REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
|
- Giuseppe Lazzari
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 \ ( I--- Seni REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Crea. na 2Z tyfjs Rep- * La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d ERRICO Presidente rei. dr. RitaCAROSELLA Consigliere dr. Gianfranco PLACENT1NO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento n. 171/2016 R.G. di appello avverso l ordinanza pronunciata dal Tribunale di Campobasso il 17/02/2016 nel procedimento n. 1740/2015 R.G*, avente ad oggetto: riconoscimento della protezione internazionale TRA elettivamente domiciliato in Campobasso presso lo studio dell aw. Carmela Perazzelli, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla citazione in appello APPELLANTE E MINISTERO DELL INTERNO (c.f ) - Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione intemazionale di Salerno, sez. di Campobasso, in persona del legale rapp.te p.l, elettivamente domiciliata in Campobasso presso gli uffici dell Avvocatura Distrettuale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis APPELLATO NONCHÉ Procuratore Generale presso la Corte d Appello di Campobasso INTERVENTORÈ RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE IN FATTO *"', cittadino del Gambia, premesso che la Commissione territoriale di Salerno - sez. di Campobasso, gli aveva negato la protezione intemazionale con provvedimento del 14/08/2015, ha adito il competente Tribunale di Campobasso chiedendo la revoca di detto provvedimento ed il riconoscimento del proprio "status" di rifugiato ovvero della protezione sussidiaria, o in via ulteriormente subordinata di quella umanitaria. 'SU. 0 s % I a I o <0
2 ' RGn. 171/201 Il Tribunale, acquisite le memorie depositate per la Commissione territoriale, con provvedimento ex art 702 bis c.p.c. emesso il 17/02/2016 ha escluso la riconoscibilità all istante dello status di rifugiato e la sussistenza delle condizioni per ottenere la protezione sussidiaria (ritenuta la ricorrenza delle ipotesi di esclusione di cui agli artt 10, co.2, loti, b) e 16, co, l, lett b) del d.lgs. n.251/ 07), ed ha respinto la richiesta di ammissione alla protezione umanitaria, non avendo ravvisato una condizione del medesimo ricorrente di particolare vulnerabilità- ha inoltre dichiarato non ripetibili le spese del procedimento, stente la costituzione personale in giudizio della P.A.. Il ha impugnato il provvedimento con citazione notificata il 17/03/2016 al Ministero delitnterno ed al P.G. presso questa Corte -il quale non ha formulato richieste-, insistendo perché, in riforma del provvedimento appellato, gli fosse riconosciute lo status di rifugiato, ovvero in subordine il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria, o ancora in via gradata l ammissione alla protezione umanitaria. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto deil appello. E stata disposta provvisoriamente la sospensione dell esecutività deltordinanza appellata e le parti hanno concluso richiamando i propri atti e chiedendo i termini ex art. 190 c.p.c. IN DIRITTO In sede di audizione da parte della Commissione territoriale, aveva dichiarato di essere nato il l /01/1995 a Tallinding (Cambia), di essere celibe, di religione musulmana, di etnia mandinga, e di non avere mai svolto attività politica; di essersi allontanato dal suo paese dopo che il padre era stato avvelenato dai propri fratelli a causa della contestata proprietà di una casa, avendo avuto timore di essere a sua volta ucciso dagli zii paterni; di avere poi contratto un debito con il proprietario della casa presa in affitto (tale Ousman Camara), che aveva gravemente ferito alla testa nel corso di una discussione, tanto che lo stesso era stato sul punto di morire; di essere stato per questo denunciato dagli altri condomini ed incarcerato; che la prigione era molto piccola c calda ed erano in tanti in ogni cella, e ne era evaso in compagnia di altri due detenuti per timore di essere condannato all ergastolo o alla pena dì morte (come gli era stato detto dalla polizia), giacché in Gambìa c è la dittatura di Yahya Jammch, e molte persone vengono condannate anche senza motivo; che da! 2013 era fuggito in Senegai, Mali, Burkina Faso, Niger ed infine in Libia, da dove nel 2014 era giunto in Italia.. L appello è infondato, quanto alla richiesta di riconoscimento in favore del richiedente dello status di rifugiato (artt. 2 letl e) ed II del d.lgs. n.251/2007), ovvero della protezione sussidiaria» (artt 2 lett 3) del D.Lgs. n.251/2007 e 14 del medesimo d.lgs.). 3Q 2 1 ir
