COLLEGIO DI NAPOLI. Membro designato dalla Banca d'italia. (NA) PICARDI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "COLLEGIO DI NAPOLI. Membro designato dalla Banca d'italia. (NA) PICARDI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari"

Transcript

1 COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: (NA) CARRIERO (NA) MAIMERI (NA) BLANDINI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (NA) PICARDI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (NA) BARENGHI Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore PICARDI LUCIA Nella seduta del 21/01/2015 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio riguarda la contestazione da parte dei ricorrenti della legittimità del comportamento tenuto dall intermediario il quale non avrebbe consentito loro di esercitare la facoltà di modificare, ogni due anni dalla decorrenza del piano di ammortamento, il tipo di tasso previsto da un contratto di mutuo fondiario dai medesimi stipulato. I fatti alla base del procedimento possono essere così riassunti. Con ricorso presentato il 25 giugno 2014 per il tramite di un legale, i ricorrenti dichiarano di avere sottoscritto con l intermediario resistente, in data 17 maggio 2006, il predetto contratto di mutuo fondiario con garanzia ipotecaria, per l importo di ,00, da rimborsarsi in ventiquattro anni. Le parti pattuivano (art. 3 del contratto di mutuo) che, per i primi due anni, il mutuo sarebbe stato a tasso variabile, con facoltà per i mutuatari di modificare ogni due anni a decorrere dal 18 maggio 2006, data di decorrenza del piano di ammortamento, il tipo di tasso (fisso o variabile) regolante il rimborso per i due anni successivi. Concordavano inoltre che, al fine di ricordare l opportunità di esercitare la facoltà di scelta del regime del tasso, la banca avrebbe inviato comunicazione scritta ai clienti entro quarantacinque giorni dalla scadenza biennale e che il cambiamento del tasso Pag. 2/6

2 sarebbe avvenuto dietro ricezione da parte di quest ultima di raccomandata a/r inviata dai mutuatari al massimo trenta giorni prima della scadenza stabilita. I ricorrenti dichiarano che dalla data di decorrenza del piano di ammortamento l intermediario non avrebbe mai trasmesso la succitata comunicazione scritta e che il cambiamento del tasso (da variabile a fisso) sarebbe avvenuto nel corso del rapporto contrattuale, su richiesta dei clienti, una sola volta e, precisamente, nell aprile Sostengono, infatti, che dopo la scadenza di tale biennio, per i due bienni successivi, l intermediario si è rifiutato di procedere ad una nuova rinegoziazione del tasso d interesse, obiettando che l opzione esercitata nel 2008 dovesse intendersi come definitiva. Affermano di essere tornati a chiedere con lettera raccomandata dell 11 febbraio 2014, dopo essere rientrati da una condizione di morosità dovuta alla contrazione del reddito familiare, la rinegoziazione del tasso, invitando l intermediario a trasmettere, in applicazione del succitato art. 3 del contratto, una comunicazione scritta con l indicazione degli indici di riferimento dei tassi e del relativo spread. L intermediario riscontrava l istanza comunicando che il tasso non fosse più rivedibile e che, sino alla fine del piano di ammortamento (fissata al 17 maggio 2030), sarebbe stato applicato un tasso fisso pari al 6,20% annuo. Nell occasione l intermediario informava anche, avendo i ricorrenti aderito alle iniziative INSIEME 2009 e PIANO FAMIGLIA ABI, durante il periodo di adesione alla sospensiva delle rate di mutuo, qualsiasi richiesta extracontrattuale non era permessa se non previa rinunzia alla sospensiva. Tuttavia, terminato il periodo di sospensione e ripreso il regolare pagamento delle rate, sarebbe stato possibile valutare la possibilità di richiedere una nuova rinegoziazione. I ricorrenti fanno presente che, nonostante tale dichiarazione dell intermediario, conclusosi il periodo di sospensione e ripreso il regolare rimborso del mutuo, la rinegoziazione non era stata più consentita. Evidenziano quindi il grave pregiudizio economico subito (in quanto nel solo biennio l applicazione del tasso variabile avrebbe consentito un risparmio di circa 240,00 al mese) e chiedono all Arbitro Bancario Finanziario: 1) di accertare e dichiarare il diritto [ ] a rinegoziare le condizioni di cui al rapporto di mutuo, esercitando la facoltà di modifica del regime del tasso di interesse (da fisso a variabile) ogni due anni come previsto dall art. 3 del contratto ; 2) ordinare [ ] di consentire la rinegoziazione del tasso alle condizioni originariamente pattuite in contratto, prevedendo in favore dei mutuatari la facoltà di opzione biennale del tasso di interesse da applicare al rapporto ; 3) accertare l illegittimità del comportamento tenuto dall istituto di credito e condannare quest ultimo alla restituzione delle somme pagate in eccesso dallo scadere del primo biennio successivo all intervenuta negoziazione del tasso da variabile a fisso (aprile 2008) ad oggi, per l importo complessivo di ,00 oltre interessi e rivalutazione fino al materiale soddisfo; 4) con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento. L intermediario, ritualmente costituitosi, eccepisce in via preliminare l irricevibilità del ricorso sia in ragione dell avvenuto decorso del termine di dodici mesi dalla presentazione del reclamo, dato che l asserita violazione delle clausole contrattuali era stata contestata per la prima volta con nota del 26 febbraio 2013, pervenuta all intermediario il 7 marzo successivo; sia ratione temporis, atteso che il mutuo in questione è stato acceso nel Richiama, quindi, il contenuto della propria nota del 4 aprile 2013, per mezzo della quale informava il legale di parte avversa che, con istanza pervenuta all intermediario medesimo il 28 aprile 2008, i clienti avevano optato non già per il semplice passaggio dal tasso variabile al fisso, ma per il passaggio ad un tasso fisso puro, variazione questa che [aveva] comportato una modifica strutturale della tipologia del finanziamento ; con la conseguenza che risultava decaduta la possibilità di esercitare le opzioni biennali di cui all originario contratto. Aggiunge che la morosità caratterizzante il rimborso del mutuo, già ammesso alla sospensione ex Piano famiglie ABI, impedisce allo stato attuale di Pag. 3/6

