SCHEMA DI CONTRATTO TRA

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1 SCHEMA DI CONTRATTO per l'espletamento dei servizi ambientali integrati dei complessi immobiliari delle grandi stazioni ferroviarie italiane di Milano Centrale, Torino Porta Nuova, Verona Porta Nuova, Venezia Mestre, Venezia Santa Lucia, Genova Brignole, Genova Principe Lotto n. 1. TRA GRANDI STAZIONI S.p.A., con sede in Roma, Via Giovanni Giolitti n. 34, capitale sociale ,10, codice fiscale, partita IVA, ed iscrizione al Registro delle imprese di Roma al n , di seguito, per brevità Grandi Stazioni, in persona del, nella qualità di., di seguito denominata anche Grandi Stazioni. E.., con sede in.., via... codice fiscale, partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di.., n., in persona di nella qualità di, di seguito denominata anche Appaltatore PREMESSO - che con contratto in data Ferrovie dello Stato S.p.A. (oggi Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - in seguito: RFI - in seguito anche "Ferrovie") ha affidato a Grandi Stazioni S.p.A. (in seguito anche: Grandi Stazioni ), il diritto di utilizzazione in esclusiva dei complessi immobiliari dei tredici maggiori scali ferroviari nazionali, comprendente le attività di riqualificazione, ristrutturazione, valorizzazione e gestione dei complessi stessi; - che, in relazione agli impegni assunti dalle parti nell ambito del menzionato contratto del , Grandi Stazioni S.p.A. deve provvedere alla valorizzazione, manutenzione e gestione dei complessi immobiliari delle stazioni ferroviarie di Milano Centrale, Torino Porta Nuova, Verona Porta Nuova, Venezia Mestre, Venezia Santa Lucia, Genova Brignole, Genova Principe; - che, con bando di gara inviato all Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali dell Unione Europea il 14 ottobre 2010 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5^ Serie Speciale, n. 122 del 20/10/2010, Grandi Stazioni S.p.A. ha bandito una procedura aperta con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell art. 82, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., per l aggiudicazione dell appalto relativo all'espletamento dei servizi ambientali integrati dei complessi immobiliari delle tredici grandi stazioni ferroviarie italiane, tra i quali quelli di Milano Centrale, Torino Porta Nuova, Verona Porta Nuova, Venezia Mestre, Venezia Santa Lucia, Genova Brignole, Genova Principe; - che in esito alla predetta procedura aperta è risultato essere miglior offerente.. ; pag. 1

2 - che, con lettera n. del...., Grandi Stazioni S.p.A. ha comunicato all Appaltatore di essere aggiudicatario definitivo; - che l'appaltatore ha fatto pervenire la documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara nonché la cauzione definitiva prodotta con le modalità e nelle forme previste dagli atti di gara; - che, con lettera n.... del..., Grandi Stazioni S.p.A. ha comunicato all Appaltatore il perfezionamento dell aggiudicazione definitiva dell appalto; - che si rende ora necessario procedere alla stipula del contratto di appalto. Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue: ARTICOLO 1 - PREMESSE Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. ARTICOLO 2 - OGGETTO Grandi Stazioni affida all Appaltatore, che accetta, alle condizioni contenute nel presente contratto, nella documentazione posta a base di gara e negli atti ivi richiamati e/o allegati, l appalto per l'espletamento dei servizi ambientali integrati nei complessi immobiliari delle seguenti stazioni ferroviarie, costituenti il Lotto n. 1: Milano Centrale, Torino Porta Nuova, Verona Porta Nuova, Venezia Mestre, Venezia Santa Lucia, Genova Brignole, Genova Principe. I servizi dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni ed i livelli previsti dal Capitolato tecnico (allegato n. 3 al presente contratto). Le aree interessate dai servizi (complessi di stazione e, in taluni casi, palazzi di proprietà di Grandi Stazioni adiacenti a tali aree)sono rilevabili dalle planimetrie allegate al Capitolato tecnico, dove sono precisati i limiti delle aree oggetto del servizio. Le attività oggetto del presente contratto comprendono: a) attività ordinarie; b) attività a richiesta. Nelle attività ordinarie rientrano: attività propriamente di pulizia, gestione dei rifiuti e mantenimento delle aree a verde. In particolare dette attività dovranno essere svolte durante tutta la durata del contratto, fatte salve eventuali modifiche in corso di contratto delle aree interessate dalle attività, come meglio di seguito specificato. Nelle attività a richiesta rientrano: prestazioni straordinarie delle predette attività ordinarie, attività di sgombero neve, allontanamento volatili, mantenimenti e trattamenti antigraffiti e servizi di logistica. Dette attività dovranno essere svolte solo a seguito di specifica formale richiesta di Grandi Stazioni. Le modalità di richiesta sono quelle indicate nel Capitolato tecnico. ARTICOLO 3 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, che ha comunque prevalenza su tutti gli altri documenti d appalto, i documenti di seguito elencati, in ordine decrescente di importanza, nel comma successivo. 1) Bando e disciplinare di gara con i relativi allegati; pag. 2

3 2) Eventuali chiarimenti forniti da Grandi Stazioni ai concorrenti alla gara d appalto; 3) Capitolato tecnico e relativi allegati consistenti in: - Allegato n. 1 - N. 7 planimetrie dei complessi immobiliari delle grandi stazioni e dei palazzi di proprietà di Grandi Stazioni e n.1 tabella metrica; - Allegato n. 2 - Pianificazione di massima delle attività ed organizzazione delle pulizie di presidio; - Allegato n. 3 - Elenco prezzi unitari annui e per prestazioni straordinarie; - Allegato n. 4 - Istruzioni per la circolazione dei carrelli per i servizi interni di stazione e degli impianti ferroviari (Disposizione di RFI n. 17 del 26/04/07); - Allegato n. 5 - Requisiti prestazionali e di qualità. Procedure di controllo e sanzioni; 4) Piano di sicurezza e coordinamento (P.S.C.) Sezione Generale e relative sezioni particolari: - Sezione particolare stazione di Genova Principe; - Sezione particolare - stazione di Genova Brignole; - Sezione particolare - stazione di Milano Centrale; - Sezione particolare - stazione di Torino Porta Nuova; - Sezione particolare - stazione di Venezia Mestre; - Sezione particolare - stazione di Venezia Santa Lucia; - Sezione particolare - stazione di Verona Porta Nuova; 5) Quadro economico; 6) Condizioni generali di contratto per appalti di forniture delle società del gruppo ferrovie dello stato (approvate dal CDA di Ferrovie dello Stato S.p.A. nella seduta del 26 novembre 2008). 7) Elenco addetti interessati dal cambio appalto al momento della pubblicazione del bando di gara; 8) Informativa trattamento dati personali; 9) Estratto codice di condotta di Grandi Stazioni; 10) Offerta dell Appaltatore. In caso di discordanza o contrasto fra disposizioni di uno stesso documento o di più documenti si applicano le disposizioni più favorevoli per Grandi Stazioni. ARTICOLO 4 - RAPPRESENTANTI DELL'APPALTATORE E DI GRANDI STAZIONI L'Appaltatore dovrà provvedere alla nomina di un Responsabile del contratto e del relativo sostituto e dovrà darne specifica comunicazione, a mezzo lettera raccomandata A.R., a Grandi Stazioni entro 10 (dieci) giorni dalla data di inizio delle attività. Detti soggetti dovranno avere adeguati requisiti di idoneità professionale e morale. Il Responsabile di contratto curerà l'organizzazione dell'appalto e rappresenterà l'appaltatore nei rapporti con Grandi Stazioni, per tutti gli aspetti di carattere operativo-gestionale. L' Appaltatore, nello stesso termine e con le medesime modalità, dovrà comunicare a Grandi Stazioni i nominativi dei responsabili di stazione relativi a ciascun complesso immobiliare. Le mansioni e le responsabilità dei rappresentanti di stazione sono quelle specificamente indicate nel Capitolato tecnico. Grandi Stazioni può rifiutare, a suo insindacabile giudizio, i nominativi proposti dall Appaltatore per l espletamento delle diverse funzioni ed in generale tutti i soggetti incaricati dallo stesso di gestire i rapporti relativi al presente contratto d'appalto nonché qualsiasi attività esecutiva. Grandi Stazioni pag. 3

