UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE - CAMPOBASSO REGOLAMENTO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA

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1 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE - CAMPOBASSO REGOLAMENTO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA Settore Affari Generali Decreto n Servizio Borse di Studio IL RETTORE Visto il D.P.R. n. 382 dell' e successive modifiche e integrazioni; Vista la Legge n. 210 del , in particolare l art. 4; Visto il Regolamento in materia di dottorato di ricerca emanato dal MURST con D.M. del ; Vista la Legge n. 476 del e successive modifiche; Vista la Legge n. 398 del e successive modifiche; Visto il D.M. del , in relazione al limite di reddito per usufruire delle borse di studio; Visto il D.P.C.M. del , pubblicato sulla G.U. n. 116 del ; Vista la Legge n. 191 del ; Vista la Legge n. 315 del e successive modifiche e integrazioni; Visto il D.M. dell' ; Viste le delibere del Senato Accademico del e del Consiglio di Amministrazione del ; DECRETA Art. 1 E' emanato il seguente Regolamento dell'università degli Studi del Molise in materia di dottorato di ricerca: Art. 1 Ambito di applicazione. 1. Il presente regolamento disciplina i criteri per l'istituzione dei dottorati ricerca, nonché le modalità di accesso, di conseguimento del titolo, di conferimento delle borse di studio, di pagamento del contributo per l'accesso e la frequenza. Art. 2 Istituzione e requisiti di idoneità 1 L'Università degli Studi del Molise istituisce i corsi di dottorato, anche in consorzio con altre università o tramite la stipula di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, nonché di strutture e attrezzature idonee. 2 I corsi di dottorato sono istituiti con apposito Decreto Rettorale, su proposta dei Consigli di Dipartimento o delle competenti strutture di coordinamento della ricerca universitaria determinate dallo statuto, previa approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, essendo state previamente verificate la coerenza del corso con la programmazione formativa, la disponibilità di risorse umane e finanziarie necessarie all'attivazione, nonché previa verifica, da parte del Nucleo di valutazione interna, circa la sussistenza di adeguati requisiti di idoneità. 3 Sono requisiti di idoneità: a) La presenza, nel Collegio dei docenti, di un congruo numero di professori e ricercatori dell'area scientifica di riferimento del corso, anche di altre istituzioni di ricerca, ove convenzionate. Per area scientifica si intende il settore disciplinare o l'aggregazione di più settori cui è possibile ricondurre le tematiche di ricerca di ciascun dottorato. b) la disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche per il corso e per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi;

2 c) la previsione di un Coordinatore responsabile dell'organizzazione del corso, di un Collegio di docenti e di tutori, in un numero proporzionato ai dottorandi, e con documentata produzione scientifica nell'ultimo quinquennio, nell'area di riferimento del corso. d) la possibilità di documentata collaborazione con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative; e) la previsione di percorsi formativi orientati all'esercizio di attività di ricerca di alta qualificazione presso università, enti pubblici o soggetti privati; f) l'attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti di cui al presente comma, alla rispondenza del corso agli obiettivi formativi di cui all'art. 4, anche in relazione agli sbocchi professionali ed al livello di formazione dei dottorandi. La sussistenza dei requisiti di idoneità è verificata dal Nucleo di valutazione interna al momento dell'attivazione di ciascun ciclo di dottorato. Allo scopo, il Nucleo di valutazione interna può istituire e coordinare apposite commissioni per area disciplinare. 4 Nell'ambito della programmazione annuale, il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, destina le risorse sufficienti per il rinnovo di quelli esistenti e per l'istituzione di nuovi corsi di dottorato. 5 Nel caso di adesione dell'università del Molise ad un dottorato di ricerca istituito presso altro Ateneo, le strutture scientifiche sottopongono al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione la proposta di adesione, previa approvazione della medesima da parte del Nucleo di Valutazione Interna. 6 Il Rettore invia al MURST, per la trasmissione all'osservatorio per la valutazione del sistema universitario, una relazione annuale del Nucleo di valutazione interna sugli esiti dell'attività di valutazione, accompagnata dalle osservazioni del Senato Accademico alla relazione stessa. Tali relazioni sono considerate anche ai fini dell'eventuale disattivazione del corso di dottorato, in caso di mancanza dei requisiti di idoneità. 7 Il numero minimo di ammessi a ciascun dottorato di ricerca non può essere inferiore a tre. 8 Le denominazioni dei corsi e le tematiche scientifiche oggetto degli stessi devono essere sufficientemente ampie e riferirsi almeno al contenuto di un settore scientifico disciplinare o di un'aggregazione di più settori. 9 L'istituzione dei corsi è comunicata dal Rettore al MURST, che ne cura la diffusione a livello nazionale, anche tramite mezzi informatici. ART. 3 Modalità di formulazione delle proposte di istituzione, rinnovo o adesione. 1. I Dipartimenti o le competenti strutture di coordinamento delle ricerche determinate dallo statuto - singolarmente o congiuntamente, ed anche in cooperazione con strutture scientifiche di altri Atenei italiani o stranieri - propongono, con delibera motivata, il rinnovo dei dottorati già attivati ovvero l'istituzione di nuovi. 2 In caso di nuova istituzione, dovrà essere redatta apposita scheda in cui dovranno essere riportati: - la denominazione e la/le tematica/che scientifica/che del dottorato; - le finalità e le modalità di svolgimento del corso di dottorato, con i relativi programmi formativi e le attività didattiche; - i requisiti di partecipazione al corso; - le sedi in cui si svolgeranno le attività formative; - le strutture utilizzabili; - le risorse finanziarie necessarie; - le eventuali altre sedi universitarie con cui consorziarsi ed il loro apporto nel contesto didattico organizzativo; - i soggetti privati o pubblici con cui verrà attivata una collaborazione che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative; - la composizione del Collegio dei docenti, con un numero di membri non inferiore a cinque;

