Codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (1).
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1 Archivio selezionato: Codici Autorità: Codice Civile - 16/03/1942, n. 262 Gazzetta uff.: 04/04/1942, n. 79 Classificazioni: FILIAZIONE - Filiazione legittima - - in genere Epigrafe Codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (1). (1) Il r.d. 16 marzo 1942, n. 262 è stato pubblicato nella G.U. del 4 aprile 1942, nn. 79 e 79-bis. LIBRO PRIMO TITOLO VII Delle persone e della famiglia Dello stato di figlio (1)(1) L'art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito la rubrica. La precedente era «Della filiazione». CAPO I Della presunzione di paternità (1).(1) L'art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito la rubrica. La precedente era «Della filiazione legittima», e ha soppresso le parole: «Sezione I: "Dello stato di figlio legittimo"». ARTICOLO N.231 Paternità del marito (1) (2). [I]. Il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio (1) L art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito il Titolo VII, modificando la rubrica del Titolo (la precedente era «Della filiazione»), quella del Capo (la precedente era «Della filiazione legittima»), e sopprimendo la «Sezione I: "Dello stato di figlio legittimo"». (2) L art. 8, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito l'articolo. Il testo precedente recitava: «Il marito è padre del figlio concepito durante il matrimonio». Ai sensi dell art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica è entrata in vigore a partire dal 7 febbraio ARTICOLO N.232 Presunzione di concepimento durante il matrimonio (1) (2). [I]. Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando non sono ancora trascorsi
2 trecento giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio (3). [II]. La presunzione non opera decorsi trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale [151], o dalla omologazione di separazione consensuale [158], ovvero dalla data della comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione [707, 711 c.p.c.] o dei giudizi previsti nel comma precedente [126]. (1) L art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito il Titolo VII, modificando la rubrica del Titolo (la precedente era «Della filiazione»), quella del Capo (la precedente era «Della filiazione legittima»), e sopprimendo la «Sezione I: "Dello stato di figlio legittimo"». (2) Articolo così sostituito dall'art. 90 l. 19 maggio 1975, n (3) L art. 9, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito il comma. Il testo precedente recitava: «Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando sono trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio e non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio». Ai sensi dell art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica è entrata in vigore a partire dal 7 febbraio ARTICOLO N.233 [Nascita del figlio prima dei centottanta giorni] (1) (2). (1) L art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito il Titolo VII, modificando la rubrica del Titolo (la precedente era «Della filiazione»), quella del Capo (la precedente era «Della filiazione legittima»), e sopprimendo la «Sezione I: "Dello stato di figlio legittimo"». (2) Articolo abrogato dall art. 106, d.lg. 28 dicembre 2013, n Ai sensi dell art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica è entrata in vigore a partire dal 7 febbraio Il testo, che era stato sostituito dall'art. 91 l. 19 maggio 1975, n. 151, recitava: «[I] Il figlio nato prima che siano trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio è reputato legittimo se uno dei coniugi, o il figlio stesso, non ne disconoscono la paternità». ARTICOLO N.234 Nascita del figlio dopo i trecento giorni (1) (2). [I]. Ciascuno dei coniugi e i loro eredi possono provare che il figlio, nato dopo i trecento giorni dall'annullamento, dallo scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, è stato concepito durante il matrimonio. [II]. Possono analogamente provare il concepimento durante la convivenza quando il figlio sia nato dopo i trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale [151], o dalla omologazione di separazione consensuale [158], ovvero dalla data di comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione [707, 711 c.p.c.] o dei giudizi previsti nel comma precedente [126].
