XIII COMMISSIONE PERMANENTE

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1 ..... ottobre Commissione XIII XIII COMMISSIONE PERMANENTE (Agricoltura) S O M M A R I O

2 ..... ottobre Commissione XIII ALLEGATO Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, e alla disciplina tributaria in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo EMENDAMENTI ART. 1. Al comma 1, dopo le parole: disposizioni sulla, aggiungere le seguenti: ricerca,. Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la parola: coltivazione aggiungere le seguenti:, trasformazione Taricco. Al comma 1 dopo le parole: disposizioni sulla inserire la seguente: ricerca Gagnarli, Massimiliano Bernini, Al comma 3, dopo le parole: con propria legge, inserire le seguenti: la ricerca,. Conseguentemente dopo le parole: la coltivazione, inserire le seguenti:, la trasformazione Taricco. Al comma 3 dopo le parole: propria legge, inserire le seguenti: la ricerca, Gagnarli, Massimiliano Bernini, Al comma 2, sostituire le parole: e la valorizzazione con le seguenti: dell ambiente tartufigeno naturale, la valorizzazione dei tartufi, del cane nonché la conservazione e la diffusione delle provenienze autoctone dei tartufi e delle piante ospiti e il miglioramento e lo sviluppo della tartuficoltura, ispirandosi a criteri di qualità ed eccellenza, anche a tutela dei consumatori Taricco. Al comma 2 dopo la parola: tutela inserire le seguenti: dell ambiente tartufigeno naturale. Conseguentemente al medesimo comma sopprimere le seguenti parole: e dell ambiente naturale in cui si riproducono Gagnarli, Massimiliano Bernini, Al comma 3, sopprimere le parole: e dei criteri Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz. Al comma 4, sostituire le parole da:, le Regioni fino alla fine del comma con le seguenti: di cui all articolo 8, comma 1, le Regioni promuovono ed attuano piani regionali del tartufo in collaborazione con i tartufai riuniti nelle associazioni che risultano riconosciute a livello regionale. Conseguentemente, all articolo 9, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti: 4-bis. Al fine di perequare le condizioni di attività e di rilascio delle autorizzazioni

3 ..... ottobre Commissione XIII di raccolta le Regioni possono prevedere deroghe per i comuni di residenza dei tartufai posti su più confini regionali. 4-ter. Gli importi delle autorizzazioni alla raccolta sono gestiti dalle regioni come tasse da utilizzare per almeno il 70 percento a favore degli interventi previsti dai piani regionali per il tartufo cui all articolo 1, comma Sani. Al comma 4, sostituire le parole da:,le regioni fino alla fine del comma con le seguenti: di cui all articolo 8, comma 1, le regioni promuovono e attuano piani regionali del tartufo in collaborazione con le Associazioni dei tartufai riconosciute a livello regionale Donati. Al comma 4, sostituire le parole da: possono incentivare fino alla fine del comma con le seguenti: e le Province autonome di Trento e Bolzano in collaborazione con le Associazioni di Tartufai legalmente riconosciute, istituiscono i piani di gestione della risorsa tartufo e coordinano le attività di gestione locale delle tartufaie naturali, compresi gli interventi di manutenzione ambientale Fiorio. Al comma 4, sostituire le parole da: possono incentivare fino alla fine del comma con le seguenti: adattano i piani di gestione della risorsa tartufo e coordinano le attività di gestione locale delle tartufaie naturali Gagnarli, Massimiliano Bernini, Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: delle aziende agricole forestali Massimiliano Bernini, Gagnarli, ART. 2. Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: raccolta controllata con le seguenti: ricerca e raccolta. Conseguentemente, al medesimo comma: alla medesima lettera, sopprimere le parole: ; la raccolta controllata è consentita; alla lettera c) sostituire le parole da: ambientale fino alla fine della lettera con le seguenti: del sito tartufigeno in produzione anche con la messa a dimora di piante tartufigene; alla lettera d), sostituire le parole da: le piantagioni fino alla fine della lettera con le seguenti: gli impianti specializzati in cui la produzione di tartufi è conseguente alla diretta coltivazione di piante micorizzate certificate, inoculate esclusivamente con le specie di tartufi di cui all articolo 4 e mantenute produttive con idonee cure all apparato radicale ed epigeo. * Sani. Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: raccolta controllata con le seguenti: ricerca e raccolta. Conseguentemente, al medesimo comma: alla medesima lettera, sopprimere le parole: ; la raccolta controllata è consentita; alla lettera c) sostituire le parole da: ambientale fino alla fine della lettera con le seguenti: del sito tartufigeno in produzione anche con la messa a dimora di piante tartufigene; alla lettera d), sostituire le parole da: le piantagioni fino alla fine della lettera con le seguenti: gli impianti specializzati in cui la produzione di tartufi è conseguente alla diretta coltivazione di piante micorizzate certificate, inoculate esclusivamente con le specie di tartufi di cui all articolo 4 e mantenute produttive con idonee cure all apparato radicale ed epigeo. * Donati.