3 considerare qualunque ipotesi di nuove rinegoziazioni. Fa poi riferimento al riscontro fornito con comunicazione del 12 febbraio 2014 all ulteriore richiesta di rinegoziazione avanzata dai clienti del 29 gennaio 2014, nella quale (come riportato dagli stessi ricorrenti nel ricorso) afferma l impossibilità di procedere ad una siffatta rinegoziazione durante il periodo di adesione alle iniziative INSIEME 2009 e PIANO FAMIGLIA ABI, se non previa rinunzia alla sospensiva del pagamento delle rate del mutuo. In ragione di quanto testé esposto, l intermediario chiede al Collegio di pronunciare in via preliminare l irricevibilità del ricorso per violazione del termine di dodici mesi dalla presentazione del reclamo e/o ratione temporis, risalendo il contratto di mutuo al 17 maggio In subordine, domanda che il ricorso sia dichiarato manifestamente infondato. In sede di successive repliche i ricorrenti negano di aver mai ricevuto la nota con cui l intermediario dava atto della modificazione del tipo di tasso applicato al contratto di mutuo (fisso e non più variabile). Dopo aver rimarcato di non avere alcuna contezza della circostanza che l ottenimento della modifica richiesta avrebbe comportato l impossibilità di domandare ulteriori variazioni del regime del tasso, rilevano ancora che l istanza formulata ad aprile 2008 non può intendersi come rinuncia esplicita alla rinegoziazione del tipo di tasso, [ ] contrastando tale assunto con i principi dettati dal codice civile in ordine alla forma dei contratti (e, tra essi, i contratti di mutuo) atteso che l eventuale modifica delle condizioni contrattuali deve avvenire a mezzo di atto pubblico. Si oppongono altresì alle eccezioni di inammissibilità del ricorso avanzate dall intermediario. Per quanto attiene alla tardività del ricorso medesimo, i ricorrenti, pur riconoscendo che la contestazione abbia avuto origine nel 2013, segnalano di aver reiterato con nota del 29 gennaio 2014 inoltrata per il tramite del proprio legale le contestazioni a suo tempo sollevate per poter godere della rinegoziazione del tasso, possibilità che veniva nuovamente negata con lettera del 12 febbraio Con riferimento all eccezione d incompetenza dell Arbitro ratione temporis, osservano che a venire in rilievo è un comportamento dell intermediario successivo al 1 gennaio 2009, essendo stata negata ai contraenti la possibilità di rinegoziare il mutuo a far data dalla seconda scadenza contrattuale (2010). DIRITTO Il Collegio ritiene di dover esaminare pregiudizialmente le eccezioni sollevate dal resistente con riferimento alla tardività del ricorso rispetto al reclamo e al difetto di competenza ratione temporis dell Arbitro Bancario Finanziario. Quanto alla prima questione in rito, sembra al Collegio che l avvenuta presentazione di una seconda istanza di rinegoziazione del tasso di interesse applicato al contratto di mutuo, formulata dai ricorrenti in data 29 gennaio 2014, non consenta di ravvisare univocamente l inosservanza nel caso di specie del termine annuale per la proposizione del ricorso, così come individuato dalla sezione VI, 1, delle Disposizioni della Banca d Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. Fondata e assorbente è, invece, la seconda eccezione formulata dal resistente. In proposito, è appena il caso di ricordare che la sezione I, 4, delle Disposizioni sopra citate prevede che non possono essere sottoposte all ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1 gennaio Sul piano esegetico, i diversi Collegi dell ABF non hanno mancato di rilevare l ampiezza delle locuzioni comportamenti e operazioni utilizzate nella ridetta previsione normativa. È stato chiarito, infatti, che il termine operazioni evoca una nozione tecnica ben precisa che pare afferire al compimento di un singolo atto negoziale, la cui estensione, dal punto Pag. 4/6

