Ordinanza del DDPS concernente il servizio di volo dell Aggruppamento dell armamento
|
|
- Oreste Rocco Orlando
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Ordinanza del DDPS concernente il servizio di volo dell Aggruppamento dell armamento del 15 maggio 2003 (Stato 3 giugno 2003) Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), visto l articolo 37 capoverso 2 lettera c della legge federale del 21 marzo sull organizzazione del Governo e dell Amministrazione (LOGA); visto l articolo 2 capoverso 4 dell ordinanza del 3 luglio sul personale federale (OPers), ordina: Art. 1 Categorie di aeromobili Il servizio di volo dell Aggruppamento dell armamento (ADA) comprende le seguenti categorie di aeromobili civili e militari svizzeri e stranieri: a. prototipi; b. prototipi parziali, segnatamente sistemi, armi ed equipaggiamenti; c. aeromobili non ammessi all esercizio ordinario dall organo ufficiale; d. aeromobili in fase di collaudo in volo o di prova di accettazione; e. aeromobili regolarmente ammessi alla circolazione; f. aeromobili che devono volare per terzi. Art. 2 Categorie di voli 1 Si distinguono i voli di collaudo, i voli di valutazione, i voli di accettazione, i voli di controllo, i voli d istruzione, i voli d allenamento, i voli per il trasporto di persone o materiale, i voli di misurazione e i voli fotografici. 2 Il servizio di volo dell ADA comprende tutti i voli effettuati per incarico dell ADA. Art. 3 Persone a bordo di un aeromobile 1 Sono membri dell equipaggio le persone che a bordo di un aeromobile contribuiscono all adempimento dell ordine di volo. Esistono le categorie seguenti: a. i piloti collaudatori dell ADA; b. gli ingegneri addetti alle prove in volo; RU RS RS
2 Organizzazione e amministrazione c. gli operatori di bordo dell Ufficio federale di topografia (operatori di bordo S+T); d. i piloti collaudatori, gli ingegneri addetti alle prove in volo e ulteriori persone appartenenti ad aziende svizzere e straniere nonché a organi statali stranieri; e. le altre persone che figurano nell annuncio di volo. 2 Sono passeggeri le persone che non contribuiscono direttamente all adempimento dell ordine di volo. Art. 4 Condizioni di ammissione per i piloti collaudatori I piloti collaudatori devono essere istruiti come piloti militari dell esercito svizzero e disporre, in base alle qualificazioni militari, ai diplomi, ai certificati dei datori di lavoro precedenti e alle procedure di selezione specifiche dell ADA, di capacità aeronautiche eccellenti e di buone conoscenze tecniche. Art. 5 Istruzione e allenamento dei piloti collaudatori 1 L istruzione dei piloti collaudatori dopo la loro assunzione comprende: a. il lavoro pratico al suolo e in volo sotto la direzione di un pilota collaudatore dotato della necessaria esperienza, compreso l addestramento sugli aeromobili più importanti per il lavoro di pilota collaudatore; b. l istruzione civile di pilota di professione e di volo strumentale, compresa la teoria per i piloti di linea (CPL/IR, frozen ATPL); c. la frequentazione di un corso annuale presso una scuola statale straniera per piloti collaudatori e l ottenimento del diploma finale di pilota collaudatore sperimentale nel settore degli elicotteri o degli aeroplani. 2 La conclusione coronata da successo dell istruzione di cui al capoverso 1 costituisce la condizione per la continuazione del rapporto di lavoro. 3 Il perfezionamento permanente e l allenamento dei piloti collaudatori comprendono: a. il perfezionamento aeronautico e teorico conforme alle esigenze militari e civili nonché agli sviluppi tecnologici; b. l addestramento su aeromobili e l allenamento conforme alle esigenze dei progetti attuali e futuri affinché sia garantita una vasta esperienza aeronautica; c. l allenamento al volo sufficiente per l adempimento dei compiti assegnati; d. l allenamento individuale IT (Individuelles Training) conformemente all ordinanza del 9 maggio sul servizio di volo militare (OSVM). Tale allenamento vale come servizio di volo dell ADA ai sensi dell articolo 2 capoverso 2. 3 RS