3 Sia l appellante che il Ministero resistente -la cui memoria difensiva nel presente grado contiene, a pag. 5, erronei riferimenti a circostanze di fatto del tutto estranee-aha posizione del.. quale emergente dal fascicolo di primo grado e dalla stessa ordinanza oggetto di impugnazione-, trascurano infatti di considerare che il primo giudice ha basato la sua decisione di rigetto di tali domande sulle specifiche ipotesi dì esclusione di cui agli artt. 10, co.2, lett. b) (per Io status di rifugiato) e 16, co.l, lett. b) (per lo status di protezione sussidiaria) del d.lgs. n.251/2007 è succ, modif., vale a dire la sussistenza di «fondati motivi per ritenere che Io straniero abbia commesso, ai di fuori del territorio nazionale, prima di essavi ammesso in qualità di richiedente, un reato grave. La gravità del reato è valutata anche tenendo conto della pena, non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni, prevista dalla legge italiana per il reato». Con motivazione pienamente condivisibile ed in alcun modo messa in discussione in questa sede, il Tribunale ha pertanto ritenuto, sulla scorta della stessa narrazione del che la condotta dallo stesso posta in essere fosse riconducibile quanto meno al reato di lesioni gravissime ex art. 583 c.p., se non al tentativo di omicidio, reati con pene edittali superiori a quelle sopra indicate. - L appello merita invece accoglimento quanto alla domanda subordinata volta alla riforma dell ordinanza sotto il profilo del mancato riconoscimento della protezione umanitaria ex art. 5, co.6, d.lgs. n.286/1998, basato dal Tribunale sulla non emergenza di una condizione di specifica vulnerabilità del richiedente (motivi di salute o familiari). -. ' La protezione umanitaria, per la quale non onera la suesposta ipotesi di esclusione prevista - per le altre misure di protezione, rappresenta una* misura residuale e temporanea, incentrata sulla situazione individuale del richiedente -in ciò differenziandosi dal caso dei permessi rilasciati per motivi umanitari, in forza del D.P.C.M. de! 5/04/2011, in occasione della c.d emergenza nord Africa, terminata il 28/02/ La misura in esame si fonda sul riscontro dell'esistenza di situazioni non rientranti nelle misure tipiche, o perchè aventi il carattere della temporaneità o perchè vi sia un impedimento al riconoscimento della protezione sussidiaria, o, infine, perchè intrinsecamente diverse nel contenuto rispetto alla protezione intemazionale per assenza del fumus persecutionis e della situazione di violenza incontrollata, ma caratterizzate da un'esigenza qualificabile come umanitaria (condizioni psicofisiche del richiedente tali da non consentirne l allontanamento o la cura nel paese di origine; situazioni di vulnerabilità come per minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori di minori, vittime di stupri o vioienze; impossibilità per aa. 2 % a 3
4 ' RGn. 171/201 rinteressato di restare ne! paese di origine a fronte di seri pericoli che lo minacciano in caso di rientro) =cfr Cass. 20l3/n.26566; Cass. 2014/n ; Cass. 20!5/n AI riguardo, come dedotto dai ricorrente con il ricorso introduttivo del primo grado e ribadito con Patto di appello, _ a, stante la sua situazione concreta -ritenuta credibile dal Tribunale, tanto da aver fondato sullo stesso racconto del richiedente il rigetto delle domande avanzate in via principale -, al suo rientro in Cambia sarebbe con tutta probabilità nuovamente sottoposto a regime detentivo sino alla definizione del processo a suo carico, e poi in seguito alla presumibile condanna, con conseguente esposizione dello stesso alle gravi condizioni carcerarie del suo paese di origine: dalle informazioni desumibili dai rapporti di Amnesty International, concordanti con le dichiarazioni dell appellante in sede di audizione da parte della Commissione territoriale, le carceri del Gambìa sono caratterizzate da carenti condizioni igieniche, malattie, mancanza di assistenza medica, sovraffollamento, caldo estremo e malnutrizione.. Ja mancanza di attrezzature come estintori ha messo a rischio Vincolumiià dei prigionieri (v. rapporto annuale Amnesty International relativo all anno 2013); i detenuti vengono regolarmente torturati da personale delle forze delvordine come punizione e al fine di costringere a "confessioni" (rapporto relativo al 2014); // Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura ha reso pubblico un rapporto in cui sosteneva che nel paese la tortura era "prevalente e abituala'... Jl rapporto esprìmeva preoccupazione per le condizioni di vita nelle carceri e per l assenza dì un efficace meccanismo di denuncia in gpado di affrontare le accuse di torttira e altri maltrattamenti. Il Relatore ha potuto osservare "la natura brutale dei metodi di tortura applicati..,., (v. rapporto di Amnesty International ). Il descritto rischio per il richiedente in caso di suo rientro in patria comporta dunque la ricorrenza delle condizioni per la concessione del permesso di soggiorno temporaneo per motivi umanitari, ai sensi dell art. 5, co.