4 ..... ottobre Commissione XIII Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: raccolta controllata con le seguenti: ricerca e raccolta controllata Cenni, Fiorio. Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: nei e. Conseguentemente, al medesimo comma: alla lettera d) sopprimere in fine le parole: della pianta micorizzata; alla lettera e) aggiungere in fine le seguenti parole: e dalle superfici forestali gestite attivamente. dopo la lettera e), aggiungere le seguenti: f) per raccoglitore o cavatore amatoriale: colui che effettua la raccolta controllata per le esigenze proprie o della propria famiglia; g) per raccoglitore o cavatore professionale: colui che effettua la raccolta controllata per finalità di lucro; h) per raccoglitore o cavatore per finalità scientifiche: colui che effettua la raccolta controllata a scopo scientifico ed afferisce ad un ente di ricerca in campo micologico Massimiliano Bernini, Gagnarli, Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: le tartufaie naturali fino alla fine della lettera con le seguenti: le superfici di terreno delimitabili sulla base di una presenza diffusa, allo stato naturale, di tartufi, la cui gestione è finalizzata ad incrementi produttivi, interventi manutentivi e miglioramenti ambientali Gallinella, L Abbate, Gagnarli, Parentela. Al comma 1, lettera c) sostituire le parole da: ambientale fino a: boschivo con le seguenti: del sito tartufigeno in produzione anche. Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), sostituire le parole da: le piantagioni fino alla fine della lettera con le seguenti: gli impianti in cui la produzione di tartufi è conseguente alla diretta coltivazione di piante micorizzate certificate inoculate esclusivamente con le specie di tartufi di cui all articolo 4 e mantenute produttive con idonee cure all apparato radicale ed epigeo Gagnarli, Massimiliano Bernini, Al comma 1, lettera c), dopo le parole: di incremento boschivo inserire le seguenti: qualora necessario anche Taricco. Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine la seguente parola: autoctone Zaccagnini, Stumpo, Lacquaniti. Al comma 1, lettera d), dopo le parole: le piantagioni, inserire le seguenti: realizzate ex novo su terreno nudo Taricco. Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: inoculate con la seguente: micorizzate Fiorio. Al comma 1, dopo lettera e), aggiungere la seguente: f) per associazioni riconosciute: le associazioni di Tartufai riconosciute tali dalla regione. Entro un anno dall entrata in vigore della presente legge, le regioni

5 ..... ottobre Commissione XIII che non lo abbiano già fatto, devono approntare un regolamento per il riconoscimento di queste associazioni Taricco. da quelle previste dalla presente legge, fatto salvo quanto ulteriormente specificato dalle normative regionali Donati. ART. 3. Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. L istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale definisce, nell ambito del progetto speciale funghi, le specie di tartufi protetti e le modalità con le quali si attua tale protezione Massimiliano Bernini, Gagnarli, Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: comprese nell elenco di cui all articolo 4. Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. È vietata qualsiasi forma di ricerca e raccolta del tartufo con mezzi e modalità diverse da quelle previste dalla legge, fatto salvo quanto ulteriormente specificato dalle normative regionali Sani. Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: comprese nell elenco di cui all articolo Donati. Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente parola: autoctone Zaccagnini, Stumpo, Lacquaniti. Sostituire il comma 2 con il seguente: 2. È vietata qualsiasi forma di raccolta del tartufo con mezzi e modalità diverse Al comma 2, sostituire le parole: di parti sotterranee di tartufi con le seguenti: degli apparati e dei sistemi produttivi tartufigeni. Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni, unitamente alle associazioni regionali riconosciute e ai rappresentanti della comunità scientifica interessata, adottano un piano regionale del tartufo attraverso il censimento delle tartufaie controllate e coltivate, l individuazione e la mappatura delle aree naturali in produzione e di quelle di intervento e la predisposizione di adeguati piani di sorveglianza Gagnarli, Massimiliano Bernini, Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: 3. Entro un anno dall entrata in vigore, le Regioni insieme alle associazioni regionali riconosciute siano esse dei tartufai o dei tartuficoltori e ai rappresentanti del mondo scientifico appronteranno un piano regionale del tartufo. 4. Entro un anno dall entrata in vigore della presente legge le regioni dovranno approntare la cartografia ed il censimento dei territori produttivi ed elaborare con il supporto delle associazioni dei tartufai dei piani di intervento, oltre a definire norme di tutela e le buone pratiche di gestione degli habitat tartufigeni suddividendo queste ultime tra terreni privati e territori pubblici. Senza cartografia e censimento dei territori produttivi le regioni non potranno far valere i diritti di variazione delle norme ivi previste.

6 ..... ottobre Commissione XIII 5. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge i rappresentanti del mondo agricolo, dei tartuficoltori, dei vivaisti e del mondo scientifico appronteranno un protocollo di intesa sulle tartufaie coltivate. Una parte del protocollo sarà riservata alle tecniche di micorrizzazione delle piante ed alla loro certificazione. 6. Entro un anno dall entrata in vigore della presente legge i rappresentanti del mondo scientifico elaboreranno un piano riguardante gli obiettivi della ricerca scientifica sia sulla tartuficoltura che sulla conservazione e miglioramento dei territori tartufigeni. 7. Entro un anno le regioni insieme alle associazioni riconosciute di tartufai elaboreranno un documento utile a disciplinare l esame per l ottenimento dell autorizzazione alla ricerca e raccolta del tartufo. Le materie di esame sono: l ecologia (incluso la descrizione degli habitat) e biologia del tartufo; legislazione sulla raccolta e commercializzazione; principi di legislazione alimentare (tracciabilità e sicurezza alimentare); i principi contenuti nelle norme di benessere animale; sanzioni nazionali e regionali in materia di tartufi. 8. Entro un anno dall entrata in vigore della presente legge le regioni insieme alle associazioni di tartufai e con loro parere vincolante dovranno approntare un regolamento per il reinvestimento di almeno il 70 per cento degli introiti derivanti dal contributo ambientale, pagato dai tartufai per l autorizzazione alla raccolta, sulle seguenti linee di intervento: 1) piano regionale per il tartufo (individuazione e mappatura delle aree naturali in produzione, individuazione delle aree di intervento, censimento delle tartufaie controllate e coltivate, accordi di sorveglianza); 2) piano degli interventi di manutenzione delle tartufaie naturali o di ricostituzione del capitale tartufigeno con interventi mirati in bosco o altro habitat in cui il tartufo svolge il suo ciclo biologico. In ossequio ai principi di cui alle norme di funzionamento della Unione Europea i fondi non possono alimentare aiuti alla tartuficoltura bensì utilizzati prioritariamente per il mantenimento e la gestione del territorio tartufigeno in libera ricerca. Fino alla approvazione del presente piano i fondi, inclusi il 30 per cento a disposizione della regione, saranno accantonati dalle regioni e non potranno essere utilizzati per altro o reinseriti in bilancio l anno successivo per copertura di spese correnti generiche in deroga alla disciplina generale sul bilancio regionale. 9. Entro un anno le regioni insieme alle associazioni riconosciute di tartufai elaboreranno un protocollo da attuare in caso di avvelenamento dei cani da tartufo. 10. Strumento di imprescindibile ausilio è il Piano Nazionale Della Filiera del Tartufo elaborato dal Tavolo di Settore istituito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Taricco. ART. 4. Al comma 1 alinea, sostituire le parole: uno dei seguenti generi e specie con le seguenti: una delle seguenti specie e forme Zaccagnini, Stumpo, Lacquaniti. Al comma 1 alinea, dopo la parola: commercio inserire le seguenti: da fresco o congelato. Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire il numero 5) con il seguente: 5) Tuber aestivum Vitt., forma uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato; Massimiliano Bernini, Gagnarli,

