Lombardia/446/2015/SUCC REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA. composta dai magistrati:

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1 Lombardia/446/2015/SUCC REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA composta dai magistrati: dott.ssa Simonetta Rosa dott. Giancarlo Astegiano dott. Gianluca Braghò dott.ssa Laura De Rentiis dott. Paolo Bertozzi dott. Cristian Pettinari dott. Giovanni Guida dott.ssa Sara Raffaella Molinaro Presidente Consigliere Primo referendario Primo Referendario Primo Referendario Referendario (relatore) Referendario Referendario nell adunanza del 9 novembre 2015 Visto l art. 100, comma 2, della Costituzione; visto il T.U. delle leggi sull ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214; vista la legge 21 marzo 1953, n. 161; visto l art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340; visto il regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con delibera delle Sezioni Riunite 16 giugno 2000, come successivamente modificato ed integrato; visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123; vista la deliberazione della Corte dei conti, Sezioni Riunite n. 9/CONTR/2012; vista la nota del Ministero dell Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bergamo del 14 maggio 2015, pervenuta a questa Corte in data 27 maggio 2015, prot. n ; visto il contratto a tempo indeterminato, per il profilo professionale di collaboratore scolastico, n. 5132C1 del 1 settembre 2014, stipulato dal Dirigente scolastico dell Istituto superiore Giulio Natta di Bergamo (per il Direttore Generale per la Lombardia) con il sig. omissis-, con

2 decorrenza giuridica ed economica dal giorno 1 settembre 2014; viste le risposte istruttorie depositate in data 20 luglio 2015 (I.S.I.S. Giulio Natta), 7 agosto 2015 (Ragioneria Territoriale dello Stato di Bergamo), 17 agosto 2015 (Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Ufficio III Ambito Territoriale di Bergamo) e 14 settembre 2015 (Ministero della Giustizia, Sistema Informativo del Casellario giudiziale); vista la relazione prot. interno n del 29 settembre 2015 con la quale il Magistrato istruttore ha trasmesso gli atti per il séguito di competenza al Consigliere delegato; vista la nota prot. interno n del 6 ottobre 2015 con la quale il Consigliere delegato ha chiesto il deferimento della questione alla sede collegiale; vista l ordinanza n. 191 del 14 ottobre 2015 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l adunanza del 9 novembre 2015; vista la nota prot. n del 19 ottobre 2015 della Segreteria della Sezione con la quale la predetta ordinanza, la nota del Consigliere delegato e la relazione di deferimento sono state trasmesse tramite posta elettronica certificata all Istituto superiore Giulio Natta di Bergamo ed alla Ragioneria territoriale dello Stato di Bergamo; udito il Magistrato relatore dott. Cristian Pettinari; premesso in FATTO 1.- Con nota del Ministero dell Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bergamo del 14 maggio 2015, pervenuta a questa Corte in data 27 maggio 2015, prot. n , l Ufficio territoriale di controllo trasmetteva a questa Sezione regionale, ai fini del controllo successivo di legittimità ex art. 10, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, il contratto a tempo indeterminato, per il profilo professionale di collaboratore scolastico, n. 5132C1 del 1 settembre 2014, stipulato dal Dirigente scolastico dell Istituto superiore Giulio Natta di Bergamo (per il Direttore Generale per la Lombardia) con il sig. omissis-, con decorrenza giuridica ed economica dal 1 settembre Il contratto, stipulato in data 1 settembre 2014, unitamente alla presa di servizio in pari data ed all atto di individuazione del destinatario della proposta contrattuale (prot. MIUR-AOOUSPBG-RU U del 28 2

