Ordinanza sugli emolumenti di verificazione e di controllo in materia di metrologia
|
|
- Giacomo Sasso
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Ordinanza sugli emolumenti di verificazione e di controllo in materia di metrologia (Ordinanza sugli emolumenti di verificazione) del 23 novembre 2005 (Stato 20 dicembre 2005) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 20 della legge federale del 9 giugno sulla metrologia, ordina: Art. 1 Oggetto 1 La presente ordinanza stabilisce gli emolumenti riscossi dai servizi cantonali competenti in materia di metrologia (uffici di verificazione) e dai laboratori di verificazione autorizzati conformemente all ordinanza del 25 giugno sui laboratori di verificazione: a. per la verificazione e il controllo di strumenti di misurazione; b. per controlli dai quali risulta che per gli imballaggi preconfezionati e per la vendita di merce sfusa sono state violate prescrizioni. 2 Se la verificazione viene effettuata dall Ufficio federale di metrologia e di accreditamento (Ufficio federale), gli emolumenti sono stabiliti secondo l ordinanza del 6 novembre sugli emolumenti dell Ufficio federale di metrologia e di accreditamento. Art. 2 Assoggettamento 1 Si riscuotono emolumenti: a. per le verificazioni iniziali; b. per i controlli nell ambito dell esame della stabilità di misura di strumenti di misurazione; c. per l ispezione generale o il controllo successivo (sorveglianza del mercato) di strumenti di misurazione in caso di violazioni delle disposizioni; d. in caso di violazioni di cui all articolo 30 dell ordinanza dell 8 giugno sulle dichiarazioni per i controlli preventivi o il controllo successivo (sorveglianza del mercato) di imballaggi preconfezionati nonché per la sorveglianza della vendita di merce sfusa. RU RS RS RS RS
2 Commercio 2 Sono tenuti a pagare gli emolumenti: a. l utilizzatore dello strumento di misurazione nei casi di cui al capoverso 1 lettere a, b e c. Il proprietario risponde in solido; b. il produttore o l importatore di imballaggi preconfezionati o la persona responsabile del punto di vendita pubblico nei casi di cui al capoverso 1 lettera d. Art. 3 Determinazione degli emolumenti 1 Gli emolumenti sono riscossi per pezzo o in ragione in ragione del tempo impiegato per il lavoro. 2 Gli emolumenti per pezzo e l indennità oraria sono stabiliti nell allegato. 3 Quando lo strumento di misurazione non figura nell allegato, l emolumento è riscosso in ragione del tempo impiegato per il lavoro. Art. 4 Sconto di quantità 1 Gli sconti di quantità previsti dall allegato sono praticati su strumenti di misurazione identici, compresi in un unica commissione e verificati in un medesimo luogo. 2 Se le operazioni sono interrotte per motivi imputabili all assoggettato, il numero di pezzi viene computato separatamente, per ciascuna partita verificata. Art. 5 Supplemento per straordinari 1 Per le verificazioni e i controlli eseguiti, su richiesta dell assoggettato, fuori degli orari di lavoro usuali può essere riscosso un supplemento. 2 Tale supplemento è del: a. 25 per cento dell emolumento, per le prestazioni eseguite dalle all inizio usuale del lavoro e dalla fine usuale del lavoro fino alle 20.00; b. 50 per cento dell emolumento, per le prestazioni eseguite nei giorni feriali tra le e le 06.00, la domenica e nei giorni festivi. 3 Il supplemento viene fatturato separatamente. Art. 6 Disborsi 1 I disborsi sono parte addizionale dell emolumento e sono fatturati separatamente. 2 Sono ritenuti disborsi le spese derivanti da: a. i necessari studi preliminari, consigli e istruzioni; b. i viaggi e il tempo di viaggio; c. il tempo d attesa, purché imputabile all assoggettato; d. il trasporto degli strumenti di misurazione e dei mezzi ausiliari necessari; e. gli strumenti di misurazione e i mezzi ausiliari che occorre noleggiare; 2
3 Ordinanza sugli emolumenti di verificazione f. gli ausili indispensabili quali la manodopera ausiliaria, le attrezzature speciali e il materiale, a meno che non siano forniti dall utilizzatore dello strumento di misurazione; g. il piccolo materiale e il materiale d uso corrente indispensabile quali le piastre di verificazione, le scale e il materiale di fissazione; h. l imballaggio, la spedizione e il trasporto degli strumenti di misurazione da controllare; i. i lavori di aggiustaggio dei laboratori di verificazione; j. le misurazioni effettuate da terzi. 3 I Cantoni disciplinano i particolari per quanto riguarda i propri uffici di verificazione. In particolare, possono prevedere indennità forfetarie per i disborsi. 4 I laboratori di verificazione fatturano i disborsi in base al tempo effettivo impiegato. Art. 7 Emolumenti per una verificazione, un controllo o l ispezione generale inefficaci Se una verificazione, un controllo o l ispezione generale non possono essere eseguiti efficacemente poiché lo strumento di misurazione o gli imballaggi preconfezionati non sono conformi alle prescrizioni o per altri motivi imputabili all assoggettato, possono essere addebitati l emolumento in ragione del tempo impiegato e, se del caso, un supplemento per straordinari e i disborsi. Art. 8 Devoluzioni ai Cantoni e all Ufficio federale 1 Degli emolumenti riscossi, gli uffici di verificazione devolvono: a. il 5 per cento al Cantone, a titolo di ammortamento degli strumenti di verificazione prescritti dall Ufficio federale nonché degli altri mezzi ausiliari necessari, in particolare dell equipaggiamento informatico; b. il 5 per cento all Ufficio federale, a titolo di rimborso delle prestazioni che quest ultimo fornisce in relazione alle operazioni messe in conto dai uffici di verificazione. 2 Degli emolumenti di verificazione riscossi, i laboratori di verificazione versano all Ufficio federale l importo stabilito nell allegato a titolo di rimborso dei servizi resi per l assistenza ordinaria dall Ufficio federale. Art. 9 Anticipo Gli organi d esecuzione possono esigere dall assoggettato un congruo anticipo allorché circostanze particolari lo giustifichino, segnatamente in caso di domicilio all estero o di pagamenti arretrati. 3
4 Commercio Art. 10 Fatturazione e decisione di tassazione 1 La fattura viene emessa una volta ultimati i lavori. 2 Su richiesta o in caso di contestazioni sulla fattura viene emessa una decisione di tassazione. Art. 11 Esigibilità e interesse di mora 1 L emolumento diviene esigibile al momento della fatturazione o quando la decisione di tassazione è passata in giudicato. 2 Il termine di pagamento è di trenta giorni a partire dall esigibilità. 3 Per il pagamento tardivo di fatture può essere riscosso un interesse di mora. Art. 12 Prescrizione 1 Il diritto d esigibilità dell emolumento si prescrive in cinque anni. 2 La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto procedurale con cui il credito è fatto valere presso l assoggettato. 3 A ogni interruzione ricomincia un nuovo termine di prescrizione. Art. 13 Diritto vigente: abrogazione L ordinanza del 30 ottobre sulle tasse di verificazione è abrogata. Art. 14 Disposizione transitoria Gli emolumenti previsti dal diritto vigente si applicano alle verificazioni e ai controlli non ancora terminati all entrata in vigore della presente ordinanza. Art. 15 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio [RU , , , ] 4
