REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

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1 REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO - Norme generali - Procedure Amministrative della carriera dello studente

2 VOLUME I INDICE SOMMARIO VOLUME I PARTE PRIMA NORME GENERALI Art.1 Definizioni e Contenuto pag. 1 Art.2 Strutture e Consigli Didattici pag. 2 Art.3 I Regolamenti Didattici pag. 2 Art.4 Ordinamenti Didattici pag. 3 Art.5 Titoli e durata dei Corsi di Studio pag. 4 Art.6 Istituzione, attivazione e disattivazione dei corsi di studio pag. 4 Art.7 Istituzione di nuove Facoltà pag. 5 Art.8 Programmazione, organizzazione e svolgimento dell attività didattica pag. 5 Art.9 Compiti e doveri didattici dei Docenti pag. 6 Art.10 Valutazione dell attività didattica pag. 7 Art.11 Manifesto annuale degli studi e guide didattiche pag. 7 Art.12 Attività di orientamento e di tutorato pag. 7 Art.13 Forme di pubblicità pag. 8 Art.14 Scuole di specializzazione pag. 8 Art.15 Corsi di Dottorato pag. 8 Art.16 Corsi di Master pag. 8 Art.17 Corsi di abilitazione alla preparazione professionale e ai concorsi pubblici pag. 8 Art.18 Corsi di aggiornamento culturale e di formazione permanente pag. 8 Art.19 Corsi di perfezionamento professionale pag. 9 Art.20 Corsi integrativi pag. 9 Art.21 Modalità istitutive e gestionali dei corsi di cui agli art. 17, 18, 19, 20 pag. 9 PARTE SECONDA PROCEDURE AMMINISTRATIVE DELLA CARRIERA DELLO STUDENTE Art.22 Calendario degli adempimenti amministrativi pag. 10 Art.23 Accesso ai corsi di studio pag. 10 Art.24 Crediti Formativi Universitari pag. 11 Art.25 Divieto di doppia iscrizione pag. 12 Art.26 Iscrizione ai singoli insegnamenti pag. 12 Art.27 Frequenza/Status di Ripetente pag. 12 Art.28 Iscrizione sotto condizione e fuori corso pag. 13 Art.29 Interruzione degli studi pag. 13 Art.30 Sospensione degli studi pag. 14 Art.31 Decadenza dalla qualità di studente pag. 14 Art.32 Rinuncia agli studi pag. 14 Art.33 Piani di studio pag. 15 I

3 Art.34 Durata dei corsi di studio e studenti a tempo parziale pag. 15 Art.35 Passaggio ad altro corso di studi pag. 16 Art.36 Trasferimenti pag. 16 Art.37 Esami di profitto Commissioni pag. 17 Art.38 Conseguimento dei titoli accademici pag. 17 Art.39 Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all estero pag. 18 Art.40 Collaborazioni studentesche pag. 18 Art.41 Tasse e Contributi universitari pag. 18 Art.42 Norme transitorie e finali pag. 19 Art.43 Facoltà istituite nell'ateneo pag. 19 VOLUME II PARTE TERZA ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO I. Facoltà di Giurisprudenza pag. 21 Corsi di Laurea - Corso di Laurea in Scienze Giuridiche pag Corso di Laurea in Scienze del Turismo pag Corso di Laurea in Scienze della Mediazione Interlinguistica pag. 30 Corsi di Laurea Specialistica - Corso di Laurea Specialistica in Giurisprudenza pag. 36 II. Facoltà di Economia e Commercio pag. 41 Corsi di Laurea - Corso di Laurea in Economia e Commercio pag Corso di Laurea in Economia ed Amministrazione delle Imprese pag. 47 Corsi di Laurea Specialistica - Corso di Laurea Specialistica in Economia Banca e Finanza pag Corso di Laurea Specialistica in Economia e Commercio pag. 57 III. Facoltà di Medicina e Chirurgia pag. 62 Corsi di Laurea - Corso di Laurea in Scienze Motorie pag Corso di Laurea in Infermieristica pag Corso di Laurea in Ostetricia pag Corso di Laurea in Educazione Professionale pag Corso di Laurea in Fisioterapia pag Corso di Laurea in Terapia Occupazionale pag Corso di Laurea in Igiene Dentale pag Corso di Laurea in Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare pag Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico pag Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia pag.119 II

4 Corsi di Laurea Specialistica - Corso di Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia pag Corso di Laurea Specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria pag.136 IV. Facoltà di Scienze MM.FF.NN Como pag.140 Corsi di Laurea - Corso di Laurea in Scienze Chimiche pag Corso di Laurea in Chimica Industriale Gestionale e Tessile pag Corso di Laurea in Fisica pag Corso di Laurea in Fisica per la Medicina e i Biosistemi pag Corso di Laurea in Fisica per le Nuove Tecnologie pag Corso di Laurea in Scienze Ambientali pag Corso di Laurea in Valutazione e Controllo Ambientale pag Corso di Laurea in Matematica (Curriculum Applicativo) pag Corso di Laurea in Matematica (Curriculum Generale) pag Corso di Laurea in Metodi Matematici per l Analisi Economica e Finanziaria pag Corso di Laurea in Scienze dei Beni e delle Attività culturali pag Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie dell Informazione pag.191 Corsi di Laura Specialistica - Corso di Laurea Specialistica in Scienze Ambientali pag Corso di Laurea Specialistica in Fisica pag Corso di Laurea Specialistica in Matematica pag Corso di Laurea Specialistica in Scienze Chimiche pag Corso di Laurea Specialistica in Chimica Industriale pag.218 V. Facoltà di Scienze MM.FF.NN Varese pag.222 Corsi di Laurea - Corso di Laurea in Scienze Biologiche pag Corso di Laurea in Informatica pag Corso di Laurea in Biologia Sanitaria pag Corso di Laurea in Biotecnologie pag Corso di Laurea in Analisi e Gestione delle Risorse Naturali pag Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione pag Corso di Laurea in Ingegneria per la Sicurezza del Lavoro e dell Ambiente pag.265 Corsi di Laurea Specialistica - Corso di Laurea Specialistica in Scienze Biologiche pag Corso di Laurea Specialistica in Informatica pag Corso di Laurea Specialistica in Biologia Applicata alla Ricerca Biomedica pag Corso di Laurea Specialistica in Biotecnologie Mediche pag Corso di Laurea Specialistica in Analisi e Gestione delle Risorse Naturali pag Corso di Laurea Specialistica in Ecotossicologia pag Corso di Laurea Specialistica in Biotecnologie Industriali e Biocatalisi pag.312 III

