******* NOTA INFORMATIVA 7 Luglio A cura del Dr. Francesco Scopacasa

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1 ******* NOTA INFORMATIVA 7 Luglio 2003 A cura del Dr. Francesco Scopacasa Installazione dei misuratori fiscali per l emissione del titolo di accesso : soggetti esonerati - precisazioni dell Agenzia delle entrate (Circolare n. 34/E del 15 giugno 2003) Con la precedente nota informativa del 13 giugno 2003 Vi è stato segnalato che il 30 giugno 2003 è entrato in vigore l obbligo di rilasciare un titolo di accesso con appositi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate per le manifestazioni di intrattenimento e di spettacolo e che, con il provvedimento del 9 giugno 2003, l Agenzia delle Entrate ha disposto un ulteriore moratoria fino al 1 novembre 2003; la moratoria é utilizzabile solo da quei contribuenti che sono in grado di comprovare di avere regolarmente ordinato l apparecchio al fornitore in tempo utile, e che la mancata installazione è dovuta a motivi tecnici attribuibili esclusivamente al fornitore dell hardware o del software; è da ritenere quindi che - a richiesta degli organi di controllo - il contribuente deve essere in grado di esibire la copia dell ordine di acquisto inviato al fornitore e una comunicazione del fornitore medesimo attestante la mancata consegna del prodotto entro il 30 giugno 2003 per cause tecniche imputabili a se stesso o a terzi. E importante la precisazione relativa al software contenuta nel provvedimento; essa chiarisce quindi che la mera consegna del bene materiale (hardware) non impedisce al contribuente di usufruire legittimamente della moratoria, qualora essa non sia accompagnata anche dalla consegna e installazione del relativo bene immateriale (software) necessario per il funzionamento del sistema di emissione dei titoli di accesso. Fino al momento dell installazione dell apparecchio misuratore o biglietteria automatizzata, il contribuente dovrà certificare i corrispettivi mediante emissione: a) dei biglietti recanti il contrassegno SIAE e la numerazione progressiva, ovvero mediante b) ricevuta fiscale, ovvero mediante c) scontrino fiscale manuale prestampato o a tagli fissi. In proposito é da ritenere che nel periodo transitorio la cerificazione sarà effettuata essenzialmente per mezzo dei biglietti SIAE e delle tessere-abbonamento, mentre il ricorso alla ricevuta fiscale o agli scontrini fiscali manuali o a tagli fissi sarà presumibilmente scarso o nullo. La Circolare n. 34/E del 15 giugno 2003 Con la Circolare n. 34/E del 15 giugno 2003, l Agenzia delle Entrate ha fornito importanti precisazioni evidenziando, tra l altro, quali soggetti sono esonerati dall obbligo di installare i misuratori fiscali in quanto possono certificare i corrispettivi mediante uno strumento manuale sostitutivo (ricevuta fiscale, scontrino manuale o a tagli fissi, biglietto SIAE). Periodo transitorio Nel caso di legittimo utilizzo della moratoria nel periodo transitorio, i documenti sostitutivi dei titoli d accesso (es. biglietti SIAE), devono ritenersi validamente emessi anche se sono relativi ad eventi che avranno luogo in data successiva a quella d avvio del sistema di emissione. Così, ad esempio, il biglietto emesso oggi per una manifestazione teatrale che avverrà a dicembre 2003 sarà a tale data considerato validamente emesso, anche se nel frattempo - comunque entro il 31 ottobre si è provveduto all installazione del misuratore fiscale. Analogo discorso può essere fatto per 1

