Ordinanza sui provvedimenti preparatori in materia di approvvigionamento economico del Paese
|
|
- Teodoro Giglio
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Ordinanza sui provvedimenti preparatori in materia di approvvigionamento economico del Paese del 2 luglio 2003 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 capoverso 2, 4 capoversi 2 e 4, 5, 18 22, 52, 56 e 57 della legge dell 8 ottobre sull approvvigionamento del Paese (LAP), ordina: Sezione 1: Generalità Art. 1 L Ufficio federale per l approvvigionamento economico del Paese (UFAE) e i settori di cui negli articoli dell ordinanza del 6 luglio sull organizzazione e i compiti dell approvvigionamento economico del Paese effettuano, nel quadro dello stato di preparazione permanente, provvedimenti preparatori conformemente alla presente ordinanza al fine di assicurare l approvvigionamento del Paese in beni e servizi d importanza vitale. Sezione 2: Provvedimenti preparatori dell Ufficio federale per l approvvigionamento economico del Paese Art. 2 1 L UFAE rileva dati generali al fine di valutare i rischi ai quali è esposto l approvvigionamento del Paese in beni e servizi d importanza vitale e analizza costantemente la situazione. Esso coordina le proprie attività con i settori. 2 Qualora non sia possibile garantire una sufficiente costituzione di scorte in beni d importanza vitale mediante scorte obbligatorie (art LAP), l UFAE provvede alla costituzione delle scorte necessarie concludendo contratti con imprese di produzione, di costituzione di scorte e di servizi oppure emanando disposizioni speciali. 3 Esso informa il pubblico sull approvvigionamento del Paese in beni e servizi di importanza vitale. RS RS RS
2 4 Analizza la struttura dei costi, la formazione dei prezzi e la situazione del mercato per alcuni beni e servizi di importanza vitale. Ciò facendo coordina le proprie attività segnatamente con quelle di sorveglianza dei prezzi. 5 Esso sorveglia: a. l attività delle organizzazioni economiche e di imprese, esercizi e persone che partecipano all adempimento dei compiti di approvvigionamento del Paese; b. l uso dei fondi federali impiegati per adempiere i compiti dell approvvigionamento del Paese. 6 Esso difende gli interessi dell approvvigionamento economico del Paese in seno alle organizzazioni internazionali, quali in particolare l Agenzia internazionale dell energia, partecipando all elaborazione di un piano d emergenza. 7 Prepara, in collaborazione con i settori, accordi internazionali nell interesse dell approvvigionamento economico del Paese. Sezione 3: Provvedimenti preparatori nei settori dell approvvigionamento di base Art. 3 Settore alimentazione 1 Il settore alimentazione osserva e analizza costantemente l evoluzione dell approvvigionamento del Paese in derrate alimentari e mezzi di produzione agricoli. 2 Esso prepara provvedimenti per disciplinare la distribuzione, la consumazione, l uso e la produzione di derrate alimentari e di mezzi di produzione agricoli e appresta lo stato di preparazione necessario. 3 Esso difende in seno alle organizzazioni internazionali gli interessi dell approvvigionamento economico del Paese specifici del settore. Art. 4 Settore energia 1 Il settore energia osserva e analizza costantemente l evoluzione dell approvvigionamento del Paese in energia. 2 Esso prepara provvedimenti per disciplinare l energia fossile e l energia elettrica e appresta lo stato di preparazione necessario. 3 Esso difende in seno alle organizzazioni internazionali gli interessi dell approvvigionamento economico del Paese specifici del settore. Art. 5 Settore prodotti terapeutici 1 Il settore prodotti terapeutici osserva e analizza costantemente l evoluzione dell approvvigionamento del Paese in prodotti terapeutici, sia per la medicina umana sia per la medicina veterinaria. 2168
3 2 Esso prepara provvedimenti di disciplinamento e appresta lo stato di preparazione necessario. 3 Esso difende gli interessi dell approvvigionamento economico del Paese specifici del settore in seno alle organizzazioni internazionali. Sezione 4: Provvedimenti preparatori nei settori dell infrastruttura Art. 6 Settore trasporti 1 Il settore trasporti osserva e analizza costantemente l evoluzione dell approvvigionamento del Paese in materia di trasporti e logistica, sia in Svizzera sia all estero. 2 Esso prepara provvedimenti atti ad assicurare trasporti strategici per via terrestre, idrovia e via aerea nonché altri sistemi logistici e appresta lo stato di preparazione necessario a garantire l approvvigionamento di base. 3 Esso adotta dispositivi di sicurezza per mezzi di trasporto, in particolare al fine di proteggere le navi d alto mare che battono bandiera svizzera. 4 Esso prepara, in collaborazione con l UFAE, accordi tecnici bilaterali per assicurare la logistica dei trasporti e difende in seno alle organizzazioni internazionali gli interessi dell approvvigionamento economico del Paese specifici del settore. Art. 7 Settore industria 1 Il settore industria osserva e analizza costantemente l approvvigionamento del Paese in materie prime strategiche per l industria e in prodotti industriali semifiniti e finiti. 2 Esso prepara provvedimenti per disciplinare i beni di cui al capoverso 1 e appresta lo stato di preparazione necessario a garantire l approvvigionamento di base. 3 Esso difende in seno alle organizzazioni internazionali gli interessi dell approvvigionamento economico del Paese specifici del settore. Art. 8 Settore infrastruttura ICT 1 Il settore infrastruttura ICT osserva e analizza costantemente i rischi generali inerenti alla trasmissione di dati, alla loro sicurezza e disponibilità. 2 Esso adotta, per i casi d emergenza, provvedimenti atti ad assicurare le adeguate telecomunicazioni con gli abbonati mobili all estero importanti per l approvvigionamento del Paese. 3 Esso prepara provvedimenti atti a garantire le infrastrutture vitali in materia di informazione e di comunicazione e appresta lo stato di preparazione necessario a garantire l approvvigionamento di base. 4 Esso difende in seno alle organizzazioni internazionali gli interessi dell approvvigionamento economico del Paese specifici del settore. 2169
