Ordinanza del DDPS concernente i cavalli dell esercito
|
|
- Cosima Fantini
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Ordinanza del DDPS concernente i cavalli dell esercito del 18 febbraio 1999 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, visto l articolo 5 dell ordinanza del 17 febbraio concernente i cavalli dell esercito, ordina: Sezione 1: Acquisto dei cavalli dell esercito Art. 1 Acquisto 1 Le Forze terrestri possono, se del caso, acquistare anche cavalli d origine estera. 2 I sottufficiali, i soldati e le reclute delle truppe del treno e delle truppe veterinarie possono mettere in vendita il loro cavallo o il loro mulo. 3 I cavalli che i sottufficiali, i soldati e le reclute delle truppe del treno e delle truppe veterinarie mettono in vendita possono essere anche di razza Haflinger. Art. 2 Requisiti 1 I cavalli e i muli devono soddisfare i requisiti seguenti: a. cavalli da sella: robusti, impiegabili in maniera polivalente e di carattere equilibrato; altezza al garrese almeno 160 cm; età minima 4 anni; b. razza del Giura: tipo animale da soma; altezza al garrese da 151 a 158 cm; età minima 4 anni; c. muli: altezza al garrese da 147 a 158 cm; età minima 4 anni; d. razza Haflinger: altezza al garrese da 145 a 158 cm; età minima 4 anni. 2 Il Servizio veterinario dell esercito, se del caso, può attenuare o inasprire i requisiti. 3 Le vaccinazioni e l inidoneità sono regolati negli articoli 4 capoverso 3 e 5 capoverso 1 dell ordinanza del 10 giugno sui cavalli noleggiati per i servizi d istruzione. Art. 3 Marcatura I cavalli e i muli acquistati devono essere contrassegnati con un marchio impresso a fuoco sull incollatura. RS RS ; RU RS
2 Art. 4 Competenza 1 Il Servizio veterinario dell esercito è competente per l acquisto dei cavalli dell esercito. 2 In occasione dell acquisto, il Servizio veterinario dell esercito consulta un rappresentante dell Ufficio federale delle truppe da combattimento. 3 Per l acquisto di cavalli del treno e di muli, esso può inoltre consultare un rappresentante della Federazione svizzera delle organizzazioni d allevamento equino. Sezione 2: Addestramento dei cavalli dell esercito Art. 5 Addestramento dei cavalli da sella Le Forze terrestri addestrano i cavalli da sella affinché possano almeno: a. spostarsi in modo sicuro nel terreno e nel traffico; b. rimanere tranquilli durante il servizio e non essere influenzati negativamente dal materiale e dall ambiente; c. essere abituati alla stabulazione nei box; d. compiere salti semplici sul terreno; e. essere attaccati singolarmente; f. essere caricati senza problemi; g. raggiungere il livello d addestramento richiesto nel Test in campagna ed essere impiegati per il brevetto di cavaliere della Federazione Svizzera Sport Equestre. Art. 6 Addestramento dei cavalli del treno e dei muli 1 Dopo l acquisto, i cavalli del treno e i muli devono compiere un allenamento d adattamento da 3 a 6 settimane nonché un addestramento di tre settimane in una colonna del treno. 2 I cavalli del treno e i muli devono essere addestrati affinché possano: a. portare il basto, essere montati, attaccati alle carrette del treno e caricati senza problemi; b. spostarsi in modo sicuro anche su terreni difficili. Sezione 3: Vendita dei cavalli dell esercito Art. 7 Vendita dei cavalli da sella 1 Hanno diritto all acquisto di un cavallo da sella: a. gli ufficiali del treno e gli ufficiali veterinari dei gruppi del treno e delle colonne del treno nonché dei gruppi veterinari e delle compagnie veterinarie; b. gli ufficiali e i sottufficiali di professione distaccati nelle scuole del treno o nelle scuole veterinarie. 2 Gli ufficiali e i sottufficiali di professione distaccati nelle scuole del treno o nelle scuole veterinarie hanno il diritto di acquistare un cavallo da sella quando sono di- 1334
3 sponibili in numero sufficiente cavalli da sella addestrati. Se non sono incorporati come militari montati, devono chiedere l autorizzazione d acquisto all ufficio federale competente. 3 Chi vuole acquistare un cavallo da sella deve dimostrare di poter prendersene cura in modo conforme alle esigenze dell animale. Art. 8 Vendita di cavalli del treno e di muli 1 I sottufficiali, i soldati e le reclute delle truppe del treno e delle truppe veterinarie hanno il diritto di acquistare un cavallo del treno o un mulo. 2 Gli aventi diritto all acquisto possono riacquistare il cavallo del treno o il mulo da loro stessi messo in vendita. 3 Chi vuole acquistare un cavallo del treno o un mulo deve dimostrare di poter prendersene cura in modo conforme alle esigenze dell animale. Art. 9 Prezzo di vendita e aggiudicazione 1 Il prezzo di vendita per i militari è stabilito conformemente all ordinanza del 10 giugno sui cavalli noleggiati per i servizi d istruzione. Quando più acquirenti si interessano allo stesso cavallo o allo steso mulo, l aggiudicazione avviene per sorteggio. 