5 Ordinanza sugli emolumenti di verificazione Allegato (art. 3, 4 e 8) Emolumenti di verificazione e di controllo A Indennità oraria 1 L indennità oraria per gli emolumenti riscossi in base al tempo impiegato è di 112 franchi. 2 Nel computare il tempo di lavoro, le frazioni di quarto d ora sono arrotondate per eccesso. B Emolumenti per i singoli strumenti di misurazione 1 Misure di lunghezza Gli emolumenti di verificazione sono stabiliti come segue: il pezzo fr. 1.1 Misure di lunghezza fino a 1 m 7. oltre 1 m Calibri Calibri elettronici con calcolatore Sconti Sconti di quantità per più di dieci misure delle cifre e facenti parte della stessa commissione: da 11 a 20 pezzi 10 per cento a partire da 21 pezzi 15 per cento 2 Botti e serbatoi 2.1 Botti di legno in base al tempo impiegato 2.2 Botti di altri materiali e serbatoi Emolumento di base per commissione fr Emolumento supplementare: categoria in dm 3 il pezzo fr. fino a oltre 50 fino a oltre 100 fino a oltre 200 fino a oltre 300 fino a oltre 400 fino a oltre 500 fino a oltre 600 fino a
6 Commercio oltre 700 fino a oltre 800 fino a oltre 900 fino a Per ogni metro cubo o frazione di metro cubo in più Verificazioni in aziende Per verificazioni in aziende (birrerie, sidrerie ecc.) dotate di adeguate installazioni con coinvolgimento di manodopera interna all azienda, gli emolumenti di cui alle cifre e sono ridotti fino al 50 per cento, conformemente al minore tempo impiegato dal verificatore. 3 Impianti di misurazione per liquidi Gli emolumenti di verificazione sono stabiliti come segue: 3.1 Pompe di misurazione a stantuffo Pompe di misurazione con getto di quantità corrispondente a un alzata intera o parziale dello stantuffo per pompa fr. 26. Supplemento per suddivisione fr Pompe di misurazione a stantuffo per miscele olio/benzina, con o senza dispositivo di prepagamento: verificazione senza controllo del rapporto della miscela per stantuffo fr. 30. verificazione con controllo del rapporto della miscela in base al tempo impiegato 3.2 Contatori di volume e contatori di massa Impianti di misurazione per il riempimento di autocisterne o vagoni cisterna, comprese le apparecchiature supplementari (latte escluso) in base al tempo impiegato Colonne di distribuzione di carburante (gas liquido e gas naturale esclusi) per contatore fr Impianti di misurazione su autocisterne (latte escluso) Impianti di misurazione per prodotti petroliferi, per ogni prodotto controllato: estrazione con pompa o forza di gravità fino a 1000 L/min per contatore fr più di 1000 L/min per contatore fr Impianti di misurazione per l approvvigionamento di aerei in base al tempo impiegato Supplemento per conversione della quantità con sonda della temperatura, per ogni prodotto controllato fr Impianti di misurazione per altri liquidi (latte escluso) in base al tempo impiegato 6
7 Ordinanza sugli emolumenti di verificazione Impianti di misurazione per il latte Impianti di misurazione su autocisterne, carrelli o in caseifici (impianti compatti): solamente erogazione o raccolta per contatore fr per erogazione e raccolta per contatore fr Impianti di misurazione stazionari per il riempimento o lo svuotamento di cisterne per il trasporto in base al tempo impiegato Supplemento per dispositivi di stampa o registrazione dei risultati della misurazione in base al tempo impiegato 3.3 Supplementi per impianti servisol con colonne di distribuzione di carburante: Automatici con totalizzatore del volume per cliente per automatico fr. 28. in più per totalizzatore fr Impianti con servizio e pagamento immediato alla cassa in base al tempo impiegato Impianti con prepagamento automatico a banconote per automatico fr. 28. supplemento per contatore allacciato fr Impianti a pagamento posticipato (carte di credito) Prima verificazione per automatico fr. 70. Verificazione successiva per automatico fr Conversione della quantità con sonda della temperatura ed eventualmente indicatore di densità; Controllo in condizioni di laboratorio in base al tempo impiegato 4 Pesi Gli emolumenti di verificazione sono stabiliti come segue: il pezzo fr Pesi della classe M 3 fino a 500 g kg, 2 kg kg kg kg kg Pesi delle classi M 2, M 1 e F 2 fino a 500 g 7. 1 kg, 2 kg 8. 5 kg kg kg Pesi della classe F 1 1 mg fino a 1 kg kg a 10 kg kg 37. 7
8 Commercio 4.4 Pesi della classe E 2 1 mg fino a 1 kg kg fino a 20 kg Per piccoli lavori di rettifica su singoli pesi, come la rettifica mediante prelievo o l aggiunta di materiale di rettifica, può essere riscosso un supplemento pari all 80 per cento al massimo degli emolumenti di cui alle cifre Lavori più importanti, quali la pulitura di pesi o la colatura di piombo non sono compresi negli emolumenti di cui alle cifre e sono pertanto conteggiati a parte quali disborsi in ragione del tempo impiegato e del costo del materiale utilizzato. 4.7 Se la verificazione di pesi delle classi F 1 ed E 2 è effettuata da un laboratorio di verificazione, la parte dell emolumento devoluta all Ufficio federale corrisponde al 10 per cento degli emolumenti di verificazione, ma al massimo a 2.50 franchi per peso. 5 Bilance 5.1 Bilance a funzionamento non automatico Gli emolumenti di verificazione (controllo fino alla portata massima) sono stabiliti come segue: per dispositivo portata di carico fr.. fino a 5 kg oltre 5 kg fino a 20 kg oltre 20 kg fino a 50 kg oltre 50 kg fino a 100 kg 43. oltre 100 kg fino a 200 kg 52. oltre 200 kg fino a 500 kg oltre 500 kg fino a kg 81. oltre kg fino a kg 99. oltre kg fino a kg 128. oltre kg fino a kg 140. oltre kg fino a kg 176. oltre kg fino a kg 209. oltre kg fino a kg 260. oltre kg Bilance con particolare dispositivo di carico che dev essere dotato di un dispositivo particolare al momento della verificazione (ad es. bilance aeree o con recipiente) emolumento di base più 50 % Bilance con doppio dispositivo indicatore emolumento di base più 10 % Bilance con diversi dispositivi di carico accoppiabili: per ogni dispositivo di carico emolumento di cui alle cifre più 20 % Bilance a portate multiple emolumento di base più 20 % Bilance a livelli multipli emolumento di base più 20 % 8
9 Ordinanza sugli emolumenti di verificazione Supplemento per dispositivi di stampa o registrazione dei risultati della misurazione: Bilance indicatrici del prezzo 10 % dell emolumento di base, tuttavia al massimo 15 fr. pesatura statica emolumento di base più fr. 60. pesatura dinamica in base al tempo impiegato 5.2 Bilance a funzionamento automatico: in base al tempo impiegato 6 Strumenti di misurazione dei gas di scarico dei motori a combustione Gli emolumenti di verificazione, escluse le spese per i gas di taratura e di riferimento e il noleggio di strumenti speciali, sono stabiliti come segue: 6.1 Strumenti di misurazione dei componenti gassosi per strumento fr Strumenti di misurazione del fumo diesel per strumento fr Strumenti combinati per strumento fr Strumenti di misurazione delle quantità di gas Gli emolumenti di verificazione sono stabiliti come segue: 7.1 Contatori Contatori di gas a pareti deformabili: deflusso nominale in m3/h il pezzo fr. di cui all Ufficio federale fr. fino a fino a oltre 10 fino a oltre 16 fino a oltre 25 fino a oltre 40 fino a oltre 65 fino a oltre 100 fino a oltre 160 fino a oltre 250 fino a Altri contatori di gas: deflusso nominale in m3/h il pezzo fr.. di cui all Ufficio federale fr. fino a oltre 100 fino a oltre 250 fino a oltre 400 fino a oltre 1000 fino a oltre 2500 fino a oltre 4000 fino a
