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento. 362H256. Liquidazione e pagamento della massa passiva. 462H257. Debiti non ammessi alla liquidazione. 562H258. Modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti. Capo IV - Bilancio stabilmente riequilibrato 62H259. Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. 762H260. Collocamento in disponibilità del personale eccedente. 862H261. Istruttoria e decisione sull'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. 962H262. Inosservanza degli obblighi relativi all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. 072H263. Determinazione delle medie nazionali per classi demografiche delle risorse di parte corrente e della consistenza delle dotazioni organiche. Capo V - Prescrizioni e limiti conseguenti al risanamento 172H264. Deliberazione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato. 272H265. Durata della procedura di risanamento ed attuazione delle prescrizioni recate dal decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. 15

18 372H266. Prescrizioni in materia di investimenti. 472H267. Prescrizioni sulla dotazione organica. 572H268. Ricostituzione di disavanzo di amministrazione o di debiti fuori bilancio. 672H268-bis. Procedura straordinaria per fronteggiare ulteriori passività. 72H268-ter. Effetti del ricorso alla procedura straordinaria di cui all'articolo 268-bis. 872H269. Modalità applicative della procedura di risanamento. Parte III - Associazioni degli enti locali 972H270. Contributi associativi. 082H271. Sedi associative. 182H272. Attività delle associazioni nella cooperazione allo sviluppo. PARTE IV Disposizioni transitorie ed abrogazioni 282H273. Norme transitorie. 382H274. Norme abrogate. 482H275. Norma finale. 16

19 D.Lgs. 18 agosto 2000, n H(1) Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.. 682H(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O. Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 287H14 della 28Hlegge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 289H31 della 290Hlegge 3 agosto 1999, n. 265, recante delega al Governo per l'adozione di un testo unico in materia di ordinamento degli enti locali; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 aprile 2000; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'8 giugno 2000; Acquisito il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza Unificata, istituita ai sensi del 291Hdecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000; Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e della giustizia; Emana il seguente decreto legislativo: 1. È approvato l'unito testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, composto di 275 articoli. 17

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21 PARTE I ORDINAMENTO ISTITUZIONALE 19

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23 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI 21

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25 Articolo 1 Oggetto 1. Il presente testo unico contiene i princìpi e le disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali. 2. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione. 3. La legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i princìpi che costituiscono limite inderogabile per la loro autonomia normativa. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali princìpi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Gli enti locali adeguano gli statuti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette. 4. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni 292H(2). 392H(2) Il presente articolo corrisponde agli artt. 1 e 4, comma 2-bis, 294HL. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata. Articolo 2 Àmbito di applicazione 1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni. 2. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali 295H(3). 692H(3) Il presente articolo corrisponde all'art. 25, comma 7-bis, ultimo periodo, 297HL. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata. Articolo 3 Autonomia dei comuni e delle province 1. Le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome. 2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. 3. La provincia, ente locale intermedio tra comune e Regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo. 4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'àmbito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. 23

26 5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali 298H(4). 92H(4) Il presente articolo corrisponde all'art. 30H2, 301HL. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata. Articolo 4 Sistema regionale delle autonomie locali 1. Ai sensi dell'articolo 117, primo e secondo comma, e dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le regioni, ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori, organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i comuni e le province. 2. Ai fini di cui al comma 1, le leggi regionali si conformano ai princìpi stabiliti dal presente testo unico in ordine alle funzioni del comune e della provincia, identificando nelle materie e nei casi previsti dall'articolo 117 della Costituzione, gli interessi comunali e provinciali in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio. 3. La generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai comuni, alle province e alle comunità montane, in base ai princìpi di cui all'articolo 302H4, comma 3, della 303HL. 15 marzo 1997, n. 59, secondo le loro dimensioni territoriali, associative ed organizzative, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. 4. La legge regionale indica i princìpi della cooperazione dei comuni e delle province tra loro e con la Regione, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile. 5. Le regioni, nell'àmbito della propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra regioni ed enti locali nell'àmbito delle rispettive competenze 304H(5). 503H(5) Il presente articolo corrisponde all'art. 306H3, commi da 1 a 3, 307HL. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata. Articolo 5 Programmazione regionale e locale 1. La Regione indica gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale e su questi ripartisce le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali. 2. Comuni e province concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione. 3. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della Regione. 24