4 Art. 9 Settore lavoro In collaborazione con altre autorità federali, il settore lavoro osserva e analizza gli effettivi a disposizione, segnatamente la manodopera necessaria per assicurare l approvvigionamento del Paese in beni e servizi d importanza vitale. Sezione 5: Indagini statistiche e obbligo d informare Art. 10 Indagini statistiche L UFAE e i settori possono compiere le indagini statistiche necessarie per adempiere i loro compiti. A tal fine collaborano con l Ufficio federale di statistica. Art. 11 Obbligo d informare L UFAE, i settori e le organizzazioni dell economia privata chiamate a cooperare (art. 55 LAP) sono autorizzati, al fine di adempiere i compiti affidati loro dalla presente ordinanza o da speciali prescrizioni, a esigere da chiunque le informazioni e la documentazione necessarie, in particolare libri, corrispondenza, dati e fatture. Sezione 6: Disposizioni finali Art. 12 Esecuzione L UFAE e i settori eseguono la presente ordinanza. Art. 13 Diritto previgente: abrogazione L ordinanza del 6 luglio concernente i provvedimenti preparatori per i trasporti nell ambito dell approvvigionamento economico del Paese è abrogata. Art. 14 Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell allegato. Art. 15 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 agosto luglio 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz 3 RU
5 Modifica del diritto vigente Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue: Allegato (art. 14) 1. Ordinanza del 6 luglio su l organizzazione e i compiti dell approvvigionamento economico del Paese Titolo Ordinanza sull organizzazione dell approvvigionamento economico del Paese Titolo prima dell art. 8 Sezione 2: Competenze degli organi 2. Ordinanza del 17 febbraio sull organizzazione di esecuzione dell approvvigionamento economico del Paese nell ambito dell industria dell energia elettrica Art. 2 Settore energia Il settore energia rappresenta il Delegato al momento della preparazione dei provvedimenti. Art. 4 cpv. 1, 2 e 4 1 Per pianificare e preparare i provvedimenti militari nell ambito dell industria dell energia elettrica, il settore energia e l UCS collaborano con gli organi dell esercito. 2 Il settore energia garantisce la collaborazione con il Comando dell esercito sul piano del personale. 4 Il settore energia e l UCS collaborano con la protezione civile e le autorità civili in caso di chiamata della protezione civile o in caso di crisi e di catastrofi. 4 RS RS
6 3. Ordinanza del 6 luglio concernente la costituzione di scorte obbligatorie di zucchero Art. 1 cpv. 2 2 Réservesuisse è competente per il rilascio del permesso. Essa decide su mandato dell Ufficio federale per l approvvigionamento economico del Paese (Ufficio federale). Art. 4 Revoca e rifiuto dei permessi d importazione generali L Ufficio federale può, di moto proprio o su proposta di réservesuisse, revocare o rifiutare a un importatore permessi d importazione generali qualora quest ultimo violi o non adempia le condizioni connesse concernenti la costituzione di scorte obbligatorie o gli impegni assunti in connessione con l esenzione dall obbligo di costituire le scorte. 4. Ordinanza del 6 luglio concernente la costituzione di scorte obbligatorie di riso commestibile Art. 1 cpv. 2 2 Réservesuisse è competente per il rilascio del permesso. Essa decide su mandato dell Ufficio federale per l approvvigionamento economico del Paese (Ufficio federale). Art. 4 Revoca e rifiuto di permessi d importazione generali L Ufficio federale può, di moto proprio o su proposta di réservesuisse, revocare o rifiutare a un importatore permessi d importazione generali qualora quest ultimo violi o non adempia le condizioni connesse concernenti la costituzione di scorte obbligatorie o gli impegni assunti in connessione con l esenzione dall obbligo di costituire le scorte. 5. Ordinanza del 6 luglio concernente la costituzione di scorte obbligatorie di oli e grassi commestibili, delle materie prime e dei semilavorati destinati alla loro fabbricazione Art. 1 cpv. 2 2 Réservesuisse è competente per il rilascio del permesso. Essa decide su mandato dell Ufficio federale per l approvvigionamento economico del Paese (Ufficio federale). 6 RS RS RS
