REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

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1 REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA DISPOSIZIONE PRELIMINARI ART. 1 - SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE - COMPETENZE I servizi di polizia mortuaria e cimiteriali ed il trasporto delle salme sono esclusivamente competenza del Comune. Le relative attribuzioni sono esplicate dal Sindaco in conformità alle leggi e regolamenti in vigore e, in particolare, alle norme contenute nel regolamento comunale d igiene e nel presente regolamento. In relazione a dette disposizioni di legge e regolamenti il Sindaco, all occorrenza, adotta le ordinanze ed i provvedimenti che ritiene necessari ed opportuni per il buon andamento dei servizi ed il decoro dei cimiteri. ART. 2 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO La direzione e l esercizio delle varie attribuzioni in materia di polizia mortuaria, servizi cimiteriali e trasporti funebri spettano al Sindaco, il quale si avvale del personale e degli uffici cui, a norma di legge e del regolamento organico del personale, sono demandate attribuzioni e competenze in materia. ART. 3 - RESPONSABILITA Il Comune non assume responsabilità per atti eventualmente commessi nel cimitero da persone estranee ai relativi servizi, come pure per l impiego dei mezzi eventualmente posti a disposizioni del pubblico, quali scale mobili per accedere ai loculi ecc. ART. 4 - SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO I servizi funebri sono gratuiti e a pagamento. Sono gratuiti, per tutte le persone povere decedute nel territorio del Comune, i servizi di interesse pubblico, visita necroscopica, servizi di osservazione, sepoltura comune a inumazione.

2 Sono altresì gratuiti, secondo le norme a e con le limitazioni di cui ai successivi articoli 17 e 19, la fornitura del feretro ed il trasporto funebre. I servizi maggiori e comunque diversi da quelli sopraindicati sono sottoposti al versamento dei canoni stabiliti nelle apposite tariffe. ART. 5 - FACOLTA DI DISPORRE DELLA SALMA E DEI FUNERALI Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà dello stesso defunto, in qualunque modo l abbia espressa. In difetto o in caso di perplessità sui desideri del defunto, i familiari possono disporre secondo il seguente ordine: coniuge convivente, figli, genitori, e quindi gli altri parenti in ordine di grado. Tale ordine vale anche per il collegamento di epigrafi, esumazioni, trasferimenti. Il coniuge passato a seconde nozze decade dalla priorità nel disporre eventuali successivi provvedimenti in ordine alla salma e alla sepoltura del coniuge deceduto. ART. 6 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO Presso il custode di ciascun cimitero sono tenuti a disposizione di chiunque abbia averne interesse e per le esigenze del servizio: i registri contenenti, a norma di legge e regolamenti, la indicazione delle persone sepolte nel cimitero stesso; una copia delle mappe del cimitero; tutti gli atti e documenti che possano comunque interessare il pubblico, quali una copia del presente regolamento, l elenco dei campi in scadenza nell anno, l elenco delle tombe in stato di abbandono per le quali sia in corso la procedura di revoca, ecc. CAPITOLO I NORME GENERALI DI POLIZIA MORTUARIA DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E RICONOSCIMENTO DEI DECESSI ART. 7 - I familiari o chi per essi, i direttori di istituti, di ospedali e di qualunque altra collettività devono denunciare all Ufficio dello Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne

3 fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore dal decesso, per ottenere l autorizzazione del trasferimento del cadavere alla camera di deposito o al cimitero. All atto della denuncia devono indicare esattamente l ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti età, sesso, stato civile, domicilio ecc. del defunto, di cui ai moduli forniti dall Istituto Centrale di Statistica. ART. 8 - All infuori dei casi contemplati dall articolo precedente, chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il Sindaco o l Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire le cause di morte. ART. 9 - Nei casi di morte sul suolo pubblico, quando pel breve tempo trascorso o per mancanza di carattere assodati di morte, essa non possa ritenersi che presunta, il corpo sarà trasportato con riguardo alla sua abitazione o alla camera di osservazione del cimitero. Quando invece la morte possa essere testè accertata, il trasporto potrà farsi direttamente anche alla camera di deposito del cimitero, a meno che non via sia sospetto di reato, nel qual caso il corpo non potrà essere rimosso che dopo la visita giudiziaria. ART A termini della lettera A) dell art. 103 delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n e dell art. 1 del Regolamento di Polizia Mortuaria 21 ottobre 1975, n. 803, il medico necroscopo deve in ogni caso di morte di persona da lui assistita o visitata, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, né è stata la causa. Tale denuncia deve essere fatta, entro 24 ore dall accertamento del decesso, su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità di intesa con l Istituto Centrale di Statistica. Quando sussista o sorga comunque il sospetto di morte dovuta a reato, la denuncia deve pure essere fatta all Autorità Giudiziaria, a termini dell articolo 365 del Codice Penale, da parte del medico, nonché ai sensi dell art. 3 del citato Regolamento, a cura del Sindaco. L obbligo di denunciare la causa riconosciuta dalle morte all ufficiale dello Stato Civile è pure fatto ai medici incaricati di eseguire la autopsie dall Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico. ART Nel caso di rinvenimenti di parti del cadavere umano, o di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale né dà subito comunicazione all Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza. Il Sindaco incarica dell esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti all Autorità Giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura. ART Ricevuta la denuncia di un decesso verificatosi nel Comune, il Sindaco fa effettuare l accertamento da medico necroscopo, il quale è tenuto a rilasciare il certificato scritto del sopralluogo e del constatazioni eseguite. Le funzioni del medico necroscopo sono esercitate dal Medico Condotto. La visita deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso. Il medico ha il compito di accertare la morte e di redigere il certificato di cui allo art. 141 sull ordinamento dello Stato Civile.