5 REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO PARTE I Norme generali Art. 1 Definizioni e contenuto 1. Ai sensi del presente Regolamento si intende: a. per Regolamento dell Autonomia Didattica degli Atenei, il Regolamento recante norme concernenti l autonomia didattica degli atenei di cui al D.M. 3 novembre 1999 n.509; b. per Corsi di studio, i Corsi di Laurea, di Laurea Specialistica, di Master di I e II livello, di Specializzazione, di Dottorato di ricerca come individuati dall art. 5; c. per Titoli di studio, la Laurea, la Laurea Specialistica, il Diploma di Specializzazione, il Dottorato di ricerca, i Master di I e II livello come individuati dall art. 5; d. per Decreti ministeriali, i decreti emanati ai sensi e secondo la procedura di cui all art. 17 co. 95 della L. 15 maggio 1997 n. 127 e successive modifiche, recanti la definizione delle classi di appartenenza dei corsi di studio, dei relativi obiettivi formativi qualificanti, delle attività formative indispensabili per conseguirli e del numero minimo di crediti per attività formativa e per ambito disciplinare; e. per Classi di appartenenza dei corsi di studio ( o più brevemente classi di corsi di studio l insieme dei corsi di studio, comunque denominati e determinati dai decreti ministeriali 4 agosto e 28 novembre 2000; f. per Regolamenti Didattici dei corsi di studio, i regolamenti di cui all art. 11 comma 2 della L. 19 novembre 1990 n. 341, nonché all art. 12 del D.M. 3 novembre 1999 n. 509, concernente l autonomia didattica degli atenei; g. per Ordinamenti Didattici dei corsi di studio, l insieme delle regole che disciplinano i curricula dei corsi di studio; h. per Settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui ai DD. MM. 23 giugno 1997, 23 dicembre 1999 e 4 ottobre 2000; i. per Ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali; j. per Credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale, per l acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio, come specificato dall art. 5 del D.M. 3 novembre 1999 n. 509; k. per Obiettivi formativi, l insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale al conseguimento dei quali il corso di studio è finalizzato, come precisati dai decreti ministeriali 4 agosto e 28 novembre 2000; l. per Attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dall Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all orientamento, ai tirocini, alle tesi, alle attività di studio individuale; m. per Curriculum, l insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo. 1

6 2. Il Regolamento didattico di Ateneo disciplina nella prima parte i criteri e le modalità di funzionamento dei corsi di studio, le attività e i servizi di orientamento, di sostegno, di aggiornamento, di perfezionamento e di formazione permanente e ricorrente e altre tipologie di formazione previste dallo Statuto o dalle norme di legge. Esso stabilisce altresì le norme comuni a tutte le strutture didattiche di Ateneo per lo svolgimento delle proprie attività e per l emanazione dei rispettivi regolamenti didattici. Il Regolamento Didattico di Ateneo stabilisce nella seconda parte le procedure amministrative e gli istituti relativi alla carriera degli studenti; nella terza parte riporta gli ordinamenti didattici di riferimento dei corsi di laurea, di laurea specialistica e di specializzazione attivabili nell Università degli Studi dell Insubria. I corsi di Master di primo e secondo livello e i corsi di Dottorato di ricerca sono istituiti, attivati e disciplinati con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti. Art. 2 Strutture e Consigli Didattici 1. Ogni struttura didattica ha un proprio Consiglio con modalità di costituzione e di funzionamento stabilite dal Regolamento di Ateneo nel rispetto delle norme statutarie. 2. Per ogni attività didattica formativa deve in ogni caso essere individuata la struttura e/o la singola persona alla quale deve essere conferita dall organo competente la relativa responsabilità. 3. Nel caso di più corsi di studio afferenti alla stessa Facoltà può essere costituito un unico consiglio didattico che sostituisce i consigli didattici dei singoli corsi di studio, di cui assume tutte le competenze. 4. I corsi di studio e i servizi didattici organizzati da più Facoltà sono disciplinati da propri regolamenti, predisposti d intesa tra le Facoltà interessate ed approvati dal Senato Accademico. 5. I corsi di studio organizzati con altri Atenei Italiani o stranieri, per il rilascio di titoli congiunti, sono regolati da apposite convenzioni che ne definiscono il funzionamento. 6. Strutture speciali di insegnamento per le attività di alta formazione, di perfezionamento e di aggiornamento post-lauream ed ogni altra tipologia di formazione sono istituite dal Senato Accademico. Art. 3 I Regolamenti didattici 1. I Regolamenti didattici delle singole Facoltà, nel rispetto delle norme statutarie e del presente regolamento, stabiliscono le regole comuni relative all organizzazione didattica dei corsi di studio e ai servizi didattici integrativi che fanno ad esse capo, nonchè le modalità di definizione degli obiettivi, dei tempi e dei modi con cui le competenti strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative. 2. I Regolamenti didattici dei Corsi di Studio disciplinano l attività didattica di competenza ed il relativo ordinamento didattico. Essi sono proposti dai rispettivi consigli e approvati dal Senato Accademico, sentita la o le Facoltà di afferenza. 3. Ciascun Regolamento didattico dei Corsi di Studio riporta in particolare: a. l elenco degli insegnamenti con l indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento, della loro durata (trimestrale, semestrale o annuale) e dell eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative; b. gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa; 2

7 c. i crediti didattici assegnati ad ogni attività formativa suddivisi per anno di corso, le eventuali propedeuticità di frequenza e/o di esami, gli sbarramenti, nonché gli eventuali criteri di verifica dell obsolescenza dei contenuti conoscitivi; d. la frazione dell impegno orario complessivo riservato allo studio e alle altre attività formative di tipo individuale; e. i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali; f. la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti; g. le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza, nonché le modalità organizzative di attività sostitutive della frequenza obbligatoria anche con riferimento agli studenti disabili o comunque non impegnati a tempo pieno; h. le modalità di riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente in altro corso di studi, anche seguito presso altre Università, o attraverso attività professionali e competenze linguistiche certificate; i. le forme di verifica dei crediti acquisiti in altri corsi di studio o in altro Ateneo che tengano conto del carico didattico corrispondente ai crediti assegnati dalla sede di provenienza; j. le modalità per l assolvimento dell eventuale debito formativo in relazione all accesso al primo o a successivi anni di corso, con la previsione di eventuali attività formative propedeutiche e integrative, tenuto conto della congruenza dei contenuti con gli obiettivi formativi ed il curriculum scelto dallo studente; k. le tipologie e le forme del tutorato. 4. I Regolamenti didattici dei singoli Corsi di Studio sono sottoposti a revisione da parte dei rispettivi Consigli almeno ogni cinque anni, con particolare riguardo al numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento e alle altre attività formative. Art. 4 Ordinamenti didattici 1. Gli Ordinamenti didattici dei Corsi di Studio, riportati nella parte terza del presente Regolamento, determinano: a. la denominazione del Corso di studi, la Classe o le Classi di appartenenza, la formulazione degli obiettivi formativi specifici e la Facoltà o le Facoltà di afferenza; b. l elenco delle attività formative finalizzate all acquisizione dei crediti che costituiscono i curricula previsti dal corso, l indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e degli ambiti disciplinari; c. i crediti assegnati a ciascuna attività formativa riferiti ad uno o più settori scientificodisciplinari; d. le modalità della prova finale e il numero dei crediti formativi necessari per il conseguimento del titolo di studio. Art. 5 Titoli e durata dei Corsi di Studio 1. L Ateneo rilascia i seguenti titoli di studio: Laurea (titolo di studio di I livello), Laurea Specialistica (titolo di studio di II livello), Diploma di Specializzazione, Dottorato di ricerca. I predetti titoli sono conseguiti al termine dei rispettivi corsi di studio. 3