2 In caso di vendita a fornitori di cavalli, l aggiudicazione avviene al miglior offerente. Art. 10 Competenza 1 Il Servizio veterinario dell esercito è competente per la vendita di cavalli dell esercito ai militari autorizzati. 2 In occasione della vendita di cavalli del treno e di muli, il Servizio veterinario dell esercito si avvale della collaborazione dell Ufficio federale delle truppe da combattimento. Sezione 4: Diritti e obblighi degli acquirenti Art. 11 Obbligo di custodia e allenamento dei cavalli 1 I cavalli dell esercito venduti ai militari soggiacciono a un obbligo di custodia: a. di sei anni per un cavallo da sella; b. di quattro anni per un cavallo del treno o un mulo. 2 I cavalli dell esercito devono essere sottoposti a un allenamento regolare. 3 L obbligo di custodia sussiste, anche se il diritto d acquisto giusta l articolo 7o8 non esiste più. 3 RS
4 Art. 12 Divieto d allevamento Durante il periodo dell obbligo di custodia le giumente non devono servire all allevamento. Art. 13 Pena convenzionale Chi aliena il proprio cavallo prima della scadenza dell obbligo di custodia o infrange il divieto d allevamento deve pagare la pena convenzionale stabilita nel contratto d acquisto. Art. 14 Esenzione dall obbligo di custodia Le Forze terrestri possono esentare un cavallo dell esercito dall obbligo di custodia quando il proprietario: a. è dichiarato inabile al servizio; b. non è più incorporato in una formazione del treno o in una formazione veterinaria; c. è in congedo all estero; d. è stato promosso al grado d ufficiale; e. non può più tenere il cavallo per motivi privati; f. non può più tenere il cavallo in modo conforme alle esigenze dell animale. Art. 15 Riacquisto 1 Le Forze terrestri possono riacquistare i cavalli dell esercito esentati dall obbligo di custodia. Decidono il riacquisto quando il cavallo non può più essere tenuto in modo conforme alle esigenze dell animale. 2 Il prezzo di riacquisto è stabilito secondo l articolo 13 dell ordinanza del 10 giugno sui cavalli noleggiati per i servizi d istruzione. 3 Il Servizio veterinario dell esercito decide in merito all ulteriore impiego dei cavalli dell esercito riacquistati. Art. 16 Notificazione concernente l inidoneità al servizio, la morte o l alienazione 1 Il proprietario deve notificare immediatamente per scritto al Servizio veterinario dell esercito: a. l inidoneità al servizio del cavallo dell esercito; b. la morte del cavallo dell esercito; c. ogni alienazione dopo la scadenza dell obbligo di custodia. 2 Alle notificazioni d inidoneità al servizio e di morte dev essere allegato un certificato veterinario. 3 Il proprietario che ha causato l inidoneità al servizio o la morte intenzionalmente o per grave negligenza, non ha più diritto di acquistare un altro cavallo dell esercito. 4 RS
5 Sezione 5: Impiego dei cavalli dell esercito nelle scuole e nei corsi Art. 17 Obbligo di servizio 1 Durante il periodo dell obbligo di custodia i proprietari di cavalli dell esercito si presentano con il loro cavallo a ogni servizio delle truppe del treno o delle truppe veterinarie cui sono chiamati. 2 Dopo la scadenza dell obbligo di custodia, un cavallo dell esercito può essere messo a disposizione per altri servizi o chiamato d intesa con il proprietario. 3 Il Servizio veterinario dell esercito noleggia i cavalli dell esercito conformemente all ordinanza del 10 giugno sui cavalli noleggiati per i servizi d istruzione in vista del servizio presso la truppa. Art. 18 Dichiarazione d inidoneità 1 Il Servizio veterinario dell esercito dichiara non idonei i cavalli dell esercito che non sono più idonei al servizio militare o che sono affetti da tare o difetti secondo l articolo 5 dell ordinanza del 10 giugno sui cavalli noleggiati per i servizi d istruzione. 2 Esso decide circa l ulteriore impiego dei cavalli dell esercito di proprietà dell esercito dichiarati inidonei. 3 Quando un cavallo dell esercito è dichiarato inidoneo al servizio, il Servizio veterinario dell esercito stabilisce l importo minimo di vendita. 4 Per ogni vendita dev essere concluso un contratto scritto. Qualsiasi obbligo di garanzia dev essere escluso dal contratto (art. 198 del Codice delle obbligazioni 7 ). Art. 19 Impiego di cavalli da sella dell esercito da parte di ufficiali edisottufficialidiprofessione Gli ufficiali e i sottufficiali di professione distaccati nelle scuole del treno o nelle scuole veterinarie che non sono proprietari di un cavallo dell esercito possono utilizzare un cavallo da sella dell esercito durante le scuole e i corsi. Art. 20 Impiego di cavalli da sella privati da parte di ufficiali edisottufficialidiprofessione 1 Gli ufficiali e i sottufficiali di professione che non sono proprietari di un cavallo dell esercito possono impiegare, con l autorizzazione del comandante competente, il loro cavallo da sella privato nelle scuole e nei corsi delle truppe del treno o delle truppe veterinarie, sempreché sia idoneo al servizio. 2 I cavalli sono sottoposti a una stima d entrata e a una stima d uscita conformemente all ordinanza del 10 giugno sui cavalli noleggiati per i servizi d istruzione, come nel caso dei cavalli noleggiati. 5 RS RS RS RS