3 Servizio di volo dell Aggruppamento dell armamento L istruzione e il perfezionamento dei piloti collaudatori sono stabiliti dal capopilota collaudatore. Art. 6 Istruzione e allenamento degli ingegneri addetti alle prove in volo 1 L istruzione degli ingegneri addetti alle prove in volo dopo la loro assunzione comprende: a. il lavoro pratico sotto la direzione di un ingegnere addetto alle prove in volo o di un pilota collaudatore dotato della necessaria esperienza; b. la frequentazione di un corso annuale presso una scuola statale straniera per piloti collaudatori e l ottenimento del diploma finale di ingegnere addetto alle prove in volo; eccezionalmente, il capo dell armamento può ordinare un altra istruzione equivalente. 2 Il perfezionamento permanente e l allenamento degli ingegneri addetti alle prove in volo comprendono: a. il perfezionamento teorico conforme alle esigenze militari e civili per la padronanza delle tecnologie più recenti; b. l allenamento nel servizio di volo sufficiente per l adempimento dei compiti assegnati. 3 L istruzione e il perfezionamento degli ingegneri addetti alle prove in volo sono stabiliti dal capopilota collaudatore. Art. 7 Idoneità medico-aeronautica dei piloti collaudatori 1 Sono ammessi alla funzione di piloti responsabili soltanto i piloti collaudatori dichiarati idonei al volo dall Istituto di medicina aeronautica (IMA). L idoneità al volo dei piloti collaudatori è verificata dall IMA almeno una volta l anno conformemente alle regolamentazioni civili e militari riconosciute di sospensione dell autorizzazione al volo. 2 L IMA ordina la sospensione temporanea per motivi medici dei piloti collaudatori i cui risultati dell esame medico-aeronautico sono incompatibili con l impiego nel servizio di volo. 3 Se il pilota collaudatore deve essere sospeso definitivamente dal servizio di volo per motivi medici, l IMA presenta una proposta in tal senso all ADA. 4 Se la decisione medico-aeronautica è impugnata dal pilota collaudatore, il capo dell armamento la sottopone al DDPS unitamente al suo parere. Il DDPS decide previa consultazione di un gruppo di medici specialisti presieduto dal medico in capo dell esercito. 3
4 Organizzazione e amministrazione Art. 8 Idoneità medico-aeronautica delle altre persone a bordo dell aeromobile 1 Sono autorizzati ad adempiere compiti in qualità di ingegneri addetti alle prove in volo e di operatori di bordo S+T soltanto le persone dichiarate idonee al volo dall IMA. L idoneità medico-aeronautica è accertata prima dell assunzione e in seguito verificata a intervalli regolari. Se l ingegnere addetto alle prove in volo o l operatore di bordo S+T deve essere sospeso definitivamente dal servizio di volo per motivi medici, l IMA presenta una proposta in tal senso all ADA. 2 Per i voli con aeromobili da combattimento e aeromobili con sedili eiettabili l esame medico-aeronautico è obbligatorio per tutti i membri dell equipaggio e i passeggeri. Possono essere riconosciuti gli esami di istituti medico-aeronautici stranieri. 3 Se i voli con altri aeromobili comportano prevedibilmente per i membri dell equipaggio e i passeggeri sforzi psichici e fisici elevati, il capopilota collaudatore decide in merito alla necessità di un esame medico-aeronautico preliminare. 4 Il pilota collaudatore responsabile dell esecuzione del volo può rifiutare la partecipazione al volo di membri dell equipaggio e di altre persone se deve supporre che essi non soddisfano i requisiti psichici o fisici imposti dal volo previsto. Art. 9 Ordine di volo 1 Tutti i voli effettuati nell ambito della presente ordinanza necessitano un ordine di volo. Nel caso di voli di collaudo, di valutazione, di accettazione, di controllo, d istruzione e d allenamento, l ordine di volo è impartito dal capopilota collaudatore. Nel caso di voli per il trasporto di persone e di materiale, di voli di misurazione e di voli fotografici, il capo dell armamento determina la cerchia dei propri collaboratori autorizzati, in seno all ADA, a impartire ordini di volo. 2 Nel caso di voli di collaudo, di valutazione, di accettazione e di controllo, l ordine di volo è impartito per scritto, come ordine unico o come componente di un programma di prove in volo. Per le altre categorie di voli ai sensi dell articolo 2 capoverso 1, di regola è sufficiente un annuncio di volo. Eccezionalmente, il capopilota collaudatore può esigere pure in questi casi l allestimento di un ordine unico o di un programma di prove in volo. 3 L ordine di volo comprende anche l autorizzazione per la partecipazione al volo di membri dell equipaggio e di passeggeri ai sensi dell articolo 3. 4 In tutti i casi, il capopilota collaudatore verifica l attuabilità degli ordini di volo e autorizza quest ultimi tenendo nella massima considerazione l aspetto della sicurezza. La decisione in merito all esecuzione definitiva o all interruzione del volo spetta al pilota collaudatore incaricato. Art. 10 Regole di volo 1 Di principio, i voli dell ADA sono effettuati secondo le prescrizioni militari o civili. 4
