SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

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1 SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO Lavori di adeguamento e manutenzione straordinaria di natura civile ed impiantistica presso i complessi immobiliari delle stazioni ferroviarie di Bari Centrale, Palermo Centrale, Napoli Centrale, Firenze Santa Maria Novella, Bologna Centrale nonché nei palazzi di proprietà dell Ente aggiudicatore insistenti su detti complessi Lotto n.1. TRA GRANDI STAZIONI S.p.A., con sede in Roma, Via Giovanni Giolitti n. 34, capitale sociale ,10, codice fiscale, partita IVA, ed iscrizione al Registro delle imprese di Roma al n , di seguito, per brevità Grandi Stazioni, in persona del, nella qualità di., di seguito denominata anche Grandi Stazioni. E.., con sede in.., via... codice fiscale, partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di.., n., in persona di nella qualità di, di seguito denominata anche Appaltatore PREMESSO - che con contratto in data Ferrovie dello Stato S.p.A. (oggi Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - in seguito: RFI - in seguito anche "Ferrovie") ha affidato a Grandi Stazioni S.p.A. (in seguito anche: Grandi Stazioni ), il diritto di utilizzazione in esclusiva dei complessi immobiliari dei tredici maggiori scali ferroviari nazionali, comprendente le attività di riqualificazione, ristrutturazione, valorizzazione e gestione dei complessi stessi; - che, in relazione agli impegni assunti dalle parti nell ambito del menzionato contratto del , Grandi Stazioni S.p.A. deve provvedere alla manutenzione e gestione dei complessi immobiliari delle stazioni ferroviarie di Bari Centrale, Palermo Centrale, Napoli Centrale, Firenze Santa Maria Novella, Bologna Centrale; - che per l affidamento dei suddetti lavori Grandi Stazioni ha bandito un appalto, ai sensi dell art. 222 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., attraverso una procedura aperta con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, determinato mediante massimo ribasso sull importo dei lavori posto a base d appalto, ai sensi dell art. 82, comma 2 lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., a seguito della quale è risultato miglior offerente l Appaltatore; - che in esito alla predetta procedura aperta è risultato essere miglior offerente.. ; - che, con lettera n. del...., Grandi Stazioni S.p.A. ha comunicato all Appaltatore di essere risultato migliore offerente; - che l'appaltatore ha fatto pervenire la documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara nonché la cauzione definitiva prodotta con le modalità e nelle forme previste dagli atti di gara; - che, con lettera n.... del..., Grandi Stazioni S.p.A. ha comunicato all Appaltatore l intervenuta efficacia dell aggiudicazione definitiva dell appalto; - che si rende ora necessario procedere alla stipula del contratto di appalto.

2 Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue: ARTICOLO 1 - RICHIAMO PREMESSE Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. ARTICOLO 2 - OGGETTO Grandi Stazioni affida all Appaltatore, che accetta, alle condizioni contenute nel presente contratto e negli atti ivi richiamati e/o allegati, i lavori di adeguamento e manutenzione straordinaria di natura civile ed impiantistica presso i complessi immobiliari delle stazioni ferroviarie di Bari Centrale, Palermo Centrale, Napoli Centrale, Firenze Santa Maria Novella, Bologna Centrale nonché nei palazzi di proprietà dell Ente aggiudicatore insistenti su detti complessi Lotto n.1. 1) Le aree d intervento oggetto del presente appalto sono le seguenti: Locali interni ai fabbricati di stazione (inclusi i locali interrati); Pensiline e coperture; Marciapiedi; Sottopassi e cunicoli. 2) I lavori e le attività previste in appalto consistono essenzialmente in: Saggi ed eventuali sondaggi sulle strutture esistenti; Demolizione e smantellamento di impianti e manufatti esistenti; Demolizione e ricostruzione di opere murarie e strutture in c.a.; Rinnovo, demolizione e ricostruzione di pavimentazioni, rivestimenti, tinteggiature, controsoffitti, pavimenti flottanti, coperture ed impermeabilizzazioni; Rifacimento di opere edili ed impiantistiche di gruppi di servizi igienici; Risanamento e ripristino conservativo di pavimentazioni, rivestimenti e in generale elementi di finitura di pregio realizzati in materiali lapidei, lignei o metallici; Rimozioni e rifacimenti di impermeabilizzazioni, manti di copertura, grondaie, discendenti; Adeguamento, rifacimento e messa a norma di impianti tecnologici (elettrici e affini, meccanici, trasmissione dati, idrico sanitari e antincendio); Interventi civili ed impiantistici per adeguamento dei fabbricati (inclusi i piani interrati) al progetto di prevenzione incendi (inserimento di nuove porte REI, adeguamento/integrazione di setti e pareti tagliafuoco, serrande tagliafuoco, sigillature REI); Spostamento/deviazione e rifacimento sottoservizi (incluse le attività di indagine); Interventi di riqualificazione e messa a norma di sottopassi pedonali; Revisione e/o sostituzione di infissi e serramenti di qualsivoglia genere (inclusi gli infissi storici in materiali metallici e lignei); Tinteggiatura e pitturazioni; Posa in opera di cartellonistica di divieto, di sicurezza ed informativa.

3 ARTICOLO 3 - ORDINI ATTUATIVI E CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO 1. I singoli interventi saranno affidati con specifici ordini attuativi nei quali saranno di volta in volta specificati l oggetto, l importo, il termine e le eventuali specifiche condizioni d esecuzione. A detti ordini saranno allegati i documenti progettuali tecnici ed economici ed ogni altro elaborato o documento necessario per la puntuale individuazione delle prestazioni da eseguire, oltre alle eventuali integrazioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al presente contratto. Per la valorizzazione dei lavori oggetto dei singoli ordini attuativi, Grandi Stazioni utilizzerà i prezzi unitari di cui agli elenchi prezzi riportati nel successivo art. 4, in ordine decrescente d importanza. Sarà, in ogni caso, a carico dell Appaltatore la redazione della progettazione di dettaglio, comprensiva delle eventuali necessarie relazioni specialistiche, e della documentazione as built. In ogni caso, ciascun ordine attuativo dovrà contenere, salvo altre, almeno le seguenti indicazioni: a) oggetto delle prestazioni affidate; b) consistenza delle lavorazioni, ripartite secondo la classificazione di cui all allegato A del D.P.R. n. 34/2000 e s.m.; c) importo presunto dell intervento richiesto con l indicazione del compenso per l attuazione del piano di sicurezza e coordinamento e comunque per l adempimento di tutti i relativi oneri previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro; d) modalità di contabilizzazione: a corpo o a misura; e) termine utile per l esecuzione dei lavori. L inizio dei lavori oggetto dei singoli ordini attuativi è comunque subordinato all emissione degli stessi. L Appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori che verranno affidati con i singoli ordini attuativi, pena la risoluzione del presente contratto, l incameramento della cauzione definitiva di cui al successivo art. 11, nonché il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi. L elenco delle attività, di cui al relativo allegato riportato nel successivo art. 4, che si presume di realizzare nelle stazioni ricomprese nel lotto, deve intendersi meramente indicativo. Pertanto, nell ambito del presente contratto, Grandi Stazioni potrà far eseguire all Appaltatore anche interventi diversi da quelli ivi indicati, purché della stessa natura di quelli previsti nella documentazione tecnica allegata al presente contratto, senza che quest ultimo possa sollevare eccezioni o richiedere indennizzi o risarcimenti a qualsiasi titolo. Per la valorizzazione dei lavori oggetto dei singoli ordini attuativi Grandi Stazioni utilizzerà i prezzi unitari indicati al successivo art. 4 in ordine decrescente d importanza, al netto del ribasso offerto dall Appaltatore in fase di gara. 2. I lavori oggetto del contratto e tutte le altre prestazioni dovute dall'appaltatore sono soggetti alle condizioni ed alle prescrizioni stabilite nei documenti elencati al successivo articolo 4 che l'appaltatore dichiara di conoscere ed accettare senza riserve ed eccezioni. 3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti richiamati e non dai documenti di cui sopra, nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti autorità che hanno giurisdizione sui luoghi dove si debbono eseguire i lavori, sono compresi e compensati nei prezzi d appalto. 4. In caso di discordanza o contrasto fra disposizioni di uno stesso documento o di più documenti si applicano le disposizioni più favorevoli per Grandi Stazioni.