4 ART In tutti i casi di morte per malattie infettive diffusive, come nei casi di morte per tubercolosi polmonare, il medico deve darne subito avviso all Ufficiale Sanitario per i necessari provvedimenti di disinfezione, deve pure corrispondere a tutte le norme vigenti emanate dall Istituto Centrale di Statistica. ART Sulla dichiarazione dei medici incaricati di constatare il decesso che la morte è accertata e non presumibilmente dovuta a causa delittuosa, il Sindaco, o per esso l Ufficiale dello Stato Civile, autorizzerà le pratiche richieste per il trasporto, per la sepoltura, per l imbalsamazione e per la cremazione nei modi e forme delle leggi sanitarie di Polizia Mortuaria, sentito l Ufficiale Sanitario. ART Sul dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, tanto il medico curante che necroscopo hanno l obbligo di denunciare anche il semplice sospetto al Sindaco ed all Autorità Giudiziaria. In tal caso, l autorizzazione alle pratiche di cui all articolo precedente sarà subordinata al nulla osta dell Autorità Giudiziaria, e la salma sarà lasciata nel luogo e nella posizione in cui si trova, coprendola con un telo, fino a che l autorità stessa non avrà date le opportune disposizioni. ART Per la inumazione di parti del corpo umano asportare in seguito ad operazione chirurgica, è sufficiente la richiesta dettagliata e circostanziata al Sindaco, che provvederà per l inumazione facendo redigere analogo verbale da depositare negli atti coll indicazione del preciso luogo di seppellimento nel cimitero. ART I medici e le ostetriche hanno pure l obbligo di notificare allo Stato Civile i prodotti del concepimento espulsi dopo il 6^ mese di gravidanza, ed i nati morti dopo il 7^ mese sono al termine della gestazione. Nella dichiarazione verrà indicata l età di vita intra-uterina, il sesso se riconoscibile, e le cause certe o probabili della morte del feto. I permessi di trasporto e seppellimento dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all Ufficio di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, sono rilasciati dall Ufficiale Sanitario. Nel cimitero si dovrà riservare uno spazio per il seppellimento degli anzidetti prodotti del concepimento e dei nati morti. RISCONTRO DIAGNOSTICO ART I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico contemplato dall art. 32 del T.U. delle leggi sulla istruzione superiore 31 agosto 1933, n, 1592; e dell art. 85 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sull ordinamento ospedaliero. Debbono altresì essere sottoposti al riscontro diagnostico i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici. Il medico provinciale può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante, ove questi lo ritenga necessario - nelle cliniche universitarie e negli

5 ospedali dall anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente o incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l accertamento della causa di morte. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la miglior cura. Restano salvi i poteri dell Autorità Giudiziaria nei casi di competenza ( Legge 15 febbraio 1961 n. 83 ).Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell Istituto per il quale viene effettuato. I risultati dei riscontri debbono essere notificati dagli operatori al Sindaco, per la eventuale rettifica, da parte dell Ufficiale Sanitario, della scheda di morte. PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI ART Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né essere sottoposto ad autopsia, imbalsamazione, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso., salvo i casi di decapitazione, maciullamento e di quelli in cui il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l ausilio di strumenti sicuri. ART In caso di morte violenta ed improvvisa, o in cui si abbiano dubbi di morte apparente, su proposto del medico necroscopo o dell Ufficiale Sanitario, il periodo di osservazione dovrà essere protratto fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti con sicurezza la morte nei modi previsti dall articolo precedente. ART Durante il periodo di osservazione i cadaveri sono affidati in custodia alle persone della famiglia ed ai conviventi, i quali debbono provvedere che non siano lasciati in stato di abbandono ed usare tutte le precauzioni perché non siano impedite eventuali manifestazioni di vita. Premesso sempre le necessarie pratiche di nettezza da usarsi sul presunto cadavere, come se si trattasse tuttavia di persona via, non è lecito privarlo delle sue coperte, muoverlo dal luogo e vestirlo prima della visita medica di controllo, anche in rapporto agli accertamenti di cui agli artt. 11, 12, 14 del presente regolamento. Devesi inoltre provvedere che il cadavere non sia lasciato in abbandono prima di tale visita medica. Così non è permesso ritrarre dal cadavere la cosiddetta maschera se non dopo il periodo indicato negli artt. 17 e 18. ART I cadaveri delle persone decedute per malattia infettiva o diffusiva debbono essere protetti, mediante appositi veli, dalle mosche o da altri insetti; debbono essere altresì adottate tutte le misure cautelative eventualmente prescritte dall Ufficiale Sanitario per evitare ogni contagio. In questi casi o quando il cadavere presenti segni d iniziata putrefazione, od altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta dell Ufficiale Sanitario, il Sindaco può ridurre il tempo di osservazione nel luogo del decesso o nella apposita camera mortuaria, a meno di 24 ore. Potrà ordinarne anche il trasporto urgente in carro apposito chiuso alla camera mortuaria del cimitero per il periodo di osservazione di legge, disponendo per la disinfezione dei locali d abitazione del defunto. ART In un locale nell ambito del cimitero distinto dalla camera mortuaria, si tengono in osservazione i cadaveri di: a) di persone morte in abitazioni inadatte, dove sia pericoloso il mantenimento per il periodo di osservazione;

