Prot. 101/2012 Roma, 31 ottobre 2012 ALLE ORGANIZZAZIONI PROVINCIALI DEI PANIFICATORI L O R O S E D I

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Prot. 101/2012 Roma, 31 ottobre 2012 ALLE ORGANIZZAZIONI PROVINCIALI DEI PANIFICATORI L O R O S E D I"

Transcript

1 Prot. 101/2012 Roma, 31 ottobre 2012 ALLE ORGANIZZAZIONI PROVINCIALI DEI PANIFICATORI L O R O S E D I OGGETTO: Termini di pagamento. Art. 62 Legge 27/ Di seguito un generale e quanto più schematico possibile commento dell art. 62 del cosiddetto Decreto Sviluppo (convertito nella Legge 27 del 24 marzo 2012, entrata in vigore il 24 ottobre) nonché del relativo Regolamento emanato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, anche alla luce delle osservazioni rese dal Consiglio di Stato nel parere espresso in data 8 ottobre 2012; con l obiettivo di fornire le prime linee di indirizzo alle aziende di panificazione interessate dall applicazione della normativa in questione, recante la Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli ed alimentari, e con la precisazione che, per ogni ulteriore approfondimento, si rinvia al sito (I) QUALE E L AMBITO DI APPLICAZIONE? La disciplina in commento si applica: (A) dal punto di vista oggettivo: cessioni ad effetti differiti di prodotti agricoli e alimentari, dovendo intendersi: = per cessione qualsiasi operazione di scambio assimilabile alla vendita, che abbia - effetti differiti, ossia si caratterizzi per lo svolgimento nel tempo delle modalità di esecuzione delle prestazioni di consegna della merce e di pagamento del prezzo (con esclusione, quindi, delle cessioni istantanee, nelle quali la prestazione del fornitore è contestuale a quella di pagamento del prezzo da parte dell operatore che riceve la merce),

2 - e ad oggetto: prodotti agricoli, ossia i prodotti dell allegato I di cui all art. 38, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell Unione Europea; ovvero prodotti alimentari, ossia i prodotti di cui all art. 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio NOTA BENE! Assume rilevanza fondamentale nella disciplina in esame il concetto di deteriorabilità del prodotto ceduto, determinando l obbligo di pagamento, anziché nel termine di 60 giorni, in quello ridotto a 30 giorni. Sono definiti come tali i prodotti che rientrano in una delle seguenti categorie: a) prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni; b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni; c) prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aw superiore a 0,95 e ph superiore a 5,2 oppure aw superiore a 0,91 oppure ph uguale o superiore a 4,5; d) tutti i tipi di latte. Come si vede, sembrerebbe che qualunque alimento riporti una data, sia essa di scadenza che di termine minimo di conservazione non superiore a 60 giorni, rientra nella classificazione di prodotto alimentare deteriorabile. Pertanto non vi sarebbe una differenza di trattamento, sempre ai soli fini della norma in esame, tra prodotti che riportano in etichetta la scadenza vera e propria (da consumarsi entro ) e quelli recanti l indicazione da consumarsi preferibilmente entro la quale, evidentemente, non integra ipso facto un termine definitivo di durata del prodotto. E ciò perché la durata è sempre stabilità da produttore. Vale la pena peraltro, e sempre e solo ai fini della determinazione se trattasi di alimento deperibile o meno, che non dovrebbe rilevare in alcun modo la data di consegna del prodotto stesso, magari avvenuta a meno di sessanta giorni dal termine minimo di conservazione o dalla data di scadenza: ciò che importa è solo e soltanto la durabilità così come fissata dal produttore. Pertanto, a fronte della consegna di un prodotto anche a pochi giorni dalla sua scadenza, se il termine di durata Pagina 2 di 2

3 assegnato dal produttore è superiore ai 60 giorni il prodotto, comunque, non potrà definirsi come deperibile e il termine massimo di pagamento sarà di 60 giorni. Si noti, inoltre, come la norma si applichi indistintamente ai prodotti siano essi sfusi che confezionati e a tutti i tipi di latte. Ciò implicherebbe che vengono considerati prodotti deteriorabili anche il latte a lunga conservazione e perfino quello in polvere, salvo diversi ed ulteriori chiarimenti ad oggi non disponibili Il Consiglio di Stato, infatti, ancor prima di esprimere un parere sul Regolamento stesso, sottolinea come lo scopo della nuova normativa è quello di garantire maggiore trasparenza nei rapporti tra i diversi operatori della filiera agroalimentare attraverso l eliminazione di ingiustificato squilibrio contrattuale tra le parti In altri termini, e ricordato come l art. 62 non si occupi solo e soltanto di ritardi di pagamento ma soprattutto di pratiche commerciali sleali, ciò che si vuol far notare è che la norma interviene a difesa della parte contrattualmente più debole per evitare che una posizione dominante nei rapporti commerciali (ad esempio grande distribuzione piccolo fornaio artigiano) porti alla fissazione di condizioni inique motivate soltanto da un rapporto di forza commerciale sbilanciato. (B) da punto di vista soggettivo: a tutti gli operatori della filiera agroalimentare (c.d. Trade, intermediari, fornitori, produttori, e anche Pubblica Amministrazione); con esclusione: = del consumatore finale, ossia della persona fisica che acquista i prodotti agricoli e/o alimentari per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta ; = delle cooperative di cui all art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 228/2001, delle organizzazioni di produttori di cui al D.Lgs. n. 102/2005 e degli imprenditori ittici di cui all art. 4 del D.Lgs. n. 4/2012. (C) dal punto di vista spaziale/temporale: alle consegne nel territorio italiano. (NOTA BENE! Può capitare, nei rapporti contrattuali tra operatori di diversa nazionalità (ad esempio fornitore straniero e operatore che riceve la merce italiano) che sia prevista, in base alle norme del c.d. diritto internazionale privato, l applicabilità del diritto straniero, sebbene la consegna della merce debba avvenire in Italia. Orbene, essendo le norme in commento c.d. norme ad applicazione necessaria, ossia norme sottratte alla disponibilità delle parti (nel senso che non Pagina 3 di 3

