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1 RR.SS.AA. Bari e Provincia - Attenzione all applicazione delle Leggi e norme interne Antiriciclaggio ed al Testo Unico Normativo Antiriciclaggio, emanato da INTESA SANPAOLO Versione n. 2 Agosto Negli ultimi mesi, in particolare nella nostra Area, la Banca ha inviato a pioggia decine di lettere di contestazione di diversa natura, facendo riferimento all Art. 7 (Sanzioni disciplinari) della Legge 300/70 (Statuto dei Lavoratori). Evitando qualunque tipo di strumentalizzazione da parte di chicchessia, facciamo riferimento ad un evento criminoso ancora oggi, attualissimo. E di questi giorni infatti, la notizia giornalistica secondo la quale una persona informata sui fatti relativi ad un caso giudiziario, abbia confermato durante un interrogatorio che, in un certo giorno e ad una certa ora, era a fare cose diverse da quelle che le vengono contestate, e precisamente risulta che sia stato effettuato un versamento di assegni da parte di questa persona, su c/c presso un istituto bancario. PRENDENDO SPUNTO DA QUESTA VICENDA, RAMMENTIAMO A TUTTI GLI OPERATORI (DI SPORTELLO E NON), CHE ESISTONTO, OLTRE CHE NORME ANTIRICICLAGGIO, ANCHE CIRCOLARI INTERNE AL NOSTRO GRUPPO, CHE IMPONGONO L IDENTIFICAZIONE CERTA DELLA PERSONA CHE SI PRESENTA ALLO SPORTELLO PER QUALUNQUE TIPO DI OPERAZIONE. A questo proposito, vi segnaliamo i paragrafi e le pagine relative alle Procedure per l identificazione della clientela, che vi preghiamo di rileggere attentamente, e vi suggeriamo di attenervi sempre a tutte le disposizioni di Legge e contrattuali, nonché alle citate disposizioni della Banca, onde evitare di incorrere in spiacevoli contestazioni, che possono avere risvolti giuridici, sia sul piano civilistico che penalistico. Sperando di avervi fatto cosa gradita, i Rappresentanti FABI, sono sempre a vostra disposizione per ogni e qualunque chiarimento. Cordiali saluti. Le Segreterie

2 Antiriciclaggio Contrasto al finanziamento del terrorismo Testo Unico Normativo Versione n. 2 - Agosto 2009 Normativa attinente ad aree sensibili relative al D.Lgs. 231/01 Area di rischio: Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell ordine democratico e i reati contro la persona Area di rischio: reati transnazionali Area di rischio: Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita Protocolli: Contrasto finanziario al terrorismo ed al riciclaggio dei proventi di attività criminose Area di rischio: Reati contro la Pubblica Amministrazione Protocolli: Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza Area di rischio: Reati Informatici Protocolli: Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del Patrimonio Informativo di Gruppo Il presente testo è di proprietà di Intesa Sanpaolo S.p.A.. E vietata la sua riproduzione all esterno del Gruppo Intesa Sanpaolo, anche parziale ed in qualsiasi forma, non autorizzata

3 ( omissis..). Sommario 4 PROCEDURE PER L IDENTIFICAZIONE DELLA CLIENTELA DOCUMENTI IDONEI AI FINI DELLA IDENTIFICAZIONE IDENTIFICAZIONE DI SOGGETTO "NON RESIDENTE" OPERAZIONI EFFETTUATE PER CORRISPONDENZA OBBLIGO DI IDENTIFICARE IL SOGGETTO ESECUTORE ED IL SOGGETTO PER CONTO DEL QUALE OPERA (OPERATIVITÀ PER CONTO TERZI) IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO NON GIÀ IDENTIFICATO CHE CHIEDE L ESTINZIONE DI UN RAPPORTO CONTINUATIVO IDENTIFICAZIONE DELL ESECUTORE DA PARTE DI INCARICATO DIVERSO DALL ADDETTO ALL IMMISSIONE DEI DATI (OPERATORE DI SPORTELLO) IDENTIFICAZIONE DIRETTA MEDIANTE PERSONALE INCARICATO O COLLABORATORI ESTERNI ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DA PARTE DI TERZI (ANCHE ALL ESTERO) OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA SVOLTI DALLA NOSTRA BANCA PER CONTO TERZI OFFERTA E/O DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI ALTRI INTERMEDIARI ATTESTAZIONE ( omissis..) Chi volesse consultare l intero documento, può cliccare QUI

