Decreto 5 agosto 2004 e successive modifiche e integrazioni. Disposizioni per l attuazione della riforma della politica agricola comune

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1 Decreto 5 agosto 2004 e successive modifiche e integrazioni Disposizioni per l attuazione della riforma della politica agricola comune a cura del Servizio Organizzazione Economica Modifiche apportate al testo da: D.M. n del 3 novembre 2004 D.M. 15 marzo 2005 D.M. 29 luglio 2005 Visto il regolamento (CE) n.1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003; Visto il regolamento (CE) n.795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004; Visto il regolamento (CE) n.796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004; Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante attuazione dell articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura ; Visto l articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 così come modificato dall articolo 2, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2004, n. 157; Vista la posizione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome sull attuazione del regolamento (CE) n. 1782/03 espressa nella seduta del 15 gennaio 2004 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; Visto il Decreto Ministeriale 20 luglio 2004 n. 1628, d intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n /03 relativamente all articolo 33 ed all articolo 40, che disciplinano rispettivamente l ammissibilità al regime di pagamento unico e le circostanze eccezionali verificatesi prima o nel corso del periodo di riferimento, nonché del regolamento (CE) n. 795/04 della Commissione che detta modalità di applicazione; Vista la nota della Commissione Europea 25 giugno 2004, prot. n ; Ritenuta la necessità di dettare disposizioni per una immediata ed ordinata applicazione delle richiamate norme comunitarie; Vista l intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano espressa nella riunione del 29 luglio

2 DECRETA Articolo 1 Avvio del regime di pagamento unico 1. Il regime di pagamento unico previsto dal reg. (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 è applicato a livello nazionale dal 1 gennaio 2005, fatta eccezione per l articolo 62 1 la cui applicazione decorre dal 1 gennaio Il regime di pagamento unico viene attuato con le modalità previste dagli articoli da 33 a 57 e 62 del reg. (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e successive modifiche e integrazioni. 3. Ai sensi dell articolo 70, comma 1 2, lettera a), secondo trattino del reg.(ce) n. 1782/2003 sono esclusi dal regime di pagamento unico i pagamenti diretti concessi ai sensi dell articolo 3 del reg. (CE) n. 2358/71 3. Articolo 2 Gestione della riserva nazionale 1. Lo Stato si avvale del diritto di adottare misure in applicazione dell articolo 42, paragrafi 3 e 5 4, 1 Articolo 62, Premio per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari. 2 Articolo 70, Esclusione facoltativa di alcuni pagamenti diretti. 3 Articolo 3, regolamento (CE) n. 2358/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi. 1. Quando nella Comunità la situazione del mercato di uno o più dei prodotti indicati in allegato e la sua evoluzione prevedibile non consentono di garantire un equo reddito ai produttori, può essere concesso un aiuto alla produzione di tali prodotti, a condizione che si tratti di sementi di base o di sementi certificate. Tale aiuto, di importo uniforme per ciascuna specie o gruppo di varietà in tutta la Comunità, è fissato ogni anno anteriormente al 1º agosto per la campagna di commercializzazione che inizia l'anno successivo. Tuttavia, l'importo dell'aiuto per la campagna di commercializzazione 1972/1973 è fissato entro il 1º luglio L'importo dell'aiuto è fissato per quintale di sementi prodotte, tenendo conto: a) della necessità di garantire l'equilibrio tra il volume della produzione necessaria nella Comunità e le possibilità di collocamento di detta produzione; b) dei prezzi di tali prodotti sui mercati esterni. 3. L'importo dell'aiuto è fissato secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato. 4. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le norme generali per quanto concerne la concessione dell'aiuto e decide, se del caso, le modifiche dell'allegato. 