5 Servizio di volo dell Aggruppamento dell armamento Se necessario, possono essere effettuati voli secondo le prescrizioni del servizio di volo militare con aeromobili con immatricolazione civile. 3 Il capopilota collaudatore può autorizzare deroghe alle prescrizioni ai sensi del capoverso 1 necessarie per l adempimento dell ordine di volo dell ADA, segnatamente nel caso di voli di collaudo, di valutazione, di accettazione e di controllo. 4 Il capo dell armamento, d intesa con il comandante delle Forze aeree, emana per il servizio di volo dell ADA prescrizioni in deroga al regolamento 56.2 del servizio di volo militare, allo scopo di: a. consentire l esecuzione di voli di collaudo, di valutazione, di accettazione e di controllo; b. disciplinare le responsabilità, segnatamente per l assegnazione delle missioni e la gestione degli incidenti. Art. 11 Assicurazione contro gli infortuni 1 L ADA conclude, per tutte le persone di cui all articolo 3 capoverso 1 lettera d e capoverso 2, un assicurazione contro gli infortuni dell ammontare di almeno franchi in caso di morte e di almeno franchi in caso di invalidità. Per tutte le altre persone a bordo di un aeromobile ai sensi dell articolo 3, la conclusione dell assicurazione è facoltativa ed è a loro carico. 2 L assicurazione completa le prestazioni conformemente alla legislazione sul personale federale. Art. 12 Esecuzione Il capo dell armamento è incaricato dell esecuzione della presente ordinanza. Art. 13 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 giugno
6 Organizzazione e amministrazione 6
Ordinanza del DDPS concernente i membri del servizio di volo militare
Ordinanza del DDPS concernente i membri del servizio di volo militare (OMSVM) 1 512.271.1 del 4 dicembre 2003 (Stato 1 gennaio 2016) Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione
Dettaglidell 11 dicembre 2003 (Stato 13 gennaio 2004) Oggetto e campo d applicazione
Ordinanza del DDPS sui corsi di tiro (Ordinanza sui corsi di tiro) 512.312 dell 11 dicembre 2003 (Stato 13 gennaio 2004) Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello
DettagliOrdinanza sull esecuzione di procedure di sicurezza relative alle aziende nel quadro dei programmi europei di navigazione satellitare Galileo ed EGNOS
Ordinanza sull esecuzione di procedure di sicurezza relative alle aziende nel quadro dei programmi europei di navigazione satellitare Galileo ed EGNOS 510.661 del 6 giugno 2014 (Stato 1 luglio 2014) Il
Dettaglidel 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006)
Ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro 822.116 del 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 83 capoverso 2 della legge federale
DettagliOrdinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico
Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico 916.402 del 16 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale
Dettagli817.042 Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari
Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OFEDerr) del 9 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale
DettagliOrdinanza sull impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione
Ordinanza sull impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione (Ordinanza sull impiego di società di sicurezza, OISS) del 31 ottobre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DettagliOrdinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico
Ordinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (OOSI) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 capoverso 7 e 7 capoverso 6 della legge federale del 18 giugno 2010
DettagliRegolamento sull organizzazione dell Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
Regolamento sull organizzazione dell Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Regolamento sull organizzazione dell INSAI) 832.207 del 14 giugno 2002 (Stato 11 febbraio 2003) Approvato
DettagliLegge federale sull organizzazione della Posta Svizzera
Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera (Legge sull organizzazione della Posta, LOP) 783.1 del 17 dicembre 2010 (Stato 1 ottobre 2012) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
DettagliLegge federale sull organizzazione della Posta Svizzera
Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera (, LOP) del 17 dicembre 2010 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto
DettagliRegolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento
Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento (RegO-CSA) del marzo 0 Il Consiglio svizzero di accreditamento, visto l articolo capoverso della legge federale del 0 settembre
Dettagli(Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5) del 28 settembre 2007 (Stato 1 agosto 2014)
Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5) 822.115 del 28 settembre 2007 (Stato 1 agosto 2014) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DettagliOrdinanza del DDPS concernente i cavalli dell esercito