4 4 PROCEDURE PER L IDENTIFICAZIONE DELLA CLIENTELA Ad integrazione di quanto illustrato nel Capitolo 3, al fine di meglio chiarire il contenuto delle procedure di identificazione nell ambito dell espletamento degli obblighi di adeguata verifica, si forniscono qui di seguito ulteriori precisazioni con riferimento ai documenti identificativi, alla identificazione dei soggetti non residenti ed alle modalità di identificazione in presenza del cliente. Per quanto concerne l identificazione senza la presenza fisica del cliente si rimanda al contenuto dei paragrafi Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. e DOCUMENTI IDONEI AI FINI DELLA IDENTIFICAZIONE Si considerano validi per l'identificazione i documenti di identità e di riconoscimento, non scaduti, di cui agli artt. 1 e 35 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n Ai sensi della suddetta normativa sono: documento d'identità la carta d'identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare. Sono quindi equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato. Si rammenta che - con decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n è stato prolungato il termine di validità della carta d identità da cinque a dieci anni e che la scadenza delle carte di identità ancora valide alla data del è stata prorogata per ulteriori cinque anni e ciò indipendentemente dal fatto che sulle stesse compaia lo specifico timbro di proroga che deve essere apposto dai Comuni. In presenza di tali carte le Filiali dovranno comunque invitare la clientela a richiedere quanto prima l apposizione di detta proroga. documento di riconoscimento ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare. Casi particolari: per l'identificazione di soggetti non comunitari, può essere utilizzato, in alternativa al passaporto, il permesso di soggiorno; per l'identificazione di un soggetto di minore età, i dati identificativi devono essere acquisiti, in mancanza di un documento di identità o di riconoscimento, dal certificato di nascita o dall'eventuale provvedimento del giudice tutelare. L'identificazione può avvenire anche a mezzo di una foto autenticata; per l'identificazione di nascituri e concepiti, l'identificazione è effettuata nei confronti del rappresentante legale. L'identificazione può essere svolta anche da un pubblico ufficiale a ciò abilitato ovvero a mezzo di una foto autenticata; in quest'ultimo caso sono acquisiti e riportati

5 nell'archivio unico informatico, ovvero nel registro della clientela, gli estremi dell'atto di nascita dell'interessato. Nella fase di identificazione della clientela è richiesta cautelativamente (a tutela della Banca e del soggetto incaricato) la raccolta in fotocopia dei documenti utilizzati (si consiglia in tal senso di fotocopiare anche il codice fiscale). Nel caso di apertura di rapporti continuativi senza la presenza fisica del cliente (cfr. paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.) si rende obbligatoria l acquisizione delle fotocopie del documento di riconoscimento e del codice fiscale, che devono essere trasmesse dall intermediario che rilascia l attestazione ovvero dal cliente, anche per corrispondenza. Nei casi in cui il cliente si rifiutasse di rilasciare le fotocopie dei documenti, occorrerà valutare se tale atteggiamento possa costituire elemento significativo per attivare l iter di segnalazione di operazione sospetta. Con riferimento a detti documenti, per quanto ovvio, si dovrà porre particolare attenzione a che non presentino falsificazioni, abrasioni