ó, cit., ne! quale senso va riformata l ordinanza appellata. Attesa la soluzione adottata, che ha comportato raccoglimento dell appello solo per quanto di ragione, con riforma della pronuncia del Tribunale quanto airuitìma domanda subordinata, le spese processuali relative ad entrambi i gradì di giudizio si dichiarano compensate fra le parti. ' P.Q.M. La Corte -. <4 Q 3 I accoglie l appello per quanto di ragione, per l effetto, in parziale riforma dell impugnata ordinanza, dichiara che.. si trova nelle condizioni per ottenere la 4
5 concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ai sensi deu'art 5 T.U. n. 286/1998; dichiara compensate fra le partì le spese di entrambi i gradi di giudizio. Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del 2/11/ Presidente est. - dr. Maria Grazia d Errico. -.v-:
Firmato Da: DELL'UTRI ALFREDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 677ae
TRIBUNALE DI PALERMO Sezione I Civile Verbale di udienza All udienza del 22/12/2015 innanzi al GOT dr. Alfredo Dell Utri, nel procedimento iscritto al n 1749 / 2015 r.g. pendente tra SAIDY LAMIN e MINISTERO
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e SENTENZA
N. R.G. 737/2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: - dr. Costanzo Mario CEA presidente
Dettaglinella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2021/2014 promossa da: TAVERAS FLORIS ANDRI DE JESUS (avv. F. Loscerbo) APPELLANTE contro
N. R.G. 2021/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D APPELLO DI BOLOGNA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Collegio, riunito in Camera di consiglio e formato dai magistrati: Dr. Angela DE MEO
DettagliSentenza n. 541/2016 pubbl. il 31/03/2016 RG n. 2430/2014 Repert. n. 524/2016 del 31/03/2016
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA seconda sezione civile La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Aponte Presidente rel. dott.
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
Pubblicata il 16/12/2016 N. 03003/2016 REG.PROV.COLL. N. 03536/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliAccoglimento parziale del 27/03/2018 RG n. 6668/2017
Tribunale di Bologna TERZA SEZIONE R.G. n. 6668 / 2017 Il Tribunale di Bologna in persona del Giudice Onorario Dr.ssa Sara Smurro nel procedimento di impugnazione ex art. 35 D. L.vo 25/2008 proposto da
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, seconda sezione civile, composta dai seguenti Magistrati: dott. Bruno Castagnoli PRESIDENTE rel. dott. Stefano Formiconi CONSIGLIERE
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
N. 00835/2016 REG.PROV.COLL. N. 00662/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)
N. 00244/2016 REG.PROV.COLL. N. 00035/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA
Pubblicata il 20/10/2016 N. 04386/2016REG.PROV.COLL. N. 03195/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
N. 00164/2016 REG.PROV.COLL. N. 00231/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) ha
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO
Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 07.01.2015 n. 8 Materia: reversibilità assegni benemerenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE
Dettagliha pronunciato la presente
N. 05890/2010 REG.DEC. ha pronunciato la presente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) DECISIONE Sul ricorso numero di registro
Dettagliha pronunciato la presente
Torna alla pagina precedente N. 00032/2016REG.PROV.COLL. N. 09950/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato
Dettaglidi ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.
Pubblicato il 15/11/2016 N. 01412/2016 REG.PROV.COLL. N. 00976/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
N. 00688/2015 REG.PROV.COLL. N. 00735/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)
N. 00026/2016 REG.PROV.COLL. N. 10892/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente
DettagliSentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.
N. 02623/2012 REG.PROV.COLL. N. 00111/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE CIVILE SENTENZA
ALLEGATO n. 3 1) INTESTAZIONE, PARTI PROCESSUALI E OGGETTO DEL GIUDIZIO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE CIVILE Composta dai magistrati: - Presidente - Consigliere
DettagliCass. 3724/2013. Compensazione delle spese: illegittima in mancanza di gravi ed eccezionali motivi.