Ordinanza del DDPS concernente i cavalli dell esercito del 18 febbraio 1999 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, visto l articolo 5 dell ordinanza del
DettagliDipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di polizia fedpol. Direttiva
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di polizia fedpol Direttiva sulla trasmissione elettronica dei dati del sistema d informazione HOOGAN agli organizzatori di manifestazioni
DettagliOrdinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati (OCPD)
Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati (OCPD) del... Avamprogetto del 1 febbraio 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 11 capoverso 2 della legge federale
Dettagli748.127.5. Ordinanza del DATEC concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) Capitolo 1: In generale
Ordinanza del DATEC concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) 748.127.5 del 5 febbraio 1988 (Stato 1 agosto 2008) Il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie,
DettagliLegge federale sulle istituzioni che promuovono l integrazione degli invalidi
Legge federale sulle istituzioni che promuovono l integrazione degli invalidi (LIPIn) 831.26 del 6 ottobre 2006 1 (Stato 1 gennaio 2008) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli
Dettagli811.112.243 Ordinanza del DFI
Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per i primi quattro anni di studio presso la facoltà di medicina dell Università di Zurigo del 17 ottobre
DettagliOrdinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero
Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero (Ordinanza sull istruzione degli Svizzeri all estero, OISE) 418.01 del 29 giugno 1988 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio
Dettagli744.103 Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada
Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada (OATVM) del 1 novembre 2000 (Stato 1 gennaio 2010) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli
Dettagli741.622 Ordinanza sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile
Ordinanza sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile (Ordinanza sugli addetti alla sicurezza, OSAS) del 15 giugno 2001 (Stato 19 dicembre
Dettagli811.112.31 Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per la medicina dentaria
Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per la medicina dentaria del 30 agosto 2007 (Stato 1 settembre 2007) Il Dipartimento federale dell interno,
DettagliLegge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità
Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP) (Finanziamento degli istituti di previdenza
Dettagli811.112.32 Ordinanza del DFI
Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per il terzo e il quarto anno di studio presso il Centro di odontoiatria, stomatologia e ortodonzia della
DettagliOrdinanza concernente i provvedimenti atti a promuovere il mutuo riconoscimento degli studi e la mobilità in Svizzera
Ordinanza concernente i provvedimenti atti a promuovere il mutuo riconoscimento degli studi e la mobilità in Svizzera 414.411 del 9 luglio 1991 Il Dipartimento federale dell interno, visto l articolo 5
DettagliIl Consiglio federale svizzero, visto l articolo 96 della legge federale del 18 marzo 1994 2 sull assicurazione malattie (legge), 3 ordina:
Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell assicurazione malattie 1 (OCPre) del 3 luglio 2002 (Stato
DettagliDirettive concernenti gli stage previsti nell ambito del ciclo di studio Master of Science in formazione professionale
Direttive concernenti gli stage previsti nell ambito del ciclo di studio Master of Science in formazione professionale del giugno 0 La direttrice dell Istituto Universitario Federale per la Formazione
DettagliLegge federale sulle finanze della Confederazione
Decisioni del Consiglio degli Stati del 10.09.2014 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 18.09.2014 e-parl 23.09.2014 08:45 Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC) (Nuovo
DettagliREGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA (approvato da C. d A. del 12 ottobre 2004)
REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA (approvato da C. d A. del 12 ottobre 2004) 1 INDICE Articolo 1 Finalità Articolo 2 Ambito di applicazione Articolo 3 Istituzione
DettagliOrdinanza del PF di Zurigo sulla formazione continua al PF di Zurigo
Ordinanza del PF di Zurigo sulla formazione continua al PF di Zurigo (Ordinanza sulla formazione continua al PF di Zurigo) 414.134.1 del 26 marzo 2013 (Stato 1 ottobre 2013) La Direzione scolastica del
DettagliOdinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili
Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili (OACS) 1 748.941 del 24 novembre 1994 (Stato 1 febbraio 2013) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni
Dettagli748.127.5. Ordinanza del DATEC concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) Capitolo 1: In generale
Ordinanza del DATEC concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) 748.127.5 del 5 febbraio 1988 (Stato 1 febbraio 2013) Il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle
Dettagli832.105 Ordinanza sulla tessera d assicurato per l assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
832.105 Ordinanza sulla tessera d assicurato per l assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OTeA) 1 del 14 febbraio 2007 (Stato 1 marzo 2007) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
Dettagli510.624. Ordinanza sulla geologia nazionale (OGN) Sezione 1: Disposizioni generali. del 21 maggio 2008 (Stato 1 luglio 2008)
Ordinanza sulla geologia nazionale (OGN) 510.624 del 21 maggio 2008 (Stato 1 luglio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 5, 6, 9 capoverso 2, 12 capoverso 2, 15 capoverso 3, 19 capoverso
DettagliOrdinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra
Ordinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra (OARG) 531.711 del 7 maggio 1986 (Stato 22 luglio 2003) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 22 capoverso 2 della
DettagliCOMUNE DI VIGNALE MONFERRATO Provincia di Alessandria REGOLAMENTO GRUPPO VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE
COMUNE DI VIGNALE MONFERRATO Provincia di Alessandria REGOLAMENTO GRUPPO VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE INDICE: ARTICOLO 1: ARTICOLO 2: ARTICOLO 3: ARTICOLO 4: ARTICOLO 5: ARTICOLO 6: ARTICOLO 7 : ARTICOLO
Dettagli951.91 Legge federale
Legge federale sulle misure temporanee di stabilizzazione congiunturale nei settori del mercato del lavoro, delle tecnologie dell informazione e della comunicazione nonché del potere d acquisto del 25
DettagliRegolamento per l esame di specialista della sicurezza sul lavoro
Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro CFSL Regolamento CFSL N. 6057 Regolamento
DettagliLegge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) (Nuovo numero d assicurato dell AVS) Modifica del 23 giugno 2006 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il
DettagliAccreditamento delle società di revisione LRD esterne
Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle finanze AFF Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro Circolare 2004/1 del 6 dicembre 2004 (Versione del
DettagliLegge federale sull informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese
Legge federale sull informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese (Legge sulla partecipazione) 822.14 del 17 dicembre 1993 (Stato 1 gennaio 2011) L Assemblea federale della Confederazione
DettagliRegolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero
Regolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero (Regolamento del personale del MNS) del settembre 00 (Stato º gennaio 06) approvato dal Consiglio federale il 7 ottobre 0 Il consiglio
Dettaglidel 30 novembre 1998 (Stato 21 dicembre 2004)
Ordinanza sulla maturità professionale 412.103.1 del 30 novembre 1998 (Stato 21 dicembre 2004) L Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (Ufficio federale), visto l articolo
DettagliREGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI BORSE DI STUDIO PER ADDESTRAMENTO E PERFEZIONAMENTO ALLA RICERCA (emanato con D.R. 196/2013 dell 11/3/2013)
REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI BORSE DI STUDIO PER ADDESTRAMENTO E PERFEZIONAMENTO ALLA RICERCA (emanato con D.R. 196/2013 dell 11/3/2013) Articolo 1 (Oggetto, ambito di applicazione, soggetti interessati)
Dettagli744.10 Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada
Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada (LPTS) del 20 marzo 2009 1 (Stato 1 gennaio 2016) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 63 capoverso
DettagliQuadri dell edilizia nel settore principale della costruzione Modello per la formazione e il perfezionamento
Quadri dell edilizia nel settore principale della costruzione Modello per la formazione e il perfezionamento Versione 2010 2011 SSIC Documentazione Formatori Muratore / Muratrice AFC 1 Indice 3 Prefazione
DettagliOrdinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private
Ordinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private (ODPSP) del 12 agosto 2015 Il Consiglio federale Svizzero, visto l articolo 57h capoverso 3 della legge federale