7 Art. 4 Revoca e rifiuto di permessi d importazione generali L Ufficio federale può, di moto proprio o su proposta di réservesuisse, revocare o rifiutare a un importatore permessi d importazione generali qualora quest ultimo violi o non adempia le condizioni connesse concernenti la costituzione di scorte obbligatorie o gli impegni assunti in connessione con l esenzione dall obbligo di costituire le scorte. 6. Ordinanza del 6 luglio concernente la costituzione di scorte obbligatorie di caffè Art. 1 cpv. 2 2 Réservesuisse è competente per il rilascio del permesso. Essa decide su mandato dell Ufficio federale per l approvvigionamento economico del Paese (Ufficio federale). Art. 4 Revoca e rifiuto di permessi individuali o di licenze generali L Ufficio federale può, di moto proprio o su proposta di réservesuisse, revocare o rifiutare a un importatore permessi d importazione generali qualora quest ultimo violi o non adempia le condizioni connesse concernenti la costituzione di scorte obbligatorie o gli impegni assunti in connessione con l esenzione dall obbligo di costituire le scorte. 7. Ordinanza del 25 aprile concernente la costituzione di scorte obbligatorie di cereali Art. 2 cpv. 2 2 Questo permesso è rilasciato da réservesuisse su incarico dell Ufficio federale per l approvvigionamento economico del Paese (UFAE). Art. 4 Revoca e rifiuto di permessi d importazione L Ufficio federale può, di moto proprio o su proposta di réservesuisse, revocare o rifiutare permessi individuali o licenze generali qualora l importatore violi o non adempia le condizioni connesse concernenti la costituzione di scorte obbligatorie o gli impegni assunti in connessione con l esenzione dall obbligo di costituire le scorte. 9 RS RS
8 Art. 6 Annunci obbligatori 1 Il mugnaio che mette per la prima volta in circolazione cereali secondo l articolo 5 capoverso 1 deve informarne immediatamente e spontaneamente réservesuisse. 2 I mugnai tenuti a costituire scorte obbligatorie devono, secondo le istruzioni dell UFAE, dichiarare periodicamente a réservesuisse il genere e il quantitativo di merci messe in circolazione. 3 Dal canto suo, réservesuisse informa l UFAE del contenuto di questi annunci, in vista di concludere un contratto per scorte obbligatorie, di modificarlo o di annullarlo. 4 In casi controversi, l UFAE, fondandosi sugli annunci di réservesuisse, accerta mediante decisione, nei riguardi della persona che mette la merce in circolazione: a. l obbligo di concludere un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie per le merci di cui all articolo 1; b. il momento in cui deve essere costituita la scorta obbligatoria; c. la soppressione dell obbligo di costituire scorte. Art. 11 cpv. 2 2 L UFAE può incaricare réservesuisse o terzi di esaminare le condizioni relative all obbligo di costituire scorte e delegare loro le pertinenti competenze. Art. 14 Disposizioni transitorie Il mugnaio deve dichiarare spontaneamente a réservesuisse i quantitativi di merci secondo l articolo 5 capoverso 1 messi per la prima volta in circolazione nei tre anni precedenti l entrata in vigore della presente ordinanza. 8. Ordinanza del 7 maggio sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra Art. 5 lett. d La copertura comprende in particolare i beni e i valori menzionati qui appresso, come pure i mezzi di trasporto seguenti: d. i beni d importanza vitale designati come assicurabili dal settore trasporti in ogni caso particolare; Art. 7 Limitazione del rischio 1 Il settore trasporti è autorizzato, a seconda della situazione, a sopprimere o limitare, nel singolo caso, la copertura per certi beni, valori, territori, percorsi e mezzi di trasporto. 11 RS
9 2 Esso può stabilire franchigie adeguate. Art. 8 Relazioni fra gli assicurati e il settore trasporti Per la presentazione delle domande di copertura e lo svolgimento dell assicurazione federale dei trasporti contro il rischio di guerra, gli assicurati devono rivolgersi agli istituti d assicurazione incaricati dalla Confederazione. Questi giudicano, in base alle direttive di accettazione dell Ufficio federale per l approvvigionamento economico del Paese, se l operazione in questione riveste un interesse per l approvvigionamento del Paese. Nei casi non previsti da queste direttive, nonché nei casi dubbi, la competenza di valutare l esistenza o meno di tale interesse spetta al settore trasporti, previa consultazione con il settore competente. Art. 14 rubrica Relazioni fra gli assicurati e il settore trasporti Art. 15 Riassicurazione Su richiesta dei primi assicuratori, il settore trasporti è autorizzato a riassicurarli per l intera copertura automatica interinale dei beni e dei valori. Art. 16 Forma giuridica dell ARG Il settore trasporti accorda la copertura mediante l emanazione della decisione; esso stabilisce le condizioni generali e i premi da pagare. Art. 19 Esecuzione e organizzazione 1 Il settore trasporti è incaricato dell esecuzione dell ARG. 2 Esso si avvale della collaborazione degli istituti d assicurazione svizzeri autorizzati. Gli istituti stranieri autorizzati a praticare in Svizzera possono collaborare soltanto finché lo Stato in cui hanno la loro sede accorda la reciprocità agli istituti svizzeri. 9. Ordinanza del 21 settembre concernente l esecuzione dell Accordo internazionale sul caffè del 2001 Art. 1 cpv. 1 1 Le ditte che importano, tengono in deposito, commerciano o trasformano merci di cui al capoverso 2 sono tenute a dare in modo esatto e completo a réservesuisse le informazioni necessarie concernenti le comunicazioni che i Paesi membri devono effettuare conformemente all Accordo. 12 RS