2 le tessere abbonamento rilasciate oggi, che danno diritto ad assistere ad eventi che avranno luogo a partire dal 1 novembre Aumento dei prezzi delle consumazioni Per quanto riguarda le attività di intrattenimento, devono essere certificati mediante il titolo di accesso non solo i corrispettivi pagati per l ingresso o l occupazione del posto e, quindi, par partecipare all intrattenimento, ma anche quelli relativi a: - aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni o servizi offerti al pubblico; a tale proposito è stato opportunamente precisato che non é necessario rilasciare una certificazione separata per l aumento, rispetto alla certificazione per il prezzo delle consumazioni o servizi, potendo essere emesso un unico titolo di accesso per l importo comprensivo della maggiorazione; - cessioni e prestazioni di servizi obbligatoriamente imposte; - abbonamenti; - diritti di prevendita. Attività occasionali I soggetti che effettuano le manifestazioni in modo occasionale non sono obbligati ad installare i misuratori fiscali sia se sono estranei all esercizio di impresa (ad esempio, un ente non commerciale), sia se invece esercitano un attività commerciale diversa - ovviamente - dalle attività di intrattenimento e spettacolo (ad esempio, un attività di bar o ristorante). Infatti, se trattasi di attività occasionale di intrattenimento, l organizzatore che non esercita attività d impresa dovrà effettuare preventivamente la dichiarazione alla SIAE e, entro il quinto giorno successivo alla chiusura della manifestazione, dovrà presentare la dichiarazione contenente i dati identificativi dell evento e i corrispettivi percepiti. Se trattasi di attività occasionale di spettacolo, la mancanza della qualità di soggetto passivo d imposta pone l operazione fuori del campo applicativo dell IVA e quindi per essa non sorge alcun obbligo di certificazione. Se invece l organizzatore esercita un attività d impresa soggetta alla certificazione dei corrispettivi (come è nell esempio sopra indicato dell attività di bar o di ristorante), è consentita la certificazione mediante lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale anche per i corrispettivi relativi all intrattenimento, e alle eventuali operazioni accessorie (art. 3, c. 1, primo periodo, del DPR n. 544). La Circolare n. 34/E, par , lett. b), ha esteso tale opportunità anche all ipotesi in cui il contribuente organizzi attività occasionali di spettacolo, ancorché il citato art. 3 del DPR n. 544/99 si riferisca esplicitamente alle sole attività di intrattenimento. Società e associazioni sportive dilettantistiche Alle società ed associazioni sportive dilettantistiche é applicabile, in via di opzione, uno speciale regime tributario forfetario (Legge 16 dicembre 1991 n. 398). Deve trattarsi di società o associazioni senza scopo di lucro, aventi ad oggetto lo svolgimento di attività sportive riconosciute come dilettantistiche ai sensi delle leggi vigenti, e che non hanno conseguito nell anno precedente proventi per attività commerciali per un importo superiore a euro (e fino a che non superano tale limite nell anno in corso). La qualificazione soggettiva di tali società e associazioni è abbastanza complessa e per essa si fa rinvio alla recente circolare dell Agenzia delle entrate n. 21/E del che ha precisato anche i requisiti statutari che dette società o associazioni devono possedere. Per le sopra descritte associazioni che abbiano regolarmente manifestato l opzione per il regime fiscale forfetario previsto dalla legge n. 398/1991, fermo restando l obbligo generale di certificazione dei corrispettivi stabilito dall art. 2, c. 4 della medesima legge 398/91, è stato tuttavia 2

3 previsto che detta certificazione possa essere effettuata con modalità semplificate (art. 32 della L n. 388 che ha inserito il c. 2 bis nell art. 18 del D. Lgs n. 60). In attuazione di tale disposizione è stato emanato il DPR 13 marzo 2002 n. 69 che consente di certificare i corrispettivi delle attività sportive mediante il rilascio di titoli di ingresso (biglietti) o abbonamenti recanti il contrassegno della SIAE. In particolare, per quanto riguarda le attività di intrattenimento a favore dei soci detti soggetti sono stati esonerati dall obbligo di utilizzare i misuratori fiscali (art. 6, c. 3 bis del DPR n. 640, inserito con l art. 33, c. 13 della L n. 388); ne consegue la possibilità di certificazione dei relativi corrispettivi con il sistema manuale dei tradizionali biglietti SIAE. Se, ad esempio, sono effettuate delle serate danzanti, e queste possono configurarsi come intrattenimenti svolti a favore dei soci, resta ferma la possibilità di ricorrere