6 3 Il foraggio, l alloggio, la cura, la ferratura, le cure veterinarie nonché i trasporti durante le scuole e i corsi sono a carico della Confederazione. Per contro, non è versata alcuna indennità di nolo. 4 L assicurazione incombe al proprietario del cavallo da sella. La Confederazione risponde soltanto per i danni intervenuti durante il servizio che possono essere provati. Art. 21 Utilizzazione della scuderia 1 Gli ufficiali e i sottufficiali di professione possono alloggiare i loro cavalli da sella nelle scuderie della loro scuola durante il periodo che separa le scuole e i corsi, sempreché le scuderie non siano utilizzate per altri scopi. 2 Essi sono responsabili per il mantenimento e la cura dei cavalli. 3 Il proprietario del cavallo si assume le spese per l utilizzazione delle scuderie e per il foraggio. Sezione 6: Controlli Art Il Servizio veterinario dell esercito tiene i controlli concernenti i cavalli dell esercito acquistati, addestrati, venduti e riformati. 2 Esso stende un verbale per ogni cavallo dell esercito. Tale documento accompagna il cavallo e serve come base per la stima d entrata e la stima d uscita nonché per la revisione. Sezione 7: Cure veterinarie Art. 23 Il Servizio veterinario dell esercito assicura le cure veterinarie ai cavalli dell esercito che si infortunano o si ammalano nei servizi d istruzione o nei corsi e nei concorsi fuori del servizio autorizzati. Sezione 8: Disposizioni finali Art. 24 Esecuzione 1 Le Forze terrestri sono incaricate dell esecuzione della presente ordinanza. 2 Esse possono delegare a un organo esterno all amministrazione i seguenti compiti: a. l acquisto e l addestramento dei cavalli da sella; b. l allenamento all adattamento dei cavalli del treno e dei muli; c. la custodia e l allenamento dei cavalli dell esercito di proprietà dell esercito; d. le cure veterinarie importanti o che devono essere fornite dopo il servizio. 3 L Ufficio federale delle truppe della logistica emana le istruzioni tecniche. 1338
7 Art. 25 Diritto previgente: abrogazione Sono abrogate: a. l ordinanza del 12 dicembre concernente il Deposito federale dei cavalli dell esercito; b. l ordinanza del 27 giugno concernente la vendita di cavalli da sella del Deposito federale dei cavalli dell esercito a ufficiali e a istruttori. Art. 26 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 marzo febbraio 1999 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Ogi 9 Non pubblicata nella RU. 10 RU
dell 11 dicembre 2003 (Stato 13 gennaio 2004) Oggetto e campo d applicazione
Ordinanza del DDPS sui corsi di tiro (Ordinanza sui corsi di tiro) 512.312 dell 11 dicembre 2003 (Stato 13 gennaio 2004) Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello
Dettagli510.211.3 Ordinanza del DDPS concernente il servizio di volo dell Aggruppamento dell armamento
Ordinanza del DDPS concernente il servizio di volo dell Aggruppamento dell armamento del 15 maggio 2003 (Stato 3 giugno 2003) Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e
Dettaglidel 20 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013)
Ordinanza sul controllo del latte (OCL) 916.351.0 del 20 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15 capoverso 3 e 37 capoverso 1 della legge del 9 ottobre
Dettagli531.44 Ordinanza concernente la fideiussione di mutui per il finanziamento di navi svizzere d alto mare
Ordinanza concernente la fideiussione di mutui per il finanziamento di navi svizzere d alto mare del 14 giugno 2002 (Stato 23 luglio 2002) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 22 capoverso
DettagliOrdinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico
Ordinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (OOSI) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 capoverso 7 e 7 capoverso 6 della legge federale del 18 giugno 2010
DettagliLegge federale sull organizzazione della Posta Svizzera
Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera (Legge sull organizzazione della Posta, LOP) 783.1 del 17 dicembre 2010 (Stato 1 ottobre 2012) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
Dettagli744.10 Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada
Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada (LPTS) del 20 marzo 2009 1 (Stato 1 gennaio 2016) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 63 capoverso
DettagliOrdinanza sull esecuzione di procedure di sicurezza relative alle aziende nel quadro dei programmi europei di navigazione satellitare Galileo ed EGNOS
Ordinanza sull esecuzione di procedure di sicurezza relative alle aziende nel quadro dei programmi europei di navigazione satellitare Galileo ed EGNOS 510.661 del 6 giugno 2014 (Stato 1 luglio 2014) Il