8 2. L Università rilascia inoltre i titoli di Master Universitari di primo e di secondo livello alla conclusione di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento rispettivamente della Laurea o della Laurea Specialistica. 3. La durata normale dei corsi di Laurea è di tre anni, quella dei corsi di Laurea Specialistica è di ulteriori due anni dopo la laurea, eccettuati i casi in cui i Regolamenti didattici dei singoli Corsi di Studio non dispongano diversamente. 4. Il conseguimento del titolo di studio avviene secondo le modalità previste dalle norme di legge e dai Decreti ministeriali in vigore, ed è disciplinato dal presente Regolamento. 5. L Ateneo può rilasciare i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente con altri Atenei italiani o con istituzioni estere universitarie o di alta formazione, sulla base di apposite convenzioni; in tal caso la durata del corso può essere determinata in relazione alla specifica normativa dell Unione Europea. Art. 6 Istituzione, attivazione e disattivazione dei corsi di studio 1. L istituzione e l attivazione di un nuovo corso di studi è deliberata dal Senato Accademico su proposta del Consiglio di una o più Facoltà nel rispetto della normativa vigente, salvo quanto previsto dall art.15 in materia di Dottorato di ricerca 2. L istituzione di un nuovo corso di studi è proposta da un numero adeguato di professori e di ricercatori dotati delle competenze necessarie. La proposta è corredata di regola dal Regolamento didattico del corso e deve, tra l altro, indicare l eventuale fabbisogno aggiuntivo di docenza e le relative tipologie, l ordinamento didattico del corso di studi, gli obiettivi qualificanti, le prospettive occupazionali, le strutture presso le quali si svolgeranno le lezioni del corso e le risorse disponibili o acquisibili. 3. Nella proposta di attivazione di un nuovo corso di studio il Consiglio o i Consigli di Facoltà indicano le risorse necessarie e gli obiettivi qualificanti da conseguire nel corso del primo triennio, anche in termini di iscrizioni. A tale indicazione si farà riferimento in sede di valutazione dei risultati dell iniziativa. Per l attivazione deve essere acquisito il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione sulle risorse necessarie. 4. L istituzione e l attivazione di un programma formativo diverso dal corso di Laurea o di Laurea Specialistica, di Dottorato, di Specializzazione e di Master sono deliberati dal Consiglio di Facoltà o dai Consigli di altra struttura didattica proponente. 5. Il Senato Accademico, almeno ogni cinque anni a partire dall entrata in vigore del presente regolamento, effettua un esame complessivo dell offerta didattica dell Ateneo. La Facoltà o le Facoltà di afferenza, entro un mese dalla conclusione dei primi tre anni accademici di attività di un Corso di Laurea di nuova istituzione, o dei primi due quando si tratti di Laurea Specialistica, presentano al Rettore e al Nucleo di Valutazione una relazione sull attività svolta e sui risultati ottenuti. Il Nucleo di Valutazione verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi qualificanti del corso, nonché i costi sostenuti dall Ateneo e invia la relazione al Senato Accademico, che delibera sul mantenimento del corso, sulla disattivazione, o sui criteri per una ulteriore verifica da effettuarsi entro un biennio. La delibera del Senato Accademico è comunicata al Consiglio di Amministrazione. 6. L attivazione e la disattivazione di un corso di studio sono comunicate al Ministero; nel caso di disattivazione l Università assicura comunque agli studenti iscritti, la possibilità di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo, o di optare per l iscrizione ad altri corsi di studio attivati con riconoscimento dei crediti acquisiti. 4

9 Art. 7 Istituzione di nuove Facoltà 1. L Università può istituire nuove Facoltà nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dello Statuto e del presente Regolamento. La proposta di istituzione, predisposta da una o più Facoltà o da almeno 5 professori di ruolo, di cui almeno tre di prima fascia, con il parere del Nucleo di Valutazione, è sottoposta all approvazione del Senato Accademico e, per quanto di competenza, al Consiglio di Amministrazione. 2. L istituzione di una nuova Facoltà comporta di norma l attivazione di almeno un corso di studi afferente ad una classe di Laurea non presente in una delle sedi dell Ateneo. 3. Nel caso di istituzione di nuove Facoltà le attribuzioni del Consiglio di Facoltà sono esercitate temporaneamente da un Comitato costituito da 5 professori di ruolo, 3 di prima fascia e 2 di seconda fascia. I componenti del Comitato sono nominati con Decreto Rettorale su delibera del Senato Accademico; i membri del Comitato durano in carica fino alla presa di servizio presso la nuova Facoltà di almeno 5 professori di ruolo, di cui almeno 3 di prima fascia e, comunque, non oltre i 3 anni. Decorso tale termine, il comitato decade; i suoi membri non possono essere rinominati e si procede ad una nuova designazione. Qualora 5 professori di ruolo, almeno 3 dei quali professori di prima fascia, abbiano optato per la nuova Facoltà, non si procede alla nomina del Comitato. Art. 8 Programmazione, organizzazione e svolgimento dell attività didattica 1. Entro i termini stabiliti dal Regolamento di Facoltà e comunque non oltre il 31 marzo, i Consigli di Facoltà programmano, anche sulla base delle indicazioni degli organi collegiali preposti ai programmi di formazione, le attività didattiche, le attività integrative di orientamento e di tutorato e le altre attività di competenza del successivo anno accademico. 2. I Consigli di Facoltà stabiliscono in particolare gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative assegnazioni e deliberano in merito alle afferenze dei docenti ai Corsi di studio. 3. Per il pieno raggiungimento degli obiettivi formativi del Corso di studio, il Consiglio competente, nel rispetto della libertà di insegnamento, provvede alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati dell attività formativa. 4. Gli insegnamenti dei Corsi di studio possono articolarsi per la loro durata in trimestrali, semestrali ed annuali ed essere ognuno costituito in più moduli, anche comprensivi di parti della medesima disciplina o di discipline affini, chiaramente individuati all interno degli insegnamenti e affidati anche a docenti diversi secondo quanto stabilito dal Regolamento didattico di Facoltà. Il numero delle ore settimanali e la loro distribuzione sono determinate in relazione alla programmazione degli insegnamenti e alle esigenze di funzionalità del calendario didattico. 5. Gli insegnamenti dei Corsi di studio possono essere motivatamente sdoppiati dal Consiglio di Facoltà. I docenti che svolgono insegnamenti sdoppiati per un medesimo Corso di studio sono tenuti a concordare e coordinare i rispettivi programmi di insegnamento nonché le modalità di esame. I criteri per la distribuzione degli studenti tra gli insegnamenti sdoppiati sono definiti dal Regolamento di Facoltà. 6. La mutuazione, proposta dal Consiglio del Corso di studio interessato, è deliberata, entro i termini di cui al comma 1, dal Consiglio di Facoltà nel caso in cui l insegnamento sia attivato presso un altro Corso di studio della medesima Facoltà. Qualora la mutuazione riguardi un insegnamento che fa capo ad altra Facoltà, è richiesto il consenso di quest ultima, unitamente all indicazione delle condizioni riservate agli studenti interessati. La mutuazione di insegnamenti attivati presso altre Università è subordinata alla stipulazione di accordi interateneo approvati dal Senato Accademico. 5