10 Commercio Se la verificazione avviene ad alta pressione, gli emolumenti sono riscossi in base al tempo impiegato. La parte dell emolumento da devolvere all Ufficio federale rimane, a seconda del deflusso nominale, uguale a quella indicata nella tabella precedente. 7.2 Dispositivi di conversione, compresa emolumento per di cui all Ufficio la parte che misura lo stato del gas: pezzo fr. federale fr. Prima verificazione con misurazione precedente Verificazione successiva sul luogo d impiego Controllo ulteriore dei fattori p, t e k sul dispositivo elettronico di conversione Colonne di distribuzione di gas naturale ad alta pressione in base al tempo impiegato 8 Strumenti di misurazione dell energia e della potenza elettriche L ammontare dell emolumento riscosso dal laboratorio di verificazione per la prima verificazione o per quelle successive dipende dal numero di funzioni da controllare e si compone dell emolumento di base, dei supplementi e delle deduzioni. 8.1 Contatori Emolumento di base per tutti i tipi di contatori il pezzo fr Supplementi per tutti i tipi di contatori I seguenti supplementi, espressi in percentuale dell emolumento di base di cui alla cifra 8.1.1, vanno cumulati e aggiunti all emolumento di base: 10 supplemento in % per n sistemi di misurazione n = 1 n = 2 n = Contatori d energia attiva A± A minuteria doppia e multipla (senza valori antecedenti), per ogni minuteria in più Contatori d energia reattiva R± A minuteria doppia e multipla (senza valori antecedenti), per ogni minuteria in più Contatori combinati (A±, R±, Qn) Per tipo (attiva o reattiva) o passaggio addizionale di energia A minuteria doppia e multipla (senza valori antecedenti), per ogni minuteria in più Per tutti i tipi di contatori: indicazione del massimo con periodo di registrazione fino a 15 minuti per ogni periodo di 15 minuti in più contatori su trasformatori di misura contatori di precisione (1 % o meglio) corrente massima oltre 80 A
11 Ordinanza sugli emolumenti di verificazione Detrazione per i contatori elettronici e i contatori che non necessitano di rettifica per motivi di costruzione: 30 % dell emolumento di base di cui alla cifra Calcolo dell emolumento totale di una commissione L emolumento totale per i contatori di uguale costruzione e con gli stessi dati nominali compresi nella stessa commissione si compone dell emolumento iniziale addizionato al prodotto del numero di pezzi moltiplicato per l emolumento per pezzo. per il controllo di emolumento iniziale in % dell emolumento cumulato di cui alle cifre emolumento per pezzo in % dell emolumento cumulato di cui alle cifre fino a 2 pezzi 60 % 140 % 3 fino a 10 pezzi 200 % 80 % 11 fino a 20 pezzi 300 % 70 % 21 fino a 40 pezzi 500 % 60 % più di 40 pezzi 700 % 55 % 8.2 Trasformatori Emolumento di base per tutti i tipi di trasformatori il pezzo fr Supplementi per trasformatori I seguenti supplementi, in percentuale dell emolumento di base, sono applicati ai trasformatori a frequenza nominale di 50 Hz, nonché a tensioni e correnti secondarie normalizzati. I supplementi vanno cumulati e aggiunti all emolumento di base Prova d isolazione (tutti i trasformatori) tensione di servizio massima con installazioni di prova del laboratorio di verificazione con installazioni di prova del cliente fino a 1,2 kv 35 % 20 % oltre 1,2 kv fino a 36 kv 100 % 35 % oltre 36 kv fino a 72,5 kv 200 % 90 % oltre 72,5 kv fino a 170 kv 350 % 210 % oltre 170 kv fino a 300 kv 700 % 450 % oltre 300 kv fino a 420 kv 900 % 700 % oltre 420 kv in base al tempo impiegato Misurazione del rapporto di trasformazione tensione di servizio massima tutti i trasformatori, per il primo campo di misurazione trasformatori di tensione, per ogni campo di misurazione supplementare oltre fino a 1,2 kv 0 % 20 % oltre 1,2 kv fino a 36 kv 60 % 30 % oltre 36 kv fino a 72,5 kv 180 % 55 % oltre 72,5 kv fino a 170 kv 320 % 85 % oltre 170 kv fino a 300 kv 500 % 120 % oltre 300 kv fino a 420 kv 670 % 155 % oltre 420 kv in base al tempo impiegato 11
12 Commercio 12 Supplemento per trasformatori di corrente corrente nominale per il primo nucleo per ogni nucleo successivo in più fino a 800 A 0 % 20 % oltre 800 A fino a 2000 A 70 % 35 % oltre 2000 A fino a 5000 A 250 % 70 % oltre 5000 A in base al tempo impiegato Calcolo dell emolumento totale di una commissione L emolumento totale per i contatori di uguale costruzione e con gli stessi dati nominali compresi nella stessa commissione si compone dell emolumento iniziale addizionato al prodotto del numero di pezzi moltiplicato per l emolumento per pezzo. per il controllo di un totale di emolumento iniziale in % dell emolumento cumulato di cui alle cifre emolumento per pezzo in % dell emolumento cumulato di cui alle cifre a 3 pezzi 0 % 100 % 4 a 9 pezzi 50 % 85 % 10 a 18 pezzi 200 % 70 % più di 18 pezzi 550 % 50 % 8.3 Metodo di controllo statistico per contatori Principio Per le formalità amministrative e per la misurazione dei campioni, il mandante deve pagare un emolumento al laboratorio. L emolumento è dovuto ogni qualvolta la partita in questione è sottoposta al controllo per campionatura, a prescindere dal risultato del controllo. L ammontare dell emolumento dipende dal numero di contatori di un mandante in una partita e si compone del relativo emolumento iniziale e degli emolumenti per pezzo secondo la tabella qui appresso Emolumento per committente e partita numero di contatori per committente nella partita emolumento iniziale in % dell emolumento di base di cui alla cifra emolumento per pezzo in % dell emolumento di base di cui alla cifra fino a % 25 % 21 fino a % 20 % 101 fino a % 14 % più di % 8 % 8.4 Parte dell emolumento da devolvere all Ufficio federale Parte dell emolumento per contatori per ogni verificazione Parte dell emolumento per trasformatori per ogni verificazione per pezzo 12 % dell emolumento di base di cui alla cifra per pezzo 17 % dell emolumento di base di cui alla cifra Parte dell emolumento per contatori nel metodo di controllo statistico Per ogni controllo per campionatura di una partita, a prescindere dal risultato del controllo, per ogni contatore della partita va devoluto il 4 per cento dell emolumento di base di cui alla cifra
