LA RIFORMA DEL LATTE DALLE QUOTE AL MERCATO LIBERO CENTRO STUDI
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1 CENTRO STUDI DALLE QUOTE AL MERCATO LIBERO Centro Studi di Confagricoltura Treviso Via Feltrina, 56/B Castagnole di Paese Tel Fax
2 SOMMARIO DALLE QUOTE AL MERCATO LIBERO SOMMARIO IL SUPERAMENTO DELLE QUOTE LATTE 3 LO SPLAFONAMENTO E LE SANZIONI 4 I CONTRATTI DI VENDITA 5 LA FORMAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA 8
3 SUPERAMENTO DELLE QUOTE SUPERAMENTO DELLE QUOTE Legge 91/2015: Norme per il superamento delle quote latte Nella G.U. n. 152 del 3 luglio 2015 è stato pubblicato il testo del D.L n. 51 coordinato con la legge di conversione n. 91 contenente Disposizioni urgenti in materia di rilancio di settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. Come si può desumere dal titolo della norma, il decreto interviene in varie materie di interesse agricolo, in particolare sulle filiere del latte e dell olio di oliva e contiene inoltre misure per l accesso al fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole che, nel 2014, hanno subito danni per alluvioni e per infezioni da organismi nocivi vegetali. In questa sede ci limiteremo ad una breve analisi delle disposizioni che riguardano il settore lattiero- caseario. L Agea ha comunicato i dati relativi alla produzione nazionale di latte per il periodo La produzione nazionale di consegne è stata di tonnellate, con una eccedenza produttiva nazionale di tonnellate e con esuberi individuali di tonnellate. In base a tali dati, secondo l Agea, l ammontare del prelievo supplementare dovuto all UE è pari a circa 30 milioni di euro, mentre l ammontare dei versamenti e delle garanzie degli acquirenti è di circa 130 milioni di euro. Per quanto riguarda la produzione regionale, il Veneto ha una produzione annua pari a circa 1,12 milioni di tonnellate, della quale circa tonnellate sono prodotte nella Provincia di Treviso, che vanta 650 imprese zootecniche da latte che conferiscono a 25 latterie, di cui 5 cooperative. Veniamo ora alle più importanti novità contenute nel D.L. 51/2015, coordinato con la legge di conversione 91/ Centro Studi di Confagricoltura Treviso
4 SPLAFONAMENTO E SANZIONI SPLAFONAMENTO E SANZIONI Attuazione della rateizzazione in 3 anni senza interessi per le multe dell ultima campagna L articolo 1 del decreto-legge prevede l attuazione della disposizione comunitaria per il pagamento delle multe per l ultima campagna lattiera, con rateizzazione in 3 anni e senza interessi. Il pagamento è ammesso sia con una fideiussione bancaria che con una fideiussione assicurativa. Gli allevatori interessati dovranno presentare domanda all AGEA entro il 31 agosto 2015 a pena di esclusione. Compensazione delle quote ultima campagna Per non gravare ulteriormente sugli allevatori, l articolo 2 amplia la possibilità di compensazione tra produttori, nell ambito della quota nazionale, per l ultima campagna consentendo a chi ha superato le quote (con tre fasce percentuali ulteriori di superamento della produzione: 12-30%, 30-50%, oltre il 50%) di compensare fino al 6%, cosa che prima non era prevista e che vedeva scattare la sanzione sull intera percentuale di splafonamento oltre il 6%. 4 Centro Studi di Confagricoltura Treviso
5 I CONTRATTI DI VENDITA CONTRATTI DI VENDITA Con il provvedimento viene ribadita la necessità del contratto scritto come previsto dall art. 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, e si introducono delle novità rilevanti: la durata minima dei contratti è fissata a 12 mesi; il contratto deve espressamente contenere il prezzo da pagare alla consegna che può essere fisso o legato a fattori determinati, come indicatori di mercato, volume consegnato e qualità o composizione del latte crudo. Questa la nuova formulazione dell art. 62, conseguente alle modifiche introdotte dalla L. 91/2015. Le modifiche sono riportate in ***grassetto corsivo***. Art. 62 Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari I contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. I contratti devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2012, N Nelle relazioni commerciali tra operatori economici, ivi compresi i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei beni di cui al comma 1, è vietato: a) imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive; b) applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti; c) subordinare la conclusione, l esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l oggetto degli uni e delle altre; d) conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali; e) adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento. Per i contratti di cui al comma 1, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni e per tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni. In entrambi i casi il termine decorre dall ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi e maggiorato di ulteriori 5 Centro Studi di Confagricoltura Treviso