o alterazioni ovvero non risultino compilati in maniera grossolana e che appaia chiaramente la fotografia. A tale proposito si rammenta che, in caso di dubbi sulla attendibilità e validità di documenti rilasciati da Autorità italiane ed esibiti dalla clientela, può essere interpellata l'autorità stessa che appare avere rilasciato il documento o la Questura (che è in grado di accedere alla banca-dati riguardante le denunzie di furto o smarrimento) 1. Quanto al codice fiscale, si rammenta che lo stesso si ricava dal tesserino plastificato rilasciato dal MEF ovvero dalla tessera sanitaria rilasciata dalla Regione di appartenenza. Si richiama l attenzione sugli adempimenti in questione, considerato che le Autorità indaganti procedono sistematicamente alla richiesta di fotocopia della documentazione utilizzata in sede di identificazione. 4.2 IDENTIFICAZIONE DI SOGGETTO "NON RESIDENTE" I soggetti non residenti, titolari o meno di rapporti continuativi, devono essere identificati utilizzando i medesimi criteri utilizzati per i residenti. Qualora il soggetto non residente non disponga del codice fiscale, si devono acquisire in sostituzione i seguenti dati (previsti dall'articolo 4 del D.P.R n.605): 1. per le persone fisiche, nome, cognome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio all estero (in altre parole la mancanza del codice fiscale comporta necessariamente a fini antiriciclaggio l'acquisizione del sesso, con la conseguente valorizzazione in anagrafe del relativo campo); 2. per i soggetti diversi dalle persone fisiche, denominazione, ragione sociale o ditta, sede legale all'estero oltre i dati di cui al punto 1 relativi ad un rappresentante. Si tratta in definitiva di acquisire obbligatoriamente, in assenza di codice fiscale, l informazione del sesso delle persone fisiche in sede di censimento anagrafico. Ad ogni buon conto, sarà cura della 1 Nel sito è possibile effettuare una prima verifica con riferimento agli estremi dei documenti rubati o smarriti.

6 Struttura responsabile della relazione invitare il cliente a fornirsi di codice fiscale, in particolare qualora l operatività non dovesse risultare occasionale 2. Qualora il codice fiscale dovesse figurare tra i dati forniti dal cliente non residente, i relativi estremi dovranno essere inseriti in Anagrafe Generale. 4.3 OPERAZIONI EFFETTUATE PER CORRISPONDENZA Si intendono, per operazioni di corrispondenza, quelle disposte senza la presenza fisica di un soggetto (intestatario od esecutore conto terzi); appartengono a tale categoria le istruzioni scritte con caratteristiche di "ordini permanenti". Tipiche operazioni di corrispondenza sono rappresentate da quelle effettuate tramite i seguenti canali: sportello automatico ed assimilati; postale; trasporto valori; telefonico; internet. Un'altra tipologia di operazioni della specie - numericamente consistente - è costituita dai movimenti non connessi a disposizioni del cliente. In particolare: 1. bonifici in entrata (d'ordine di soggetti terzi rispetto al beneficiario); 2. commissioni a favore della banca o reclamate da altri soggetti (canoni di cassette di sicurezza, diritti di custodia, etc.); 3. accredito/addebito di interessi; 4. accrediti per cedole maturate o titoli estratti o scaduti (tale ultimo aspetto implica, senza l'intervento del cliente, un incremento della provvista sul conto corrente - controvalore accreditato - e, nel contempo, un depauperamento della consistenza del "dossier" - uscita del titolo scaduto o estratto). Le richiamate operazioni sono pertanto riferite al rapporto e registrate prive di soggetto esecutore. L adeguata verifica per le operazioni che precedono è effettuata nell ambito del rapporto continuativo cui ineriscono. In ogni caso si deve procedere, secondo le procedure della Banca, alla verifica della legittimazione del soggetto che ha disposto l operazione. 