DettagliOrdinanza sugli studi universitari professionali di diploma nel campo dello sport alla Scuola di Macolin
Ordinanza sugli studi universitari professionali di diploma nel campo dello sport alla Scuola di Macolin 415.75 del 20 maggio 1998 (Stato 27 giugno 2000) Il Dipartimento federale della difesa, della protezione
DettagliLegge sui consulenti in brevetti
(LCB) Avamprogetto del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 95 della Costituzione federale 1, visto il messaggio del Consiglio federale del... 2 decreta: Sezione 1: Oggetto
DettagliOrdinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali e delle case di cura nell assicurazione malattie
Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali e delle case di cura nell assicurazione malattie (OCPre) Modifica del 22 ottobre 2008 Il Consiglio federale
Dettagli446.11 Ordinanza sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani
Ordinanza sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, OPAG) del 17 ottobre 2012 (Stato 1 gennaio 2013)
DettagliOrdinanza sull organizzazione del Consiglio federale (OOrg-CF)
Ordinanza sull organizzazione del Consiglio federale (OOrg-CF) del Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 24 della legge del 21 marzo 1997 1 sull organizzazione del Governo e dell Amministrazione
DettagliLegge federale concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero
Legge federale concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero (LISE) 418.0 del 9 ottobre 1987 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto
DettagliLegge federale sulle professioni mediche universitarie
Decisioni del Consiglio degli Stati del 27.11.2014 Decisioni del Consiglio nazionale del 5.3.2015 Legge federale sulle professioni mediche universitarie (, LPMed) Modifica del 20 marzo 2015 L Assemblea
Dettagli741.622 Ordinanza sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile
Ordinanza sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile (Ordinanza sugli addetti alla sicurezza, OSAS) del 15 giugno 2001 (Stato 1 gennaio
DettagliRegolamento. concernente. gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di sommelier/sommelière
Regolamento concernente gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di sommelier/sommelière In base agli articoli: 50 della Legge federale sulla formazione professionale del 19 aprile 1978, 8, 13,
DettagliOrdinanza sulla traduzione nell amministrazione generale della Confederazione
Ordinanza sulla traduzione nell amministrazione generale della Confederazione 172.081 del 19 giugno 1995 (Stato 1 gennaio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 36 e 61 capoverso 1 della
Dettagli414.131.51 Ordinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo
Ordinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo (Ordinanza di ammissione al PFZ) del 24 marzo 1998 (Stato 12 settembre 2000) La Direzione del Politecnico federale di Zurigo, visti
DettagliRegolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
Dettagliprimi due anni (studio di base) del corso quinquennale di scienze farmaceutiche e del diploma federale di farmacista.
Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per il corso di studi in scienze farmaceutiche presso la Facoltà di biologia e medicina dell Università di
DettagliPERCORSO FORMATIVO OPERATORE FORESTALE RESPONSABILE
Allegato B) PERCORSO FORMATIVO OPERATORE FORESTALE RESPONSABILE 1. SOGGETTI ATTUATORI DELLE INIZIATIVE DI FORMAZIONE Sono soggetti attuatori delle iniziative di formazione di cui al presente decreto i
DettagliRegolamento Diploma di studi avanzati (DAS) SUPSI in insegnamento della matematica alla scuola media
Regolamento Diploma di studi avanzati (DAS) SUPSI in insegnamento della matematica alla scuola media Stato del documento: Approvato il 29 marzo 2010 dalla Direzione DFA Firmato il 13 aprile 2010 dal Direttore
DettagliOrdinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero
Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero (OPSP) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 17 e 38 della legge federale del 27 settembre 2013 1 sulle prestazioni
DettagliOrdinanza sul registro delle carte per l odocronografo
Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo (ORECO) 822.223 del 29 marzo 2006 (Stato 9 maggio 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 56 e 106 della legge federale del 19 dicembre
DettagliBachelor of Science in Ingegneria informatica
Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana Dipartimento tecnologie innovative Bachelor of Science in Ingegneria informatica www.supsi.ch/dti Obiettivi e competenze La formazione apre le