3 [III]. In ogni caso il figlio può provare di essere stato concepito durante il matrimonio (3) (1) L art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito il Titolo VII, modificando la rubrica del Titolo (la precedente era «Della filiazione»), quella del Capo (la precedente era «Della filiazione legittima»), e sopprimendo la «Sezione I: "Dello stato di figlio legittimo"». (2) Articolo così sostituito dall'art. 92 l. 19 maggio 1975, n (3) L art. 10, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito il comma. Il testo precedente recitava: «In ogni caso il figlio può proporre azione per reclamare lo stato di legittimo». Ai sensi dell art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica è entrata in vigore a partire dal 7 febbraio ARTICOLO N.235 [Disconoscimento di paternità] (1) (2). (1) L art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito il Titolo VII, modificando la rubrica del Titolo (la precedente era «Della filiazione»), quella del Capo (la precedente era «Della filiazione legittima»), e sopprimendo la «Sezione I: "Dello stato di figlio legittimo"». (2)Articolo abrogato dall art. 106, d.lg. 28 dicembre 2013, n Ai sensi dell art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica è entrata in vigore a partire dal 7 febbraio Il testo, che era stato sostituito dall'art. 93 l. 19 maggio 1975, n. 151, recitava: «[I]. L'azione per il disconoscimento di paternità del figlio concepito durante il matrimonio è consentita solo nei casi seguenti: 1) se i coniugi non hanno coabitato nel periodo compreso fra il trecentesimo ed il centottantesimo giorno prima della nascita; 2) se durante il tempo predetto il marito era affetto da impotenza, anche se soltanto di generare; 3) se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio. In tali casi il marito è ammesso a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità.[ii]. La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità. [III]. L'azione di disconoscimento può essere esercitata anche dalla madre o dal figlio che ha raggiunto la maggiore età in tutti i casi in cui può essere esercitata dal padre». La Corte cost., con sentenza 6 luglio 2006, n. 266 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del numero 3 del comma 1, nella parte in cui, ai fini dell'azione di disconoscimento della paternità, subordinava l'esame delle prove tecniche, da cui risultasse «che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre», alla previa dimostrazione dell'adulterio della moglie. LIBRO PRIMO TITOLO VII Delle persone e della famiglia Dello stato di figlio (1)(1) L'art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito la rubrica. La precedente era «Della filiazione». CAPO II
4 Delle prove della filiazione (1).(1) L art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito le parole: «Sezione II: "Delle prove della filiazione legittima"» con le parole: «Capo II: "Delle prove della filiazione"». ARTICOLO N.236 Atto di nascita e possesso di stato (1). [I]. La filiazione (2) si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile [238, 241, 242, 451] (2). [II]. Basta, in mancanza di questo titolo, il possesso continuo dello stato di figlio (3) [237, 241]. (1) L art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito il Titolo, modificando la rubrica del Titolo (la precedente era «Della filiazione»), e sostituendo la «Sezione II: "Delle prove della filiazione legittima"» con il «Capo II: "Delle prove della filiazione"». (2) L art. 11, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha soppresso le parole "legittima" e "legittimo". Ai sensi dell art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica è entrata in vigore a partire dal 7 febbraio (3) V. artt. 10 ss. d.p.r. 3 novembre 2000, n ARTICOLO N.237 Fatti costitutivi del possesso di stato1. [I]. Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgano a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere. [II]. In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti: che il genitore abbia trattato la persona come figlio ed abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, all'educazione e al collocamento di essa. che la persona sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali. che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia23. [1] L art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito il Titolo, modificando la rubrica del Titolo (la precedente era «Della filiazione»), e sostituendo la «Sezione II: "Delle prove della filiazione legittima"» con il «Capo II: "Delle prove della filiazione"». [2] L art. 12, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154 ha modificato il comma. Il testo precedente recitava: «In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti: che la persona abbia sempre portato il cognome del padre che essa pretende di avere; che il padre l'abbia trattata come figlio e abbia provveduto
5 in questa qualità al mantenimento, alla educazione e al collocamento di essa; che sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali; che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia». Ai sensi dell art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica è entrata in vigore a partire dal 7 febbraio [3] La Corte costituzionale, con sentenza 21 dicembre 2016, n. 286, pubblicata in G.U. n. 52 del 28 dicembre 2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma desumibile dal presente articolo nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno. ARTICOLO N.238 Irreclamabilità di uno stato di figlio contrario a quello attribuito dall'atto di nascita (1) (2). [I]. Salvo quanto disposto dagli articoli 128, 234, 239, 240 e 244, nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio nato nel matrimonio (3) e il possesso di stato conforme all'atto stesso. [II]. (4) (1) L art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito il Titolo, modificando la rubrica del Titolo (la precedente era «Della filiazione»), e sostituendo la «Sezione II: "Delle prove della filiazione legittima"» con il «Capo II: "Delle prove della filiazione"». (2) L art. 13, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito la rubrica. Il testo recitava: «Atto di nascita conforme al possesso di stato». Ai sensi dell art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica è entrata in vigore a partire dal 7 febbraio L'articolo era stato sostituito dall'art. 94 l. 19 maggio 1975, n (3) L art. 13, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito le parole: «233, 234, 235 e 239», con le parole: «234, 239, 240 e 244», e ai sensi dell'art. 105, dello stesso d.lg., le parole «figlio legittimo», ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente, sono sostituite dalle parole: «figlio nato nel matrimonio». Ai sensi dell art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica è entrata in vigore a partire dal 7 febbraio V. anche quanto stabilito, ora, negli artt. 74, 250 ss. e 315. (4) Comma abrogato dall art. 13, d.lg. 28 dicembre 2013, n Il testo recitava: «Parimenti non si può contestare la legittimità di colui il quale ha un possesso di stato conforme all'atto di nascita». Ai sensi dell art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica è entrata in vigore a partire dal 7 febbraio ARTICOLO N.239 Reclamo dello stato di figlio (1) (2). [I]. Qualora si tratti di supposizione di parto o di sostituzione di neonato, il figlio può reclamare uno stato diverso [II]. L'azione di reclamo dello stato di figlio può essere esercitata anche da chi è nato nel