4 ARTICOLO 4 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO 1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, che ha comunque prevalenza su tutti gli altri documenti d appalto, i documenti di seguito elencati, in ordine decrescente di importanza, pur se non fisicamente allegati al presente atto. 2. Elenco dei documenti facenti parte integrante ed essenziale del Contratto: 2.1 Eventuali chiarimenti forniti da Grandi Stazioni ai concorrenti alla gara d appalto; 2.2 Bando e disciplinare di gara con i relativi allegati; 2.3 Elenco delle attività presunte da realizzare e delle stazioni potenzialmente oggetto d intervento; 2.4 La documentazione tecnica posta a base dell appalto costituita da: Riepilogo economico degli importi presunti d appalto; Capitolato speciale d appalto; Piani di sicurezza e coordinamento (P.S.C.) di cui al D.Lgs. n. 81/2008 relativo al Lotto n. 1 Centro e Sud ed il PSC Piano di sicurezza e coordinamento dell intervento relativo alla stazione di Palermo Centrale; planimetrie (n. 5) degli ambiti di stazione compresi nel lotto; 2.5 Progetto tipo relativo all intervento previsto in appalto presso la stazione di Palermo Centrale costituito da: QE-01 Quadro economico; CME-01 Computo metrico estimativo (Civile); CME-02 Computo metrico estimativo (Elettrico); CME-03 Computo metrico estimativo (Meccanico); CM-01 Computo metrico (Civile); CM-02 Computo metrico (Elettrico); CM-03 Computo metrico (Meccanico); EP-01 Elenco prezzi unitari (Civile); EP-02 Elenco prezzi unitari (Elettrico); EP-03 Elenco prezzi unitari (Meccanico); DT-01 Pianta demolizioni; DT-02 Pianta ricostruzioni; DT-03 Progetto; S-01 Soppalco officina Scala magazzino Plinti Particolari; IC-01 Pianta condizionamento; IC-02 Condizionamento particolari; IC-03 Distribuzione impianto elettrico; IC-04 Particolari costruttivi; ID-01 Impianto idrico. 2.5 Condizioni generali di contratto per gli appalti di opere, lavori e forniture in opera delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato, approvate dal CDA di Ferrovie dello Stato S.p.A. nella seduta del 26 novembre 2008 (di seguito: C.G.C.). 2.6 Capitolati Speciali d Appalto: Capitolato Speciale per la sicurezza nei cantieri e la tutela dell ambiente; Capitolato Generale Tecnico (Approvato dal C.d.A. delle Ferrovie in data 12/02/1914); 2.7 Tariffe/Elenchi prezzi: Tariffe di Ferrovie dello Stato di cui al seguente elenco: Opere edili 1 - Tariffa BA Tariffa Base Edizione 2010; 2 - Tariffa FA Tariffa fabbricati civili ed industriali Edizione 2010; 3 - Tariffa OM Tariffa dei prezzi per l esecuzione dei lavori e forniture della manutenzione ordinaria delle opere civili Edizione 2010; 4 - Tariffa GC Gallerie a foro cieco di nuova costruzione Edizione 2010; 5 - Tariffa AM Armamento Edizione 2010; 6 - Tariffa IG Indagini geologiche Edizione 2010; 7 - Tariffa PM Opere metalliche per ponti Edizione 2010; 8 - Tariffa DC Difesa e consolidamento corpo stradale; difesa dal mare e dai fiumi; consolidamento dei ponti Edizione 2010; 9 - Tariffa GR Consolidamento, rifacimento e impermeabilizzazione di gallerie Edizione 2010; Opere elettrici, speciali e meccanici 1 - Tariffa ES Costruzione e rinnovo di sottostazioni elettriche di conversione Edizione 2010; 2 - Tariffa EC Costruzione e rinnovo di condutture di contatto Edizione 2010; 3 - Tariffa EI Impianti di illuminazione e forza motrice Edizione 2010; 4 - Tariffa IT Impianti tecnologici Edizione 2010;

5 5 - Tariffa TC Impianti di cavi e telecomunicazioni e relativi accessori Edizione 2010; 6 - Tariffa SB Blocco automatico Edizione 2010; 7 - Tariffa LP Costruzione e rinnovo delle linee elettriche primarie Edizione 2010; 8 - Tariffa SS Impianti di sicurezza e segnalamento Edizione 2010; 9 - Tariffa MO Manutenzione ordinaria agli impianti tecnologici Edizione 2010; 10 - Tariffa MS Impianti SCMT-SST con encoder da segnale Edizione 2010; 11 - Tariffa MT Realizzazione, modifiche o riconfigurazioni degli impianti SCMT-SST Edizione 2010; 12 - Tariffa SP Impianti elettrici speciali Edizione 2010; Elenchi prezzi DEI (nazionali), ultimi editi al momento dell offerta, scontati del 15%: 1) Recupero ristrutturazione e manutenzione; 2) Nuove costruzioni; 3) Architettura e finiture d interni; 4) Impianti elettrici; 5) Impianti tecnologici; 6) Urbanizzazione infrastrutture ambiente; 7) Restauro dei beni artistici; Tariffa Istituto sperimentale delle ferrovie; 2.8 Informativa trattamento dati personali; 2.9 Estratto codice di condotta di Grandi Stazioni; 2.10 Offerta economica dell Appaltatore. ARTICOLO 5 RAPPRESENTANTI DELL APPALTATORE 1. Le parti comunicheranno, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, i nominativi dei rispettivi Referenti di contratto. Grandi Stazioni si riserva di far allontanare ovvero di richiedere la sostituzione del personale dell Appaltatore, che dovesse ritenere non idoneo, a suo insindacabile giudizio. 2. L'Appaltatore, per ciascun intervento affidato con specifico ordine attuativo, deve nominare un proprio Direttore tecnico ai sensi dell'art. 15 C.G.C. e può nominare uno o più direttori di cantiere. 3. Grandi Stazioni può rifiutare, a suo insindacabile giudizio, il Direttore tecnico e/o il/i Direttore/i di cantiere designati dall Appaltatore ed in generale tutti i soggetti incaricati dallo stesso di gestire i rapporti relativi al presente contratto d'appalto nonché qualsiasi attività esecutiva, ivi compresi gli eventuali tecnici redattori di disegni, computi, relazioni e quant altro prodotto in relazione al presente appalto. Grandi Stazioni potrà, altresì, esigere la sostituzione di tutti i predetti soggetti. Sia nel caso di rifiuto che di sostituzione di tutti i predetti soggetti, non spetterà all Appaltatore alcun compenso a titolo di indennizzo ovvero alcun risarcimento. ARTICOLO 6 IMPORTO 1. L importo massimo presunto dell appalto è pari ad Euro. (euro ), di cui: -.(euro.) per lavori, quale risultante dall applicazione del ribasso del..% (.. per cento) offerto dall Appaltatore in fase di gara. Detto ribasso si intende espresso su ciascun prezzo unitario riportato nelle tariffe e negli elenchi prezzi di cui al precedente art. 4, secondo l ordine ivi indicato; ,97 (novantamilacentonovantasei/97), quale compenso per l attuazione del piano di sicurezza e coordinamento e comunque per l adempimento di tutti i relativi oneri previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

6 Detti importi si intendono massimi e presunti. Grandi Stazioni, pertanto, non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento degli stessi. Qualora Grandi Stazioni non affidi all Appaltatore lavori fino alla concorrenza di detti importi, l Appaltatore non potrà porre eccezioni o richiedere indennizzi o risarcimenti, a qualsiasi titolo. Nei prezzi d appalto relativi alle opere compiute, sono compresi e compensati gli oneri per lavorazioni notturne, festive e festive notturne, per la presenza di esercizio ferroviario, inteso anche come transito e/o presenza di viaggiatori, di operatori, degli esercizi commerciali e degli altri soggetti presenti a qualsiasi titolo in stazione e nelle aree comunque interessate dai lavori e tutti gli oneri comunque necessari per il rispetto di quanto previsto nella documentazione d appalto. L Appaltatore assume una obbligazione di risultato con riferimento alla completezza ed all idoneità delle prestazioni da effettuare, che saranno affidate con i singoli ordini attuativi, rispetto alle finalità perseguite da Grandi Stazioni, essendosi impegnato ad esaminare tutta la documentazione d appalto in ogni dettaglio e ad integrarla con quelle opere, categorie di lavori, magisteri, forniture e quant altro che, seppure non espressamente indicati, sono essenziali per rendere l opera idonea, completa e funzionale rispetto ai fini. 2. Gli importi di cui sopra non sono comprensivi dell I.V.A. ARTICOLO 7 CORRISPETTIVI 1. I lavori e le prestazioni oggetto del presente appalto saranno compensati a misura ovvero a corpo, secondo quanto specificamente indicato nei singoli ordini attuativi. 2. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione della documentazione d appalto, di averne verificato la completezza, la congruità dei prezzi d appalto e di averne tenuto conto nella sua offerta. 3. L importo di ciascun ordine attuativo comprenderà e compenserà tutti gli oneri, diretti ed indiretti, nessuno eccettuato, che l Appaltatore dovrà sostenere per consegnare le opere complete e ultimate, nel rispetto della documentazione d appalto, per osservare tutte le prescrizioni esecutive del presente contratto nonché per assolvere a tutti gli adempimenti ed obblighi assunti, anche se non esplicitamente menzionati. L importo di ciascun ordine attuativo comprenderà tutti gli oneri derivanti dalla probabile e contemporanea presenza nell ambito della zona interessata ai lavori di altre ditte appaltatrici, ivi comprese le difficoltà ed oneri connessi ad una eventuale ritardata e/o frazionata consegna delle aree di lavoro ed alla indisponibilità delle aree di accantieramento per esigenze relative sia all esecuzione di altri appalti sia all esecuzione delle attività di esercizio. 4. L importo complessivo per gli oneri di sicurezza di cui al precedente art. 6 e le relative quote parti che saranno previste nei singoli ordini attuativi, si intendono comprensivi di ogni e qualsiasi onere occorrente per dare le relative attività finite, realizzate a perfetta regola d'arte, con le garanzie previste, perfettamente aderenti alla documentazione d appalto e nel rispetto di ogni norma, legge e regolamento vigenti, anche se non menzionati. ARTICOLO 8 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI 1. Tutti i prezzi d appalto si intendono accettati dall Appaltatore in base ai suoi calcoli, alle sue indagini ed alle sue stime. 2. L Appaltatore rinuncia espressamente, ad ogni effetto, alla revisione dei prezzi ed alla applicazione dell equo compenso di cui rispettivamente al comma 1 ed al comma 2 dell'art c.c. ed all art delle C.G.C., nonché alle limitazioni ed indennità di cui all'art c.c. 3. Rimane stabilito che gli importi complessivi dei lavori e degli oneri di sicurezza previsti nei singoli ordini attuativi saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata dell ordine attuativo, ivi