13 Ordinanza sugli emolumenti di verificazione Fintanto che i contatori rimangono sottoposti al controllo statistico, l Ufficio federale non riceve altri importi per le successive verificazioni. 9 Misuratori di energia termica Gli emolumenti di verificazione sono stabiliti come segue: 9.1 Sensori di portata con deflusso nominale il pezzo fr.. di cui all Ufficio federale fr. fino a 6 m 3 /h oltre 6 m 3 /h fino a 15 m 3 /h oltre 15 m 3 /h fino a 100 m 3 /h più di 100 m 3 /h in base al tempo impiegato 30. Riduzione degli emolumenti per pezzo per i misuratori compresi nella stessa commissione e con deflusso nominale fino a 6 m 3 /h, allacciamento e posizione di montaggio uguali: 6 fino a 10 pezzi 8 % 11 fino a 19 pezzi 17 % a partire da20 pezzi 26 % 9.2 Calcolatori di calore e di freddo Sonde di temperatura, il paio L emolumento per un misuratore di energia termica completo è pari alla somma dei relativi emolumenti di cui alle cifre Contatori d acqua calda con deflusso nominale il pezzo fr.. di cui all Ufficio federale fr. fino a 2 m 3 /h oltre 2 m 3 /h fino a 6 m 3 /h oltre 6 m 3 /h fino a 15 m 3 /h oltre 15 m 3 /h fino a 100 m 3 /h più di 100 m 3 /h in base al tempo impiegato 24. La riduzione degli emolumenti per pezzo è calcolata secondo la cifra Contatori di calore del vapore surriscaldato in base al tempo impiegato di cui all Ufficio federale fr Strumenti di misurazione in relazione alla radioprotezione Gli emolumenti di verificazione sono stabiliti come segue: 10.1 Strumenti di misurazione per il controllo di dispositivi di radiodiagnostica il pezzo fr. di cui all Ufficio federale fr. dosimetri per la radiologia convenzionale con 1 detettore per detettore addizionale dosimetri per la radiologia dentale dosimetri per il prodotto dose-superficie dosimetri per la tomografia chilovoltometri (non-invasivi) misuratori del prodotto mas (invasivi) cronometri d esposizione
14 Commercio il pezzo fr. di cui all Ufficio federale fr. sensitometri Densitometri fotometri, luxmetri Strumenti di misurazione delle radiazioni esterne strumenti con fino a 10 punti di misurazione prove di apparecchiature complesse quali strumenti per il controllo dell ambiente, camere di ionizzazione di riferimento, apparecchi con più detettori o più qualità di radiazioni, dispositivi elettronici, funzioni d allarme Strumenti di misurazione delle contaminazione superficiale strumenti portatili, monitor per il suolo, monitor per mani e piedi fino a 4 nuclidi strumenti con esigenze più elevate (monitor per mani e piedi e con più di 4 nuclidi, monitor per indumenti, monitor per il corpo) Strumenti di misurazione elettronici della concentrazione di radon un solo punto di misurazione durante la misurazione comparativa annuale del laboratorio di verificazione in tutti gli altri casi in base al tempo impiegato Strumenti per misurare l attività (principio a camera di ionizzazione a pozzetto) verificazione di sorgenti di radiazioni gamma, misurazione di controllo con fino a cinque diversi nuclidi e le relative impostazioni verificazione di sorgenti di radiazioni gamma e beta, misurazione di controllo con fino a cinque diversi nuclidi e le relative impostazioni misurazione di controllo per ogni ulteriore nuclide e relativa impostazione 20.. misurazione comparativa del tipo A con Tc-99m misurazione comparativa del tipo A con I misurazione comparativa del tipo B Sistemi dosimetrici di riferimento per la radioterapia 11.1 Gli emolumenti dei laboratori di verificazione sono riscossi in base al tempo impiegato. L utilizzazione di sale di irradiazione e della loro strumentazione è fatturata a parte. 14
15 Ordinanza sugli emolumenti di verificazione Parte dell emolumento da devolvere all Ufficio federale; per ogni strumento verificato fr Strumenti per misurazioni acustiche Gli emolumenti di verificazione sono stabiliti come segue: prima verificazione fr. verificazione successiva fr Sonometri senza livello energetico medio Leq Sonometri con livello energetico medio Leq Sonometri con funzioni più ampie a un canale a due canali Taratori Taratori a più funzioni Filtri a bande di ottava e o terzi di ottava Filtri a bande di ottava e a terzi di ottava combinati Registratori di livello Impianti audiometrici Parte dell emolumento da devolvere all Ufficio federale: Parte per il controllo annuale, per laboratorio di verificazione e per anno fr Parte per ogni strumento verificato 7,5 % dell emolumento di verificazione 13 Strumenti di misurazione per la circolazione stradale Gli emolumenti di verificazione sono stabiliti come segue: per strumento fr Strumenti di misurazione della velocità mediante radar Strumenti di misurazione della velocità mediante laser Laserscanner Tachigrafi montati sui veicoli Sistema di misurazione per spire induttive o sensore piezo Rilevatore per spire induttive o amplificatore per rilevatore piezo per corsia Spire induttive o sensore piezo, per la prima corsia 600. per ogni successiva corsia nel medesimo posto Strumenti d esame per la taratura dei dispositivi di misura per determinare la emolumento sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) Sistemi di prova standard 195. Sistemi di prova speciali
16 Commercio 13.9 Parte dell emolumento da devolvere all Ufficio federale Strumenti di misurazione in conformità di 13.1 a 13.7: Parte per il controllo annuale, per laboratorio di verificazione e per anno fr Parte per ogni strumento verificato 7,5 % dell emolumento di verificazione Strumenti d esame in conformità a 13.8: Parte per ogni apparecchio verificato 10 % dell emolumento di verificazione 14 Strumenti di misurazione dei gas di scarico di impianti di combustione Gli emolumenti di verificazione sono stabiliti come segue: per ogni prova effettuata fr Prova generale 45. Test di tenuta 10. Termometro per i gas di scarico 30. Termometro per l aria di combustione 25. Volume campione per la determinazione dell indice di fuliggine 25. O CO 25. NO 25. CO/H 2O 20. NO Parte da devolvere all Ufficio federale: 10 % dell emolumento di verificazione 16
Ordinanza sugli emolumenti di verificazione e di controllo in materia di metrologia (Ordinanza sugli emolumenti di verificazione)
Progetto consultazione del 13.4.2009 Ordinanza sugli emolumenti di e di controllo in materia di metrologia (Ordinanza sugli emolumenti di ) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: L ordinanza
DettagliOrdinanza sugli emolumenti di verificazione e di controllo in materia di metrologia
Ordinanza sugli emolumenti e di controllo in materia di metrologia (Ordinanza sugli emolumenti ) Modifica dell 11 settembre 2009 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 23 novembre 2005
Dettagli431.09 Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione
Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione del 25 giugno 2003 (Stato 29 luglio 2003) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza sugli emolumenti di verificazione e di controllo in materia di metrologia
Ordinanza sugli emolumenti di verificazione e di controllo in materia di metrologia (Ordinanza sugli emolumenti di verificazione, OEm-V 1 ) 941.298.1 del 23 novembre 2005 (Stato 1 ottobre 2018) Il Consiglio
DettagliOrdinanza sugli emolumenti di verificazione e di controllo in materia di metrologia
Ordinanza sugli emolumenti di verificazione e di controllo in materia di metrologia (Ordinanza sugli emolumenti di verificazione, OEm-V 1 ) 941.298.1 del 23 novembre 2005 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio
DettagliOrdinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione di energia termica 1
Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione di energia termica 1 941.231 del 19 marzo 2006 (Stato 1 gennaio 2013) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti gli articoli 5 capoverso
DettagliOrdinanza sulle tasse di verificazione
Ordinanza sulle tasse di verificazione Modifica del 25 novembre 1998 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 30 ottobre 1985 1 sulle tasse di verificazione è modificata come segue: Art.