10 Art. 9 Compiti e doveri didattici dei docenti 1. L attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori e ai ricercatori, ivi comprese le attività organizzative, didattiche integrative, di orientamento e di tutorato, compete ai Consigli di Facoltà, che vi provvedono secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi di lavoro nell ambito dei loro compiti di programmazione, anche sulla base delle indicazioni degli organi collegiali preposti ai corsi di studio che fanno loro capo, nel rispetto delle norme in vigore sullo stato giuridico dei docenti universitari. 2. I professori e i ricercatori sono tenuti ad assicurare, nell ambito degli obiettivi e delle forme di coordinamento stabiliti dalle strutture didattiche competenti e secondo l impegno orario annuale stabilito dalle pertinenti norme sullo stato giuridico, lo svolgimento di lezioni, esercitazioni e seminari, forme di didattica individuale e guidata, attività di orientamento e di tutorato, partecipazione alle commissioni per le valutazioni del profitto e per il conferimento dei titoli di studio, nonchè garantire la costante disponibilità al rapporto con gli studenti e assolvere ogni altra attività disciplinata nel Regolamento didattico di Ateneo e nei regolamenti delle singole strutture. Professori e ricercatori sono tenuti a svolgere personalmente le attività didattiche frontali loro attribuite. 3. Qualora per ragioni di salute o di ufficio, o per altro legittimo impedimento, il professore o ricercatore non possa temporaneamente assolvere ai compiti di cui sopra, questi dovranno essere assolti, su richiesta del responsabile, da altro docente, o rinviati. In quest ultimo caso il docente responsabile deve provvedere affinché ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. Se la durata dell impedimento è superiore a una settimana, deve essere informato il Preside della Facoltà, al quale spetta verificare la congruità della soluzione temporanea adottata e comunque provvedere a garantire la continuità dell insegnamento. Si dovrà comunque provvedere alla nomina di un supplente per assenze o impedimenti superiori a 30 giorni. 4. I professori e ricercatori sono tenuti ad attestare lo svolgimento della propria attività didattica frontale, annotando su un apposito registro gli argomenti trattati ed i relativi orari, a specificare i giorni e gli orari di effettiva presenza per il ricevimento degli studenti, per la partecipazione alle commissioni per la valutazione del profitto e per il conferimento dei titoli di studio. Nel medesimo registro il docente attesta altresì lo svolgimento dei compiti organizzativi attribuitigli dalle Facoltà e l eventuale impegno derivante dalla partecipazione agli organi di governo dell Ateneo. Il registro deve essere mantenuto aggiornato ed esibito ad ogni richiesta del Presidente del corso di studio, del Preside della Facoltà o del Rettore. Il registro, firmato dal docente, viene consegnato al Preside della Facoltà di appartenenza entro 30 giorni dal termine dell anno accademico. Il Preside verifica l assolvimento dei compiti didattici assegnati al docente, controfirma il registro e lo trasmette all Amministrazione per le registrazioni statistiche e l archiviazione. 5. I professori e i ricercatori hanno l obbligo di partecipare alle sedute dei Consigli di Facoltà, degli altri organi collegiali e delle commissioni di cui facciano eventualmente parte. Art. 10 Valutazione dell attività didattica 1. I Consigli delle strutture didattiche provvedono alla valutazione periodica dell attività didattica, tenuto conto dei risultati delle indagini effettuate presso gli studenti sull attività formativa svolta da professori e ricercatori. 6

11 Art. 11 Manifesto annuale degli studi e guide didattiche 1. Le Facoltà predispongono entro il 31 maggio il Manifesto annuale degli studi relativo al successivo anno accademico. Il Manifesto indica i corsi di studio e gli altri programmi formativi attivati, i piani di studio ufficiali e le modalità di presentazione di eventuali proposte di piani di studio individuali, le norme sugli eventuali obblighi di frequenza, sulle eventuali propedeuticità degli insegnamenti e/o di altre attività formative, i requisiti di ammissione a ciascun corso di studio, le modalità di accesso a quelli a numero programmato e le norme relative alla selezione da divulgare con appositi bandi di concorso. 2. La coerenza del Manifesto alle direttive generali dell Ateneo è verificata dal Senato Accademico che ne dispone la pubblicazione. 3. Le guide didattiche per gli studenti relative ad uno o più corsi di studio sono predisposte dalle Facoltà o dalle stesse demandate alle strutture didattiche competenti entro la data di inizio del periodo utile per le iscrizioni al nuovo anno accademico. Le guide riportano le notizie del Manifesto annuale degli Studi, i programmi degli insegnamenti con le relative modalità di verifica del profitto, le disposizioni di carattere amministrativo ed ogni altra notizia utile ad illustrare le attività didattiche programmate. Ogni modifica o interpretazione delle notizie contenute nelle guide didattiche deve essere divulgata per tempo anche mediante l affissione di comunicati all Albo di Facoltà e alla Segreteria Studenti. Art. 12 Attività di orientamento e di tutorato 1. L Università promuove attività di orientamento, di tutorato e di assistenza al fine di consentire: a. una scelta consapevole del corso di studio da parte degli studenti degli ultimi anni delle scuole secondarie superiori; b. un apprendimento proficuo durante tutto il percorso formativo universitario; c. una riduzione o eliminazione dei fenomeni di dispersione e di eccessivo prolungamento del periodo di studio; d. un facile inserimento nel mondo del lavoro di coloro che abbiano conseguito il titolo di studio presso l Ateneo. Per la realizzazione delle predette finalità l Università potrà istituire appositi servizi o strutture organizzative. 2. Le attività e le iniziative di orientamento, di tutorato e di assistenza possono essere organizzate di concerto con le strutture didattiche d Ateneo e altre strutture interessate compresi gli Istituti di istruzione secondaria superiore. Ai fini dell attuazione di quanto previsto nel comma precedente, nonché per garantire la piena valorizzazione delle capacità individuali, le Facoltà istituiscono un servizio o nominano un referente per il tutorato per l assistenza ed il sostegno degli studenti. Le attività di orientamento e di tutorato che rientrano nell attività istituzionale dei docenti, sono disciplinate e gestite dai Consigli dei corsi di studio. Le attività di tutorato si svolgono in conformità al relativo Regolamento di Ateneo. Art. 13 Forme di pubblicità 1. L Università garantisce adeguate forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in materia didattica, anche attraverso la rete informatica dell Ateneo. 7

