COLLEGIO DI NAPOLI. Membro designato dalla Banca d'italia. (NA) PICARDI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
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1 COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: (NA) CARRIERO (NA) MAIMERI (NA) BLANDINI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (NA) PICARDI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (NA) BARENGHI Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore PICARDI LUCIA Nella seduta del 21/01/2015 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio riguarda la contestazione da parte dei ricorrenti della legittimità del comportamento tenuto dall intermediario il quale non avrebbe consentito loro di esercitare la facoltà di modificare, ogni due anni dalla decorrenza del piano di ammortamento, il tipo di tasso previsto da un contratto di mutuo fondiario dai medesimi stipulato. I fatti alla base del procedimento possono essere così riassunti. Con ricorso presentato il 25 giugno 2014 per il tramite di un legale, i ricorrenti dichiarano di avere sottoscritto con l intermediario resistente, in data 17 maggio 2006, il predetto contratto di mutuo fondiario con garanzia ipotecaria, per l importo di ,00, da rimborsarsi in ventiquattro anni. Le parti pattuivano (art. 3 del contratto di mutuo) che, per i primi due anni, il mutuo sarebbe stato a tasso variabile, con facoltà per i mutuatari di modificare ogni due anni a decorrere dal 18 maggio 2006, data di decorrenza del piano di ammortamento, il tipo di tasso (fisso o variabile) regolante il rimborso per i due anni successivi. Concordavano inoltre che, al fine di ricordare l opportunità di esercitare la facoltà di scelta del regime del tasso, la banca avrebbe inviato comunicazione scritta ai clienti entro quarantacinque giorni dalla scadenza biennale e che il cambiamento del tasso Pag. 2/6
2 sarebbe avvenuto dietro ricezione da parte di quest ultima di raccomandata a/r inviata dai mutuatari al massimo trenta giorni prima della scadenza stabilita. I ricorrenti dichiarano che dalla data di decorrenza del piano di ammortamento l intermediario non avrebbe mai trasmesso la succitata comunicazione scritta e che il cambiamento del tasso (da variabile a fisso) sarebbe avvenuto nel corso del rapporto contrattuale, su richiesta dei clienti, una sola volta e, precisamente, nell aprile Sostengono, infatti, che dopo la scadenza di tale biennio, per i due bienni successivi, l intermediario si è rifiutato di procedere ad una nuova rinegoziazione del tasso d interesse, obiettando che l opzione esercitata nel 2008 dovesse intendersi come definitiva. Affermano di essere tornati a chiedere con lettera raccomandata dell 11 febbraio 2014, dopo essere rientrati da una condizione di morosità dovuta alla contrazione del reddito familiare, la rinegoziazione del tasso, invitando l intermediario a trasmettere, in applicazione del succitato art. 3 del contratto, una comunicazione scritta con l indicazione degli indici di riferimento dei tassi e del relativo spread. L intermediario riscontrava l istanza comunicando che il tasso non fosse più rivedibile e che, sino alla fine del piano di ammortamento (fissata al 17 maggio 2030), sarebbe stato applicato un tasso fisso pari al 6,20% annuo. Nell occasione l intermediario informava anche, avendo i ricorrenti aderito alle iniziative INSIEME 2009 e PIANO FAMIGLIA ABI, durante il periodo di adesione alla sospensiva delle rate di mutuo, qualsiasi richiesta extracontrattuale non era permessa se non previa rinunzia alla sospensiva. Tuttavia, terminato il periodo di sospensione e ripreso il regolare pagamento delle rate, sarebbe stato possibile valutare la possibilità di richiedere una nuova rinegoziazione. I ricorrenti fanno presente che, nonostante tale dichiarazione dell intermediario, conclusosi il periodo di sospensione e ripreso il regolare rimborso del mutuo, la rinegoziazione non era stata più consentita. Evidenziano quindi il grave pregiudizio economico subito (in quanto nel solo biennio l applicazione del tasso variabile avrebbe consentito un risparmio di circa 240,00 al mese) e chiedono all Arbitro Bancario Finanziario: 1) di accertare e dichiarare il diritto [ ] a rinegoziare le condizioni di cui al rapporto di mutuo, esercitando la facoltà di modifica del regime del tasso di interesse (da fisso a variabile) ogni due anni come previsto dall art. 3 del contratto ; 2) ordinare [ ] di consentire la rinegoziazione del tasso alle condizioni originariamente pattuite in contratto, prevedendo in favore dei mutuatari la facoltà di opzione biennale del tasso di interesse da applicare al rapporto ; 3) accertare l illegittimità del comportamento tenuto dall istituto di credito e condannare quest ultimo alla restituzione delle somme pagate in eccesso dallo scadere del primo biennio successivo all intervenuta negoziazione del tasso da variabile a fisso (aprile 2008) ad