DettagliLegge federale sul commercio ambulante
Legge federale sul commercio ambulante Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 95 e 97 della Costituzione federale nonché il numero II capoverso 2 lettera a del
DettagliLegge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) (Nuovo numero d assicurato dell AVS) Modifica del 23 giugno 2006 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il
DettagliOrdinanza del DDPS concernente i membri del servizio di volo militare
Ordinanza del DDPS concernente i membri del servizio di volo militare (OMSVM) 1 512.271.1 del 4 dicembre 2003 (Stato 1 gennaio 2016) Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione
DettagliOrdinanza del DDPS sull equipaggiamento personale dei militari
Ordinanza del DDPS sull equipaggiamento personale dei militari (OEPM-DDPS) 514.101 del 9 dicembre 2003 (Stato 1 gennaio 2010) Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e
DettagliLegge federale sull organizzazione della Posta Svizzera
Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera (, LOP) del 17 dicembre 2010 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto
DettagliOrdinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra
Ordinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra (OARG) 531.711 del 7 maggio 1986 (Stato 22 luglio 2003) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 22 capoverso 2 della
DettagliRegolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento
Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento (RegO-CSA) del marzo 0 Il Consiglio svizzero di accreditamento, visto l articolo capoverso della legge federale del 0 settembre
DettagliRiforma "Specialista del commercio al dettaglio" Direttive concernenti lo svolgimento di esami modulari per candidati specialisti del commercio al
Specialista del commercio al Riforma "Specialista del commercio al " Direttive concernenti lo svolgimento di esami modulari per candidati specialisti del commercio al (La designazione di persone o gruppi
Dettagli531.44 Ordinanza concernente la fideiussione di mutui per il finanziamento di navi svizzere d alto mare
Ordinanza concernente la fideiussione di mutui per il finanziamento di navi svizzere d alto mare del 14 giugno 2002 (Stato 1 luglio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 22 capoverso
DettagliLegge federale sull assicurazione contro gli infortuni
Decisioni del Consiglio degli Stati dell 8.9.2015 Proposta della Commissione del Consiglio nazionale del 9.9.2015: adesione Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (Organizzazione
DettagliLegge federale sull organizzazione della Posta svizzera
Legge federale sull organizzazione della Posta svizzera (Legge sull organizzazione della posta, LOP) del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 9 della Costituzione federale
DettagliLegge federale sull assicurazione contro gli infortuni
Decisioni del Consiglio nazionale del 4.6.2015 Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (Organizzazione e attività accessorie della Suva) Modifica del L Assemblea federale della Confederazione
Dettaglidel 2 dicembre 1996 (Stato 1 gennaio 2011) Capitolo 1: Organi Sezione 1: Consiglio d amministrazione
Ordinanza concernente l amministrazione dei fondi di compensazione dell assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, dell assicurazione per l invalidità e dell ordinamento delle indennità per perdita
DettagliOrdinanza sui provvedimenti preparatori in materia di approvvigionamento economico del Paese
Ordinanza sui provvedimenti preparatori in materia di approvvigionamento economico del Paese del 2 luglio 2003 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 capoverso 2, 4 capoversi 2 e 4, 5, 18
Dettagli510.624. Ordinanza sulla geologia nazionale (OGN) Sezione 1: Disposizioni generali. del 21 maggio 2008 (Stato 1 luglio 2008)
Ordinanza sulla geologia nazionale (OGN) 510.624 del 21 maggio 2008 (Stato 1 luglio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 5, 6, 9 capoverso 2, 12 capoverso 2, 15 capoverso 3, 19 capoverso
DettagliOrdinanza concernente la legge sul credito al consumo
Ordinanza concernente la legge sul credito al consumo (OLCC) del 6 novembre 2002 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 14, 23 capoverso 3 e 40 capoverso 3 della legge federale del 23 marzo
Dettagli431.09 Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione
Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione del 25 giugno 2003 (Stato 29 luglio 2003) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza sull impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione
Ordinanza sull impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione (Ordinanza sull impiego di società di sicurezza, OISS) del 31 ottobre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