4.4 OBBLIGO DI IDENTIFICARE IL SOGGETTO ESECUTORE ED IL SOGGETTO PER CONTO DEL QUALE OPERA (OPERATIVITÀ PER CONTO TERZI) L identificazione riguarda, in primo luogo, il soggetto che entra in contatto con la Banca. 2 Si ricorda che ai sensi del Provvedimento UIC del , Titolo II, art. 3, in assenza del codice fiscale l identificazione si ritiene valida nelle sole ipotesi in cui il codice fiscale non possa essere rilasciato da parte delle autorità a ciò preposte

7 Nel contempo devono essere acquisiti i dati identificativi del soggetto per conto del quale il cliente eventualmente opera. Nel caso in cui il rapporto o l operazione sia da riferirsi ad un soggetto diverso da persona fisica, si deve procedere all'identificazione del legale rappresentante o del soggetto delegato ad operare; occorre inoltre ottenere informazioni dettagliate sui poteri di rappresentanza All atto dell identificazione il cliente è difatti obbligato a : dichiarare se il rapporto è instaurato o l operazione è posta in essere eventualmente per conto di altro soggetto; in caso positivo, fornire per iscritto, sotto la propria personale responsabilità, tutte le informazioni necessarie per l identificazione del soggetto per conto del quale opera. A ciò si deve provvedere secondo le regole e con l utilizzo degli schemi previsti per l adeguata verifica, a seconda dell operatività richiesta. Va altresì precisato che sui rapporti continuativi di regola possono essere compiute soltanto operazioni che siano riferibili ai titolari del rapporto stesso; le operazioni nell interesse di terzi dovranno essere disposte per cassa con utilizzo della modulistica prescritta per l adeguata verifica di operazioni occasionali. Qualora si abbia il dubbio che i clienti contravvengano all obbligo di dichiarare il soggetto per conto del quale l operazione è effettuata o che, al limite, per la ripetitività di certe operazioni, il rapporto sia fittiziamente intestato ad un prestanome, dovranno essere svolti gli opportuni approfondimenti, anche al fine di valutare se sussistano i presupposti per l inoltro di una segnalazione di operazione sospetta. Per quanto precede, l'addetto incaricato deve obbligatoriamente: identificare la persona che, presente fisicamente allo sportello, richiede l'operazione per cassa o a valere su un rapporto continuativo, per conto proprio o per conto di terzi (soggetto esecutore o presentatore); raccogliere la sua firma sulla documentazione dell ordine; provvedere al censimento in anagrafe generale, se non già presente, del cliente e del soggetto per conto del quale opera e alla relativa registrazione dell operazione in AUI completa dei dati dell esecutore e del soggetto per conto del quale opera. Per quanto concerne la specifica disciplina in tema di comunicazioni all Anagrafe tributaria ed al correlato obbligo di censire in Anagrafe generale anche gli esecutori di talune operazioni di importo inferiore a 5.000,00 si rimanda alla specifica normativa interna. Il soggetto esecutore potrebbe essere, ad esempio, il titolare di un rapporto continuativo, un suo rappresentante (rappresentante legale o procuratore o delegato) ovvero un incaricato all esecuzione delle operazioni (materiale esecutore). Nei casi in cui il soggetto materiale esecutore non coincidesse con colui che ha sottoscritto l ordine o la distinta in qualità di titolare del rapporto o di delegato ad operare, ma risultasse compiutamente già censito in anagrafe generale (ad es. perché pure lui delegato ad operare sul medesimo rapporto), occorre comunque apporre sul documento