La responsabilità solidale di committente, appaltatore e subappaltatore anche alla luce degli interventi legislativi del 2012

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1 I CONTRATTI DI APPALTO D OPERA E DI SERVIZI La responsabilità solidale di committente, appaltatore e subappaltatore anche alla luce degli interventi legislativi del 2012 Milano, 22 ottobre 2012

2 Agenda I contratti di appalto e subappalto tra normativa e prassi La responsabilità solidale nei contratti di appalto - Implicazioni fiscali La responsabilità solidale negli appalti - Novità della L. 92/2012 La responsabilità solidale nei contratti di appalto nel settore pubblico 2

3 Panorama normativo Responsabilità solidale del committente Articolo 29, comma 2 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 Cronologia delle modifiche legislative Ottobre 2004: D.Lgs 6 ottobre 2004, n. 251 Dicembre 2006: Legge 27 dicembre 2006, n. 296 Aprile 2012: D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (c.d. Dec. Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 Responsabilità solidale dell appaltatore Articolo 35, comma 28 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248 Giugno 2012: L. 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. Riforma del mercato del lavoro) Giugno 2008: D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129 Aprile 2012: D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n.44 (c.d. Dec. Semplificazione fiscale) Agosto 2012: D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (c.d. Dec. Sviluppo) 3

4 I contratti di appalto e subappalto tra normativa e prassi Avv. Fabrizio Filì

5 Nozione di appalto Art del Codice Civile L appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro Organizzazione dei mezzi necessari L appaltatore è necessariamente un imprenditore (art c.c.): autonoma organizzazione imprenditoriale dotata di persone e mezzi adeguati allo scopo del contratto. Smaterializzazione organizzazione (Circ. Min. del Lavoro n. 77/09 e Cass. Civ. 5724/09). Gestione a proprio rischio L appaltatore assume su di sé il rischio di non riuscire a coprire i costi di esecuzione dell opera o del servizio con il corrispettivo pattuito, nonché il rischio del perimentro dell opera prima della consegna. Gli indici rivelatori (Circ. Min. del Lavoro n. 5/2011). Compimento di un opera o di un servizio L oggetto del contratto è normalmente rappresentato da un facere, cioè lavoro per un risultato concreto che risponde allo scopo per cui è stato commissionato. Tuttavia il contratto non ha sempre un contenuto tipico: può, infatti, anche presentarsi misto, cioè caratterizzato anche da una funzione di dare (cioè della materia) accanto a quella comunque prevalente del facere. Distinzione opera e servizi Opera è la modificazione dello stato materiale di cose esistenti per produrre un nuovo bene o modifiche ad uno esistente. Il servizio è un attività volta a realizzare un utilità in senso economico o a soddisfare un interesse del committente, senza elaborazione della materia. 5

6 Appalto e contratto d opera Art del Codice Civile Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente Organizzazione del lavoro Rispetto all appalto, nel contratto d opera è centrale il requisito della prevalenza del lavoro proprio (o dei componenti della famiglia, art c.c.). Se l imprenditore beneficia di una prevalente organizzazione di mezzi, rispetto al proprio lavoro o quello dei propri familiari, non si tratterà di contratto d opera, bensì di appalto. L appalto, in sostanza, è tipico dell impresa medio-alta, mentre il contratto d opera è tipico, almeno tendenzialmente, dell artigiano (Cass. Civ /02). Assunzione del rischio Il rischio del risultato è sempre a carico del prestatore d opera, proprio come nell appalto. Diversamente da quest ultimo, però, l art c.c. prevede che nel caso in cui la prestazione diventi impossibile per causa non imputabile al prestatore d opera, questi ha diritto ad un equo compenso nei limiti del lavoro svolto. Contratto d opera professionale Generalmente il contratto d opera sottende, come per l appalto, un obbligazione di risultato; viceversa nel contratto d opera professionale l obbligazione sottesa è di mezzi facendo si che il prestatore abbia l unico obbligo di agire con la diligenza prevista dall art. 1176, 2 co., c.c.. 6