ai biglietti SIAE in alternativa all utilizzo dei misuratori fiscali. Se invece tali manifestazioni sono svolte a favore di non soci o anche di non soci, ovvero assumono natura di spettacolo (se, per esempio, sono effettuate con esecuzione di musica dal vivo per l intera durata dell evento o per un periodo di tempo pari o superiore al cinquanta per cento di esso), non è più applicabile il beneficio della semplificazione e sussiste quindi l obbligo di emissione dei regolari titoli di accesso emessi mediante l uso di misuratori fiscali o biglietterie automatizzate. In tal senso si veda la Circolare n. 34/E, par In conclusione, per le società ed associazioni sportive dilettantistiche, l aver optato per il regime forfetario previsto dalla legge n. 398/1991 non comporta automaticamente l esonero dall obbligo di utilizzare il misuratore fiscale per tutte le attività svolte; l esonero si applica, infatti, alle: - attività di spettacolo consistenti in manifestazioni sportive dilettantistiche; - attività di intrattenimento rese a favore di soggetti soci dell associazione. L obbligo resta invece fermo per: - le attività di spettacolo diverse dalle manifestazioni sportive dilettantistiche; - le attività di intrattenimento rese a favore di soggetti non soci dell associazione; - le attività di intrattenimento rese sia a favore di soci, sia a favore di soggetti non soci dell associazione. Associazioni di promozione sociale (ONLUS) Come già detto per le società e associazioni sportive dilettantistiche, anche le associazioni di promozione sociale (ONLUS) previste dall art. 5 del D. Lgs n. 460, sono state esonerate dall obbligo di utilizzare i misuratori fiscali per le (sole) attività di intrattenimento svolte a favore dei soci (art. 6, c. 3 bis del DPR n. 640/1972). Associazioni pro-loco Alle associazioni pro-loco è stato invece accordato, con l art. 80, c. 37 della L n. 289, un esonero più ampio, in quanto esse possono certificare mediante i biglietti SIAE di cui al DPR n. 69/2002, i corrispettivi relativi a tutte le manifestazioni dalle stesse organizzate. Rientrano quindi nella semplificazione sia gli intrattenimenti, sia gli spettacoli, resi nei confronti di chiunque. Contribuenti minori Con tale terminologia ci si riferisce a soggetti che non hanno superato nell anno precedente il limite di ,84 euro di volume d affari ai fini IVA. In tal caso la Circolare dell Agenzia entrate n. 34/E, par. 1.4, distingue tra: a) soggetti che esercitano attività di intrattenimento (anche congiuntamente ad altre attività non soggette all imposta sugli intrattenimenti): 1. in tal caso la certificazione dei corrispettivi può essere effettuata mediante ricevuta fiscale o scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi di cui al DM , 3

4 integrati con le indicazioni riguardanti la natura dell attività d intrattenimento, la data e l ora dell evento, la tipologia, il prezzo e ogni altro elemento identificativo dell intrattenimento e delle attività accessorie (si osserva tuttavia che tale facoltà è chiaramente prevista per le attività di spettacolo - come indicato nella successiva lettera b) - mentre per le attività d intrattenimento manca un diretto riscontro normativo); 2. se l attività è definibile di minima importanza ai sensi dell art. 4, c. 1 e dell art. 10, c. 2 del DPR n. 544/1999, si applica l esonero dall obbligo di certificazione dei corrispettivi (art. 2, c. 1, lettera tot, del DPR n. 696); b) soggetti che esercitano attività di spettacolo: la certificazione dei corrispettivi può essere effettuata mediante ricevuta fiscale o scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi di cui al DM , integrati con le indicazioni riguardanti la natura dell attività di spettacolo, la data e l ora dell evento, la tipologia, il prezzo e ogni altro elemento identificativo dello spettacolo e delle attività accessorie (art. 8, c. 1 del DPR n. 544). Per la determinazione del volume d affari non superiore a ,84 euro deve farsi riferimento alla sola attività di spettacolo (Nota n. 153/02 dell dell Avvocatura generale dello Stato, già