4 potrà, altresì, esigere la sostituzione di tutti i predetti soggetti. Sia nel caso di rifiuto che di sostituzione di tutti i predetti soggetti, non spetterà all Appaltatore alcun compenso a titolo di indennizzo ovvero alcun risarcimento. Entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto Grandi Stazioni provvederà a comunicare all'appaltatore il nominativo del Responsabile del contratto che curerà i rapporti tecnico/operativi con l Appaltatore, per tutti gli aspetti gestionali. ARTICOLO 5 IMPORTO 5.1 L importo complessivo dell appalto è pari ad. ( ), di cui (..) per le attività ed ,31 (duemilioniseicentosessantunomilacinquecentosettantacinque/31), quale compenso per l attuazione del piano di sicurezza e coordinamento e comunque per l adempimento di tutti i relativi oneri previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Tale importo complessivo, relativo ad una durata triennale dell appalto, è determinato dalla somma dei corrispondenti importi annui, uguali per ciascun anno. Detti importi sono ripartiti come di seguito indicato: Attività Ordinarie L importo complessivo relativo alle attività ordinarie è pari ad di cui... per le attività ed ,23 (duemilionitrecentoduemiladuecentodiciannove/23) quale compenso per l attuazione del piano di sicurezza e coordinamento e comunque per l adempimento di tutti i relativi oneri previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro Attività a Richiesta L importo complessivo massimo relativo alle attività a richiesta è pari ad di cui... per le attività ed ,08 (trecentocinquantanovemilatrecentocinquantasei/08) quale compenso per l attuazione del piano di sicurezza e coordinamento e comunque per l adempimento di tutti i relativi oneri previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro. 5.4 Tutti gli importi sopra indicati sono al netto dell I.V.A. I predetti importi sono quelli risultanti dall applicazione del ribasso offerto dall Appaltatore, pari al % (. per cento) su tutti gli importi posti a base di gara. Il dettaglio economico delle attività rientranti nelle Attività ordinarie e nelle Attività a richiesta relativo al singolo anno è desumibile dal Quadro Economico allegato al presente contratto (allegato n. 5) Gli importi relativi alle singole attività, ordinarie ed a richiesta, devono intendersi indicativi. Pertanto, Grandi Stazioni non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento degli stessi ed alla reale quantità di attività che sarà realizzata. In caso di mancato affidamento e/o raggiungimento di detti importi, l Appaltatore non potrà richiedere a Grandi Stazioni alcun indennizzo, risarcimento o compenso, a qualsiasi titolo. L Appaltatore assume una obbligazione di risultato con riferimento alla completezza ed all idoneità delle prestazioni da effettuare rispetto alle finalità perseguite da Grandi Stazioni, essendosi pag. 4

5 impegnato ad esaminare tutta la documentazione d appalto in ogni dettaglio e ad integrarla con quelle attività, categorie di lavori, magisteri, forniture e quant altro che, seppure non espressamente indicati, sono essenziali per rendere il servizio idoneo, completo e funzionale rispetto ai fini perseguiti. L'Appaltatore dà quindi atto che negli importi dall appalto e nei relativi prezzi unitari sono compresi e restano a totale carico dell'appaltatore stesso, gli oneri di seguito elencati a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: a) gli oneri sociali, previdenziali, assicurativi ed i trattamenti retributivi e sindacali in genere, relativamente al personale impiegato, ivi compreso il personale relativo ad eventuali subappaltatori e/o subcontraenti con manodopera operanti negli immobili interessati dalle attività oggetto del presente contratto nonché gli oneri derivanti dall'eventuale svolgimento di attività lavorativa su più turni, ivi incluse le attività da eseguire in orari notturni, festivi e festivi notturni; b) gli oneri relativi alla produzione di fidejussioni ed assicurazioni, sia quelle contrattualmente previste e sia quelle comunque necessarie ai sensi delle vigenti norme e/o solamente opportune; c) l eventuale risarcimento di danni di qualunque genere derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi, regolamenti, circolari o di prescrizioni impartite da Grandi Stazioni, arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o di persone di cui si avvale, sia a personale proprio o di altri soggetti a qualsiasi titolo presenti nelle aree oggetto delle attività, restando Grandi Stazioni e il proprio personale esonerati da qualsiasi responsabilità, in caso di sinistro o infortunio; d) gli oneri per lo svolgimento delle attività in aree aperte al pubblico, in presenza di esercizio ferroviario, inteso sia come transito di viaggiatori sia come presenza di altre ditte appaltatrici ed operatori commerciali e comunque qualsiasi soggetto a qualsiasi titolo presente in stazione e nelle aree comunque interessate dalle attività; e) relativamente alle procedure connesse con il cambio appalto nei servizi di pulizia a seguito dell aggiudicazione di un appalto pubblico, tutti gli oneri derivanti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti alle imprese fornitrici di servizi ad aziende operanti nel settore dell indotto ferroviario e dei trasporti, come eventualmente modificato o integrato in corso dalla contrattazione collettiva, ed all applicazione agli addetti interessati dei trattamenti ivi previsti, nonché al mantenimento dei livelli di occupazione; f) gli oneri ed obblighi a carico dell' Appaltatore nel presente contratto e nella documentazione d appalto; g) le spese e gli oneri per il controllo di qualità ed il reporting; h) gli oneri di assistenza al personale di Grandi Stazioni e dei propri coadiutori, interni o terzi, che potranno accedere in qualsiasi momento alle aree oggetto delle attività, al fine di effettuare i controlli che reputeranno necessari. A tal fine l Appaltatore prende atto che l'eventuale presenza di personale di Grandi Stazioni o da questa incaricato presso i luoghi di lavoro ed i controlli e le verifiche dallo stesso eseguiti, non esonerano l'appaltatore da obblighi e responsabilità connesse alla corretta esecuzione delle attività e non possono essere invocati come causa di ritardi o di cattiva esecuzione del servizio; i) gli oneri conseguenti alle peculiari condizioni in cui saranno svolte alcune attività ed in particolare la necessità di lavorare contemporaneamente in zone diverse nonché i conseguenti pag. 5