3 - l'indicazione del Coordinatore del dottorato, scelto tra i professori di ruolo componenti del Collegio dei docenti; 3 Nel caso di dottorato istituito presso altro Ateneo, dovrà essere redatta apposita scheda nella quale saranno riportate: - la denominazione e la/le tematica/che scientifica/che del dottorato; - le strutture scientifiche coinvolte; - le finalità e le modalità di svolgimento dei corsi; - la composizione del Collegio dei docenti; - l'apporto dell'ateneo molisano nel contesto didattico-organizzaztivo ed, eventualmente, finanziario. Art. 4 Obiettivi formativi e programmi di studio 1 La formazione del dottore di ricerca, comprensiva di eventuale periodo di studio all'estero e stage presso soggetti pubblici e privati, è finalizzata all'acquisizione delle competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione. 2 Gli Organi Accademici determinano gli obiettivi formativi ed i programmi di studio per ciascun corso di dottorato, dandone preventiva pubblicità, al fine di assicurare il più ampio confronto nell'ambito della comunità scientifica. 3 Nel caso di convenzioni o intese con piccole e medie imprese, imprese artigiane, altre imprese di cui all'art del Codice Civile, soggetti di cui all'art. 17 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, il programma di studi può essere concordato tra l'università ed i predetti soggetti in ordine alla concessione delle agevolazioni di cui all'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modifiche e integrazioni. 4 E' prevista la possibilità di istituire dottorati di indirizzo europeo che raggruppino tra loro una o più sedi sulla base di intese o affinità scientifiche concrete. I relativi studenti del dottorato dovranno fare esperienze e soggiornare nelle sedi consorziate con modalità che verranno definite in apposite convenzioni. 5 Gli studenti del corso di dottorato possono svolgere periodi di formazione all'estero, in tali casi: a) per periodi inferiori a sei mesi, l'autorizzazione è rilasciata dal Coordinatore, previo parere del docente guida; b) per periodi superiori a sei mesi, l'autorizzazione è rilasciata dal Coordinatore, previo parere del Collegio dei docenti. In nessun caso, il periodo di soggiorno all'estero può superare la metà dell'intera durata del corso. Art. 5 Accesso ai corsi di dottorato. 1 Possono accedere al dottorato di ricerca, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che siano in possesso di laurea o di analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle autorità accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità. 2 L'esame di ammissione consiste in una prova scritta e in un colloquio. Le prove d'esame sono intese ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica, nonché la conoscenza di una lingua straniera a scelta del candidato. La commissione dispone di sessanta punti per ciascuna delle due prove. E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova scritta con un punteggio non inferiore a 40/60. Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga un punteggio di almeno 40/60. Al termine delle prove di esame, la commissione compila la graduatoria generale di merito, sulla base della somma dei voti riportati dai candidati nelle singole prove. La graduatoria è approvata con apposito decreto del Rettore e i candidati sono ammessi al corso secondo l'ordine della graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti disponibili. In caso di rinunce degli aventi diritto, prima dell'inizio del corso, subentrano altri candidati secondo l'ordine delle graduatorie.