4 sono ad applicazione volontaria), laddove sia prevista l applicabilità di una norma straniera incompatibile con la disciplina in questione, quest ultima si applicherà sempre e comunque in luogo delle prime (naturalmente se la consegna avviene in Italia). (II) QUALE E LA RATIO? Prima ancora di passare all esame della struttura della disciplina in commento è bene chiarirne la ratio che la ispira e che, conseguentemente, ne caratterizza la portata e lo stesso ambito applicativo. Come precisato dal Consiglio di Stato nel richiamato parere, al di là di sia pur presenti riferimenti alla disciplina di tutela dei consumatori contenuti in particolare nel regolamento ministeriale, lo scopo della disciplina in esame è ancor prima e soprattutto costituito dalla necessità di evitare posizioni di abuso di dipendenza economica ovvero squilibri di forza commerciale e/o contrattuale tra i diversi operatori della filiera agroalimentare. Si tratta, insomma, di vera e propria tutela della concorrenza e, non a caso, chiamata agli accertamenti e alla irrogazione delle relative sanzioni è l Autorità competente in materia, ossia l autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per il tramite della Guardia di Finanza; concorrenza da perseguire innanzitutto attraverso il raggiungimento della maggiore trasparenza possibile nei suddetti rapporti. Considerare l articolo 62 del cosiddetto Decreto Sviluppo una semplice regolamentazione dei ritardi di pagamento può quindi essere fuorviante e pericoloso soprattutto per quanta riguarda le sue modalità applicative. Il Consiglio di Stato, infatti, ancor prima di esprimere un parere sul regolamento stesso, sottolinea che lo scopo della nuova normativa è quello di garantire maggiore trasparenza nei rapporti tra i diversi operatori della filiera agroalimentare attraverso l eliminazione di ingiustificato squilibrio contrattuale tra le parti. In altri termini, è ricordato come l art. 62 non si occupi solo e soltanto di ritardi di pagamento ma soprattutto di pratiche commerciali sleali, ciò che si vuol far notare è che la norma interviene a difesa della parte contrattualmente più debole per evitare che una posizione dominante nei rapporti commerciali (ad esempio grande distribuzione piccolo fornaio artigiano) porti alla Pagina 4 di 4

5 fissazione di condizioni inique motivate soltanto da un rapporto di forza commerciale sbilanciato. Il che significa altresì che, in particolare le norme relative alle prassi commerciali (di cui appresso si dirà), mentre troveranno senz altro applicazione nei rapporti tra operatori aventi diversa forza contrattuale, potrebbero non trovarla a fronte di relazioni imprenditoriali basate su posizioni di equilibrio di entrambe le parti (ad esempio fornitore di farina e panettiere). (NOTA BENE! Sin da ora è dunque bene precisare che difficilmente un impresa medio-piccola, quale è di norma l azienda di panificazione artigianale, potrà assumere una posizione di preminenza commerciale/contrattuale nei confronti di un altro operatore della filiera agroalimentare; con la conseguenza che difficilmente si potrà imputare alla stessa azienda una condotta e/o pratica sleale. Sarà semmai probabile il contrario, soprattutto nei rapporti con la GDO, dalla quale, pertanto, si dovrà pretendere la piena e corretta applicazione della normativa in esame). (III) QUALE E LA STRUTTURA? L art. 62 e il relativo regolamento che ne reca le modalità applicative contiene norme in materia di: 1) caratteristiche (essenzialmente di forma) delle cessioni; 2) termini di pagamento e interessi; 3) buone o sleali prassi commerciali. (1) Le caratteristiche delle cessioni Come sopra anticipato lo scopo della normativa in questione è la tutela della concorrenza e la concorrenza si tutela, innanzitutto, determinando la nascita e lo svolgimento di relazioni commerciali trasparenti. Orbene, la trasparenza si ottiene essenzialmente con la forma scritta che, pertanto, dovrà contraddistinguere ogni relazione tra gli operatori della filiera agroalimentare, unitamente alla sottoscrizione. Pagina 5 di 5

6 In proposito, si segnala che, sebbene il testo del regolamento applicativo abbia escluso l obbligo della sottoscrizione, il Consiglio di Stato ha ritenuto l esonero di detto obbligo non conforme all art. 62 che, in quanto norma primaria, non può essere derogata da una fonte secondaria, quale è il predetto regolamento. Fermo restando l obbligo della scrittura e della sottoscrizione, la normativa lascia un certo margine di libertà alle parti nell impiego delle modalità e della documentazione utilizzabile nel disciplinare i rapporti commerciali Ed infatti, oltre al contratto (che sarebbe sempre lo strumento preferibile per regolare i rapporti commerciali, ma che ci si rende conto che, in alcuni casi, per ragioni di tempistica e/o di mera opportunità, non sempre è possibile stipulare), è possibile far ricorso ad altri documenti, quali ad esempio:documenti di trasporto, bolle di consegna, ordini, scambi di comunicazioni, anche antecedenti la consegna, nonché le fatture. Questi documenti, che potranno anche essere trasmessi in forma elettronica o a mezzo telefax, oltre ad essere sottoscritti (anche con la firma elettronica o digitale), dovranno recare, a pena di nullità, la durata, la quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, nonché il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento ed essere integrati con la seguente dicitura: assolve gli obblighi di cui all articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. SANZIONI: sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro ,00. L entità della sanzione è determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione E comunque bene che ogni azienda di panificazione, non tanto e non solo al fine di osservare la normativa in commento, quanto e soprattutto per fare in modo che le proprie controparti contrattuali, generalmente più forti commercialmente e contrattualmente, la osservino e, in caso contrario, siano assoggettate al regime sanzionatorio e al pagamento degli interessi moratori (di cui si dirà in prosieguo), utilizzi e, soprattutto, pretenda l impiego, di uno dei richiamati documenti, con relativi contenuti e sottoscrizione. Pagina 6 di 6

7 (2) I termini di pagamento e gli interessi (2.1) I termini di pagamento e le modalità di fatturazione Il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni e per tutte le altre merci entro termine di sessanta giorni. I termini di pagamento decorrono dall ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Qualora siano oggetto di un unica cessione beni con termini di pagamento diversi il cedente deve emettere fattura separata per cessioni di prodotti assoggettate a termini di pagamento differenti. Ai fini della determinazione degli interessi dovuti al creditore in caso di ritardo di pagamento assume, pertanto, rilievo decisivo la fattura, la cui data di ricevimento è validamente certificata solo nel caso di consegna a mano della stessa, di invio a mezzo di raccomandata A.R., di posta elettronica certificata (PEC) o di impiego del sistema EDI (Electronic Data Interchange) o altro mezzo equivalente, come previsto dalla vigente normativa fiscale. (NOTA BENE! A tale proposito non si può non rilevare come la prevista possibilità della consegna a mano della fattura, se non vistata e datata dal ricevente, mal si concili con le alternative elencate (raccomandata AR, PEC, ecc) tutte a data certa. Pertanto sarà opportuno che l eventuale consegna a mano preveda una copia di ricevimento con data controfirmata dal ricevente della stessa; ché, altrimenti, in mancanza di certezza circa la data di ricevimento della fattura, si assume che la fattura sia ricevuta nella data di consegna dei prodotti. Sembrerebbe pertanto che, qualora non sia possibile stabilire la data effettiva di consegna della fattura, la data di riferimento sia quella del singolo Documento di Trasporto. In tal caso si ritiene Pagina 7 di 7

