SANZIONI PER TARDIVO PAGAMENTO DELLE FORNITURE DI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI
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1 TMG COMMERCIALISTI rag. Sergio Corrente Numero circolare 5 Data 11/10/2012 SANZIONI PER TARDIVO PAGAMENTO DELLE FORNITURE DI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI Abstract: Rif.to normativo: Dal 24 ottobre 2012 il mancato pagamento nei termini di legge delle fatture di acquisto di prodotti agricoli e/o alimentari comporterà l applicazione di una sanzione da euro 500 a euro E questa una delle disposizioni contenute nell art. 62 del DL 1/2012. Art. 62 del DL 24 gennaio 2012, n.1, convertito nella Legge 24 marzo 2012 n.27 Decorrenza: 24 ottobre 2012 Soggetti interessati: Operatori commerciali che cedono e/o acquistano prodotti agricoli/alimentari L art. 62 del DL n. 1/2012 ha introdotto delle nuove regole per tutti gli operatori della filiera agroalimentare, ivi compresi gli operatori del comparto HoReCa (Hotel, Restaurant, Catering). Da evidenziare il fatto che le nuove disposizioni interessano una grande platea di operatori economici, compresi bar, ristoranti, supermercati e negozi, e che il mancato adempimento degli obblighi imposti comporta l applicazione di sanzioni irrogabili d ufficio dall Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato. Le nuove regole prevedono: l obbligo di stipulare per iscritto i contratti di fornitura dei prodotti agroalimentari e di riportarvi alcune indicazioni obbligatori; il divieto di pratiche commerciali sleali; l obbligo di pagare le forniture entro i termini di legge (30 giorni o 60 giorni, a seconda dei casi). 1
2 Gli operatori che contravvengono ai suddetti obblighi e divieti sono sottoposti alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: da euro 516,00 a euro ,00 per la violazione degli obblighi sulla formalizzazione dei contratti; da euro 516,00 a euro 3.000,00 per l adozione di pratiche commerciali sleali; da euro 500,00 a euro ,00 per il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini legali di pagamento (30 giorni o 60 giorni, a seconda dei casi). Come detto, l accertamento delle violazioni e l irrogazione delle sanzioni sono di competenza all Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, che provvede d ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato, avvalendosi anche del supporto operativo della Guardia di Finanza. Occorre rimarcare il fatto che le sanzioni non sono dovute alla controparte ma sono destinate alle entrate dello Stato e che le stesse sono applicabili indipendentemente dall insorgere o meno di contestazioni tra le parti. Dal che l interesse degli organi dello Stato ad accertare le violazioni, anche per accrescere le entrate dello Stato. Al fine di dare attuazione alle nuove disposizioni il comma 11-bis dell art. 62 prevede l emanazione di un apposito Decreto da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Il Decreto è già stato predisposto e sarà emanato dopo il vaglio del Consiglio di Stato per il parere di competenza. Ambito d applicazione Le nuove disposizioni riguardano le cessioni di prodotti agricoli e alimentari la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica italiana (anche a bar, ristoranti, supermercati, negozi, ecc.). Per quanto stabilito dal Decreto ministeriale in via di emanazione sono esclusi dal campo d applicazione di tali disposizioni: le cessioni a consumatori finali (soggetti che acquistano i prodotti agricoli e/o alimentari per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale); le cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito; le cessioni effettuate dai soci coimprenditori di cooperative agricole alle cooperative stesse; le cessioni effettuate ai soci coimprenditori delle organizzazioni di produttori alle organizzazioni stesse; le cessioni effettuate tra gli imprenditori ittici. Forma e contenuto del contratto I contratti che rientrano nell ambito di applicazione delle nuove disposizioni devono essere obbligatoriamente stipulati in forma scritta e devono riportare a pena di nullità (rilevabile anche d ufficio): la durata; le quantità; 2