4 I cittadini extracomunitari, fermo restante il superamento delle prove, sono ammessi al dottorato in soprannumero rispetto ai posti banditi. 3 Il bando di concorso è emanato annualmente con apposito Decreto Rettorale, a cui verrà data pubblicità in modi diversi, compresa la pubblicazione su Gazzetta Ufficiale. Il Rettore, inoltre, invia tempestivamente comunicazione del Bando al MURST per la diffusione a livello nazionale anche tramite mezzi informatici. Nel bando sono indicati: a) il numero complessivo dei laureati da ammettere al dottorato di ricerca; b) il numero e l'ammontare delle borse di studio, determinati e conferiti ai sensi del successivo articolo 8; c) i contributi a carico dei dottorandi e la disciplina degli esoneri, ai sensi del successivo articolo 8; d) le modalità di presentazione delle domande e di svolgimento delle prove di ammissione. 4 Per la valutazione comparativa dei candidati, il Rettore, sentito il Collegio dei docenti, nomina, con proprio decreto apposite commissioni composte da tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo, cui possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca. La nomina di tali esperti è obbligatoria qualora si realizzino le condizioni di cui al comma 3 dell'art. 4. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi. Le commissioni dovranno espletare le operazioni concorsuali entro 60 giorni dalla data del decreto rettorale di nomina. 5 Le operazioni concorsuali dovranno terminare in tempo utile per poter dare inizio ai corsi i corsi il 1 novembre di ciascun anno accademico. Potranno essere attivati con decorrenza retroattiva solo quei dottorati i cui concorsi vengano conclusi entro il 31 dicembre dello stesso anno di emanazione del bando. I dottorati le cui prove si espleteranno oltre tale termine saranno attivati a decorrere dal 1 novembre dell'anno successivo. Art. 6 Obblighi e diritti degli studenti dei corsi di dottorato. 1. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuativamente attività di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le modalità che saranno fissate dal Collegio dei docenti. 2. Eventuali differimenti della data di inizio o interruzioni possono essere concessi dal Rettore, su proposta del Collegio dei docenti, nei casi di maternità, grave e documentata malattia, servizio militare, gravi e documentati motivi. In tali casi l'interessato potrà chiedere: - il "congelamento" per un anno, in tal caso terminerà le proprie attività con un anno di ritardo; - una "proroga" o "una interruzione temporanea", in tale caso i mesi di assenza potranno essere recuperati con l'autorizzazione del Collegio dei docenti. Qualora la proroga o l'interruzione riguardino un periodo superiore al quadrimestre, si considera rinviato l'intero anno. 3. Il Collegio dei docenti, previa verifica dei risultati conseguiti, può deliberare la "sospensione" o "l'esclusione" dal corso, anche nei casi di assenze prolungate, reiterate ed ingiustificate. Il Collegio dei docenti può consentire ai dottorandi esclusi o sospesi lo svolgimento di attività per un ulteriore anno senza godimento della borsa. 4. In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni, ovvero di esclusione dal corso, non può essere erogata la borsa di studio. E devono essere restituiti i ratei di borsa percepiti 5. Agli studenti dei dottorati di ricerca può essere affidata, su proposta del Collegio dei docenti, una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa, che non deve, in ogni caso, compromettere l'attività di formazione alla ricerca e non può superare le 60 ore annue. Tale attività, facoltativa e senza oneri per il bilancio dello Stato, non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle università. Possono altresì, su loro richiesta e previo parere favorevole del Consiglio di Facoltà, partecipare alle commissioni di esame in qualità di cultori della materia. 6. Alla fine di ciascun anno accademico gli iscritti ai corsi di dottorato hanno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione sull'attività e le ricerche svolte al Collegio dei docenti, che ne cura la