7 ..... ottobre Commissione XIII Al comma 1, sostituire i numeri da 1) a 9) con i seguenti: 1) Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco pregiato; 2) Tuber melanosporum Vittad., detto volgarmente tartufo nero pregiato; 3) Tuber brumale Vittad., detto volgarmente tartufo nero d inverno; 4) Tuber brumale Vittad. forma moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato; 5) Tuber aestivum Vittad. forma aestivum, detto volgarmente tartufo nero d estate o scorzone; 6) Tuber aestivum Vittad. forma uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato; 7) Tuber borchii Vittad. (= Tuber albidum Pico), detto volgarmente tartufo bianchetto o marzuolo; 8) Tuber macrosporum Vittad., detto volgarmente tartufo nero liscio; 9) Tuber mesentericum Vittad., detto volgarmente tartufo nero ordinario Fiorio. Al comma 2, sostituire la parola: botaniche con la seguente: micologiche. * Zaccagnini, Stumpo, Lacquaniti. Al comma 2, sostituire la parola: botaniche con la seguente: micologiche. * Gagnarli, Massimiliano Bernini, Al comma 2, allegato 1, numero 9), quarto periodo, sostituire la parola: debole con le seguenti: gradevole e intenso Russo. Al comma 2, allegato 1, numero 9), quarto periodo, sostituire la parola: debole con la seguente: intenso Russo. Al comma 2, allegato 1, numero 9), sopprimere l ultimo periodo Donati. Al comma 3, dopo le parole: con esame microscopico aggiungere la seguente: biomolecolare Zaccagnini, Stumpo, Lacquaniti. Al comma 3, sopprimere le parole da: dei laboratori dell Ispettorato fino a: forestali. al medesimo comma, dopo la parola: Bolzano, inserire le seguenti: o dei laboratori dell istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nell ambito del Progetto Speciale Funghi; dopo il comma 3 aggiungere il seguente: 3-bis. I laboratori di cui al precedente comma, al fine del rilascio della certificazione, devono essere accreditati dall organismo nazionale autorizzato Massimiliano Bernini, Gagnarli, Al comma 2, allegato 1, numero 9), primo periodo, dopo le parole: di Bagnoli aggiungere la seguente: Irpino Russo. Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 4. I tartufi di specie non autoctona o diversi da quelli indicati all articolo 4 possono circolare in Italia solo confezio-

8 ..... ottobre Commissione XIII nati e nel rispetto delle norme europee. In ogni caso, questi non possono entrare sul territorio dello Stato se sono freschi o in preparati che abbiano le spore attive Taricco. ART. 5. Sostituirlo con il seguente: ART. 5. (Riconoscimento di tartufaie controllate e coltivate). 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere vincolante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, disciplinano le modalità e le procedure per il rilascio e la revoca dell attestazione di riconoscimento della tartufaia controllata o coltivata, con particolare riferimento alla certificazione dell impresa vivaistica relativa alla micorizzazione o all inoculamento naturale o artificiale. 2. Il rilascio dell attestazione di cui al comma 1 consente l apposizione delle tabelle delimitanti le tartufaie stesse e alla loro georeferenziazione, e il conseguente esercizio del diritto alla raccolta riservata, ai sensi dell articolo L attestazione di cui al comma 1, con riferimento al buono stato vegetativo delle specie arboree micorizzate o inoculate artificialmente o naturalmente messe a dimora e alle relative cure colturali, tiene conto delle linee guida stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. 4. Le regioni, nel rilascio delle autorizzazioni, tengono conto della necessità di riservare adeguati spazi alla raccolta libera, evitando contiguità tra terreni sui quali insistono le tartufaie controllate e coltivate Massimiliano Bernini, Gagnarli, Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità e le procedure per il rilascio e la revoca dell attestazione di riconoscimento della tartufaia controllata. L attestazione di riconoscimento alla tartufaia controllata avviene sulla base dell accertamento di una presenza diffusa di tartufo spontaneo. La singola tartufaia controllata non può essere inferiore a mezzo ettaro e non può superare la superficie di tre ettari per ciascuna azienda agricola. Tra una tartufaia controllata e un altra deve essere previsto un corridoio di almeno 500 metri. In considerazione dell articolo 96, regio decreto n. 523 del 1904 a tutela delle acque pubbliche loro alvei e sponde, la tabellazione delimitante le tartufaie controllate o coltivate in corrispondenza degli alvei dei corsi di acqua pubblica deve essere apposta a distanza non inferiore a metri quattro dal ciglio esterno della sponda, ovvero dal confine catastale con la proprietà del demanio idrico. Il rilascio dell autorizzazione della tartufaia coltivata avviene sulla base della certificazione dell impresa vivaistica relativa all avvenuta micorizzazione delle piantine messe a dimora. al comma 4 sopprimere le seguenti parole: controllata o; al comma 5 sopprimere le seguenti parole: per quanto possibile, Fiorio. Al comma 1, dopo la parola: Bolzano inserire le seguenti:, insieme alle associazioni riconosciute di tartufai e tartuficoltori nonché ai rappresentanti del mondo scientifico,. al comma 2, dopo le parole: diritto alla inserire le seguenti: ricerca e;