6 b) di persone morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o luogo pubblico, dove non possono essere lasciate; c) di ignoti, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento. L osservazione di salme di persone per cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi avrà luogo in modo da evitare la contaminazione ambientale, secondo prescrizioni dell Ufficiale Sanitario. ART I parenti o chi ne assume le veci potranno assistere i cadaveri di cui alle lettere a) e b) dell art. 23. Nei casi di salme non assistite direttamente sarà assicurata sorveglianza da parte del custode, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita. CAPITOLO II DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI ART Trascorso il periodo di osservazione il cadavere può essere rimesso dal letto per la deposizione del feretro. ART Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti nell atto del parto. ART Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo. ART Le strutture dei feretri e le loro caratteristiche sono in rapporto ai diversi tipi e durata di sepoltura: A - per le INUMAZIONI non è consentito l uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. L impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per caso con decreto del Ministero per la Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità. Lo spessore delle tavole della cassa non deve essere inferiore a cm. 2. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di quattro nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di quattro nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura presa. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con buon mastice. Il coperchio sarà congiunto a questo tavolo mediante viti disposte di 40 in 40 cm. Le pareti laterali della cassa dovranno essere congiunte tra loro ad incastro con anima ad incastro continuo e saldate con buon mastice. E vietato l impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

7 B - Le salme destinate alla TUMULAZIONE devono essere racchiuse in duplice cassa, l una di legno, l altra di metallo. La cassa di metallo, o che racchiuda quella di legno e che sia da questa racchiusa, deve essere saldata a fuoco, e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto una strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile riconosciuto idoneo. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. se è di zinco; a 1,5 mm. se è di piombo. Le casse devono portare impressi i marchi di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice. Lo spessore delle tavole di legno non deve essere inferiore a mm. 30. Il fondo della cassa dovrà formato da uno o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di quattro nel senso della lunghezza, fra loro congiunte ad incastro con anima ad incastro continuo e saldate con collante di sicura e duratura presa. Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza. Nel caso che il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole in un sol pezzo nel senso della lunghezza. Le pareti laterali della cassa, comprese tra il fondo ed il coperchio, dovranno essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza, congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali saranno parimenti riunite tra loro ad incastro con anima ad incastro continuo e saldato con collante di sicura e duratura presa. I coperchio sarà congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 cm. in 20 cm.. Il fondo sarà congiunto ad essere con chiodi disposti di 20 cm. in 20 cm.; il fondo sarà inoltre assicurato di buon mastice. La cassa così confezionata sarà cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm., distanti l una dall altra non più di 50 cm., saldamente fissate al feretro mediante chiodi o viti. Ogni cassa di legno deve portare impresso il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice. ART Sul feretro a cura dei necrofori, sarà collocata una targa di piombo col nome e casato del defunto ed anno di morte, impresso a martello. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento. E in facoltà della famiglia de defunto di collocare entro il feretro, anche una boccetta chiusa a ceralacca contenente le indicazioni ritenute convenienti ed opportune. ART Il feretro può essere fornito gratuitamente dal Comune per i defunti poveri, dietro richiesta da presentarsi all Ufficio Economato. Sono considerati poveri gli ammessi all assistenza sanitaria gratuita o assistiti dall E.C.A. e quelli che da apposita attestazione dell autorità comunale, non risultino comunque in grado di sostenere le spese del funerale. CAPITOLO III TRASPORTO DEI CADAVERI ART Il trasporto dei cadaveri al Cimitero è gratuito pei poveri e a pagamento per gli abbienti, secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, sempre in forma che garantisca il decoro del servizio. Il servizio di trasporto potrà essere gestito direttamente dal Comune o dato in

8 concessione secondo le modalità che verranno determinate dal Consiglio Comunale. Il carro destinato al trasporto deve essere chiuso, interamente rivestito di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile e potrà essere messo in uso solo previo riconoscimento di idoneità da parte dell Ufficiale Sanitario, che dovrà inoltre controllarlo almeno ogni anno, facendone annotazione su apposito registro che dovrà scortare il carro stesso. ART I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti negli stabilimenti o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati alla camera di osservazione del cimitero o, in mancanza, nella camera mortuaria, e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita. ART Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffusive comprese nell apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell autorità sanitaria, salvo che il medico provinciale non lo vieti nella contingenza di manifestazione epidermica della malattia che ha causato la morte. Quando risulta che il cadavere è portatore di radioattività, l ufficiale sanitario dispone le necessarie misure protettive per il trasporto, trattamento e destinazione. ART Il trasporto delle salme potrà essere eseguito: a) nei mesi da ottobre a marzo: dalle ore 9.00 alle ore 15.30; b) nei mesi di aprile e settembre: dalle ore 8.30 alle ore e dalle ore alle ore 17.00; c) nei mesi da maggio ad agosto: dalle ore 8.30 alle ore e dalle ore alle ore 18.00; I limiti suindicati si intendono quali orari di arrivo alla chiesa per i funerali religiosi o al Cimitero per i funerali civili. Gli orari suindicati valgono per tutti i giorni della settimana escluso il sabato pomeriggio in cui potranno svolgersi funerali solo per le persone decedute in Torrebelvicino. Qualora vi siano più trasporti, l orario di ciascuno è determinato dall Ufficiale dello Stato Civile, avuto riguardo alla priorità delle domande, salvo le eccezioni, che il Sindaco ritenesse opportune per ragioni speciali. Per esigenze eccezionali di pubblica igiene, l ufficiale sanitario ha facoltà di prescrivere il trasporto in ore notturne, osservate le disposizioni di legge vigenti in materia. L incaricato del servizio dovrà far trovare il carro designato sul luogo da cui deve muovere il funerale almeno 5 minuti prima della ora fissata. ART Il trasporto funebre seguirà sempre la via più breve dal luogo di partenza, alla Chiesa destinata per le esequie e da questa al Cimitero, evitando quando ciò è possibile, il transito per la statale n. 46 del Pasubio. Le salme che provengono da fuori Comune si fermeranno:

9 per il Capoluogo all inizio di Via 25 Luglio di fianco alla farmacia, da dove si formerà il corteo che proseguirà verso la Chiesa Parrocchiale; - per la frazione di Pievebelvicino davanti al Piazzale Lanerossi. ART Ove, avuto riguardo alla personalità del defunto, il trasporto del feretro fosse effetturato a spalle, il carro funebre dovrà egualmente essere richiesto e seguire il corteo. ART Non è fatto obbligo dell utilizzazione del carro per il trasporto delle salme dei bambini al di sotto di sette anni, così pure per il trasporto di salme da un punto qualsiasi della frazione di Enna al Cimitero della frazione stessa. ART E vietato recare impedimento al passaggio del convoglio funebre e altresì di interrompere, scomporre o comunque ostacolare l andamento, con veicoli o in qualsiasi altro modo. ART Per il trasporto ordinario delle salme fuori del Comune sia all estero che in altro Comune, dovranno essere osservate scrupolosamente, anche per quanto riguarda il confezionamento del feretro, le disposizioni dell art. 3 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854 e dell art. 28 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n Nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme stesse devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nella cavità corporea di almeno 500 cc di formalina F.U. e saranno involte in un lenzuolo imbevuto di soluzioni disinfettanti. Negli altri mesi dell anno, tali prescrizioni si applicano alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto si esegue dopo 48 ore dal decesso. Per i trasporti da un Comune ad altro Comune che disti non più di 25 Km., salvo nei casi di morte per malattia infettiva, e sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo casso funebre, non occorre la cassa di metallo, ma soltanto la cassa di legno. ART Preparato il feretro, il trasporto fuori Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano che in altre località onoranze o cerimonie funebri religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finchè non sarà stata consegnata all incaricato dell accompagnamento. Il trasporto di salma da Comune a Comune della Repubblica è autorizzato dal Sindaco che ne dà comunicazione al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento ed eventualmente anche ai Sindaci dei Comuni il cui la salma dovrà sostare, per onoranze. ART Il feretro proveniente da altro Comune o dall Estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode il permesso di seppellimento per le modalità di registrazione di cui all art. 35 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole dell Ufficiale Sanitario, su autorizzazione rilasciata dal Sindaco del Comune di provenienza. Il trasporto delle salme per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino

10 è autorizzato dal Prefetto, col Visto dell Autorità consolare del Paese di destinazione. Il trasporto delle salme da uno dei paesi stessi è autorizzato dalla competente autorità del luogo, col visto dell autorità consolare italiana. L introduzione o l estradizione di salme da o per altri stati esteri è sempre autorizzata dal Prefetto della Provincia in cui la salma è diretta o si trova in attesa del trasferimento. CAPITOLO IV CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO ART Nessun cadavere, parti di esso od ossa umane possono essere ricevuti nel cimitero per essere inumati o tumulati se non accompagnati dall autorizzazione scritta rilasciata dall Ufficiale dello Stato Civile. Per la tumulazione di prodotti abortivi o di feti non denunciati come nati morti occorre il permesso dell Ufficiale Sanitario. Tali atti saranno ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni singolo cadavere. ART Il custode del Cimitero deve trattenere, in ordine cronologico e numerico le autorizzazioni di cui all articolo precedente sulle quali dovrà indicare, oltre al giorno ed ora dell eseguito seppellimento, il campo e il numero d ordine del cippo sulla fossa comune o del loculo in cui venne posto il cadavere. ART La camera mortuaria del cimitero deve servire per la deposizione temporanea di tutti i cadaveri, durante ed anche dopo passato il tempo dell osservazione, in attesa di essere inumati o tumulati senza riguardo alla religione che avesse professata il defunto. CAPITOLO V DEI CIMITERI - GENERALITA ART I cimiteri che il Comune destina alla sepoltura dei cadaveri sono quelli del Capoluogo e delle frazioni di Pievebelvicino ed Enna. ART Per ogni Cimitero sono delimitati i seguenti reparti: A. Campo comune per fosse ordinarie (adulti e bambini); B. Campo per fosse a ventennio C. Tombe di famiglia D. Loculi