3 agosto 2014) è stato trasmesso all ufficio territoriale di controllo in data 20 marzo 2015 (prot. n. 1962/C1 del 12 marzo 2015). All atto della stipulazione del contratto il omissis- sottoscriveva due dichiarazioni sostitutive di certificazione, ex art. 46 del d.p.r. n. 445 del 2000, in cui affermava, fra l altro, di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa. Al riguardo si deve peraltro rilevare che il contratto, contestualmente sottoscritto, prevede l immediata risoluzione del rapporto di lavoro a séguito dell accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese nell àmbito della procedura assunzionale, ivi compresa la fase del reclutamento. L I.S.I.S. Natta di Bergamo acquisiva quindi il relativo certificato generale del casellario giudiziale presso il tribunale di Bergamo in data 7 novembre 2014; da tale certificato emergeva l iscrizione di una sentenza di condanna del Tribunale di Palmi in data 17 luglio 2000, confermata dalla Corte d Appello di Reggio Calabria e divenuta irrevocabile in data 8 ottobre 2003, per i reati di ricettazione e contraffazione di pubblici sigilli (condanna poi oggetto d indulto in applicazione della legge n. 241 del 2006). Detta sentenza comminava altresì la sanzione accessoria dell interdizione dai pubblici uffici per anni cinque, termine scaduto alla data dell assunzione. Con atto del 4 marzo 2015 (prot. n. MIUR AOO USPBG RR 82 U), il dirigente dell U.S.P. di Bergamo, su delega del D.G., irrogava al predetto sig. omissis-, per le dichiarazioni non veritiere, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio giuridico ed economico per dieci giorni. In particolare, secondo la Ragioneria territoriale, che formulava al riguardo osservazione impeditiva (n. 252/2015 LM del 24 marzo 2015), la dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata al contratto, prodotta dal sig. omissis-, risultava non veritiera in quanto egli aveva dichiarato, contrariamente a quanto risultante nel certificato penale acquisito, di non aver riportato condanne penali; invitava pertanto l Istituto scolastico a procedere alla risoluzione del contratto come espressamente previsto dalla clausola risolutiva espressa inserita nello stesso. Con atto del 26 marzo 2015, prot. n. 2405/C1, il dirigente scolastico, dopo aver dato atto della sanzione disciplinare comminata e dell avvenuto inoltro dell informativa alla competente procura della Repubblica, ha rinnovato la richiesta di registrazione dell atto, atteso che 3

4 nessun motivo di illegittimità è riscontrabile sia nella procedura (rispetto dei termini) sia nella parte sostanziale. Con successiva osservazione n. 289/2015 LM del 14 aprile 2015 l ufficio territoriale di controllo chiariva di poter procedere alla registrazione del contratto solo a seguito di formale richiesta dell Amministrazione. Con atto del 16 aprile 2015, prot. n. 2864/C1, il Dirigente scolastico chiedeva dunque all ufficio di controllo di procedere alla registrazione del contratto in oggetto ai sensi dell art. 10, primo comma, del decreto legislativo n. 123 del L Ufficio territoriale di controllo con atto del 13 maggio 2015 comunicava all Amministrazione scolastica, tramite l elenco di spedizione n in pari data, di aver provveduto alla registrazione del contratto in forza della predetta previsione; con atto del 14 maggio successivo, prot. us. n /2015, trasmetteva gli atti a questa Corte, dando contestualmente atto di ulteriori fattispecie analoghe di irregolarità emerse nella provincia (prot. C.C. n del 27 maggio 2015). 2.- Con atto istruttorio del 15 luglio 2015 si è chiesto al dirigente scolastico dell I.S.I.S. Giulio Natta di Bergamo di trasmettere copia autentica del contratto individuale e gli atti relativi alla presa di servizio del sig. omissis-. Tale richiesta istruttoria è stata evasa in data 20 luglio 2015 con nota prot. n. 5212/C1 del 16 luglio Con atto istruttorio del 21 luglio 2015 si è chiesto alla Ragioneria territoriale dello Stato di Bergamo, Servizio III, di trasmettere tutta la documentazione relativa al sig. omissis-. Tale richiesta istruttoria è stata evasa in data 7 agosto con nota prot. n Con atto istruttorio del 21 luglio 2015 si è altresì chiesto all Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Ufficio X Ambito Territoriale di Bergamo di trasmettere copia autentica: a) della c.d. Individuazione contratto a tempo indeterminato Personale A.T.A prot. n. MIUR AOOUSPBG RU U del 28 agosto 2014; b) di tutti gli atti relativi alla immissione in ruolo del sig. omissis- e c) di tutti gli atti relativi al procedimento disciplinare avente ad oggetto le false dichiarazioni da detto soggetto fornite in sede di stipula del contratto e di inserimento nella graduatoria. Tale richiesta istruttoria è stata evasa in data 17 agosto 2015 con nota prot. MIUR AOO USPBG R.U. n. 9691; l Amministrazione inviava 4