oggi, per l importo complessivo di ,00 oltre interessi e rivalutazione fino al materiale soddisfo; 4) con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento. L intermediario, ritualmente costituitosi, eccepisce in via preliminare l irricevibilità del ricorso sia in ragione dell avvenuto decorso del termine di dodici mesi dalla presentazione del reclamo, dato che l asserita violazione delle clausole contrattuali era stata contestata per la prima volta con nota del 26 febbraio 2013, pervenuta all intermediario il 7 marzo successivo; sia ratione temporis, atteso che il mutuo in questione è stato acceso nel Richiama, quindi, il contenuto della propria nota del 4 aprile 2013, per mezzo della quale informava il legale di parte avversa che, con istanza pervenuta all intermediario medesimo il 28 aprile 2008, i clienti avevano optato non già per il semplice passaggio dal tasso variabile al fisso, ma per il passaggio ad un tasso fisso puro, variazione questa che [aveva] comportato una modifica strutturale della tipologia del finanziamento ; con la conseguenza che risultava decaduta la possibilità di esercitare le opzioni biennali di cui all originario contratto. Aggiunge che la morosità caratterizzante il rimborso del mutuo, già ammesso alla sospensione ex Piano famiglie ABI, impedisce allo stato attuale di Pag. 3/6
3 considerare qualunque ipotesi di nuove rinegoziazioni. Fa poi riferimento al riscontro fornito con comunicazione del 12 febbraio 2014 all ulteriore richiesta di rinegoziazione avanzata dai clienti del 29 gennaio 2014, nella quale (come riportato dagli stessi ricorrenti nel ricorso) afferma l impossibilità di procedere ad una siffatta rinegoziazione durante il periodo di adesione alle iniziative INSIEME 2009 e PIANO FAMIGLIA ABI, se non previa rinunzia alla sospensiva del pagamento delle rate del mutuo. In ragione di quanto testé esposto, l intermediario chiede al Collegio di pronunciare in via preliminare l irricevibilità del ricorso per violazione del termine di dodici mesi dalla presentazione del reclamo e/o ratione temporis, risalendo il contratto di mutuo al 17 maggio In subordine, domanda che il ricorso sia dichiarato manifestamente infondato. In sede di successive repliche i ricorrenti negano di aver mai ricevuto la nota con cui l intermediario dava atto della modificazione del tipo di tasso applicato al contratto di mutuo (fisso e non più variabile). Dopo aver rimarcato di non avere alcuna contezza della circostanza che l ottenimento della modifica richiesta avrebbe comportato l impossibilità di domandare ulteriori variazioni del regime del tasso, rilevano ancora che l istanza formulata ad aprile 2008 non può intendersi come rinuncia esplicita alla rinegoziazione del tipo di tasso, [ ] contrastando tale assunto con i principi dettati dal codice civile in ordine alla forma dei contratti (e, tra essi, i contratti di mutuo) atteso che l eventuale modifica delle condizioni contrattuali deve avvenire a mezzo di atto pubblico. Si oppongono altresì alle eccezioni di inammissibilità del ricorso avanzate dall intermediario. Per quanto attiene alla tardività del ricorso medesimo, i ricorrenti, pur riconoscendo che la contestazione abbia avuto origine nel 2013, segnalano di aver reiterato con nota del 29 gennaio 2014 inoltrata per il tramite del proprio legale le contestazioni a suo tempo sollevate per poter godere della rinegoziazione del tasso, possibilità che veniva nuovamente negata con lettera del 12 febbraio Con riferimento all eccezione d incompetenza dell Arbitro ratione temporis, osservano che a venire in rilievo è un comportamento dell intermediario successivo al 1 gennaio 2009, essendo stata negata ai contraenti la possibilità di rinegoziare il mutuo a far data dalla seconda scadenza contrattuale (2010). DIRITTO Il Collegio ritiene di dover esaminare pregiudizialmente le eccezioni sollevate dal resistente con riferimento alla tardività del ricorso rispetto al reclamo e al difetto di competenza ratione temporis dell Arbitro Bancario Finanziario. Quanto alla prima questione in rito, sembra al Collegio che l avvenuta presentazione di una seconda istanza di rinegoziazione del tasso di interesse applicato al contratto di mutuo, formulata dai ricorrenti in data 29 gennaio 2014, non consenta di ravvisare univocamente l inosservanza nel caso di specie del termine annuale per la proposizione del ricorso, così come individuato dalla sezione VI, 1, delle Disposizioni della Banca d Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. Fondata e assorbente è, invece, la seconda eccezione formulata dal resistente. In proposito, è appena il caso di ricordare che la sezione I, 4, delle Disposizioni sopra citate prevede che non possono essere sottoposte all ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1 gennaio Sul piano esegetico, i diversi Collegi dell ABF non hanno mancato di rilevare l ampiezza delle locuzioni comportamenti e operazioni utilizzate nella ridetta previsione normativa. È stato chiarito, infatti, che il termine operazioni evoca una nozione tecnica ben precisa che pare afferire al compimento di un singolo atto negoziale, la cui estensione, dal punto Pag. 4/6