7 comprese eventuali protrazioni dei termini utili per il completamento delle attività e/o eventuali sospensioni ordinate da Grandi Stazioni. 4. Per le prestazioni oggetto del presente contratto non è ammesso il ricorso alla revisione dei prezzi, non si applica il meccanismo del prezzo chiuso nonché quello della compensazione di cui all art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. ARTICOLO 9 PAGAMENTI 1. L'Appaltatore ha diritto al pagamento di acconti sull'importo del singolo ordine attuativo. 2. La contabilità dei lavori relativa a ciascun ordine attuativo avrà cadenza mensile. 3. La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata a misura ovvero a corpo, secondo quanto stabilito nei relativi ordini attuativi. La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza sarà effettuata a misura, se i lavori cui si riferiscono sono contabilizzati a misura, ovvero a corpo, se i relativi lavori sono contabilizzati a corpo. I prezzi unitari che saranno utilizzati per la contabilità sono quelli di cui al precedente art. 4, al netto del ribasso offerto dall Appaltatore in fase di gara. 4. Ai sensi di quanto previsto dall'art delle C.G.C., lo stato d avanzamento dei lavori di ciascun ordine attuativo verrà compilato entro trenta giorni. Tale termine decorre dal giorno successivo al completamento del mese di lavori al quale si riferisce il singolo stato di avanzamento. Entro trenta giorni decorrenti dalla data dell emissione dello stato di avanzamento dei lavori, sarà emesso da Grandi Stazioni il relativo documento di Entrata merci /Certificato di pagamento. Per ogni ordine attuativo dovranno essere emesse specifiche fatture. Alla fattura, l Appaltatore dovrà allegare: - copia del relativo documento di Entrata merci /Certificato di pagamento autorizzato da Grandi Stazioni; - copia del proprio D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva), in corso di validità, comprensivo della verifica della congruità dell incidenza della manodopera di cui all art. 118 comma 6-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., relativo all appaltatore ed al subappaltatore ed agli eventuali subcontraenti operanti con personale nei complessi immobiliari oggetto dei lavori; - la documentazione dell Appaltatore e del subappaltatore e degli eventuali subcontraenti operanti con personale nei complessi immobiliari oggetto dei lavori, ritenuta idonea da Grandi Stazioni, per comprovare l adempimento da parte degli stessi degli obblighi relativi al versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assicurativi nonché di tutti gli obblighi retributivi del personale dipendente. Nella fattura dovrà essere altresì riportato il numero del presente contratto, il numero di CIG B6, il numero d ordine attuativo nonché gli estremi per l effettuazione del bonifico. Le fatture dovranno essere intestate a: Grandi Stazioni S.p.A., Via G. Giolitti, n. 34, Roma, P. IVA n Il pagamento di tutti corrispettivi sarà effettuato entro trenta giorni fine mese, dalla data di ricezione delle fatture, complete di quanto indicato nel presente articolo. Il pagamento delle somme dovute all Appaltatore sarà effettuato a mezzo bonifico bancario entro trenta giorni fine mese dalla data di ricezione delle relative fatture, complete di quanto indicato nel presente articolo. Il pagamento delle fatture è in ogni caso subordinato alla verifica della regolarità dei versamenti effettuati dall Appaltatore, dai subappaltatori e dagli eventuali subcontraenti operanti con personale nei complessi immobiliari oggetto dei lavori, come rilevabile dalla documentazione prodotta in allegato alle singole fatture. Grandi Stazioni potrà in

8 ogni caso richiedere, prima di effettuare i singoli pagamenti, l esibizione di ogni ulteriore documento atto a verificare la correttezza dei menzionati versamenti. 5. L importo degli oneri per la sicurezza verrà contabilizzato e pagato con gli stessi criteri previsti per i lavori oggetto dell ordine attuativo. 6. Per qualsiasi ritardo nella compilazione degli stati di avanzamento lavori e nel pagamento delle somme dovute in acconto ovvero a saldo, saranno corrisposti per i primi 90 (novanta) giorni gli interessi al tasso legale. Qualora il ritardo nel pagamento ecceda i 90 (novanta) giorni dalla scadenza della fattura, sarà corrisposto il pagamento degli interessi di mora al tasso stabilito dall art.5 del D.lgs 231/2002. La stessa disciplina troverà applicazione per eventuali ritardi nel versamento di somme dovute, a qualsiasi titolo in relazione al presente contratto, dall Appaltatore a Grandi Stazioni. 7. Il pagamento della rata di saldo è disposto entro 90 (novanta) giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione del relativo ordine attuativo. 8. Qualora vengano autorizzati subappalti per i quali è previsto il pagamento diretto dei subappaltatori, troveranno applicazione le medesime cadenze, obblighi e modalità di fatturazione e pagamento già esplicitate nel presente articolo relativamente ai rapporti tra l Appaltatore e Grandi Stazioni. In tal caso, contestualmente all effettuazione della contabilità mensile, l Appaltatore dovrà consegnare a Grandi Stazioni, nelle forme stabilite da Grandi Stazioni stessa, una dichiarazione propria e del subappaltatore, sottoscritta dai rispettivi legali rappresentanti muniti di poteri idonei, dei quali si dovrà allegare specifico documento di riconoscimento in corso di validità, contenente l indicazione degli importi dovuti a ciascuno di detti soggetti sul relativo stato di avanzamento lavori da emettere. Qualora l Appaltatore non produca detta dichiarazione, Grandi Stazioni non emetterà il relativo stato di avanzamento lavori da emettere. Ricevuta la menzionata dichiarazione, Grandi Stazioni confronterà le risultanze della contabilità effettuata con quanto dichiarato dall Appaltatore e dal subappaltatore e, qualora il confronto abbia esito positivo, procederà all emissione del relativo stato di avanzamento lavori. Anche il subappaltatore dovrà allegare alla singola fattura la documentazione attestante la regolarità contributiva, retributiva e fiscale di cui al presente articolo e la relativa Entrata merci. Tutti i pagamenti dovranno avvenire nel rispetto di quanto disposto dalla Legge n. 136/2010 e s.m. L Appaltatore si impegna, pertanto, a rispettare tutti gli obblighi connessi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla menzionata legge. Ai sensi di quanto disposto dall art. 3, comma 5 della medesima legge, ogni bonifico deve riportare l indicazione del numero di CIG sopraindicato. Ai sensi dell art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010 e s.m., le singole transazioni relative al presente contratto, anche inerente ad eventuali subappaltatori o subcontraenti, dovranno essere espletate, pena la risoluzione del presente contratto, avvalendosi di banche o della società Poste italiane S.p.A., attraverso l utilizzo di bonifico o comunque di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per i pagamenti all Appaltatore ed al subappaltatore, qualora ricorra la fattispecie, in caso di pagamento diretto del subappaltare stesso, Grandi Stazioni utilizzerà il bonifico bancario. L Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi connessi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, anche nei rapporti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all appalto, intendendo per filiera delle imprese i subappalti come definiti all art. 118, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. nonché i subcontratti stipulati per l esecuzione, anche non esclusiva, del contratto. L Appaltatore che intenda avvalersi di subappaltatori e/o subcontraenti dovrà adempiere alle relative prescrizioni di cui all art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. ed, in particolare, a quanto in merito specificamente previsto al successivo art. 13. L Appaltatore dovrà dare immediata formale comunicazione a Grandi Stazioni della notizia dell inadempimento degli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m. da parte dei