Il G.d.P. di Torino, pur avendo accolto il ricorso proposto contro il Comune di Torino e la società Equitalia, avverso un provvedimento di fermo amministrativo di un'autovettura, dichiarando la intervenuta
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Penale Sent. Sez. 3 Num. 22778 Anno 2018 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: SEMERARO LUCA Data Udienza: 11/04/2018 SENTENZA sul ricorso proposto da Scicolone Giovanni, nato a Palma di Montechiaro il
Dettagli15,037/16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA. SEZIONE CIVILE. Dott. ANIELLO NAPPI - Presidente -
15,037/16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA. SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ANIELLO NAPPI - Presidente - Dott. ANTONIO
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
N. 00982/2016 REG.PROV.COLL. N. 01472/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)
N. 01141/2016 REG.PROV.COLL. N. 05144/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente
DettagliAccoglimento parziale del 10/07/2018 RG n /2016
N. R.G. 2016/12206 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Protezione Internazionale CIVILE Nella causa civile iscritta al n. r.g. 12206/2016 promossa da: AHMED TIDJANE DIALLO (C.F. DLLHDT93A01Z343T), con
DettagliConsiglio di Stato. Sezione VI. Decisione 10 ottobre 2006, n N. 6017/06 Reg.Dec. N Reg.Ric. ANNO 2001 REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato Sezione VI Decisione 10 ottobre 2006, n. 6017 N. 6017/06 Reg.Dec. N. 11892 Reg.Ric. ANNO 2001 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
DettagliSentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA
N. 02866/2012 REG.PROV.COLL. N. 01865/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 18737 Anno 2017 Presidente: NAPPI ANIELLO Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA Data pubblicazione: 27/07/2017 ORDINANZA sul ricorso 22254-2016 proposto da: OMONKHEGBELE MOSES, elettivamente
DettagliCass /2010. Violazione art. 126 bis del CdS: competenza per territorio
E' territorialmente competente a decidere l'opposizione avverso il verbale di contestazione della violazione dell'art. 126 bis, secondo comma, del codice della strada - sanzionante il comportamento del
DettagliFI Prot. CSM n. A-73186/2016 del 13/12/2016
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte ctappello di Catania, Sezione della Famiglia della Persona e dei Minori, composta dai magistrati: dott. Domenica Motta Presidente dott. Tommaso
Dettagli12333 /17 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
12333 /17 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Presidente - c*,( FA-IL (7 r Oggetto IMMIGRAZIONE Dott. VITTORIO RAGONESI
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE SENTENZA
ALLEGATO n. 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE composta dai Signori: - Presidente - Consigliere rel. - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA
Pubblicata il 11/10/2016 N. 04192/2016REG.PROV.COLL. N. 04870/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.1081/09 Reg.Dec. N. 6780 Reg.Ric. ANNO 2004 DECISIONE sul ricorso
DettagliSentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA
N. 02868/2012 REG.PROV.COLL. N. 02555/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato
Dettagliper l'annullamento, previa sospensiva,
N. 00841/2012 REG.PROV.COLL. N. 00104/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1. Dott. VITTORIO RAGONESI Consigliere - Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere -
4035/17 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MASSINIO DOGLIOTTI - Presidente - Oggetto FAILINIVNTO Dott. VITTORIO RAGONESI Consigliere
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
Pubblicato il 14/11/2016 N. 01485/2016 REG.PROV.COLL. N. 00790/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
DettagliCassazione penale, sez. III, 09/11/2011, (ud. 09/11/2011, dep.15/12/2011), n
Cassazione penale, sez. III, 09/11/2011, (ud. 09/11/2011, dep.15/12/2011), n. 46636 Fatto SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Corte di Appello di Napoli, con sentenza emessa il 07/12/010, confermava la sentenza
DettagliCassazione civile, sezione seconda, sentenza n.4825 del 11/03/2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Cassazione civile, sezione seconda, sentenza n.4825 del 11/03/2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 365 Anno 2017 Presidente: MANNA FELICE Relatore: D'ASCOLA PASQUALE Data pubblicazione: 10/01/2017 ORDINANZA sul ricorso 8014-2014 proposto da: MAZZA ANNA MARIA, elettivamente domiciliata
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO n. 3456 /2006 Reg.dec. n. 7501/2005 Reg.Ric. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