6 matrimonio ma fu iscritto come figlio di ignoti, salvo che sia intervenuta sentenza di adozione. [III]. L'azione può inoltre essere esercitata per reclamare uno stato di figlio conforme alla presunzione di paternità da chi è stato riconosciuto in contrasto con tale presunzione e da chi fu iscritto in conformità di altra presunzione di paternità. [IV]. L'azione può, altresì, essere esercitata per reclamare un diverso stato di figlio quando il precedente è stato comunque rimosso (1) L art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito il Titolo, modificando la rubrica del Titolo (la precedente era «Della filiazione»), e sostituendo la «Sezione II: "Delle prove della filiazione legittima"» con il «Capo II: "Delle prove della filiazione"». (2) Articolo sostituito dall art. 14, d.lg. 28 dicembre 2013, n Il testo recitava: «Supposizione di parto o sostituzione di neonato. [I]. Qualora si tratti di supposizione di parto o di sostituzione di neonato, ancorché vi sia un atto di nascita conforme al possesso di stato, il figlio può reclamare uno stato diverso, dando la prova della filiazione anche a mezzo di testimoni nei limiti e secondo le regole dell'articolo. [II]. Parimenti si può contestare la legittimità del figlio dando anche a mezzo di testimoni, nei limiti e secondo le regole sopra indicati, la prova della supposizione o della sostituzione predette». Ai sensi dell art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica è entrata in vigore a partire dal 7 febbraio ARTICOLO N.240 Contestazione dello stato di figlio (1) (2). [I]. Lo stato di figlio può essere contestato nei casi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 239. (1) L art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito il Titolo, modificando la rubrica del Titolo (la precedente era «Della filiazione»), e sostituendo la «Sezione II: "Delle prove della filiazione legittima"» con il «Capo II: "Delle prove della filiazione"». (2) Articolo sostituito dall'art. 15, d.lg. 28 dicembre 2013, n Il testo precedente recitava: «Mancanza dell'atto di matrimonio. [I]. La legittimità del figlio di due persone, che hanno pubblicamente vissuto come marito e moglie e sono morte ambedue, non può essere contestata per il solo motivo che manchi la prova della celebrazione del matrimonio, qualora la stessa legittimità sia provata da un possesso di stato che non sia in opposizione con l'atto di nascita». Ai sensi dell art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica è entrata in vigore a partire dal 7 febbraio ARTICOLO N.241 Prova in giudizio (1) (2). [I]. Quando mancano l'atto di nascita e il possesso di stato, la prova della filiazione può darsi in giudizio con ogni mezzo (3). [II]. (4).
7 (1) L art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito il Titolo, modificando la rubrica del Titolo (la precedente era «Della filiazione»), e sostituendo la «Sezione II: "Delle prove della filiazione legittima"» con il «Capo II: "Delle prove della filiazione"». (2) Rubrica sostituita dall'art. 16, d.lg. 28 dicembre 2013, n Il testo precedente recitava: «Prova con testimoni». Ai sensi dell art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica è entrata in vigore a partire dal 7 febbraio (3) L'art. 16, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito il comma. Il testo precedente recitava: «Quando mancano l'atto di nascita e il possesso di stato, o quando il figlio fu iscritto sotto falsi nomi o come nato da genitori ignoti, la prova della filiazione può darsi col mezzo di testimoni». Ai sensi dell art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica è entrata in vigore a partire dal 7 febbraio (4) Comma abrogato dall'art. 16, d.lg. 28 dicembre 2013, n Il testo precedente recitava: «Questa prova non può essere ammessa che quando vi è un principio di prova per iscritto, ovvero quando le presunzioni e gli indizi sono abbastanza gravi da determinare l'ammissione della prova». Ai sensi dell art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica è entrata in vigore a partire dal 7 febbraio ARTICOLO N.242 [Principio di prova per iscritto] (1) (2). (1) L art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito il Titolo, modificando la rubrica del Titolo (la precedente era «Della filiazione»), e sostituendo la «Sezione II: "Delle prove della filiazione legittima"» con il «Capo II: "Delle prove della filiazione"». (2) Articolo abrogato dall art. 106, d.lg. 28 dicembre 2013, n Ai sensi dell art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica è entrata in vigore a partire dal 7 febbraio Il testo recitava: «[I]. Il principio di prova per iscritto risulta dai documenti di famiglia, dai registri e dalle carte private del padre o della madre, dagli atti pubblici e privati provenienti da una delle parti che sono impegnate nella controversia o da altra persona, che, se fosse in vita, avrebbe interesse nella controversia». ARTICOLO N.243 [Prova contraria] (1) (2). (1) L art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito il Titolo, modificando la rubrica del Titolo (la precedente era «Della filiazione»), e sostituendo la «Sezione II: "Delle prove della filiazione legittima"» con il «Capo II: "Delle prove della filiazione"». (2) Articolo abrogato dall art. 106, d.lg. 28 dicembre 2013, n Ai sensi dell art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica è entrata in vigore a partire dal 7 febbraio Il testo recitava: «La prova contraria può darsi con tutti i mezzi atti a dimostrare che il reclamante non è figlio della donna che egli pretende di avere per madre, oppure che non è figlio del marito della madre, quando risulta provata la maternità».