9 propri subappaltatori o subcontraenti, fornendo tutti gli elementi utili a chiare l inadempimento posto in essere. Ai sensi ai sensi dell art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m., l Appaltatore deve comunicare a Grandi Stazioni gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle transazioni relative all appalto nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Dette informazioni dovranno essere formalmente comunicate in allegato alla prima fattura inviata. In caso di accensione di un nuovo conto corrente dedicato, valgono i termini di cui al menzionato art. 3, comma 7. Qualora l Appaltatore, entro i termini indicati, non comunichi gli estremi completi per l effettuazione del bonifico, non avrà diritto ad interessi, indennizzi o risarcimenti, a qualsiasi titolo richiesti. L'adempimento della modalità prescelta per il pagamento costituisce valore di quietanza, sollevando Grandi Stazioni da ogni responsabilità conseguente. La modalità di pagamento prescelta sarà valida per tutti i pagamenti. Eventuali cambiamenti circa le modalità di pagamento dovranno essere specificamente e formalmente approvate. Qualora gli interventi siano in tutto o in parte finanziati da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) o da altre società appartenenti al Gruppo FS, Grandi Stazioni potrà disporre che le Entrate merci siano rilasciate dalle stesse società che provvederanno anche al pagamento della relativa quota parte. In tal caso negli stati di avanzamento lavori saranno indicati anche gli importi dovuti all appaltatore ed al subappaltatore, suddivisi nella quota di competenza RFI o delle altre società del Gruppo FS ed in quella di competenza Grandi Stazioni. RFI ovvero le altre società del Gruppo FS emetteranno un Entrata merci per l Appaltatore ed una per il subappaltatore. In caso di inadempimento, da parte dell'appaltatore, degli obblighi previsti nel presente contratto, ivi compresi gli obblighi previsti dalla normativa vigente relativamente al pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi e quant altro dovuto al personale dell Appaltatore stesso, dei subappaltatori e dei subcontraenti che operano con maestranze nei complessi immobiliari oggetto delle attività, Grandi Stazioni è autorizzata a sospendere in tutto o in parte i pagamenti dovuti, sino a quando l'appaltatore non abbia integralmente adempiuto ai predetti obblighi. Per le eventuali sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l Appaltatore non potrà opporre eccezioni a Grandi Stazioni e non avrà titolo al riconoscimento di interessi e/o al risarcimento dei danni. Qualora l'appaltatore non provveda ad adempiere entro i termini che saranno, di volta in volta stabiliti, Grandi Stazioni potrà agire in danno dell Appaltatore e provvedere direttamente al pagamento di quanto dovuto, anche avvalendosi della cauzione definitiva di cui al successivo art. 11, senza che l Appaltatore possa avanzare richieste di risarcimenti, indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo. ARTICOLO 10 - CESSIONE DEL CONTRATTO CESSIONE DEL CREDITO L Appaltatore accetta espressamente che Grandi Stazioni, in qualsiasi momento, possa cedere il presente contratto ad altro soggetto che subentrerà, in tutto o in parte, nei diritti ed obblighi facenti capo a Grandi Stazioni stessa in base al presente atto. E fatto espresso divieto all Appaltatore di cedere in tutto o in parte il presente contratto senza il preventivo assenso scritto da parte di Grandi Stazioni, che la stessa si riserva di non concedere a suo insindacabile giudizio. Le parti concordano espressamente che i crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto possono essere oggetto di cessione a terzi, di mandato all incasso o di delegazione sotto qualsiasi forma, solo previa autorizzazione scritta di Grandi Stazioni, che la stessa potrà rifiutare a suo insindacabile giudizio.

10 Le parti concordano, altresì, espressamente che la cessione senza previa autorizzazione dà diritto a Grandi Stazioni di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art c.c., con conseguente diritto al risarcimento dei danni. Resta inteso che Grandi Stazioni potrà far valere, anche nei confronti della cessionaria, tutte le eccezioni e riserve che dovesse far valere nei confronti del cedente, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi credito maturato o maturando a favore di Grandi Stazioni stessa. ARTICOLO 11 - GARANZIA FIDEIUSSORIA (CAUZIONE DEFINITIVA) 1. La garanzia fideiussoria è stata costituita dall'appaltatore, prima della firma del presente contratto, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., dell'art. 101 del D.P.R. n. 554/1999, nonché di quanto previsto dal disciplinare di gara e dal D.M. n. 123/ La cauzione sarà automaticamente e progressivamente ridotta e svincolata nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. Ferme restando le garanzie di cui agli art. 1667, 1668 e 1669 c.c. e comunque tutte le eventuali garanzie previste dalla vigente normativa e/o dalla documentazione d appalto, la cauzione definitiva dovrà avere durata fino alla data di approvazione dell ultimo certificato di collaudo ovvero fino alla data di approvazione dell ultimo certificato di regolare esecuzione, anche qualora tale data sia successiva alla durata dell appalto di cui al successivo art. 19, come eventualmente prorogata ai sensi del medesimo articolo. Qualora l approvazione dell ultimo certificato di collaudo ovvero dell ultimo certificato di regolare esecuzione intervenga prima della scadenza della durata di cui al successivo art. 19, la durata della cauzione definitiva si intenderà automaticamente differita fino al maggior termine indicato al suddetto art. 19. ARTICOLO 12 - POLIZZE ASSICURATIVE 1. L Appaltatore dovrà produrre a Grandi Stazioni polizze uniche per tutta la durata del presente contratto. Non è consentito quindi presentare polizze per la copertura dei rischi connessi all esecuzione dei lavori del singolo ordine attuativo. Per ogni polizza che l Appaltatore deve produrre in relazione all esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, Grandi Stazioni si riserva di valutare ed eventualmente di non accettare il testo delle polizze e la compagnia di assicurazione proposti. A tal fine l Appaltatore dovrà sottoporre a Grandi Stazioni i testi delle polizze per l'approvazione, almeno un mese prima rispetto alla data in cui la copertura assicurativa deve avere inizio e comunque prima dell inizio dei lavori relativi al primo ordine attuativo. Contestualmente alla consegna delle polizze, l Appaltatore dovrà produrre a Grandi Stazioni una dichiarazione della compagnia di assicurazione contenente l indicazione dell indirizzo, del recapito telefonico, di telefax e di posta elettronica ai quali Grandi Stazioni e l Appaltatore stesso dovranno inviare tutte le comunicazioni necessarie, ai sensi della vigente normativa, per l efficacia delle coperture, per l escussione delle stesse nonché la corrispondenza afferente l eventuale fase di contenzioso, anche stragiudiziale. 2. Le polizze saranno soggette a quanto previsto dall'art. 11 delle C.G.C. e dal D.M. n. 123/2004, ferma restando la prevalenza di quanto previsto nel presente articolo. In relazione alle garanzie da prestare restano valide le seguenti condizioni: a) l'omesso e/o ritardato pagamento del premio da parte dell Appaltatore non potrà essere opposto quale motivo di inefficacia delle garanzie; b) la mancata stipula delle polizze ovvero la mancata integrazione delle stesse o la loro inefficacia,