DettagliRegolamento sulle tasse dell Istituto federale della proprietà intellettuale
Regolamento sulle tasse dell Istituto federale della proprietà intellettuale (RT-IPI) 232.148 del 28 aprile 1997 (Stato 1 gennaio 2014) Approvato dal Consiglio federale il 17 settembre 1997 L Istituto
Dettaglidel 20 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013)
Ordinanza sul controllo del latte (OCL) 916.351.0 del 20 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15 capoverso 3 e 37 capoverso 1 della legge del 9 ottobre
Dettagli780.115.1 Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni
Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OEm-SCPT) 1 del 7 aprile 2004 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale
DettagliPagina 1 di 6 Versione 1.0 del 3.10.2008. Condizioni generali per la fatturazione dei costi della rete di trasmissione
Pagina 1 di 6 Condizioni generali per la fatturazione dei costi della rete di trasmissione Pagina 2 di 6 Indice 1 Introduzione 3 2 Definizioni e ruoli 3 3 Oggetto e scopo delle CG 3 4 Costi che vanno fatturati
DettagliIl Consiglio federale svizzero, visto l articolo 96 della legge federale del 18 marzo 1994 2 sull assicurazione malattie (legge), 3 ordina:
Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell assicurazione malattie 1 (OCPre) del 3 luglio 2002 (Stato
DettagliConvenzione di privativa
Convenzione di privativa per la distribuzione di energia elettrica fra il Comune di Verdabbio e la Azienda elettrica del comune di Cama in seguito denominata Azienda elettrica comunale Cama abbreviato:
Dettagli941.214 Ordinanza del DFGP sugli strumenti per pesare a funzionamento automatico
941.214 Ordinanza del DFGP sugli strumenti per pesare a funzionamento automatico del 19 marzo 2006 (Stato 1 gennaio 2013) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti gli articoli 5 capoverso
DettagliLINEE GUIDA PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE METRICHE
LINEE GUIDA PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE METRICHE A cura del Gruppo di lavoro sulle tariffe metriche della Consulta dei Segretari Generali CCIAA Giugno 2007 INDICE 1. Principi generali 2. Accertamenti
DettagliFCA. FRANCOVETTORE (...luogo convenuto)
2raccolta provinciale degli usi 21-07-2005 10:15 Pagina 349 FCA FRANCOVETTORE (...luogo convenuto) Nel Franco Vettore il venditore effettua la consegna col rimettere la merce, sdoganata all esportazione,
DettagliComune di Soazza SERVIZIO EROGAZIONE ACQUA POTABILE
Comune di Soazza Cantone dei Grigioni SERVIZIO EROGAZIONE ACQUA POTABILE ORDINANZA PER IL PRELIEVO DEI CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO E TASSE ANNUALI D UTILIZZAZIONE Ordinanza servizio erogazione acqua potabile
DettagliOrdinanza sui servizi di telecomunicazione
Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 31 ottobre 2001 1 sui servizi di telecomunicazione (OST) è modificata come segue:
DettagliCONTATORI DEL GAS E DISPOSITIVI DI CONVERSIONE DEL VOLUME
Allegati Specifici - Allegato MI-002 CONTATORI DEL GAS E DISPOSITIVI DI CONVERSIONE DEL VOLUME Ai contatori del gas e ai dispositivi di conversione del volume descritti qui di seguito, destinati ad essere
DettagliPREMESSA. descrizione
ELENCO PREZZI DEI SERVIZI AL PUNTO DI RICONSEGNA Acos S.p.A. S.p.A. C.so Italia, 49 15067 Novi Ligure Capitale Sociale Euro 17.075.864,00 Partita IVA 01681950067 REA n. 177353 Registro delle Imprese 15907
DettagliRegolamento interno della Società svizzera di credito alberghiero
Regolamento interno della Società svizzera di credito alberghiero (Regolamento interno SCA) 935.121.42 del 26 febbraio 2015 (Stato 1 aprile 2015) Approvato dal Consiglio federale il 18 febbraio 2015 L
DettagliL ordinazione fatta senza precisare la data di effettuazione, si intende da eseguirsi il giorno lavorativo successivo, se effettuato in Provincia.
Capitolo V USI NEI TRASPORTI TERRESTRI TRASPORTI A MEZZO AUTOCARRI 1050. Ordinazione. L ordinazione fatta senza precisare la data di effettuazione, si intende da eseguirsi il giorno lavorativo successivo,
Dettagliturboinwall Caldaie murali a gas ad alto rendimento per riscaldamento e produzione di acqua calda. Per installazioni a incasso.
turboinwall Caldaie murali a gas ad alto rendimento per riscaldamento e produzione di acqua calda. Per installazioni a incasso. turboinwall turboinwall Il calore... a scomparsa La tecnologia arriva in
Dettagli811.112.32 Ordinanza del DFI
Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per il terzo e il quarto anno di studio presso il Centro di odontoiatria, stomatologia e ortodonzia della
DettagliMetodologia di monitoraggio Impianti fotovoltaici
Metodologia di monitoraggio Impianti fotovoltaici Per effettuare il monitoraggio degli impianti fotovoltaici è stato scelto il metodo di acquisizione dati proposto dal Dott. Ing. F. Spertino, Dott. Ing.