8 corretto assumere che i termini di pagamento, analogamente a quanto previsto per le fatture, decorrano dall ultimo giorno del mese della consegna effettiva). SANZIONI: Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento stabiliti e punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a euro L entità della sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi. (2.2) Gli interessi moratori Come sopra detto, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni e per tutte le altre merci entro termine di sessanta giorni. Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile. Per interessi si intende: interessi legali di mora o interessi ad un tasso concordato tra imprese stabilito nel contratto, che decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento. Al riguardo è opportuno precisare che il tasso di interesse può essere concordato tra le parti solo in eccesso rispetto a quello legale, avendo il richiamato parere del Consiglio di Stato chiaramente evidenziato l impossibilità di determinare un tasso inferiore rispetto a quello legale. Ad oggi si precisa che gli interessi moratori sono pari al 10%, essendo costituiti dal tasso degli interessi legali di mora di cui all art. 5 del DLgs 231/2002 che è determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della BCE, attualmente fissato al 1% e da maggiorarsi di un ulteriore 7%, cui vanno aggiunti gli interessi di mora concordati tra le parti e, comunque, in misura non inferiore al 2%. In altri termini, qualora nel contratto non venisse definito il tasso di interesse che verrà applicato per i ritardi di pagamento, si dovrà far riferimento agli interessi legali di mora Pagina 8 di 8

9 che saranno a loro volta pari al tasso di riferimento come definito dalla vigente normativa nazionale e, specificatamente applicabile come di seguito indicato: - per il primo semestre dell anno in questione è quello in vigore il 1 gennaio di quell anno; - per il secondo semestre dell anno in questione è quello in vigore il 1 luglio di quell anno; E anche opportuno ricordare che il pagamento degli interessi decorre automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge, ossia ha effettuato la consegna della merce; b) il creditore non ha ricevuto nei termini l importo dovuto e il ritardo è imputabile al debitore, con onere della prova in capo a quest ultimo di dimostrare, appunto, che il ritardo non è ad esso imputabile. E, in ogni caso, vietato trattenere l intero importo di una fornitura a fronte di contestazioni solo parziali relative alla fornitura oggetto di contestazione. (3) Le buone e/o sleali prassi commerciali L ultima parte della normativa in esame si dedica alla disciplina delle prassi commerciali, riportando in un apposito elenco quelle che sono da considerarsi prassi commerciali corrette e quelle da ritenersi scorrette. Come sopra anticipato questa parte della normativa vede le aziende di panificazione non tanto come soggetti attivi della condotta eventualmente sanzionabile, quanto e soprattutto come soggetti passivi, considerato che si verifica con maggiore frequenza la possibilità che sia la piccola e media impresa a trovarsi in una posizione di svantaggio Pagina 9 di 9

10 contrattuale o commerciale nelle relazioni che si svolgono all interno della filiera agroalimentare rispetto all ipotesi inversa. Si ripete che, a prescindere dall elencazione delle pratiche commerciali sleali riportate nella richiamata normativa, ciò che rileva è se vi sia o meno una situazione di abuso di potere di mercato e/o di vantaggio economico non giustificato; Di conseguenza le aziende di panificazione saranno chiamate più che a osservare detta disciplina a farla osservare dalle proprie controparti contrattuali, eventualmente aventi maggiore forza contrattuale o commerciale (leggasi GdO). Nel rinviare al richiamato elenco, nella presente sede di primo commento alla normativa in questione può osservarsi come le prassi commerciali abusive si distinguano nelle seguenti categoria: - clausole relative alla data o al periodo di pagamento, ovvero escludenti gli interessi moratori o il rimborso dei costi per il recupero del credito (si presume in via assoluta che la clausola è abusiva allorché escluda gli interessi moratori, mentre se ne presume l abusività fino a prova contraria, in capo all operatore contrattualmente più forte, se è escluso il rimborso dei suddetti costi di recupero del credito; - prestazioni accessorie non direttamente e nemmeno indirettamente riferibili alle prestazioni principali oggetto del contratto, quali ad esempio: 1) imposizione di scontistica; 2) cosiddetti contributi di inserimento o di esposizione; 3) contributi promozionali; 4) garanzie di margine attraverso l imposizione di pagamenti; 5) anche la restituzione dell invenduto, al di fuori del nesso sinallagmatico (ossia a prescindere da un corrispettivo per il fornitore) può integrare una prassi abusiva; - prezzi al di sotto dei costi di produzione. Pagina 10 di 10

11 (NOTA BENE! Al riguardo si evidenzia che Il CdS è intervenuto anche sulla questione dei prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione dei prodotti, rilevando come detta fattispecie dovrebbe essere meglio precisata considerato che la stessa andrebbe messa in relazione con la libertà dei singoli operatori di fissare il prezzo di vendita indipendentemente dal costo sostenuto per la produzione; sicché, sempre ad avviso del CdS, potrebbe essere preferibile un rinvio al concetto di costo di produzione medio, come rilevato da fonti oggettive ed imparziali Sempre a tale proposito, il CdS si pone anche il problema di come tale previsione, anziché tuelare la concorrenza, possa determinare effetti distorsivi del mercato premiando irragionevolmente le imprese inefficienti che hanno elevati costi di produzione e penalizzando quelle virtuose che li avrebbero abbassati inutilmente penalizzando in definitiva il consumatore finale. Sennonché dovrebbe essere sempre il riferimento alla ratio legis sulla necessità di tutelare la parte contrattuale più debole qualora vi sia un evidente sbilanciamento di forze, il criterio ispiratore cui far riferimento per stabilire se il prezzo sottocosto integri o meno una prassi commerciale sleale: potrebbe infatti essere relativamente semplice pretendere da parte, ad esempio, della GDO, che un fornitore ceda sottocosto uno o più dei suoi prodotti facendo leva sul rapporto commerciale complessivo e condizionando a tale cessione la continuazione del rapporto stesso. Tale ipotesi viene in parte considerata dal CdS ai punti 19 e 20 del parere dove prende in esame, ed in modo piuttosto critico, il fatto che la illiceità di una pratica commerciale sleale dovrebbe derivare automaticamente dalla diffusione della pratica stessa e non sarebbe necessario dimostrate che la parte abusi del proprio potere di mercato o negoziale per ottenere un vantaggio economico non giustificato e ingiustificatamente gravoso Secondo il CdS, in tal modo si fa gravare sull operatore economico autore della pratica contestata l onere di discolpasi che non ritiene si tratti di una previsione razionalmente giustificata e comunque di difficile applicazione pratica.) Sanzioni: il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 3.000,00; Sono fatte salve le azioni in giudizio per il risarcimento del danno derivante dalle violazioni della presente disposizione, anche ove promosse dalle associazioni comunque rappresentative a livello nazionale. Pagina 11 di 11