riportata nella Circolare dell Agenzia delle entrate n. 50/E del 12 giugno 2002). In conclusione, per i cosiddetti contribuenti minori, non sussiste l obbligo di installare i misuratori fiscali, potendo essi fare comunque ricorso agli strumenti manuali di certificazione dei corrispettivi per le operazioni soggette a tale obbligo. Esercizio dell attività di spettacolo viaggiante I soggetti che esercitano l attività di spettacolo viaggiante beneficiano del regime IVA forfetario unitamente agli altri esercenti attività spettacolistiche che non abbiano superato nell anno solare precedente il limite di ,84 euro di volume d affari (i cosiddetti contribuenti minori di cui al paragrafo che precede), e beneficiano altresì della certificazione semplificata dei corrispettivi tramite ricevuta fiscale o scontrino manuale o a tagli fissi (art. 8 del DPR n. 544). La Circolare n. 34/E, par. 1.9, ribadisce tale affermazione, ricordando che detti documenti devono essere integrati con le indicazioni riguardanti la natura dell attività spettacolistica, la data e l ora dell evento, la tipologia, il prezzo e ogni altro elemento identificativo dello spettacolo e delle attività accessorie. La Circolare ricorda inoltre che le attività considerate piccole e medie attrazioni e i teatri viaggianti e i teatrini di burattini e marionette, sempre che le attrazioni non siano installate in parchi permanenti di divertimento ed in presenza del predetto limite di volume d affari, sono esonerati dagli obblighi di certificazione a norma dell art. 2, c. 1, lett. tt) del DPR n In conclusione, per le attività di spettacolo viaggiante potremmo avere: - spettacoli di burattini e marionette entro il limite di volume d affari annuo di euro ,84: esonero dall obbligo di certificazione; - spettacoli viaggianti in genere, entro il limite di volume d affari annuo di euro ,84: certificazione semplificata senza misuratore fiscale, con ricevuta fiscale o scontrino manuale anche a tagli fissi; - altri spettacoli viaggianti diversi dai casi precedenti: certificazione ordinaria mediante rilascio di un titolo di accesso emesso per mezzo degli speciali misuratori fiscali. Esercizio dell attività del gioco del bowling Premesso che detta attività è esplicitamente richiamata tra le attività di intrattenimento nel punto 2 della Tariffa allegata al DPR n. 640/1972, per essa la Circolare n. 34/E, par , ribadisce 4

5 l obbligo di determinare la base imponibile in via ordinaria e di certificare i corrispettivi con il titolo di accesso emesso mediante i misuratori fiscali. Da notare che l obbligo era già stato confermato dall Agenzia delle entrate con la Risoluzione n. 24/E del in risposta ad uno specifico interpello di un contribuente che invece, ipotizzando per tale gioco la qualificazione di apparecchio da divertimento e intrattenimento, aveva ritenuto applicabile la determinazione dell imponibile in maniera forfetaria a norma dell art. 14 bis del DPR n. 640/72 e - conseguentemente - l esonero dall obbligo di certificazione dei corrispettivi. Nel punto 2 della Tariffa, unitamente al gioco del bowling figurano anche l utilizzazione ludica di strumenti multimediali e il noleggio di go-kart. Esercizio dell attività del gioco del bigliardo La Circolare n. 34/E, nel punto 1.1.2, premesso che per l utilizzazione dei bigliardi (nonché per l utilizzazione di elettrogrammofoni, bigliardini e altri apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento), l imposta é determinata forfetariamente, ha dichiarato che l individuazione di imponibili medi forfetari esclude la necessità della certificazione dei corrispettivi e, pertanto, per le attività in argomento non sussiste l obbligo di emissione dei titoli di accesso mediante gli apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate.. Prendiamo atto di tale interpretazione che esonera, di fatto i gestori delle sale da bigliardo dall obbligo della certificazione dei corrispettivi, anche se sussistono vari dubbi di compatibilità con la normativa attualmente vigente. 5

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