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1 Verso il successo E-commerce, Media e IT Law Edizione: Marzo Sommario: Vendite a distanza e nuovi diritti dei consumatori L AGCOM a tutela del diritto d autore in internet La responsabilità degli internet service provider Hyperlinking, framing e diritto di comunicazione al pubblico > Vendite a distanza e nuovi diritti dei consumatori di Carlo Impalà, Rödl & Partner Milano Dal prossimo 14 giugno, i consumatori che, nell ambito dei contratti a distanza e/o di quelli negoziati fisicamente fuori dei locali commerciali, decideranno di acquistare beni o servizi di valore superiore ai 50 euro, godranno di maggiori tutele rispetto a quelle previste dalla normativa attualmente in vigore. Ciò è quanto prevede lo schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2011/83 sui diritti dei consumatori (il Decreto ), approvato in via definitiva lo scorso 6 febbraio dall ex Governo Letta. Molte le misure previste a tutela dei consumatori. Informazioni precontrattuali Una delle novità più significative introdotte dal Decreto riguarda l'ampliamento delle informazioni precontrattuali che il professionista (fornitore o venditore) sarà tenuto a dare al consumatore in maniera chiara e comprensibile. Tra le informazioni di maggiore rilievo rientrano, ad esempio, i dati del professionista, le caratteristiche dei beni, il prezzo totale, il costo del mezzo utilizzato per la conclusione del contratto, le modalità di pagamento, la garanzia e, inoltre, l indicazione della possibilità per il consumatore di avvalersi del diritto di recesso e delle modalità (condizioni, termini e procedure) per esercitarlo. In capo al professionista, viene rimesso l onere di dimostrare di aver rispettato i predetti obblighi informativi. Il mancato adempimento degli stessi comporterà un ampliamento delle tutele fissate per il consumatore (ad esempio, un prolungamento del termine previsto per l esercizio del diritto di recesso). Diritto recesso e restituzione della merce Con le modifiche apportate dal Decreto all articolo 52 del Codice del Consumo, il consumatore disporrà di un periodo più lungo per esercitare il proprio diritto di recesso, senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti all'articolo 56, comma 2, e all'articolo 57 del Codice del Consumo. In particolare, il periodo utile per avvalersi del diritto di recesso da un contratto concluso a distanza o negoziato fuori dai locali commerciali non sarà più di 10 giorni come attualmente previsto - bensì di 14 giorni decorrenti dalla data di stipula del contratto per l'acquisto di servizi e da quella di ricevimento, in caso di acquisto di merci. Tuttavia, nel caso in cui il consumatore non sia stato adeguatamente informato sulla possibilità di esercitare il recesso, il tempo concesso verrà prolungato sino ad un anno e 14 giorni. Una volta valsosi del diritto di recesso (che può essere esercitato attraverso una qualsiasi dichiarazione esplicita della volontà di recedere o mediante l utilizzo di un apposito modulo-tipo predisposto dal legislatore per rendere più agevole tale facoltà), il consumatore avrà diritto alla restituzione degli importi già pagati entro 14 giorni (e non più entro 30, come previsto sino al 14 giugno) dal giorno in cui il fornitore sia stato informato della decisione di recesso del consumatore. 1

2 Per quanto riguarda la restituzione della merce, quest ultima potrà essere restituita anche parzialmente deteriorata e il consumatore sarà responsabile unicamente in caso di diminuzione del valore dei beni risultante da un utilizzo diverso da quello necessario per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni. Ove il consumatore non sia stato informato dal professionista (fornitore o venditore) della facoltà di esercitare il diritto di recesso, questi non potrà essere considerato responsabile nemmeno della diminuzione di valore della merce. Altre misure di tutela Tra le ulteriori novità di rilievo, si segnalano, in sintesi: l'esplicito divieto di applicare costi aggiuntivi non specificati o commissioni, se si paga con determinati mezzi di pagamento elettronici piuttosto che con altri; il divieto di utilizzo di caselle preselezionate sui siti predisposte per vendere "automaticamente" altri servizi a chi pensa di acquistare solo un certo bene o servizio; l irrilevanza di eventuali clausole contrattuali che escludano o limitino, direttamente o indirettamente, i diritti derivanti dalla direttiva; clausole di tale contenuto non potranno vincolare in alcun modo il consumatore. Conclusioni Nelle intenzioni del legislatore, l intervento normativo mira a consentire a ciascun consumatore di operare acquisti più consapevoli e, al tempo stesso, ai professionisti di poter operare in maniera più trasparente e funzionale sia nel mercato interno che in quello transfrontaliero. Il recepimento della direttiva dovrebbe realizzare la completa armonizzazione delle informazioni e il diritto di recesso nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dai