riportante l ordine (distinta, lettera, etc.), ovvero sulla ricevuta stampata dal terminale, la dicitura OPERAZIONE ESEGUITA DA: (cognome e nome e NSG) sottoscritta dall esecutore stesso. Se invece il materiale esecutore, diverso da colui che ha sottoscritto l ordine o la distinta, non fosse già censito in anagrafe, l addetto incaricato è altresì tenuto a provvedervi, facendogli previamente sottoscrivere una specifica dichiarazione (del tipo di quella riportata all allegato Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. - richiesta obbligatoriamente per i soggetti che dichiarano di

8 operare per conto di terzi), se non già prevista nella modulistica, da conservarsi unitamente alla documentazione di cassa. Qualora un delegato ad operare su un rapporto attivo richieda di compiere un operazione per cassa (non regolata sul rapporto) di importo pari o superiore a per conto del titolare di detto rapporto sottoscrivendo la relativa documentazione dispositiva, è necessario raccogliere anche la dichiarazione di cui all allegato Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., se non già prevista nella modulistica, da conservarsi unitamente alla documentazione dell operazione. Infine, in presenza di operazione occasionale nell interesse di un terzo (che non intrattiene rapporti attivi con la Banca) richiesta da un soggetto (esecutore) che sottoscrive la relativa documentazione dispositiva, deve essere raccolta l apposita dichiarazione prevista per il compimento delle operazioni occasionali, da compilarsi avendo cura di evidenziare anche i dati completi del terzo (compresa la sua attività lavorativa e le eventuali altre informazioni integrative relative alla comprensione del suo profilo economico e finanziario). Anche per tale caso vanno ovviamente censiti in Anagrafe e registrati in AUI i dati dell esecutore e del soggetto per conto del quale egli opera. 4.5 IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO NON GIÀ IDENTIFICATO CHE CHIEDE L ESTINZIONE DI UN RAPPORTO CONTINUATIVO. In tale occasione deve appurarsi il titolo in base al quale il soggetto richiede l estinzione del rapporto continuativo (ad es. per rappresentanza, per successione, etc.) ed acquisirsi la relativa documentazione, che, unitamente a copia dei documenti identificativi e del codice fiscale, deve essere conservata in allegato alla modulistica utilizzata per la richiesta di estinzione. Si deve inoltre provvedere alla registrazione dei dati identificativi in AUI. 4.6 IDENTIFICAZIONE DELL ESECUTORE DA PARTE DI INCARICATO DIVERSO DALL ADDETTO ALL IMMISSIONE DEI DATI (OPERATORE DI SPORTELLO) Sono ricorrenti, nell'operatività di filiale, fattispecie di operazioni di sportello nelle quali il contatto con il cliente, già acquisito, avviene non per il tramite dell'addetto all immissione dei dati (tipicamente l operatore di sportello), ma di un altro incaricato. Tale incaricato è tenuto a: 1. riportare gli estremi identificativi dell esecutore (ovvero il NSG in caso di soggetto già censito) e quindi apporre la dicitura: "IDENTIFICATO DA..." sul documento riportante l ordine (distinta, lettera, etc.) integrata dall indicazione del proprio cognome, nome, numero di matricola, qualifica ed apponendo quindi la propria firma; 2. fornire all'addetto all immissione dei dati: a. la documentazione comprensiva della firma del cliente ed i valori relativi all'operazione; b. la fotocopia del documento di identità e del codice fiscale laddove trattasi di soggetto esecutore non censito in anagrafe. 4.7 IDENTIFICAZIONE DIRETTA MEDIANTE PERSONALE INCARICATO O COLLABORATORI ESTERNI