4 di vista temporale, appare limitata, essendo destinata ad esaurirsi nell esatto momento in cui l atto viene compiuto (Collegio ABF di Milano, decisione n. 2177/2011; Collegio ABF di Roma, decisioni n. 3900/2013, n. 3900/2013). Al contrario, il termine comportamenti riveste una valenza atecnica e decisamente più generalista, abbracciando, in via astratta, qualsiasi condotta latamente intesa nella quale coesistano e perdurino le componenti dell evento causativo del danno ed il concretarsi di quest ultimo (Collegio ABF di Milano, decisione n. 2177/2011). Quest elasticità si traduce in una certa ampiezza di competenza sotto il profilo oggettivo, ma è temperata dal rigido limite temporale imposto dalla disciplina in esame, che impedisce, in definitiva, di prendere in esame operazioni o comportamenti anteriori al 1 gennaio Si è detto, al riguardo, che questa data costituirebbe uno spartiacque temporale tra accadimenti occorsi prima o dopo di essa, dove per accadimento deve dunque intendersi la condotta tenuta dall intermediario a prescindere dal momento di verificazione o percepibilità del suo esito pregiudizievole (Collegio ABF di Milano, decisioni n. 963/2011, n. 2177/2011; Collegio ABF di Napoli, decisione 954/2013). E tale spartiacque sarebbe previsto in funzione dell esigenza di rapidità che caratterizza tutto il procedimento. Ciò trova conferma nel fatto che le decisioni dell Arbitro debbono intervenire in tempi rapidi e che il cliente deve reagire con celerità rispetto ad operazioni o comportamenti che in qualche modo siano risultati per lui dannosi (Collegio ABF di Roma, decisione n. 6162/2013). In altri termini, sarebbe ricevibile solo il ricorso che abbia il carattere dell immediatezza rispetto all evento. Il Collegio di Coordinamento dell ABF, nella propria decisione n. 72/2014, ha tuttavia evidenziato che la fissazione del limite temporale in parola non svolge solo una funzione acceleratoria, ma assolve anche ad un compito di contingentamento, dato che è stato imposto sin dall inizio per ridurre (nel tempo) le questioni che possano essere valutate dall ABF. Il motivo principale di ciò risiede, probabilmente, nell obiettivo di carattere organizzativo di fornire una risposta efficiente alla risoluzione delle controversie fra clienti e intermediari: una risposta che si traduca in una tutela effettiva e rapida, e che sia, in sostanza, una vera alternativa alle note lungaggini dei processi civili, pur ovviamente non sostituendosi a questi. L esigenza di contingentamento non va sottovalutata ed, anzi, va legata alla rapidità, dato che solo in presenza di un numero contenuto di ricorsi è possibile dare una risposta rapida. Ne è dimostrazione la circostanza che il limite temporale, originariamente fissato al 1 gennaio 2007, è stato poi spostato all attuale 1 gennaio 2009, al fine di circoscrivere l arco temporale tra l evento di cui ci si duole e l attivabilità del procedimento. Se questi sono gli obiettivi di ordine funzionale posti alla base del predetto spartiacque temporale, non si può fare a meno di rilevare come la controversia in esame s incentri sulla differente interpretazione offerta dalle parti della comunicazione dell intermediario datata 7 maggio 2008 e predisposta verosimilmente in riscontro della dichiarazione di opzione per il tasso fisso proveniente dai mutuatari: l uno afferma, infatti, che per effetto di tale procedimento negoziale si sarebbe determinata una modifica strutturale della tipologia del finanziamento, con conseguente venir meno della possibilità di esercitare le opzioni biennali di cui all originario contratto ; gli altri, dal canto loro, sostengono di non avere avuto alcuna consapevolezza della circostanza che l esercizio dell opzione summenzionata avrebbe comportato l impossibilità di chiedere ulteriori modifiche del regime del tasso e lamentano l illegittimità del comportamento tenuta dall intermediario. Occorre rimarcare, tuttavia, come tale vicenda si collochi anteriormente al 1 gennaio 2009 e come la condotta asseritamente lesiva dell intermediario (consistente nell avere impedito Pag. 5/6

5 ai ricorrenti di esercitare la facoltà di rinegoziazione nei bienni successivi a quello ) rappresenti, a ben vedere, un mero corollario di un accadimento verificatosi prima del limite temporale a decorrere dal quale sussiste la competenza dell ABF. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, il Collegio si dichiara, quindi, incompetente a conoscere la controversia nel merito. Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile. P.Q.M. firma 1 IL PRESIDENTE Pag. 6/6

Collegio di Roma, 12 febbraio 2010, n.44

Collegio di Roma, 12 febbraio 2010, n.44 Collegio di Roma, 12 febbraio 2010, n.44 Categoria Massima: Mutuo fondiario Parole chiave: Ammortamento, Condizioni contrattuali, Mutuo fondiario In materia di mutuo fondiario è censurabile il comportamento

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario. [Estensore]

IL COLLEGIO DI ROMA. Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario. [Estensore] IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Dott.ssa Claudia Rossi Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia Avv.