9 ..... ottobre Commissione XIII dopo il comma 3 aggiungere il seguente: 3-bis. Al fine di mantenere la stretta corrispondenza tra titolare dell attestazione di ricerca e raccolta riservata e titolare conduttore dei terreni impegnato nelle operazioni di manutenzione e miglioramento del sito tartufigeno, è vietata al conduttore la cessione a terzi del diritto di ricerca e raccolta riservata.; al comma 5 sostituire le parole da: tengono fino a: riservare con la seguente: riservano Gagnarli, Massimiliano Bernini, Al comma 1, dopo le parole: di Trento e di Bolzano inserire le seguenti: sentite le associazioni riconosciute di tartufai e tartuficoltori, le organizzazioni agricole e le rappresentanze del mondo scientifico Taricco. Al comma 3 sopprimere le parole da: commisurata fino a: colturali. al medesimo articolo: dopo il comma 3 aggiungere il seguente: 3-bis. Al fine di mantenere la stretta corrispondenza tra titolare dell attestazione di ricerca e raccolta riservata e titolare della conduzione impegnato nelle operazioni di manutenzione e miglioramento del sito tartufigeno, è vietata la cessione a terzi del diritto di ricerca e raccolta riservata; sostituire il comma 5 con il seguente: 5. Le Regioni, nel rilascio delle attestazioni di raccolta riservata tengono conto della necessità di mantenere adeguate porzioni del territorio tartufigeno in produzione per la libera ricerca e raccolta evitando, nella norma, contiguità tra i terreni tartufigeni interdetti alla libera ricerca.; all articolo 7: al comma 1, aggiungere in fine la seguente parola: coltivate; al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole:, purché nel rispetto di quanto previsto all articolo 5 comma 5; al comma 5, dopo le parole: i Consorzi aggiungere le seguenti: e le Associazioni dei tartufai, Sani. Al comma 3 sopprimere le parole da: commisurata fino a: colturali, Donati. Al comma 3, dopo le parole: specie arboree micorizzate aggiungere le seguenti: a tartufo autoctono Zaccagnini, Stumpo, Lacquaniti. Dopo il comma 3 inserire il seguente: 3-bis. Al fine di mantenere la stretta corrispondenza tra titolare della attestazione di ricerca e raccolta riservata e conduttore dei terreni impegnato nelle operazioni di manutenzione e miglioramento del sito tartufigeno, è vietata al conduttore la cessione a terzi del diritto di ricerca e raccolta riservata Donati. Al comma 4 sopprimere le seguenti parole: controllata o Cenni, Fiorio. Sostituire il comma 5 con il seguente: 5. Le Regioni, nel rilascio delle attestazioni di raccolta riservata tengono conto

10 ..... ottobre Commissione XIII della necessità di mantenere adeguate porzioni del territorio tartufigeno in produzione per la libera raccolta evitando, nella norma, contiguità tra i terreni tartufigeni interdetti alla libera ricerca. * Donati. Sostituire il comma 5 con il seguente: 5. Le Regioni, nel rilascio delle attestazioni di raccolta riservata tengono conto della necessità di mantenere adeguate porzioni del territorio tartufigeno in produzione per la libera raccolta evitando, nella norma, contiguità tra i terreni tartufigeni interdetti alla libera ricerca. * Gagnarli, Massimiliano Bernini, ART. 6. Al comma 1, sostituire le parole: tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano con le seguenti: tutte le specie di tartufo di cui è ammessa la commercializzazione Zaccagnini, Stumpo, Lacquaniti. Al comma 1, sostituire le parole: di qualunque specie essi siano con le seguenti: di cui all articolo 4, comma Donati. Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: I diritti di uso civico di raccolta del tartufo sono garantiti nel rispetto delle disposizioni vigenti. Il Comune che richieda il riconoscimento del diritto di raccolta riservata del tartufo deve fornire prova documentale scritta dell esistenza di tale diritto nel primo statuto dell uso civico. In alcun modo il diritto di uso civico può limitare la libera raccolta ai non aventi diritto. Conseguentemente, al medesimo articolo: al comma 2 sostituire la cifra: 2,50 con la seguente: 2; dopo il comma 3 aggiungere i seguenti: 3-bis. Le tartufaie controllate o coltivate sono georeferenziate e indicate nella cartografia tecnica regionale, riportante anche la ragione sociale dei proprietari. Le tartufaie controllate o coltivate sono inserite nel sistema informativo agricolo nazionale. 3-ter. Le tartufaie controllate e coltivate non possono insistere ad una distanza inferiore a 4 metri dal piede degli argini degli «alvei demaniali», in base all articolo 96, lettera f) del regio decreto 25 luglio 1904, n Massimiliano Bernini, Gagnarli, Al comma 2, sostituire la cifra: 2,50 con la seguente: 2. * Fiorio. Al comma 2, sostituire la cifra: 2,50 con la seguente: 2. * Taricco. Al comma 2, sostituire la cifra: 2,50 con la seguente: 2,00. Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e l aggiunta del numero e della data dell attestazione e della data del rinnovo. ** Donati. Al comma 2, sostituire la cifra: 2,50 con la seguente: 2,00. Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e

11 ..... ottobre Commissione XIII l aggiunta del numero e della data dell attestazione e della data del rinnovo. ** Gagnarli, Massimiliano Bernini, Al comma 2, sostituire la cifra: 2,50 con la seguente: 2,00. Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e l aggiunta del numero e della data dell attestazione e della data del rinnovo. ** Sani. Al comma 3 sostituire la parola: che con la seguente: sia Donati. Sopprimere il comma 5. * Donati. Sostituire il comma 5 con il seguente: 5. Le Regioni possono delegare le Associazioni di Tartufai legalmente riconosciute a svolgere le funzioni relative alla raccolta dei dati e ai controlli sulla tracciabilità di cui all articolo Fiorio. Al comma 5, dopo la parola: Regioni inserire la seguente: non Massimiliano Bernini, Gagnarli, ART. 7. Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente parola: controllate. Conseguentemente, al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: purché nel rispetto di quanto previsto dall articolo 5, comma Gagnarli, Massimiliano Bernini, Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente parola: coltivate Donati. Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: purché nel rispetto di quanto previsto all articolo 5, comma Donati. Sopprimere il comma 5. * Gagnarli, Massimiliano Bernini, Al comma 5, dopo le parole: delegare i Consorzi aggiungere le seguenti: e le Associazioni dei tartufai riconosciute a livello regionale Donati. ART. 8. Sostituire il comma 1 con il seguente: La ricerca e la raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati, nei terreni demaniali e lungo i corsi d acqua. Sono considerati terreni non coltivati i pascoli privi di bestiame Taricco. Al comma 1, premettere le seguenti parole: La ricerca e. al medesimo comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: nei terreni demaniali e lungo i corsi d acqua;