11 anche sopravvenuta, determinerà l'escussione della garanzia fideiussoria prestata a titolo di cauzione definitiva in atto e legittimerà Grandi Stazioni a risolvere il contratto in danno dell'appaltatore ai sensi dell art c.c.; c) nelle polizze contro la responsabilità civile verso terzi (RCT) dovranno essere considerati terzi anche Grandi Stazioni, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., nonché tutti i subappaltatori e fornitori presenti nei luoghi di esecuzione dei lavori e le persone che siano in rapporto di dipendenza, anche solo funzionale, con uno di detti soggetti o con l Appaltatore; d) restano comunque a carico dell'appaltatore i maggiori danni rispetto al massimale assicurato; e) le compagnie assicuratrici dovranno dichiarare nelle polizze, di rinunciare al diritto di surrogazione nei confronti dei coassicurati indicati in polizza. 3. L Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell art. 129 comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. e dell art. 103 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m., dovrà produrre: - una dichiarazione della compagnia di assicurazione che rilascia le polizze di cui ai successivi alinea, attestante che la compagnia stessa è a conoscenza delle specificità che caratterizzano il presente contratto e di averle valutate ed accettate senza alcuna eccezione; - una polizza assicurativa contro i rischi d esecuzione (CAR), prodotta a copertura di tutti i danni o perdite ai lavori ed alle attrezzature e mezzi d opera di cantiere, nonché a copertura del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, provocati da qualsiasi causa, avente un massimale pari all importo massimo presunto dell appalto di cui al precedente art. 6. Tale copertura assicurativa dovrà inoltre prevedere un estensione della garanzia di ,00, (unmilionesettecentomila/00) a copertura dei danni ad opere ed impianti limitrofi di proprietà e/o a qualsiasi titolo detenuti da Grandi Stazioni o da RFI; - una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT) con un massimale pari ad ,00 (cinquecentomila). La durata delle suddette coperture assicurative dovrà, in ogni caso, comprendere il periodo di garanzia minima di cui all art. 27 delle C.G.C., decorrente dalla data del verbale di ultimazione dei lavori e fino alla data di approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione relativamente a ciascun ordine attuativo. Durante il menzionato periodo di garanzia, l Appaltatore dovrà provvedere a riparazioni, sostituzioni, messe a punto senza alcun onere per Grandi Stazioni al fine di eliminare qualunque difetto e, comunque, qualunque difformità dai requisiti di legge e di progetto. In alternativa, per la parte di tale periodo di garanzia minima successiva all ultimo collaudo provvisorio effettuato ovvero all ultima intervenuta emissione della regolare esecuzione, potrà essere prodotta apposita copertura assicurativa ai sensi di quanto previsto all ultimo periodo del menzionato art. 103, comma 3, del D.P.R. n. 554/1999 e s.m. La durata di tale garanzia dovrà estendersi fino alla data di approvazione dell ultimo certificato di collaudo ovvero dell ultimo certificato di regolare esecuzione. Ferme restando le garanzie di cui agli art. 1667, 1668 e 1669 c.c., e comunque tutte le eventuali garanzie previste dalla vigente normativa e/o dalla documentazione d appalto, le polizze C.A.R. ed R.C.T. dovranno avere durata fino alla data di approvazione dell ultimo certificato di collaudo ovvero fino alla data di approvazione dell ultimo certificato di regolare esecuzione, anche qualora tale data sia successiva alla durata dell appalto di cui all art. 19 del presente contratto, come eventualmente prorogata ai sensi del medesimo articolo. Qualora l approvazione dell ultimo certificato di collaudo ovvero dell ultimo certificato di regolare esecuzione intervenga prima della scadenza della durata di cui all art. 19 del presente contratto, la durata delle polizze C.A.R. ed R.C.T. si intenderà automaticamente differita fino al maggior termine indicato al suddetto art. 19. La durata della garanzia di cui all art. 103, comma 3, secondo periodo, del D.P.R. n. 554/1999 e

12 s.m. dovrà estendersi fino alla data di approvazione del certificato di collaudo ovvero fino alla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione. Eventuali franchigie e/o scoperti rimarranno, comunque, a carico dell Appaltatore e non saranno opponibili a Grandi Stazioni. 4. La mancata presentazione o l inefficacia, anche sopravvenuta per fatto imputabile all Appaltatore, o la mancata integrazione anche di una sola delle coperture assicurative sopra menzionate costituirà causa di risoluzione del contratto in danno dell Appaltatore ai sensi dell art c.c. 5. L Appaltatore dovrà fornire alla compagnia di assicurazione tutti i documenti e porre in essere tutti gli adempimenti prescritti dal D.M. n. 123/2004 e dalla normativa vigente per la validità ed efficacia delle polizze prodotte, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell art c.c. L Appaltatore, contestualmente alla consegna delle polizze, dovrà fornire a Grandi Stazioni una dichiarazione della compagnia di assicurazione da cui si evinca che la stessa ha regolarmente ricevuto tutti i predetti documenti e che questi ultimi, con particolare riferimento alle condizioni di assicurazione riportate nel presente contratto, sono idonei e sufficienti ed accettabili e che l appaltatore ha posto in essere i predetti adempimenti, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell art c.c. 6. L Appaltatore dovrà, altresì, comunicare, con raccomandata a.r., alla compagnia di assicurazione la data di inizio effettivo dei lavori relativi a ciascun ordine attuativo. La predetta comunicazione dovrà essere inviata in copia a Grandi Stazioni prima della consegna dei lavori. La mancata ricezione, da parte di Grandi Stazioni, di detta comunicazione e della prova della ricezione della stessa da parte della compagnia di assicurazione legittimerà Grandi Stazioni a non procedere alla consegna dei lavori, senza che l Appaltatore possa avanzare richieste di indennizzi, risarcimenti, compensi a qualsivoglia titolo. 7. L Appaltatore dovrà, altresì, comunicare, con raccomandata a.r., alla compagnia di assicurazione, ogni eventuale atto, variante o altro che determini l aggiornamento della somma assicurata, ai sensi di quanto previsto dal D.M. n. 123/2004, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell art c.c. Tale comunicazione dovrà essere inviata dall Appaltatore alla compagnia di assicurazione entro cinque giorni decorrenti dalla data degli atti che hanno determinato il predetto aggiornamento, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell art c.c. Di tale comunicazione, l Appaltatore dovrà inviare copia a Grandi Stazioni nei sette giorni successivi all invio. 8. L Appaltatore dovrà, inoltre, comunicare alla compagnia di assicurazione eventuali interruzioni o sospensioni dei lavori, entro cinque giorni decorrenti dai relativi verbali, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell art c.c. Di tale comunicazione, l Appaltatore dovrà inviare copia a Grandi Stazioni nei sette giorni successivi all invio. 9. L Appaltatore dovrà, inoltre, comunicare alla compagnia di assicurazione qualsiasi fatto che possa determinare la variazione del rischio e/o variazioni delle prestazioni oggetto del presente atto, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell art c.c. Di tale comunicazione, l Appaltatore dovrà fornire copia a Grandi Stazioni, nei sette giorni successivi all invio. 10. La polizza dovrà espressamente prevedere che la comunicazione di cui all art. 23 dello schema tipo 2.3 del D.M. n. 123/2004, in ordine al mancato pagamento del premio da parte dell Appaltatore, dovrà essere inviata a Grandi Stazioni, con raccomandata a.r., entro 15 giorni dal mancato pagamento del premio stesso. 11. Qualora l Appaltatore ometta di inviare alla compagnia di assicurazione anche una sola delle comunicazioni che, ai sensi del D.M. n. 123/2004, costituiscono presupposto per l operatività e/o efficacia delle garanzie, anche se non richiamate nel presente articolo, Grandi Stazioni potrà risolvere il contratto ai sensi dell art c.c., ferma restando la responsabilità dell Appaltatore

13 stesso ed il conseguente obbligo di risarcimento da parte di quest ultimo in favore di Grandi Stazioni o di eventuali terzi danneggiati. 12. Per tutte le comunicazioni che, ai sensi del presente contratto e del D.M. n. 123/2004, dovranno essere inviate alla compagnia di assicurazione da parte dell Appaltatore, quest ultimo dovrà fornire copia a Grandi Stazioni con la relativa prova della ricezione da parte della compagnia medesima. ARTICOLO 13 SUBAPPALTO 1. L esecuzione in subappalto o in cottimo di lavori o di parti di opere ovvero di servizi e di forniture o parti di servizi e forniture che richiedono l impiego di manodopera nei complessi immobiliari, è sottoposta alla disciplina dell'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., del D.P.R. n. 34/2000 e s.m., degli artt. 74 e 141 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m. in quanto applicabili nonché a quanto previsto dal presente articolo. E' in ogni caso vietato all'appaltatore, pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, affidare in subappalto o concedere in cottimo o, comunque, stipulare contratti che prevedano l impiego di manodopera, in assenza di preventiva formale autorizzazione richiesta dall Appaltatore e formalmente rilasciata da Grandi Stazioni e ciò indipendentemente dalla natura e dall importo del relativo contratto. La richiesta di autorizzazione, che Grandi Stazioni si riserva di non rilasciare, a suo insindacabile giudizio, dovrà essere corredata da tutta la documentazione che Grandi Stazioni stessa riterrà necessaria, al fine di accertare i requisiti morali e tecnico-economici del subappaltatore, del cottimista o del subcontraente. 2. L'autorizzazione alla stipula dei subappalti e dei cottimi di cui all'art. 118, comma 11 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m. sarà rilasciata esclusivamente per l'esecuzione delle prestazioni espressamente indicate dall'appaltatore in fase di offerta. Per la determinazione delle quote di lavori subappaltabili si terrà conto esclusivamente dell importo di ciascun ordine attuativo di cui al precedente art. 3 e non dell importo massimo presunto di cui al precedente art. 6. Pertanto, i limiti alla quantità di opere subappaltabili saranno via via determinati con riferimento all importo di ciascuna categoria di lavori prevista dal singolo ordine. Le richieste di autorizzazione al subappalto, che Grandi Stazioni si riserva di non autorizzare a suo insindacabile giudizio, dovranno essere presentate, pena il rifiuto dell autorizzazione medesima, almeno 60 (sessanta) giorni prima dell inizio delle lavorazioni inerenti l oggetto del subappalto, e dovranno essere corredate da: a) indicazione dei soggetti cui l'appaltatore intende subappaltare i lavori con il relativo importo; b) idonea documentazione del subappaltatore atta a comprovare, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, i requisiti da possedere per essere qualificati ad effettuare i lavori oggetto di subappalto, per il relativo importo; c) qualora il subappaltatore non sia assoggettabile alla legge n. 68/1999 e s.m., dichiarazione che attesti tale circostanza; d) documentazione per l adempimento di quanto previsto dalla vigente normativa antimafia, ai sensi del D. Lgs. n. 490/1994 e s.m. e del D.P.R n. 252/1998, dell'impresa assuntrice del subappalto; e) dichiarazione di cui al D.P.C.M. n. 187/1991 dell impresa assuntrice del subappalto; f) dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento, a norma dell art c.c., con l impresa affidataria del subappalto.