Dettagli412.106.141 Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale
Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale (Regolamento del personale IUFFP) del 22 settembre 2006 (Stato 27 dicembre
Dettagli744.103 Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada
Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada (OATVM) del 1 novembre 2000 (Stato 1 gennaio 2010) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari concessi per le indennità versate in virtù della legge sull agricoltura
Ordinanza sugli aiuti finanziari concessi per le indennità versate in virtù della legge sull agricoltura (Ordinanza sulle indennità nell agricoltura) 916.013 del 6 dicembre 1994 (Stato 1 gennaio 2008)
Dettagli(Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5) del 28 settembre 2007 (Stato 1 agosto 2014)
Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5) 822.115 del 28 settembre 2007 (Stato 1 agosto 2014) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
Dettagli446.11 Ordinanza sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani
Ordinanza sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, OPAG) del 17 ottobre 2012 (Stato 1 gennaio 2013)
DettagliOrdinanza sui servizi linguistici dell Amministrazione federale
Ordinanza sui servizi linguistici dell Amministrazione federale (Ordinanza sui servizi linguistici, OSLing) 172.081 del 14 novembre 2012 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visti gli
DettagliRegolamento sull organizzazione dell Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
Regolamento sull organizzazione dell Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Regolamento sull organizzazione dell INSAI) 832.207 del 14 giugno 2002 (Stato 11 febbraio 2003) Approvato
DettagliOrdinanza concernente la protezione contro il fumo passivo (Ordinanza concernente il fumo passivo, OPFP)
Ordinanza concernente la protezione contro il fumo passivo (Ordinanza concernente il fumo passivo, OPFP) del... Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 capoverso 3 e 6 capoverso 1 della legge
Dettagli817.042 Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari
Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OFEDerr) del 9 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale
DettagliLegge federale concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero
Legge federale concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero (LISE) 418.0 del 9 ottobre 1987 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto
DettagliOrdinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero
Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero (OPSP) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 17 e 38 della legge federale del 27 settembre 2013 1 sulle prestazioni
DettagliLegge federale sulle finanze della Confederazione
Decisioni del Consiglio degli Stati del 10.09.2014 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 18.09.2014 e-parl 23.09.2014 08:45 Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC) (Nuovo
DettagliOrdinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico
Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico 916.402 del 16 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari concessi per le indennità versate in virtù della legge sull agricoltura
Ordinanza sugli aiuti finanziari concessi per le indennità versate in virtù della legge sull agricoltura (Ordinanza sulle indennità nell agricoltura) 916.013 del 6 dicembre 1994 (Stato 8 maggio 2001) Il
DettagliOrdinanza sul collocamento in vista d adozione
Ordinanza sul collocamento in vista d adozione (OCAdo) del 29 novembre 2002 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 269c capoverso 3 del Codice civile 1 (CC); visto l articolo 26 della legge federale
DettagliOrdinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero
Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero (Ordinanza sull istruzione degli Svizzeri all estero, OISE) 418.01 del 29 giugno 1988 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio
Dettagli951.91 Legge federale
Legge federale sulle misure temporanee di stabilizzazione congiunturale nei settori del mercato del lavoro, delle tecnologie dell informazione e della comunicazione nonché del potere d acquisto del 25
DettagliLegge federale sulle professioni mediche universitarie
Decisioni del Consiglio degli Stati del 27.11.2014 Decisioni del Consiglio nazionale del 5.3.2015 Legge federale sulle professioni mediche universitarie (, LPMed) Modifica del 20 marzo 2015 L Assemblea
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia
Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia 861.1 del 9 dicembre 2002 (Stato 1 febbraio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 9 della legge
DettagliOrdinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone
Ordinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone (Ordinanza AUPER) 142.315 del 18 novembre 1992 (Stato 23 maggio 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DettagliRegolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero
Regolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero (Regolamento del personale del MNS) del settembre 00 (Stato º gennaio 06) approvato dal Consiglio federale il 7 ottobre 0 Il consiglio
DettagliRegolamento CFSL. Nr. 6019. Edizione ottobre 2007. Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra
Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro CFSL Regolamento CFSL Nr. 6019 Ordinamento
DettagliOrdinanza 514.21 sull'equipaggiamento dell'esercito
Ordinanza 514.21 sull'equipaggiamento dell'esercito (OEE) del 25 ottobre 1995 (Stato il 1 gennaio 1996) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 110 capoversi 2 e 3 nonché 115 della legge militare
DettagliOrdinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di gas naturale
Ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di gas naturale del 20 maggio 2015 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8, 52 e 55 della legge dell 8 ottobre 1982 1 sull approvvigionamento
Dettagli832.105 Ordinanza sulla tessera d assicurato per l assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
832.105 Ordinanza sulla tessera d assicurato per l assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OTeA) 1 del 14 febbraio 2007 (Stato 1 marzo 2007) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DettagliOrdinanza sul sistema informatico per il Servizio veterinario pubblico (OSISVet)
Ordinanza sul sistema informatico per il Servizio veterinario pubblico (OSISVet) del Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 54a della legge del 1 luglio 1966 1 sulle epizoozie (LFE), decreta:
DettagliLegge federale sull informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese
Legge federale sull informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese (Legge sulla partecipazione) 822.14 del 17 dicembre 1993 (Stato 1 gennaio 2011) L Assemblea federale della Confederazione
DettagliOrdinanza sul traffico di rifiuti (OTRif)
Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico di rifiuti è modificata come segue: Art. 2 cpv. 1, 2 lett. b
DettagliCodice delle obbligazioni (Revisione dei diritti di revoca)
Codice delle obbligazioni (Revisione dei diritti di revoca) Avamprogetto Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del
DettagliLiquidazione dei danni causati ai veicoli privati utilizzati nell ambito dell esercizio del mandato parlamentare
Liquidazione dei danni causati ai veicoli privati utilizzati nell ambito dell esercizio del mandato parlamentare 1. In generale Conformemente all articolo 4 capoverso 2 dell ordinanza dell Assemblea federale
DettagliOrdinanza concernente i provvedimenti atti a promuovere il mutuo riconoscimento degli studi e la mobilità in Svizzera
Ordinanza concernente i provvedimenti atti a promuovere il mutuo riconoscimento degli studi e la mobilità in Svizzera 414.411 del 9 luglio 1991 Il Dipartimento federale dell interno, visto l articolo 5
DettagliRegolamento del personale
Regolamento del personale Valido dal 1 luglio 2008 Basato sull articolo 24 lettera h della legge federale concernente l Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (LA- RE) e l articolo 20
Dettaglivisti gli articoli 14, 23 capoverso 3 e 40 capoverso 3 della legge federale del 23 marzo 2001 sul credito al consumo (LCC) 1,
Ordinanza concernente la legge sul credito al consumo (OLCC) Avamprogetto del... Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 14, 23 capoverso 3 e 40 capoverso 3 della legge federale del 23 marzo
DettagliLegge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule
Decisioni del Consiglio degli Stati del 9.6.2015 Proposta della Commissione del Consiglio nazionale del 10.6.2015: adesione Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule () Modifica del L Assemblea
DettagliCodice civile svizzero (Atti pubblici)
Codice civile svizzero (Atti pubblici) Avamprogetto Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del, decreta: I Il titolo finale del Codice
DettagliIl Consiglio federale svizzero, visto l articolo 96 della legge federale del 18 marzo 1994 2 sull assicurazione malattie (legge), 3 ordina:
Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell assicurazione malattie 1 (OCPre) del 3 luglio 2002 (Stato
DettagliLegge federale sulla riduzione delle emissioni di CO 2
Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO 2 () Modifica del 18 marzo 2011 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto
DettagliAccreditamento delle società di revisione LRD esterne
Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle finanze AFF Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro Circolare 2004/1 del 6 dicembre 2004 (Versione del
DettagliCodice delle obbligazioni