6 oneri connessi ai problemi di custodia e sicurezza degli ambienti e delle persone che, a vario titolo, saranno autorizzate a transitare e a lavorare (lavoratori di altre ditte appaltatrici, dipendenti del Gruppo FS, etc.); l) gli oneri per i particolari accorgimenti per la sicurezza del personale dell'appaltatore che dovrà lavorare nei cunicoli e negli interrati o in altre aree non facilmente accessibili; m) gli oneri per l'acquisto di materiali di consumo, detergenti, accessori igienici e quant altro necessario per dare il servizio completo e funzionale alle richieste; n) gli oneri derivanti da eventuali maggiori e/o ulteriori prestazioni necessarie per garantire il raggiungimento dei requisiti di qualità previsti nel Capitolato tecnico; m gli eventuali maggiori oneri connessi a sopravvenute norme o regolamentazioni; n) gli oneri relativi all eliminazione dei materiali di risulta e di scarto, prodotti e/o raccolti nel corso delle attività di pulizia, compresi quelli connessi al trasporto degli stessi ai contenitori pubblici o in quelli messi a disposizione da Grandi Stazioni per lo smaltimento normale o differenziato; o) gli oneri derivanti dall ampliamento della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, ancorché non prevista al momento dell attivazione del contratto; p) gli oneri connessi all obbligo di trasmissione, con cadenza trimestrale, dell elenco del personale operante nei diversi complessi immobiliari per conto dell Appaltatore nonché dei suoi subappaltatori e subcontraenti che operano con manodopera in sito. Detto elenco dovrà contenere tutte le informazioni richieste da Grandi Stazioni ed in ogni caso almeno l indicazione dei riferimenti delle maestranze, il ccnl applicato ed relativo inquadramento, la forma contrattuale utilizzata (tempo determinato, indeterminato e quant altro), la data di assunzione ed il numero di ore settimanali di impiego, compresa l indicazione su eventuali impieghi in turnazione. L elenco dovrà essere altresì suddiviso per complesso immobiliare e per datore di lavoro; q) gli oneri connessi alla necessità di dover sopperire a mancanze di personale dovute ad agitazioni sindacali e scioperi del personale dipendente, dovendo l Appaltatore comunque assicurare i servizi minimi previsti. ARTICOLO 6 CONTABILIZZAZIONE FATTURAZIONE E PAGAMENTI 6.1 Contabilizzazione e fatturazione delle Attività ordinarie Le Attività ordinarie saranno contabilizzate su base mensile, al netto del ribasso offerto dall Appaltatore in fase di gara. Grandi Stazioni emetterà specifica formale autorizzazione alla fatturazione (Entrata merci), con l indicazione del corrispettivo previsto per ciascuna tipologia di attività e per ciascun complesso immobiliare. L Appaltatore, ricevuta la predetta autorizzazione, potrà emettere fattura. Dovrà essere emessa una fattura per ciascun complesso immobiliare. Grandi Stazioni si riserva comunque di richiedere l unificazione di due o più fatture. L importo fatturato dovrà essere pari ad un dodicesimo del relativo importo annuo delle attività ovvero il diverso importo risultante dalle variazioni ordinate da Grandi Stazioni nel corso delle attività. Gli oneri della sicurezza relativi alle Attività ordinarie saranno corrisposti in ratei mensili di pari pag. 6

7 importo. Le relative modalità di pagamento sono le medesime previste per le attività ordinarie. 6.2 Contabilizzazione e fatturazione delle Attività a richiesta Le attività a richiesta saranno contabilizzate con i prezzi indicati nell allegato n. 3 al Capitolato tecnico, al netto del ribasso offerto dall Appaltatore in fase di gara. La contabilizzazione di tali attività sarà effettuata su base trimestrale. Con la medesima cadenza Grandi Stazioni emetterà la relativa formale autorizzazione alla fatturazione (Entrata merci), con l indicazione del corrispettivo previsto per ciascuna tipologia di attività e per ciascun complesso immobiliare nonché con il dettaglio dei singoli interventi richiesti. L Appaltatore, ricevuta la predetta autorizzazione, potrà emettere fattura. Dovrà essere emessa una fattura per ciascun complesso immobiliare. Grandi Stazioni si riserva comunque di richiedere l unificazione di due o più fatture. Gli oneri della sicurezza relativi alle attività a richiesta saranno contabilizzate su base trimestrale. Le modalità di fatturazione e pagamento saranno le medesime previste per le attività a richiesta. 6.3 Modalità di pagamento Compensazioni per variazioni e penali Ad ogni fattura l Appaltatore dovrà allegare la relativa formale autorizzazione rilasciata da Grandi Stazioni (Entrata merci). Ad ogni fattura l Appaltatore dovrà, altresì, allegare il D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità dell Appaltatore, del subappaltatore e degli eventuali subcontraenti operanti con personale nei complessi immobiliari oggetto delle attività e comunque l eventuale documentazione richiesta e ritenuta idonea da Grandi Stazioni per comprovare l adempimento degli obblighi relativi al versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assicurativi, da parte dell Appaltatore stesso e di tutti i subappaltatori. Nella fattura dovrà essere altresì riportato il numero del presente contratto, il numero di CIG C6, l eventuale numero d ordine nonché gli estremi per l effettuazione del bonifico. Le fatture (da presentare in un originale e 4 copie) dovranno essere intestate a: Grandi Stazioni S.p.A., Via G. Giolitti, n. 34, Roma, P. IVA n Il pagamento di tutti corrispettivi sarà effettuato, a mezzo bonifico bancario, entro 30 giorni fine mese, dalla data di ricezione delle fatture, complete di quanto indicato nel presente articolo. Le eventuali modifiche alle modalità di pagamento, richieste dall Appaltatore, dovranno pervenire con apposita istanza inviata con raccomandata A.R., con almeno trenta giorni di anticipo. Tutti i pagamenti dovranno avvenire nel rispetto di quanto disposto dalla Legge n. 136/2010. L Appaltatore si impegna, pertanto, a rispettare tutti gli obblighi connessi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla menzionata legge. Ai sensi di quanto disposto dall art. 3, comma 5 della suddetta Legge, ogni bonifico deve riportare l indicazione del numero di CIG sopra indicato. L Appaltatore prende atto, ed accetta espressamente, che l eventuale espletamento anche di una sola transazione relativa al presente contratto, anche inerente ad eventuali subappaltatori o subcontraenti, effettuata non avvalendosi di banche o della società Poste italiane S.p.A., costituisce causa di risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall art. 3, comma 8, della menzionata Legge n. 136/2010, ferma restando l escussione della cauzione prestata. Pertanto, qualora l Appaltatore intenda avvalersi di subappaltatori e/o subcontraenti dovrà adempiere alle relative prescrizioni di cui all art. 3 della Legga n. 136/2010 ed in particolare a quanto in merito pag. 7

8 specificamente previsto al successivo art. 13. Eventuali variazioni temporanee di cui al successivo art. 7.3 verranno contabilizzate applicando i prezzi unitari di cui all allegato 3 al Capitolato tecnico, al netto del ribasso d'asta. Eventuali penali applicate all Appaltatore nel corso delle attività verranno portate in detrazione dagli importi maturati dallo stesso nel corso delle attività. In caso di inadempimento, da parte dell'appaltatore, degli obblighi previsti nel presente contratto, ivi compresi gli obblighi previsti dalla normativa vigente relativamente al pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi e quant altro dovuto al personale dell Appaltatore stesso, dei subappaltatori e dei subcontraenti che operano con maestranze nei complessi immobiliari oggetto delle attività, Grandi Stazioni, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 15, è autorizzata a sospendere in tutto o in parte i pagamenti dovuti, sino a quando l'appaltatore non abbia integralmente adempiuto ai predetti obblighi. Per le eventuali sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l Appaltatore non potrà opporre eccezioni a Grandi Stazioni e non avrà titolo al riconoscimento di interessi e/o al risarcimento dei danni. Qualora l'appaltatore non provveda ad adempiere entro i termini che saranno, di volta in volta stabiliti, Grandi Stazioni potrà agire in danno dell Appaltatore e provvedere direttamente al pagamento di quanto dovuto, anche avvalendosi della cauzione definitiva di cui al successivo art. 10, senza che l Appaltatore possa avanzare richieste di risarcimenti, indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo. Non sarà corrisposta alcuna forma di anticipazione. ARTICOLO 7 REVISIONE DEI PREZZI VARIAZIONI DELLE ATTIVITÀ Revisione dei prezzi. I prezzi unitari d appalto saranno soggetti ad adeguamento annuale, a decorrere dal mese di Gennaio dell anno successivo a quello di avvio dell esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, con applicazione delle variazioni dell indice ISTAT generale nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati Variazione di consistenze, di superfici e di attività. Qualora Grandi Stazioni, per sopravvenute esigenze, decida, a suo insindacabile giudizio, di modificare le superfici ovvero la frequenze e/o periodicità delle attività sulle stesse, i relativi corrispettivi saranno determinati sulla base delle nuove consistenze, utilizzando i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi unitari di contratto (allegato n. 3 al Capitolato tecnico), al netto del ribasso offerto in sede di gara. Le modalità di variazione sono quelle successivamente indicate. Contestualmente alla notifica delle variazioni di cui sopra sarà comunicata la durata delle stesse, ai sensi di quanto indicato ai successivi punti 7.3 e 7.4 del presente articolo. Grandi Stazioni, per sopravvenute esigenze, avrà facoltà, a suo insindacabile giudizio, di apportare variazioni in aumento ovvero in diminuzione alle attività oggetto del presente contratto, entro i seguenti limiti, da calcolare su base annua: in caso di aumento, fino al 20% dell importo del contratto; in caso di diminuzione, fino al 40% del medesimo importo. L'Appaltatore sarà in ogni caso tenuto ad eseguire le prestazioni, come modificate da Grandi Stazioni, senza avere titolo a maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti. Fermo restando detto limite per i primi tre anni di contratto, in caso di esercizio da parte di Grandi Stazioni della facoltà di proroga di cui al successivo pag. 8

