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1 V.G LA CORTE d APPELLO di TORINO Sezione II Civile composta all'udienza del 15 settembre 2015, dagli ill.mi signori dott. Angelo CONVERSO - presidente dott. Patrizia DOLCINO - componente dott. Maurizio ALZETTA est.- componente ha pronunciato il seguente DECRETO nel procedimento civile V.G. 333 / 2015, promosso da Mafrica Arturo Antonio, parte reclamante, residente in Novara, al civico 13 B di Via San Michele; il reclamante agisce e si difende in proprio ed indica, ai fini delle comunicazioni relative al presente procedimento, il seguente indirizzo di PEC: arturoantonio.mafrica@ingpec.eu contro Facchetti Massimiliano parte reclamata, residente in Casalino, al civico 6/a di Via Casalino, Frazione Cameriano, con domicilio eletto in Torino, al civico 6 di Via Ferrucci, presso lo studio dell avv. Marco Giraudi, il quale, unitamente all avv. Mario Fracchia del foro di Novara, lo rappresenta e difende giusta delega in atti; i difensori indicano, ai fini delle comunicazioni relative al presente procedimento, i seguenti recapiti: fax e PEC: avv.marcogiraudi@cnfpec.it e fax n e PEC: avvmariofracchia@pec.ordineavvocatinovara.it *** Premesso che: con ricorso depositato in data Arturo Antonio Mafrica, in qualità di condomino del condominio sito in Novara, al civico 13B di Via Monte San Gabriele, adì il Tribunale di Novara, esponendo quelli che a suo giudizio erano motivi di sospetta irregolarità nella gestione del condominio da parte dell amministratore, Massimiliano Facchetti, di cui chiese la revoca; l amministratore Facchetti resistette in giudizio osservando, preliminarmente, di essere stato nominato solo in data e chiese il rigetto del ricorso in relazione alla genericità e, comunque, all infondatezza degli addebiti mossigli, sostenendone l inidoneità a fondare la revoca ex art cod. civ.; Pagina 1 OGGETTO: reclamo

2 il Tribunale di Novara, con decreto in data , rigettò il ricorso e condannò il Mafrica alla rifusione delle spese liquidate in dispositivo; in data , il Mafrica depositò reclamo a questa Corte avverso il suddetto decreto, comunicato alle parti il , chiedendone l annullamento, nonché l addebito in capo all amministratore Facchetti di ogni spesa sostenuta dal reclamante per il ricorso e per il reclamo; in via alternativa, il reclamante chiese alla Corte di emettere una pronuncia contenente la soluzione a lui più favorevole ritenuta dalla stessa possibile; a sostegno della domanda, il reclamante sostenne nuovamente come le censure dallo stesso proposte non fossero affatto genericamente sollevate, come ritenuto dal decreto reclamato, e, pertanto, ne ripropose il contenuto con indicazione della documentazione allegata a riprova delle stesse; con memoria difensiva, in data 6 luglio 2015, Massimo Facchetti resistette in giudizio chiedendo di dichiarare l inammissibilità del reclamo ex adverso proposto per violazione degli artt. 82 e 83 c.p.c., nonché dell art. 1129, XI comma, cod. civ. e, comunque, di emettere pronuncia di reiezione dello stesso nel merito, con la condanna del reclamante alla refusione delle spese e competenze professionali sostenute dal resistente per la difesa in giudizio; considerato che, avuto riguardo alla portata pregiudiziale, deve essere anzitutto esaminata l eccezione di inammissibilità del reclamo, sollevata dal Facchetti, con riferimento all esercizio del reclamo in proprio e, quindi, senza l assistenza di un difensore nominato ex art. 82 c.p.c., da parte del Mafrica; rilevato che l art. 1129, XI comma, cod. civ. dispone quanto segue: La revoca dell amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. Può essere altresì disposta dall autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell art. 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità. Nei casi in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto al numero 3) 1 del dodicesimo comma del presente articolo, i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all amministratore. In caso di mancata revoca da parte dell assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all autorità giudiziaria; in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta può rivalersi nei confronti dell amministratore revocato ; in base al tenore letterale della disposizione in esame la possibilità di agire in giudizio per ciascun condomino deve essere intesa in termini di titolarità dell azione, fermo restando che lo ius postulandi rimane regolato dalle disposizioni dell art. 82 c.p.c., per il quale Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore 1 Cfr. (..) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma. Pagina 2