8 ARTICOLO N.243 bis Disconoscimento di paternità (1) (2). [I]. L'azione di disconoscimento di paternità del figlio nato nel matrimonio può essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio medesimo. [II]. Chi esercita l'azione è ammesso a provare che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre. [III]. La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità. (1) L art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito il Titolo, modificando la rubrica del Titolo (la precedente era «Della filiazione»), e sostituendo la «Sezione II: "Delle prove della filiazione legittima"» con il «Capo II: "Delle prove della filiazione"». (2) Articolo inserito dall'art. 17, d.lg. 28 dicembre 2013, n Ai sensi dell art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica è entrata in vigore a partire dal 7 febbraio LIBRO PRIMO TITOLO VII Delle persone e della famiglia Dello stato di figlio (1)(1) L'art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito la rubrica. La precedente era «Della filiazione». CAPO III Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio (1).(1)L art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha modificato la Sezione III del capo I del titolo VII del libro primo del codice civile «Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo di legittimità» con: «Capo III. "Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio"». ARTICOLO N.244 Termini dell'azione di disconoscimento (1) (2). [I]. L'azione di disconoscimento della paternità da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio ovvero dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell'impotenza di generare del marito al tempo del concepimento. [II]. Il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio; se prova di aver ignorato la propria impotenza di generare ovvero l'adulterio della moglie al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza.
9 [III]. Se il marito non si trovava nel luogo in cui è nato il figlio il giorno della nascita il termine, di cui al secondo comma, decorre dal giorno del suo ritorno o dal giorno del ritorno nella residenza familiare se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia. [IV]. Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma l'azione non può essere, comunque, proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita. [V]. L'azione di disconoscimento della paternità può essere proposta dal figlio che ha raggiunto la maggiore età. L'azione é imprescrittibile riguardo al figlio (3). [VI]. L'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i quattordici anni ovvero del pubblico ministero o dell'altro genitore, quando si tratti di figlio di età inferiore. (1)L art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito il Titolo, modificando la rubrica del Titolo (la precedente era «Della filiazione»), e sostituendo la «Sezione III: " «Dell azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo di legittimità» con: «Capo III. "Dell azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio"» (2) Articolo così sostituito dall'art. 18, d.lg. 28 dicembre 2013, n Il testo recitava: «[I]. L'azione di disconoscimento della paternità da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio. [II]. Il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio; dal giorno del suo ritorno nel luogo in cui è nato il figlio o in cui è la residenza familiare se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia. [III]. L'azione di disconoscimento della paternità può essere proposta dal figlio, entro un anno dal compimento della maggiore età o dal momento in cui viene successivamente a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento. [IV]. L'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici anni, o del pubblico ministero quando si tratta di minore di età inferiore». Ai sensi dell art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica è entrata in vigore a partire dal 7 febbraio L'articolo era già stato sostituito dall'art. 95 l. 19 maggio 1975, n. 151, e dall'art. 81 l. 4 maggio 1983, n. 184 che aveva modificato il quarto comma. Erano inoltre intervenute la sentenza della Corte cost. 14 maggio 1999, n. 170 che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale primo del comma, «nella parte in cui non prevede che il termine per la proposizione dell'azione di disconoscimento della paternità, nell'ipotesi di impotenza solo di generare di cui al numero 2) dell'art. 235 dello stesso codice, decorra per la moglie dal giorno in cui essa sia venuta a conoscenza dell'impotenza di generare del marito» e la sentenza 6 maggio 1985, n. 134che aveva dichiarato l'illegittimità del secondo comma «nella parte in cui non dispone, per il caso previsto dal n. 3 dell'art. 235 dello stesso codice, che il termine dell'azione di disconoscimento decorra dal giorno in cui il marito sia venuto a conoscenza dell'adulterio della moglie». La stessa Corte aveva inoltre, con sentenza 14 maggio 1999, n. 170, dichiarato l'illegittimità costituzionale dello stesso comma «nella parte in cui non prevede che il termine per la proposizione dell'azione di disconoscimento della paternità, nell'ipotesi di impotenza solo di generare, contemplata nel numero 2) dell'art. 235 dello stesso codice, decorra per il marito dal giorno in cui esso sia venuto a conoscenza della propria impotenza di generare». (3) Per la decorrenza del termine di cui al presente comma, v. art. 104, comma 9, d.lg. n. 154, cit. ARTICOLO N.245