12 Art. 14 Scuole di Specializzazione 1. Le Scuole di Specializzazione sono disciplinate da appositi Regolamenti proposti dal Consiglio della Scuola e approvati dal Senato Accademico sentito il Consiglio della o delle Facoltà interessate. Art. 15 Corsi di Dottorato 1. L istituzione e la disciplina dei Corsi di Dottorato è stabilita da apposito regolamento emanato ai sensi della Legge 3 luglio 1998 n Art. 16 Corsi di Master 1. L Università promuove corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, di norma di durata annuale, aperti a chi abbia conseguito la Laurea o la Laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati rispettivamente i Master universitari di I e II livello. 2. Le proposte di istituzione dei corsi di Master devono illustrare gli obiettivi e le funzioni anche in relazione al particolare settore occupazionale al quale si riferiscono. I corsi di Master possono essere organizzati anche in forma consorziata, con enti e soggetti esterni, anche stranieri. 3. Un apposito Regolamento approvato dal Senato Accademico e per quanto di competenza dal Consiglio di Amministrazione, disciplina il funzionamento del corso di Master. Tale Regolamento determina quali attività formative eventualmente svolte in altri corsi di perfezionamento possano essere riconosciute come crediti acquisiti ai fini del completamento del corso di Master, con corrispondente riduzione del carico formativo dovuto. Art. 17 Corsi di preparazione all abilitazione professionale e ai concorsi pubblici 1. L Università può attivare corsi di preparazione agli esami di abilitazione all esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici, nazionali ed internazionali, anche in risposta ad esigenze di formazione espresse dagli ordini professionali e dalle Amministrazioni pubbliche. Art. 18 Corsi di aggiornamento culturale e di formazione permanente 1. I corsi di aggiornamento e di formazione permanente e ricorrente sono attività didattiche formative finalizzate all aggiornamento e all acquisizione di competenze e di conoscenze in determinati settori scientifici, tecnici e professionali. Essi hanno, di norma, durata non superiore all anno e sono organizzati in modo tale da favorire la partecipazione dei lavoratori. 8

13 Art. 19 Corsi di perfezionamento professionale 1. I corsi di perfezionamento professionale sono attività didattiche formative finalizzate all acquisizione, dopo il conseguimento di un titolo universitario, di particolari competenze in determinati settori scientifici, tecnici e professionali. Essi hanno di norma durata non superiore ad un anno, sono organizzati sulla base di un ordinamento didattico specifico stabilito dal Consiglio della struttura responsabile. Art. 20 Corsi integrativi 1. L Università può promuovere ed attivare, anche in collaborazione con Enti esterni, corsi integrativi di carattere interdisciplinare diretti a studenti iscritti ai corsi di studio; può altresì attivare cicli seminariali di cultura generale e di tipo interdisciplinare finalizzati ad integrare i percorsi formativi post lauream. L Università può promuovere e realizzare, anche in collaborazione con Enti esterni, percorsi formativi avanzati di alta specializzazione anche in un quadro di collaborazioni internazionali. Art. 21 Modalità istitutive e gestionali dei corsi di cui agli artt. 17, 18, 19, I corsi di cui agli artt. 17, 18, 19, 20 sono istituiti ed attivati su proposta dei Consigli delle strutture didattiche interessate, eventualmente di concerto con Enti esterni, con deliberazione del Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione per quanto di competenza. Nella proposta istitutiva del corso debbono essere indicati: la tipologia, le finalità, l ordinamento didattico con eventuale riconoscimento di crediti, i docenti, i requisiti di ammissione degli studenti, le modalità organizzative, le risorse e le strutture necessarie, le fonti di finanziamento ed il relativo piano di utilizzo. 2. L attività di docenza nei corsi può essere affidata a personale dell Università o a docenti esterni a contratto. Le attività didattiche e organizzative dei corsi previsti dagli articoli precedenti possono essere svolte dai docenti nell ambito del proprio impegno orario, previo parere favorevole della Facoltà di appartenenza. 3. Con le stesse modalità possono essere attivati anche altri corsi non espressamente previsti dal presente Regolamento, compatibili con le finalità istituzionali dell Ateneo. 4. Ai partecipanti ai Corsi di cui agli artt. 17, 18, 19 e 20 è rilasciato dal Direttore del Corso un attestato di frequenza secondo le modalità previste dalla proposta istitutiva e con l indicazione dell eventuale valutazione del merito. 5. La copertura finanziaria di tutte le spese necessarie all attivazione ed allo svolgimento dei programmi formativi di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo è assicurata da: a. contributi dei frequentanti; b. eventuali erogazioni da enti e soggetti esterni a ciò finalizzate; c. stanziamenti messi eventualmente a disposizione dal Consiglio di Amministrazione; d. risorse eventualmente assicurate dalla Facoltà o dalle strutture proponenti. 6. Ai docenti in servizio presso l Ateneo, che svolgono attività nei corsi di cui agli art. 16, 17, 18, 19, 20, 27 co.v, nonché quelle previste dall art. 12, come impegno didattico aggiuntivo al proprio monte-ore, possono essere riconosciuti compensi sia nel quadro dei programmi di incentivazione della docenza attivati dall Ateneo, sia sui contributi dei frequentanti e/o su eventuali finanziamenti esterni, entro la quota di disponibilità stabilita dal Consiglio di Amministrazione. 9