9 art. 8, detti limiti si intendono riferiti al relativo importo annuale. Le variazioni, che potranno riguardare anche le modalità di esecuzione dei servizi nonché i relativi orari di svolgimento, potranno essere temporanee o permanenti e saranno comunicate da Grandi Stazioni, in forma scritta, con preavviso di 15 giorni. 7.3 Variazioni temporanee. Le variazioni temporanee del servizio saranno contabilizzate trimestralmente con l applicazione dei prezzi unitari di cui all Elenco prezzi unitari (allegato n. 3 al Capitolato tecnico), al netto del ribasso d'asta. 7.4 Variazioni permanenti. In caso di variazioni permanenti, Grandi Stazioni notificherà all'appaltatore l'intervenuta variazione del corrispettivo annuo da applicarsi per tutta la residua durata del contratto. Dette variazioni saranno determinate con l applicazione dei prezzi unitari di cui all Elenco prezzi unitari (allegato n. 3 al Capitolato tecnico) con la conseguente modifica del canone mensile di cui al precedente articolo 6.1. ARTICOLO 8 DURATA DELL APPALTO PROROGHE L appalto avrà una durata di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla consegna dei complessi immobiliari di stazione oggetto delle attività. Ove la consegna dei complessi immobiliare non avvenisse in modo contestuale, la decorrenza del contratto verrà determinata dalla data del primo verbale di consegna. Grandi Stazioni si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di prorogare la durata del contratto di 12 (dodici) mesi in 12 (dodici) mesi fino ad un massimo di ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, ai medesimi patti, prezzi e condizioni, senza che l Appaltatore possa porre contestazioni o eccezioni di sorta ovvero pretendere maggiori oneri, compensi e risarcimenti a qualsiasi titolo. Qualora Grandi Stazioni intenda esercitare tale facoltà ne darà comunicazione all Appaltatore tramite raccomandata AR, da spedire almeno 30 (trenta) giorni prima del termine previsto per la scadenza del contratto ovvero, qualora sia già stata disposta la prima proroga, della scadenza stabilita da quest ultima. L Appaltatore dovrà assumere tutti i provvedimenti necessari a garantire il rispetto dei tempi contrattuali, assumendone oneri e rischi connessi. L Appaltatore dovrà sottoporre, con preavviso di almeno 15 giorni, tutti quegli interventi che richiedano, a diverso titolo, la necessità di indicazioni da parte di Grandi Stazioni. Sarà facoltà di Grandi Stazioni stabilire termini parziali per l ultimazione di specifiche attività. L ultimazione di ogni tipo di attività nei termini stabiliti, siano essi finali o parziali, ha carattere essenziale. L eventuale violazione anche di uno soltanto di detti termini darà diritto a Grandi Stazioni a procedere alla risoluzione del contratto. L Appaltatore, avendo preso atto di tutte le attività da eseguire durante l esecuzione del contratto, da atto di aver valutato tutti gli oneri connessi al normale andamento stagionale sfavorevole. ARTICOLO 9 - CONSEGNA, RICONSEGNA DELLE AREE 9.1 Consegna delle aree Grandi Stazioni comunicherà all'appaltatore, con un preavviso di 10 (dieci) giorni, la data della pag. 9

10 consegna delle aree di ciascun complesso immobiliare oggetto delle attività. All atto della consegna verrà redatto specifico verbale in contraddittorio tra le Parti. Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna delle aree, Grandi Stazioni fisserà una successiva data di consegna, con un preavviso non superiore a 3 (tre) giorni. Qualora l Appaltatore non rispetti l ulteriore convocazione Grandi Stazioni avrà diritto di risolvere il contratto per inadempimento ed a richiedere il risarcimento dei danni subiti Riconsegna delle aree Alla scadenza del presente contratto, come eventualmente prorogato ai sensi di quanto previsto al precedente art. 8, le aree oggetto delle attività dovranno essere riconsegnate a Grandi Stazioni. Il programma delle riconsegne delle aree dovrà essere concordato con Grandi Stazioni con congruo anticipo. Delle singole riconsegne sarà redatto specifico verbale ARTICOLO 10 CAUZIONE DEFINITIVA 1. La cauzione definitiva è stata costituita dall'appaltatore, prima della firma del presente contratto, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., dell'art. 101 del D.P.R. n. 554/1999, nonché di quanto previsto dal disciplinare di gara e dal D.M. n. 123/2004. Trova applicazione, tra l altro, quanto previsto dal comma 1 dell art. 113 in ordine all incremento dell importo della cauzione. 2. La cauzione sarà automaticamente e progressivamente ridotta e svincolata nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. Il 25% residuo finale resterà vincolato fino a due (2) anni dalla fine delle attività, a garanzia, tra l altro, dell adempimento da parte dell Appaltatore di quanto indicato al precedente art. 6.3 nonché di quanto previsto al successivo art. 17. In caso di esercizio della facoltà di proroga di cui all art. 8 del presente contratto, la durata e l importo della stessa dovranno essere conseguentemente adeguati. In ogni caso lo svincolo anche parziale della cauzione potrà avvenire solo qualora Grandi Stazioni non rilevi pendenze riguardo le attività garantite e comunque al netto di eventuali crediti a qualsiasi titolo dovuti a Grandi Stazioni in relazione agli obblighi dell Appaltatore in relazione al presente contratto. ARTICOLO 11 POLIZZE ASSICURATIVE 1. Per ogni polizza che l Appaltatore deve produrre in relazione all esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, Grandi Stazioni si riserva di valutare ed eventualmente di non accettare il testo delle polizze e la compagnia di assicurazione proposti. A tal fine l Appaltatore dovrà sottoporre a Grandi Stazioni i testi delle polizze per l'approvazione, almeno un mese prima rispetto alla data in cui la copertura assicurativa deve avere inizio e comunque prima dell inizio delle attività oggetto della stessa copertura assicurativa. Contestualmente alla consegna delle polizze, l Appaltatore dovrà produrre a Grandi Stazioni una dichiarazione della compagnia di assicurazione contenente l indicazione dell indirizzo, del recapito telefonico, di telefax e di posta elettronica ai quali Grandi Stazioni e l Appaltatore stesso dovranno inviare tutte le comunicazioni necessarie, ai sensi della vigente normativa, per l efficacia delle coperture, per l escussione delle stesse nonché la corrispondenza afferente l eventuale fase di contenzioso, anche stragiudiziale. pag. 10

