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1 Articolo 62

2 Tutte le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari.

3 Tutti gli operatori economici, indipendentemente dalle loro dimensioni

4 Consumatore finale: persona fisica che acquista prodotti agricoli e/o alimentari per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

5 A pena di nullità del contratto le transazioni devono avvenire attraverso «forma scritta», si intende qualunque forma di comunicazione scritta, trasmessa anche in forma elettronica o fax, avente la funzione di manifestare la volontà tra le parti.

6 In alternativa i documenti di trasporto o di consegna, nonché le fatture devono riportare la seguente dicitura: «Assolve agli obblighi di cui all articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni della legge 24 marzo 2012, n. 27».

7 Le disposizioni vietano qualsiasi comportamento del contraente, che abusando della propria maggior forza commerciale, imponga condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose come:

8 A) inclusione di servizi e/o prestazioni accessorie rispetto all oggetto principale della fornitura, anche se fornite da soggetti terzi. B) escludano l applicazione di interessi di mora a danno del creditore o escludano il risarcimento delle spese di recupero dei crediti. C) determino, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza, prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione medi dei prodotti.

9 La legge definisce i termini «massimi» di pagamento che sono definiti in: A) 30 gg decorrenza fine mese per i prodotti considerati deperibili ( il cui TMC è di 60 giorni) B) 60 gg decorrenza fine mese per i prodotti considerati non deperibili ( il cui TMC è superiore a 60 giorni)

10 Ulteriore indicazione: sono da considerarsi prodotti deperibili ( pagamento 30 gg) tutti i prodotti a base di carne ( salumi, carne congelata ect) a prescindere dal loro TMC. È fatto obbligo in caso di vendita di prodotti aventi diverse scadenze di pagamento emettere documenti separati di vendita. Si può ovviare a tale indicazione in caso di applicazioni di condizioni inferiori al massimo esempio: 30 gg fine mese

11 La nostra azienda ha definito, al fine di evitare di emettere un terzo documento e una terza data di scadenza, di accludere tra i prodotti con deperibilità > di 60 gg anche i prodotti non alimentari ( detergenza, materiale plastico ect).

12 I termini di pagamento precedentemente indicati decorrono, dal ricevimento della fattura. Pertanto sia per le fatture accompagnatorie che differite i 30 o 60 giorni decorrono sempre da fine mese. Verifichiamo alcuni esempi:

13 Fattura accompagnatoria: 23/10 data documento e consegna, venduti yogurt ( TMC - 60gg ) e Pasta (TMC >60 gg) Verranno emessi 2 documenti di consegna, verifichiamo le loro scadenze di pagamento: Scadenza pagamento Fattura Yogurt 29/11 Scadenza pagamento Fattura Pasta 28/12

14 Bolla di consegna DDT: 23/10 data documento e consegna, venduti yogurt ( TMC - 60gg ) e Pasta (TMC >60 gg) Emesse 2 fatture riepilogative dei documenti di consegna del mese in data 31/10/2012: Invio tramite posta certificata (PEC) al cliente il 31/10/2012 Pagamento Fattura Yogurt scadenza 29/11 Pagamento Fattura Pasta scadenza 28/12

15 La data di ricevimento della fattura è validamente certificata solo nel caso di: -Consegna a mano - Raccomandata A/R, PEC, EDI. In mancanza di certezza sulla data di ricevimento della fattura si considera la data di consegna dei prodotti. E considerata «concorrenza sleale» chiedere o obbligare il fornitore a modalità di invio diversi da quelli scelti.

16 In caso di parziale contestazione della fornitura è fatto obbligo: Effettuare il pagamento alle modalità definite trattenendo solo ed esclusivamente dalla fattura la parte contestata.

17 Dal giorno successivo alla scadenza ( anche per condizioni diverse dalle massime) decorrono automaticamente gli interessi di mora da calcolare al tasso legale fissato per legge ( attualmente 10%). Fatturazione interessi: la ns. azienda provvederà ad emettere fattura trimestrale. E considerata pratica di «Concorrenza sleale» pertanto sanzionatoria qualunque attività o accordo atto ad istaurare pratiche dirette ad eludere tale obbligo.

18 Al fine di ottemperare al divieto di porre in essere o continuare pratiche sleali saremo costretti a non accettare: a) Comportamenti mirati a trattenere/compensare dai nostri crediti attuali e futuri, importi anche parziali diversi da quelli eventualmente contestati come già annunciato. b) Imposizioni di clausole contrattuali, anche a modifica di contratti in corso, che determinino condizioni a noi più sfavorevoli con decorrenza retroattiva ( nuovi premi, sconti, riduzioni prezzi ect). c) Comportamenti che impediscano o limitino la libera circolazione dei nostri crediti commerciali.

19 Salvo che il fatto non costituisca reato, i soggetti che contravvengono gli obblighi: a) Relativi alla stipula del contratto in forma scritta sono puniti con una sanzione amministrativa da euro 516 a euro in base al valore dei beni oggetto di cessione. Sanzione applicata ad entrambi. b) Relativi all esercizio di cui al comma 2 pratiche sleali, la sanzione amministrativa da euro 516 a euro in riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti di cui al comma 2. c) Mancato rispetto da parte del debitore dei termini di pagamento come stabilito al comma 3, sanzione amministrativa da euro 500 a euro La sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi.

20 L autorità garante per la concorrenza (AGCOM) ed il mercato è incaricata all irrogazioni delle sanzioni ivi previste e può avvalersi del supporto operativo di: a) Guardia di Finanza. b) Agenti di Polizia Giudiziaria c) Su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Sono fatte salve le azioni in giudizio per il risarcimento del danno derivante dalle violazioni, anche ove promosse dalle categorie imprenditoriali presenti nel Consiglio nazionale dell economia e del lavoro.

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