14 PARTE II Procedure amministrative della carriera dello studente Art. 22 Calendario degli adempimenti amministrativi 1. Il Senato Accademico definisce il calendario degli adempimenti amministrativi relativi alla carriera degli studenti. In particolare stabilisce: i termini di presentazione delle istanze di immatricolazione, di iscrizione ad anni successivi al primo, di presentazione dei piani di studio, di passaggio ad altro corso di studio dell Ateneo, di trasferimento ad altre Università e/o da altre Università, di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all estero, di presentazione delle domande per il conseguimento del titolo di studio e le sessioni degli esami finali, nonché i periodi ufficiali delle attività didattiche. 2. I termini di cui sopra possono essere motivatamente derogati dal Rettore. L'immatricolazione non potrà comunque aver luogo dopo il 31 dicembre. 3. Le attività didattiche dei corsi di studio di I e II livello di norma si svolgono tra il 1 ottobre e il 30 giugno; detti termini possono essere di norma anticipati o prorogati di 15 giorni. Le attività di insegnamento di norma si svolgono, in ciascun anno accademico, in due semestri. I Regolamenti didattici delle Facoltà o dei Corsi di Studio stabiliscono i periodi di svolgimento delle lezioni nel rispetto dei predetti termini. Ogni altra attività didattica può svolgersi anche nel restante periodo, secondo quanto deliberato dalle competenti strutture. 4. La sessione degli esami di profitto è unica. Gli appelli d esame non possono essere fissati prima del termine del I ciclo organizzato di lezioni e terminano entro 31 marzo dell anno successivo. Art. 23 Accesso ai corsi di studio 1. La qualità di studente si acquisisce con l immatricolazione ai corsi di studio attivati, di cui all art. 5 del presente Regolamento. Per l'iscrizione ai corsi di studio è richiesto il possesso del titolo di studio di scuola media secondaria superiore richiesto dalla normativa vigente. 2. I Regolamenti didattici dei singoli Corsi di Studio possono prevedere forme di verifica al fine di accertare la preparazione iniziale dello studente anche a conclusione di attività formative propedeutiche svolte eventualmente in collaborazione con gli Istituti di istruzione secondaria superiore. Qualora l'esito della verifica non sia positivo, allo studente vengono assegnati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare entro il primo anno di corso. Qualora non li assolva, ancorché iscritto all anno di corso successivo, lo studente non può sostenere gli esami di contenuto corrispondente alle materie oggetto del debito formativo. Tali obblighi formativi possono essere assegnati anche agli studenti ammessi ai corsi ad accesso programmato che abbiano riportato nella prova di ammissione una votazione inferiore a quella considerata idonea dalla struttura didattica competente. 3. Per essere ammessi ad un corso di Laurea Specialistica occorre essere in possesso della Laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all estero, riconosciuto idoneo. Qualora i crediti formativi universitari acquisiti nel corso di laurea di primo livello non siano integralmente riconosciuti nel corso di laurea specialistica che si vuole intraprendere è comunque consentito l accesso alla laurea specialistica a condizione che si provveda all integrazione dei crediti di cui si è in difetto. Per i corsi di Laurea Specialistica ad accesso libero può essere altresì previsto il possesso di requisiti curricolari e un adeguata preparazione personale che verrà verificata secondo le modalità stabilite dal Regolamento didattico di Facoltà. 10

15 4. Per i corsi di studio regolati da normative dell Unione Europea possono essere ammessi ai corsi di Laurea Specialistica, senza titolo universitario di primo livello, studenti in possesso del solo diploma di scuola secondaria superiore, fatta salva la verifica dell adeguata preparazione iniziale accertata secondo il Regolamento di cui al comma precedente. 5. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della Laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all estero riconosciuto idoneo. I Decreti ministeriali stabiliscono gli specifici requisiti di ammissione, ivi compresi gli eventuali crediti aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell Unione Europea. Art. 24 Crediti Formativi Universitari 1. Il Credito Formativo Universitario rappresenta l unità di misura del lavoro di apprendimento svolto dallo studente nello studio personale e nelle diverse attività formative, anche di tipo individuale, previste dall ordinamento didattico del proprio corso di studi. I crediti di ciascuna attività formativa si acquisiscono con il superamento degli esami o di altra forma di verifica del profitto. 2. L assegnazione dei crediti ad ogni attività formativa viene improntata a criteri razionali di distribuzione che tengano conto per ogni tipo di attività del carico di lavoro di apprendimento, dell impegno richiesto allo studente e del peso dell insegnamento all interno del corso di studio. In particolare le strutture didattiche nella determinazione dei crediti debbono attenersi ai seguenti parametri: a. la durata del corso; b. la tipologia, le forme ed il livello di articolazione dell attività didattica; c. il carico di studio complessivo dello studente e l eventuale previsione nel programma dell insegnamento di attività aggiuntive e integrative. 3. I Regolamenti didattici dei singoli Corsi di Studio definiscono i criteri per consentire una coerente ripartizione dei crediti relativi alle varie attività con gli specifici obiettivi formativi del corso di studio, su delibera delle singole strutture didattiche, previo parere favorevole di Commissioni Didattiche Paritetiche, istituite dalla Facoltà stessa e costituite dai rappresentanti degli studenti in Facoltà ed in ugual numero dai professori afferenti alla stessa. Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere stesso. In caso di parere negativo la deliberazione è assunta dal Senato Accademico. 4. Il Regolamento didattico del Corso di Studio stabilisce forme di verifica periodica dei crediti acquisiti al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi ed il numero minimo dei crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati negli studi a tempo pieno o a tempo parziale. Art. 25 Divieto di doppia iscrizione 1. E' fatto divieto di iscriversi a più corsi di studio del medesimo Ateneo o di altre Università. Lo studente che viola la predetta disposizione è tenuto a formalizzare la rinuncia agli studi per uno dei due corsi, entro il termine di giorni 15 dalla ricezione della comunicazione da parte dell ufficio di segreteria studenti. 2. Gli studenti iscritti ad un corso di laurea specialistica che intendono iscriversi ad un corso di perfezionamento al fine di conseguire il Master Universitario di primo livello, sono tenuti a formalizzare la sospensione degli studi per il corso di laurea specialistica sino al conseguimento del titolo di Master di primo livello. 11

16 3. L iscrizione ad un corso di Dottorato di ricerca è incompatibile con l iscrizione ad una scuola di specializzazione e viceversa. Art. 26 Iscrizione a singoli insegnamenti 1. Coloro che non sono iscritti ad un corso di studio possono iscriversi ad uno o più insegnamenti attivati nei corsi di laurea e di laurea specialistica. 2. L'iscrizione ai singoli insegnamenti è subordinata al possesso dei titoli richiesti dalla normativa vigente per accedere ai corsi di laurea o di laurea specialistica. Gli stranieri debbono dimostrare la conoscenza della lingua Italiana anche mediante un colloquio con un professore delegato dal Preside di Facoltà. 3. Per ogni anno accademico non è ammessa l iscrizione a più di due insegnamenti. L iscrizione ai corsi è correlata all articolazione dell attività didattica dell insegnamento nel corso dell anno accademico. 4. L iscritto, qualora intenda sostenere l'esame di profitto relativo al corso seguito, sarà tenuto a superare l'esame entro e non oltre il 31 marzo dell'anno accademico successivo a quello di iscrizione. Oltre tale termine l interessato è tenuto a rinnovare l iscrizione al singolo insegnamento. 5. A richiesta degli interessati è rilasciato un certificato attestante l'attività svolta dallo studente, espressa in crediti, e la votazione riportata nell'esame di profitto eventualmente sostenuto. 6. Ai fini del conseguimento della Laurea o della Laurea Specialistica, i Regolamenti didattici dei Corsi di Studio possono stabilire le modalità dell eventuale convalida dei singoli corsi seguiti, con la conseguente assegnazione allo studente dei crediti acquisiti. Art. 27 Frequenza / Status di ripetente 1. Per il conseguimento del titolo accademico lo studente è tenuto all iscrizione, alla frequenza e al superamento degli esami degli insegnamenti prescritti. Prima dell inizio di ogni periodo del percorso formativo lo studente deve effettuare l iscrizione agli insegnamenti previsti dal piano di studi scelto. 2. Nessun anno di corso è valido se lo studente non abbia preso iscrizione ad almeno due insegnamenti del proprio corso di studi o a quel numero diverso di insegnamenti stabilito a tal fine dai Regolamenti didattici di Facoltà o dei singoli Corsi di Studio. 3. I Regolamenti didattici di Facoltà o dei singoli Corsi di Studio stabiliscono i corsi a frequenza obbligatoria. Per tali corsi l attestazione di frequenza costituisce condizione essenziale per l ammissione a sostenere il relativo esame di profitto. L'esame sostenuto in difetto di frequenza viene annullato; sono altresì annullati gli esami sostenuti per i quali l'esame annullato risultava essere propedeutico. 4. Gli studenti che non abbiano preso l iscrizione e/o la frequenza a tutti gli insegnamenti previsti per ogni anno di corso, sono iscritti quali ripetenti dello stesso anno di corso. 5. I Regolamenti didattici dei singoli Corsi di Studio possono prevedere l attivazione di corsi intensivi per consentire agli studenti in condizioni di svantaggio di seguire con profitto il percorso formativo del corso di studio di appartenenza. I predetti corsi sono tenuti da professori e/o ricercatori universitari e le attività di docenza espletate possono rientrare nei loro compiti istituzionali. 12