11 2. Le polizze saranno soggette a quanto previsto dal D.M. n. 123/2004 nonché alle previsioni del presente articolo. In relazione alle garanzie da prestare restano valide le seguenti condizioni: a) l'omesso e/o ritardato pagamento del premio da parte dell Appaltatore non potrà essere opposto quale motivo di inefficacia delle garanzie; b) la mancata stipula delle polizze ovvero la mancata integrazione delle stesse o la loro inefficacia, anche sopravvenuta, determinerà l'escussione della garanzia fideiussoria prestata a titolo di cauzione definitiva in atto e legittimerà Grandi Stazioni a risolvere il contratto in danno dell'appaltatore ai sensi dell art c.c.; c) nelle polizze contro la responsabilità civile verso terzi (RCT) dovranno essere considerati terzi anche Grandi Stazioni, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., nonché tutti i subappaltatori e fornitori presenti nei luoghi di esecuzione delle attività e le persone che siano in rapporto di dipendenza, anche solo funzionale, con uno di detti soggetti o con l Appaltatore; d) restano comunque a carico dell'appaltatore i maggiori danni rispetto al massimale assicurato; e) le compagnie assicuratrici dovranno dichiarare nelle polizze, di rinunciare al diritto di surrogazione nei confronti dei coassicurati indicati in polizza. 3. L Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell art. 129 comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. e dell art. 103 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m., dovrà produrre una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT) con un massimale pari ad ,59. La durata della garanzia dovrà estendersi per tutta la durata del presente contratto. In caso di esercizio della facoltà di proroga di cui all art. 8 del presente contratto, la durata e l importo della stessa dovranno essere conseguentemente adeguati. Eventuali franchigie e/o scoperti rimarranno, comunque, a carico dell Appaltatore e non saranno opponibili a Grandi Stazioni. 4. La mancata presentazione o l inefficacia, anche sopravvenuta per fatto imputabile all Appaltatore, o la mancata integrazione anche di una sola delle coperture assicurative sopra menzionate costituirà causa di risoluzione del contratto in danno dell Appaltatore ai sensi dell art c.c. 5. L Appaltatore dovrà fornire alla compagnia di assicurazione tutti i documenti e porre in essere tutti gli adempimenti prescritti dal D.M. n. 123/2004 e dalla normativa vigente per la validità ed efficacia delle polizze prodotte, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell art c.c. L Appaltatore, contestualmente alla consegna delle polizze, dovrà fornire a Grandi Stazioni una dichiarazione della compagnia di assicurazione da cui si evinca che la stessa ha regolarmente ricevuto tutti i predetti documenti e che questi ultimi, con particolare riferimento alle condizioni di assicurazione riportate nel presente contratto, sono idonei e sufficienti secondo la normativa vigente ed accettabili, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell art c.c. 6. L Appaltatore dovrà, altresì, comunicare, con raccomandata A.R. alla compagnia di assicurazione la data di inizio effettivo delle attività. La predetta comunicazione dovrà essere inviata in copia a Grandi Stazioni prima della consegna delle attività. La mancata ricezione, da parte di Grandi Stazioni, di detta comunicazione e della prova della ricezione della stessa da parte della compagnia di assicurazione legittimerà Grandi Stazioni a non procedere alla consegna delle attività, senza che l Appaltatore possa avanzare richieste di indennizzi, risarcimenti, compensi a qualsivoglia titolo. 7. L Appaltatore dovrà, altresì, comunicare, con raccomandata a.r., alla compagnia di assicurazione, ogni eventuale atto, variante o altro che determini l aggiornamento della somma assicurata, ai sensi di pag. 11

12 quanto previsto dal D.M. n. 123/2004, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell art c.c. Tale comunicazione dovrà essere inviata dall Appaltatore alla compagnia di assicurazione entro cinque giorni decorrenti dalla data degli atti che hanno determinato il predetto aggiornamento, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell art c.c. Di tale comunicazione, l Appaltatore dovrà inviare copia a Grandi Stazioni nei sette giorni successivi all invio, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell art c.c. 8. L Appaltatore dovrà, altresì, comunicare alla compagnia di assicurazione eventuali interruzioni o sospensioni delle attività, entro cinque giorni decorrenti dai relativi verbali, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell art c.c. Di tale comunicazione, l Appaltatore dovrà inviare copia a Grandi Stazioni nei sette giorni successivi all invio, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell art c.c. 9. L Appaltatore dovrà in ogni caso comunicare alla compagnia di assicurazione qualsiasi fatto rilevante che possa determinare la variazione del rischio, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell art c.c. Di tale comunicazione, l Appaltatore dovrà fornire copia a Grandi Stazioni, nei sette giorni successivi all invio, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell art c.c. 10. La polizza dovrà espressamente prevedere che la comunicazione di cui all art. 23 dello schema tipo 2.3 del D.M. n. 123/2004, in ordine al mancato pagamento del premio da parte dell Appaltatore, dovrà essere inviata a Grandi Stazioni, con raccomandata a.r., entro 15 giorni dal mancato pagamento del premio stesso. 11. Qualora l Appaltatore ometta di inviare alla compagnia di assicurazione anche una sola delle comunicazioni che, ai sensi del D.M. n. 123/2004, costituiscono presupposto per l operatività e/o efficacia delle garanzie, anche se non richiamate nel presente articolo, Grandi Stazioni potrà risolvere il contratto ai sensi dell art c.c., fermo restando la responsabilità dell Appaltatore stesso ed il conseguente obbligo di risarcimento da parte di quest ultimo in favore di Grandi Stazioni o di eventuali terzi danneggiati. 12. Per tutte le comunicazioni che, ai sensi del presente contratto e del D.M. n. 123/2004, dovranno essere inviate alla compagnia di assicurazione da parte dell Appaltatore, quest ultimo dovrà fornire copia a Grandi Stazioni con la relativa prova della ricezione da parte della compagnia medesima, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell art c.c. ARTICOLO 12 - DIVIETO DI CONCORRENZA L'Appaltatore si impegna a non svolgere, senza preventiva autorizzazione di Grandi Stazioni, alcun servizio tra quelli oggetto del presente contratto per conto di terzi utilizzatori degli spazi dei complessi immobiliari. ARTICOLO 13 SUBAPPALTO 1. L esecuzione in subappalto o in cottimo di servizi o parti di servizi e di eventuali lavori e forniture o parti degli stessi che richiedono l impiego di manodopera nei complessi immobiliari, è sottoposta alla disciplina dell'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. e 141 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m. in quanto applicabile, nonché a quanto previsto dal presente articolo. E' in ogni caso vietato all'appaltatore, pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento di tutti i pag. 12

13 danni subiti e subendi, affidare in subappalto o concedere in cottimo o, comunque, stipulare contratti che prevedano l impiego di manodopera, in assenza di preventiva formale autorizzazione richiesta dall Appaltatore e formalmente rilasciata da Grandi Stazioni e ciò indipendentemente dalla natura e dall importo del relativo contratto. La richiesta di autorizzazione, che Grandi Stazioni si riserva di non rilasciare, a suo insindacabile giudizio, dovrà essere corredata da tutta la documentazione che Grandi Stazioni stessa riterrà necessaria, al fine di accertare i requisiti morali e tecnico-economici del subappaltatore, del cottimista o del subcontraente. 2. L'autorizzazione alla stipula dei subappalti e dei cottimi di cui all'art. 118, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. sarà rilasciata esclusivamente per l'esecuzione delle prestazioni espressamente indicate dall'appaltatore in fase di offerta. Le richieste di autorizzazione al subappalto, che Grandi Stazioni si riserva di non autorizzare a suo insindacabile giudizio, dovranno essere presentate, pena il rifiuto dell autorizzazione medesima, almeno 60 (sessanta) giorni prima dell inizio delle attività inerenti l oggetto del subappalto, e dovranno essere corredate da: a. indicazione dei soggetti cui l'appaltatore intende subappaltare le attività con il relativo importo; b. idonea documentazione del subappaltatore atta a comprovare, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, i requisiti da possedere per essere qualificati ad effettuare le attività oggetto di subappalto, per il relativo importo. c. qualora il subappaltatore non sia assoggettabile alla legge n. 68/1999 e s.m., dichiarazione che attesti tale circostanza; d. documentazione per l adempimento di quanto previsto dalla vigente normativa antimafia, ai sensi del D.Lgs. n. 490/1994 e s.m. e del D.P.R n. 252/1998, dell'impresa assuntrice del subappalto; e. dichiarazione di cui al D.P.C.M. n. 187/1991 dell impresa assuntrice del subappalto; f. dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento, a norma dell art c.c., con l impresa affidataria del subappalto. Le eventuali autorizzazioni verranno revocate per il venir meno delle condizioni che ne avevano consentito il rilascio, senza che l Appaltatore possa per questo nulla pretendere da Grandi Stazioni a qualsiasi titolo. Grandi Stazioni si riserva di adottare gli opportuni provvedimenti quali, in via meramente esemplificativa, la sospensione delle attività, di tutti i pagamenti ed altri, nei confronti dell'appaltatore nei seguenti casi: a. mancato deposito presso Grandi Stazioni del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell esecuzione delle relative attività. Nel contratto di subappalto dovrà risultare che il ribasso sui prezzi unitari di contratto non è superiore al 20% (venti per cento). L Appaltatore dovrà corrispondere al subappaltatore gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso; nel contratto di subappalto l Appaltatore dovrà pertanto dare specifica evidenza agli oneri della sicurezza, fornendo a Grandi Stazioni, nei tempi e nei modi da quest ultima stabiliti, tutte le eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie per verificare il rispetto di tale disposizione. Il contratto di subappalto dovrà contenere, a pena di nullità assoluta specifica clausola con la quale le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010; b. mancata consegna a Grandi Stazioni ed al Coordinatore per l esecuzione dei lavori ai fini della sicurezza, almeno venti giorni prima dell inizio delle attività oggetto del subappalto, della pag. 13