14 Le eventuali autorizzazioni verranno revocate per il venir meno delle condizioni che ne avevano consentito il rilascio, senza che l Appaltatore possa per questo nulla pretendere da Grandi Stazioni a qualsiasi titolo. Grandi Stazioni si riserva di adottare gli opportuni provvedimenti quali in via meramente esemplificativa la sospensione dei lavori, di tutti i pagamenti ed altri, nei confronti dell'appaltatore nei seguenti casi: a) mancato deposito presso Grandi Stazioni del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell esecuzione delle relative lavorazioni; copia del contratto dovrà essere fornita, negli stessi termini, anche alla Direzione Lavori. Nel contratto di subappalto dovrà risultare che il ribasso sui prezzi unitari di contratto non è superiore al 20% (venti per cento). L Appaltatore dovrà corrispondere al subappaltatore gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso; nel contratto di subappalto l Appaltatore dovrà pertanto dare specifica evidenza agli oneri della sicurezza, fornendo a Grandi Stazioni, nei tempi e nei modi da quest ultima stabiliti, tutte le eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie per verificare il rispetto di tale disposizione. Il contratto di subappalto dovrà contenere, a pena di nullità assoluta, specifica clausola con la quale le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010; b) mancata consegna a Grandi Stazioni, alla Direzione lavori ed al Coordinatore per l esecuzione dei lavori ai fini della sicurezza, almeno venti giorni prima dell inizio dei lavori oggetto del subappalto, della documentazione di cui all art. 131, comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., predisposta dal subappaltatore. Contemporaneamente dovrà essere prodotta la dichiarazione del subappaltatore attestante che, in adempimento a quanto previsto dall art. 102 e dall art. 100, comma 4 del D. Lgs. n. 81/2008, lo stesso ha messo a disposizione del proprio rappresentante per la sicurezza i documenti di cui al menzionato art. 131, comma 2., nonché le valutazioni in merito formulate dal menzionato rappresentante. Qualora il subappaltatore non avanzi le proposte integrative di cui all art. 131, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006 e dall art. 100, comma 5 del D. Lgs. n. 81/2008, dovrà essere prodotta una sua dichiarazione di integrale accettazione di quanto contenuto nella documentazione di gara relativa alla sicurezza sul lavoro. Resta inteso che, in caso di accoglimento di eventuali formali proposte di integrazione del piano di sicurezza, presentate ai sensi dell art. 131 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006 e dall art. 100, comma 5 del D. Lgs. n. 81/2008, l Appaltatore ed il subappaltatore non avranno diritto, per tali integrazioni, ad alcun maggiore compenso e/o indennizzo a qualsiasi titolo richiesto. Negli stessi termini dovrà essere consegnata ai medesimi soggetti la documentazione del subappaltatore di cui all art. 14 comma 6, lett. D del presente contratto; c) mancata consegna a Grandi Stazioni, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato da Grandi Stazioni nei confronti dell Appaltatore, della copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati ai subappaltatori da parte dell Appaltatore, con le indicazioni delle ritenute di garanzia applicate, relativamente ai subappalti per i quali non sia stato eventualmente previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte di Grandi Stazioni; d) mancata consegna alla Direzione lavori, prima dell'inizio dei lavori, del D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) del subappaltatore, contenente la verifica della congruità dell incidenza della manodopera di cui all art. 118 comma 6-bis del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.; e) mancata consegna a Grandi Stazioni, con le modalità di cui al precedente art. 9 ed alla Direzione lavori, prima di ogni pagamento da effettuare nei confronti dell Appaltatore,

15 del D.U.R.C., contenente la verifica della congruità dell incidenza della manodopera di cui all art. 118 comma 6-bis del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., dell Appaltatore e del subappaltatore nonché dell eventuale ulteriore documentazione comprovante l adempimento degli obblighi relativi al versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assicurativi, da parte dell Appaltatore stesso e di tutti i subappaltatori, fatta eccezione per i subappaltatori che saranno eventualmente pagati direttamente da Grandi Stazioni, che dovranno nel caso provvedere alla consegna di detta documentazione direttamente a Grandi Stazioni. Grandi Stazioni potrà, in ogni caso, richiedere l esibizione dei documenti ritenuti più idonei al fine di accertare la regolarità di tutti i menzionati versamenti nonché degli importi relativi alle retribuzioni dei dipendenti. 3. Grandi Stazioni rimarrà comunque estranea ai rapporti tra l'appaltatore ed i suoi subappaltatori e subcontraenti in genere, né l'impresa potrà opporre eccezioni di sorta per fatti o colpe imputabili ai predetti soggetti. L Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore dell adempimento, da parte di quest ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa. Resta espressamente inteso che tutte le previsioni, gli obblighi e le prescrizioni contenute nel presente articolo valgono anche nel caso in cui il subappaltatore, ricorrendone i presupposti, si avvalga della facoltà di cui all art. 141, comma 2, del D.P.R. n. 554/1999 e s.m. La documentazione relativa al soggetto che svolgerà i lavori oggetto di subappalto dovrà, in ogni caso, essere prodotta a Grandi Stazioni a cura dell Appaltatore. Qualora l Appaltatore si avvalga di lavoratori autonomi, dovrà far pervenire a Grandi Stazioni, con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data prevista per l inizio delle relative attività, il nominativo degli stessi, l oggetto e l importo delle prestazioni da affidare allegando, altresì, il certificato di iscrizione al Registro delle imprese nonché ogni altro documento idoneo, ad insindacabile giudizio di Grandi Stazioni medesima, a comprovare l idoneità tecnica del lavoratore stesso. Tali attività non potranno iniziare prima di un formale assenso espresso da Grandi Stazioni. In ogni caso le attività non potranno comunque iniziare fino a quando Grandi Stazioni non abbia anche verificato, con esito positivo formalmente comunicato all Appaltatore, che nel relativo contratto siano stati recepiti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare quanto previsto dall art. 3, comma 9 della Legge n. 136/ Il termine per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto decorre dalla data di ricevimento della richiesta di autorizzazione, a condizione che alla stessa siano allegati tutti i documenti richiesti nel presente articolo. 5. L'Appaltatore dovrà fornire periodicamente a Grandi Stazioni, secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori, dimostrazione della quota delle prestazioni subappaltate e la previsione della quota finale nonché analoghe informazioni relative ad eventuali attività affidate a lavoratori autonomi. 6. L Appaltatore, una volta ricevuta l autorizzazione al subappalto da parte di Grandi Stazioni e comunque prima dell inizio dei lavori oggetto del subappalto stesso, dovrà comunicare alla compagnia di assicurazione che ha rilasciato le polizze di cui al precedente art. 12, con raccomandata A.R., allegando copia della relativa autorizzazione da parte di Grandi Stazioni, i lavori subappaltati - che dovranno coincidere con tutti i lavori oggetto dell autorizzazione - ed i nominativi delle imprese subappaltatrici. Di tale comunicazione, l Appaltatore dovrà inviare copia a Grandi Stazioni nei sette giorni successivi all invio. 7. Resta comunque inteso che per l affidamento di subcontratti aventi ad oggetto qualsiasi attività da svolgere all interno del cantiere, comprese quelle d importo inferiore al limite stabilito dall art. 118 comma 11 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m, l Appaltatore dovrà produrre a Grandi Stazioni, con almeno venti giorni di anticipo rispetto alla data prevista per l inizio delle relative attività: il nominativo dei soggetti cui intende affidare il subcontratto; l oggetto e l importo delle prestazioni da affidare;