5 altresì una relazione sulla vicenda. 5 - Con atto istruttorio del 21 luglio 2015 si è in ultimo chiesto al Ministero della Giustizia Sistema informativo del Casellario giudiziale Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo copia del certificato relativo al sig. omissis-. Tale richiesta istruttoria è stata evasa in data 14 settembre 2015 con la trasmissione, via , della copia del certificato giudiziale n /2015/R. Visti gli atti acquisiti, il Magistrato istruttore, con relazione prot. interno n del 29 settembre 2015, ha trasmesso gli atti per il séguito di competenza al Consigliere delegato. Nella relazione di deferimento il Magistrato istruttore tenuto conto della deliberazione n. 136/2015/GEST resa da questa Sezione in data 30 marzo 2015 ha rilevato, nella descritta fattispecie, profili di illegittimità del contratto n. 5132C1 del 1 settembre 2014, dato il tenore testuale delle dichiarazioni rese dall interessato nell àmbito della procedura di assunzione. 6.- Il Consigliere delegato, concordando con la relazione del Magistrato istruttore, ha chiesto, con nota del 6 ottobre 2015, il deferimento della questione alla Sezione per una valutazione della stessa in sede collegiale. 7.- Con ordinanza n. 191 del 2015 il Presidente ha convocato la Sezione per l adunanza del 9 novembre In data 3 novembre 2015 il Dirigente scolastico dell Istituto superiore Giulio Natta di Bergamo ha depositato, in vista dell Adunanza, una memoria con cui dopo aver ricordato che il sig. omissis- è stato individuato, quale destinatario della proposta contrattuale, dall àmbito territoriale di Bergamo, che ha altresì fissato la decorrenza giuridica ed economica del contratto stesso ha dedotto: a) di essersi attenuto al riguardo ai termini stabiliti dall ufficio superiore ; b) di aver proceduto alle verifiche circa la veridicità delle dichiarazioni presentate tramite apposita richiesta al casellario giudiziale, verifiche del cui esito ha prontamente informato il Direttore dell Ufficio C.P.D. che avviava procedimento disciplinare (chiuso con l irrogazione di una sanzione non consistente nel licenziamento); c) di non poter procedere al licenziamento o alla sospensione del personale A.T.A., non rientrando tali atti nelle proprie competenze secondo il vigente quadro normativo; d) di aver notificato al sig. omissis-, per ordini superiori, per conto dell Ambito Territoriale di Bergamo, il licenziamento in data 13 agosto 5

6 2015. Dava altresì atto delle seguenti ulteriori circostanze: a) il sig. omissis- durante il periodo di servizio ha svolto la propria attività regolarmente; b) in mancanza dello stesso, le mansioni da detto soggetto svolte avrebbero dovuto essere affidate ad altro soggetto, con pari spesa a carico delle finanze pubbliche. Ha dunque concluso per la legittimità del proprio operato, svolto in ottemperanza agli ordini degli organi superiori. 9.- All Adunanza fissata è comparsa la dott.ssa Amodeo Maria per l istituto superiore; il Dirigente scolastico, nel rimettersi alla memoria depositata, ha ribadito che l adozione della misura del licenziamento rientra nella competenza dell ufficio scolastico regionale e ha infine chiarito d essere stata indotta a reiterare la richiesta di registrazione dalla circostanza della prosecuzione di fatto della prestazione del servizio, medio tempore, ad opera del sig. omissis- il quale, in mancanza di registrazione del contratto, si sarebbe trovato a prestare la propria attività lavorativa sine titulo. Considerato in DIRITTO 1.- La Sezione è chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del contratto a tempo indeterminato, per il profilo professionale di collaboratore scolastico, n. 5132C1 del 1 settembre 2014, stipulato dal Dirigente scolastico dell Istituto superiore Giulio Natta di Bergamo (per il Direttore Generale per la Lombardia) con il sig. omissis-, con decorrenza giuridica ed economica dal giorno 1 settembre I primi due commi dell art. 10 del decreto legislativo n. 123 del 2011 stabiliscono, nello specifico, quanto segue. 1. Ricevute le osservazioni o le richieste di chiarimenti di cui all'articolo 8, il dirigente responsabile comunica, entro trenta giorni, se intende modificare o ritirare il provvedimento, per conformarsi alle indicazioni ricevute dall'ufficio di controllo. Entro il medesimo termine il dirigente responsabile, sotto la propria responsabilità, può disporre di dare comunque seguito al provvedimento, che acquista efficacia pur in presenza di osservazioni. In tali casi l'ufficio di controllo ne prende atto e trasmette l'atto corredato dalle osservazioni e dalla relativa documentazione al competente ufficio di controllo della Corte dei conti. 2. Nei casi in cui il termine di cui al comma 1 decorre senza alcuna disposizione impartita dal dirigente responsabile ai sensi del medesimo comma, il provvedimento oggetto di rilievo non acquista 6