DettagliComune di Nembro Provincia di Bergamo REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE. Pagina 1 di 6
Comune di Nembro Provincia di Bergamo REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE Pagina 1 di 6 ART. 1 È costituito presso la sede municipale il GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO
DettagliRegolamento del personale
Regolamento del personale Valido dal 1 luglio 2008 Basato sull articolo 24 lettera h della legge federale concernente l Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (LA- RE) e l articolo 20
DettagliOrdinanza sulla diffusione della formazione svizzera all estero
Ordinanza sulla diffusione della formazione svizzera all estero (Ordinanza sulle scuole svizzere all estero, OSSE) 418.01 del 28 novembre 2014 (Stato 1 gennaio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visti
DettagliL articolazione degli uffici di tipo B supporta l articolazione operativa per competenza ed in particolare:
Riorganizzazione della struttura di supporto alle attività del CIV della V consiliatura e conseguenti modifiche al Regolamento di funzionamento del CIV Il regolamento di funzionamento del CIV prevede che
DettagliProfilo della formazione in linguistica applicata nel quadro delle scuole universitarie professionali
4.3.3.1.2. Profilo della formazione in linguistica applicata nel quadro delle scuole universitarie professionali (SUP-LA) del 10 giugno 1999 1. Statuto La formazione in linguistica applicata di livello
Dettagli412.106.141 Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale
Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale (Regolamento del personale IUFFP) del 22 settembre 2006 (Stato 27 dicembre
DettagliOrdinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo
Ordinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo (Ordinanza di ammissione al PFZ) Modifica del 10 settembre 2002 La direzione del Politecnico federale di Zurigo ordina: I L ordinanza
DettagliMINISTERO DELLA DIFESA
MINISTERO DELLA DIFESA Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l Aeronavigabilità REQUISITI PER LA QUALIFICA E L ABILITAZIONE
DettagliOrdinanza sui provvedimenti preparatori in materia di approvvigionamento economico del Paese
Ordinanza sui provvedimenti preparatori in materia di approvvigionamento economico del Paese del 2 luglio 2003 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 capoverso 2, 4 capoversi 2 e 4, 5, 18
DettagliREGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI Art. 1: Ambito di applicazione. CAPO 1 Oggetto e soggetti Il presente Regolamento definisce
DettagliRiforma "Specialista del commercio al dettaglio" Direttive concernenti lo svolgimento di esami modulari per candidati specialisti del commercio al
Specialista del commercio al Riforma "Specialista del commercio al " Direttive concernenti lo svolgimento di esami modulari per candidati specialisti del commercio al (La designazione di persone o gruppi
DettagliOrdinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base
Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Cartaia/Cartaio con attestato federale di capacità (AFC) del 17 agosto 2011 33004 Cartaia AFC/Cartaio AFC Papiertechnologin EFZ/Papiertechnologe
DettagliIL DIRIGENTE SCOLASTICO
Afragola, 29/04/2015 prot.2185/a7 IL DIRIGENTE SCOLASTICO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con cui è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione;
DettagliOrdinanza sul controllo della circolazione stradale
Ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OCCS) Modifica del 1 luglio 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 28 marzo 2007 1 sul controllo della circolazione stradale
DettagliOrdinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base
Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Falegname CFP Del 1 dicembre 2005 (stato: ) Proposte di modifica del 24.02.2012 30506 Falegname CFP Schreinerpraktikerin/Schreinerpraktiker Aide-menuisière/Aide-menuisier
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia
Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia 861.1 del 9 dicembre 2002 (Stato 1 febbraio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 9 della legge
Dettaglidel 5 maggio 1987 (Stato 5 dicembre 2006)
Ordinanza concernente gli esami esterni per economisti aziendali 412.105.7 del 5 maggio 1987 (Stato 5 dicembre 2006) Il Dipartimento federale dell economia pubblica 1, visto l articolo 50 capoverso 2 della
DettagliLegge federale sull organizzazione della Posta svizzera
Legge federale sull organizzazione della Posta svizzera (Legge sull organizzazione della posta, LOP) del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 9 della Costituzione federale