4 di vista temporale, appare limitata, essendo destinata ad esaurirsi nell esatto momento in cui l atto viene compiuto (Collegio ABF di Milano, decisione n. 2177/2011; Collegio ABF di Roma, decisioni n. 3900/2013, n. 3900/2013). Al contrario, il termine comportamenti riveste una valenza atecnica e decisamente più generalista, abbracciando, in via astratta, qualsiasi condotta latamente intesa nella quale coesistano e perdurino le componenti dell evento causativo del danno ed il concretarsi di quest ultimo (Collegio ABF di Milano, decisione n. 2177/2011). Quest elasticità si traduce in una certa ampiezza di competenza sotto il profilo oggettivo, ma è temperata dal rigido limite temporale imposto dalla disciplina in esame, che impedisce, in definitiva, di prendere in esame operazioni o comportamenti anteriori al 1 gennaio Si è detto, al riguardo, che questa data costituirebbe uno spartiacque temporale tra accadimenti occorsi prima o dopo di essa, dove per accadimento deve dunque intendersi la condotta tenuta dall intermediario a prescindere dal momento di verificazione o percepibilità del suo esito pregiudizievole (Collegio ABF di Milano, decisioni n. 963/2011, n. 2177/2011; Collegio ABF di Napoli, decisione 954/2013). E tale spartiacque sarebbe previsto in funzione dell esigenza di rapidità che caratterizza tutto il procedimento. Ciò trova conferma nel fatto che le decisioni dell Arbitro debbono intervenire in tempi rapidi e che il cliente deve reagire con celerità rispetto ad operazioni o comportamenti che in qualche modo siano risultati per lui dannosi (Collegio ABF di Roma, decisione n. 6162/2013). In altri termini, sarebbe ricevibile solo il ricorso che abbia il carattere dell immediatezza rispetto all evento. Il Collegio di Coordinamento dell ABF, nella propria decisione n. 72/2014, ha tuttavia evidenziato che la fissazione del limite temporale in parola non svolge solo una funzione acceleratoria, ma assolve anche ad un compito di contingentamento, dato che è stato imposto sin dall inizio per ridurre (nel tempo) le questioni che possano essere valutate dall ABF. Il motivo principale di ciò risiede, probabilmente, nell obiettivo di carattere organizzativo di fornire una risposta efficiente alla risoluzione delle controversie fra clienti e intermediari: una risposta che si traduca in una tutela effettiva e rapida, e che sia, in sostanza, una vera alternativa alle note lungaggini dei processi civili, pur ovviamente non sostituendosi a questi. L esigenza di contingentamento non va sottovalutata ed, anzi, va legata alla rapidità, dato che solo in presenza di un numero contenuto di ricorsi è possibile dare una risposta rapida. Ne è dimostrazione la circostanza che il limite temporale, originariamente fissato al 1 gennaio 2007, è stato poi spostato all attuale 1 gennaio 2009, al fine di circoscrivere l arco temporale tra l evento di cui ci si duole e l attivabilità del procedimento. Se questi sono gli obiettivi di ordine funzionale posti alla base del predetto spartiacque temporale, non si può fare a meno di rilevare come la controversia in esame s incentri sulla differente interpretazione offerta dalle parti della comunicazione dell intermediario datata 7 maggio 2008 e predisposta verosimilmente in riscontro della dichiarazione di opzione per il tasso fisso proveniente dai mutuatari: l uno afferma, infatti, che per effetto di tale procedimento negoziale si sarebbe determinata una modifica strutturale della tipologia del finanziamento, con conseguente venir meno della possibilità di esercitare le opzioni biennali di cui all originario contratto ; gli altri, dal canto loro, sostengono di non avere avuto alcuna consapevolezza della circostanza che l esercizio dell opzione summenzionata avrebbe comportato l impossibilità di chiedere ulteriori modifiche del regime del tasso e lamentano l illegittimità del comportamento tenuta dall intermediario. Occorre rimarcare, tuttavia, come tale vicenda si collochi anteriormente al 1 gennaio 2009 e come la condotta asseritamente lesiva dell intermediario (consistente nell avere impedito Pag. 5/6
5 ai ricorrenti di esercitare la facoltà di rinegoziazione nei bienni successivi a quello ) rappresenti, a ben vedere, un mero corollario di un accadimento verificatosi prima del limite temporale a decorrere dal quale sussiste la competenza dell ABF. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, il Collegio si dichiara, quindi, incompetente a conoscere la controversia nel merito. Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile. P.Q.M. firma 1 IL PRESIDENTE Pag. 6/6
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