DettagliCONDIZIONI COMPLEMENTARI PER L ASSICURAZIONE SULLA VITA VINCOLATA A PARTECIPAZIONI PAX-DIAMONDLIFE FINANZIATA CON PREMI PERIODICI
Edizione 2014 CONDIZIONI COMPLEMENTARI PER L ASSICURAZIONE SULLA VITA VINCOLATA A PARTECIPAZIONI PAX-DIAMONDLIFE FINANZIATA CON PREMI PERIODICI INDICE 1. Definizioni 2 1.1 Emittente 2 1.2 Prodotto strutturato
DettagliELENCO PREZZI PER LE PRESTAZIONI ACCESSORIE AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS
ELENCO PREZZI PER LE PRESTAZIONI ACCESSORIE AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS Finalità Nelle more dell emanazione da parte dell Autorità per l Energia Elettrica ed il Gas di provvedimenti per la determinazione
DettagliELENCO PREZZI PRESTAZIONI ACCESSORIE
ELENCO PREZZI PRESTAZIONI ACCESSORIE Al Servizio Principale di Distribuzione del Gas della COSEV SERVIZI S.p.A. 4 EDIZIONE decorrenza dal 22 Luglio 2015 (fatti salvi i prezzi stabiliti dalle delibere 573/2013
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari concessi per le indennità versate in virtù della legge sull agricoltura
Ordinanza sugli aiuti finanziari concessi per le indennità versate in virtù della legge sull agricoltura (Ordinanza sulle indennità nell agricoltura) 916.013 del 6 dicembre 1994 (Stato 1 gennaio 2008)
DettagliIL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE
Decreto del Ministero dell interno 4 febbraio 2011 Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all art. 82, comma 2, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni.
DettagliOrdinanza sull assicurazione per l invalidità
Ordinanza sull assicurazione per l invalidità (OAI) Modifica del 28 gennaio 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 17 gennaio 1961 1 sull assicurazione per l invalidità è modificata
DettagliOrdinanza contro l inquinamento atmosferico
Ordinanza contro l inquinamento atmosferico (OIAt) Modifica del 23 giugno 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 16 dicembre 1985 1 contro l inquinamento atmosferico è modificata
DettagliAiuto all applicazione EN-5 Raffreddamento, de-/umidificazione
Aiuto all applicazione EN-5 Raffreddamento, de-/umidificazione Contenuti e scopo Questo aiuto all applicazione tratta delle procedure e delle esigenze inerenti la progettazione, l installazione e la sostituzione
DettagliRelazione Tecnica Progetto dell Impianto Elettrico
Relazione Tecnica Progetto dell Impianto Elettrico Rotatoria ingresso cittadella universitaria Premessa: La presente relazione tecnica è finalizzata ad indicare la caratteristiche dei principali componenti
DettagliTESTO. Art. 2. Sono abrogati i decreti ministeriali 10 gennaio 1950 e 2 agosto 1956. ALLEGATO
Decreto del Presidente della Repubblica n 1208 del 05/09/1966 Modifiche alla vigente disciplina normativa in materia di apparecchi di alimentazione per generatori di vapore aventi potenzialità specifica
DettagliOrdinanza concernente la legge sul credito al consumo
Ordinanza concernente la legge sul credito al consumo (OLCC) del 6 novembre 2002 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 14, 23 capoverso 3 e 40 capoverso 3 della legge federale del 23 marzo
DettagliCONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI
Ent 1 CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI... (Ragione Sociale dell Azienda) 1) Compravendita. La... (qui di seguito denominata
DettagliRegolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale
Regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF) del 31 agosto 2010 Il Tribunale penale federale, visti gli articoli
DettagliAzienda Elettrica Comunale
Comune di Leggia Cantone dei Grigioni ORDINANZA DELLA Azienda Elettrica Comunale INERENTE I CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO E LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA I. Base legale La Legge sull approvvigionamento
DettagliComune di Mesocco REGOLAMENTO PER IL PRELEVAMENTO DELLE TASSE DI ALLACCIAMENTO E DELLE TASSE DI EROGAZIONE DELL ACQUA POTABILE
Comune di Mesocco Cantone dei Grigioni REGOLAMENTO PER IL PRELEVAMENTO DELLE TASSE DI ALLACCIAMENTO E DELLE TASSE DI EROGAZIONE DELL ACQUA POTABILE Pag. 1 di 8 I. Disposizioni generali 3 Art. 1 Contributi
DettagliOrdinanza sull assicurazione diretta sulla vita
Ordinanza sull assicurazione diretta sulla vita (Ordinanza sull assicurazione vita, OAssV) Modifica del 26 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 29 novembre 1993 1 sull
DettagliOrdinanza sull assicurazione malattie
Ordinanza sull assicurazione malattie (OAMal) Modifica del 29 aprile 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 giugno 1995 1 sull assicurazione malattie è modificata come segue:
DettagliELENCO PREZZI STANDARD ALLEGATO ALLA BOZZA DI CONVENZIONE
ELENCO PREZZI STANDARD ALLEGATO ALLA BOZZA DI CONVENZIONE DEFINIZIONI CLIENTE FINALE Persona fisica o giuridica che acquista gas naturale per uso proprio CODICE DI RETE codice contenente regole e modalità
DettagliLegge federale sui binari di raccordo ferroviario
Legge federale sui binari di raccordo ferroviario 742.141.5 del 5 ottobre 1990 (Stato 1 gennaio 2010) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 22 ter, 26 e 64 della Costituzione
DettagliIl BOLLINO CALORE PULITO.