5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo Articolo 42, Riserva nazionale. Paragrafo 3: nuovi agricoltori. Paragrafo 5: agricoltori in superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento. del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre Lo Stato applica tutte le disposizioni facoltative previste dagli articoli 6 e 7 5 del reg. (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile Le determinazioni sull utilizzazione della riserva nazionale, sui criteri oggettivi per le assegnazioni ai sensi dei paragrafi 3 e 5 dell articolo 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003, e sulle altre misure conseguenti ai regolamenti attuativi del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono adottate con decreto del Ministro della Politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza Stato-Regioni. 4. La gestione della riserva nazionale di cui all articolo 42 del reg. (CE) n. 1782/2003 è affidata all AGEA che, al fine di assicurare il rispetto del massimale nazionale ai sensi dell art del reg. (CE) n. 1782/2003, nonché l equilibrio della riserva nazionale e il rispetto delle finalità di cui ai paragrafi 7 3, 4, 5 e 6 dell articolo 42 del citato regolamento, procede alle riduzioni lineari degli importi di riferimento dandone comunicazione agli organismi pagatori riconosciuti. 5. I criteri oggettivi e la definizione delle zone omogenee di utilizzo della riserva nazionale di cui all articolo 42 del citato regolamento sono definiti con decreto di cui al comma 3. Articolo 3 Criteri di ammissibilità 1. Nella definizione di successione anticipata di cui all articolo 33 8 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio rientrano: a) il consolidamento dell usufrutto in capo al nudo proprietario; b) tutti i casi in cui un agricoltore abbia ricevuto a qualsiasi titolo l azienda o parte dell azienda precedentemente gestita da altro agricoltore, al 5 Articolo 6, Fissazione dei Titoli all aiuto. Articolo 7, Applicazione dell'articolo 42, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003 qualora il numero di ettari sia inferiore ai diritti all'aiuto 6 Articolo 41, massimale di riferimento per ogni Stato Membro. 7 Rettifica inserita dal Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali n del 3 novembre 2004 recante modifiche ed integrazioni al D.M. 5 agosto Articolo 33, paragrafo 1, lettera b): Possono beneficiare del regime di pagamento unico gli agricoltori che abbiano ricevuto l'azienda o parte dell'azienda per via ereditaria effettiva o anticipata da un agricoltore che soddisfaceva le condizioni di cui alla lettera a) [storici]. 2

3 quale il primo può succedere per successione legittima. 2. Ai fini dell articolo 33, paragrafo 2 9, del regolamento (CE) n. 1782/2003, rientra nell ipotesi di cambiamento della forma giuridica il caso in cui l agricoltore che gestisce l azienda all atto dell avviamento del regime: a) abbia esercitato attività agricola come membro compartecipe dell impresa familiare di cui all art. 230/bis del codice civile 10, ovvero sia stato parte attiva in agricoltura della famiglia che ha esercitato in precedenza il controllo dell azienda; b) abbia esercitato, come persona fisica o giuridica, attività agricola attraverso una società della quale aveva il controllo secondo quanto previsto dall art del codice civile 11, ovvero 9 2. Nel caso in cui un agricoltore che abbia fruito di un pagamento diretto nel periodo di riferimento modifichi il proprio stato giuridico o la sua denominazione nel suddetto periodo o non più tardi del 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di applicazione del regime di pagamento unico, egli è ammesso al regime di pagamento unico alle stesse condizioni previste per l'agricoltore che gestiva l'azienda in origine. 10 Salvo che configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità alla qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano alla impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi. Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo. Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo. Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice. In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'art Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura (2140) sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme. 11 Articolo 2359, società controllate e società collegate. 1. Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; abbia esercitato la medesima attività come affittuario di società della quale aveva il controllo; c) abbia esercitato, come società, attività agricola attraverso uno o più propri soci. 3. Rientra nelle fattispecie di cui al comma 2 anche il caso in cui l agricoltore che conduceva l azienda nel periodo di riferimento abbia costituito una società che gestisce l azienda stessa alla data di presentazione della domanda nel primo anno di applicazione del regime unico di pagamento, ai sensi dell articolo 14, paragrafo 2 12 del regolamento (CE) n. 795/ Articolo 4 Gestione degli importi resi disponibili dalla modulazione 1. Gli importi totali resi disponibili dalla modulazione sono ripartiti fra i Piani di sviluppo rurale con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, adottato sentita la Conferenza Stato-Regioni, sulla base dei parametri concordati in sede di Comitato nazionale per la sorveglianza sull attuazione dei piani di sviluppo rurale, come sostegno supplementare alle misure dei piani medesimi. Articolo 5 Condizionalità 1. Le norme quadro inerenti le buone condizioni agronomiche ed ambientali, e gli obblighi derivanti dai criteri di gestione obbligatoria, cui devono conformarsi le Regioni e le Province Autonome, sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sulla base dello schema riportato negli Allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, nel rispetto dei 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. 2. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. 3. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa. 12 Articolo 14, paragrafo 2: 2.Qualora i casi previsti dall'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 si verifichino nel periodo compreso tra il 1 gennaio e la data di presentazione di una domanda nel corso il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, si applica il paragrafo 1 del presente articolo. 13 Il testo alla data di entrata in vigore del presente decreto è stato rettificato dal D.M. n del 3 novembre

4 principi comunitari, garantendo la parità di trattamento degli agricoltori ed evitando distorsioni del mercato e della concorrenza. 2. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano definiscono, con propri provvedimenti, nel rispetto dei principi comunitari, garantendo la parità di trattamento degli agricoltori ed evitando distorsioni del mercato e della concorrenza, le buone condizioni agronomiche ed ambientali e gli obblighi derivanti dai criteri di gestione obbligatoria entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1. In caso di inadempienza, il Ministero delle politiche agricole e forestali esercita il potere sostitutivo. 3. L Agea è responsabile dell attuazione del sistema dei controlli di cui ai commi 1 e 2, eseguiti dagli organismi pagatori e garantisce, attraverso il SIAN il rispetto delle condizioni di cui all articolo 9 14 del reg. (CE) n. 796/2004. Articolo 6 Prima assegnazione dei titoli all aiuto 1. Possono beneficiare dell aiuto gli agricoltori che si trovino nelle condizioni di cui all articolo del regolamento (CE) n. 1782/2003, cosi come specificate dal presente decreto. 2. Ai sensi dell articolo 12, comma 1 16, del reg. (CE) n. 795/2004, l AGEA procede all identificazione degli agricoltori aventi titolo all aiuto, definendo tempi e modalità per la registrazione nel SIAN delle conferme ovvero delle modifiche aziendali per le fattispecie ricadenti negli articoli 13, 14, 15 e del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, così come descritte dal presente decreto, nonché dei casi di forza maggiore e delle circostanze eccezionali, ai sensi dell articolo 40, paragrafo 3 18, del regolamento (CE) n. 1782/ Articolo 9, Sistema di controllo in materia di condizionalità. 15 Articolo 33, ammissibilità al regime di pagamento unico. 16 Articolo 12, Domande Paragrafo 1: A partire dall'anno civile precedente il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico gli Stati membri possono procedere all'identificazione degli agricoltori ammissibili, ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1782/2003, alla fissazione provvisoria degli importi e del numero di ettari di cui rispettivamente all'articolo 34, paragrafo 1, lettere a) e b) dello stesso regolamento e alla verifica preliminare delle condizioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo. 17 Articolo 13, Successione o successione anticipata. Articolo 14, Cambiamenti della forma giuridica o della denominazione. Articolo 15, Fusioni e scissioni. Articolo 16, Circostanze eccezionali. 