10 Art. 2 cpv. 1 1 Réservesuisse notifica le cifre globali al Segretariato di Stato dell economia (Seco). Art. 4 Vigilanza Il Seco vigila sull attività svolta da réservesuisse nell ambito della presente ordinanza. 10. Ordinanza del 7 dicembre sull importazione di latte e latticini, di oli e grassi commestibili, nonché di caseina e caseinati (Ordinanza sull importazione di latte e oli commestibili, OILOC) Art. 2 cpv. 1 1 Réservesuisse rilascia un permesso generale d importazione (PGI) per l importazione di oli e grassi commestibili nonché materie prime e prodotti semilavorati destinati alla loro fabbricazione. 11. Ordinanza del 7 dicembre concernente la determinazione delle aliquote di dazio e l importazione di cereali, alimenti per animali, paglia, strame e merci la cui trasformazione produce residui che servono al foraggiamento (Ordinanza sull importazione di cereali e di alimenti per animali) Art. 2a cpv. 2 2 È autorizzato a importare grano duro all aliquota del contingente doganale chi dispone di un permesso generale di importazione di réservesuisse secondo l articolo 8 della legge dell 8 ottobre sull approvvigionamento del Paese. Art. 2b cpv. 2 2 È autorizzato a partecipare alla vendita all asta e a importare cereali panificabili chi dispone di un permesso generale di importazione di réservesuisse secondo l articolo 8 della legge dell 8 ottobre sull approvvigionamento del Paese. 13 RS RS RS RS
11 Per mantenere il parallelismo d impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota. 2177
Ordinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra
Ordinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra (OARG) 531.711 del 7 maggio 1986 (Stato 22 luglio 2003) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 22 capoverso 2 della
DettagliOrdinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di gas naturale
Ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di gas naturale del 20 maggio 2015 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8, 52 e 55 della legge dell 8 ottobre 1982 1 sull approvvigionamento
DettagliLegge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità
Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP) (Finanziamento degli istituti di previdenza
DettagliLegge federale sull organizzazione della Posta Svizzera
Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera (, LOP) del 17 dicembre 2010 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto
DettagliLegge federale sull organizzazione della Posta Svizzera
Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera (Legge sull organizzazione della Posta, LOP) 783.1 del 17 dicembre 2010 (Stato 1 ottobre 2012) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
Dettagli11.1.3.2. Pubblicato nel BU 2008, 212. Oggetto. Scopo. Organi. Competenza. serie I/2008 1
11.1.3.2 Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della
DettagliIstruzioni del Consiglio federale sulla sicurezza TIC nell Amministrazione federale
Istruzioni del Consiglio federale sulla sicurezza TIC nell Amministrazione federale del 1 luglio 2015 Il Consiglio federale svizzero emana le seguenti istruzioni: 1 Disposizioni generali 1.1 Oggetto Le
DettagliOrdinanza sul registro delle carte per l odocronografo
Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo (ORECO) 822.223 del 29 marzo 2006 (Stato 9 maggio 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 56 e 106 della legge federale del 19 dicembre
DettagliLegge federale sull assicurazione contro gli infortuni
Decisioni del Consiglio degli Stati dell 8.9.2015 Proposta della Commissione del Consiglio nazionale del 9.9.2015: adesione Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (Organizzazione
DettagliOrdinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico
Ordinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (OOSI) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 capoverso 7 e 7 capoverso 6 della legge federale del 18 giugno 2010
DettagliOrdinanza sull organizzazione del Consiglio federale (OOrg-CF)
Ordinanza sull organizzazione del Consiglio federale (OOrg-CF) del Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 24 della legge del 21 marzo 1997 1 sull organizzazione del Governo e dell Amministrazione
DettagliOrdinanza sull assicurazione malattie
Ordinanza sull assicurazione malattie (OAMal) Modifica del 29 aprile 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 giugno 1995 1 sull assicurazione malattie è modificata come segue:
Dettaglidel 20 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013)
Ordinanza sul controllo del latte (OCL) 916.351.0 del 20 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15 capoverso 3 e 37 capoverso 1 della legge del 9 ottobre
DettagliRegolamento sull organizzazione dell Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
Regolamento sull organizzazione dell Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Regolamento sull organizzazione dell INSAI) 832.207 del 14 giugno 2002 (Stato 11 febbraio 2003) Approvato
DettagliLegge federale sull assicurazione contro gli infortuni
Decisioni del Consiglio nazionale del 4.6.2015 Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (Organizzazione e attività accessorie della Suva) Modifica del L Assemblea federale della Confederazione
DettagliLegge federale sulle finanze della Confederazione
Decisioni del Consiglio degli Stati del 10.09.2014 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 18.09.2014 e-parl 23.09.2014 08:45 Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC) (Nuovo
DettagliOrdinanza sull organizzazione della Cancelleria federale