Dettagli

Decisione N. 571 del 30 gennaio 2014

Decisione N. 571 del 30 gennaio 2014 COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) RONDINONE Membro designato

Dettagli

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 RISOLUZIONE N.1/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 Oggetto: Istanza d interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. INPDAP- IVA-Trattamento fiscale applicabile ai mutui

Dettagli

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) RONDINONE Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) RONDINONE Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) RONDINONE Membro designato

Dettagli

PIANO FAMIGLIE SOSPENSIONE MUTUI AVVISO ALLA CLIENTELA

PIANO FAMIGLIE SOSPENSIONE MUTUI AVVISO ALLA CLIENTELA PIANO FAMIGLIE SOSPENSIONE MUTUI AVVISO ALLA CLIENTELA Si avvisa la gentile clientela che questa Banca ha aderito all Accordo tra ABI e associazioni dei consumatori per la sospensione (per 12 mesi) dei

Dettagli

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTORO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTORO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) CONTINO Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SANTORO Membro designato

Dettagli

Decisione N. 320 del 20 gennaio 2014

Decisione N. 320 del 20 gennaio 2014 COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SANTORO Membro designato

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Prof. Avv. Pietro Sirena Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro designato dalla Banca

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

IL COLLEGIO DI MILANO. - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla Membro designato dalla Banca d'italia (Estensore)

IL COLLEGIO DI MILANO. - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla Membro designato dalla Banca d'italia (Estensore) IL COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla Membro designato dalla Banca d'italia (Estensore) - Avv. Maria Elisabetta

Dettagli

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) RONDINONE Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) RONDINONE Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) RONDINONE Membro designato

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Avv. Bruno De Carolis Presidente Avv. Massimiliano Silvetti Membro designato dalla Banca d'italia Dott. Com. Girolamo Fabio Porta Membro designato dalla Banca

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. Prof. Avv. Gustavo Olivieri Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario [Estensore]

IL COLLEGIO DI ROMA. Prof. Avv. Gustavo Olivieri Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario [Estensore] IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Massimiliano Silvetti Avv. Alessandro Leproux Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia

Dettagli

[Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario

[Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Prof. Avv. Pietro Sirena Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro designato dalla Banca

Dettagli

C.C. Sentenza N. 204449 del 18/5/05. Divieto di anatocismo alle rate a scadere.

C.C. Sentenza N. 204449 del 18/5/05. Divieto di anatocismo alle rate a scadere. MUTUI FONDIARI: Risoluzione del contratto. C.C. Sentenza N. 204449 del 18/5/05. Divieto di anatocismo alle rate a scadere. Premessa. L anatocismo viene praticato oltre che sui conti correnti anche sui

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto

IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale..... Presidente Avv. Bruno De Carolis. Membro designato dalla Banca d'italia Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.. Membro designato dalla

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Prof. Avv. Diego Corapi Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Prof. Avv. Diego Corapi Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Avv. Bruno De Carolis Presidente Avv. Massimiliano Silvetti Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro designato

Dettagli

IL COLLEGIO DI MILANO. Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi Membro designato dalla Banca d Italia

IL COLLEGIO DI MILANO. Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi Membro designato dalla Banca d Italia IL COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: Prof. Antonio Gambaro Presidente Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi Membro designato dalla Banca d Italia Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla

Dettagli

Decisione N. 567 del 30 gennaio 2014

Decisione N. 567 del 30 gennaio 2014 COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) GRECO Membro designato

Dettagli

Non sono dovuti gli interessi previsti nel contratto di finanziamento se il TAEG non considera l'assicurazione vita e infortuni.

Non sono dovuti gli interessi previsti nel contratto di finanziamento se il TAEG non considera l'assicurazione vita e infortuni. Credito al consumo: interessi nulli se il taeg non è chiaro Arbitro bancario finanziario, Collegio di Roma 13/03/2015 di Matteo Sances Pubblicato il 01/07/2015 Non sono dovuti gli interessi previsti nel

Dettagli

Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche Centro Studi e Documentazione 00187 ROMA Via Piave 61 sito internet: www.flp.it Email: flp@flp.it tel. 06/42000358 06/42010899 fax. 06/42010628 Prot.

Dettagli

INADEMPIMENTO NEL MUTUO: INTERESSI SULLE RATE INSOLUTE

INADEMPIMENTO NEL MUTUO: INTERESSI SULLE RATE INSOLUTE BRUNO INZITARI INADEMPIMENTO NEL MUTUO: INTERESSI SULLE RATE INSOLUTE 1. Nelle operazioni di finanziamento che prevedono un piano di ammortamento, la restituzione del debito si realizza attraverso il pagamento

Dettagli

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTORO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTORO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SANTORO Membro designato

Dettagli

RISOLUZIONE N.43 /E. Con l istanza specificata in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO

RISOLUZIONE N.43 /E. Con l istanza specificata in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO RISOLUZIONE N.43 /E Roma, 12 aprile 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica art. 3 d.l. 93 del 2008 e art. 15, lett. b) del Tuir. Detraibilità degli interessi passivi che maturano

Dettagli

RENDICONTO SULL ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RECLAMI (PERIODO 1 GENNAIO - 31 DICEMBRE 2014)

RENDICONTO SULL ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RECLAMI (PERIODO 1 GENNAIO - 31 DICEMBRE 2014) Corso Monforte, 1 Milano Tel. 881 Fax 793979 Codice ABI: 3158.3 Codice Fiscale e Partita IVA 18777158 - Capitale sociale 9.65.56,4 i.v. RENDICONTO SULL ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI (PERIODO 1 GENNAIO - 31

Dettagli

Le polizze dormienti e il nuovo termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione: la legge 266/2005, il D.P.R.

Le polizze dormienti e il nuovo termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione: la legge 266/2005, il D.P.R. Le polizze dormienti e il nuovo termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione: la legge 266/2005, il D.P.R. 116/2007, la legge 166/2008 1 Legge 266/2005 Con legge 266/2005

Dettagli

Decisione N. 1362 del 07 marzo 2014

Decisione N. 1362 del 07 marzo 2014 COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) DE CAROLIS (RM) SIRENA (RM) SILVETTI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) MACCARONE Membro designato da

Dettagli

PROCEDURA SULLA TRATTAZIONE DEI RECLAMI DELLA CLIENTELA

PROCEDURA SULLA TRATTAZIONE DEI RECLAMI DELLA CLIENTELA PROCEDURA SULLA TRATTAZIONE DEI RECLAMI DELLA CLIENTELA Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 26/06/2013 1 Indice 1. Modalità di trattamento dei reclami... 3 2. Registro dei reclami... 5 3.

Dettagli

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTARELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTARELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) LAPERTOSA (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SANTARELLI Membro

Dettagli

DETERMINAZIONE. Tit. 2013.1.10.21.692 del 5/09/2014

DETERMINAZIONE. Tit. 2013.1.10.21.692 del 5/09/2014 Area Definizione delle controversie DETERMINAZIONE Determinazione n. 4/2014 DEFC.2014.4 Tit. 2013.1.10.21.692 del 5/09/2014 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E FASTWEB X LA RESPONSABILE DEL

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto

IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale..... Presidente Avv. Bruno De Carolis. Membro designato dalla Banca d'italia Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.. Membro designato dalla

Dettagli

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era

Dettagli

COLLEGIO DI ROMA. Membro designato dalla Banca d'italia. (RM) MACCARONE Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

COLLEGIO DI ROMA. Membro designato dalla Banca d'italia. (RM) MACCARONE Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) DE CAROLIS (RM) GEMMA (RM) SILVETTI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) MACCARONE Membro designato da

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto

IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Avv. Bruno De Carolis..... Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta... Membro designato dalla Banca d Italia, che svolge le funzioni di

Dettagli

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) GRECO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) GRECO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) LAPERTOSA (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) GRECO Membro designato

Dettagli

OGGETTO: Mediazione tributaria Modifiche apportate dall articolo 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 Chiarimenti e istruzioni operative

OGGETTO: Mediazione tributaria Modifiche apportate dall articolo 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 Chiarimenti e istruzioni operative CIRCOLARE N. 1/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 12 febbraio 2014 OGGETTO: Mediazione tributaria Modifiche apportate dall articolo 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2013, n. 147

Dettagli

Interessi di mora nel calcolo della soglia antiusura

Interessi di mora nel calcolo della soglia antiusura NO ALLA DOPPIA SOMMATORIA Interessi di mora nel calcolo della soglia antiusura 12/06/2014 Tribunale di Torino - Ordinanza 10 giugno 2014 n. 759 In un contratto di finanziamento, ai fini del superamento

Dettagli

Circolare N. 94 del 25 Giugno 2015

Circolare N. 94 del 25 Giugno 2015 Circolare N. 94 del 25 Giugno 2015 Crediti PA: modificati i termini per l intervento del fondo di garanzia Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che il DM 11.03.2015 ha modificato i termini

Dettagli

Risoluzione del 26/08/2009 n. 239 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 239/E

Risoluzione del 26/08/2009 n. 239 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 239/E RISOLUZIONE N. 239/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 26 agosto 2009 OGGETTO: Istanza di interpello Regime agevolato per l intrapresa di nuove attività artistiche o professionali ovvero

Dettagli

Circolare N.29 del 14 Febbraio 2013. Ticket sui licenziamenti anche per colf e badanti?