10 Sospensione del termine (1) (2). [I]. Se la parte interessata a promuovere l'azione di disconoscimento di paternità si trova in stato di interdizione per infermità di mente ovvero versa in condizioni di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, la decorrenza del termine indicato nell'articolo 244 è sospesa nei suoi confronti, sino a che duri lo stato di interdizione o durino le condizioni di abituale grave infermità di mente. [II]. Quando il figlio si trova in stato di interdizione ovvero versa in condizioni di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, l'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del pubblico ministero, del tutore, o dell'altro genitore. Per gli altri legittimati l'azione può essere proposta dal tutore o, in mancanza di questo, da un curatore speciale, previa autorizzazione del giudice (1)L art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito il Titolo, modificando la rubrica del Titolo (la precedente era «Della filiazione»), e sostituendo la «Sezione III: " «Dell azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo di legittimità» con: «Capo III. "Dell azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio"» (2) Articolo così sostituito dall'art. 19, d.lg. 28 dicembre 2013, n Il testo recitava: «Se la parte interessata a promuovere l'azione di disconoscimento della paternità si trova in stato di interdizione per infermità di mente, la decorrenza del termine indicato nell'articolo precedente è sospesa, nei suoi confronti, sino a che dura lo stato di interdizione. L'azione può tuttavia essere promossa dal tutore». Ai sensi dell art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica è entrata in vigore a partire dal 7 febbraio La Corte costituzionale, con sentenza 25 novembre 2011, n. 322, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo, nella parte in cui non prevedeva «che la decorrenza del termine indicato nell'art. 244 c.c. è sospesa anche nei confronti del soggetto che, sebbene non interdetto, versi in condizione di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, sino a che duri tale stato di incapacità naturale. L'articolo era già stato sostituito dall'art. 96 l. 19 maggio 1975, n ARTICOLO N.246 Trasmissibilità dell'azione (1) (2). [I]. Se il presunto padre o la madre titolari dell'azione di disconoscimento di paternità sono morti senza averla promossa, ma prima che sia decorso il termine previsto dall'articolo 244, sono ammessi ad esercitarla in loro vece i discendenti o gli ascendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del presunto padre o della madre, o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti. [II]. Se il figlio titolare dell'azione di disconoscimento di paternità è morto senza averla promossa sono ammessi ad esercitarla in sua vece il coniuge o i discendenti nel termine di un anno che decorre dalla morte del figlio o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti. [III]. Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e l'articolo 245. (1)L art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito il Titolo, modificando la rubrica del Titolo (la precedente era «Della filiazione»), e sostituendo la «Sezione III: " «Dell azione di
11 disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo di legittimità» con: «Capo III. "Dell azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio"» (2) Articolo così sostituito dall'art. 19, d.lg. 28 dicembre 2013, n Il testo recitava: «Se il titolare dell'azione di disconoscimento della paternità muore senza averla promossa, ma prima che ne sia decorso il termine, sono ammessi ad esercitarla in sua vece: 1) nel caso di morte del presunto padre o della madre, i discendenti e gli ascendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del presunto padre o della madre, o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo; 2) nel caso di morte del figlio, il coniuge o i discendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del figlio o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti». Ai sensi dell art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica è entrata in vigore a partire dal 7 febbraio L'articolo era già stato sostituito dall'art. 97 l. 19 maggio 1975, n ARTICOLO N.247 Legittimazione passiva (1) (2). [I]. Il presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti necessari nel giudizio di disconoscimento [102 c.p.c.]. [II]. Se una delle parti è minore o interdetta, l'azione è proposta in contraddittorio con un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso [78 2 c.p.c.]. [III]. Se una delle parti è un minore emancipato o un maggiore inabilitato [390, 424], l'azione è proposta contro la stessa assistita da un curatore parimenti nominato dal giudice [78 2 c.p.c.]. [IV]. Se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti l'azione si propone nei confronti delle persone indicate nell'articolo precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato dal giudice. (1)L art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito il Titolo, modificando la rubrica del Titolo (la precedente era «Della filiazione»), e sostituendo la «Sezione III: " «Dell azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo di legittimità» con: «Capo III. "Dell azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio"» (2) Articolo così sostituito dall'art. 98 l. 19 maggio 1975, n ARTICOLO N.248 Legittimazione all'azione di contestazione dello stato di figlio. Imprescrittibilità (1) (2). [I]. L'azione di contestazione dello stato di figlio spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse (3). [II]. L'azione è imprescrittibile [ ]. [III]. Quando l'azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.