14 documentazione di cui all art. 131, comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., predisposta dal subappaltatore. Contemporaneamente dovrà essere prodotta la dichiarazione del subappaltatore attestante che, in adempimento a quanto previsto dall art. 102 e dall art. 100, comma 4, del D. Lgs. n. 81/2008, lo stesso ha messo a disposizione del proprio rappresentante per la sicurezza i documenti di cui al menzionato art. 131, comma 2, nonché le valutazioni in merito formulate dal menzionato rappresentante. Qualora il subappaltatore non avanzi le proposte integrative di cui all art. 131, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006 e dall art. 100, comma 5 del D. Lgs. n. 81/2008, dovrà essere prodotta una sua dichiarazione di integrale accettazione di quanto contenuto nella documentazione di gara relativa alla sicurezza sul lavoro. Resta inteso che, in caso di accoglimento di eventuali formali proposte di integrazione del piano di sicurezza, presentate ai sensi dell art. 131 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006 e dall art. 100, comma 5 del D. Lgs. n. 81/2008, l Appaltatore ed il subappaltatore non avranno diritto, per tali integrazioni, ad alcun maggiore compenso e/o indennizzo a qualsiasi titolo richiesto. Negli stessi termini dovrà essere consegnata la documentazione del subappaltatore di cui all art. 14 comma 1.6, lett. D del presente contratto; c. mancata consegna a Grandi Stazioni, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato da Grandi Stazioni nei confronti dell Appaltatore, della copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati ai subappaltatori da parte dell Appaltatore, con le indicazioni delle ritenute di garanzia applicate; d. mancata consegna, prima dell'inizio delle attività, del D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) del subappaltatore; e. mancata consegna a Grandi Stazioni, con le modalità di cui al precedente art. 6.3, prima di ogni pagamento da effettuare nei confronti dell Appaltatore, del D.U.R.C., dell Appaltatore e del subappaltatore nonché della eventuale ulteriore documentazione comprovante l adempimento degli obblighi relativi al versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assicurativi, da parte dell Appaltatore stesso e di tutti i subappaltatori. Grandi Stazioni potrà in ogni caso richiedere l esibizione dei documenti ritenuti più idonei al fine di accertare la regolarità di tutti i menzionati versamenti; 3. Grandi Stazioni rimarrà comunque estranea ai rapporti tra l'appaltatore ed i suoi subappaltatori e subcontraenti in genere, né l'appaltatore potrà porre eccezioni di sorta per fatti o colpe imputabili ai predetti soggetti. L Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore dell adempimento, da parte di quest ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa. Qualora l Appaltatore si avvalga di lavoratori autonomi, dovrà far pervenire a Grandi Stazioni, con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data prevista per l inizio delle relative attività, il relativo nominativo degli stessi, l oggetto e l importo delle prestazioni da affidare allegando, altresì, il certificato di iscrizione al Registro delle imprese nonché ogni altro documento idoneo, ad insindacabile giudizio di Grandi Stazioni medesima, a comprovare l idoneità tecnica del lavoratore stesso. Tali attività non potranno iniziare prima di un formale assenso espresso da Grandi Stazioni. In ogni caso le attività non potranno comunque iniziare fino a quando Grandi Stazioni non abbia anche verificato, con esito positivo formalmente comunicato all Appaltatore, che nel relativo contratto siano stati recepiti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare quanto previsto dall art. 3, comma 9 della Legge n. 136/2010. pag. 14

15 4. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto decorre dalla data di ricevimento della richiesta di autorizzazione, a condizione che alla stessa siano allegati tutti i documenti richiesti nel presente articolo. 5. L'Appaltatore dovrà fornire periodicamente a Grandi Stazioni dimostrazione della quota delle prestazioni subappaltate e la previsione della quota finale, nonché analoghe informazioni relative ad eventuali attività affidate a lavoratori autonomi. 6. L Appaltatore, una volta ricevuta l autorizzazione al subappalto da parte di Grandi Stazioni e comunque prima dell inizio delle attività oggetto del subappalto stesso, dovrà comunicare alla compagnia di assicurazione che ha rilasciato le polizze di cui al precedente art. 11, con raccomandata A.R., allegando copia della relativa autorizzazione da parte di Grandi Stazioni, le attività subappaltate - che dovranno coincidere con tutte le attività oggetto dell autorizzazione - ed i nominativi delle imprese subappaltatrici. Di tale comunicazione, l Appaltatore dovrà inviare copia a Grandi Stazioni nei sette giorni successivi all invio, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell art c.c. 7. Resta comunque inteso che per l affidamento di subcontratti aventi ad oggetto qualsiasi prestazione da svolgere all interno delle aree oggetto delle attività, l Appaltatore dovrà produrre a Grandi Stazioni con almeno venti giorni di anticipo rispetto alla data prevista per l inizio delle relative attività: - il nominativo dei soggetti cui intende affidare il subcontratto; - l oggetto e l importo delle prestazioni da affidare; - il certificato di iscrizione al Registro delle imprese e la documentazione occorrente per l adempimento di quanto previsto dalla vigente normativa antimafia, ai sensi del D. Lgs. 490/1994 e s.m.i. e del D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i.; - la documentazione di cui all art. 14, comma 1.6 del presente contratto, fermo restando che in caso di accoglimento di eventuali formali proposte di integrazione del piano di sicurezza, presentate ai sensi dell art. 131 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006 e dall art. 100, comma 5 del D. Lgs. n. 81/2008, l Appaltatore e i predetti soggetti non avranno diritto, per tali integrazioni, ad alcun maggiore compenso e/o indennizzo a qualsiasi titolo richiesto; - ogni altro documento ritenuto idoneo da Grandi Stazioni al fine di verificare l idoneità del subcontraente. In ogni caso le attività non potranno comunque iniziare fino a quando Grandi Stazioni non abbia anche verificato, con esito positivo formalmente comunicato all Appaltatore, che nel relativo subcontratto siano stati recepiti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare quanto previsto dall art. 3, comma 9 della Legge n. 136/2010. Resta comunque inteso che l inizio delle menzionate attività potrà avvenire solo a seguito della formale autorizzazione rilasciata da Grandi Stazioni. 8. Tutti gli articoli del presente contratto che prevedono oneri, obblighi adempimenti e quant altro connessi con l affidamento di attività in subappalto, cottimo o subaffidamento in genere, si applicano anche qualora il subappaltatore ovvero il cottimista ovvero il subaffidatario siano gli ausiliari di cui si è eventualmente avvalso l Appaltatore ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. pag. 15