18 Articolo 40, paragrafo 3: Gli agricoltori notificano per iscritto all'autorità competente, entro un termine fissato da ciascuno Stato membro, i casi di forza maggiore o le e del Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 20 luglio 2004, n Entro il 31 marzo 2005 gli Organismi Pagatori provvedono ad inviare agli agricoltori identificati con la procedura di cui al comma 2, il modulo di domanda di cui all articolo 34, paragrafo 1 20, del regolamento (CE) n. 1782/ Entro il 15 maggio 2005 gli agricoltori presentano all Organismo Pagatore competente la domanda di fissazione definitiva dei titoli all aiuto e di ammissione al regime di pagamento unico. 5. La domanda è predisposta in coerenza con gli articoli 12 e del Regolamento (CE) n. 796/2004 e dovrà altresì contenere gli elementi necessari a dimostrare la qualifica di agricoltore del richiedente, ai sensi dell articolo 2, lett. a) 22 del regolamento (CE) n. 1782/ Gli agricoltori che si trovano nelle condizioni previste dall articoli 42, commi. 3 e 5 23 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, presentano all Organismo Pagatore competente, domanda di ammissione al regime di pagamento unico alle condizioni stabilite nella sezione II del Capitolo II del circostanze eccezionali di cui sono vittime, unitamente alle relative prove. 19 Circostanze eccezionali previste dal DM 20 luglio 2004: a) incapacità professionale di lunga durata dell agricoltore, ovvero malattia grave o morte di alcuno dei componenti l impresa familiare; b) calamità naturale; c) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all allevamento; d) epizoozia sul patrimonio zootecnico; e) vincolo agroambientale interagente con la produttività aziendale nel triennio; f) furto di animali; g) incendio doloso di terzi della produzione o di parte dell azienda agricola; h) sequestro di persona dell agricoltore o dei suoi familiari; i) sequestro giudiziario o conservativo dell azienda agricola, ovvero pignoramento immobiliare del terreno, con nomina di custode; l) nomina di curatore, commissario o liquidatore giudiziario per società agricole; m) incapacità dell agricoltore ad esercitare l attività agricola ovvero a richiedere i relativi premi per colpa motivata di un terzo. 20 Articolo 34, paragrafo 1: 1. Durante il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico le autorità competenti degli Stati membri inviano agli agricoltori di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera a), un modulo di domanda indicante: a) l'importo di cui al capitolo 2 (in seguito denominato "importo di riferimento"); b) il numero di ettari di cui all'articolo 43; c) il numero e il valore dei diritti all'aiuto ai sensi del capitolo Articolo 12, Contenuto della domanda unica. Articolo 13, Requisiti specifici relativi alla domanda unica. 22 "agricoltore": una persona fisica o giuridica o un'associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova nel territorio della Comunità ai sensi dell'articolo 299 del trattato e che esercita un'attività agricola. 23 Vedi nota n. 4. 4

5 regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione. 7. Gli agricoltori che si trovano nelle condizioni previste dall articolo 42, paragrafo 4 24 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 presentano all Organismo Pagatore competente domanda di ammissione al regime di pagamento unico, nelle fattispecie previste e alle condizioni stabilite nella sezione III del Capitolo III del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione. 8. Gli Organismi Pagatori garantiscono all AGEA, attraverso il SIAN, la contestuale disponibilità delle domande di fissazione dei titoli all aiuto, ai fini del calcolo definitivo dei titoli stessi, del dimensionamento della riserva nazionale e del calcolo dei titoli da riserva, che l AGEA esegue e rende disponibili attraverso il SIAN, agli Organismi Pagatori. Entro il 30 novembre gli Organismi Pagatori assegnano ai produttori i titoli all aiuto definitivi. 9. Le dimensioni minime di una azienda per potere presentare la domanda di fissazione dei titoli all aiuto non possono essere inferiori a 0, 3 ettari. 