7 efficacia, è improduttivo di effetti contabili e viene restituito, non vistato, all'amministrazione emittente. Come rilevato dalle Sezioni riunite di questa Corte con la deliberazione n. 9/CONTR/2012, la trasmissione dell atto instaura un controllo sullo stesso volto a valutare la fondatezza delle osservazioni ovvero il corretto esercizio del potere di provvedere ad opera del Dirigente che ha chiesto che l atto abbia comunque corso sotto la propria responsabilità. In definitiva, la Corte è chiamata ad esercitare pure su questi provvedimenti la funzione di carattere generale di garante del corretto uso delle risorse pubbliche, che si esprime anche nella valutazione della conformità a legge degli atti adottati dall amministrazione. Ciò implica che il controllo si esplica sull atto che determina la spesa, impregiudicata ogni valutazione circa i diritti derivanti dallo stipulato contratto di lavoro in capo al lavoratore, diritti la cui cognizione rientra nella giurisdizione di un diverso giudice e che non vengono attinti dalla presente deliberazione. Si deve altresì rilevare che non rientra nell oggetto della presente procedura di controllo nemmeno l individuazione dei diversi responsabili dell eventuale spesa sostenuta in esecuzione dell atto sottoposto a controllo medesimo, essendo tale controllo, come s è detto, limitato alla legittimità, accertata in via successiva, dell atto, e rientrando nella competenza di altre articolazioni di questa Corte ogni valutazione in punto di danno erariale. Sempre in via preliminare, non si può fare a meno di stigmatizzare il ritardo con cui l atto è stato sottoposto all Ufficio di controllo, che ha ricevuto il contratto, stipulato in data 1 settembre 2014, solo in data 20 marzo 2015 (prot. n. 1962/C1 del 12 marzo 2015). 3.- Ciò posto, l analisi della fattispecie deve svolgersi tenendo conto dei principi di diritto sottesi al contesto ordinamentale vigente, che prevede che la disciplina del lavoro del personale A.T.A. sia regolata da uno specifico contratto di lavoro stipulato con il Dirigente scolastico dell Istituto presso cui l attività lavorativa viene in concreto espletata (art. 542 del decreto legislativo n. 267 del 1994; art. 44, comma 4, del C.C.N.L. comparto scuola del 29 novembre 2007). Al riguardo, l ufficio di controllo ha sostanzialmente dedotto, a fondamento delle proprie osservazioni impeditive, che la dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata al contratto, prodotta dal sig. omissis-, risulta non veritiera in quanto egli ha dichiarato, contrariamente a quanto risultante nel certificato successivamente 7

8 acquisito, di non aver riportato condanne penali. In forza dell art. 75 del d.p.r. n. 445 del 2000 ed anche dell art. 69, primo comma, del decreto legislativo n. 150 del 2009, che ha introdotto l art. 55-quater nel corpo del decreto legislativo n. 165 del 2001 egli dunque dovrebbe decadere dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ovvero essere licenziato (in senso sostanzialmente analogo a quanto previsto pure dallo specifico contratto sottoscritto) ed, essendo accertata la suddetta non veridicità (nel caso di specie dal 7 novembre 2014), il mantenimento del contratto, sottoposto a controllo di regolarità amministrativa e contabile successivamente a tale data, si verrebbe a scontrare con le richiamate previsioni, con conseguente impossibilità di registrazione ad opera della Regioneria competente. 4.- Come questa Sezione ha già avuto modo di osservare con la deliberazione n. 136/2015/GEST, con specifico riferimento all oggetto del presente giudizio, la generalizzazione nei confronti della Pubblica Amministrazione dell utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, ex art. 46 del d.p.r. n. 445 del 2000, e delle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, ex art. 47 del d.p.r. n. 445 del 2000 nel solco di un evoluzione normativa che, nell ottica della semplificazione, continua a perseguire l obiettivo della sostituzione, con autodichiarazioni del soggetto interessato, degli atti frutto dell esercizio di un pubblico potere certificativo e degli atti pubblicistici d accertamento della conformità all originale o di autentica (v. più di recente l art. 15, comma 1, della legge n. 183 del 2011) si affianca inevitabilmente ad un sistema sanzionatorio idoneo a reprimere l utilizzo scorretto delle dichiarazioni così rese dal privato, sistema che risulta invero funzionale, come tale, alla garanzia della veridicità di quanto da detto privato dichiarato: in altre parole, la tendenza all ampliamento delle ipotesi d utilizzo di tali dichiarazioni non può non esigere contestualmente un meccanismo sanzionatorio volto a disincentivare l utilizzo di dichiarazioni non veritiere, ai fini della garanzia della complessiva affidabilità delle dichiarazioni stesse e, perciò, della realizzazione dell obiettivo della semplificazione medesima. Al riguardo, il d.p.r. n. 445 del 2000 contiene, con riferimento alla formazione ed all uso di dichiarazioni mendaci e di atti falsi, una specifica previsione di rilievo penale della condotta (art. 76, comma 1) e prevede altresì, a livello amministrativo, la decadenza dai benefici 8