17 Art. 28 Iscrizione sotto condizione e fuori corso 1. Lo studente, iscritto a corsi di studio che prevedono sbarramenti e propedeuticità ai fini dell iscrizione all anno di corso successivo che sia in difetto di esami, può chiedere di essere iscritto sotto condizione all anno successivo di corso al fine di poter adempiere agli obblighi didattici entro la sessione straordinaria d esame. Qualora lo studente non riesca a sciogliere tale riserva viene iscritto d ufficio in qualità di fuori corso. I Regolamenti didattici di Facoltà o dei singoli Corsi di Studio possono prevedere appelli di esami straordinari per consentire agli studenti di superare gli esami necessari per l iscrizione all anno successivo in posizione regolare. Non possono essere fissati appelli straordinari oltre la data del 31 dicembre. Sono considerati pertanto studenti fuori corso coloro che: a. avendo seguito il proprio corso universitario per l'intera sua durata o avendone frequentato con regolare iscrizione tutti gli insegnamenti prescritti per l'ammissione all'esame finale, non abbiano superato tutti gli esami previsti ( fuori corso finale); b. essendo stati iscritti ad un anno del proprio corso di studi ed avendo frequentato i relativi insegnamenti, non abbiano superato gli esami obbligatoriamente richiesti per il passaggio all'anno di corso successivo (fuori corso intermedio); c. essendo stati iscritti ad un anno del proprio corso di studi ed essendo in possesso dei requisiti necessari per poter iscriversi all anno di corso successivo, non abbiano chiesto tale iscrizione entro il termine stabilito (fuori corso intermedio); I Regolamenti didattici di Facoltà o dei singoli Corsi di Studio possono altresì prevedere limiti temporali alla possibilità di iscriversi in posizione di fuori corso finale o intermedio, differenziati a seconda che lo studente abbia scelto di percorrere gli studi universitari a tempo pieno o a tempo parziale, così come disciplinato dall art.34 del presente regolamento. Art. 29 Interruzione degli studi 1. L'interruzione degli studi si verifica qualora lo studente non rinnovi l'iscrizione per l'anno accademico successivo. Lo studente che ha interrotto gli studi ha diritto al rilascio dei certificati relativi alla carriera precedentemente percorsa. 2. Qualora lo studente intenda riprendere gli studi è tenuto a versare, per ogni anno accademico di interruzione, la tassa di ricognizione studi nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione. Ai soli fini dell interruzione studi l anno accademico si conclude con l apertura delle iscrizioni all anno successivo. Lo studente verrà iscritto in una delle posizioni di carriera disciplinate dagli artt , qualora non abbia i requisiti per iscriversi in posizione di regolare. 3. Se l'interruzione degli studi si protrae per due anni accademici consecutivi il Consiglio di Corso di Studio può prevedere strumenti di verifica del livello di preparazione dello studente. 13

18 Art. 30 Sospensione degli studi 1. Lo studente può inoltrare motivata e formale richiesta di sospensione degli studi. Detta possibilità è consentita nelle seguenti ipotesi : a. studente iscritto ad un corso di laurea specialistica che intende frequentare un corso di perfezionamento per il conseguimento del Master di primo o di secondo livello, nonché frequentare un corso per l abilitazione professionale; b. frequenza di corsi di formazione di livello universitario all estero; c. gravi ragioni di salute o gravi motivi familiari debitamente documentati; d. espletamento del servizio militare o del servizio civile; e. proseguimento di studi presso Accademie militari italiane o in Università estere. 2. Per gli anni di sospensione dagli studi non è dovuta la tassa di ricognizione. Per quanto non espressamente disciplinato si fa rinvio agli artt del presente Regolamento. Art. 31 Decadenza dalla qualità di studente 1. Lo studente che abbia interrotto o sospeso gli studi per otto anni accademici consecutivi o che lasci trascorrere otto anni accademici dal superamento dell'ultimo esame, decade dalla qualità di studente. Le tasse e i contributi pagati non sono restituibili. 2. Lo studente decaduto ha la facoltà di immatricolarsi nuovamente a qualsiasi corso di studio potendo chiedere il riconoscimento dei crediti acquisiti nella carriera precedente qualora le competenti strutture didattiche dichiarino la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi relativi ai corsi seguiti di cui si è sostenuto l esame di profitto. 3. La decorrenza del termine ai fini della decadenza si interrompe se lo studente, prima del compimento di otto anni accademici, sostiene un esame di profitto con esito positivo, effettua il passaggio ad altro corso di studi o il trasferimento ad altro Ateneo per il medesimo corso o diverso corso. L indicazione di studente decaduto viene riportata sulla certificazione degli studi. Lo studente che sia in difetto del solo esame finale non incorre nella decadenza. Art. 32 Rinuncia agli studi 1. Lo studente, qualora non intenda più esercitare i diritti derivanti dalla sua iscrizione, può rinunciare alla prosecuzione degli studi intrapresi ed eventualmente iniziare ex novo lo stesso corso di studi o immatricolarsi ad altro corso. Lo studente può chiedere il riconoscimento dei crediti acquisiti nella carriera precedente qualora le competenti strutture didattiche dichiarino la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi relativi ai corsi seguiti di cui si è sostenuto l esame di profitto. 2. L'atto di rinuncia è irrevocabile e comporta la non ripetibilità delle tasse e contributi versati. L'atto di rinuncia deve essere formalizzato per iscritto in modo chiaro ed esplicito, senza l apposizione di condizioni o termini. 14