16 ARTICOLO 14 - ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI MANODOPERA E DI ANTINFORTUNISTICA - SICUREZZA- AMBIENTE 1. Sicurezza. 1.1 L'Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e dalle vigenti norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 1.2 L Appaltatore è tenuto a prevedere nei contratti di subappalto ovvero nei subcontratti eventualmente da stipulare, l'obbligo da parte del subappaltatore, del cottimista ovvero del subcontraente di osservare le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro previste nel presente contratto. 1.3 L Appaltatore ha pienamente valutato quanto riportato nel piano di sicurezza e di coordinamento posto a base di gara e comunque tutti gli oneri relativi alla sicurezza sul lavoro che si intendono compensati con l offerta economica presentata in fase di gara. 1.4 L Appaltatore, almeno venti giorni prima di accedere alle aree interessate dai lavori, sarà tenuto a fornire al Coordinatore per l esecuzione dei lavori ed a Grandi Stazioni: A) eventuali proposte, redatte ai sensi e per gli effetti dell art. 131, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e di cui all art. 100, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008, integrative del piano di sicurezza e di coordinamento posto a base di gara o, viceversa, dichiarazione di integrale accettazione di quanto contenuto nel citato piano di sicurezza e di coordinamento. Qualora, a seguito di eventuali valutazioni scritte dell Appaltatore, il piano di sicurezza e di coordinamento posto a base di gara venga, nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia, modificato e/o integrato, l Appaltatore sarà tenuto ad adeguarsi a tali modifiche e/o integrazioni, senza avere titolo a maggiori compensi e/o indennizzi di qualsiasi natura e genere rispetto ai prezzi di contratto; B) un proprio piano operativo di sicurezza secondo quanto previsto dall art. 131, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., nonché dall art. 89, comma 1, lettera h) del D. Lgs. n. 81/2008; C) dichiarazione attestante che, in adempimento di quanto previsto dall art. 102 e dall art. 100, comma 4 del D. Lgs. n. 81/2008, ha messo a disposizione del rappresentante per la sicurezza i documenti di cui ai precedenti punti A) e B) nonché le valutazioni in merito formulate dal menzionato rappresentante; D) la documentazione prodotta ai sensi di quanto previsto dall art. 90, comma 9, lettere a) e b) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.; in particolare dovrà essere presentata la relativa documentazione elencata nell allegato XVII al menzionato D.Lgs. n. 81/2008 nonché una dichiarazione attestante: - l'organico medio annuo, distinto per qualifica; - gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; - una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. 1.5 L Appaltatore, con la firma del presente contratto, si impegna a cooperare con i datori di lavoro presenti nell'area interessata dall attività lavorativa comunque connessa all oggetto del presente contratto per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull attività stessa. L'Appaltatore si impegna altresì a coordinarsi con i suddetti datori di lavoro per gli interventi di pag. 16

17 protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori anche al fine di eliminare eventuali rischi dovuti alle interferenze tra le attività delle diverse imprese. A tal fine l'appaltatore, con la firma del presente contratto, dichiara di essere a conoscenza dei rischi esistenti nell area interessata dai lavori, nelle relative adiacenze e zone di transito. L'Appaltatore, con la firma del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti ed in genere a tutte le persone che per suo conto hanno facoltà di accesso nelle aree interessate dai lavori, le norme di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro. L Appaltatore si impegna ad attuare, durante l esecuzione delle attività, le disposizioni che verranno impartite dal Coordinatore per l esecuzione dei lavori, nominato per l espletamento delle funzioni di cui all art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008, nonché quelle impartite dal Responsabile dei lavori di cui all art. 89, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 81/2008, o da Grandi Stazioni per mezzo dei suoi rappresentanti funzionalmente delegati. 1.6 L Appaltatore, almeno venti giorni prima dell inizio delle attività oggetto di subappalto, è tenuto a consegnare al coordinatore per l esecuzione dei lavori ed a Grandi Stazioni: A) eventuali proposte del subappaltatore, redatte ai sensi e per gli effetti dell art. 131, comma 2, lettera a) della D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e dell art. 100, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008, integrative del piano di sicurezza e di coordinamento posto a base di gara o, viceversa, dichiarazione di integrale accettazione di quanto contenuto nel citato piano di sicurezza e di coordinamento. Qualora, a seguito di eventuali valutazioni scritte del subappaltatore, il piano di sicurezza e di coordinamento venga, nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia, modificato e/o integrato, l Appaltatore sarà tenuto ad adeguarsi a tali modifiche e/o integrazioni, senza avere titolo a maggiori compensi e/o indennizzi di qualsiasi natura e genere rispetto ai prezzi di contratto; B) un piano operativo di sicurezza predisposto dal subappaltatore, secondo quanto previsto dall art. 131, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., nonché dall art. 89, comma 1, lettera h) del D. Lgs. n. 81/2008; C) dichiarazione del subappaltatore attestante che, in adempimento di quanto previsto dall art. 102 e dall art. 100, comma 4 del D. Lgs. n. 81/2008, lo stesso ha messo a disposizione del rappresentante per la sicurezza i documenti di cui ai precedenti punti A) e B), nonché le valutazioni in merito formulate dal menzionato rappresentante; D) la documentazione del subappaltatore prodotta ai sensi di quanto previsto dall art. 90, comma 9, lettere a) e b) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.; in particolare dovrà essere presentata la relativa documentazione elencata nell allegato XVII al menzionato D.Lgs. n. 81/2008 nonché una dichiarazione attestante: - l'organico medio annuo, distinto per qualifica; - gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'istituto nazionale della pre-videnza sociale (INPS), all'istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; - una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. 1.7 L Appaltatore, almeno dieci giorni prima dell inizio delle lavorazioni da eseguire a cura dei lavoratori autonomi di cui all art. 89, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 81/2008, è tenuto a consegnare al coordinatore per l esecuzione dei lavori ed a Grandi Stazioni specifica dichiarazione di detti lavoratori, attestante che gli stessi hanno ricevuto ed accettano il piano di sicurezza e coordinamento. pag. 17

18 1.8 L'Appaltatore è tenuto a curare, anche ai sensi dell art. 97 del D.Lgs. n. 81/2008, il rispetto da parte di tutte le imprese operanti nelle aree oggetto delle attività, del piano di sicurezza e coordinamento. 1.9 Per l'accesso agli impianti ferroviari, l Appaltatore è tenuto tra l altro alla completa osservanza di quanto prescritto dalle C.G.C. e comunque da tutta la documentazione posta a base d appalto, nonché da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, comprese le disposizioni regionali e le procedure del Gruppo Ferrovie dello Stato in merito alle attività operative connesse al trasporto ferroviario; l Appaltatore è altresì tenuto ad acquisire preliminarmente le informazioni sui rischi specifici ferroviari di carattere generale esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare, nonché sulle relative misure generali di prevenzione da adottare in relazione alla propria attività. Lo stesso dovrà inoltre attenersi alle prescrizioni in tal senso espresse da Grandi Stazioni. In ogni caso l'accesso agli impianti ferroviari dovrà essere preventivamente autorizzato da Grandi Stazioni L Appaltatore è tenuto a prevedere nei contratti di subappalto ovvero di subcontratto eventualmente da stipulare, l'obbligo da parte del subappaltatore, del cottimista ovvero del subcontraente di osservare le disposizioni di cui al precedente comma nonché tutte le prescrizioni contenute nei piani di sicurezza Prima dell inizio dei lavori, l'appaltatore e per suo tramite i subappaltatori sono tenuti ad aprire, salvo diversa modalità organizzativa consentita dalle vigenti norme, una posizione Inps, Inail e Cassa Edile (per quest ultima se iscritti), nell'ambito della provincia in cui saranno eseguite le attività. La relativa documentazione comprovante l avvenuta denunzia ai menzionati soggetti giuridici, nonché la copia dei relativi versamenti effettuati dovrà essere trasmessa a Grandi Stazioni L Appaltatore con cadenza mensile dovrà trasmettere a Grandi Stazioni ed al Coordinatore per l esecuzione la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici (compresa la Cassa Edile se iscritti) nonché copia del registro infortuni dell Appaltatore, dei subappaltatori e dei subcontraenti che utilizzano manodopera in sito L'Appaltatore, fermo restando l'obbligo della immediata comunicazione a Grandi Stazioni ed al Coordinatore per l esecuzione dei lavori, di ogni infortunio e/o incidente è tenuto, entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, a trasmettere ai medesimi soggetti, la statistica degli infortuni (indice di frequenza e di gravità) occorsi nel mese precedente ai propri dipendenti ed ai dipendenti dei subappaltatori e dei subcontraenti L'Appaltatore dovrà, inoltre, ottemperare a propria cura e spese a quanto eventualmente richiesto dagli enti preposti in ordine al monitoraggio sugli infortuni. L'inosservanza delle misure prescritte nei piani di sicurezza e coordinamento, nei piani operativi per la sicurezza e comunque l'inosservanza delle disposizioni impartite dal Coordinatore per l esecuzione dei lavori e da Grandi Stazioni, nell'esercizio dei rispettivi ruoli (inosservanze accertate e notificate all'appaltatore e dallo stesso non tempestivamente eliminate), potrà comportare, oltre ai provvedimenti di cui alle vigenti norme in materia, la sospensione dei pagamenti, fino all avvenuta regolarizzazione della situazione. Resta ovviamente inteso che, qualora le inadempienze rilevate fossero gravi e tali da pregiudicare, anche non necessariamente nell immediato, la sicurezza fisica dei lavoratori e, comunque, di chiunque abbia accesso alle aree oggetto delle attività o alle aree limitrofe, Grandi Stazioni o gli altri soggetti autorizzati, potranno disporre, nei modi previsti dalle vigenti norme, la sospensione e/o l immediata messa in sicurezza delle attività, senza che l Appaltatore possa richiedere indennizzi o compensi di sorta a qualsiasi titolo. pag. 18