Circolare N.29 del 14 Febbraio 2013. Ticket sui licenziamenti anche per colf e badanti? Circolare N.29 del 14 Febbraio 2013 Ticket sui licenziamenti anche per colf e badanti? Ticket sui licenziamenti anche per colf e badanti? Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che le

Dettagli

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

COLLEGIO DI ROMA. Membro designato dalla Banca d'italia. (RM) CORAPI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

COLLEGIO DI ROMA. Membro designato dalla Banca d'italia. (RM) CORAPI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) MARZIALE (RM) DE CAROLIS (RM) SIRENA Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) CORAPI Membro designato da Associazione

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto

IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale..... Presidente Avv. Bruno De Carolis Membro designato dalla Banca d'italia Avv. Alessandro Leproux.. Membro designato dalla Banca d'italia

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Prof. Massimo Caratelli Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Prof. Massimo Caratelli Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Prof. Avv. Pietro Sirena Prof. Avv. Andrea Gemma Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro designato dalla Banca

Dettagli

Collegio di Milano. Decisione N. 436 del 02 marzo 2011. composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente

Collegio di Milano. Decisione N. 436 del 02 marzo 2011. composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente Collegio di Milano composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente - Prof.ssa Cristiana Maria Schena Membro designato dalla Banca d Italia - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla Membro

Dettagli

Rendiconto annuale sull attività di gestione dei reclami

Rendiconto annuale sull attività di gestione dei reclami Rendiconto annuale sull attività di gestione dei reclami Anno 2014 Indice 1. Introduzione pag. 3 2. Assetto organizzativo/procedurale dell Ufficio Reclami pag. 4 3. Reclami pervenuti nell esercizio 2014

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

DELIBERA DL/037/15/CRL/UD del 30 marzo 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA F. C. / WIND TELECOMUNICAZIONI xxx (LAZIO/D/125/2014)

DELIBERA DL/037/15/CRL/UD del 30 marzo 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA F. C. / WIND TELECOMUNICAZIONI xxx (LAZIO/D/125/2014) DELIBERA DL/037/15/CRL/UD del 30 marzo 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA F. C. / WIND TELECOMUNICAZIONI xxx (LAZIO/D/125/2014) IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO NELLA riunione del 30 marzo 2015; VISTA la

Dettagli

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTORO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTORO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) LAPERTOSA (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SANTORO Membro designato

Dettagli

agevolazione prevista dal citato DPR n. 601 del 1973, art. 15, la quale come tutte le disposizioni che prevedono delle agevolazioni tributarie, è

agevolazione prevista dal citato DPR n. 601 del 1973, art. 15, la quale come tutte le disposizioni che prevedono delle agevolazioni tributarie, è RISOLUZIONE N. 121/E Roma, 13 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine DPR 29 settembre 1973, n. 601, articoli 15 e seguenti Contratti

Dettagli

RISOLUZIONE n. 68/E QUESITO

RISOLUZIONE n. 68/E QUESITO RISOLUZIONE n. 68/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 28 febbraio 2008 OGGETTO:Istanza di Interpello. Imposta sostitutiva. Mutui concessi da istituti previdenziali per la rinegoziazione

Dettagli

DECRETO 13 aprile 2000, n. 125 (Pubblicato nella G.U.R.I. del 18 maggio 2000 serie generale n. 114)

DECRETO 13 aprile 2000, n. 125 (Pubblicato nella G.U.R.I. del 18 maggio 2000 serie generale n. 114) DECRETO 13 aprile 2000, n. 125 (Pubblicato nella G.U.R.I. del 18 maggio 2000 serie generale n. 114) Regolamento recante criteri e modalità per la rinegoziazione dei finanziamenti agevolati ai sensi degli

Dettagli

Regolamento per il riscatto degli anni di laurea ex art. 22 Regolamento dell Ente

Regolamento per il riscatto degli anni di laurea ex art. 22 Regolamento dell Ente E.P.A.P. Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale Via Vicenza, 7-00185 Roma Tel: 06 69.64.51 - Fax: 06 69.64.555 E-mail: info@epap.it - Sito web: www.epap.it Codice fiscale: 97149120582 Regolamento

Dettagli

DL liberalizzazioni: da luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo

DL liberalizzazioni: da luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo CIRCOLARE A.F. N. 73 del 17 Maggio 2012 Ai gentili clienti Loro sedi DL liberalizzazioni: da luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo Premessa L articolo 28, comma 1, del decreto legge 24

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto

IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale..... Presidente Avv. Bruno De Carolis Membro designato dalla Banca d'italia Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.. Membro designato dalla Banca

Dettagli

Pagamento dei debiti della PA!

Pagamento dei debiti della PA! Pagamento dei debiti della PA L intervento della CDP SpA Forum Banche e PA 2014 Roma 30 Ottobre 2014 I debiti della PA: stima e pagamenti 2013/2014 Banca d Italia Indebitamento commerciale della PA 75Mld

Dettagli

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO CHE COS È LA La Cessione del Quinto dello Stipendio è una particolare forma di prestito personale che viene rimborsata dal soggetto finanziato (Cliente) mediante la cessione pro solvendo alla Banca di

Dettagli

Decisione N. 1729 del 06 marzo 2015

Decisione N. 1729 del 06 marzo 2015 COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) DE CAROLIS (RM) SIRENA (RM) SILVETTI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) CARATELLI Membro designato da