3 non eccede euro Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o l assistenza di un difensore. Il giudice di pace, tuttavia, in considerazione della natura e dell entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona. Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al tribunale e alla corte di appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente; e davanti alla Corte di Cassazione col ministero di un avvocato iscritto ad apposito albo ; da ciò consegue che la difesa in proprio avanti il giudice di pace è certamente ammessa in via normativa e generale e la stessa è pure possibile avanti il Tribunale nelle ipotesi previste dalla legge (ad es. L n. 689, art. 23; art. 93, I comma, L. F.) e comunque in primo grado (ad es. nel processo tributario, nel quale l'art. 12 D.Lgs. 1992, n. 546, al co. 5 configura come un'eccezione la difesa personale, la cui soglia sta per essere aumentata ad 3.000,00, ex art. 9 del D.Lgs. attualmente all'esame delle Camere, di riforma del processo tributario, rispetto al principio generale di difesa tecnica di cui al comma 1); l'art. 417, co. 1, 417 bis, co. 1 e 447 bis, co. 1 c.p.c., norme che significativamente concernono il solo primo grado e, però, sono state escluse dal rinvio di cui all'art. 2 D.Lgs. 2011, n. 150, con l'evidente effetto di restringere l'ambito di applicabilità della difesa personale anche in primo grado; restrizione della difesa personale tuttora in atto, come dimostra la novella relativa all'art. 8, co. 1 D.Lgs. 2010, n. 28, come modificato dall'art. 84, co. 1, lett. h) D.L. 2013, n. 69 convertito con modifiche dalla legge 2013, n. 98, che obbliga la parte alla difesa tecnica anche in sede di mediazione; significativa eccezione alla necessità di una difesa tecnica è quella di cui all'art. 140 bis, co. 3 D.Lgs. 2005, n. 206 come sostituito da ultimo dall'art. 49, co. 1 lg. 2009, n. 99, che consente l'esercizio dell'azione di classe al singolo consumatore, per uniformazione al diritto europeo; ancora, il principio generale di difesa personale, ma solo in primo grado, di cui al processo europeo relativo agli small claims, ex art. 10 [«La rappresentanza da parte di un avvocato o di altro professionista del settore legale non è obbligatoria»] del Reg. (CE) 11 luglio 2007, n. 861/ REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, il che si spiega con il fatto che quel procedimento si svolge mediante l'uso di formulari (art. 11), mentre, per le eventuali impugnazioni, si applica il diritto processuale dello stato membro; inoltre, una diversa regolamentazione dello ius postulandi per il giudizio avanti il Tribunale rispetto a quello avanti la Corte di Appello è stata esplicitamente sancita anche nei casi in cui è espressamente stabilita la possibilità di agire senza l assistenza del difensore nominato ex art. 82 c.p.c. (cfr. art. 23 L n ); 2 Cfr. Cass. SU, n. 2907, la quale, nel richiamare la questione risolta dall ordinanza n del 2009, in un caso in cui si trattava di stabilire se la difesa personale della parte, consentita dalla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 4, si estendesse al giudizio di appello, ha condiviso l orientamento che, negandone l estensibilità, aveva ritenuto come tale disposizione riguardasse Pagina 3

4 da tale quadro normativo italiano ed europeo per quanto qui rileva emerge univocamente il principio generale secondo il quale, seppure in primo grado sia possibile una difesa personale, in secondo grado è necessaria la presenza di una difesa tecnica; in riferimento al caso di specie, indipendentemente dall azionabilità in proprio della pretesa relativa alla domanda di revoca dell amministratore di condominio, avanti il giudice di prime cure, da parte del condomino, l art. 737 c.p.c. stabilisce che, per i procedimenti camerali di volontaria giurisdizione non è obbligatorio il patrocinio di un difensore qualora si tratti di procedimenti che involgono questioni di natura non contenziosa, mentre, a contrario, la necessità dell assistenza tecnica della parte reclamante è ritenuta obbligatoria nel caso di procedimenti aventi natura contenziosa e che involgono la cognizione su controversie afferenti diritti soggettivi e status 3 ; giova osservare come, a partire dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte 4, la questione sia stata ampiamente rivisitata con riguardo alla statuizione di condanna relativa alle spese processuali, ancorché relativa ad un provvedimento di volontaria giurisdizione quale quello concernente il decreto emesso dalla Corte d appello in sede di reclamo in tema di revoca dell amministratore e si sia ritenuto tale provvedimento suscettibile di impugnazione per cassazione ai sensi dell art. 111 Cost.; infatti, quelle Sezioni Unite (seguite da altre conformi: cfr. nn. 8085/05, 25928/05 e 14524/11) hanno espressamente affrontato e risolto affermativamente la questione (non solo dell'ammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. contro il capo relativo alle spese, ma anche dell'applicabilità dell'art. 91 c.p.c., al procedimento camerale azionato in base all'art c.c.; anche a tale ultimo principio le sezioni semplici hanno, poi, dato continuità osservando che l'art. 91 c.p.c., si riferisce ad ogni processo, senza distinzioni di natura e di rito, e che il termine "sentenza" è usato, in tale norma, nell'accezione di provvedimento che, nel risolvere contrapposte posizioni, chiude il procedimento stesso innanzi al Giudice che lo emette, e dunque anche se tale provvedimento sia emesso nella forma dell'ordinanza o del decreto (cfr. Cass. nn. 2986/12 e 14742/06, nonché, in materia di esclusivamente le modalità di difesa della parte nel giudizio di opposizione che si svolge innanzi al giudice di pace poiché la norma disciplina solo quel grado (ossia il primo) del procedimento, in deroga alle regole ordinarie, e trova giustificazione in ragione "della semplificazione delle forme del procedimento che la L. n. 689 del 1981 ha informato ai principi di snellezza e di speditezza, avendo inteso assicurare il diretto accesso del cittadino a una effettiva e pronta tutela giurisdizionale. La Suprema Corte ha osservato come una tale deroga, in assenza di alcuna specifica previsione contraria, "non ha ragion d'essere per il giudizio di appello che, per la complessità del procedimento, deve svolgersi dinanzi al tribunale secondo le regole ordinarie che rendono necessaria la difesa tecnica e che si armonizzano con la disciplina dettata in materia di appello dal capo 2^ del titolo 3^ del codice di procedura civile". 3 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, n ; ID , n Cfr. Cass. SU, n Pagina 4