12 ..... ottobre Commissione XIII al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: distinto per specie; al comma 3, sostituire le parole da: al proprietario fino alla fine del comma con le seguenti: al conduttore del fondo che lo detiene in base ad un regolare titolo di possesso, ai coadiuvanti membri della propria famiglia, ai lavoratori dipendenti regolarmente assunti per la coltivazione del fondo, nonché, per i terreni condotti in forma associata, ai soci delle associazioni che conducono la tartufaia; al comma 5 dopo la parola: scavo aggiungere le seguenti: per la raccolta; sostituire il comma 6 con il seguente: 6. È in ogni caso vietata, nelle operazioni di ricerca e raccolta: a) la lavorazione andante del terreno; b) la raccolta dei tartufi immaturi; c) la non riempitura delle buche aperte per la raccolta; d) la ricerca e la raccolta del tartufo al di fuori degli orari previsti nei calendari di ricerca e raccolta delle regioni; e) la ricerca e la raccolta dei tartufi senza l ausilio del cane, o con più di due cani compresi quelli in addestramento Gagnarli, Massimiliano Bernini, Al comma 1, premettere le seguenti parole: La ricerca e Cenni, Fiorio. Al comma 1, sostituire le parole: boschi e terreni non coltivati con le seguenti: boschi incolti e terreni non coltivati Mucci. Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e negli argini e sponde di corsi di acqua pubblici. al comma 2, sostituire le parole da: nei boschi fino alla fine del comma con le seguenti: nei luoghi individuati ai sensi dell articolo 8, comma 1, e istituiscono un registro in cui annotare annualmente la quantità di prodotto commercializzato nell anno e raccolto nella regione stessa proveniente da territorio libero, tartufaia controllata e coltivata. al comma 3, sopprimere le parole da: nonché sino alla fine del comma; al comma 4, dopo le parole: percentuale massima aggiungere le seguenti: a livello comunale Fiorio. Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: nei terreni demaniali e lungo i corsi d acqua Zaccagnini, Stumpo, Lacquaniti. Al comma 3, sostituire le parole da: al proprietario fino alla fine del comma, con le seguenti: al conduttore del fondo che lo detiene in base ad un regolare titolo di possesso, ai membri della propria famiglia, ai lavoratori dipendenti regolarmente assunti per la coltivazione del fondo, nonché, per i terreni condotti in forma associata, ai soci delle associazioni che conducono la tartufaia. al comma 5, sopprimere le parole: (in un numero massimo di due per raccoglitore); sostituire il comma 6 con il seguente: 6. È in ogni caso vietata nelle operazioni di ricerca e raccolta: a) la lavorazione andante del terreno; b) la raccolta dei tartufi immaturi;

13 ..... ottobre Commissione XIII c) la non riempitura delle buche aperte per la raccolta; d) la ricerca e la raccolta del tartufo al di fuori degli orari e dei periodi previsti nei calendari di ricerca e raccolta delle Regioni; e) la ricerca e la raccolta con un numero di cani superiori a due, cuccioli o cani in addestramento compresi Sani. Al comma 3, sostituire le parole da: al proprietario fino alla fine del comma con le seguenti: al conduttore del fondo che lo detiene in base ad un regolare titolo di possesso, ai coadiuvanti membri della propria famiglia, ai lavoratori dipendenti regolarmente assunti per la coltivazione del fondo, nonché, per i terreni condotti in forma associata, ai soci delle associazioni che conducono la tartufaia Donati. Al comma 4, dopo la parola: definire aggiungere le seguenti: di intesa con gli enti locali interessati. Conseguentemente, al medesimo comma sostituire le parole: del territorio con le seguenti: di territorio comunale Gallinella, L Abbate, Gagnarli, Parentela. Al comma 4 sostituire le parole: destinare alla raccolta riservata con le seguenti: escludere dalla libera raccolta Donati. Al comma 5, sopprimere le parole: (in numero massimo di due per raccoglitore). Conseguentemente, al comma 6, dopo la lettera d) aggiungere la seguente: e) la ricerca e la raccolta con un numero di cani superiore a due, cuccioli o cani in addestramento compresi Donati. Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Regione, sentite le associazioni riconosciute di tartufai e tartuficoltori, le organizzazioni agricole e le rappresentanze del mondo scientifico, può prevedere ulteriori strumenti di piccole dimensioni, in ogni caso non atti alla lavorazione andante del terreno Taricco. Al comma 6 alinea, sostituire le parole: È in ogni caso vietata con le seguenti: Sono in ogni caso vietate nelle operazioni di ricerca e raccolta:. alla lettera a), sopprimere le parole: nel periodo di raccolta dei tartufi; sostituire la lettera d) con la seguente: d) la ricerca e la raccolta del tartufo al di fuori degli orari e dei periodi previsti nei calendari di ricerca e raccolta delle Regioni Donati. Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente: a) la lavorazione andante del terreno ad eccezione degli interventi di conservazione e coltura previsti per la gestione delle tartufaie controllate o in progetti autorizzati di manutenzione e conservazione di tartufaie naturali; Taricco. Al comma 6, sopprimere la lettera d) Taricco. Al comma 6, lettera d) dopo la parola: regionali aggiungere le seguenti: sentito il parere vincolante dell istituto per la pro-