16 il certificato di iscrizione al Registro delle imprese e la documentazione occorrente per l adempimento di quanto previsto dalla vigente normativa antimafia, ai sensi del D. Lgs. 490/1994 e s.m.i. e del D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i.; la documentazione di cui all art. 14, comma 6 del presente contratto, fermo restando che in caso di accoglimento di eventuali formali proposte di integrazione del piano di sicurezza, presentate ai sensi dell art. 131 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006 e dall art. 100, comma 5 del D. Lgs. n. 81/2008, l Appaltatore e i predetti soggetti non avranno diritto, per tali integrazioni, ad alcun maggiore compenso e/o indennizzo a qualsiasi titolo richiesto; ogni altro documento ritenuto idoneo da Grandi Stazioni al fine di verificare l idoneità del subcontraente. In ogni caso le attività non potranno comunque iniziare fino a quando Grandi Stazioni non abbia anche verificato, con esito positivo formalmente comunicato all Appaltatore, che nel relativo subcontratto siano stati recepiti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare quanto previsto dall art. 3, comma 9 della Legge n. 136/2010. Resta comunque inteso che l inizio delle menzionate attività potrà avvenire solo a seguito della formale autorizzazione rilasciata da Grandi Stazioni. 8. Tutti gli articoli del presente contratto che prevedono oneri, obblighi, adempimenti e quant altro connessi con l affidamento di attività in subappalto, cottimo o subaffidamento in genere, si applicano anche qualora il subappaltatore ovvero il cottimista ovvero il subaffidatario siano gli ausiliari di cui si è eventualmente avvalso l Appaltatore ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. ARTICOLO 14 - ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI MANODOPERA E DI ANTINFORTUNISTICA SICUREZZA AMBIENTE Qualora sia necessario, all atto dell emissione del singolo ordine attuativo, in relazione alle specifiche circostanze rilevate dal Coordinatore per l esecuzione dei lavori, si procederà ad un aggiornamento del Piano di sicurezza e coordinamento allegato al presente contratto. Detta integrazione costituirà parte integrante della documentazione tecnica posta a base del relativo ordine attuativo. I relativi oneri costituiranno quota parte dell importo della sicurezza di cui al precedente art. 6, fatta salva la necessità di individuare nuove voci di prezzo relative agli apprestamenti ed alle procedure necessarie per garantire le condizioni di sicurezza. In tal caso si procederà con le modalità previste al successivo art. 16. Il Direttore dei lavori avrà comunque facoltà di sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, singole lavorazioni eseguite in violazione dei Piani di Sicurezza, fino alla comunicazione scritta da parte dell Appaltatore degli avvenuti adeguamenti. 1. Sicurezza. 1.1 L'Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e dalle vigenti norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 1.2 L Appaltatore è tenuto a prevedere nei contratti di subappalto ovvero nei subcontratti eventualmente da stipulare, l'obbligo da parte del subappaltatore, del cottimista ovvero del subcontraente di osservare le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro previste nel presente contratto. 1.3 L Appaltatore ha pienamente valutato quanto riportato nel piano di sicurezza e di coordinamento posto a base di gara e comunque tutti gli oneri relativi alla sicurezza sul lavoro che si intendono compensati con l offerta economica presentata in fase di gara.

17 1.4 L Appaltatore, almeno venti giorni prima di accedere alle aree interessate dai lavori relativi al primo intervento, sarà tenuto a fornire al Coordinatore per l esecuzione dei lavori, a Grandi Stazioni ed al Direttore dei lavori: A) eventuali proposte, redatte ai sensi e per gli effetti dell art. 131, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e di cui all art. 100, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008, integrative del piano di sicurezza e di coordinamento posto a base di gara o, viceversa, dichiarazione di integrale accettazione di quanto contenuto nel citato piano di sicurezza e di coordinamento. Qualora, a seguito di eventuali valutazioni scritte dell Appaltatore, il piano di sicurezza e di coordinamento posto a base di gara venga, nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia, modificato e/o integrato, l Appaltatore sarà tenuto ad adeguarsi a tali modifiche e/o integrazioni, senza avere titolo a maggiori compensi e/o indennizzi di qualsiasi natura e genere rispetto ai prezzi di contratto; B) un proprio piano operativo di sicurezza secondo quanto previsto dall art. 131, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., nonché dall art. 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 81/2008; C) dichiarazione attestante che, in adempimento di quanto previsto dall art. 102 e dall art. 100, comma 4 del D. Lgs. n. 81/2008, ha messo a disposizione del rappresentante per la sicurezza i documenti di cui ai precedenti punti A) e B) nonché le valutazioni in merito formulate dal menzionato rappresentante; D) la documentazione prodotta ai sensi di quanto previsto dall art. 90, comma 9, lettere a) e b) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.; in particolare dovrà essere presentata la relativa documentazione elencata nell allegato XVII al menzionato D.Lgs. n. 81/2008 nonché una dichiarazione attestante: - l'organico medio annuo, distinto per qualifica; - gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; - una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. L Appaltatore, almeno venti giorni prima di accedere alle aree interessate dai lavori relativi a ciascun ordine attuativo, sarà tenuto a fornire al Coordinatore per l esecuzione dei lavori, a Grandi Stazioni ed alla direzione lavori le documentazione di cui alle precedenti lettere A), B) e C) con riferimento alla documentazione tecnica del singolo ordine attuativo. 1.5 L Appaltatore, con la firma del presente contratto, si impegna a cooperare con i datori di lavoro presenti nell'area interessata dall attività lavorativa comunque connessa all oggetto del presente contratto per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull attività stessa. L'Appaltatore si impegna altresì a coordinarsi con i suddetti datori di lavoro per gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori anche al fine di eliminare eventuali rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese. A tal fine l'appaltatore, con la firma del presente contratto, dichiara di essere a conoscenza dei rischi esistenti nell area interessata dai lavori, nelle relative adiacenze e zone di transito. L'Appaltatore, con la firma del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti ed in genere a tutte le persone che per suo conto hanno facoltà di accesso nelle aree interessate dai lavori, le norme di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro. L Appaltatore si impegna ad attuare, durante l esecuzione delle attività, le disposizioni che verranno impartite dal Coordinatore per l esecuzione dei lavori, nominato per l espletamento delle funzioni di cui all art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008, nonché quelle impartite dal Responsabile

18 dei lavori di cui all art. 89, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 81/2008, o da Grandi Stazioni per mezzo dei suoi rappresentanti funzionalmente delegati. 1.6 L Appaltatore, fermo restando l obbligo di presentare la documentazione di cui al precedente art. 13, almeno venti giorni prima dell inizio delle lavorazioni oggetto di subappalto, è tenuto a consegnare al coordinatore per l esecuzione dei lavori, a Grandi Stazioni ed al Direttore dei lavori: A) eventuali proposte del subappaltatore, redatte ai sensi e per gli effetti dell art. 131, comma 2, lettera a) della D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e dell art. 100, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008, integrative del piano di sicurezza e di coordinamento posto a base di gara o, viceversa, dichiarazione di integrale accettazione di quanto contenuto nel citato piano di sicurezza e di coordinamento. Qualora, a seguito di eventuali valutazioni scritte del subappaltatore, il piano di sicurezza e di coordinamento venga, nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia, modificato e/o integrato, l Appaltatore sarà tenuto ad adeguarsi a tali modifiche e/o integrazioni, senza avere titolo a maggiori compensi e/o indennizzi di qualsiasi natura e genere rispetto ai prezzi di contratto; B) un piano operativo di sicurezza predisposto dal subappaltatore, secondo quanto previsto dall art. 131, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., nonché dall art. 89, comma 1, lettera h) del D. Lgs. n. 81/2008; C) dichiarazione del subappaltatore attestante che, in adempimento di quanto previsto dall art. 102 e dall art. 100, comma 4 del D. Lgs. n. 81/2008, lo stesso ha messo a disposizione del rappresentante per la sicurezza i documenti di cui ai precedenti punti A) e B), nonché le valutazioni in merito formulate dal menzionato rappresentante; D) la documentazione del subappaltatore prodotta ai sensi di quanto previsto dall art. 90, comma 9, lettere a) e b) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.; in particolare dovrà essere presentata la relativa documentazione elencata nell allegato XVII al menzionato D.Lgs. n. 81/2008 nonché una dichiarazione attestante: - l'organico medio annuo, distinto per qualifica; - gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; - una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Il subappaltare per il quale sia già stata effettuata la verifica di idoneità sulla base dei documenti prodotti ai sensi della precedente lettera A), almeno venti giorni prima di accedere alle aree interessate dai lavori relativi a ciascun ordine attuativo, sarà tenuto a fornire al Coordinatore per l esecuzione dei lavori, a Grandi Stazioni ed al Direttore dei lavori la documentazione di cui alle precedenti lettere A), B) e C) con riferimento alla documentazione tecnica del singolo ordine attuativo. 1.7 L Appaltatore, almeno dieci giorni prima dell inizio delle lavorazioni da eseguire a cura dei lavoratori autonomi di cui all art. 89, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 81/2008, è tenuto a consegnare al coordinatore per l esecuzione dei lavori, a Grandi Stazioni ed al Direttore dei lavori specifica dichiarazione di detti lavoratori, attestante che gli stessi hanno ricevuto ed accettato il piano di sicurezza e coordinamento. 1.8 L'Appaltatore è tenuto a curare, anche ai sensi dell art. 97 del D.Lgs. n. 81/2008, il rispetto da parte di tutte le imprese operanti nel cantiere, del piano di sicurezza e coordinamento. 1.9 Tutti i DURC (Documento unico di regolarità contributiva) presentati, relativi sia all Appaltatore che ai subappaltatori, devono contenere la verifica della congruità dell incidenza della manodopera di cui all art. 118 comma 6-bis del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.