Dettagli

GESTIIONE RECLAMII,, RIICORSII E CONTENZIIOSII

GESTIIONE RECLAMII,, RIICORSII E CONTENZIIOSII GESTIIONE RECLAMII,, RIICORSII E CONTENZIIOSII Pagina 1 di 5 CAPITOLO 7 RICORSI, RECLAMI E CONTENZIOSI 7.1 PREMESSA Si premettono le seguenti definizioni: Reclamo: manifestazione di insoddisfazione, sia

Dettagli

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO CHE COS È LA La Cessione del Quinto dello Stipendio è una particolare forma di prestito personale che viene rimborsata dal soggetto finanziato (Cliente) mediante la cessione pro solvendo alla Banca di

Dettagli

Oggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX

Oggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX Determinazione dirigenziale n. 2 del 18 febbraio 2015 Oggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX IL DIRIGENTE VISTI i principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e

Dettagli

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli

Dettagli

SERVIZI TRIBUTARI ANNO 2014 pag. 141

SERVIZI TRIBUTARI ANNO 2014 pag. 141 SERVIZI TRIBUTARI ANNO 2014 pag. 141 15 aprile 2014 47/ER/om Fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione Circolare congiunta del Dipartimento dell Economia e delle Finanze e del

Dettagli

COLLEGIO DI MILANO FATTO

COLLEGIO DI MILANO FATTO COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi Membro designato dalla Banca d'italia - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla

Dettagli

PROTOTIPI DI DOCUMENTO CON I PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE. per

PROTOTIPI DI DOCUMENTO CON I PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE. per Allegato 2 PROTOTIPI DI DOCUMENTO CON I PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE A) Offerta presso lo sportello e fuori sede PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE per conto corrente depositi finanziamenti leasing credito

Dettagli

Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx

Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA INTERNAZIONALI IL RESPONSABILE GIOVANNI

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario composto dai Signori: Avv. Bruno De Carolis Prof. Avv. Pietro Sirena Avv. Massimiliano Silvetti Avv. Michele Maccarone IL COLLEGIO DI ROMA Membro designato dalla Banca d Italia, che svolge le funzioni

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI Il presente Regolamento definisce i criteri, le modalità e le procedure cui i soggetti abilitati ad operare con MCC S.p.A. (di seguito MCC) devono attenersi per la concessione delle agevolazioni previste

Dettagli

RISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008

RISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008 RISOLUZIONE N. 94/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 marzo 2008 OGGETTO Istanza di interpello Articolo 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212. Servizi relativi ad attività di scommesse resi

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. Finanziario. [Estensore]

IL COLLEGIO DI ROMA. Finanziario. [Estensore] IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Prof. Avv. Pietro Sirena Avv. Michele Maccarone Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato

Dettagli

A cura della Segreteria Provinciale S.A.P.P.e di Novara

A cura della Segreteria Provinciale S.A.P.P.e di Novara A cura della Segreteria Provinciale S.A.P.P.e di Novara 1 COS E IL MUTUO INPDAP Il mutuo inpdap è un mutuo ipotecario per l'acquisto della prima casa erogato dall' Istituto Nazionale per i Dipendenti dell'

Dettagli

RISOLUZIONE N. 242/E. Roma,13 giugno 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 242/E. Roma,13 giugno 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 242/E Roma,13 giugno 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Ministero Soggetti non residenti detrazioni

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Prof. Avv. Andrea Gemma Avv. Michele Maccarone Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro

Dettagli

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'italia

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'italia Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'italia Firmato digitalmente da Sede legale Via Nazionale, 91 - Casella Postale 2484-00100 Roma - Capitale versato Euro

Dettagli

Moratoria leasing, le implicazioni contabili nel bilancio del locatario

Moratoria leasing, le implicazioni contabili nel bilancio del locatario Per sostenere le PMI in difficoltà 3 Marzo 2011, ore 08:56 Moratoria leasing, le implicazioni contabili nel bilancio del locatario Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Dettagli

I GRUPPI TRANSFRONTALIERI.

I GRUPPI TRANSFRONTALIERI. I GRUPPI TRANSFRONTALIERI. 1. Premessa. Per effetto della globalizzazione dei mercati è sempre più frequente la creazione di gruppi transfrontalieri, di gruppi cioè in cui le diverse imprese sono localizzate

Dettagli

CONFERIMENTO DEL TFR NUOVE ASSUNZIONI

CONFERIMENTO DEL TFR NUOVE ASSUNZIONI Spett.le DITTA/ SOCIETÀ CIRCOLARE N. CL 13/2008 Come comunicato con la circolare CC 02/2006, Vi rinnoviamo la segnalazione che nella nuova veste del nostro sito internet www.studiosinergie.it, sono costantemente

Dettagli

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTORO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTORO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SANTORO Membro designato

Dettagli

Nota integrativa nel bilancio abbreviato

Nota integrativa nel bilancio abbreviato Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 120 23.04.2014 Nota integrativa nel bilancio abbreviato Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie La redazione del bilancio in forma