14 ..... ottobre Commissione XIII tezione e la ricerca ambientale nell ambito del Progetto speciale funghi Massimiliano Bernini, Gagnarli, Al comma 6, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: e) la ricerca e la raccolta del tartufo con oltre n. 2 cani, comprensivi di quelli in addestramento Taricco. ART. 9. Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: il raccoglitore con le seguenti: l aspirante raccoglitore. dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Le regioni istituiscono il registro regionale dei raccoglitori di tartufi ed inviano annualmente i dati raccolti al ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai fini dell aggiornamento del registro nazionale dei raccoglitori dei tartufi ivi istituito. sostituire il comma 3 con il seguente: 3. L età minima dei raccoglitori amatoriali non deve essere inferiore ai 16 anni. L età minima dei raccoglitori professionali è di 18 anni. dopo il comma 4 aggiungere i seguenti: 4-bis. Il ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in accordo con le regioni e l istituto per la protezione e la ricerca ambientale, decreta le modalità e i criteri per l accertamento dell idoneità dei raccoglitori e per l aggiornamento, tenendo conto dell eventuale formazione micologica pregressa. Le regioni si impegnano ad uniformare le tariffe su tutto il territorio nazionale. 4-ter. I raccoglitori professionali sono tenuti ad aggiornare la propria idoneità alla raccolta, con cadenza quinquennale dalla data del rilascio, pena la revoca dell abilitazione alla raccolta Massimiliano Bernini, Gagnarli, Al comma 1, dopo la parola: raccoglitore aggiungere le seguenti: deve frequentare apposito corso organizzato e gestito dalle Associazioni di Tartufai e. Conseguentemente, al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: Si intende autorizzato il raccoglitore abilitato che abbia pagato l imposta stabilita dalla regione ove risiede. L autorizzazione è valida per l intero territorio nazionale Fiorio. Al comma 1, dopo le parole: della sua idoneità aggiungere le seguenti: sulla base del documento di cui all articolo 3 comma 7. La regione incentiva le associazioni di tartufai all istituzione di corsi per formare e preparare chi deve sostenere l esame Taricco. Al comma 3, sostituire la cifra: 14 con la seguente: 16. al comma 4 sostituire il secondo periodo con il seguente: Si intende autorizzato il raccoglitore abilitato che abbia pagato la tassa di raccolta stabilita dalla regione ove si intende praticare la raccolta. Qualora il raccoglitore intenda praticare la raccolta in più regioni, pagherà tante tasse per quante sono le regioni in cui intende recarsi. dopo il comma 4 aggiungere il seguente: 4-bis. Gli importi delle tasse di abilitazione alla raccolta di cui all articolo 20,

15 ..... ottobre Commissione XIII comma 1, sono gestiti dalle regioni come tasse di scopo da utilizzare per almeno il 70 per cento a favore degli interventi previsti dai piani regionali per il tartufo di cui all articolo 1 comma Gagnarli, Massimiliano Bernini, Al comma 3, sostituire la cifra: 14 con la seguente: Zaccagnini, Stumpo, Lacquaniti. Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: l imposta con le seguenti: la tassa di raccolta. Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire la parola: imposte con la seguente: tasse Donati. Dopo il comma 4, inserire i seguenti: 4-bis. Al fine di perequare le condizioni di attività e di rilascio delle autorizzazioni di raccolta le Regioni possono prevedere deroghe per i comuni di residenza dei tartufai posti su uno o più confini regionali. 4-ter. Gli importi delle tasse di abilitazione alla raccolta di cui all articolo 20, comma 1 sono gestiti dalle Regioni come tasse di scopo da utilizzare per almeno il 70 per cento a favore degli interventi previsti dai piani regionali per il tartufo di cui all articolo 1, comma Donati. Al comma 5, sostituire le parole: su fondi di loro proprietà con le seguenti: aventi diritto di raccolta nelle tartufaie coltivate e controllate Taricco. ART. 10. Sostituire il comma 10 con il seguente: ART. 10. (Disposizioni in merito alla tracciabilità del prodotto). 1. Chiunque acquisti il tartufo, in regime di impresa, deve, entro il 31 gennaio dell anno successivo, comunicare i quantitativi acquistati alla Regione distinti per specie e distinguendo tra tartufo naturale spontaneo, ivi incluso il tartufo da tartufaie controllate, e quello derivante da coltivazione. * Sani. Sostituire il comma 10 con il seguente: ART. 10. (Disposizioni in merito alla tracciabilità del prodotto). 1. Chiunque acquisti il tartufo, in regime di impresa, deve, entro il 31 gennaio dell anno successivo, comunicare i quantitativi acquistati alla Regione distinti per specie e distinguendo tra tartufo naturale spontaneo, ivi incluso il tartufo da tartufaie controllate, e quello derivante da coltivazione. * Donati. Sostituire il comma 10 con il seguente: ART. 10. (Disposizioni in merito alla tracciabilità del prodotto). 1. Chiunque acquisti il tartufo, in regime di impresa, deve, entro il 31 gennaio dell anno successivo, comunicare i quantitativi acquistati alla Regione distinti per specie e distinguendo tra tartufo naturale spontaneo, ivi incluso il tartufo da tartufaie controllate, e quello derivante da coltivazione. * Gagnarli, Massimiliano Bernini,