Progetto della Commissione del Consiglio degli Stati del 14.11.2013 Parere del Consiglio federale del 14.03.2014 Decisioni del Consiglio degli Stati del 18.06.2014 Codice delle obbligazioni (Revisione
DettagliLegge federale sull unità monetaria e i mezzi di pagamento
Legge federale sull unità monetaria e i mezzi di pagamento (LUMP) 941.10 del 22 dicembre 1999 (Stato 2 maggio 2000) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 99, 122 capoverso
DettagliOrdinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private
Ordinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private (ODPSP) del 12 agosto 2015 Il Consiglio federale Svizzero, visto l articolo 57h capoverso 3 della legge federale
DettagliRegolamento d esame. Patrocinio: veb.ch, Società svizzera degli impiegati del commercio. Valido dall esame di ottobre 2016
Collaboratore/collaboratrice qualificato/a della contabilità Collaboratore/collaboratrice qualificato/a fiduciario Collaboratore/collaboratrice qualificato/a fiscale edupool.ch Patrocinio: veb.ch, Società
DettagliContratto di compravendita di un cane
Contratto tipo Protezione Svizzera degli Animali PSA Contratto di compravendita di un cane Ai fini di una più agevole leggibilità si rinuncia qui di seguito alla doppia forma maschile/femminile. Venditore
Dettagli935.121.41 Statuto della Società svizzera di credito alberghiero (SCA)
Statuto della Società svizzera di credito alberghiero (SCA) (Statuto SCA) del 18 giugno 2015 (Stato 1 agosto 2015) Approvato dal Consiglio federale il 18 febbraio 2015 L assemblea generale della SCA, visto
DettagliLegge federale sull applicazione di sanzioni internazionali
Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali (Legge sugli embarghi, LEmb) 946.231 del 22 marzo 2002 (Stato 27 luglio 2004) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli
DettagliComunicazione di atti scritti a un autorità
Ordinanza Avamprogetto concernente la comunicazione per via elettronica nell ambito di processi civili e penali nonché di procedure d esecuzione e fallimento del Il Consiglio federale svizzero, visti gli
Dettaglidella manutenzione, includa i requisiti relativi ai sottosistemi strutturali all interno del loro contesto operativo.
L 320/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea IT 17.11.2012 REGOLAMENTO (UE) N. 1078/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 2012 relativo a un metodo di sicurezza comune per il monitoraggio che devono
DettagliLegge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule
Termine di referendum: 8 ottobre 2015 Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti) Modifica del 19 giugno 2015 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto
DettagliOrdinanza sull assicurazione dei veicoli
Ordinanza sull assicurazione dei veicoli (OAV) Modifica del 12 ottobre 2011 Il Consiglio federale svizzero, ordina: I L ordinanza del 20 novembre 1959 1 sull assicurazione dei veicoli è modificata come
DettagliOrdinanza del DFF concernente la Cassa di risparmio del personale federale
Ordinanza del DFF concernente la Cassa di risparmio del personale federale del 18 dicembre 2015 Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), visti gli articoli 72 capoverso 1 e 72a capoverso 3 dell ordinanza
DettagliLegge federale sul miglioramento dello scambio d informazioni tra autorità in materia di armi
Decisioni del Consiglio nazionale del 5.5.2015 Proposte della Commissione del Consiglio degli Stati del 31.8.2015 Legge federale sul miglioramento dello scambio d informazioni tra autorità in materia di
DettagliLegge sulla formazione continua dei docenti 1 (del 19 giugno 1990)
Legge sulla formazione continua dei docenti 1 (del 19 giugno 1990) 5.1.4.3 IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 15 novembre 1989 n. 3528 del Consiglio di Stato, d e c
Dettagli748.127.5. Ordinanza del DATEC concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) Capitolo 1: In generale
Ordinanza del DATEC concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) 748.127.5 del 5 febbraio 1988 (Stato 1 agosto 2008) Il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie,
DettagliLegge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità
Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP) (Finanziamento degli istituti di previdenza
DettagliREGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO SOSTITUTIVO DI LEVA NELLA POLIZIA MUNICIPALE
REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO SOSTITUTIVO DI LEVA NELLA POLIZIA MUNICIPALE ( art. 46, Legge 27 Dicembre 1997, n. 449. ) Approvato con delibera del Consiglio Comunale
DettagliLegge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule
Proposte della Commissione del Consiglio degli Stati del 14.11.2013 Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule () e-parl 03.12.2013 09:20 Modifica del L Assemblea federale della Confederazione
Dettaglidel 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006)
Ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro 822.116 del 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 83 capoverso 2 della legge federale
DettagliLegge federale sulla protezione dell ambiente
Legge federale sulla protezione dell ambiente (Legge sulla protezione dell ambiente, LPAmb) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale
Dettagli0.974.224.5 Accordo-quadro di cooperazione scientifica e tecnica tra la Confederazione svizzera e la Repubblica del Cile
Traduzione 1 0.974.224.5 Accordo-quadro di cooperazione scientifica e tecnica tra la Confederazione svizzera e la Repubblica del Cile Conchiuso il 5 dicembre 1968 Entrato in vigore, mediante scambio di
DettagliCodice delle obbligazioni
Progetto della Commissione del Consiglio degli Stati del 14.11.2013 Parere del Consiglio federale del 14.03.2014 Decisioni del Consiglio nazionale del 17.09.2014 Decisioni del Consiglio degli Stati del
DettagliOrdinanza sul registro delle carte per l odocronografo
Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo (ORECO) 822.223 del 29 marzo 2006 (Stato 9 maggio 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 56 e 106 della legge federale del 19 dicembre
DettagliLegge federale sull esercito e sull amministrazione militare
Legge federale sull esercito e sull amministrazione militare (Legge militare, LM) 510.10 del 3 febbraio 1995 (Stato 1 gennaio 2008) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli
DettagliRegolamento corso di rianimazione cardiopolmonare e di defibrillazione automatica esterna (Regolamento corso base CPR/DAE) 1
19.01.2008 OC 359 Regolamento corso di rianimazione cardiopolmonare e di defibrillazione automatica esterna (Regolamento corso base CPR/DAE) 1 1. Obiettivo e oggetto del corso Il corso di rianimazione
Dettaglidel 5 maggio 1987 (Stato 5 dicembre 2006)
Ordinanza concernente gli esami esterni per economisti aziendali 412.105.7 del 5 maggio 1987 (Stato 5 dicembre 2006) Il Dipartimento federale dell economia pubblica 1, visto l articolo 50 capoverso 2 della
DettagliOrdinanza sulla traduzione nell amministrazione generale della Confederazione
Ordinanza sulla traduzione nell amministrazione generale della Confederazione 172.081 del 19 giugno 1995 (Stato 1 gennaio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 36 e 61 capoverso 1 della
DettagliFoglio ufficiale. 1 Atti legislativi e dell Amministrazione. Legge sui cani. 16/2008 Venerdì 22 febbraio 1457
16/2008 Venerdì 22 febbraio 1457 Foglio ufficiale 1 Atti legislativi e dell Amministrazione Legge sui cani Scopi Identificazione e registrazione a) procedura b) controllo Tassa IL GRAN CONSIGLIO DELLA
DettagliLegge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari
Commissione di redazione del... Relatore / Relatrice:... Approvato dal Consiglio degli Stati il 20.12.2011 Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (, LBVM) Disegno Modifica del L
Dettagli414.134.2 Ordinanza della direzione del PFL sulla formazione continua e sulla formazione approfondita al Politecnico federale di Losanna
Ordinanza della direzione del PFL sulla formazione continua e sulla formazione approfondita al Politecnico federale di Losanna (Ordinanza sulla formazione continua al PFL) del 27 giugno 2005 (Stato 30
DettagliREGOLAMENTO SUGLI INTERVENTI DI VOLONTARIATO
REGOLAMENTO SUGLI INTERVENTI DI VOLONTARIATO Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 22.11.1999 www.comune.genova.it Regolamento sugli interventi di volontariato ART. 1 Finalità In
DettagliOrdinanza sull assicurazione per l invalidità
Ordinanza sull assicurazione per l invalidità (OAI) Modifica del 28 gennaio 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 17 gennaio 1961 1 sull assicurazione per l invalidità è modificata
Dettagli822.115.4 Ordinanza del DEFR sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale di base
Ordinanza del DEFR sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale di base del 21 aprile 2011 (Stato 1 maggio 2015) Il Dipartimento federale dell economia,
Dettagli811.112.32 Ordinanza del DFI
Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per il terzo e il quarto anno di studio presso il Centro di odontoiatria, stomatologia e ortodonzia della
DettagliLegge federale sull attuazione dell Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti (Legge FATCA)
Proposta della Commissione del Consiglio degli Stati del 27.8.2013: adesione Decisioni del Consiglio nazionale del 9.9.2013 Legge federale sull attuazione dell Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati
Dettagli748.127.5. Ordinanza del DATEC concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) Capitolo 1: In generale
Ordinanza del DATEC concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) 748.127.5 del 5 febbraio 1988 (Stato 1 febbraio 2013) Il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle
Dettagli