locali commerciali. L obiettivo è garantire un migliore funzionamento del mercato interno tra imprese e consumatori, generando notevoli risparmi (in termini di oneri amministrativi) per le imprese che desiderano vendere a livello transfrontaliero con le stesse modalità di vendita nazionali, utilizzando ovunque medesime condizioni contrattuali standard e gli stessi materiali informativi. Il provvedimento intende favorire le vendite on-line, caratterizzate da un elevato potenziale di crescita. Affinché ciò possa realizzarsi, le nuove misure dovrebbero essere accompagnate da altrettante azioni volte ad accrescere la consapevolezza dei consumatori sull esistenza dei propri diritti e quella dei professionisti (venditori, fornitori etc.) rispetto a quali pratiche commerciali possono o non possono essere più adottate. Solo attraverso un efficace opera di informazione in tal senso si potrà garantire un applicazione più uniforme ed estesa delle norme ed una concorrenza tra gli operatori basata su un effettiva armonizzazione delle regole. Carlo Impalà carlo.impala@roedl.it > L AGCOM a tutela del diritto d autore in internet di Camilla Manfredi, Rödl & Partner Milano Il 31 Marzo 2014 entrerà in vigore il Regolamento in materia di tutela del diritto d autore sulle reti di comunicazione elettronica emanato dall Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ( l Autorità ). Il Regolamento prevede la possibilità, per i titolari di diritti d autore e diritti connessi che ritengano violati i propri diritti on line, di adire l Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in alternativa all Autorità Giudiziaria. Scopo (non dichiarato) del Regolamento sembra essere quello di fornire un mezzo di contrasto e tutela più rapido del contenzioso davanti all Autorità Giudiziaria al fine di limitare i danni provocati dalle violazioni, sempre più frequenti, dei diritti d autore su internet e sui media. Il titolare di un diritto d autore o di un diritto connesso o un loro rappresentante autorizzato (il Regolamento parla di soggetto legittimato, ricomprendendovi anche le cd. collecting societies con mandato del titolare), qualora ritenga che il proprio diritto su un opera digitale sia violato dalla messa a disposizione dell opera stessa su internet, può presentare un istanza all Autorità, chiedendone la rimozione. Ove l Autorità ritenga sussistenti le condizioni per poter procedere, comunica l avvio del procedimento ai prestatori di servizi individuati, nonché, se rintracciabili, all uploader e ai gestori della pagina internet, i quali potranno adeguarsi spontaneamente alla richiesta del titolare e, quindi, rimuovere il contenuto ritenuto in violazione, 2

3 Edizione: Marzo 2014 oppure presentare controdeduzioni entro un breve termine. I provvedimenti che possono essere adottati dall Autorità all esito dell istruttoria sono, sostanzialmente, (i) la rimozione dell opera digitale ovvero, nel caso in cui il server del sito che ha reso disponibili le opere contestate sia situato all estero, (ii) la disabilitazione dell accesso al sito. In caso di inottemperanza all ordine dell Autorità, quest ultima applica le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all art. 1, comma 31 della Legge 249/1997. La stessa procedura può essere azionata nel caso di ritenute violazioni del diritto d autore o dei diritti connessi da parte dei media audiovisivi e radiofonici. Sono espressamente esclusi dall applicazione del Regolamento gli utenti finali che fruiscono di opere in modalità downloading, streaming o condividono opere attraverso il peer to peer. Per completezza, si osserva che sussistono dubbi sulla potestà dell Autorità di emanare un simile Regolamento e che lo stesso nulla dice sui costi di tali procedure. Camilla Manfredi camilla.manfredi@roedl.it > La responsabilità degli Internet Service Provider di Carlo Impalà, Rödl & Partner Milano Ormai da diversi anni, l attenzione degli operatori del web viene richiamata con frequenza sul tema della responsabilità o irresponsabilità dei c.d. Internet service provider ( ISP ) nell ambito dei servizi di hosting ovvero, di memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio cui è sostanzialmente applicabile la normativa sul commercio elettronico dettata dal D.lgs. n. 70 del Anche recentemente, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema, in relazione alla presunta violazione da parte di un ISP della normativa vigente in materia di privacy: si tratta del c.d. caso Google - Vividown nell ambito del quale sono state contestate, in sede penale, alcune presunte violazioni della normativa sulla privacy di un utente da parte di Google Italia 1. Un caso che al di là dello scalpore che ha causato nell opinione pubblica ha consentito alla Suprema Corte di fare chiarezza sul tema, ricostruendo in maniera dettagliata l intero quadro normativo in materia di responsabilità dell ISP e confermando l orientamento giurisprudenziale, sinora prevalente, in base al quale il gestore di un servizio di hosting non può essere