16 ..... ottobre Commissione XIII Sostituirlo con il seguente: ART. 10. (Registrazione dati di raccolta). 1. Chiunque acquisti il tartufo, in regime di impresa, deve, entro il 31 gennaio dell anno successivo, comunicare i quantitativi acquistati alla Regione, con le modalità da questa stabilite, distinti per specie e distinguendo tra tartufo naturale spontaneo, ivi incluso il tartufo da tartufaie controllate, e quello derivante da coltivazione Taricco. Sostituirlo con il seguente: ART. 10. (Registro di raccolta. Disposizioni in merito alla tracciabilità del prodotto). 1. Il raccoglitore, al fine di consentire il controllo da parte delle autorità preposte e il monitoraggio, invia alla Regione ove risiede, entro il 31 gennaio di ogni anno i dati delle ricevute di vendita dell anno precedente, suddivisi per specie. 2. Le Regioni si possono avvalere della collaborazione delle Associazioni di Tartufai, per elaborare e inviare i dati forniti dai singoli tartufai, relativi alla raccolta, suddivisi per specie, come previsto all articolo 10 comma Fiorio. Al comma 1 dopo la parola: raccoglitore aggiungere la seguente: professionale. al comma 2 dopo la parola raccoglitore aggiungere la seguente: professionale; al comma 3 dopo la parola raccoglitore aggiungere la seguente: professionale; al medesimo comma 3, conseguentemente sostituire le parole da riduzione fino alla fine del periodo con le seguenti: revoca dell abilitazione alla raccolta; sopprimere i commi 4 e Massimiliano Bernini, Gagnarli, Al comma 1, dopo la parola: annota aggiungere le seguenti: a fine giornata Gallinella, L Abbate, Gagnarli, Parentela. Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: 4-bis. Le regioni, anche avvalendosi della collaborazione delle Associazioni di Tartufai, elaborano i dati relativi alla scheda di cui al comma 1, li pubblicano sul loro sito istituzionale e ne danno comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai fini della realizzazione di un database nazionale Gallinella, L Abbate, Gagnarli, Parentela. ART. 11. Al comma 1, dopo la parola: Bolzano inserire le seguenti: in accordo con l istituto per la protezione e la ricerca ambientale. al comma 2 sostituire le parole: nei terreni demaniali con le seguenti: in tutto il territorio; al comma 2, numero 4), aggiungere in fine le seguenti parole: e varietà uncinatum, dal 1 o ottobre al 31 gennaio; sopprimere il numero 5); al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle altre specie alloctone individuate dall istituto per la protezione e la ricerca ambientale;

17 ..... ottobre Commissione XIII al comma 5, dopo la parola: commercio inserire le seguenti: da fresco a congelato Massimiliano Bernini, Gagnarli, Al comma 1, sostituire le parole: e di vigilanza con le seguenti:, di commercializzazione e di vigilanza, nei limiti del calendario di cui al comma 2 del presente articolo. al comma 2, sostituire l alinea con il seguente: La raccolta e la commercializzazione sono consentite relativamente al periodo di maturazione del prodotto, nei periodi sottoindicati:; al medesimo comma, numero 1), sostituire le parole: 1 o ottobre con le seguenti: 21 settembre. al medesimo comma, numero 5), sostituire le parole: 31 gennaio con le seguenti: 31 dicembre. al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle associazioni di tartufai; al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatto salvo il quantitativo detenuto e comunicato entro le 24 ore successive al giorno di chiusura che può essere venduto entro i successivi 10 giorni. La comunicazione deve essere effettuata al servizio competente della regione tramite fax o mail. La comunicazione deve indicare anche il quantitativo detenuto di tartufo congelato Taricco. Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, rispettando almeno un mese di chiusura nel periodo primaverileestivo tra il mese di aprile e di maggio e almeno un mese nel periodo estivo-autunnale tra i mesi di agosto e settembre. al comma 2, alinea, sopprimere le parole:, nei terreni demaniali; al comma 3, dopo le parole: industrie alimentari inserire le seguenti: sotto forma di semilavorati con spore inattive; al comma 5, sostituire le parole da: delle varie sino alla fine del comma con le seguenti: in Italia delle varie specie di tartufo fresco di cui all articolo 4 nei periodi in cui non è consentita la raccolta, ad eccezione e fatto salvo il quantitativo detenuto e comunicato entro le 24 ore successive e al giorno di chiusura del calendario di raccolta. In questo caso il tartufo può essere venduto entro i successivi 15 giorni. La comunicazione del tartufo detenuto deve essere effettuata al servizio competente della Regione tramite fax o mail. La comunicazione deve indicare anche il quantitativo detenuto di tartufo congelato Sani. Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le regioni e le province di Trento e Bolzano possono variare i calendari al fine di assicurare che una parte dei corpi fruttiferi di ogni singola specie non venga raccolta e si decomponga nel terreno, per garantire la diffusione delle spore e quindi la conservazione della specie. al comma 2, alinea, sostituire le parole: nei terreni demaniali, con le seguenti: nei terreni individuato ai sensi dell articolo 8, comma 1; al medesimo comma, numero 4), sostituire le parole: dal 1 o maggio al 30 novembre con le seguenti: dal 1 o giugno al 15 agosto; al medesimo comma, numero 8), sostituire le parole: 1 o settembre con le seguenti: 1 o ottobre; al medesimo comma, numero 9), sostituire le parole: 1 o settembre con le seguenti: 1 o ottobre;