12 (IV) ENTRATA IN VIGORE E DISCIPLINA TRANSITORIA Sono previsti diverse fasi per l entrata in vigore della disciplina in commento: a) per quanto riguarda forma e contenuto delle cessioni dei prodotti agricoli e alimentari è prevista la data del 24 ottobre 2012; mentre per i rapporti già in essere alla predetta data è previsto l obbligo di adeguamento entro il 31 dicembre 2012; b) per quanto riguarda l osservanza dei termini di pagamento e il rispetto delle buone prassi commerciali la disciplina di cui all art. 62 e relativo Decreto Ministeriale attuativo si applica automaticamente a tutti i rapporti, già esistenti o nuovi a partire dal 24 ottobre Nell allegare i testi normativi richiamati in commento si inviano cordiali saluti (Avv. Luca Mazzeo) Pagina 12 di 12

Circolare N.114 del 26 Luglio 2012. Tempi certi per il pagamento dei prodotti agricoli

Circolare N.114 del 26 Luglio 2012. Tempi certi per il pagamento dei prodotti agricoli Circolare N.114 del 26 Luglio 2012 Tempi certi per il pagamento dei prodotti agricoli Tempi certi per il pagamento dei prodotti agricoli Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che è pronto

Dettagli

*Tutte le relazioni commerciali in materia di. cessione di prodotti agricoli e agroalimentari.

*Tutte le relazioni commerciali in materia di. cessione di prodotti agricoli e agroalimentari. Articolo 62 Tutte le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari. Tutti gli operatori economici, indipendentemente dalle loro dimensioni Consumatore finale: persona

Dettagli

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dello sviluppo economico. di concerto con

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dello sviluppo economico. di concerto con Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con Il Ministro dello sviluppo economico VISTO l articolo 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante Disciplina dell'attività

Dettagli

SANZIONI PER TARDIVO PAGAMENTO DELLE FORNITURE DI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI

SANZIONI PER TARDIVO PAGAMENTO DELLE FORNITURE DI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI TMG COMMERCIALISTI rag. Sergio Corrente Numero circolare 5 Data 11/10/2012 SANZIONI PER TARDIVO PAGAMENTO DELLE FORNITURE DI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI Abstract: Rif.to normativo: Dal 24 ottobre 2012

Dettagli

Reg. Imprese di TARANTO n. 02581080732 - REA n. 156216 e-mail: info@studioformat.it sito web: http://www.studioformat.it

Reg. Imprese di TARANTO n. 02581080732 - REA n. 156216 e-mail: info@studioformat.it sito web: http://www.studioformat.it Circolare 9/2012 Sava lì 09 Novembre 2012 A tutti i Clienti dello Studio Loro sedi OGGETTO: Tempi certi per il pagamento dei prodotti alimentari Egregio Cliente, Con l articolo 62 del DL n. 1/2012 il governo

Dettagli

www.studiofinpro.it CIRCOLARE n. 21/2012

www.studiofinpro.it CIRCOLARE n. 21/2012 CIRCOLARE n. 21/2012 NOVITA IN MATERIA DI CONTRATTI PER LA CESSIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E AGROALIMENTARI INTRODOTTE DALL ART. 62 DEL DL 1/2012 CONVERTITO NELLA LEGGE 27/2012. INDICE 1 PREMESSA 2 SOGGETTI

Dettagli

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dello sviluppo economico. di concerto con

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dello sviluppo economico. di concerto con Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con Il Ministro dello sviluppo economico VISTO l articolo 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante Disciplina dell'attività

Dettagli

Novità per le cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari (art. 62 DL n. 1/2012, Decreto att. Min. politiche Agricole)

Novità per le cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari (art. 62 DL n. 1/2012, Decreto att. Min. politiche Agricole) Novità per le cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari (art. 62 DL n. 1/2012, Decreto att. Min. politiche Agricole) Premessa Con l articolo 62 del DL n. 1/2012 (C.D. Decreto Liberalizzazioni) il

Dettagli

Tempi certi per il pagamento dei prodotti agricoli

Tempi certi per il pagamento dei prodotti agricoli Tempi certi per il pagamento dei prodotti agricoli (art. 62 DL n. 1/2012, Decreto att. Min. politiche Agricole) Con la presente desideriamo informarla che è pronto il decreto attuativo dell articolo 62

Dettagli

Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari

Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari Art. 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo

Dettagli

G.U. n. 274, del 23 novembre scorso Regolamento di attuazione dell'art. 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1

G.U. n. 274, del 23 novembre scorso Regolamento di attuazione dell'art. 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 Sulla G.U. n. 274, del 23 novembre scorso, è stato pubblicato il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 19 ottobre 2012, Regolamento di attuazione dell'art. 62 del decreto-legge

Dettagli

di concerto con VISTA la legge 18 giugno 1998, n. 192, recante "Disciplina della subfornitura nelle attività produttive"

di concerto con VISTA la legge 18 giugno 1998, n. 192, recante Disciplina della subfornitura nelle attività produttive Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con Il Ministro dello sviluppo economico VISTO l articolo 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante Disciplina dell'attività

Dettagli

La disciplina dei contratti di cessione di prodotti agroalimentari

La disciplina dei contratti di cessione di prodotti agroalimentari La disciplina dei contratti di cessione di prodotti agroalimentari L art. 62 del D.L 24 gennaio 2012 n.1, convertito nella L. n. 27 del 24 marzo 2012, ha introdotto una disciplina specifica in materia