10. Le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano ai titoli all aiuto sottoposti alle condizioni particolari di cui agli articoli da 47 a del regolamento (CE) n. 1782/2003, purché i titolari mantengano almeno il 50% dell attività agricola svolta nel periodo di riferimento espressa in unità di bestiame adulto (UBA). Articolo 7 Uso dei titoli all aiuto 1. Possono beneficiare del regime di pagamento unico gli agricoltori che, in possesso in via originaria o derivata di titoli all'aiuto ai sensi degli articoli da 33 a 43 del regolamento (CE) n. 1782/03, fissano due diverse date per l'inizio del periodo di dieci mesi di cui all'art. 44, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/03 comprese tra il 1 settembre dell'anno civile precedente l'anno di presentazione della domanda di partecipazione al regime di pagamento unico e il 30 aprile dell'anno civile successivo. Sulle 24 Articolo 42, paragrafo 4: situazioni particolari. 25 La data del 15 agosto 2005 è stata sostituita con il 30 novembre 2005 dal DM 29 luglio Articolo 47: Pagamenti che danno luogo a diritti all'aiuto sottoposti a condizioni particolari. Articolo 48: Calcolo dei diritti all'aiuto sottoposti a condizioni particolari. Articolo 49: Condizioni. Articolo 50: Premio per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari. particelle per le quali gli agricoltori presentano domanda di pagamento devono esercitare attività agricole nel rispetto del regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio, dei regolamenti (CE) numeri 795/04 e 796/04 della Commissione e di quanto stabilito nel presente decreto, salvo quanto disposto all'art. 49, paragrafo 2 27 del regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio e salvi i casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali. 28 Articolo 8 Tipi specifici di agricoltura previsti dall articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre Nel settore dei seminativi, delle carni bovine e degli ovicaprini viene operata una trattenuta dell 8% della componente settoriale seminativi, del 7% della componente settoriale carni bovine e del 5% della componente settoriale ovicaprini del massimale nazionale di cui all articolo 41 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, individuate nell allegato VI del detto regolamento Le somme così ottenute sono destinate, settore per settore, e su base annua, a un pagamento supplementare agli agricoltori del settore interessato che rispettino le condizioni di ammissibilità al premio. 3. Le condizioni di ammissibilità al premio supplementare, che tengono conto della tutela e valorizzazione dell ambiente o del miglioramento della qualità e commercializzazione dei prodotti agricoli, possono essere determinate annualmente con decreto del Ministro delle politiche agricole e 27 Articolo 49, paragrafo 2: 2. In deroga agli articoli 36, paragrafo 1 e 44, paragrafo 1, gli agricoltori che dispongono di tali diritti all'aiuto per i quali non possedevano ettari nel periodo di riferimento sono autorizzati dagli Stati membri a derogare all'obbligo di fornire un numero di ettari ammissibili equivalente al numero di diritti, purché mantengano almeno il 50 % dell'attività agricola svolta nel periodo di riferimento espressa in unità di bestiame adulto (UBA). 28 Il paragrafo è stato sostituito dal DM 15 marzo In precedenza il testo recitava: 1. Possono beneficiare del regime di pagamento unico gli agricoltori che, in possesso in via originaria o derivata di titoli all aiuto ai sensi degli articoli da 33 a 43 del regolamento (CE) n. 1782/2003, dispongano all 11 novembre 2004 delle parcelle per le quali presentano domanda di pagamento e su queste esercitino attività agricola nel rispetto del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 795/2004 e 796/2004 della Commissione e di quanto stabilito nel presente decreto, salvo quanto disposto all articolo 49, comma 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e salvi casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali. 29 Allegato VI: Elenco dei pagamenti diretti in relazione al pagamento unico di cui all'articolo 33. 5

6 forestali, sentita la Conferenza Stato-Regioni, da adottarsi entro il termine previsto dalla normativa comunitaria avvalendosi anche delle proposte del Comitato di cui al comma successivo. 