18 ..... ottobre Commissione XIII al comma 3, dopo le parole: industrie alimentari inserire le seguenti: sotto forma di prodotti pre-lavorati Fiorio. Al comma 2, alinea, sopprimere le parole da: relativamente fino a: demaniali Donati. Al comma 2, sopprimere le parole: nei terreni demaniali. al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: È esclusa la detenzione e la vendita ai consumatori finali di tartufi freschi di tali specie e delle altre specie alloctone individuate dall istituto per la protezione e la ricerca ambientale; al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatto salvo il quantitativo detenuto e comunicato al servizio competente entro le 24 ore successive al giorno di chiusura che può essere venduto entro i quindici giorni successivi Gagnarli, Massimiliano Bernini, Al comma 2, numero 1), sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 31 gennaio Zaccagnini, Stumpo, Lacquaniti. Al comma 2, numero 9, sostituire le parole: al 31 gennaio con le seguenti: al 31 maggio Russo. Sopprimere il comma Donati. Sostituire il comma 3 con il seguente: 3. I tartufi della specie Tuber indicum, Tuber himalayensis e Tuber sinoaestivum possono essere detenuti esclusivamente dalle industrie alimentari sotto forma di semilavorati con spore inattive, per la successiva trasformazione in prodotti a base di tartufo. Al di fuori di quanto disposto dal precedente periodo è vietata la detenzione e la vendita di tartufi freschi delle specie di cui al presente comma Donati. Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Sono vietate la detenzione e la vendita di tartufi freschi di tali generi o specie di tartufi Cenni, Fiorio. Al comma 4, inserire, in fine, le seguenti parole:, con una variazione dell arco temporale previsto al comma 2 per ciascun genere o specie di tartufi comunque non superiore a 7 giorni Cenni, Fiorio. Sostituire il comma 5 con il seguente: 5. È vietata ogni forma di commercio in Italia delle varie specie di tartufo fresco di cui all articolo 4 nei periodi in cui non è consentita la raccolta, fatto salvo il quantitativo detenuto e comunicato entro le 24 ore successive al giorno di chiusura del calendario di raccolta. In questo caso il tartufo può essere venduto entro i successivi 15 giorni. La comunicazione del tartufo detenuto deve essere effettuata al servizio competente della regione tramite fax o mail. La comunicazione deve indicare anche il quantitativo detenuto di tartufo congelato Donati. Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedendo un periodo di detenzione di 15 giorni per smaltire il tartufo raccolto fino all ultimo giorno del periodo di raccolta Zaccagnini, Stumpo, Lacquaniti.

19 ..... ottobre Commissione XIII Dopo l articolo 11 aggiungere il seguente: ART. 11-bis. (Attività vivaistica tartuficola). 1. Ai fini della conservazione e del mantenimento della biodiversità e del contenimento dell inquinamento della tartuficoltura autoctona, l immissione in commercio di individui vegetali micorizzati con specie tartuficola di cui all articolo 4 è preventivamente autorizzati dai competenti organi regionali. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con le regioni, con apposito decreto da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di autorizzazione nonché i criteri minimi per la produzione di individui vegetali inoculati con specie tartuficole Gagnarli, Massimiliano Bernini, ART. 12. Al comma 1, sostituire le parole: specie e varietà con la seguente: entità Zaccagnini, Stumpo, Lacquaniti. Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il cartello di vendita deve chiaramente indicare il nome latino o il nome volgare, l origine, l eventuale denominazione di origine protetta e/o indicazione geografica tipica. * Donati. Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il cartello di vendita deve chiaramente indicare il nome latino o il nome volgare, l origine, l eventuale denominazione di origine protetta e/o indicazione geografica tipica. * Taricco. Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il cartello di vendita deve chiaramente indicare il nome latino o il nome volgare, l origine, l eventuale denominazione di origine protetta e/o indicazione geografica tipica. * Gagnarli, Massimiliano Bernini, Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il cartello di vendita deve chiaramente indicare il nome latino o il nome volgare, l origine, l eventuale denominazione di origine protetta e/o indicazione geografica tipica. * Sani. ART. 13. Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. I ristoratori che utilizzino tartufi freschi o congelati sono considerati trasformatori e devono attenersi a quanto previsto nelle norme di lavorazione ed etichettatura di cui alla presente legge Massimiliano Bernini, Gagnarli, ART. 15. Al comma 2, sopprimere la lettera b) Zaccagnini, Stumpo, Lacquaniti. ART. 16. Al comma 1, dopo le parole: della presente legge, inserire le seguenti: l origine,. * Donati. Al comma 1, dopo le parole: della presente legge, inserire le seguenti: l origine,. * Sani.

20 ..... ottobre Commissione XIII Al comma 1, sopprimere la parola: nonché. Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nonché l origine, l eventuale denominazione di origine protetta e/o indicazione geografica tipica Taricco. Dopo il comma 2, inserire il seguente: 2-bis. Le informazioni relative al prodotto di cui ai commi 1 e 2 devono essere riportate nel campo visivo principale dell etichetta Cenni, Fiorio. Dopo il comma 3, inserire il seguente: 3-bis. Per i soggetti di cui al precedente comma devono essere stabilite delle detrazioni fiscali per redditi derivanti dalla raccolta del tartufo spontaneo Mucci. ART. 16-bis. Sostituirlo con il seguente: ART. 16-bis. (Modifica della disciplina fiscale applicabile al settore della «raccolta di prodotti selvatici non legnosi»). 1. I redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale, delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO da parte delle persone fisiche sono assoggettati ad un imposta sostitutiva dell imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali. 2. L imposta sostitutiva di cui al comma 1 è fissata ad euro 100,00 ed è versata entro il 16 febbraio dell anno di riferimento da coloro in possesso di titolo di raccolta di uno o più prodotti elencati alla classe ATECO Ai fini dell applicazione dell imposta sostitutiva di cui al comma 1, l attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi si intende svolta in via occasionale se i corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non superano il limite annuo di euro 7.000, che non fanno cumulo con altri redditi della persona fisica. 4. La ritenuta di cui all articolo 25- quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica nei confronti dei soggetti che hanno versato l imposta sostitutiva di cui al comma 1 con riferimento all anno in cui la cessione del prodotto è stata effettuata. 5. Per le operazioni di acquisto del prodotto effettuate senza l applicazione della ritenuta ai sensi del comma 4, il soggetto acquirente emette un documento d acquisto dal quale risulti la data di cessione, nome e cognome, codice fiscale del cedente, codice ricevuta del versamento dell imposta sostitutiva al comma 1, natura e quantità del prodotto ceduto, nonché l ammontare del corrispettivo pattuito. Lo stesso soggetto acquirente include i dati relativi ai documenti di acquisto di cui al primo periodo nella comunicazione trimestrale di cui all articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n Alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche: a) nella parte I, dopo il n. 15) è aggiunto il seguente: «15-bis) tartufi, nei limiti delle quantità standard di produzione determinate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato in concerto con il Ministero dell economia e delle finanze;»; b) nella parte II-bis, dopo il n. 1-ter) è aggiunto il seguente: «1-quater) tartufi freschi, refrigerati o preservati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare tempo-

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