DettagliOrdinanza sull assicurazione per l invalidità
Ordinanza sull assicurazione per l invalidità (OAI) Modifica del 28 gennaio 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 17 gennaio 1961 1 sull assicurazione per l invalidità è modificata
DettagliFEDERAZIONE ITALIANA NUOTO (F.I.N.) - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE REGOLAMENTO DELLA STRUTTURA DI PROTEZIONE CIVILE
FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO (F.I.N.) - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE Premessa La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento di Protezione Civile, in base alla Legge
DettagliLegge federale sull applicazione di sanzioni internazionali
Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali (Legge sugli embarghi, LEmb) 946.231 del 22 marzo 2002 (Stato 27 luglio 2004) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli
Dettagli412.106.16 Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente gli emolumenti dell Istituto universitario federale per la formazione professionale
Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente gli emolumenti dell Istituto universitario federale per la formazione professionale (Regolamento degli emolumenti IUFFP) del 17 febbraio 2011 (Stato 1
DettagliALBO REGIONALE DEI PERITI, DEGLI ISTRUTTORI E DEI DELEGATI TECNICI
L.R. 08 Gennaio 1986, n. 8 Istituzione dell' albo regionale dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici per il conferimento di incarichi connessi ad operazioni in materia di usi civici (1) TITOLO
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA PROVINCIA DI BRESCIA REGOLAMENTO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE Approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 23-02-2007 SOMMARIO ART. 1 - Costituzione e denominazione
DettagliCOMUNE DI PORTO RECANATI Provincia di Macerata Ufficio Tecnico Serv. LL.PP. Protezione Civile
COMUNE DI PORTO RECANATI - UFFICIO TECNICO SERV. LL.PP. PROTEZIONE CIVILE 1 ART. 1 FINALITÀ Il Gruppo Volontari di Protezione Civile del Comune di Porto Recanati svolge e promuove attività di previsione,
DettagliDECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81 E S.M.I. ASPETTI DELLA NORMATIVA CHE RIGUARDANO LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81 E S.M.I. ASPETTI DELLA NORMATIVA CHE RIGUARDANO LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106
DettagliIl Ministro delle Politiche Agricole e Forestali
Div. XII decreto n. 1986/05 Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali VISTA la legge 06 febbraio 2004, n. 36 concernente il nuovo ordinamento del Corpo Forestale dello Stato; VISTI i decreti in
DettagliOrdinanza sull assicurazione malattie
Ordinanza sull assicurazione malattie (OAMal) Modifica del 29 aprile 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 giugno 1995 1 sull assicurazione malattie è modificata come segue:
DettagliREGOLAMENTO AZIENDALE PER LA FREQUENZA VOLONTARIA E IL TIROCINIO PRESSO L AZIENDA ASL CN1
Risorse Umane REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA FREQUENZA VOLONTARIA E IL TIROCINIO PRESSO L AZIENDA ASL CN1 Pag. 1 di 11 Indice OGGETTO... 3 Finalità:... 3 1 FREQUENZA VOLONTARIA... 3 1.1 Definizione... 3
DettagliLegge federale sull assicurazione contro gli infortuni
Decisioni del Consiglio degli Stati dell 8.9.2015 Proposta della Commissione del Consiglio nazionale del 9.9.2015: adesione Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (Organizzazione
DettagliIl Consiglio federale svizzero, visto l articolo 35 capoversi 2 e 3 della legge del 23 settembre 1953 2 sulla navigazione marittima, 3 decreta:
Ordinanza sugli yacht marittimi svizzeri (Ordinanza sugli yacht) 1 747.321.7 del 15 marzo 1971 (Stato 1 luglio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 35 capoversi 2 e 3 della legge del
Dettaglid e c r e t a : I. Disposizioni generali
5.1.8.4.4 Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie per i docenti e le docenti del livello prescolastico e del livello elementare (del 10 giugno 1999) La Conferenza
DettagliCOMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO PROVINCIA MILANO
COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO PROVINCIA MILANO REGOLAMENTO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE Art. 1 E costituito presso la sede municipale il gruppo comunale di volontari di protezione
DettagliLegge federale sulla politica regionale
Legge federale sulla politica regionale Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 103 della Costituzione federale 1 ; visto il messaggio del Consiglio federale del
Dettagli