Pubblicata il 15/12/2016 N. 00719/2016 REG.PROV.COLL. N. 00594/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 28174 Anno 2018 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: NAPOLITANO LUCIO Data pubblicazione: 05/11/2018 ORDINANZA sul ricorso 14874-2017 proposto da: COTTI ROSSELLA, elettivamente
DettagliAccoglimento totale del 23/05/2017 RG n. 3988/2016
R.G. n. 3988/16 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE Il Giudice dott. Riccardo Merluzzi decidendo sull opposizione ex art. 170 DPR 115/2002 proposta da REHMAN HABIB UR - rappresentato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
N. 00756/2016 REG.PROV.COLL. N. 00277/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) contro
N. 01037/2011REG.PROV.COLL. N. 00505/2006 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
DettagliLe cause di esclusione. Sono disciplinate negli artt.12 (per lo status di rifugiato)
Le cause di esclusione Sono disciplinate negli artt.12 (per lo status di rifugiato) e 17 (per la protezione sussidiaria) della direttiva qualifiche 95/2011. Nella legislazione italiana agli artt. 10 (per
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Seconda)
N. 01135/2015 REG.PROV.COLL. N. 00067/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
DettagliCass. 7214/2017. Notifica nulla e notifica inesistente. Scritto da Francesco Annunziata Domenica 02 Aprile :00
La notifica eseguita in luogo o a soggetti diversi da quelli dovuti comporta l inesistenza della notifica stessa solo in difetto di alcuna attinenza o riferimento o collegamento di quel luogo o soggetto
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE N Reg.Ric. Sezione Quinta Anno 2007 DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 5578/08 Reg.Sent. Anno IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE N. 5509 Reg.Ric. Sezione Quinta Anno 2007 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
N. 00733/2016 REG.PROV.COLL. N. 00348/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE
Corte Conti, Sez. II Giur. Centr. Appello, 05.02.2015 n. 50; Materia: pensione privilegiata REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE composta
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI LAVORO riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: 1. DOTT. FABIO MAIONE
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
N. 00350/2016 REG.PROV.COLL. N. 02308/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA
N. 01423/2016REG.PROV.COLL. N. 05688/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
DettagliGiurisprudenza. Corte di Cassazione V Sezione Penale - n del 11 maggio 2016
Giurisprudenza Corte di Cassazione V Sezione Penale - n. 19527 del 11 maggio 2016 Patente a punti - falsa comunicazione dei dati del conducente - reato di falsa attestazione - art 495 cp - dichiarazione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano. La Corte di Appello di Firenze
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano La Corte di Appello di Firenze Sezione lavoro nelle persone dei Magistrati: Dott. Raffaele Bazzoffi Dott. Fausto Nisticò Dott. Vincenzo Nuvoli Presidente
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1. Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere - ORDINANZA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1.1032/17 Composta dagli 111.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MASSIMO DOGI..,10TH - Presidente - Oggetto FALLINIENTO Dott. VITTORIO RAGON1',SI - Consigliere
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sezione Seconda Reg. Sent. Anno N. 4321 Reg. Gen. Anno 1988 ha pronunciato la seguente
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 14033 Anno 2017 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: NAPOLITANO LUCIO Data pubblicazione: 06/06/2017 ORDINANZA sul ricorso 12907-2015 proposto da: CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA
Dettagliper l'annullamento, previa sospensione dell efficacia,
N. 01776/2012 REG.PROV.COLL. N. 00725/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) SENTENZA
(Tar Lazio Sentenza n. 2468/16 Trasferimenti di studenti provenienti da Università straniere - Il Tar Lazio ha affermato che la limitazione al previo superamento dei test preselettivi per i corsi di laurea
DettagliStranieri e permesso di soggiorno
Stranieri e permesso di soggiorno Autore: sentenza In: Tanto il rilascio, quanto il rinnovo, del premesso di soggiorno in favore del cittadino straniero richiedono la verificabile sussistenza di precisi
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 2 Num. 26378 Anno 2016 Presidente: MAZZACANE VINCENZO Relatore: CORRENTI VINCENZO Data pubblicazione: 20/12/2016 SENTENZA sul ricorso 13765-2012 proposto da: CONIDI MARIA CLAUDIA, rappresentata