12 [IV]. Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori [102 c.p.c.]. [V]. Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e il secondo comma dell'articolo 245 (4). (1)L art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito il Titolo, modificando la rubrica del Titolo (la precedente era «Della filiazione»), e sostituendo la «Sezione III: " «Dell azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo di legittimità» con: «Capo III. "Dell azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio"» (2) Rubrica sostituita dall'art. 20, d.lg. 28 dicembre 2013, n Il testo recitava: «Legittimazione all'azione di contestazione della legittimità. Imprescrittibilità». Ai sensi dell art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica è entrata in vigore a partire dal 7 febbraio L'articolo era già stato sostituito dall'art. 99 l. 19 maggio 1975, n (3) Comma sostituito dall'art. 20, d.lg. 28 dicembre 2013, n Il testo recitava: «L'azione per contestare la legittimità, spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse». Ai sensi dell art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica è entrata in vigore a partire dal 7 febbraio (4) Comma inserito dall'art. 20, d.lg. 28 dicembre 2013, n Ai sensi dell art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica è entrata in vigore a partire dal 7 febbraio ARTICOLO N.249 Legittimazione all'azione di reclamo dello stato di figlio. Imprescrittibilità (1) (2). [I]. L'azione per reclamare lo stato di figlio spetta al medesimo. [II]. L'azione è imprescrittibile. [III]. Quando l'azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo 247. [IV].Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori. [IV]. Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e il secondo comma dell'articolo 245 (1)L art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito il Titolo, modificando la rubrica del Titolo (la precedente era «Della filiazione»), e sostituendo la «Sezione III: " «Dell azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo di legittimità» con: «Capo III. "Dell azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio"» (2) Articolo sostituito dall'art. 21, d.lg. 28 dicembre 2013, n Il testo recitava: «Reclamo della legittimità. [I]. L'azione per reclamare lo stato legittimo spetta al figlio; ma, se egli non l'ha promossa ed è morto in età minore o nei cinque anni dopo aver raggiunto la maggiore età, può essere promossa dai discendenti di lui. Essa deve essere proposta contro entrambi i genitori, e, in loro mancanza, contro i loro eredi. [II]. L'azione è imprescrittibile riguardo al figlio». Ai sensi dell art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica è entrata in vigore a partire dal 7 febbraio LIBRO PRIMO
13 Delle persone e della famiglia TITOLO VII Dello stato di figlio (1)(1) L'art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito la rubrica. La precedente era «Della filiazione». CAPO IV Del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio (1).(1) L art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito le parole: «Capo II. "Della filiazione naturale e della legittimazione"»; «Sezione I. "Della filiazione naturale» e la rubrica del paragrafo 1 «Del riconoscimento dei figli naturali» con le parole: «Capo IV. "Del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio"». ARTICOLO N.250 Riconoscimento (1) (2). [I]. Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente [II]. Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i quattordici anni non produce effetto senza il suo assenso [273 2 ]. [III]. Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i quattordici anni non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento. [IV]. Il consenso non può essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente, che fissa un termine per la notifica del ricorso all'altro genitore. Se non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante; se viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l'audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che l'opposizione non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 315-bis e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262. [V]. Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio [284 1 ]. (1) L art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito il Titolo, modificando la rubrica del Titolo (la precedente era «Della filiazione»), e sostituendo le parole «Capo II. "Della filiazione naturale e della legittimazione"»; «Sezione I. "Della filiazione naturale» e la rubrica del paragrafo 1 «Del riconoscimento dei figli naturali» con le parole: «Capo IV. "Del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio"». (1) Articolo così sostituito dall'art. 1, l. 10 dicembre 2012, n Il testo precedente, risultante dalle modifiche adottate dall'art. 102, l. 19 maggio 1975, n. 151, recitava: «[I] Il figlio naturale
14 può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'articolo 254, dal padre e dalla madre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente. [II] Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i sedici anni non produce effetto senza il suo assenso. [III] Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i sedici anni non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento. [IV] Il consenso non può essere rifiutato ove il riconoscimento risponda all'interesse del figlio. Se vi è opposizione, su ricorso del genitore che vuole effettuare il riconoscimento, sentito il minore in contraddittorio con il genitore che si oppone e con l'intervento del pubblico ministero, decide il tribunale con sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo del consenso mancante. [V] Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età». V. art. 12 l. 1 dicembre 1970, n Per una declaratoria di non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, di una questione di legittimità costituzionale del presente articolo sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 30, 31 e 111 Cost., v. Corte cost. 11 marzo 2011, n. 83. ARTICOLO N.251 Autorizzazione al riconoscimento (1) (2). [I]. Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, può essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio. [II]. Il riconoscimento di una persona minore di età è autorizzato dal giudice (3). (1) L art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito il Titolo, modificando la rubrica del Titolo (la precedente era «Della filiazione»), e sostituendo le parole «Capo II. "Della filiazione naturale e della legittimazione"»; «Sezione I. "Della filiazione naturale» e la rubrica del paragrafo 1 «Del riconoscimento dei figli naturali» con le parole: «Capo IV. "Del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio"». (2) Articolo così sostituito dall'art. 1, l. 10 dicembre 2012, n Il testo precedente, risultante dalle modifiche adottate dall'art. 103 l. 19 maggio 1975, n. 151, recitava: «Riconoscimento di figli incestuosi - [I] I figli nati da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela anche soltanto naturale, in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, non possono essere riconosciuti dai loro genitori, salvo che questi al tempo del concepimento ignorassero il vincolo esistente tra di loro o che sia stato dichiarato nullo il matrimonio da cui deriva l'affinità. Quando uno solo dei genitori è stato in buona fede, il riconoscimento del figlio può essere fatto solo da lui. [II] Il riconoscimento è autorizzato dal giudice, avuto riguardo all'interesse del figlio ed alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.». (3) L'art. 22, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito le parole: «tribunale per i minorenni», con la parola: «giudice». Ai sensi dell art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica è entrata in vigore a partire dal 7 febbraio ARTICOLO N.252 Affidamento del figlio nato fuori del matrimonio e suo inserimento nella famiglia del genitore (1) (2) (3).