9 eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75). La giurisprudenza amministrativa, interpretando detto art. 75 del d.p.r. n. 445 del 2000, ha più volte rilevato che: a) la non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, non lasciando tale disposizione alcun margine di discrezionalità alle Amministrazioni che si avvedano della non veridicità delle dichiarazioni medesime; b) tale sanzione prescinde, per la sua applicazione, dalla condizione soggettiva del dichiarante, attestandosi sul dato oggettivo della non veridicità, rispetto al quale risulta irrilevante il complesso delle giustificazioni addotte dal dichiarante medesimo (v., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 27 aprile 2012, n. 2447; cfr. altresì Consiglio di Stato, sez. V, 11 novembre 2011, n. 5973; Consiglio di Stato, sez. V, 2 ottobre 2014, n. 4896). Sulla medesima linea si pone anche la giurisprudenza più recente (cfr., sia pure con riferimento ad una diversa fattispecie, T.A.R. Lazio, sez. III, 5 febbraio 2015, n. 2129; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 31 dicembre 2014, n. 678; Tribunale di Roma 18 luglio 2014, n. 8124). Peraltro, come s è detto, tale effetto della dichiarazione non veritiera trova conferma in ulteriori previsioni legislative, regolamentari e contrattuali, tutte inerenti alla stessa o ad analoghe fattispecie. L art. 69, primo comma, del decreto legislativo n. 150 del 2009, nell introdurre l art. 55-quater nel corpo del decreto legislativo n. 165 del 2001, ha chiarito che si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento, fra l altro, nelle ipotesi delle falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera (comma 1, lett. d). Un obbligo di controllo, finalizzato all esclusione dei candidati che: ( ) d) abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false, è ribadito, con riferimento alla gestione delle graduatorie d istituto per il personale A.T.A., anche dal decreto del Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca n. 717 del 5 settembre L immediata risoluzione del rapporto di lavoro è altresì prevista nel contratto d impiego di detto personale contratto utilizzato anche 9

10 nella fattispecie a sèguito dell accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, ivi comprese quelle effettuate nel corso della procedura di reclutamento. È dunque a tali principi ed a tali previsioni che l Amministrazione deve rifarsi; tanto più che nella fattispecie oggetto del presente controllo il precetto normativo trova conferma, come s è detto, anche in un apposita clausola risolutiva espressa inserita nel contratto d impiego pubblico stipulato dal dichiarante. 5.- Alla luce di tali considerazioni, visti gli atti acquisiti, la Sezione ritiene, nella fattispecie, corretta la prospettazione dell ufficio territoriale di controllo. P.Q.M. La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia non ammette al visto il contratto a tempo indeterminato, per il profilo professionale di collaboratore scolastico, n. 5132C1 del 1 settembre 2014, stipulato dal Dirigente scolastico dell Istituto superiore Giulio Natta di Bergamo (per il Direttore Generale per la Lombardia) con il sig. omissis-, con decorrenza giuridica ed economica dal giorno 1 settembre Così deliberato in Milano nella camera di consiglio del 9 novembre Il Relatore (dott. Cristian Pettinari) Il Presidente (dott.ssa Simonetta Rosa) depositata in Segreteria in data 30 novembre 2015 il Funzionario preposto (dott.ssa Daniela Parisini) 10

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