Dettagli

Collegio di Milano. - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente (Estensore) - Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Membro designato dalla Banca

Collegio di Milano. - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente (Estensore) - Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Membro designato dalla Banca Collegio di Milano composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente (Estensore) - Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Membro designato dalla Banca Alibrandi d'italia - Prof. Avv. Emanuele Cesare

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 178 COMPUTO DEGLI AMMORTAMENTI

Dettagli

SEZIONE V TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

SEZIONE V TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA SEZIONE V TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA 1. Premessa La presente sezione contiene disposizioni relative all impiego di tecniche di comunicazione a distanza da parte degli intermediari o di altri

Dettagli

COLLEGIO DI NAPOLI. Membro designato dalla Banca d'italia. (NA) RUSSO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

COLLEGIO DI NAPOLI. Membro designato dalla Banca d'italia. (NA) RUSSO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: (NA) QUADRI (NA) CONTE (NA) MAIMERI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (NA) RUSSO Membro designato da Associazione

Dettagli

Decisione N. 535 del 26 gennaio 2015

Decisione N. 535 del 26 gennaio 2015 COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI (MI) SANTONI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) GRECO Membro designato

Dettagli

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione

Dettagli

La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due

La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due anni dopo la Riforma Fornero. a cura di Stefano Petri E stata pubblicata in G. U., n. 114 del 19 maggio 2014, la Legge

Dettagli

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO RISOLUZIONE N. 190/E Roma, 08 maggio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Art. 10, comma 1, nn. 2) e 9), D.P.R. n. 633 del 1972. Esenzioni IVA. Regime dell Intermediazione nell ambito

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto

IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Avv. Bruno De Carolis..... Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta... Che svolge le funzioni di Presidente ai sensi dell art. 4 del Regolamento

Dettagli

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO RISOLUZIONE N. 308/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 novembre 2007 OGGETTO: Art. 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 IVA. Esenzione Corsi di formazione per l accesso alla professione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015

RISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015 RISOLUZIONE N. 49/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 11 maggio 2015 OGGETTO: Permanenza dell agevolazione prima casa in caso di vendita infraquinquennale e riacquisto nell anno anche

Dettagli

LA CEDOLARE SECCA: soggetti interessati, ambito oggettivo e base imponibile

LA CEDOLARE SECCA: soggetti interessati, ambito oggettivo e base imponibile LA CEDOLARE SECCA: soggetti interessati, ambito oggettivo e base imponibile Art. 3 D.LGS. 14.3.2011, n. 23 Stefano Spina O.D.C.E.C. Torino Torino 14 giugno 2012 LA CEDOLARE SECCA ASPETTI GENERALI Obiettivo

Dettagli

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 4369 D I S E G N O D I L E G G E d iniziativa del senatore PASSIGLI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1 o DICEMBRE 1999 Norme in materia

Dettagli

Servizio INFORMATIVA 730

Servizio INFORMATIVA 730 SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 SOMMARIO EDITORIA FISCALE SEAC Servizio INFORMATIVA

Dettagli

Allegato: Contratto di fornitura di servizi

Allegato: Contratto di fornitura di servizi All. n. 2. Allegato: Contratto di fornitura di servizi Premesso che: - Commerfin S.C.P.A., con sede legale in Roma, Via Nazionale, 60 (la Società o Commerfin ), iscrizione al Registro delle Imprese di

Dettagli

Circolare N.118 del 12 Settembre 2011. Mutui famiglia, nuova proroga per la moratoria fino al 31 gennaio 2012

Circolare N.118 del 12 Settembre 2011. Mutui famiglia, nuova proroga per la moratoria fino al 31 gennaio 2012 Circolare N.118 del 12 Settembre 2011 Mutui famiglia, nuova proroga per la moratoria fino al 31 gennaio 2012 Mutui famiglia: nuova proroga per la moratoria fino al 31 gennaio 2012 Gentile cliente con la

Dettagli

Ombudsman delle banche svizzere

Ombudsman delle banche svizzere Ombudsman delle banche svizzere Procedura in sintesi Sintesi della procedura di mediazione ENTE DI INFORMAZIONE E MEDIAZIONE NEUTRALE L Ombudsman delle banche svizzere, quale mediatore neutrale, si occupa

Dettagli

Determinazione 23/2015 Definizione della controversia Lotito XXX/ Clouditalia Communications s.p.a. IL DIRIGENTE

Determinazione 23/2015 Definizione della controversia Lotito XXX/ Clouditalia Communications s.p.a. IL DIRIGENTE Determinazione 23/2015 Definizione della controversia Lotito XXX/ Clouditalia Communications s.p.a. IL DIRIGENTE VISTA la L. 14 novembre 1995, n. 481, Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi

Dettagli

Relazione sui reclami anno 2014

Relazione sui reclami anno 2014 Relazione sui reclami anno 2014 La presente relazione viene redatta ai sensi delle nuove disposizioni impartite dalla Banca D Italia agli Intermediari ed aventi ad oggetto la trasparenza delle operazioni

Dettagli