19 Art. 33 Piani di studio 1. Il Consiglio di Corso di Studio definisce nel Regolamento didattico del corso il percorso formativo per il conseguimento del titolo finale, specificando il numero degli insegnamenti, la loro qualificazione (di base, caratterizzanti e opzionali), la loro propedeuticità e gli eventuali sbarramenti, nonché i crediti formativi attribuiti, tenendo presente che la quantità media di lavoro di apprendimento in un anno da parte di uno studente impegnato a tempo pieno è convenzionalmente fissata in sessanta crediti. Il Consiglio di Facoltà o il Consiglio di Corso di Studio può organizzare il percorso formativo in uno o più piani di studio ufficiali e stabilisce l anno di corso entro cui lo studente è tenuto a presentare il piano di studi. Nel percorso formativo di ogni corso di studio è obbligatorio l insegnamento di almeno una lingua straniera dell Unione Europea. 2. Il piano degli studi vincola il percorso formativo dello studente a decorrere dall anno accademico di adozione. Può essere modificato a partire dall anno accademico successivo anche da parte degli studenti iscritti in posizione di fuori corso. 3. Lo studente ha la facoltà di presentare un proprio piano di studio (piano individuale) che deve essere approvato dal Consiglio della struttura didattica competente. L'approvazione dei piani di studio deve avvenire entro e non oltre 30 giorni dall ultimo giorno utile per la presentazione degli stessi. 4. Lo studente non può frequentare e sostenere l esame relativo ad un insegnamento di altro corso di studi, se lo stesso è attivato anche nel corso di studi al quale è iscritto. In difetto di attivazione dell insegnamento è consentito allo studente di frequentare e sostenere il relativo esame al di fuori del proprio corso di studi previa determinazione del Consiglio di Facoltà o del Consiglio del Corso di Studio. 5. Gli studenti possono frequentare insegnamenti e sostenere esami in altri Atenei, anche stranieri, con le modalità previste da apposite convenzioni. 6. I Regolamenti didattici di Facoltà o dei Corsi di Studio possono consentire allo studente di frequentare insegnamenti e di sostenere i relativi esami in soprannumero rispetto a quelli necessari per il conseguimento del titolo, disciplinandone le modalità di valutazione nella media finale. Art. 34 Durata dei corsi di studio e studenti a tempo parziale 1. Lo studente può abbreviare la durata normale del proprio corso di studio di non oltre un semestre nell ultimo anno di corso. Tale abbreviazione non comporta riduzione delle tasse e dei contributi universitari. 2. I Regolamenti didattici di Facoltà o dei singoli Corsi di Studio possono prevedere una durata maggiore dei corsi di studio rispetto a quella normale indicata nell'art.8 del DM 3 novembre 1999 n. 509 per gli studenti lavoratori o per gli studenti che intendono seguire gli studi universitari con un impegno inferiore rispetto a quelli a tempo pieno. In tal caso il corso di studio dovrà prevedere percorsi formativi differenziati, nonché peculiari modalità organizzative delle varie attività (seminari, attività didattiche in gruppo, esercitazioni pratiche, tutorato, ecc.) e una diversa ripartizione dei crediti da acquisire in ogni anno. Il piano di studi dovrà essere articolato in relazione alla durata del corso. I Regolamenti didattici di Facoltà o dei Corsi di Studio stabiliscono le modalità di passaggio da un percorso di studi a tempo pieno a un percorso di studi a tempo parziale e viceversa. 3. Lo studente che intenda intraprendere la propria carriera scolastica con un impegno a tempo parziale è tenuto a formalizzare la scelta all atto dell iscrizione. Una volta effettuata l'opzione, essa non potrà essere modificata prima dell'inizio dell'anno accademico successivo. 15

20 4. Il Consiglio di Amministrazione dell Ateneo potrà determinare un differente sistema di contribuzione studentesca per gli studenti che scelgono l impegno a tempo parziale. Art. 35 Passaggio ad altro corso di studi 1. Gli studenti, entro i termini fissati dal Senato Accademico hanno la facoltà di passare ad altro corso di studi dell Ateneo. Lo studente che effettua il passaggio può ottenere un'abbreviazione di corso qualora i crediti acquisiti nel precedente percorso formativo vengano riconosciuti dalla struttura didattica che lo accoglie. 2. Lo studente che ha effettuato il passaggio in un determinato anno accademico, non può ritornare al corso di provenienza sino all'anno accademico successivo. 3. Nel caso di passaggio da uno ad altro corso di studi, le tasse e i contributi versati per il corso di provenienza sono computati per quello di destinazione con l obbligo di corrispondere l eventuale differenza. Art. 36 Trasferimenti 1. Lo studente ha la facoltà, entro i termini stabiliti dal Senato Accademico, di trasferirsi a/da altra Università. In caso di trasferimenti da altro Ateneo il Consiglio della struttura didattica competente valuta la carriera percorsa, decide in merito alla convalida dei corsi seguiti, degli esami superati e dei crediti acquisiti e determina l ulteriore svolgimento della carriera scolastica. Avverso tale deliberazione è consentito ricorso al Rettore entro 30 giorni dalla presa conoscenza. 2. Qualora i crediti acquisiti nel corso di provenienza risultino essere superiori a quelli convalidati, i crediti in soprannumero sono registrati a carriera, ma non sono computati ai fini del conseguimento del titolo di studio. Qualora la competente struttura didattica riscontri un debito formativo di crediti, la convalida degli esami è subordinata ad un'attività integrativa con relativa valutazione che consenta allo studente di raggiungere il livello di preparazione richiesto. 3. Per i corsi a numero programmato il trasferimento è subordinato al preventivo nulla osta da parte degli Atenei. 4. L'Ateneo allo scopo di favorire la mobilità degli studenti tra Atenei può stipulare con altre Università, su proposta delle Facoltà interessate, convenzioni per il riconoscimento dei crediti relativi ai corsi di studio appartenenti alla medesima classe o a classi affini. 5. Lo studente che ha ottenuto il trasferimento non può ritornare nell'ateneo di provenienza sino all'inizio dell'anno accademico successivo. 6. Lo studente, per trasferirsi ad altro Ateneo, non è tenuto ad iscriversi e a pagare le tasse ed i contributi relativi all anno accademico in cui chiede il trasferimento. Non può ottenere il trasferimento lo studente in difetto del versamento di rate delle tasse e dei contributi universitari degli anni accademici precedenti e non in regola amministrativamente. Art. 37 Esami di profitto - Commissioni 1. I Regolamenti didattici di Facoltà o dei singoli Corsi di Studio disciplinano le modalità di espletamento degli esami di profitto. In particolare è specificata la natura della prova, se l'esame si conclude con l'assegnazione di una votazione o di un semplice giudizio. La votazione è espressa in trentesimi e l'esame s'intende superato con una votazione minima di 18/30. La 16

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