9 L'identificazione del cliente è effettuata: a) da parte del personale incaricato dell'intermediario; b) nel caso di rapporti continuativi relativi all'erogazione di credito al consumo, di leasing, di emissione di moneta elettronica o di altre tipologie operative indicate dalla Banca d'italia (allo stato non sono state fornite indicazioni), l'identificazione può essere effettuata da collaboratori esterni legati all'intermediario da apposita convenzione, nella quale siano specificati gli obblighi previsti dal decreto antiriciclaggio e ne siano conformemente regolate le modalità di adempimento; c) nel caso di intermediario che intende offrire o distribuire propri prodotti o servizi per il tramite di altri intermediari, attraverso l'acquisizione dei dati identificativi trasmessi dall'intermediario che in sede di offerta o distribuzione è venuto in contatto con il cliente. Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) i soggetti esterni operano in qualità di collaboratori della Banca ai fini della raccolta delle informazioni necessarie all identificazione ed all adeguata verifica, per l espletamento della quale devono essere utilizzate le schede appositamente predisposte dalla Banca. 4.8 ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DA PARTE DI TERZI (ANCHE ALL ESTERO) Nei casi in cui, per il tipo di prodotto/servizio offerto o per effettive difficoltà pratiche, non sia possibile ottenere la presenza fisica del cliente il decreto antiriciclaggio prevede la possibilità, per evitare il ripetersi delle procedure di adeguata verifica, di far affidamento sulle medesime attività già svolte da soggetti terzi. Ai sensi dell art. 30 del decreto antiriciclaggio ciò è consentito mediante l acquisizione di un attestazione da soggetti presso i quali i clienti stessi sono titolari di conti, depositi o altri rapporti continuativi e in relazione ai quali sono stati già espletati direttamente gli obblighi di adeguata verifica. Tale attestazione deve essere idonea a confermare la corrispondenza tra il cliente da identificare e il soggetto titolare del rapporto presso l intermediario attestante, nonché l esattezza delle informazioni comunicate a distanza. Gli intermediari finanziari abilitati a rilasciare l idonea attestazione predetta sono: 1. quelli indicati nell elenco riportato al precedente paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. alle lettere da a) fino a o); 2. gli enti creditizi e gli enti finanziari di Stati membri dell Unione europea, così come definiti nell art. 3 paragrafi 1 e 2, lettere b), c) e d) della direttiva; 3. banche aventi sede in Paesi non appartenenti all Unione europea, la cui legislazione imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla predetta Direttiva 3. In nessun caso l attestazione può essere rilasciata da soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese (ad es. da parte di cosiddette banche di comodo shell bank). L idonea attestazione può essere effettuata da uno di tali intermediari mediante: 3 Con Decreto del Ministero dell economia e delle finanze del 12 agosto 2008 è stata fornita la seguente elencazione dei Paesi e dei Territori che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla Direttiva 2005/60/CE: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Argentina, Australia, Brasile, Canada, Giappone, Hong Kong, Messico, Nuova Zelanda, Federazione Russa, Singapore, Stati Uniti d America, Repubblica del Sudafrica, Svizzera, Antille Olandesi (Territorio d Oltremare olandese), Aruba (Territorio d Oltremare olandese), Mayotte (Collettività d Oltremare francese), Nuova Caledonia (Collettività d Oltremare francese a statuto speciale), Polinesia Francese (Collettività d Oltremare francese), Saint-Pierre e Miquelon (Collettività d Oltremare francese), Wallis e Futuna (Collettività d Oltremare francese).