4. Per il monitoraggio dell utilizzo delle risorse finanziarie previste a titolo di aiuto supplementare e per la formulazione di proposte di modifica delle condizioni di ammissibilità al premio supplementare di cui al comma 3, è istituito un Comitato paritetico Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e Regioni e Province autonome, integrato da una rappresentanza delle Organizzazioni del Tavolo Agroalimentare. Articolo 9 Applicazione del pagamento supplementare 1. Le trattenute di cui al precedente articolo 8 vengono utilizzate per erogare un pagamento supplementare, condizionato come segue: a) nel settore dei seminativi un pagamento supplementare ad ettaro viene erogato agli agricoltori che utilizzano sementi certificate per la coltivazione di particolari varietà e che adottino modalità di certificazione, tecniche di coltivazione, stoccaggio ed altre pratiche produttive tali da corrispondere a caratteristiche qualitative richieste dal mercato e che favoriscono la commercializzazione; b) nel settore delle carni bovine un pagamento supplementare per capo viene erogato agli allevatori di vacche nutrici, come definite dal diritto comunitario, di razze specializzate da carne iscritte nei libri genealogici o agli allevatori di vacche nutrici a duplice attitudine e/o di bovini allevati secondo metodi estensivi; c) nel settore delle carni ovine e caprine un pagamento supplementare a capo viene erogato agli allevatori singoli o associati con più di 50 capi. 2. In caso di superamento dei plafond relativi al finanziamento delle misure di cui al precedente comma 1, lettere a), b) e c), un abbattimento pro rata è applicato ai relativi pagamenti supplementari per ettaro o per capo. Articolo 10 Trasferimento dei titoli agli aiuti 1. In caso di vendita o trasferimento definitivo ai sensi della lettera g) dell articolo 2 30 del regolamento (CE) n. 795/2004 del titolo all aiuto, si applicano le trattenute, da riversare alla Riserva 30 Articolo 2, lettera g): «vendita», la vendita o ogni trasferimento definitivo di proprietà del terreno o di diritti all'aiuto. La definizione di vendita esclude i trasferimenti di terreni ceduti alle autorità pubbliche e/o per fini di utilità pubblica o per fini non agricoli. nazionale, calcolate nelle percentuali massime previste dall articolo 9 del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione. Dette trattenute non si applicano alle fattispecie previste dall articolo del Regolamento (CE) n. 795/ La cessione del titolo all aiuto, che avviene secondo quanto stabilito dall articolo del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, deve avvenire mediante atto con sottoscrizione autenticata, ad esclusione degli accordi in deroga di cui all articolo della legge n. 203/82, e deve essere comunicata 34 agli organismi pagatori, a pena di inopponibilità agli stessi, entro dieci giorni dalla sottoscrizione. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, l AGEA, in attuazione dell articolo del regolamento (CE) n. 1782/03, convalida il trasferimento del titolo, comunicato attraverso il SIAN dagli Organismi Pagatori. 3. Per i trasferimenti dei titoli secondo quanto previsto dall art del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, le domande di 31 Articolo 17, Clausola relativa ai contratti privati di vendita. 32 Articolo 25, Trasferimento di diritti all aiuto. 1.I diritti all'aiuto possono essere trasferiti in qualsiasi momento dell'anno. 2.Il cedente informa del trasferimento le autorità competenti dello Stato membro entro i termini da esse stabiliti. 3.Gli Stati membri possono richiedere che il cedente comunichi il trasferimento alle autorità competenti dello Stato membro in cui ha luogo il trasferimento, entro i termini fissati da tale Stato membro, e comunque al più presto sei settimane prima che il trasferimento diventi effettivo e tenendo conto della scadenza del termine di presentazione delle domande nell'ambito del regime di pagamento unico. Il trasferimento diventa effettivo sei settimane dopo la data della comunicazione, salvo se le autorità competenti si oppongano al trasferimento e ne diano comunicazione al cedente entro il suddetto termine. Le autorità competenti possono opporsi ad un trasferimento soltanto se non è conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del presente regolamento. 4. Ai fini dell applicazione dell articolo 46, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, la percentuale dei diritti all aiuto utilizzati dall agricoltore è calcolata in base al numero dei diritti all aiuto assegnatigli nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, ad eccezione dei diritti all aiuto venduti con terra, e deve essere utilizzata nel corso di un anno civile. 33 Articolo 45: Efficacia degli accordi. È fatto comunque divieto di stipulare contratti di mezzadria, colonia parziaria, di compartecipazione agraria, esclusi quelli stagionali e quelli di soccida. È fatto altresì divieto di corrispondere somme per buona entrata. In ogni caso le organizzazioni professionali agricole possono stipulare accordi collettivi in materia di contratti agrari. 34 Le parole a pena di nullità sono state eliminate dal DM n del 3 novembre Articolo 21, Sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto. 36 Articolo 27, Clausola relativa ai contratti privati di affitto. 6