6 I CONTRATTI DI VENDITA ***quattro punti percentuali*** ed e inderogabile. 4. Per «prodotti alimentari deteriorabili» si intendono i prodotti che rientrano in una delle seguenti categorie: a) prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni; b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni; c) prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: i. aw superiore a 0,95 e ph superiore a 5,2 oppure ii. aw superiore a 0,91 oppure iii. ph uguale o superiore a 4,5; d) tutti i tipi di latte. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 1 è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria ***da euro 1.000,00 a euro ,00***. L entità della sanzione e determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione. 6. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria ***da euro 2.000,00 a euro ,00.*** La misura della sanzione e determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti di cui al comma Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento stabiliti al comma 3 e punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a euro L entità della sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell azienda ***cessionaria***, della ricorrenza e della misura dei ritardi. 8. L Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato e incaricata della vigilanza sull applicazione delle presenti disposizioni e all irrogazione delle sanzioni ivi previste, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n A tal fine, l Autorità può avvalersi del supporto operativo della Guardia di Finanza, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n All accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo l Autorità provvede d ufficio o ***su segnalazione dell Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o di qualunque soggetto interessato***. Le attività di cui al presente comma sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. 9. Gli introiti derivanti dall irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono versate all entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati e ripartiti con decreto del Ministro dell economia e delle finanze e iscritti nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, al Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall Autorità Garante Concorrenza e Mercato da destinare a vantaggio dei consumatori per finanziare iniziative di informazione in materia alimentare a vantaggio dei consumatori e per finanziare attività di ricerca, studio e analisi in materia alimentare nell ambito dell Osservatorio unico delle Attività produttive, nonché nello stato di previsione del Ministero per le Politiche agricole, alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative in materia agroalimentare ***, ovvero, in caso di violazioni relative a relazioni commerciali nel settore lattiero caseario, al Fondo per gli investimenti nel settore lattiero-caseario di cui all articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190***. 10. Sono fatte salve le azioni in giudizio per il risarcimento del danno derivante dalle violazioni della presente disposizione, anche ove promosse dalle associazioni dei consumatori aderenti al CNCU e delle categorie imprenditoriali presenti nel Consiglio Nazionale dell Economia e del Lavoro o comunque rappresentative a livello nazionale. Le stesse associazioni sono altresì legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo l inibitoria ai comportamenti in violazione della presente disposizione ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile. 11. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell art 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e il decreto del Ministro delle attività produttive del 13 maggio bis. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia decorsi sette mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo. 6 Centro Studi di Confagricoltura Treviso
7 IL PREZZO DI VENDITA IL PREZZO DI VENDITA Creazione dell Interprofessione del latte per organizzare la filiera Per rafforzare la filiera il decreto prevede: la creazione di un unico organo interprofessionale, che potrà prendere decisioni valide erga omnes, a determinate condizioni, come accade in altri Paesi europei come la Francia; che, per favorire l aggregazione, l organizzazione interprofessionale debba arrivare al 25% per cento di rappresentatività degli operatori; che nella predisposizione di contratti-tipo per la cessione del latte si debba rispettare quanto previsto dall articolo 62 del decreto legge n.1 del 2012 e dalle sue disposizioni attuative. che per il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali ci sia un intesa tra Mipaaf e Conferenza Stato Regione; che l Interprofessione abbia un campo d azione che comprenda le regole di produzione, la commercializzazione, la promozione, i contratti tipo, la tutela ambientale e la ricerca. Rafforzamento del contrasto alle pratiche sleali di mercato con Antitrust viene rafforzato il livello di tutela degli allevatori e dei produttori di latte, attraverso una riforma dell art. 62 che prevede:»» il monitoraggio dei costi medi di produzione del latte crudo da parte di Ismea, secondo le metodologie stabilite dal Ministero delle politiche agricole. I dati verranno elaborati mensilmente e costituiranno un benchmark ai fini delle segnalazioni all Antitrust;»» sanzioni fino al 10% del valore dei contratti in caso di violazione dei contrattitipo estesi erga omnes;»» la possibilità per l Ispettorato repressione frodi del Mipaaf (ICQRF) di segnalare all Antitrust le possibili violazioni. Il Decreto-legge Agricoltura appare dunque una prima risposta concreta per fronteggiare alcune importanti emergenze che si registrano in settori agricoli fondamentali per il nostro paese ed in particolare Confagricoltura valuta con favore le misure dettate per riequilibrare il mercato del latte e per la compensazione delle quote. Le uniche perplessità sono per le disposizioni in materia di organizzazioni inteprofessionali che, per essere realmente rappresentative, avrebbero dovuto essere dotate di quote significativamente maggioritarie delle attività economiche interessate. 7 Centro Studi di Confagricoltura Treviso
8 DALLE QUOTE AL MERCATO LIBERO CENTRO STUDI LUGLIO 2015
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