Ordinanza sull organizzazione della Cancelleria federale (OrgCaF) 172.210.10 del 5 maggio 1999 (Stato 13 febbraio 2007) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 31 capoverso 3 e 47 capoverso
Dettagli817.042 Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari
Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OFEDerr) del 9 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale
DettagliOrdinanza sull impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione
Ordinanza sull impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione (Ordinanza sull impiego di società di sicurezza, OISS) del 31 ottobre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DettagliLegge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) (Nuovo numero d assicurato dell AVS) Modifica del 23 giugno 2006 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il
Dettagli741.622 Ordinanza sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile
Ordinanza sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile (Ordinanza sugli addetti alla sicurezza, OSAS) del 15 giugno 2001 (Stato 19 dicembre
DettagliOrdinanza sul sistema informatico per il Servizio veterinario pubblico (OSISVet)
Ordinanza sul sistema informatico per il Servizio veterinario pubblico (OSISVet) del Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 54a della legge del 1 luglio 1966 1 sulle epizoozie (LFE), decreta:
DettagliOrdinanza sull esecuzione di procedure di sicurezza relative alle aziende nel quadro dei programmi europei di navigazione satellitare Galileo ed EGNOS
Ordinanza sull esecuzione di procedure di sicurezza relative alle aziende nel quadro dei programmi europei di navigazione satellitare Galileo ed EGNOS 510.661 del 6 giugno 2014 (Stato 1 luglio 2014) Il
Dettagli744.10 Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada
Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada (LPTS) del 20 marzo 2009 1 (Stato 1 gennaio 2016) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 63 capoverso
DettagliIstruzioni del Consiglio federale sulla sicurezza TIC nell Amministrazione federale
Istruzioni del Consiglio federale sulla sicurezza TIC nell Amministrazione federale del 14 agosto 2013 Il Consiglio federale svizzero emana le seguenti istruzioni: 1 Disposizioni generali 1.1 Oggetto Le
DettagliLegge federale sull applicazione di sanzioni internazionali
Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali (Legge sugli embarghi, LEmb) 946.231 del 22 marzo 2002 (Stato 27 luglio 2004) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli
Dettaglidel 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006)
Ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro 822.116 del 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 83 capoverso 2 della legge federale
DettagliOrdinanza sulla traduzione nell amministrazione generale della Confederazione
Ordinanza sulla traduzione nell amministrazione generale della Confederazione 172.081 del 19 giugno 1995 (Stato 1 gennaio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 36 e 61 capoverso 1 della
DettagliRegolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento
Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento (RegO-CSA) del marzo 0 Il Consiglio svizzero di accreditamento, visto l articolo capoverso della legge federale del 0 settembre
Dettagli431.09 Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione
Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione del 25 giugno 2003 (Stato 29 luglio 2003) Il Consiglio federale svizzero,
Dettagli510.211.3 Ordinanza del DDPS concernente il servizio di volo dell Aggruppamento dell armamento
Ordinanza del DDPS concernente il servizio di volo dell Aggruppamento dell armamento del 15 maggio 2003 (Stato 3 giugno 2003) Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e
Dettaglidel 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2008)
Ordinanza sul «Fondo di garanzia LPP» (OFG) 831.432.1 del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 56 capoversi 3 e 4, 59 capoverso 2 e 97 capoverso 1 della
DettagliOrdinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private
Ordinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private (ODPSP) del 12 agosto 2015 Il Consiglio federale Svizzero, visto l articolo 57h capoverso 3 della legge federale
Dettagli741.622 Ordinanza sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile
Ordinanza sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile (Ordinanza sugli addetti alla sicurezza, OSAS) del 15 giugno 2001 (Stato 1 gennaio
DettagliOrdinanza sull assicurazione diretta sulla vita
Ordinanza sull assicurazione diretta sulla vita (Ordinanza sull assicurazione vita, OAssV) Modifica del 24 marzo 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza sull assicurazione vita del 29
DettagliOrdinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente
Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull agricoltura biologica) Modifica del 29 ottobre 2014 Il Consiglio federale
DettagliOrdinanza sulla promozione del design e della fotografia
Ordinanza sulla promozione del design e della fotografia (Ordinanza sulla promozione del design) del 7 dicembre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 3 capoverso 2 del Decreto federale
DettagliLegge federale sui binari di raccordo ferroviario
Legge federale sui binari di raccordo ferroviario 742.141.5 del 5 ottobre 1990 (Stato 1 gennaio 2010) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 22 ter, 26 e 64 della Costituzione
DettagliOrdinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera
Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera (Ordinanza sulle dichiarazioni agricole, ODAgr) Modifica del 20 maggio 2015 Il Consiglio federale
DettagliLegge federale sull organizzazione della Posta svizzera
Legge federale sull organizzazione della Posta svizzera (Legge sull organizzazione della posta, LOP) del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 9 della Costituzione federale
DettagliRegolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero
Regolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero (Regolamento del personale del MNS) del settembre 00 (Stato º gennaio 06) approvato dal Consiglio federale il 7 ottobre 0 Il consiglio
DettagliOrdinanza concernente il prezzo d obiettivo, i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero
Ordinanza concernente il prezzo d obiettivo, i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) 916.350.2 del 7 dicembre 1998 (Stato 5 febbraio 2002) Il Consiglio
DettagliOrdinanza relativa alla tassa sul CO 2
Ordinanza relativa alla tassa sul CO 2 (Ordinanza sul CO 2 ) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza dell 8 giugno 2007 1 sul CO 2 è modificata come segue: Art. 1 Principio La
DettagliOrdinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale
Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) 831.411 del 3 ottobre 1994 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli
DettagliLegge federale sulle professioni mediche universitarie
Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Legge federale sulle professioni mediche universitarie (, LPMed) Modifica del 20 marzo 2015 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
DettagliIl Consiglio federale svizzero, visto l articolo 96 della legge federale del 18 marzo 1994 2 sull assicurazione malattie (legge), 3 ordina:
Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell assicurazione malattie 1 (OCPre) del 3 luglio 2002 (Stato
DettagliLegge federale sulle professioni mediche universitarie
Decisioni del Consiglio degli Stati del 27.11.2014 Decisioni del Consiglio nazionale del 5.3.2015 Legge federale sulle professioni mediche universitarie (, LPMed) Modifica del 20 marzo 2015 L Assemblea
Dettagli531.44 Ordinanza concernente la fideiussione di mutui per il finanziamento di navi svizzere d alto mare
Ordinanza concernente la fideiussione di mutui per il finanziamento di navi svizzere d alto mare del 14 giugno 2002 (Stato 23 luglio 2002) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 22 capoverso
DettagliOrdinanza sull assicurazione per l invalidità
Ordinanza sull assicurazione per l invalidità (OAI) Modifica del 28 gennaio 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 17 gennaio 1961 1 sull assicurazione per l invalidità è modificata
DettagliOrdinanza sull assicurazione diretta sulla vita
Ordinanza sull assicurazione diretta sulla vita (Ordinanza sull assicurazione vita, OAssV) Modifica del 26 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 29 novembre 1993 1 sull
DettagliLegge federale sull informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese
Legge federale sull informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese (Legge sulla partecipazione) 822.14 del 17 dicembre 1993 (Stato 1 gennaio 2011) L Assemblea federale della Confederazione
Dettagli832.105 Ordinanza sulla tessera d assicurato per l assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
832.105 Ordinanza sulla tessera d assicurato per l assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OTeA) 1 del 14 febbraio 2007 (Stato 1 marzo 2007) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
Dettagli935.470 I. DISPOSIZIONI GENERALI. Oggetto e scopo
935.470 Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l'autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione
DettagliOrdinanza sulle borse e il commercio di valori mobiliari
Ordinanza sulle borse e il commercio di valori mobiliari (Ordinanza sulle borse, OBVM) Modifica del 10 aprile 2013 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 2 dicembre 1996 1 sulle borse
DettagliLegge federale sulla protezione dell ambiente
Legge federale sulla protezione dell ambiente (Legge sulla protezione dell ambiente, LPAmb) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale
DettagliOrdinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali e delle case di cura nell assicurazione malattie
Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali e delle case di cura nell assicurazione malattie (OCPre) Modifica del 22 ottobre 2008 Il Consiglio federale
DettagliLegge federale sull organizzazione dell azienda delle telecomunicazioni della Confederazione
Legge federale sull organizzazione dell azienda delle telecomunicazioni della Confederazione (Legge sull azienda delle telecomunicazioni, LATC) 784.11 del 30 aprile 1997 (Stato 3 ottobre 2000) L Assemblea
DettagliAccreditamento delle società di revisione LRD esterne
Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle finanze AFF Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro Circolare 2004/1 del 6 dicembre 2004 (Versione del
DettagliOrdinanza concernente il controllo dei movimenti transfrontalieri di liquidità
Ordinanza concernente il controllo dei movimenti transfrontalieri di liquidità dell 11 febbraio 2009 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 130 della legge del 18 marzo 2005 1 sulle dogane (LD),