11 E. Cellette ossario F. Ossario comune per le ossa provenienti da esumazioni G. Camera mortuaria ART Il Comune può costituire nei Cimiteri dei reparti speciali, destinati al seppellimento delle salme di persone appartenenti a particolari collettività o categorie, o decedute in circostanze che l Amministrazione ritenga degne di particolare ricordo o qualificati cittadini illustri o benemeriti. Un reparto apposito è riservato al seppellimento dei nati morti, nonché per i prodotti del concepimento a qualunque epoca della gestazione, Per questi ultimi, pur non essendo, come per i primi, prescritta la denuncia, è fatto obbligo della consegna per l inumazione. ART Nei cimiteri sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza e di religione, le salme delle persone decedute nel territorio del Comune, o che, dovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo di morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie di sepolture distinte. ART I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l orario fissato dal Sindaco. ART E vietato l ingresso nei cimiteri ai fanciulli che non sono accompagnati e a chi volesse entrarvi con animali, veicoli o carri, se non per esigenze di servizio. E proibito nei recinti dei cimiteri, lungo i viali di accesso e nelle immediate vicinanze, ogni forma di questua o di commercio. E pure vietato seguire i funerali o entrare nei Cimiteri allo scopo di procacciarsi ordinazioni di lavoro. I visitatori devono mantenere un contegno corretto e dignitoso, è proibito mangiare, bere, fumare, giocare, fatti atti sconvenienti od irriverenti di qualunque specie, deturpare i fabbricati, le tombe, i ricordi funebri, manomettere le piante, i fiori, gli ornamenti. I contravventori sono tosto allontanati e occorrendo, deferiti alle autorità competenti per i provvedimenti del caso. ART Nessuna costruzione nell interno dei cimiteri potrà essere eseguita da privati senza l autorizzazione scritta del Sindaco. Per ottenere tale autorizzazione dovrà prodursi regolare domanda corredata dal disegno o progetto. I lavori potranno essere effettuati soltanto nell orario che verrà fissato dal Sindaco e comunque non possono essere eseguiti nei giorni durante le ore di visita. ART Non potranno essere scolpite iscrizioni o epigrafi senza l approvazione del Comune. Gli interessati debbono presentare il testo dell epigrafe unitamente al progetto o disegno dell epigrafe e dell opera. Le modifiche di epigrafe, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate. ART I vasi, le corone, i mazzi di fiori, i ritratti, le lampade e simili, che siano introdotti nel Cimitero per onorare i defunti, devono essere sempre decorosi e confacenti al luogo, in caso contrario vengono ritirati a cura del Comune ed eventualmente distrutti. Nell interno dei cimiteri può essere consentita - salvo preventiva autorizzazione e nel rispetto delle modalità di volta in volta

12 stabilite dal Comune - l impiantagione di fiori e piante erbacee. I fiori appassiti dovranno essere tolti dalle tombe e dalle fosse e portati negli appositi luoghi di raccolta. ART Quando monumenti, lapidi o qualsiasi altro segno funerario, sia sulle sepolture comuni che sulle sepolture distinte, per incuria o per mancanza di manutenzione, divengono pericolosi per la sicurezza delle persone o contrari alle esigenze estetiche del sacro recinto, il Sindaco può diffidare gli interessati a porvi rimedio. Qualora questi non provvedano nel termine prescritto, il Comune può ritirare gli ornamenti della sepoltura ed eventualmente farli riparare d ufficio a spese degli interessati. I ricordi funebri, quali vasi, fotoceramiche, lampade ed altri, se richiesti, possono essere restituiti ai parenti del defunto, i quali possono ritirali entro il termine perentorio di un mese dall avvenuta esumazione. L amministrazione Comunale ha la facoltà di rimuovere eventuali monumenti funebri, di aprire nuovi passaggi e di ristrutturare tombe, assumendone la relativa spesa, senza che i concessionari abbiano ad accampare alcuna pretesa o diritto di sorta all infuori dello spostamento della concessione. ART La vigilanza sui cimiteri spetta all Autorità Sanitaria, esercitata dal Sindaco a mezzo dell Ufficiale Sanitario. Suo compito è di vigilare che nei cimiteri siano osservate tutte le disposizioni delle leggi e dei regolamenti così generali come locali che regolano la materia, e di prescrivere tutte le misure speciali di urgenza riconosciute necessarie nell interesse della salute pubblica. ART Le sepolture private fuori del cimitero, eventualmente autorizzate a norma degli artt. 340, 342 del T.U. della Legge Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sono sottoposte alla vigilanza dell autorità come i cimiteri comuni. CAPITOLO VI INUMAZIONI ART Si intendono sepolture per inumazioni quelle che avvengono nella terra, in fosse. ART Sono comuni le sepolture per inumazione, della durata legale minima di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogniqualvolta non sia richiesta una sepoltura richiesta. ART Sono considerate fosse in concessione temporanea ventennale, quelle aree adibite a sepoltura per inumazione, per le quali il Comune conferisce ai privati il diritto di uso temporaneo ventennale. Tale diritto non è commerciabile né alienabile ed è vincolato alla salma indicata nella concessione. La concessione può essere soggetta a revoca per esigenze di pubblico interesse. ART Le fosse per inumazione di persone aventi più di 10 anni di età devono avere la profondità di mt.2, mt. 2,20 di lunghezza e 0,80 di larghezza e debbono distare cm. 50 l una dall altra. Le fosse per i fanciulli al di sotto degli anni 10 dovranno avere 2 mt. di profondità, mt. 1,50 di lunghezza e 0,50 di larghezza e distare l una dall altra almeno 50 cm.