Dettagli

DISCIPLINA DELLE RELAZIONI COMMERCIALI IN MATERIA DI CESSIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI

DISCIPLINA DELLE RELAZIONI COMMERCIALI IN MATERIA DI CESSIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI DISCIPLINA DELLE RELAZIONI COMMERCIALI IN MATERIA DI CESSIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI FONTI NORMATIVE -Art. 62, D.L. 1/2012 convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27 -D.M attuativo dell art. 62

Dettagli

Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari

Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari 20121117 12:59:12 L articolo 62 del Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012, meglio noto come Decreto

Dettagli

ART. 62 DL 1/2012 Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli

ART. 62 DL 1/2012 Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli CS 71/2012 Foggia 22/10/2012 ART. 62 DL 1/2012 Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli L art. 62 del D.L. 24/01/2012, n. 1, ha introdotto nuove norme che disciplinano

Dettagli

Nuove regole per la compravendita di prodotti agricoli e alimentari

Nuove regole per la compravendita di prodotti agricoli e alimentari Circolare n. 9 - pagina 1 di 8 Achille Delmonte Alberto Bertani Mario Montepietra Anna Fantini Andrea Sassi Giacobbe Silvi Dottore Commercialista Dottore Commercialista Dottore Commercialista Ragioniere

Dettagli

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era

Dettagli

Lotta contro i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali: l attuazione in Italia della Direttiva 2011/7/UE

Lotta contro i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali: l attuazione in Italia della Direttiva 2011/7/UE Lotta contro i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali: l attuazione in Italia della Direttiva 2011/7/UE Milano, mercoledì 6 febbraio ore 10,00 Seminario Qual è esattamente la legge di riferimento

Dettagli

NOTA * * * IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI. di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

NOTA * * * IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI. di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO D.M. 19 ottobre 2012 n. 199 NOTA Il Decreto 19 ottobre 2012, emanato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, nella G.U.R.I.

Dettagli

Informativa per la clientela

Informativa per la clientela Informativa per la clientela Circolare Informativa n. 10 n. 52 del del 1512 dicembre 2012 Tutela contro i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali - Nuova disciplina INDICE 1 Premessa... 2 2

Dettagli

Informativa per la clientela

Informativa per la clientela Informativa per la clientela Informativa n. 45 del 19 novembre 2012 Cessione di prodotti agricoli e alimentari - Forma e contenuto dei contratti - Termini di pagamento e interessi di mora - Contrasto alle

Dettagli

AVVOCATO LORENZO BIANCHI

AVVOCATO LORENZO BIANCHI AVVOCATO LORENZO BIANCHI IMPORTANTI NOVITA NEL COMMERCIO DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI Dal prossimo 24 ottobre, si applicheranno le disposizioni dell art. 62 del decreto legge n. del 24.1.2012. Dette

Dettagli

Approfondimenti sull art. 62 e ripercussioni sui processi di relazione lungo la filiera

Approfondimenti sull art. 62 e ripercussioni sui processi di relazione lungo la filiera Piergiorgio Licciardello Approfondimenti sull art. 62 e ripercussioni sui processi di relazione lungo la filiera Verona, 17 ottobre 2012 INDICE Introduzione all articolo 62 I riferimenti normativi Cosa

Dettagli

Ritardi di Pagamento

Ritardi di Pagamento Ritardi di Pagamento Recepimento Direttiva Late Payments Direttiva 2011/7/UE (Late Payments) Recepita con decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, recante Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre

Dettagli

RISOLUZIONE N. 54/E. Roma, 16 marzo 2007. Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l.

RISOLUZIONE N. 54/E. Roma, 16 marzo 2007. Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l. RISOLUZIONE N. 54/E Roma, 16 marzo 2007 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l. La Direzione Regionale ha trasmesso un istanza

Dettagli

D.ssa Silvia Bresciani Dr Claudio Pedrazzani

D.ssa Silvia Bresciani Dr Claudio Pedrazzani Consulenza fiscale, amministrativa e societaria P.le Martesana, 10-20128 Milano - Tel. (02) 2552761 r.a. - Fax. (02) 2552692 E MAIL studio.professionale@apiesse.com www.apiesse.com Via Della Valle, 46B

Dettagli

Oggetto: LE REGOLE PER L EFFETTUAZIONE DI FINANZIAMENTI DA PARTE DEI SOCI ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Oggetto: LE REGOLE PER L EFFETTUAZIONE DI FINANZIAMENTI DA PARTE DEI SOCI ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: LE REGOLE PER L EFFETTUAZIONE DI FINANZIAMENTI DA PARTE DEI SOCI ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE Molto spesso i soci persone fisiche si trovano nella condizione di sostenere

Dettagli

LA DISCIPLINA DETTATA DALL ART. 62 DELLA L. 24/03/2012 N. 27

LA DISCIPLINA DETTATA DALL ART. 62 DELLA L. 24/03/2012 N. 27 Forlì, 04 aprile 2013 Prot. n. 56/2013 LA DISCIPLINA DETTATA DALL ART. 62 DELLA L. 24/03/2012 N. 27 AMBITO DI APPLICAZIONE Le disposizioni di cui all art. 62 della legge 24/03/2012 n. 27 si applicano alle

Dettagli

Note per art.62 - D.L.1/2012 (agroalimentare)

Note per art.62 - D.L.1/2012 (agroalimentare) Note per art.62 - D.L.1/2012 (agroalimentare) aggiornamento 18/10/2012 Questo documento illustra le operazioni da eseguire in Gestionale2 in vista dell entrata in vigore dell art.62 D.L. 1/2012 (agroalimentari).

Dettagli

Linee guida per l accesso al Fondo di Garanzia PMI da parte dei liberi professionisti

Linee guida per l accesso al Fondo di Garanzia PMI da parte dei liberi professionisti Linee guida per l accesso al Fondo di Garanzia PMI da parte dei liberi professionisti Premessa Indice 1. A cosa serve il Fondo di Garanzia 2 2. Quali operazioni possono essere garantite ad un libero professionista

Dettagli

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato PROTOCOLLO DI INTESA TRA l AUTORITA PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E L AUTORITA GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L Autorità per le garanzie

Dettagli

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE SOLE INCASA

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE SOLE INCASA Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca: Banca del Fucino S.p.A. Indirizzo: Via Tomacelli 107-00186 Roma Telefono:

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Consiglio di Stato. Sezione Seconda. Adunanza di Sezione del 17 dicembre 2014 NUMERO AFFARE 01829/2013

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Consiglio di Stato. Sezione Seconda. Adunanza di Sezione del 17 dicembre 2014 NUMERO AFFARE 01829/2013 Numero 00503/2015 e data 19/02/2015 R E P U B B L I C A I T A L I A N A Consiglio di Stato Sezione Seconda Adunanza di Sezione del 17 dicembre 2014 NUMERO AFFARE 01829/2013 OGGETTO: Autorita' garante della

Dettagli

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI ACQUISTI MICHELIN ITALIA Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1 CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1. Premessa... 3 2. Principi etici... 3 3. Prezzi... 3 4. Consegna della fornitura... 3 5.