5 ricorso L. Fall., ex art. 26; Cass. n /08) 5 ; si è rilevato, al riguardo, come i provvedimenti camerali aventi ad oggetto la rimozione degli amministratori di condominio (così come quelli di rimozione di tutori, liquidatori giudiziari etc.) determinino, come conseguenza indiretta, ma inevitabile dell esercizio del potere di gestione nell interesse - contrapposto del condominio attribuito al giudice in sede di volontaria giurisdizione, una incisione su corpose situazioni di diritto soggettivo ; di conseguenza, pur essendo configurato il relativo procedimento nell ambito della volontaria giurisdizione, esso risulta incentrarsi, quanto allo specifico addebito di gravi irregolarità (come nel caso di specie), su un contrasto tra posizioni soggettive 6 : di qui, la imprescindibile necessità dell assistenza delle parti ad opera di una difesa tecnica, quanto meno in grado di appello; da quanto esposto, deriva che il reclamo proposto dal Mafrica, che ha agito in questa sede senza l ausilio di un difensore professionale nominato ex art. 82 c.p.c., deve essere dichiarato inammissibile; in applicazione del principio di soccombenza, fanno carico al reclamante le spese del presente giudizio, spese che la Corte ritiene di dover liquidare le spese seguendo i parametri indicati dalla novella di cui al D.M n. 55; riguardo alla loro liquidazione, poiché il credito per le spese di lite S sorge al momento della liquidazione delle stesse ad opera del giudice (nella specie, con ez la deliberazione della presente sentenza, nella data indicata in calce) essa deve avvenire alla io stregua della norma in n tal momento vigente ed, in particolare, sulla base del D.M n. 55 entrato in vigore e il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla G.U. C , n. 77, le cui disposizioni si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata ivin vigore; il nel caso di specie, in difetto di prova di pattuizioni intercorse fra la parte vittoriosa ed il suo e difensore; tenuto conto del valore determinabile del decisum e degli effetti della decisione; della complessità della controversia, del numero e dell importanza delle questioni trattate, nonché del pregio dell opera prestata e dei complessivi risultati del giudizio, in applicazione dei parametri ridotti relativi ai procedimenti di volontaria giurisdizione, le spese del presente grado si liquidano in 1.850,00=, oltre al rimborso forfetario ex art. 2 D.M. cit., nei limiti del 10%, oltre C.P.A. ed I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa. Visto l art. 739 c.p.c., Pagina 5 P.Q.M. dichiara l inammissibilità del reclamo proposto da Mafrica Arturo Antonio avverso il decreto emesso dal Tribunale di Novara in data ; dichiara tenuto e condanna il reclamante alla rifusione delle spese in favore della parte reclamata, Facchetti Massimiliano, spese che liquida in complessivi 1.850,00 oltre al 5 Richiamate tutte dalla sentenza della S.C., Cass. Civ., Sez. II, n Cfr. in tale senso anche Trib. Milano , il quale ha ritenuto necessaria la difesa tecnica nel procedimento ex art. 1129, comma 3, cod. civ. trattandosi di procedimento a parti contrapposte.

6 rimborso forfetario ex art. 2 D.M. cit., nei limiti del 10%, oltre C.P.A. ed I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa. Così deciso nella Camera di Consiglio, in TORINO, alli 18 settembre Il Presidente Angelo Converso Pagina 6

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