13 ART Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo per ogni campo. Tale cippo sarà a posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l assetto fino alla costipazione del terreno, il suo numero sarà riportato nell apposito registro dei deceduti. ART Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ( le cui caratteristiche devono corrispondere ai requisiti previsti dall art. 27 del presente regolamento ) ed essere sepolto in fossa separate dalle altre. Soltanto madre e neonato, morti nell atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa. ART Qualora la salma provenga da altro Comune contenuta in doppia cassa, prima di procedere all inumazione, si devono praticare alcuni fori nella cassa metallica per favorire la normale decomposizione del cadavere. ART. 64 -Per calare nella fossa un feretro la massima cura, rispetto e decenza. L operazione verrà fatta con corde od a mezzo meccanismo sicuro. Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita, curando che la terra prima escavata, sia pure la prima ad essere la prima ad essere gettata nella fossa medesima. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa. E pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti, preziosi ecc. ART. 65 ( modificato con delibera G.M. n. 306/1984 ) -L installazione di lapidi, monumenti, ricordi funebri o parti ornamentali di carattere stabile o semifisso e in genere la introduzione dei relativi materiali nei cimiteri, sono subordinati all autorizzazione scritta del Sindaco. Per ottenere detta autorizzazione occorre presentare formale domanda, corredata dai relativi disegni in scala metrica conveniente, ove deve essere indicato anche il colore del marmo. Le lapidi devono essere alte cm.90 e non possono essere introdotte nel cimitero se non sia portate a completa lavorazione in modo che all interno del recinto non rimanga da compiere quanto è strettamente indispensabile per la collocazione in sito. E fatta eccezione per le iscrizioni da incidersi sui lavori già posti in opera. Le lapidi e i ricordi devono essere esclusivamente di marmo o di pietra dura. Sulle sepolture dei campi comuni, è consentita la costruzione di una bordatura di pietra o di marmo e così pure per il copritomba. Le dimensioni della bordatura e del copritomba, nelle sepolture di persone aventi oltre 10 anni, devono essere: -posti terra distinta (concessioni ventennali) : mt.0,80 x 2,00 -posti terra comune (concessioni decennali): mt. 0,70 x 1,70 e devono distare l una dall altra mt. 0,50. Inoltre le bordature e i copritomba devono essere protetti alla base da una striscia di marmo di cm. 10. Nelle fosse per inumazione di fanciulli fino a 10 anni, per le quali sono assegnati appositi reparti, la bordatura deve essere di cm. 0,95 x 0,35. CAPITOLO VII

14 TUMULAZIONI ART Il Comune può porre a disposizione dei privati: 1. Tombe 2. Loculi 3. Aree per la costruzione di tombe di famiglia 4. Nicchie per la raccolta dei resti mortali. ART Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all articolo precedente, sono fissate con deliberazione del Consiglio Comunale. ART Le tombe di famiglia possono essere concesse: A - ad una o più persone per esser esclusivamente B - ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie. Nel primo caso la concessione s intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba per eredità ai loro legittimi successori, escluso ogni altro. Nel secondo caso le famiglie e le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba per eredità ai loro legittimi successori escluso ogni altro. Hanno diritto a sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera B: 1. Il concessionario 2. Il coniuge 3. Gli ascendenti o discendenti in linea retta di qualunque grado 4. I fratelli o le sorelle consanguinei 5. (delibera C.C. n. 111/1978) Tali concessioni sono a tempo determinato e di durata non superiore a 80 anni, salvo rinnovo ( delibera C.C. n. 106/1977). Nella tomba di famiglia potrà, in via eccezionale e temporanea, essere concessa la tumulazione della salma di persona estranea dietro pagamento al Comune di una tassa stabilita dal Consiglio Comunale.

15 ART Nel caso che la concessione di sepolture sia fatta a due o più famiglie che intendono riunirsi per la costruzione di una tomba, i concessionari rispondono in solido di tutti gli obblighi ed oneri inerenti alla concessione. ART I loculi consistono in sepolture predisposte dal Comune per tumulazioni di una sola salma. Tali concessioni non possono essere cedute in alcun modo, né per qualsiasi titolo ed hanno la durata di anni 40 (delibera C.C. n. 106/1977) dalla data della tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso. Alla scadenza di tale termine, il Comune rientrerà in possesso di tale loculo, facendo porre i resti mortali nell ossario comune. E riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione per eguale periodo di tempo, dietro pagamento dell intero diritto di concessione in vigore all epoca della scadenza. Sul suggello del loculo verrà scritto il cognome e nome, data di nascita e morte relativa alla salma, ed il nome del marito per le donne coniugate. Sul suggello verrà pure applicato un portafotografia in bronzo e non potrà essere applicato alcun altro ornamento o ricordo. Il prezzo di concessione dei loculi verrà determinato dal Comune ogniqualvolta provveda alla costruzione di un gruppo. ART. 70/BIS - (delibera C.C. n. 111/1978) : Le nicchie per la raccolta dei resti mortali verranno date in concessione per durata di anni 80. ART Il Comune può inoltre mettere a disposizione dei privati delle aree per la costruzione di tombe o cappelle di famiglia. Anche queste concessioni vengono fatte a tempo determinato di durata non superiore a 80 anni (delibera di C.C. n. 111/1978), salvo rinnovo. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati, entro un termine fissato, pena la decadenza, dietro autorizzazione del Sindaco su conforme parere dell Ufficiale Sanitario, sentita la Commissione di Edilizia ed Ornato. Nell atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro. Prima dell uso, dette tombe dovranno essere collaudate dal Tecnico Comunale, sentito il parere dell Ufficiale Sanitario. ART Le tombe di famiglia devono essere costruite con muratura in pietrame e mattoni pieni e malta di sabbia e cemento dello spessore non inferiore a cm. 40 oppure in calcestruzzo armato con spessore non inferiore a cm. 20. Per ogni feretro dovrà essere ricavato all interno della tomba un loculo separato costruito con solette in calcestruzzo armato dello spessore non inferiore a cm. 10 e chiuso con muratura in mattoni pieni e malta di cemento dello spessore non inferiore a cm. 15 intonacata esternamente con malta di sabbia e cemento impermeabilizzata in modo da essere impenetrabile dai liquidi e dai gas. ART La concessione delle aree, tombe, cellette deve risultare da regolare atto scritto, steso nelle forme di legge, a spese del concessionario.