15 [I]. Qualora il figlio nato fuori del matrimonio (4) di uno dei coniugi sia riconosciuto durante il matrimonio il giudice, valutate le circostanze, decide in ordine all'affidamento del minore e adotta ogni altro provvedimento a tutela del suo interesse morale e materiale. [II]. L'eventuale inserimento del figlio nato fuori del matrimonio nella famiglia legittima di uno dei genitori può essere autorizzato dal giudice [38 att.] qualora ciò non sia contrario all'interesse del minore e sia accertato il consenso dell'altro coniuge convivente e degli altri figli che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano conviventi [30 3 Cost.], nonché dell'altro genitore che abbia effettuato il riconoscimento [317-bis]. In questo caso il giudice stabilisce le condizioni cui ciascun genitore deve attenersi (5). [III]. Qualora il figlio (5) sia riconosciuto anteriormente al matrimonio, il suo inserimento nella famiglia (6) è subordinato al consenso dell'altro coniuge, a meno che il figlio fosse già convivente con il genitore all'atto del matrimonio o l'altro coniuge conoscesse l'esistenza del figlio (6). [IV]. È altresì richiesto il consenso dell'altro genitore (7) che abbia effettuato il riconoscimento [317-bis 2 ]. [V]. In caso di disaccordo tra i genitori, ovvero di mancato consenso degli altri figli conviventi, la decisione è rimessa al giudice tenendo conto dell'interesse dei minori. Prima dell'adozione del provvedimento, il giudice dispone l'ascolto dei figli minori che abbiano compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capaci di discernimento (8). (1) L art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito il Titolo, modificando la rubrica del Titolo (la precedente era «Della filiazione»), e sostituendo le parole «Capo II. "Della filiazione naturale e della legittimazione"»; «Sezione I. "Della filiazione naturale» e la rubrica del paragrafo 1 «Del riconoscimento dei figli naturali» con le parole: «Capo IV. "Del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio"». (2) Articolo sostituito dall'art. 104 l. 19 maggio 1975, n (3) Rubrica sostituita dall'art. 23, d.lg. 28 dicembre 2013, n Il testo recitava: «Affidamento del figlio naturale e suo inserimento nella famiglia legittima». Ai sensi dell art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica è entrata in vigore a partire dal 7 febbraio (4) L'art. 23, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito la parola: «naturale» con le parole: «nato fuori del matrimonio». Ai sensi dell art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica è entrata in vigore a partire dal 7 febbraio Precedentemente, l'art. 1, comma 11, l. 10 dicembre 2012, n. 219 aveva disposto che nel codice civile, le parole: figli legittimi e figli naturali sono sostituite dalla parola figli. (5) L'art. 23, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito la parola: «naturale» con le parole: «nato fuori del matrimonio"; le parole: «e dei figli legittimi» con le parole: «convivente e degli altri figli» le parole: «genitore naturale» con la parola: «genitore»; e ha sostituito l'ultimo periodo che recitava: «In questo caso il giudice stabilisce le condizioni che il genitore cui il figlio è affidato deve osservare e quelle cui deve attenersi l'altro genitore». Ai sensi dell art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica è entrata in vigore a partire dal 7 febbraio Precedentemente, l'art. 1, comma 11, l. 10 dicembre 2012, n. 219 aveva disposto che nel codice civile, le parole: figli legittimi e figli naturali sono sostituite dalla parola figli. (6) L'art. 23, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha soppresso le parole «legittima» e «naturale». Ai sensi dell art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica è entrata in vigore a partire dal 7 febbraio (7) L'art. 23, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha soppresso la parola «naturale». Ai sensi dell art.
16 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica è entrata in vigore a partire dal 7 febbraio Precedentemente, l'art. 1, comma 11, l. 10 dicembre 2012, n. 219 aveva disposto che nel codice civile, le parole: figli legittimi e figli naturali sono sostituite dalla parola figli. (8) Comma inserito dall'art. 23, d.lg. 28 dicembre 2013, n Ai sensi dell art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica è entrata in vigore a partire dal 7 febbraio ARTICOLO N.253 Inammissibilità del riconoscimento (1) (2). [I]. In nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio (3) in cui la persona si trova [231 ss., 280]. (1) L art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito il Titolo, modificando la rubrica del Titolo (la precedente era «Della filiazione»), e sostituendo le parole «Capo II. "Della filiazione naturale e della legittimazione"»; «Sezione I. "Della filiazione naturale» e la rubrica del paragrafo 1 «Del riconoscimento dei figli naturali» con le parole: «Capo IV. "Del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio"». (2) Articolo così sostituito dall'art. 105 l. 19 maggio 1975, n (3) L'art. 24, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha soppresso le parole «legittimo o legittimato». Ai sensi dell art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica è entrata in vigore a partire dal 7 febbraio Precedentemente, l'art. 1, comma 11, l. 10 dicembre 2012, n. 219 aveva disposto che «Nel codice civile, le parole: figli legittimi e figli naturali, ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: figli». ARTICOLO N.254 Forma del riconoscimento (1) (2). [I]. Il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio (3) è fatto nell'atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento [1 2 ], davanti ad un ufficiale dello stato civile (4) o in un atto pubblico o in un testamento [587 2 ], qualunque sia la forma di questo. [II]. (5). (1) L art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito il Titolo, modificando la rubrica del Titolo (la precedente era «Della filiazione»), e sostituendo le parole «Capo II. "Della filiazione naturale e della legittimazione"»; «Sezione I. "Della filiazione naturale» e la rubrica del paragrafo 1 «Del riconoscimento dei figli naturali» con le parole: «Capo IV. "Del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio"». (2) Articolo dapprima sostituito dall'art. 106 l. 19 maggio 1975, n. 151 e successivamente modificato dall'art. 138 d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51. (3)L'art. 25, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito la parola «naturale» con le parole:
17 «nato fuori del matrimonio». Ai sensi dell art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica è entrata in vigore a partire dal 7 febbraio Precedentemente, l'art. 1, comma 11, l. 10 dicembre 2012, n. 219 aveva disposto che «Nel codice civile, le parole: figli legittimi e figli naturali, ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: figli». (4) V. d.p.r. 3 novembre 2000, n (5)L'art. 25, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha soppresso il comma. Il testo recitava: «La domanda di legittimazione di un figlio naturale presentata al giudice o la dichiarazione della volontà di legittimarlo espressa dal genitore in un atto pubblico o in un testamento importa riconoscimento, anche se la legittimazione non abbia luogo». Ai sensi dell art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica è entrata in vigore a partire dal 7 febbraio ARTICOLO N.255 Riconoscimento di un figlio premorto (1). [I]. Può anche aver luogo il riconoscimento del figlio premorto, in favore dei suoi discendenti [282] (2). (1) L art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito il Titolo, modificando la rubrica del Titolo (la precedente era «Della filiazione»), e sostituendo le parole «Capo II. "Della filiazione naturale e della legittimazione"»; «Sezione I. "Della filiazione naturale» e la rubrica del paragrafo 1 «Del riconoscimento dei figli naturali» con le parole: «Capo IV. "Del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio"». (2) Ai sensi dell'art. 26, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, le parole: «legittimi e dei suoi figli naturali riconosciuti». sono soppresse. Ai sensi dell art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica è entrata in vigore a partire dal 7 febbraio Precedentemente, l'art. 1, comma 11, l. 10 dicembre 2012, n. 219 aveva disposto che «Nel codice civile, le parole: figli legittimi e figli naturali, ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: figli». ARTICOLO N.256 Irrevocabilità del riconoscimento (1) (2). [I]. Il riconoscimento è irrevocabile. Quando è contenuto in un testamento [587 2 ] ha effetto dal giorno della morte del testatore, anche se il testamento è stato revocato [679]. (1) L art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito il Titolo, modificando la rubrica del Titolo (la precedente era «Della filiazione»), e sostituendo le parole «Capo II. "Della filiazione naturale e della legittimazione"»; «Sezione I. "Della filiazione naturale» e la rubrica del paragrafo 1 «Del riconoscimento dei figli naturali» con le parole: «Capo IV. "Del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio"». (2) Articolo così sostituito dall'art. 107 l. 19 maggio 1975, n ARTICOLO N.257
18 Clausole limitatrici (1) [I]. È nulla ogni clausola diretta a limitare gli effetti del riconoscimento. (1) L art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito il Titolo, modificando la rubrica del Titolo (la precedente era «Della filiazione»), e sostituendo le parole «Capo II. "Della filiazione naturale e della legittimazione"»; «Sezione I. "Della filiazione naturale» e la rubrica del paragrafo 1 «Del riconoscimento dei figli naturali» con le parole: «Capo IV. "Del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio"». ARTICOLO N.258 Effetti del riconoscimento (1) (2). [I]. Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso (3). [II]. L'atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere indicazioni relative all'altro genitore. Queste indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza effetto. [III]. Il pubblico ufficiale che le riceve e l'ufficiale dello stato civile che le riproduce sui registri dello stato civile [449 ss.] sono puniti con l'ammenda (4) da 20 euro a 82 euro. Le indicazioni stesse devono essere cancellate. (1) L art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito il Titolo, modificando la rubrica del Titolo (la precedente era «Della filiazione»), e sostituendo le parole «Capo II. "Della filiazione naturale e della legittimazione"»; «Sezione I. "Della filiazione naturale» e la rubrica del paragrafo 1 «Del riconoscimento dei figli naturali» con le parole: «Capo IV. "Del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio"». (2) Articolo così sostituito dall'art. 108 l. 19 maggio 1975, n (3) Comma così sostituito dall'art. 1, l. 10 dicembre 2012, n Il testo precedente recitava: «Il riconoscimento non produce effetti che riguardo al genitore da cui fu fatto, salvo i casi previsti dalla legge». (4) Ora sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 32 l. 24 novembre 1981, n ARTICOLO N.259 [Introduzione del figlio naturale nella casa coniugale] (1) (2). (1) L art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito il Titolo, modificando la rubrica del Titolo (la precedente era «Della filiazione»), e sostituendo le parole «Capo II. "Della filiazione naturale e della legittimazione"»; «Sezione I. "Della filiazione naturale» e la rubrica del paragrafo 1 «Del riconoscimento dei figli naturali» con le parole: «Capo IV. "Del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio"».
secondo [76 ss.]; per impresa familiare [< 2229] quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.
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