7 cedente e cessionario devono essere presentate congiuntamente agli Organismi Pagatori. 4. I trasferimenti dei titoli all aiuto possono avvenire solo all interno delle regioni omogenee così come definite all articolo 2, comma 5. NB L articolo 1 del DM 2669 del 3 novembre 2004 stabilisce il livello della trattenuta 1. In applicazione dell articolo 42, paragrafo 9 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del paragrafo 1, lettera a) dell articolo 10 del regolamento (CE) n. 795/2004, nel caso di vendita di diritti al premio, durante il periodo di riferimento o non più tardi del 15 maggio 2004 debitamente registrata presso l organismo pagatore viene operata una trattenuta del 90% degli importi di riferimento da fissare per il venditore a norma dell articolo 37 del regolamento (CE) n. 1782/ Gli importi trattenuti vengono riversati nella riserva nazionale. Articolo 11 Clausole relative ai contratti privati di vendita 1. Ai sensi dell articolo 17 37, paragrafo 3, comma 2, del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, l acquirente può presentare domanda di fissazione del titolo all aiuto a nome del venditore e con l esplicita autorizzazione di questo. 2. Ai contratti privati di vendita di cui all articolo 17 del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione si applica il paragrafo 5 38 del medesimo articolo. Articolo 12 Disposizioni applicabili agli agricoltori che si trovano in una situazione particolare 1. Qualora il contratto d affitto di cui agli articoli 20 e del regolamento (CE) n. 795/2004 della 37 Articolo 17 - Clausola relativa ai contratti privati di vendita. Paragrafo 3, comma 2: Gli Stati membri possono permettere all'acquirente di presentare domanda di fissazione dei diritti all'aiuto a norma dell'articolo 12 a nome del venditore e con l'esplicita autorizzazione di quest'ultimo. In tal caso gli Stati membri verificano che il venditore possieda i requisiti di ammissibilità previsti all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e in particolare che soddisfi il requisito di cui all'articolo 12, paragrafo 5, del presente regolamento. 38 Articolo 17, paragrafo 5: Gli Stati membri possono esigere che le domande dell'acquirente e del venditore siano presentate insieme o che la seconda domanda contenga un riferimento alla prima. 39 Articolo 20, Trasferimento di terre date in affitto. Articolo 22, Locazione e acquisto di terreni dati in locazione. Commissione del 21 aprile 2004 o i programmi di cui all articolo dello stesso regolamento cessino dopo la scadenza del termine per la presentazione di una domanda nell ambito del regime di pagamento unico nel suo primo anno di applicazione, l agricoltore interessato può chiedere la fissazione dei propri titoli all aiuto, dopo la scadenza del contratto d affitto o del programma, entro il termine ultimo di presentazione delle domande nel quadro del regime di pagamento unico dell anno successivo. 2. Anche ai contratti di durata quinquennale, in relazione alla prassi consolidata in Italia, si applicano le disposizioni previste per i contratti d affitto a lungo termine previsti negli articoli 20, 21 e del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile Agli agricoltori di cui all articolo 20 del regolamento 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, vengono attribuiti titoli all aiuto calcolati su un importo di riferimento fissato secondo criteri definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza Stato Regioni. Articolo 13 Ritiro dalla produzione 1. I produttori che abbiano ritirato superfici dalla produzione a titolo obbligatorio devono lasciarle a riposo ai sensi dell articolo del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione e non possono effettuare le semine prima del 31 agosto per il raccolto dell anno successivo. 2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adottano le misure previste dai paragrafi 2 e 3 dell articolo del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione. 40 Articolo 23, Riconversione della produzione. 41 Articolo 20, Trasferimento di terre date in affitto. Articolo 21, Investimenti. Articolo 22, Locazione e acquisto di terreni dati in locazione. 