16 ART Le spese di manutenzione delle sepolture private sono a carico dei concessionari. Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e con spese a carico degli inadempienti, da recuperarsi coattivamente a norma di legge. ART (delibera C.C. n. 73/1982) Il diritto di sepoltura nelle tombe di famiglia non è trasmissibile agli estranei sia per atto tra vivi che per testamento, e non può essere soggetto a pegno, vincolo od imposta. Il concessionario potrà in qualsiasi momento rinunciare alla concessione solo a favore del Comune, che corrisponderà un compenso che sarà determinato di volta in volta dalla Giunta Municipale sulla base del 50% del valore di mercato. ART In caso di rinuncia o di abbandono a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ne rientra nel pieno suo possesso pubblico, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo e sottosuolo, con facoltà di ulteriore concessione ad altri. ART Alla scadenza della concessione (tombe, loculi, cellette ossario), gli interessati potranno chiederne il rinnovo. In mancanza di tale richiesta, le tombe o il loculo cadranno nella libera disponibilità del Comune. All uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Municipale. Si dovrà anche fare avviso agli interessati, qualora se ne conoscano gli indirizzi, dell avvenuta scadenza della concessione. ART Qualora la famiglia concessionaria di tomba o frazione di tomba venga ad estinguersi prima della scadenza della concessione senza lasciare eredi che possano succedere nel diritto di sepoltura ai sensi dell'art. 68 del presente regolamento, trascorsi venti anni dall ultima tumulazione, il Comune avrà la libera disponibilità dei posti rimasti liberi, fermo rimanendo l obbligo della conservazione nella sepoltura stessa delle salme o dei resti mortali esistenti fino alla scadenza della concessione (delibera C.C.n. 111/1978), dopo di che questi saranno posti nell ossario comune. Prima di dichiarare la revoca della concessione di cui sopra, il Comune dovrà applicare apposito avviso per novanta giorni consecutivi all albo pretorio del Comune ed all ingresso del Cimitero. Decorso un anno dall ultimo giorno di pubblicazione dell avviso, il Comune potrà disporre liberamente della tomba o frazione di tomba, sempre curando che le salme e i resti mortali esistenti siano opportunamente raccolti e conservati in apposito reparto della medesima sepoltura e fino alla scadenza della concessione. La Giunta Municipale potrà cedere in uso ad altro concessionario la tomba o frazione di cui sopra facendo obbligo ai nuovi concessionari di ricordare, in posizione conveniente il nome dei primitivi intestatati e dei tumulati. Resta salva la facoltà del Comune di pronunciare la revoca delle concessioni di tombe di famiglia per motivi di funzionalità, di estetica o altri, ad insindacabile giudizio dell amministrazione, di provvedere a trasferire la concessione in altra tomba di eguale capienza. ART Le concessioni a tempo determinato di durata eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente all entrata in vigore del presente regolamento, restano confermate e possono essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune.

17 CAPITOLO VIII INBALSAMAZIONI, CREMAZIONI, AUTOPSIE ART La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti: 1. Estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, al momento della morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall associato di proprio pugno o se questi non sia in grado di scrivere, confermata da 2 testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato, purchè tale dichiarazione sia accompagnata da altra, rilasciata dal presidente dell associazione della quale ha fatto parte il defunto, attestato che questi, sino all ultimo istante di vita, è rimasto iscritto regolarmente, secondo le norme dello statuto, all associazione medesima. La firma dell associato o dei testi dovrà essere autenticata gratuitamente dal Sindaco del Comune di residenza. 2. Certificato in carta libera del medico curante o dell Ufficiale Sanitario, dal quali risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. Nel caso di morte improvvisa o sospetta, occorre la presentazione del nulla osta dell autorità giudiziaria. ART Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri a luogo del loro definitivo deposito, son autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso. All infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere dal Comune a Comune è sottoposto a distinta autorizzazione del Sindaco. ART Le urne devono portare all esterno l indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. ART Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere. ART Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario, ed inoltre saldamente chiuse ed infisse, se lasciate all esterno, invece che riposte in appositi colombari. ART Il trasporto di urne contenete i residui delle cremazioni non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri. ART Le urne cinerarie coi resti della cremazione, oltre che nel cimitero, possono essere raccolte anche in cappelli o templi appartenenti ad enti morali o in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, destinazione stabile ed offrire garanzie contro ogni profanazione. La consegna a enti o famiglie si farà constare con apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane nell archivio del concessionario del crematorio, l altro presso il custode del cimitero o presso chi ha la responsabilità del luogo ove furono deposte le ceneri fuori del cimitero, ed il terzo viene trasmesso all Ufficio di Stato Civile.