27 4. La legge regionale indica i criteri e fissa le procedure per gli atti e gli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali. 5. La legge regionale disciplina, altresì, con norme di carattere generale, modi e procedimenti per la verifica della compatibilità fra gli strumenti di cui al comma 4 e i programmi regionali, ove esistenti H803(6). 903H(6) Il presente articolo corrisponde all'art. 310H3, commi da 4 a 8, 31HL. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata. Articolo 6 Statuti comunali e provinciali 1. I comuni e le province adottano il proprio statuto. 2. Lo statuto, nell'àmbito dei princìpi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico. 3. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della 312Hlegge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti (6 bis). 4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie. 5. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. (6 ter) Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente. 6. L'ufficio del Ministero dell'interno, istituito per la raccolta e la conservazione degli statuti comunali e provinciali, cura anche adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi 313H(7). 413H(6 bis) La legge n. 125/1991 è stata abrogata, ad eccezione dell art. 11, dal D.Lgs. 198/2006, recante il Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna. Cfr. osservazione n. 2 della premessa. 513H(7) Il presente articolo corrisponde agli artt. 316H4 e 317H59, 318HL. 8 giugno 1990, n. 142, e all'art. 319H27, 320HL. 25 marzo 1993, n. 81, ora abrogati. 25

28 Articolo 7 Regolamenti 1. Nel rispetto dei princìpi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni 321H(8). 23H(8) Il presente articolo corrisponde all'art. 323H5, 324HL. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata. Articolo 7-bis Sanzioni amministrative 1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. 1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari 325H(9). 2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 326H17 della 327Hlegge 24 novembre 1981, n H(10). 923H(9) Comma aggiunto dall'art. 30H1-quater, 31HD.L. 31 marzo 2003, n. 50, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. 23H(10) Articolo aggiunto dall'art. 3H16, 34HL. 16 gennaio 2003, n. 3. Articolo 8 Partecipazione popolare 1. I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo statuto. 2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto, nell'osservanza dei princìpi stabiliti dalla 35Hlegge 7 agosto 1990, n Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere, altresì, determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere, altresì, previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini. 4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali. 26

29 5. Lo statuto, ispirandosi ai princìpi di cui alla 36Hlegge 8 marzo 1994, n. 203 e al 37Hdecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti 38H(11). 93H(11) Il presente articolo corrisponde all'art. 340H6, 341HL. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata. Articolo 9 Azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale 1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune e alla provincia. 2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune ovvero della provincia. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che l'ente costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore. 3. [Le associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 342H13 della 343Hlegge 8 luglio 1986, n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al comune e alla provincia, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore (12) dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione] 34H H543(13). 643H(12) Comma abrogato dall'art. 347H318, 348HD.Lgs. 3 aprile 2006, n H(13) Il presente articolo corrisponde all'art. 350H7, commi 1 e 2, 351HL. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata. Articolo 10 Diritto di accesso e di informazione 1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese. 2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione. 3. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni 352H(14). 353H(14) Il presente articolo corrisponde all'art. 354H7, commi da 3 a 5, 35HL. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata. 27

30 Articolo 11 Difensore civico 356H 1. Lo statuto comunale e quello provinciale possono prevedere l'istituzione del difensore civico, con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. 2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale. 3. Il difensore civico comunale e quello provinciale svolgono altresì la funzione di controllo nell'ipotesi prevista all'articolo H(16). (15) 853H(15) Ai sensi dell art. 2, comma 186, della legge n. 191 del 2009 (finanziaria per il 2010), così come modificato dal decreto-legge n. 2 del 2010, nel testo convertito, con modifiche, dalla legge n. 42 del 2010, è soppresso il difensore civico comunale. Tuttavia, le relative funzioni possono essere attribuite con convenzione al difensore civico provinciale, che, in tal caso, assume la denominazione di difensore civico territoriale. Tali disposizioni si applicano allo scadere dei singoli incarichi dei difensori civici, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 2 del H(16) Il presente articolo corrisponde all'art. 360H8, 361HL. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata. Articolo 12 Sistemi informativi e statistici 1. Gli enti locali esercitano i compiti conoscitivi e informativi concernenti le loro funzioni in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale. 2. Gli enti locali, nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza e nella conseguente verifica dei risultati, utilizzano sistemi informativo-statistici che operano in collegamento con gli uffici di statistica in applicazione del 362Hdecreto legislativo 6 settembre 1989, n È in ogni caso assicurata l'integrazione dei sistemi informativo-statistici settoriali con il sistema statistico nazionale. 3. Le misure necessarie sono adottate con le procedure e gli strumenti di cui agli articoli 363H6 e 563Hdecreto legislativo 28 agosto 1997, n H9 del 28