10 a) rilascio di una dichiarazione, che deve contenere le informazioni richieste dal decreto antiriciclaggio in merito al cliente, all eventuale titolare effettivo, allo scopo e natura del rapporto ed alla qualità di Persona Politicamente Esposta, non diversamente da quanto dovrebbe fare la Banca se procedesse all adeguata verifica direttamente. Tale modulo deve essere debitamente timbrato e sottoscritto dall intermediario attestante. Si rende comunque obbligatoria l acquisizione della fotocopia del documento di riconoscimento e del codice fiscale; b) trasmissione di un bonifico eseguito a partire dal conto per il quale il cliente è stato identificato di persona. L attestazione, resa in via implicita attraverso la trasmissione di un bonifico è ritenuta idonea a condizione che: i. il cliente comunichi all intermediario operante a distanza i propri dati identificativi, le informazioni prescritte per l adeguata verifica (vds. paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.) e trasmetta fotocopia del documento valido per l identificazione e del codice fiscale; ii. l intermediario operante a distanza assegni al cliente stesso un codice identificativo che questi avrà cura di comunicare alla banca presso la quale è intrattenuto il rapporto che, a sua volta, lo dovrà riportare sul bonifico; iii. il bonifico sia eseguito a partire su un rapporto nominativo per il quale il cliente è stato opportunamente identificato; c) invio di un flusso elettronico di accettazione dell attivazione della procedura RID, da parte della banca presso cui il cliente intrattiene un rapporto di conto. L attestazione, resa in via implicita attraverso il flusso elettronico di accettazione di addebito del conto, è ritenuta idonea a condizione che: i. il cliente sottoscriva la richiesta di autorizzazione di addebito RID, comunichi all intermediario operante a distanza i propri dati identificativi, le informazioni prescritte per l adeguata verifica (vds. paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.) e trasmetta fotocopia del documento valido per l identificazione e del codice fiscale; ii. in relazione al conto da addebitare, il cliente sia stato opportunamente identificato dall intermediario che invia il flusso elettronico di accettazione. Nel caso di conti o altri rapporti cointestati, per l'identificazione a distanza di ciascuno dei soggetti intestatari dovranno essere rispettate le modalità sopra descritte. Responsabile finale resta pur sempre l intermediario che si sia avvalso del terzo; pertanto nel caso in cui sorgano in qualunque momento dubbi sull identità del cliente come sopra identificato è necessario procedere ad una nuova identificazione che dia certezza. Così pure, l obbligo di controllo costante nel corso del rapporto continuativo attivato e movimentato a distanza deve essere adempiuto con particolare accuratezza. 4.9 OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA SVOLTI DALLA NOSTRA BANCA PER CONTO TERZI Nei successivi paragrafi sono illustrate le disposizioni operative da seguire in caso di attività di adeguata verifica della clientela svolta dalla Banca per conto di altri soggetti.

11 4.10 OFFERTA E/O DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI ALTRI INTERMEDIARI Nell attività di offerta e/o distribuzione di prodotti di altri intermediari (ad es. Società del Gruppo), occorre procedere a: a. identificare il cliente; b. identificare l eventuale titolare effettivo; c. acquisire, quando previsto, la dichiarazione di appartenenza o meno alla categoria di Persona Politicamente Esposta; d. ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo. Tali informazioni vanno acquisite mediante compilazione, a seconda del caso, delle schede predisposte dalla Banca per le attività di adeguata verifica (o di schede di analogo contenuto predisposte da e concordate con l intermediario interessato) da inviare, senza ritardo, all intermediario, unitamente a copia dei documenti identificativi. Copia delle schede vanno conservate nel fascicolo del cliente ATTESTAZIONE Può capitare che determinati clienti ovvero altre banche o intermediari finanziari richiedano alla Banca il rilascio di una dichiarazione in cui si attesti l avvenuto espletamento nei confronti dei clienti stessi degli obblighi di adeguata verifica. A tale forma di identificazione ricorrono per l accensione di nuovi rapporti quelle banche e quegli intermediari finanziari che, per la tipologia dei prodotti/servizi offerti o per difficoltà pratiche dei propri clienti nel recarsi in loco, non entrano in diretto contatto con gli stessi. Le Filiali/Strutture operative pertanto, se richieste dalla clientela secondo lo schema di cui all allegato Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., potranno rilasciare l attestazione secondo lo schema fornito agli allegati Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. e Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.. Copia della richiesta e dell attestazione va conservata nel fascicolo del cliente. Si richiama l attenzione sulla circostanza che l attestazione è consentita solo con riferimento a clienti che: a. siano titolari di conti, depositi o altri rapporti continuativi in essere al momento dell attestazione stessa, e b. siano stati identificati di persona e già sottoposti agli adempimenti di adeguata verifica. Si prescrive che all atto della sottoscrizione e del rilascio dell attestazione in parola, il personale provveda alla verifica dell attualità dei dati della clientela ed all eventuale aggiornamento in Anagrafe Generale.

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