19 1.10 Per l accesso agli impianti ferroviari e per la movimentazione di maestranze e materiali per l accesso ai cantieri lungo percorsi esterni alle aree di cantiere che ricadono in ambiti di gestione RFI e/o Grandi Stazioni l Appaltatore è tenuto ad agire sotto la stretta osservanza di regole e misure impartite dalla Direzione Lavori e dal Coordinatore della Sicurezza. L Appaltatore è tenuto all osservanza, oltreché di quanto previsto dal DLgs 81/08 e s.m., ai regolamenti e procedure vigenti in seno alle strutture organizzative di RFI e di Grandi Stazioni. L Appaltatore è tenuto ad acquisire preliminarmente tutte le informazioni sui rischi specifici ferroviari di carattere generale esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare, nonché sulle relative misure generali di prevenzione da adottare in relazione alla propria attività. Lo stesso dovrà in ogni caso attenersi alle prescrizioni in tal senso espresse da Grandi Stazioni. In ogni caso l'accesso agli impianti ferroviari dovrà essere preventivamente autorizzato da Grandi Stazioni L Appaltatore è tenuto a prevedere nei contratti di subappalto ovvero nei subcontratti eventualmente da stipulare, l'obbligo da parte del subappaltatore, del cottimista ovvero del subcontraente di osservare le disposizioni di cui al precedente comma nonché tutte le prescrizioni contenute nei piani di sicurezza Prima dell inizio dei lavori, l'appaltatore e per suo tramite i subappaltatori sono tenuti ad aprire, salvo diversa modalità organizzativa consentita dalle vigenti norme, una posizione Inps, Inail e Cassa Edile (per quest ultima se necessario), nell'ambito della provincia in cui saranno eseguiti i lavori. La relativa documentazione comprovante l avvenuta denunzia ai menzionati soggetti giuridici, nonché la copia dei relativi versamenti effettuati dovrà essere trasmessa a Grandi Stazioni L Appaltatore dovrà comunicare trimestralmente al direttore dei lavori ed al coordinatore per l esecuzione dei lavori, per tutta la durata dei lavori, le percentuali di incidenza della mano d'opera che si prevede di impiegare rispetto al valore complessivo di ciascun ordine attuativo, nonchédei subappalti e dei subcontratti che implicano la presenza di manodopera in cantiere L Appaltatore con cadenza mensile dovrà altresì trasmettere a Grandi Stazioni, al Direttore dei lavori ed al Coordinatore per l esecuzione la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici (compresa la Cassa Edile se iscritti) nonché copia del registro infortuni dell Appaltatore, dei subappaltatori e dei subcontraenti che utilizzano manodopera in cantiere L'Appaltatore dovrà, inoltre, ottemperare a propria cura e spese a quanto eventualmente richiesto dagli enti preposti in ordine al monitoraggio sugli infortuni. L'inosservanza delle misure prescritte nei Piani di sicurezza e coordinamento, nei Piani operativi per la sicurezza e comunque l'inosservanza delle disposizioni impartite dal Direttore dei avori, dal Coordinatore per l esecuzione dei lavori e da Grandi Stazioni nell'esercizio dei rispettivi ruoli (inosservanze accertate e notificate all'appaltatore e dallo stesso non tempestivamente eliminate) comporta, oltre ai provvedimenti di cui alle vigenti norme in materia, il non inserimento, negli stati di avanzamento dei lavori (SAL) delle quote relative agli oneri di sicurezza eventualmente dovute all Appaltatore e di cui all'articolo 9 del presente contratto. Tali quote saranno inserite, senza interessi, nel primo SAL successivo all avvenuta regolarizzazione della situazione che ne aveva determinato la sospensione. Resta ovviamente inteso che, qualora le inadempienze osservate fossero gravi e tali da pregiudicare, anche non necessariamente nell immediato, la sicurezza fisica dei lavoratori e, comunque di chiunque abbia accesso alle aree di cantiere o alle aree limitrofe, Grandi Stazioni o gli altri soggetti autorizzati potranno disporre, nei modi previsti dalle vigenti norme, la sospensione e/o l immediata messa in sicurezza dei lavori, senza che l Appaltatore possa richiedere indennizzi o compensi di sorta a qualsiasi titolo.

20 1.16 Per le attività di cui all'art. 27 delle C.G.C., l'appaltatore è tenuto a rispettare tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro secondo quanto previsto dal presente contratto e conformemente alla normativa vigente L'Appaltatore, a seguito della nomina del Coordinatore per l esecuzione dei lavori, darà immediata evidenza a Grandi Stazioni dell'organizzazione che intende predisporre a supporto del menzionato Coordinatore per l esecuzione nel corso dell'esecuzione dei lavori, per effettuare gli eventuali aggiornamenti al PSC (Piano di sicurezza e coordinamento) derivanti da modifiche tecniche. In particolare dovrà indicare le risorse impiegate dando evidenza dell'adeguata esperienza professionale e nel campo della organizzazione della sicurezza dei cantieri Grandi Stazioni si riserva di adottare gli opportuni provvedimenti tra i quali, in via meramente esemplificativa, la sospensione di tutti o parte dei pagamenti, la sospensione di tutta o parte dei lavori, la risoluzione del contratto in danno dell Appaltatore, qualora lo stesso non rispetti anche uno solo degli obblighi, degli impegni o delle prescrizioni contenute nel presente articolo o comunque contemplati dalla normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro e di contribuzioni sociali ed assicurative Qualunque misura adottata da Grandi Stazioni nei confronti dell'appaltatore per violazione degli obblighi previsti dal presente articolo non potrà costituire motivo alcuno di richiesta di risarcimenti e indennizzi e/o di proroga dei tempi contrattuali. 2. Ambiente. 2.1 L'Appaltatore dovrà dare evidenza, su richiesta di Grandi Stazioni, delle attività volte ad assicurare, per tutta la durata dei lavori, il pieno rispetto della normativa nazionale e locale vigente in materia ambientale. 2.2 Grandi Stazioni potrà richiedere all Appaltatore la redazione di un Piano di rispetto ambientale nel quale saranno dettagliatamente descritti i controlli e le azioni che l Appaltatore stesso porrà in essere al fine di garantire, per tutta la durata dei lavori, il pieno e puntuale rispetto della normativa vigente anche locale e della buona pratica di lavoro. Gli argomenti che, in via esemplificativa e non esaustiva devono essere trattati sono: acque, terre, fumi, polveri, rumore, vibrazioni e la gestione dei rifiuti prodotti dal cantiere e dalle attività lavorative. Quanto sopra dovrà essere esteso anche alle attività affidate ai subappaltatori e subcontraenti operanti con personale nelle aree oggetto dell appalto. Il Piano di rispetto ambientale dovrà essere trasmesso alla direzione dei lavori entro quindici giorni dalla richiesta di Grandi Stazioni. In caso di commenti da parte della Direzione dei lavori l Appaltatore dovrà modificare il Piano e restituirlo aggiornato entro quindici giorni. 2.3 L'Appaltatore dovrà consentire, con oneri a suo carico, il libero accesso nelle aree di cantiere al personale di Grandi Stazioni e di RFI per le attività di controllo e/o audit ambientale, restando inteso che quanto previsto nel presente punto 2 (Ambiente) è esteso anche alle attività affidate agli eventuali subappaltatori, subcontraenti e datori di lavoro presenti che utilizzino manodopera in cantiere. ARTICOLO 15 - RISERVE DELL APPALTATORE 1. Le procedure relative all apposizione delle riserve devono intendersi riferite ai singoli ordini attuativi. I relativi termini decorreranno con riferimento alla contabilità di ciascun ordine attuativo. 2. A specificazione di quanto previsto nell art. 35 comma 1 delle C.G.C., ove l origine della riserva sia da ravvisare in fatti continuativi, la riserva deve essere formulata a pena di decadenza entro 15 giorni successivi alla prima manifestazione dei fatti continuativi stessi. 3. Salva l'applicazione dell'art. 240 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. e salva comunque e in ogni caso

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