ritenuto responsabile in quanto, operando quale mero Internet host provider, il medesimo non ha alcun controllo sui dati memorizzati, né contribuisce in alcun modo alla loro scelta, alla loro ricerca o alla formazione del file che li contiene, essendo tali dati interamente ascrivibili all utente destinatario del servizio che li carica sulla piattaforma messa a sua disposizione. Pertanto, Google Italia, avendo operato esclusivamente quale gestore del servizio di hosting, limita la propria attività a fornire agli utenti una piattaforma sulla quale i medesimi possono liberamente caricare i loro video del cui contenuto, tuttavia, gli utenti stessi restano gli esclusivi responsabili. E proprio in forza di tale assunto che i giudici della Suprema Corte sono giunti ad emettere una decisione di piena assoluzione nei confronti dei responsabili di Google, considerando che i medesimi non sono titolari di alcun trattamento dei dati sensibili eventualmente contenuti nei video caricati sul sito dagli utenti e che gli unici titolari sono gli utenti stessi che li hanno caricati, ai quali soli possono essere applicate le sanzioni, amministrative e penali, previste per il titolare del trattamento dal Codice Privacy. In sostanza, secondo la Corte, i reati di cui all art. 167 del Codice Privacy, per i quali si è proceduto nei confronti dei dirigenti di Google, devono essere intesi come reati propri, trattandosi di condotte che si concretizzano in violazioni di obblighi dei quali è destinatario in modo specifico il solo titolare del trattamento e non ogni altro soggetto che si trovi ad avere a che fare con i dati oggetto di trattamento senza essere dotato dei relativi poteri decisionali. 1 Più specificatamente, tre dirigenti di Google Italia erano stati condannati per un video pubblicato da un soggetto terzo su YouTube nel quale un bambino con sindrome di Down veniva picchiato e deriso dai suoi compagni di scuola. Secondo le contestazioni, Google avrebbe dovuto vigilare sui video ospitati e accertarsi che tutti i protagonisti del filmato avessero dato il proprio consenso. 3

4 Carlo Impalà > Hyperlinking, framing e diritto di comunicazione al pubblico di Silvia Cocozza, Rödl & Partner Milano Il Göteborg-Posten pubblica, sul proprio sito internet, per la libera fruizione da parte dei propri utenti, una serie di articoli redatti da vari giornalisti svedesi. La Retriever Sverige fornisce hyperlink (collegamenti internet cliccabili), tra le altre, anche alle suddette opere giornalistiche, senza chiedere al Göteborg-Posten o ai rispettivi autori alcuna autorizzazione. Sono proprio gli autori degli articoli interessati a citare in giudizio la società svedese e a chiederne la condanna al risarcimento dei danni che le sarebbero derivati dall asserita violazione dei propri diritti d autore sulle opere in questione. La Stockholms tingsrätt decide di respingere la domanda delle ricorrenti, con sentenza resa in data 11 giugno 2010, poi appellata dinanzi allo Svea Hovratt. La Corte d Appello svedese rimette la questione alla Corte di Giustizia dell Unione Europea (di seguito, CGUE ), la quale arriva ad affermare il principio secondo il quale il titolare del diritto d autore su un opera pubblicata dall autore stesso su di un sito internet non può neppure facendo ricorso alla nozione di diritto di comunicazione al pubblico ai sensi dell articolo 3 della Direttiva 2001/29/CE 2 vietare al titolare di un altro sito web di offrire ai propri utenti hyperlink di reindirizzamento alla suddetta opera. A detta della Corte, l autore che sceglie di rendere disponibile on line la propria opera in regime di libero accesso, 2 Direttiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 sull armonizzazione di taluni aspetti del diritto d autore e dei diritti connessi nella società dell informazione. non può, al momento della prima pubblicazione, non aver preso in considerazione la possibilità che la stessa diventi raggiungibile attraverso i collegamenti ipertestuali o le cornici di reindirizzamento ( framing ) disponibili su altri siti internet. Secondo la Corte, inoltre, gli Stati Membri non possono prevedere una protezione più ampia per i titolari domestici dei diritti d autore, ad esempio ampliando il concetto di comunicazione al pubblico sino a ricomprendervi anche attività non previste nell art della Direttiva citata. E evidente come la decisione della CGUE, se da un lato, faciliterà la diffusione dei siti cd. di aggregazione, i quali, attraverso l hyperlink e/o il framing, consentono, di fatto, l accesso a materiale protetto dal diritto d autore e già pubblicato online, dall altro imporrà, per i titolari dei diritti d autore su tale materiale, la necessità di riflettere sulle modalità di comunicazione in rete delle proprie opere come pure di individuare ulteriori strumenti di tutela. E non si esclude che una valida risposta possa essere individuata - oltre che nell adozione di modelli sempre più userfriendly di business altresì nell applicazione, anche al diritto d autore on line, degli strumenti di tutela tipici di altri istituti posti a presidio della proprietà intellettuale (si pensi ad esempio al passing off 3 e alle altre forme di tutela della concorrenza sleale e dei segni distintivi). Silvia Cocozza Dottoressa silvia.cocozza@roedl.it 3 Per passing off, letteralmente commercializzazione ingannevole, deve intendersi una particolare fattispecie rientrante nell ambito della concorrenza sleale, anche nota sotto il nome di concorrenza sleale per agganciamento, attraverso la quale si determina uno svilimento del valore del segno distintivo oggetto dell altrui attività ingannevole. 4