3 le caratteristiche del prodotto venduto; il prezzo; le modalità di consegna e di pagamento. Il Decreto ministeriale in via di emanazione definisce forma scritta una qualsiasi comunicazione (ovviamente scritta) anche trasmessa in via elettronica (es. e.mail) o a mezzo telefax, anche se è priva di sottoscrizione, a condizione che appaia la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (es. la vendita di beni) avente per oggetto la cessione di prodotti agricoli e/o alimentari. In alternativa, a condizione che vengano inserite tutte le indicazioni di cui sopra, possono essere utilizzati: i documenti di trasporto o di consegna ovvero la fattura; gli ordini di acquisto (es. buoni d ordine, preventivo d ordine, commessa d ordine, ecc.) con i quali l acquirente commissiona la consegna dei prodotti; gli accordi quadro o contratti base; gli accordi interprofessionali. Ai fini di cui trattasi i documenti di trasporto o di consegna, nonché le fatture, devono riportare la dicitura assolve gli obblighi di cui all art. 62, comma 1, del DL 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27. Come già anticipato, la violazione degli obblighi relativi alla forma e ai contenuti del contratto comporta l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro ,00, determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione. Pratiche commerciali sleali Ai sensi del comma 2 dell art. 62, nelle relazioni commerciali tra operatori economici è vietato: imporre condizioni ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive; applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti; subordinare la conclusione, l esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l oggetto degli uni e delle altre; conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura e dal contenuto delle relazioni commerciali; adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale. Il mancato rispetto di tali divieti comporta l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 3.000,00, determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non li ha rispettati. Termini di pagamento Per i contratti che rientrano nell ambito di applicazione delle nuove disposizioni il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro i seguenti termini legali: 3
4 30 giorni per le merci deteriorabili; 60 giorni per tutte le altre merci. I termini decorrono dall ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Il Decreto ministeriale in via di emanazione stabilisce che la data di ricevimento della fattura è validamente certificata solo nel caso di: consegna della fattura a mano; invio a mezzo di raccomandata A.R.; posta elettronica certificata (PEC); impiego del sistema EDI (Electronic Data Interchange) o altro mezzo equivalente, come previsto dalla vigente normativa fiscale. In mancanza di una data certa, si assume che la fattura sia ricevuta nella data di consegna dei prodotti. È altresì specificato l obbligo a carico del cedente di emettere fattura separata per cessioni di prodotti assoggettate a termini di pagamento differenti: ne consegue pertanto che i prodotti deteriorabili dovranno presumibilmente essere fatturati a parte rispetto a quelli non deteriorabili. Come già anticipato, il mancato rispetto dei termini legali di pagamento da parte del debitore comporta l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro ,00, determinata in ragione del fatturato dell azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi. Poteri dell AGCM Il compito di vigilare sull applicazione delle disposizioni in esame e di irrogare le sanzioni ivi previste viene attribuito dalla norma all Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM) che, a tal fine, può avvalersi del supporto operativo della Guardia di Finanza, fermo restando il potere di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria. L AGCM può procedere all accertamento delle violazioni d ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato (ivi incluse le associazioni di categoria nell interesse dei propri associati). Gli introiti derivanti dall irrogazione delle sanzioni sono versate all entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati e ripartiti al Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall AGCM. Entrata in vigore Le nuove disposizioni entrano in vigore il 24 ottobre Il Decreto ministeriale in via di emanazione consente però agli operatori economici di adeguare i contratti in essere entro il 31 dicembre 2012, relativamente ai soli aspetti formali. A tal proposito è opportuno operare una distinzione, nell ambito dei contratti in corso alla data del 24 ottobre 2012, tra contratti scritti e contratti verbali: nel primo caso (contratti già formulati per iscritto) i contratti vanno integrati con le 4
5 indicazioni eventualmente mancanti entro il 31 dicembre 2012; nel secondo caso (contratti verbali) è opportuno formalizzarli per iscritto con tutte le indicazioni obbligatorie entro il 24 ottobre
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