ALLEGATO D SCADENZE TEMPORALI OPERAZIONI DI MANUTENZIONE D.Lgs. 192/05 e smi Allegato L Deliberazione Assemblea Legislativa Regione Emilia Romagna n 156/2008. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia
Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia 861.1 del 9 dicembre 2002 (Stato 1 febbraio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 9 della legge
DettagliContributi degli indipendenti all AVS, all AI e alle IPG
2.02 Contributi Contributi degli indipendenti all AVS, all AI e alle IPG Stato al 1 gennaio 2015 1 In breve L assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), l assicurazione invalidità (AI) e
DettagliCodice delle obbligazioni
Progetto della Commissione del Consiglio degli Stati del 14.11.2013 Parere del Consiglio federale del 14.03.2014 Decisioni del Consiglio nazionale del 17.09.2014 Decisioni del Consiglio degli Stati del
DettagliINDENNIZZI A FAVORE DEI CONSUMATORI PREVISTI DALL AUTORITA PER L ENERGIA
INDENNIZZI A FAVORE DEI CONSUMATORI PREVISTI DALL AUTORITA PER L ENERGIA Per tutelare i clienti che subiscono interruzioni o disservizi nella fornitura di energia elettrica e gas e per incentivare le società
DettagliSOCIETÀ SEMPLICE COMUNI CONCEDENTI ELIN REGOLAMENTO INERENTE LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
SOCIETÀ SEMPLICE COMUNI CONCEDENTI ELIN REGOLAMENTO INERENTE LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2016 I. Base legale La Legge sull approvvigionamento elettrico (LAEl) e la relativa ordinanza (OAEl), nonché
DettagliOrdinanza sulla procedura di omologazione energetica per scaldacqua, serbatoi di accumulo dell acqua calda e accumulatori di calore
Ordinanza sulla procedura di omologazione energetica per scaldacqua, serbatoi di accumulo dell acqua calda e accumulatori di calore del 15 aprile 2003 Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti,
DettagliCONDIZIONI COMPLEMENTARI PER LE ASSICURAZIONI SULLA VITA AGGANCIATE A PARTI DI FONDI
Editionen 2014 CONDIZIONI COMPLEMENTARI PER LE ASSICURAZIONI SULLA VITA AGGANCIATE A PARTI DI FONDI INDICE 1. Definizioni 2 1.1 Parti acquisite 2 1.2 Riserva matematica 2 1.3 Valore di riscatto 2 1.4 Valori
DettagliGUIDA ALL INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA FISSO AUTOMATICO DI RIVELAZIONE E ALLARME D INCENDIO
GUIDA ALL INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA FISSO AUTOMATICO DI RIVELAZIONE E ALLARME D INCENDIO La presente guida mette in risalto solo alcuni punti salienti estrapolati dalla specifica norma UNI 9795 con l
DettagliCONSORZIO ASSINDUSTRIA ENERGIA TRENTO ASSOENERGIA
CONSORZIO ASSINDUSTRIA ENERGIA TRENTO ASSOENERGIA REGOLAMENTO CONSORTILE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA Il funzionamento tecnico-amministrativo del Consorzio è retto, oltre che dalle disposizioni
DettagliELENCO PREZZI PRESTAZIONI ACCESSORIE
ELENCO PREZZI PRESTAZIONI ACCESSORIE JULIA RETE s.u.r.l. Pagina 1 PREMESSA In conformità al Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale, approvato dall AEEG (Autorità per l Energia Elettrica
DettagliAZIENDA ELETTRICA COMUNALE BUSENO ORDINANZA INERENTE LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
AZIENDA ELETTRICA COMUNALE BUSENO ORDINANZA INERENTE LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2015 I. Base legale La Legge sull approvvigionamento elettrico (LAEl) e la relativa ordinanza (OAEl), nonché la Legge
DettagliCOMUNE DI BORGHI PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI CASSA/ECONOMATO
COMUNE DI BORGHI PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI CASSA/ECONOMATO Approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 22 del 26.9.2012 1 INDICE Art. 1 Oggetto Art.
DettagliAlbez edutainment production. Economia Aziendale I. La fattura
Albez edutainment production Economia Aziendale I La fattura 1 La fattura E il principale documento della compravendita ed attesta l avvenuta esecuzione del contratto da parte dell impresa venditrice e
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari concessi per le indennità versate in virtù della legge sull agricoltura
Ordinanza sugli aiuti finanziari concessi per le indennità versate in virtù della legge sull agricoltura (Ordinanza sulle indennità nell agricoltura) 916.013 del 6 dicembre 1994 (Stato 8 maggio 2001) Il
DettagliINFORMATIVA DELL INIZIATIVA CARTA ROMA
INFORMATIVA DELL INIZIATIVA CARTA ROMA Informativa dell iniziativa Carta Roma realizzata dall Amministrazione di Roma Capitale - Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute Viale Manzoni,
DettagliARPA Valle d Aosta Sezione ARIA ed ENERGIA Ing. Giordano Pession Ing. Ivan Tombolato. RIGENERGIA12, Aosta 26 maggio 2012 ARPA VdA
ARPA Valle d Aosta Sezione ARIA ed ENERGIA Ing. Giordano Pession Ing. Ivan Tombolato Uniformare gli strumenti e i sistemi di monitoraggio della qualità dell aria. Potenziare le misure di tutela (es. Piani
DettagliOrdinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra
Ordinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra (OARG) 531.711 del 7 maggio 1986 (Stato 22 luglio 2003) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 22 capoverso 2 della
DettagliLe verifiche negli impianti elettrici: tra teoria e pratica. Guida all esecuzione delle verifiche negli impianti elettrici utilizzatori a Norme CEI
Le verifiche negli impianti elettrici: tra teoria e pratica (Seconda parte) Guida all esecuzione delle verifiche negli impianti elettrici utilizzatori a Norme CEI Concluso l esame a vista, secondo quanto
DettagliFisco & Contabilità La guida pratica contabile
Fisco & Contabilità La guida pratica contabile N. 24 25.06.2014 Rimborsi spese a dipendenti e collaboratori Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Le spese sostenute dai dipendenti dell
DettagliOrganizzazione della radioprotezione Dott.ssa Alessandra Bernardini
Organizzazione della radioprotezione Dott.ssa Alessandra Bernardini 1 Compiti e responsabilità L organizzazione della radioprotezione è strutturata in modo da distribuire alle varie figure di riferimento
DettagliDECISIONE DELLA COMMISSIONE
9.6.2007 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 148/11 DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 7 giugno 2007 che modifica la direttiva 90/377/CEE del Consiglio concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza
DettagliCircolare n. 4/2014 IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2013
Ai gentili Clienti Loro Sedi Circolare n. 4/2014 IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2013 Gentile cliente, La informo che entro il 17 marzo prossimo scade il versamento del saldo iva per il 2013 calcolato sulla
DettagliREGOLAMENTO (UE) N. 1235/2011 DELLA COMMISSIONE
30.11.2011 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 317/17 REGOLAMENTO (UE) N. 1235/2011 DELLA COMMISSIONE del 29 novembre 2011 recante modifica del regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo
DettagliCircolare N.139 del 21 ottobre 2011. Distributori di carburante. Le nuove linee guida del Ministero dello sviluppo per i controlli
Circolare N.139 del 21 ottobre 2011 Distributori di carburante. Le nuove linee guida del Ministero dello sviluppo per i controlli Distributori di carburante: le nuove linee guida del Ministero dello sviluppo
DettagliDIVISIONE Efficientamento per gli impianti termici condominiali: da obbligo ad opportunità con Autogas Nord.