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
N. 00001/2016 REG.PROV.COLL. N. 00740/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento.
N. 00269/2012 REG.PROV.COLL. N. 00206/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.1340/09 Reg.Dec. N. 6995 Reg.Ric. ANNO 2004 DECISIONE sul ricorso
DettagliSchema di ricorso per Cassazione avverso sentenza straniera in tema di divorzio
STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE AVV. ALFONSO MARRA GIURISTA LINGUISTA ABILITATO AL BILINGUISMO TEDESCO - ITALIANO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO IDONEO ALL ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA CINESE
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 11621 Anno 2018 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: LUCIOTTI LUCIO Data pubblicazione: 14/05/2018 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2488-2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE
Dettaglicontro per l'annullamento
N. 00582/2013 REG.PROV.COLL. N. 00308/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda ha pronunciato
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32117 Anno 2018 Presidente: CAMPANILE PIETRO Relatore: FRAULINI PAOLO Data pubblicazione: 12/12/2018 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12042/2015 R.G. proposto da Giovanni Paolo
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 29255 Anno 2018 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA Data pubblicazione: 14/11/2018 ORDINANZA sul ricorso 13241-2017 proposto da: STRUSI ANTONIO, elettivamente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)
N. 00434/2016 REG.PROV.COLL. N. 00658/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente
DettagliDott. Salvatore Daidone Consigliere Dott. Pietro Lisa Consigliere
1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O CORTE D APPELLO DI TRIESTE Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di: Dott. Alberto Da Rin
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 01284/2015 REG.PROV.COLL. N. 01077/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliDott. Salvatore Daidone Consigliere Dott. Pietro Lisa Consigliere
1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O CORTE D APPELLO DI TRIESTE Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di: Dott. Alberto Da Rin
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A N E L N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E
R E P U B B L I C A I T A L I A N A N E L N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE SESTA CIVILE - 1 Composta da: Dott. Salvatore Di Palma -
DettagliAlloggi popolari: nessuna tutela per l'occupante abusivo. Neppure se si tratta di madre con figli minori
Alloggi popolari: nessuna tutela per l'occupante abusivo. Neppure se si tratta di madre con figli minori Per il Consiglio di Stato non sussiste il periculum in mora anche se l occupante è una madre con
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
N. 00357/2016 REG.PROV.COLL. N. 00163/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00696/2012 N. 03142/2010 REG.PROV.COLL. REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha pronunciato la presente (Sezione
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 21152 Anno 2017 Presidente: ARMANO ULIANA Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA Data pubblicazione: 12/09/2017 ORDINANZA sul ricorso 18589-2016 proposto da: MARRAS ANDREA GIOVANNI, elettivamente
DettagliSentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.
N. 02818/2012 REG.PROV.COLL. N. 00326/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato
DettagliCass. 2262/2013. Sanzioni Amministrative. Notifica a mezzo posta privata: nullità
Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione ha statuito che i gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie sono riservati in maniera esclusiva, per motivi di ordine
DettagliA 7,J. Corte di Cassazione - copia non ufficiale. s a rei' EN ZA
Civile Sent. Sez. 1 Num. 10710 Anno 2016 Presidente: FORTE FABRIZIO Relatore: BISOGNI GIACINTO Data pubblicazione: 24/05/2016 s a rei' EN ZA sul ricorso proposto da: Sebastiano Barbera, elettivamente domiciliato
DettagliSENTENZA N DEL 02/02/2010 TAR LAZIO ROMA SEZ. 2Q REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA N. 1414 DEL 02/02/2010 TAR LAZIO ROMA SEZ. 2Q REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
Pubblicato il 05/08/2016 N. 01091/2016 REG.PROV.COLL. N. 00427/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
Pubblicata il 27/09/2016 N. 01176/2016 REG.PROV.COLL. N. 00746/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato
Dettaglicontro per l'annullamento
N. 00459/2010 REG.SEN. N. 02608/2008 02608/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA
N. 00023/2016REG.PROV.COLL. N. 02966/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
N. 00488/2016 REG.PROV.COLL. N. 02031/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliConsiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia
Ricorso per revocazione Con istanza di sospensione Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia Ricorso per revocazione Per PASSAVANTI Salvatore, nato l 20.01.1956 a Palermo [c.f. PSSSVT56A20G273Y]
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)
Pubblicato il 17/08/2016 N. 00783/2016 REG.PROV.COLL. N. 00470/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima)
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)
N. 00921/2015 REG.PROV.COLL. N. 00779/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
Dettaglisul ricorso numero di registro generale 7401 del 2015, proposto da:
N. 03380/2016REG.PROV.COLL. N. 07401/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
DettagliPermesso di soggiorno e diniego di rinnovo
Permesso di soggiorno e diniego di rinnovo Autore: Rinaldi Manuela In: Diritto del lavoro, Note a sentenza Massima Non è legittimo il provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno motivato
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. L Num. 4438 Anno 2019 Presidente: TORRICE AMELIA Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA Data pubblicazione: 14/02/2019 ORDINANZA sul ricorso 20121-2014 proposto da: MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA'
Dettagli