42 Articolo 32, Condizioni applicabili al ritiro dalla produzione. 43 Articolo 32, paragrafi 2 e 3: 2.Gli Stati membri applicano misure adeguate alla particolare situazione delle superfici ritirate dalla produzione, per garantire che siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali e che l'ambiente sia protetto. Tali misure possono anche riguardare una copertura vegetale; in tal caso, esse prevedono che la copertura vegetale non possa essere destinata alla produzione di sementi e non possa essere utilizzata per fini agricoli prima del 31 agosto, né possa dar luogo, sino al 15 gennaio successivo, ad una produzione vegetale destinata ad essere commercializzata. 3.Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano alle superfici messe a riposo o imboschite in applicazione degli articoli 22, 23, 24 e 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999(7) e contabilizzate a titolo del ritiro obbligatorio dalla produzione, qualora le misure di cui al paragrafo 2 si 7

8 3. In caso di applicazione dell articolo del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adottano le misure in esso previste. In ogni Regione o Provincia autonoma le nuove superfici ammissibili non possono superare le superfici dichiarate inammissibili. 4. Gli scambi previsti nell articolo 33 del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione devono essere sottoposti a preventiva notificazione alla Regione o Provincia autonoma, che provvederà ad accogliere o respingere la proposta contenuta nell atto notificato entro 60 giorni dall invio dello stesso. 5. Le regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano garantiscono, attraverso il SIAN, la contestuale disponibilità dei dati derivanti dall applicazione del presente articolo. Articolo 14 Clausola arbitrale 1. La domanda presentata al fine di partecipare al regime di pagamento unico può essere accompagnata da una dichiarazione irrevocabile di accettazione di una clausola arbitrale, in base alla quale si accetta di sottoporre ogni possibile controversia in ordine alla partecipazione od esclusione dal regime, alla Camera arbitrale di cui all articolo 16 del decreto legislativo n. 99 del La procedura arbitrale è regolata dalle disposizioni contenute nel regolamento esecutivo della Camera nazionale arbitrale in agricoltura, istituita con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1 luglio 2002, n. 743, confermato dall articolo 16 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. Il presente decreto è trasmesso all Organo di Controllo per la registrazione, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 5 Agosto 2004 Il Ministro On. Alemanno dimostrino incompatibili con le esigenze ambientali o di imboschimento previste dai medesimi articoli. 44 Articolo 33 - Scambi di superfici ammissibili all'aiuto per il ritiro dalla produzione: Ai fini dell'applicazione dell'articolo 54, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni del paragrafo 2, primo comma, di detto articolo esclusivamente alle seguenti condizioni e nelle seguenti situazioni: a) nel caso delle superfici oggetto di un programma di ristrutturazione, definito come il «passaggio alla struttura e/o alla superficie ammissibile di un'azienda imposto dalle autorità pubbliche», b) nel caso di ogni intervento pubblico che obblighi l'agricoltore a mettere a riposo una superficie precedentemente considerata inammissibile per poter continuare la propria attività agricola normale e in virtù del quale la superficie originariamente ammissibile cessa di esserlo; c) se gli agricoltori sono in grado di giustificare con ragioni pertinenti ed obiettive lo scambio di superfici non ammissibili contro superfici ammissibili nelle loro aziende. In questi casi gli Stati membri adottano le misure necessarie per evitare ogni incremento significativo della superficie totale ammissibile ai diritti di ritiro. Dette misure possono prevedere, in particolare, la possibilità di dichiarare inammissibili superfici precedentemente considerate ammissibili al posto di altre superfici, diventate nel frattempo ammissibili. Le nuove superfici dichiarate ammissibili dagli Stati membri non possono superare di oltre il 5 % le nuove superfici dichiarate inammissibili. Gli Stati membri possono predisporre un sistema di notificazione preventiva e di approvazione di tali scambi. 8

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