DIVISIONE Efficientamento per gli impianti termici condominiali: da obbligo ad opportunità con Autogas Nord. Andrea Orsi Milano, 26 Novembre 2015 1 Sommario Obblighi normativi: cenni sul D.Lgs. 102/2014
DettagliTariffe per la fornitura di energia elettrica
Regolamento relativo alle Tariffe per la fornitura di energia elettrica valido dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 Consorzio Energia Elettrica Calanca Cantone dei Grigioni Regolamento relativo alle
DettagliOrdinanza concernente la protezione contro il fumo passivo (Ordinanza concernente il fumo passivo, OPFP)
Ordinanza concernente la protezione contro il fumo passivo (Ordinanza concernente il fumo passivo, OPFP) del... Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 capoverso 3 e 6 capoverso 1 della legge
DettagliOrdinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico
Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico 916.402 del 16 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale
DettagliALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI
ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI Deliberazione 27 settembre 2000, n. 4 Contenuti dell attestazione, a mezzo di perizia giurata, dell idoneità dei mezzi di trasporto di
Dettagli916.351.0 Ordinanza concernente l assicurazione della qualità e il controllo di qualità nell economia lattiera
Ordinanza concernente l assicurazione della qualità e il controllo di qualità nell economia lattiera (Ordinanza sulla qualità del latte, OQL) del 7 dicembre 1998 (Stato 15 maggio 2001) Il Consiglio federale
DettagliRegolamento sul trattamento di missione del personale dipendente dell INFN sul territorio nazionale
Regolamento sul trattamento di missione del personale dipendente dell INFN sul territorio nazionale Allegato alla delibera del Consiglio Direttivo n. 9941 del 20 dicembre 2006 Regolamento missioni sul
DettagliLegge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità
Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP) (Finanziamento degli istituti di previdenza
DettagliCodice delle obbligazioni
Progetto della Commissione del Consiglio degli Stati del 14.11.2013 Parere del Consiglio federale del 14.03.2014 Decisioni del Consiglio degli Stati del 18.06.2014 Codice delle obbligazioni (Revisione
DettagliLegge federale sull organizzazione della Posta Svizzera
Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera (Legge sull organizzazione della Posta, LOP) 783.1 del 17 dicembre 2010 (Stato 1 ottobre 2012) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
DettagliDichiarazione di conformità per caldaie a carica manuale
Ufficio di contatto marchio di qualità: Moritz Dreher Neugasse 6 CH-8005 Zürich Tel.: +41 (0)44 250 88 16 Fax.: +41 (0)44 250 88 22 Email: dreher@holzenergie.ch Marchio di qualità Energia leg Svizzera
DettagliRendimento energetico Disposizioni correttive al D. Lgs. n. 192/06 (D. Lgs. n. 311/06)
Rendimento energetico Disposizioni correttive al D. Lgs. n. 192/06 (D. Lgs. n. 311/06) Nuovo ambito di applicazione Certificazione energetica Controllo e manutenzione degli impianti termici Verifiche del
DettagliDEFINIZIONI INDISPENSABILI
1 DEFINIZIONI INDISPENSABILI Preimballaggio Per imballaggio preconfezionato, o preimballaggio, si intende l insieme del prodotto e dell imballaggio nel quale è confezionato. Possiamo affermare quindi che
Dettagli811.112.243 Ordinanza del DFI
Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per i primi quattro anni di studio presso la facoltà di medicina dell Università di Zurigo del 17 ottobre
DettagliScaldacqua istantanei a gas ad alta tecnologia. Acquatech
Scaldacqua istantanei a gas ad alta tecnologia Una gamma di prodotti ad alta tecnologia per l acqua calda istantanea Acqua calda subito e senza limiti Risparmio energetico Stabilità della impostata è la
DettagliL attività lavorativa degli autotrasportatori
L attività lavorativa degli autotrasportatori a cura di Franco Medri cronotachigrafo tempi e di riposo PERIODO DI GUIDA GIORNALIERO Si definisce con il termine : «Il complessivo di guida tra il termine
DettagliLe sette domande più frequenti sulla regolamentazione del consumo proprio
Data 24 marzo 2014 Versione 1.0 Le sette domande più frequenti sulla regolamentazione del consumo proprio 1. Cosa si intende per regolamentazione del consumo proprio? 2 2. Quali effetti ha la regolamentazione
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO Approvato con deliberazione del C.C. n. 45 del 24/03/2011 INDICE Art. 1 Canone di Concessione non ricognitorio Art. 2 - Superficie
DettagliRIQUALIFICAZIONE ENERGETICA Scuola Elementare F.lli Rossetti Via San Zeno PROGETTO ESECUTIVO SOSTITUZIONE GENERATORE TERMICO
Ing. Paolo Silveri Via Valle Bresciana, 10 25127 Brescia Tel. 347.9932215 silveri.progea@gmail.com COMUNE di ODOLO Provincia di Brescia RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA Scuola Elementare F.lli Rossetti Via
DettagliEFFICIENZA ENERGETICA
EFFICIENZA ENERGETICA La strategia italiana per l'efficienza energetica arch. Mario NOCERA GREEN JOBS E NUOVE OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO NELL AMBITODELL EFFICIENZA ENERGETICA: STRUMENTI, INNOVAZIONI E BUONE
DettagliImpianti fotovoltaici connessi alla rete
Aspetti tecnici legati alla progettazione e realizzazione di impianti di generazione e alla loro connessione alla rete La Guida CEI 82-25: Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica
DettagliSES RETI S.P.A. LISTINO PREZZI PREZZI VALIDO DAL 01/01/2014 COMUNE DI CARMIANO
La SES RETI S.p.A. si impegna, nell impianto di distribuzione del gas naturale del comune di CARMIANO a fornire le prestazioni ed i servizi di seguito meglio individuati (denominati Attività ), in ottemperanza
DettagliRegolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione
Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) Modifica del 26 giugno 2012 Approvata dal Consiglio federale
DettagliOrdinanza sulle borse e il commercio di valori mobiliari
Ordinanza sulle borse e il commercio di valori mobiliari (Ordinanza sulle borse, OBVM) Modifica del 10 aprile 2013 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 2 dicembre 1996 1 sulle borse
DettagliOrdinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali e delle case di cura nell assicurazione malattie
Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali e delle case di cura nell assicurazione malattie (OCPre) Modifica del 22 ottobre 2008 Il Consiglio federale
DettagliLegge federale concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero
Legge federale concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero (LISE) 418.0 del 9 ottobre 1987 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto
DettagliDirettive. Controllo degli impianti di deposito. Giugno 2008 KVU CCE CCA
Direttive Controllo degli impianti di deposito Giugno 2008 KVU CCE CCA 1 Adottata il 25 ottobre 2007 dal Gruppo di lavoro CITA della CCA (Conferenza dei capi dei servizi e uffici di protezione dell'ambiente
DettagliL Istituto di Credito con sede in Via iscritto al Registro delle Imprese
ALLEGATO 1 CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA tra L Associazione Pistoia Futura Laboratorio per la Programmazione Strategica della Provincia di Pistoia, con sede in Pistoia Piazza San
DettagliImposta di bollo sui documenti informatici
Conferenza organizzata dall Associazione ICT Dott.Com Imposta di bollo sui documenti informatici Direzione Regionale del Piemonte a cura di Sandra Migliaccio Ufficio Fiscalità Generale 1 21 novembre 2014
DettagliFOGLIO INFORMATIVO ANALITICO
FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO Foglio informativo analitico recante le condizioni contrattuali praticate per i rapporti di prestito sociale dalla Cooperativa G. di Vittorio Società
DettagliG.P. GAS S.r.l. LISTINO PREZZI 2014 (PROVVISORIO: dal 01/01/2014 alla data di variazione ISTAT)
Il Distributore si impegna, anche tramite terzi ed in relazione agli impianti per i quali è concessionario del servizio di distribuzione del gas naturale e di gas diversi dal gas naturale, a fornire le
Dettagli