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO n. 192 del 09 novembre 2012

DECRETO LEGISLATIVO n. 192 del 09 novembre 2012 DECRETO LEGISLATIVO n. 192 del 09 novembre 2012 E pari allo 0,75%, (lo 0,25% in meno rispetto al semestre precedente) il tasso di riferimento cioè il tasso di interesse applicato dalla BCE / Banca Centrale

Dettagli

Schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico.2013, n..

Schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico.2013, n.. Schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico.2013, n.. Regolamento recante la definizione del «contratto base» di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione

Dettagli

Vinitaly 2013-7 Aprile 2013 -

Vinitaly 2013-7 Aprile 2013 - La riforma dei pagamenti e dei contratti Art. 62 D.L. 1/2012 Adempimenti e sanzioni per l'azienda Vitivinicola Vinitaly 2013-7 Aprile 2013 - Avv. Marco Giuri www.studiogiuri.it studio@studiogiuri.it Articolo

Dettagli

Tra le parti PAT. Enti strumentali (.) le Banche/intermediari finanziari aderenti (..) PREMESSO CHE

Tra le parti PAT. Enti strumentali (.) le Banche/intermediari finanziari aderenti (..) PREMESSO CHE SCHEMA DI PROTOCOLLO PER IL SOSTEGNO DELL ACCESSO AL CREDITO DEI FORNITORI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E DEI SUOI ENTI STRUMENTALI ATTRAVERSO LA CESSIONE, PRO SOLUTO O PRO SOLVENDO, DEI CREDITI

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di

Dettagli

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 RISOLUZIONE N.1/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 Oggetto: Istanza d interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. INPDAP- IVA-Trattamento fiscale applicabile ai mutui

Dettagli

IL COSTO DI UN ATTO NOTARILE (Fonte: Consiglio Nazionale del Notariato)

IL COSTO DI UN ATTO NOTARILE (Fonte: Consiglio Nazionale del Notariato) IL COSTO DI UN ATTO NOTARILE (Fonte: Consiglio Nazionale del Notariato) Acquistare la casa: quanto costa il notaio? Le tabelle qui pubblicate riportano di massima i compensi dovuti al notaio per gli atti

Dettagli

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO Copia originale per UNICREDIT INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO 1. identità e contatti del finanziatore/intermediario DEL CREDITO Finanziatore UniCredit S.p.A.

Dettagli

ALBERTI - UBINI - CASTAGNETTI Dottori Commercialisti Associati

ALBERTI - UBINI - CASTAGNETTI Dottori Commercialisti Associati STUDIO ALBERTI - UBINI - CASTAGNETTI Dottori Commercialisti Associati ASSOCIATI: GIOVANNI ALBERTI Professore Ordinario di Economia Aziendale in quiescenza dottore commercialista - revisore legale CLAUDIO

Dettagli

Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori

Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca: Banca del Fucino S.p.A. Indirizzo: Via Tomacelli 107-00186 Roma Telefono:

Dettagli

STUDIO MANENTI RAYNERI

STUDIO MANENTI RAYNERI DOTTORI COMMERCIALISTI Sede: corso Re Umberto n 65-10128 TORINO Telefono: (+39) 011.19702231 r.a. - Fax: (+39) 011.19702371 e.mail: info@studiomrv.it ANDREA MANENTI Commercialista Collaboratori: CINZIA

Dettagli

2 aprile 2010 Sicurezza: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

2 aprile 2010 Sicurezza: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Chiarimenti 2 aprile 2010 Sicurezza: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Questo soggetto della prevenzione

Dettagli

La fatturazione elettronica verso la P.A. - Modalità operative -

La fatturazione elettronica verso la P.A. - Modalità operative - I Dossier fiscali La fatturazione elettronica verso la P.A. - Modalità operative - Aprile 2014 pag. 1 SOMMARIO PREMESSA... 3 Decorrenza del nuovo regime... 3 La procedura di fatturazione elettronica...

Dettagli

Risoluzione n. 375/E

Risoluzione n. 375/E Risoluzione n. 375/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Settore Fiscalità Indiretta ed Internazionale Roma, 28 novembre 2002 Oggetto: Applicazione dello speciale meccanismo del reverse charge di

Dettagli

IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI B2B

IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI B2B IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI B2B La Legge 217/2011 prevede che le prestazioni di servizi generiche poste in essere con soggetti non residenti si considerino effettuate nel momento

Dettagli

RISOLUZIONE N. 110/E

RISOLUZIONE N. 110/E RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.

Dettagli

Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori

Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori PRESTITO PERSONALE A TASSO FISSO 1. Identità e contatti del creditore / intermediario del credito Finanziatore Indirizzo Telefono 0761/248207

Dettagli

Ministero dell Interno

Ministero dell Interno ALLEGATO ALLA CIRCOLARE - FL 7/2012 LINEE GUIDA PER L ISCRIZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI nell elenco, di cui al Decreto del Ministro dell Interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante il Regolamento

Dettagli

e, p.c. Ufficio Audit e Sicurezza SEDE

e, p.c. Ufficio Audit e Sicurezza SEDE Direzione Regionale delle Marche Ufficio Gestione Tributi Ancona, 22 marzo 2013 Ai Comuni della Regione Marche LORO SEDI e, p.c. Ufficio Audit e Sicurezza SEDE Reg. Uff. n. 7446 - All. n. 1 OGGETTO: Codice

Dettagli

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 RISOLUZIONE N. 81/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Comunicazione del luogo di conservazione in modalità elettronica dei

Dettagli

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE PENSIONIAMO

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE PENSIONIAMO Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca: Banca del Fucino S.p.A. Indirizzo: Via Tomacelli 107-00186 Roma Telefono:

Dettagli

Roma, 19 novembre 2014

Roma, 19 novembre 2014 RISOLUZIONE N. 102/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 novembre 2014 OGGETTO: Consulenza giuridica L obbligo di tracciabilità previsto dall articolo 25, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 RISOLUZIONE N. 98/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 OGGETTO: Consulenza giuridica Fatturazione delle prestazioni rese dai medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con

Dettagli

S E A V OGGETTO: FT. ELETTRONICA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

S E A V OGGETTO: FT. ELETTRONICA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Bergamo, marzo 2015 CIRCOLARE N. 14/Consulenza aziendale OGGETTO: FT. ELETTRONICA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Dal 31.3.2015 scatta l obbligo di utilizzo generalizzato della fattura elettronica nei confronti

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 29 DICEMBRE 2014 666/2014/R/EEL ESTENSIONE DEL SISTEMA DI GARANZIE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI IMPORTI A CONGUAGLIO PER L ANNO 2013 AFFERENTI ALLE AGEVOLAZIONI RELATIVE AGLI ONERI GENERALI

Dettagli

Informativa n. 11. Limitazioni all uso del contante, degli assegni e dei libretti al portatore (DLgs. 21.11.2007 n. 231) - Principali novità INDICE

Informativa n. 11. Limitazioni all uso del contante, degli assegni e dei libretti al portatore (DLgs. 21.11.2007 n. 231) - Principali novità INDICE Informativa n. 11 del 2 aprile 2008 Limitazioni all uso del contante, degli assegni e dei libretti al portatore (DLgs. 21.11.2007 n. 231) - Principali novità INDICE 1 Novità in materia di utilizzo del

Dettagli

LE NUOVE DICHIARAZIONI D INTENTO: I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE E LA COMPILAZIONE DEL MOD. DI

LE NUOVE DICHIARAZIONI D INTENTO: I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE E LA COMPILAZIONE DEL MOD. DI CIRCOLARE N. 08 DEL 05/03/2015 SOMMARIO Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: LE NUOVE DICHIARAZIONI D INTENTO: I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE E LA COMPILAZIONE DEL MOD. DI

Dettagli

ELENCO PREZZI PER LE PRESTAZIONI ACCESSORIE AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS

ELENCO PREZZI PER LE PRESTAZIONI ACCESSORIE AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS ELENCO PREZZI PER LE PRESTAZIONI ACCESSORIE AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS Finalità Nelle more dell emanazione da parte dell Autorità per l Energia Elettrica ed il Gas di provvedimenti per la determinazione

Dettagli

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco Ipsoa Quotidiano LA RISOLUZIONE N. 102/E/2014 20 novembre 2014 ore 06:00 Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco L obbligo di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti

Dettagli

Cassa Lombarda S.p.A. Pagina 1 di 5

Cassa Lombarda S.p.A. Pagina 1 di 5 Cassa Lombarda S.p.A. Pagina 1 di 5 INFORMAZIONI EUROPEE SUL CREDITO AI CONSUMATORI 1. Identità e contatti del finanziatore/intermediario del Finanziatore Indirizzo Telefono Email Fax to web CASSA LOMBARDA

Dettagli

Avv. Maurizio Iorio. Aggiornamento al novembre 2013

Avv. Maurizio Iorio. Aggiornamento al novembre 2013 Avv. Maurizio Iorio Aggiornamento al novembre 2013 Domanda : Obbligo o meno per le aziende mandanti che non hanno sede in Italia di iscrivere ad ENASARCO gli agenti operanti in Italia Avendo letto un Suo

Dettagli

Premessa RISOLUZIONE N. 32/E. Roma, 4 aprile 2012

Premessa RISOLUZIONE N. 32/E. Roma, 4 aprile 2012 RISOLUZIONE N. 32/E Direzione Centrale Normativa Roma, 4 aprile 2012 OGGETTO: Trattamento fiscale della produzione di energia elettrica da parte dell ente pubblico mediante impianti fotovoltaici Scambio

Dettagli

Leasing secondo lo IAS 17

Leasing secondo lo IAS 17 Leasing secondo lo IAS 17 Leasing: Ias 17 Lo Ias 17 prevede modalità diverse di rappresentazione contabile a seconda si tratti di leasing finanziario o di leasing operativo. Il leasing è un contratto per

Dettagli

L.R. 5/2012, artt. 11 e 33 B.U.R. 1/7/2015, n. 26. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 giugno 2015, n. 0117/Pres.

L.R. 5/2012, artt. 11 e 33 B.U.R. 1/7/2015, n. 26. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 giugno 2015, n. 0117/Pres. L.R. 5/2012, artt. 11 e 33 B.U.R. 1/7/2015, n. 26 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 giugno 2015, n. 0117/Pres. Regolamento concernente le modalità di iscrizione, cancellazione, aggiornamento e tenuta

Dettagli

RISOLUZIONE N. 248/E

RISOLUZIONE N. 248/E RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti

Dettagli

Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi - Novità del DLgs. 5.8.2015 n. 127

Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi - Novità del DLgs. 5.8.2015 n. 127 Circolare 23 del 28 settembre 2015 Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi - Novità del DLgs. 5.8.2015 n. 127 INDICE 1 Premessa... 2 2 Regime opzionale per la trasmissione

Dettagli

Registro Nazionale Professionale delle Imprese Idrauliche ed Elettriche

Registro Nazionale Professionale delle Imprese Idrauliche ed Elettriche Premessa al REGOLAMENTO Il 22 novembre 2014 le Associazioni A.B.I., A.C.T.I.F., AFI. GE., AFI.T., A.I.M.I., L.A.A. e U.P.I.L.G., hanno dato vita al Registro Nazionale Professionale delle, Associazione

Dettagli

Periodico informativo n. 62/2013

Periodico informativo n. 62/2013 Periodico informativo n. 62/2013 Regime IVA per le locazioni - I chiarimenti Gentile Cliente, dell'agenzia con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza dei recenti

Dettagli

* al Comitato introdotto con delibera del Comitato Agevolazioni dell 11.10.2011.