Dettagli446.11 Ordinanza sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani
Ordinanza sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, OPAG) del 17 ottobre 2012 (Stato 1 gennaio 2013)
DettagliRegolamento CFSL. Nr. 6019. Edizione ottobre 2007. Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra
Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro CFSL Regolamento CFSL Nr. 6019 Ordinamento
Dettagli951.91 Legge federale
Legge federale sulle misure temporanee di stabilizzazione congiunturale nei settori del mercato del lavoro, delle tecnologie dell informazione e della comunicazione nonché del potere d acquisto del 25
DettagliLegge federale sulle istituzioni che promuovono l integrazione degli invalidi
Legge federale sulle istituzioni che promuovono l integrazione degli invalidi (LIPIn) 831.26 del 6 ottobre 2006 1 (Stato 1 gennaio 2008) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli
Dettagli510.624. Ordinanza sulla geologia nazionale (OGN) Sezione 1: Disposizioni generali. del 21 maggio 2008 (Stato 1 luglio 2008)
Ordinanza sulla geologia nazionale (OGN) 510.624 del 21 maggio 2008 (Stato 1 luglio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 5, 6, 9 capoverso 2, 12 capoverso 2, 15 capoverso 3, 19 capoverso
Dettagli414.134.2 Ordinanza della direzione del PFL sulla formazione continua e sulla formazione approfondita al Politecnico federale di Losanna
Ordinanza della direzione del PFL sulla formazione continua e sulla formazione approfondita al Politecnico federale di Losanna (Ordinanza sulla formazione continua al PFL) del 27 giugno 2005 (Stato 30
DettagliLegge federale sui giuristi d impresa (LGIm)
Avamprogetto Legge federale sui giuristi d impresa (LGIm) del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 95 capoverso della Costituzione federale ; visto il messaggio del Consiglio
DettagliOrdinanza sul collocamento in vista d adozione
Ordinanza sul collocamento in vista d adozione (OCAdo) del 29 novembre 2002 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 269c capoverso 3 del Codice civile 1 (CC); visto l articolo 26 della legge federale
DettagliLegge federale sul commercio ambulante
Legge federale sul commercio ambulante Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 95 e 97 della Costituzione federale nonché il numero II capoverso 2 lettera a del
DettagliOrdinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità
Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (OPP 2) Modifica del 19 settembre 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 18 aprile 1984 1 sulla
Dettagli531.44 Ordinanza concernente la fideiussione di mutui per il finanziamento di navi svizzere d alto mare
Ordinanza concernente la fideiussione di mutui per il finanziamento di navi svizzere d alto mare del 14 giugno 2002 (Stato 1 luglio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 22 capoverso
DettagliOrdinanza concernente i provvedimenti atti a promuovere il mutuo riconoscimento degli studi e la mobilità in Svizzera
Ordinanza concernente i provvedimenti atti a promuovere il mutuo riconoscimento degli studi e la mobilità in Svizzera 414.411 del 9 luglio 1991 Il Dipartimento federale dell interno, visto l articolo 5
DettagliOdinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili
Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili (OACS) 1 748.941 del 24 novembre 1994 (Stato 1 febbraio 2013) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni
DettagliLegge federale sulla promozione del settore alberghiero
Legge federale sulla promozione del settore alberghiero del 20 giugno 2003 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 75 e 103 della Costituzione federale 1 ; visto il messaggio
DettagliSTATUTO DI PRO SENECTUTE TICINO E MOESANO
STATUTO DI PRO SENECTUTE TICINO E MOESANO 8 maggio 2015 INDICE Art. 1 Nome e sede 4 Art. 2 Scopo 4 Art. 3 Comprensorio di attività 4 Art. 4 Organizzazione 5 Art. 5 Patrimonio e finanziamento 5 Art. 6 Organi
DettagliRegolamento d esame. Patrocinio: veb.ch, Società svizzera degli impiegati del commercio. Valido dall esame di ottobre 2016
Collaboratore/collaboratrice qualificato/a della contabilità Collaboratore/collaboratrice qualificato/a fiduciario Collaboratore/collaboratrice qualificato/a fiscale edupool.ch Patrocinio: veb.ch, Società
DettagliDirettive sulla gestione degli atti nell AVS/AI/IPG/PC/AF/AFam (DGA)
Direttive sulla gestione degli atti nell AVS/AI/IPG/PC/AF/AFam (DGA) Valide dal 1 gennaio 2011 318.107.10 i DGA 11.10 2 Osservazioni preliminari La presente versione è una nuova edizione ed entra in vigore
DettagliCommissione federale delle case da gioco
Commissione federale delle case da gioco Segretariato 4 novembre 2014/Ama/Mun Riferimento: N452-0038 Revisione parziale dell'ordinanza della Commissione federale delle case da gioco sugli obblighi di diligenza
DettagliOrdinanza concernente la viticoltura e l importazione di vino
Ordinanza concernente la viticoltura e l importazione di vino (Ordinanza sul vino) Modifica del 23 ottobre 2013 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 14 novembre 2007 1 sul vino è modificata
DettagliOrdinanza concernente la sicurezza delle macchine
Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine (Ordinanza sulle macchine, OMacch) 819.14 del 2 aprile 2008 (Stato 1 luglio 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 della legge federale