5 conservazione e che, previa valutazione dell'assiduità e dell'operosità dimostrata dall'iscritto al corso, propone al Rettore il proseguimento del dottorato, ovvero l'esclusione. 7. Previo il superamento delle prove, possono frequentare i corsi di dottorato, senza borsa di studio, anche i beneficiari di assegni per collaborazione ad attività di ricerca, conferiti dall'università del Molise o da altri atenei ai sensi della L. 449 del anche in soprannumero rispetto ai posti banditi. Il numero dei titolari di assegni ammessi ai corsi di dottorato non potrà complessivamente superare la metà dei posti istituiti, con arrotondamento all'unità per eccesso. I corsi di dottorato, cui gli assegnisti possono essere ammessi, possono riguardare le stesse aree scientifico-disciplinari della ricerca per la quale sono detentori di assegni. E' necessario, in ogni caso, l'assenso del Responsabile della ricerca e del Collegio dei docenti, circa la compatibilità nello svolgimento delle due attività. 8. I dottorandi, iscritti a corsi con sede amministrativa presso l'università del Molise, sono assicurati, dallo stesso Ateneo, contro i rischi da infortuni, per tutta la durata del corso ed in qualunque sede, italiana o straniera, essi si trovino per svolgere le proprie attività formative, purché regolarmente autorizzati, secondo le modalità indicate nel precedente Art. 4, punto 5. Art. 7 Durata dei corsi e conseguimento del titolo 1 I corsi di dottorato hanno durata non inferiore a tre anni. 2 Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che può essere ripetuto una sola volta. 3 La commissione giudicatrice per il rilascio del titolo finale è nominata dal Rettore, sentito il Collegio dei docenti, ed è composta da tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo, specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il corso. Almeno due membri devono appartenere a università, anche straniere, non partecipanti al dottorato e non devono essere componenti del Collegio dei docenti. La commissione può essere integrata da non più di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali la commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi. 4 I candidati all'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca devono presentare apposita istanza al Rettore entro il 31 ottobre dell'ultimo anno di corso, con l'indicazione del titolo della tesi e del settore scientifico-disciplinare al quale questa prevalentemente si riferisce. Entro il medesimo termine del 31 ottobre, i candidati dovranno presentare al Collegio dei docenti eventuale richiesta di proroga, che verrà concessa ai sensi del successivo punto 5. Entro il 15 novembre il Collegio dei docenti, valutata l'attività di ricerca svolta dai dottorandi nell'ultimo anno e con riferimento all'intero corso, propone al Rettore di ammettere o non ammettere i candidati all'esame finale, formulando, contestualmente, un giudizio complessivo, che verrà consegnato ai candidati affinché lo alleghino alla tesi allorché la trasmettono ai membri della commissione esaminatrice. 5 La tesi finale può essere redatta anche in lingua straniera, previa autorizzazione del Collegio dei docenti. Tre copie della tesi finale, firmate dal docente guida, devono essere presentate dai candidati al Rettore entro il 30 dicembre dell'anno in cui è terminato il corso. Successivamente, su apposita richiesta da parte dell'amministrazione Universitaria, i candidati devono trasmettere una copia della tesi anche a ciascuno dei membri della commissione di cui al precedente punto 3. Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, il Rettore, su proposta del Collegio dei docenti, ammette il candidato agli esami nell'anno successivo, anche in altra sede in caso di mancata attivazione del corso. 6 Le commissioni giudicatrici sono convocate dal Rettore non oltre il sessantesimo giorno successivo alla conclusione del corso di dottorato e sono tenute a concludere improrogabilmente le valutazioni entro 90 giorni dalla data del decreto rettorale di nomina. Decorso tale termine, la

6 commissione che non abbia concluso i sui lavori decade ed il Rettore nomina una nuovacommissione, con esclusione dei componenti decaduti. 7 E' assicurata la pubblicità degli atti connessi con le procedure di valutazione, nonché dei giudizi riportati dai candidati. 8 Il titolo è rilasciato dal Rettore, che, a richiesta dell'interessato, ne certifica il conseguimento. Successivamente al rilascio del titolo, il Rettore stesso cura il deposito della tesi finale presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze. 9 Gli accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale possono prevedere specifiche procedure per il conseguimento del titolo. Art. 8 Borse e contributi. 1 I contributi per l'accesso e la frequenza, nonché il conferimento delle borse di studio avvengono in conformità dei seguenti criteri: a) I contributi sono graduati secondo i criteri e i parametri di cui al DPCM 30 aprile 1997, (pubblicato nella G.U. n. 116 del 9 giugno 1997); b) L'importo delle borse di studio non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera a) della legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive modifiche e integrazioni; c) I dottorandi titolari di borse di studio conferite dall'università su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi; d) Le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del D.P.C.M. 30 aprile 1997; e) Il numero di borse di studio conferite, comprensivo di quelle conferite sui fondi ripartiti dai decreti del Ministro, di cui all'art. 4, comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, è non inferiore alla metà dei dottorandi; f) Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensive dei contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi, non coperti dai fondi ripartiti dai decreti del Ministro, di cui all'art. 4, comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, possono essere coperti mediante convenzione, con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, da stipulare in data antecedente all'emanazione del bando, anche in applicazione dell'art. 5, comma 1, lettera b) della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modifiche e integrazioni; g) La durata dell'erogazione della borsa di studio è pari all'intera durata del corso; h) Il pagamento dei ratei di borsa avviene con cadenza bimestrale, previo il rilascio, da parte del coordinatore, di apposito attestato di frequenza; i) L'importo della borsa di studio è aumentato, per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero, nella misura non inferiore al 50%. j) In caso di rinuncia o sospensione in corso d'anno, per un periodo superiore a trenta giorni, ad esclusione dei casi previsti dall'art. 6 punto 2, il dottorando dovrà restituire l'intera annualità di borsa. Art. 9 Norme finali Il presente regolamento entra immediatamente in vigore ed è abrogata ogni altra disposizione con esso incompatibile. Campobasso, 5 ottobre 1999 Il Rettore Prof. Giovanni Cannata

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