* al Comitato introdotto con delibera del Comitato Agevolazioni dell 11.10.2011. Comitato Agevolazioni istituito presso la SIMEST in base alla Convenzione stipulata il 16.10.1998 tra il Ministero del Commercio con l Estero (ora Ministero dello Sviluppo Economico) e la SIMEST CIRCOLARE

Dettagli

CONTRATTI SCRITTI NELLA FILIERA AGROALIMENTARE

CONTRATTI SCRITTI NELLA FILIERA AGROALIMENTARE . Azienda certificata in Sistema di Qualità n 50 100 7754 ISO 9001 LINEE GUIDA CONTRATTI SCRITTI NELLA FILIERA AGROALIMENTARE Applicazione della Legge 24 marzo 2012, n. 27 art. 62 Disciplina delle relazioni

Dettagli

VIANINI LAVORI S.p.A. CODICE DI COMPORTAMENTO

VIANINI LAVORI S.p.A. CODICE DI COMPORTAMENTO VIANINI LAVORI S.p.A. CODICE DI COMPORTAMENTO 2 1. Finalita Il presente Codice di Comportamento viene emanato, ai sensi dell art. 114 comma 7 - del Testo Unico Finanziario e degli articoli 152-sexies,

Dettagli

CIRCOLARE A) IVA E IMPOSTE INDIRETTE SULLA LOCAZIONE

CIRCOLARE A) IVA E IMPOSTE INDIRETTE SULLA LOCAZIONE CIRCOLARE Padova, 1^ ottobre 2007 SPETT.LI CLIENTI LORO SEDI Oggetto: Locazione di immobili e altre problematiche fiscali. Con la presente Vi informiamo che è stata pubblicata la Legge 448/2006, che ha

Dettagli

CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA

CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA L attuale contesto economico, sempre più caratterizzato da una concorrenza di tipo internazionale e da mercati globali, spesso

Dettagli

MANDATO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DELLE ANAGRAFI ZOOTECNICHE

MANDATO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DELLE ANAGRAFI ZOOTECNICHE MANDATO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DELLE ANAGRAFI ZOOTECNICHE Con la presente scrittura privata, da fare valere ad ogni effetto di legge, tra le sottoscritte parti: e Paolo Ciceri in qualità di Presidente

Dettagli

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014)

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2 FEBBRAIO 2015 ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) Gentile Cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

Nota di approfondimento

Nota di approfondimento Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con

Dettagli

Cessione di prodotti agricoli e agroalimentari Art. 62 D.L. 1/2012 - bozza di DM attuativo.

Cessione di prodotti agricoli e agroalimentari Art. 62 D.L. 1/2012 - bozza di DM attuativo. Cessione di prodotti agricoli e agroalimentari Art. 62 D.L. 1/2012 - bozza di DM attuativo. L art. 62 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012,

Dettagli

carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria)

carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria) carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria) (indicare denominazione e indirizzo completo della filiale/agenzia emittente la garanzia) Riferimento

Dettagli

FAQ Voucher Internazionalizzazione

FAQ Voucher Internazionalizzazione FAQ Voucher Internazionalizzazione Domande di iscrizione in elenco INDICE DELLE DOMANDE FREQUENTI 1. Modalità e termini di presentazione delle domande di iscrizione nell elenco fornitori 2. Requisiti per

Dettagli

Roma,28 dicembre 2007

Roma,28 dicembre 2007 CIRCOLARE N. 75/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,28 dicembre 2007 Oggetto: Negoziazione di quote di partecipazione in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate Imposta

Dettagli

RISOLUZIONE N. 83/E. Roma, 22 novembre 2013

RISOLUZIONE N. 83/E. Roma, 22 novembre 2013 RISOLUZIONE N. 83/E Roma, 22 novembre 2013 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Registrazione contratti di locazione a seguito dell introduzione dell obbligo di allegazione dell Attestato di prestazione

Dettagli

Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi: novità a decorrere dal 01.01.2017

Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi: novità a decorrere dal 01.01.2017 del 6 Novembre 2015 Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi: novità a decorrere dal 01.01.2017 Secondo quanto previsto dal DLgs. 127/2015, tutti i soggetti passivi IVA possono

Dettagli

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO RISOLUZIONE N.80/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 luglio 2012 OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatture di importo inferiore a 300,00 euro - Annotazione cumulativa anche

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO PARERE 16 APRILE 2015 172/2015/I/EFR PARERE AL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO SULLO SCHEMA DI DECRETO RECANTE APPROVAZIONE DI UN MODELLO UNICO PER LA REALIZZAZIONE, LA CONNESSIONE E L ESERCIZIO DI PICCOLI

Dettagli

La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due

La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due anni dopo la Riforma Fornero. a cura di Stefano Petri E stata pubblicata in G. U., n. 114 del 19 maggio 2014, la Legge

Dettagli

TECNICO PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (D.

TECNICO PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (D. ACEA S.p.A. DISCIPLINARE TECNICO PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (D. Lgs. 81/2008 - Art. 89 punto 1 lett. e) e Art. 91) Roma, marzo 2015 Disciplinare

Dettagli

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013 Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013 L AGENZIA DELLE ENTRATE, CON

Dettagli

FITA Unione Nazionale Imprese di Trasporto Sede Nazionale 00162 Roma Piazza M. Armellini 9/A

FITA Unione Nazionale Imprese di Trasporto Sede Nazionale 00162 Roma Piazza M. Armellini 9/A Roma, 26 Agosto 2013 Prot. n. 119/MC/mti Alla Presidenza Naz.le CNA Fita Al Consiglio Naz.le CNA Fita Ai Presidenti Reg.li CNA Fita Ai Resp.li Regionali e Prov.li CNA Fita OGGETTO: Circolare CNA Fita 16/2013.

Dettagli

AMBITO DI APPLICAZIONE

AMBITO DI APPLICAZIONE PROCEDURA OPERATIVA PER L ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO ALTERNATIVO DI FORNITURA DI GAS TRAMITE CARRO BOMBOLAIO PRESSO I PUNTI DI RICONSEGNA ALLACCIATI ALLA RETE NETENERGY SERVICE SRL OGGETTO La presente

Dettagli

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO LIBRO FONDIARIO CIRCOLARE N..4/ 2007 Trreennt too,, 55 ffeebbbbrraai ioo 22000077 Oggetto: D.L. 31 gennaio 2007, n.7, c.d. decreto Bersani ( convertito con Legge 2.04.2007

Dettagli

MODELLO STANDARD CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE

MODELLO STANDARD CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI 1. Identità e contatti del finanziatore/ intermediario del credito Finanziatore Mandataria Telefono Email Fax Sito web Conafi Prestitò S.p.A. Via

Dettagli

Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Art. 2 Ricevimento dell ordine Art. 3 Esecuzione del contratto e tempi di consegna

Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Art. 2 Ricevimento dell ordine Art. 3 Esecuzione del contratto e tempi di consegna Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Le presenti condizioni generali di vendita si applicano a tutti i contratti stipulati dalla società Ghibli Design srl (d ora innanzi Ghibli)

Dettagli