DettagliDipartimento federale dell interno DFI. Ufficio federale della sanità pubblica UFSP. Dicembre 2014. Rapporto esplicativo
Dipartimento federale dell interno DFI Ufficio federale della sanità pubblica UFSP Dicembre 2014 Rapporto esplicativo sull attuazione della Mo. Eder 13.3393 «Ammettere l omologazione di Swissmedic come
DettagliOrdinanza concernente la legge sul credito al consumo
Ordinanza concernente la legge sul credito al consumo (OLCC) del 6 novembre 2002 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 14, 23 capoverso 3 e 40 capoverso 3 della legge federale del 23 marzo
DettagliRegolamento sull'organizzazione di XY RETE SA ... 2008. 1 Consiglio di amministrazione
Page 1 de 5 Regolamento sull'organizzazione di XY RETE SA... 2008 1 Consiglio di amministrazione Art. 1 Compiti e poteri Al Consiglio di amministrazione spettano ai sensi dell art. 15 degli statuti la
DettagliLegge federale concernente i musei e le collezioni della Confederazione
Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Legge federale concernente i musei e le collezioni della Confederazione (, LMC) del 12 giugno 2009 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
DettagliDecisioni del Consiglio nazionale del 26.9.2012 Codice civile svizzero
Decisioni del Consiglio nazionale del 26.9.2012 Codice civile svizzero (Autorità parentale) e-parl 26.09.2012 17:20 Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del
Dettaglidel 6 ottobre 2006 (Stato 1 gennaio 2008)
Legge federale sulla politica regionale 901.0 del 6 ottobre 2006 (Stato 1 gennaio 2008) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 103 della Costituzione federale 1 ; visto il
DettagliOrdinanza concernente gli elementi d indirizzo nel settore delle telecomunicazioni
Ordinanza concernente gli elementi d indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT) Modifica del 9 marzo 2007 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 6 ottobre 1997 1 concernente
DettagliRegolamento per il fondo di Ateneo per la ricerca scientifica
Regolamento per il fondo di Ateneo per la ricerca scientifica La gestione del fondo di Ateneo per la ricerca scientifica dei ricercatori e docenti strutturati si articola in quattro parti: la prima riguarda
DettagliLegge sui consulenti in brevetti
(LCB) Avamprogetto del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 95 della Costituzione federale 1, visto il messaggio del Consiglio federale del... 2 decreta: Sezione 1: Oggetto
DettagliCONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA RICERCA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE Approvato dal Consiglio direttivo nella seduta
DettagliOrdinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone
Ordinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone (Ordinanza AUPER) 142.315 del 18 novembre 1992 (Stato 23 maggio 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DettagliOrdinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie
Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie (OCoR) Modifica del 15 ottobre 2014 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 12 aprile 1995 1 sulla compensazione dei
DettagliOrdinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico
Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico 916.402 del 16 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale
Dettagli916.351.0 Ordinanza concernente l assicurazione della qualità e il controllo di qualità nell economia lattiera
Ordinanza concernente l assicurazione della qualità e il controllo di qualità nell economia lattiera (Ordinanza sulla qualità del latte, OQL) del 7 dicembre 1998 (Stato 15 maggio 2001) Il Consiglio federale
DettagliLegge federale sulla politica regionale
Legge federale sulla politica regionale Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 103 della Costituzione federale 1 ; visto il messaggio del Consiglio federale del
DettagliOrdinanza sull assicurazione dei veicoli
Ordinanza sull assicurazione dei veicoli (OAV) Modifica del 29 novembre 2006 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 20 novembre 1959 1 sull assicurazione dei veicoli è modificata come
DettagliCodice civile svizzero
Termine di referendum: 10 ottobre 2013 Codice civile svizzero (Autorità parentale) Modifica del 21 giugno 2013 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale
DettagliOrdinanza sul sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato
Ordinanza sul sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato (Ordinanza ISIS) Modifica del 30 giugno 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza ISIS del 30 novembre
DettagliOrdinanza sui servizi di telecomunicazione
Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 31 ottobre 2001 1 sui servizi di telecomunicazione (OST) è modificata come segue:
Dettagli919.117.71 Ordinanza sui sistemi d informazione nel campo dell agricoltura
Ordinanza sui sistemi d informazione nel campo dell agricoltura (OSIAgr) del 23 ottobre 2013 (Stato 1 luglio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 165c capoverso 3 lettera d, 165g, 177
DettagliOrdinanza concernente l entrata e il rilascio del visto
Ordinanza concernente l entrata e il rilascio del visto (OEV) Modifica del 12 marzo 2010 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 22 ottobre 2008 1 concernente l entrata e il rilascio del
Dettagli