31 TITOLO II SOGGETTI 29

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33 Capo I Comune Articolo 13 Funzioni 1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. 2. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia 36H(17). 763H(17) Il presente articolo corrisponde all'art. 368H9, 369HL. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata. Articolo 14 Compiti del comune per servizi di competenza statale 1. Il comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica. 2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'articolo Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate ai comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie H073(18). 173H(18) Il presente articolo corrisponde all'art. 372H10, 373HL. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata. Articolo 15 Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni 1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite. 2. La legge regionale che istituisce nuovi comuni, mediante fusione di due o più comuni contigui, prevede che alle comunità di origine o ad alcune di esse siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. 3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della Regione, lo Stato eroga, per i dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono. 31

34 4. La denominazione delle borgate e frazioni è attribuita ai comuni ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione 374H(19). 573H(19) Il presente articolo corrisponde all'art. 376H11, 37HL. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata. Articolo 16 Municipi 1. Nei comuni istituiti mediante fusione di due o più comuni contigui lo statuto comunale può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse. 2. Lo statuto e il regolamento disciplinano l'organizzazione e le funzioni dei municipi, potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei comuni con pari popolazione 378H(20). 973H(20) Il presente articolo corrisponde all'art. 380H12, 381HL. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata. Articolo 17 Circoscrizioni di decentramento comunale 382H(21). 1. I comuni con popolazione superiore a abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune 383H(22). 2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento. 3. I comuni con popolazione tra i e i abitanti possono articolare il territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento ai sensi di quanto previsto dal comma 2. La popolazione media delle circoscrizioni non può essere inferiore a abitanti 384H(23). 4. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'àmbito dell'unità del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento. 5. Nei comuni con popolazione superiore a abitanti, lo statuto può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando, altresì, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo status dei componenti e le relative modalità di elezione, nomina o designazione. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria 385H(24). 683H(21) Ai sensi dell art. 2, comma 186, della legge n. 191 del 2009 (finanziaria per il 2010), così come modificato dal decreto-legge n. 2 del 2010, nel testo convertito, con modifiche, dalla legge n. 42 del 2010, sono soppresse le circoscrizioni di decentramento comunale. Tuttavia, resta salvo il comma 5 dell art. 17 TUEL ed è ammessa la facoltà, per i comuni con popolazione superiore ai abitanti, di articolare il proprio territorio in circoscrizioni, purché abbiano ciascuna una popolazione media non inferiore ai abitanti. Tali disposizioni si applicano dal 2011 e per tutti gli anni a seguire, agli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo. 783H(22) Comma così modificato dal comma 29 dell art. 38H2, 389HL. 24 dicembre 2007, n. 244, con la decorrenza indicata nell'art. 390H42-bis, 391HD.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione. 32

35 293H(23) Comma così sostituito dal comma 29 dell art. 393H2, 394HL. 24 dicembre 2007, n. 244, con la decorrenza indicata nell'art. 395H42-bis, 396HD.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione. 793H(24) Il presente articolo corrisponde all'art. 398H13, 39HL. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata. Articolo 18 Titolo di città 1. Il titolo di città può essere concesso con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno ai comuni insigni per ricordi, monumenti storici e per l'attuale importanza. 33

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37 Capo II Provincia Articolo 19 Funzioni 1. Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori: a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità; b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche; c) valorizzazione dei beni culturali; d) viabilità e trasporti; e) protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali; f) caccia e pesca nelle acque interne; g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore; h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale; i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale; l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali. 2. La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi da essa proposti, promuove e coordina attività, nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo. 3. La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso le forme previste dal presente testo unico per la gestione dei servizi pubblici locali 40H(25). 104H(25) Il presente articolo corrisponde all'art. 402H14, 403HL. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata. Per l'attenzione di quanto disposto dal presente articolo, vedi l'art. 404H197, 405HD.Lgs. 3 aprile 2006, n

38 Articolo 20 Compiti di programmazione 1. La provincia: a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione; b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale; c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell'attività programmatoria dei comuni. 2. La provincia, inoltre, ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica: a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti; b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione; c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque; d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali. 3. I programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento sono trasmessi alla Regione ai fini di accertarne la conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale. 4. La legge regionale detta le procedure di approvazione, nonché norme che assicurino il concorso dei comuni alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento. 5. Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla Regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento. 6. Gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, si conformano ai piani territoriali di coordinamento delle province e tengono conto dei loro programmi pluriennali H604(26). 704H(26) Il presente articolo corrisponde all'art. 408H15, 409HL. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata. 36

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