19 1.16 L'Appaltatore, a seguito della nomina del Coordinatore per l esecuzione dei lavori, darà immediata evidenza a Grandi Stazioni dell'organizzazione che intende predisporre a supporto del menzionato Coordinatore per l esecuzione nel corso delle attività, per effettuare gli eventuali aggiornamenti al PSC (Piano di sicurezza e coordinamento) derivanti da modifiche tecniche. In particolare dovrà indicare le risorse impiegate dando evidenza dell'adeguata esperienza professionale e nel campo della organizzazione della sicurezza dei cantieri Grandi Stazioni si riserva di adottare gli opportuni provvedimenti tra i quali, in via meramente esemplificativa, la sospensione di tutti o parte dei pagamenti, la sospensione di tutta o parte delle attività, la risoluzione del contratto in danno dell Appaltatore, qualora lo stesso non rispetti anche uno solo degli obblighi, degli impegni o delle prescrizioni contenute nel presente articolo o comunque contemplati dalla normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro e di contribuzioni sociali ed assicurative Qualunque misura adottata da Grandi Stazioni nei confronti dell'appaltatore per violazione degli obblighi previsti dal presente articolo non potrà costituire motivo alcuno di richiesta di risarcimenti e indennizzi e/o di proroga dei tempi contrattuali. 2. Ambiente. 2.1 L'Appaltatore dovrà dare evidenza, su richiesta di Grandi Stazioni, delle attività volte ad assicurare, per tutta la durata dell appalto, il pieno rispetto della normativa nazionale e locale vigente in materia ambientale. 2.2 Grandi Stazioni potrà richiedere all Appaltatore la redazione di un Piano di rispetto ambientale nel quale saranno dettagliatamente descritti i controlli e le azioni che l Appaltatore stesso porrà in essere al fine di garantire, per tutta la durata delle attività, il pieno e puntuale rispetto della normativa vigente anche locale e della buona pratica di lavoro. Gli argomenti che, in via esemplificativa e non esaustiva devono essere trattati sono: acque, terre, fumi, polveri, rumore, vibrazioni e la gestione dei rifiuti prodotti dalle attività lavorative. Quanto sopra dovrà essere esteso anche alle attività affidate ai subappaltatori e subcontraenti operanti con personale nelle aree oggetto dell appalto. Il Piano di rispetto ambientale dovrà essere trasmesso a Grandi Stazioni entro 15 giorni dalla data della relativa richiesta. In caso di commenti da parte di Grandi Stazioni, l Appaltatore dovrà modificare il Piano e restituirlo aggiornato entro 15 (quindici) giorni. 2.3 L'Appaltatore dovrà consentire, con oneri a suo carico, il libero accesso nelle aree oggetto delle attività al personale di Grandi Stazioni e di RFI per le attività di controllo e/o audit ambientale, restando inteso che quanto previsto nel presente punto 2 (Ambiente) è esteso anche alle attività affidate agli eventuali subappaltatori e subcontraenti che utilizzino manodopera nelle aree oggetto delle attività. ARTICOLO 15 - CONTROLLI E PENALITÀ Grandi Stazioni eseguirà i controlli sulle attività espletate con le modalità e nei termini di cui all Allegato n. 5 al Capitolato tecnico ( Requisiti prestazionali e di qualità. Procedure di controllo e sanzioni ). Le penali eventualmente da applicare saranno determinate utilizzando i valori unitari di cui ai punti 2.1.6, e 2.3 del citato Allegato n. 5 al Capitolato tecnico. pag. 19

20 Le diverse penali sono tra loro cumulabili e verranno addebitate con cadenza trimestrale secondo le modalità di cui al precedente art ARTICOLO 16 AUTORIZZAZIONI L'Appaltatore da atto di essere in possesso di tutte le autorizzazioni, concessioni, nulla osta ed iscrizioni presso registri, albi e quant altro e di avere compiuto tutte le formalità necessarie per l avvio delle attività oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto disposto dalle vigenti norme. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione a Grandi Stazioni qualora subisca, anche per cause ad esso non imputabili, atti di revoca, di cancellazione, di sospensione o quant'altro sia suscettibile di impedire l'esecuzione, in tutto o in parte, delle attività. In tal caso, Grandi Stazioni avrà la facoltà di risolvere il presente contratto ovvero, in relazione al tipo di mancanza comunicata, di sospendere parte delle attività, facendole eseguire ad altri soggetti, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni conseguenti. ARTICOLO 17 - LOCALI ACCESSORI ALL'ATTIVITA' Su formale richiesta dell Appaltatore, Grandi Stazioni, qualora ne abbia la disponibilità ed a suo insindacabile giudizio, potrà concedere in locazione all Appaltatore spazi (spogliatoi, magazzini, etc...) da utilizzare per l'espletamento delle attività oggetto del presente contratto. Il relativo canone di locazione sarà determinato applicando un valore unitario di 150,00 mq/anno (centocinquanta/00), oltre IVA ed oneri accessori, riferito alla superficie lorda, da aggiornarsi annualmente applicando il 75% della variazione dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevata dall ISTAT nell anno precedente. In tal caso, l'appaltatore, preliminarmente alla sottoscrizione del relativo contratto di locazione, dovrà verificare la rispondenza dei locali alla normativa vigente relativamente alle attività cui saranno destinati. La responsabilità di tale verifica resta esclusivamente a carico dell Appaltatore che non potrà, in ogni caso, eccepire a Grandi Stazioni la non idoneità dei locali proposti. L Appaltatore potrà proporre l esecuzione di lavori per rendere i locali idonei all uso cui sono destinati. In tal caso, fermo restando che tutti i relativi oneri saranno a carico dell Appaltatore, Grandi Stazioni si riserva di valutare ed eventualmente non accettare quanto proposto, a suo insindacabile giudizio. Restano, in ogni caso, a esclusivo carico dell'appaltatore tutti gli oneri connessi alla manutenzione ordinaria dei locali nonché gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria, con la sola eccezione della straordinaria da effettuare sugli elementi strutturali degli edifici, necessaria affinché non sia compromessa la funzione statica degli stessi. Qualora l Appaltatore intenda richiedere la disponibilità dei locali, dovrà produrre specifica istanza, mezzo di raccomandata A/R, indicando le superfici occorrenti, per ogni singolo complesso immobiliare. Grandi Stazioni, effettuate le verifiche necessarie, provvederà entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta a mettere a disposizione dell Appaltatore le planimetrie relative agli spazi disponibili. L Appaltatore potrà effettuare specifici sopralluoghi sulle aree interessate dalle attività previo appuntamento da concordare con Grandi Stazioni. pag. 20

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