5 Edizione: Marzo 2014 Il nostro studio vanta un team di professionisti specializzati nelle aree IT, telecomunicazioni, media, proprietà intellettuale e diritto commerciale in grado di coniugare le competenze tecnico-legali e fiscali con una conoscenza approfondita dei settori dell e-commerce, della comunicazione, delle tecnologie e regolamentazione dei nuovi media. Professionisti del Team E-commerce, Media and IT law Alcuni dei servizi offerti da Rödl&Partner in materia di E-commerce, Media e IT law: assistenza legale e fiscale per la creazione e gestione di portali e-commerce; redazione di contratti commerciali, condizioni generali, contratti di merchandising, per siti business-to-business e business-to-consumer; redazione di contratti informatici e di contratti on line; contenzioso B2B o B2C; audit sui siti internet e compliance al D.lgs. 231/2001 nella gestione di siti internet istituzionali e di social networks; assistenza legale e fiscale per la tutela del diritto d autore e della proprietà intellettuale online; assistenza legale in relazione a pratiche commerciali scorrette; assistenza legale e fiscale nella creazione e gestione di piattaforme di gioco online; assistenza nell ambito di manifestazioni a premio; assistenza legale e fiscale di supporto a servizi di marketing virale; uso e tutela dei dati personali raccolti attraverso siti internet e transazioni elettroniche; contratti con ISP; assistenza nell ambito della fiscalità internazionale ed e-payment. sdh Verso il successo La nostra filosofia è condividere gli obiettivi dei nostri assistiti in una visione globale e imprenditoriale. Pensiamo al cliente e al mercato in cui opera, ne condividiamo le finalità e impostiamo la nostra consulenza con l obiettivo di accompagnarlo verso il successo. Rödl & Partner Non perdiamo mai di vista lo scopo del nostro impegno. Un chiaro obiettivo ci aiuta a scorgere gli errori, le debolezze e rischi e ad evitarli per tempo. Solo quando la strada è libera dagli ostacoli, iniziamo la scalata, ma avendo sempre ben presente quale sia la nostra meta. Ogni singola persona conta, per i Castellers e per noi. Le torri umane simboleggiano in modo straordinario la cultura di Rödl & Partner. Incarnano la nostra filosofia di coesione, equilibrio, coraggio e spirito di squadra. Mostrano la crescita che scaturisce dalle proprie forze, elemento che ha fatto di Rödl & Partner quello che è oggi. Força, Equilibri, Valor i Seny (Forza, equilibrio, coraggio e intelligenza) sono i valori dei Castellers, così vicini ai nostri. Per questo, nel maggio 2011, Rödl & Partner ha stretto una cooperazione con i Castellers di Barcellona, ambasciatori nel mondo dell antica tradizione delle torri umane. L associazione catalana incarna, insieme a molte altre, questa preziosa eredità culturale. Castelleres de Barcelona Imprint E-commerce, Media and IT Law, edizione marzo 2014 Redazione: Rödl & Partner Largo Donegani 2, Milano Tel.: Responsabile di redazione: Paolo Peroni paolo.peroni@roedl.it Carlo Impalà carlo.impala@roedl.it Largo Donegani 2, Milano Responsabile grafica: Rödl & Partner Unternehmenskommunikation Jeannie Pfefferlein - publikationen@roedl.de Äußere Sulzbacher Str. 100, Nürnberg La presente informativa è redatta a cura di Rödl & Partner e non è destinata alla stampa. Rödl & Partner non assume alcuna responsabilità in relazione ai contenuti della presente informativa né in merito alla veridicità, attualità o completezza delle informazioni o in merito a decisioni eventualmente assunte in seguito alla lettura, anche per estratto, della medesima. Le informazioni e valutazioni ivi contenute hanno carattere generale, non costituiscono parere legale o fiscale, né esame esaustivo dei temi trattati, non potendo sostituire né intendersi quali servizi di consulenza legale o tributaria personalizzati che raccomandiamo di richiedere ove foste interessati all analisi e trattazione di questioni e casi concreti. L'intero contenuto dell informativa costituisce proprietà intellettuale di Rödl & Partner ed è protetto da copyright. È consentito scaricare, stampare o copiare la informativa esclusivamente per uso personale. Qualsiasi modifica, copia, divulgazione o libera riproduzione dei contenuti o di parti di essi, sia online che offline, necessitano di preventiva autorizzazione scritta da parte di Rödl & Partner. 5

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