18 ART Eccezione fatta per i cadaveri dei morti all ospedale, e per gli ordini emanati dall Autorità Giudiziaria, non si può procedere ad una autopsia senza averne ottenuto il permesso dal Sindaco e l autorizzazione dalla famiglia del morto. Le autopsie autorizzate dal Sindaco debbono essere eseguite nella camera mortuaria del cimitero, osservate le disposizioni del tit. 8 del Regolamento di Polizia Mortuaria 21 ottobre 1975, n Alle autopsie non possono assistere che le persone strettamente necessarie. CAPITOLO IX ESUMAZIONI - ESTUMULAZIONI ART Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione, sono regolate dal custode del cimitero, seguendo l ordine cronologico. Le fosse liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni. ART Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell Autorità Giudiziaria, per indagini nell interesse della Giustizia e dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture e cremarle. ART Quando devesi provvedere alla esumazione straordinaria di una salma, chi si ha interesse deve farne richiesta scritta al Sindaco il quale rilascerà l autorizzazione solo se ritenga giustificata la domanda a suo insindacabile giudizio, sentito l Ufficiale Sanitario, previo pagamento della tassa relativa. Nessun diritto è dovuto per le esumazioni ordinate dall autorità giudiziaria. Alle operazioni di esumazione sia che si effettuino da terreno come da tombe, assistono l Ufficiale di Stato Civile e un suo delegato. L ufficiale sanitario curerà tutte le misure igienico-sanitarie comportate dall operazione e l incaricato della tenuta dei registri cimiteriali prenderà nota dell avvenuta esumazione. ART Le esumazioni saranno eseguite nelle ore in cui il cimitero è chiuso al pubblico. Alle operazioni possono assistere i familiari del defunto. ART Nell escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvengono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell ossario comune, semprechè coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in sepolture private nel recinto del cimitero avute in concessione. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassettina di zinco avente le caratteristiche di cui all art. 35 del Regolamento 21 ottobre 1975, n.803. Gli avanzi di indumenti, casse, ecc. devono essere inceneriti nell interno del cimitero. Le lapidi, i cippi, ecc. devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune, se non ritirati dai concessionari, che potrò valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute, verranno consegnate all Ufficio Comunale per essere restituite alla famiglia che ha

19 interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune. ART Salvo i casi ordinati dall Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie: 1. Nei mesi di maggio-giugno-luglio-agosto-settembre; 2. Quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e l ufficiale sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute. ART Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione ed esse sono regolate dal custode. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere. Per le salme estumulate, allo scadere di concessioni di durata di oltre venti anni, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni. ART E vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali furono collocate nel loculo al momento della tumulazione. Il custode del cimitero è tenuto a denunciare all Autorità Giudiziaria e all Ufficiale Sanitario chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall art. 410 del codice penale. ART Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell anno, l estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura l Ufficiale Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute. Qualora l Ufficiale Sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. ART Per eseguire una esumazione o estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è inumato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa, oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5 per mille; ciò fatto, e passate le corde sotto di essa questa verrà sollevata possibilmente con mezzi meccanici. Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull apposito carrello, coperto da telone cerato, quanto la cassa non sia stata messa in imballaggio. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, la inumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni.

20 La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata coll acqua di calce, e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante che possa avere avuto contatto con il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e del carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3 per mille. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente lo coadiuvano, dovranno vestire una camicie di grossa tela e berretto di egual tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato finito il servizio. ART Nei casi di estumulazioni di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale fissate dalla tabella allegata al presente regolamento. ART I resti mortali inumati e tumulati non possono essere rimossi che in conformità alle disposizioni di legge e di regolamento, con l osservanza delle prescrizioni impartite dall Ufficiale Sanitario e sotto la sua sorveglianza. CAPITOLO X INTRODUZIONE SALME DA FUORI COMUNE ART In caso di trasporto di salme da altro Comune, prima dell inumazione, l Ufficiale Sanitario, l Ufficiale di Stato Civile o un loro incaricato dovranno essere richiesi per constatare la integrità dei suggelli apposti al feretro. Ciò sarà fatto constare da apposito verbale, che unito al documento autorizzante il trasporto ed al processo verbale di consegna redatto nel Comune di provenienza della salma, sarà passato all archivio cimiteriale. Tanto per l operazione di consegna quanto di ricezione di salma, chi ha interesse a tali operazioni deve corrispondere la tassa relativa. CAPITOLO XI COSTUDE DEL CIMITERO E SUE ATTRIBUZIONI ART Il Comune provvede per i servizi cimiteriali, compresa la custodia, con gli stradini del Capoluogo e delle frazioni di Pievebelvicino ed Enna, i quali, in base al regolamento organico, hanno pure la qualifica di seppellitori. Essi hanno l obbligo della custodia del Cimitero loro affidato, devono conservare i registri, che devono presentare ad ogni richiesta degli uffici comunali o governativi per eventuali osservazioni e controlli. I registri esauriti devono essere conservati in apposito archivio. I custodi hanno l obbligo di vigilare sull osservanza delle norme di polizia

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