7 Appalto e Vendita Art del Codice Civile La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo Prevalenza del lavoro sulla materia Si ha contratto d appalto quando la cosa prodotta è frutto di specifica richiesta del committente, viceversa si ha vendita se la cosa è costruita per autonoma iniziativa del venditore. Volontà delle parti Nel caso in cui il criterio succitato risultasse insufficiente (ad es. per prestazione aggiuntiva di fare del venditore), il criterio da seguire è quello della prevalenza del lavoro sulla fornitura della materia, in senso soggettivo, e della reale intenzione delle parti (Cass. Civ /02). Vendita di cose future Criterio oggettivo: nell appalto c è una prevalenza quantitativa del facere (cioè lavoro) sul dare (cioè della materia). Criterio soggettivo: in che modo le parti hanno considerato l'opera, se cioè in sé stessa o in quanto prodotto necessario di un'attività e quindi se la volontà delle parti aveva ad oggetto un dare o un facere. 7

8 Appalto e somministrazione Art del Codice Civile Se l appalto ha per oggetto prestazioni continuative o periodiche di servizi, si osservano, in quanto compatibili, le norme di questo capo e quelle relative al contratto di somministrazione Contenuto della prestazione La somministrazione sottende un dare (rientrano in tale fattispecie, ad esempio, i contratti di erogazione di energia elettrica, acqua o gas), mentre l appalto ha ad oggetto un facere (opera o servizio). Durata L esecuzione delle prestazioni è prolungata nel tempo ed è diretta a soddisfare un bisogno continuativo del somministrato; può trattarsi di prestazioni periodiche, le quali si ripetono più volte a distanza di tempo, o di prestazioni continuative, le quali sono eseguite senza interruzioni per tutta la durata del rapporto. Natura giuridica La qualificazione del contratto come somministrazione o appalto dipende dal caso concreto. Quando l'attività di fare è strumentale rispetto all'erogazione, si resta, nell'ambito della somministrazione, se, invece, è prevalente il lavoro prestato, si ha appalto (Cass. civ. Sez. lavoro, 27 agosto 2003, n ). 8

9 Appalto e mandato Art del Codice Civile Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell altra Contenuto della prestazione L'attività del mandatario si estrinseca in un facere e può avere ad oggetto non solamente negozi giuridici, ma anche atti giuridici e attività materiali accessorie al compimento di questi, pur non potendo consistere in meri atti materiali. Forma La forma del mandato è libera. Peraltro, il mandato (con o senza rappresentanza), per concludere un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam (ad es. per beni immobili) deve essere consacrato per iscritto. Natura giuridica e differenze Il contratto di appalto ha ad oggetto un'attività consistente nel compimento di un'opera o di un servizio, materiale o intellettuale, di cui l'incaricato sopporta il rischio economico, mentre quello di mandato un'attività preordinata alla conclusione di negozi giuridici per conto e nell'interesse del mandante, potendo peraltro verificarsi che la prestazione del mandatario non sempre consista nei compimento di negozi giuridici, ma semplicemente nel compimento di atti volontari non negoziali che tuttavia abbiano una rilevanza giuridica esterna (Cass. Civ. 5582/93). 9

10 Appalto e Subfornitura Art. 1 Legge 192/98 Con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell ambito dell attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall impresa committente Natura giuridica Giurisprudenza e dottrina divisa sulla qualificazione come contratto tipico o come una forma di tutela trasversale a più fattispecie contrattuali tipiche introdotta per legge. Autonomia nell esecuzione del contratto Diversamente dall appaltatore, che è libero di decidere mezzi e modi di esecuzione dell opera, il sub-fornitore, invece, fornisce la sua opera inserendola all interno di un processo produttivo già precedentemente costituito. Dovrà, infatti, seguire attentamente le istruzioni impartitegli dal committente e adoperare le materie prime o i prodotti semilavorati forniti dallo stesso. 10

11 Subappalto e Appalto Art del Codice Civile L appaltatore non può dare in subappalto l esecuzione dell opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente Nozione Il subappalto è una particolare figura di subcontratto o contratto derivato. Con esso l appaltatore incarica un terzo di eseguire, in tutto o in parte, l opera o il servizio che egli ha assunto. Autonomia L autonomia dei due contratti comporta che l eventuale accettazione in sede di verifica dell opera realizzata dal subappaltatore da parte dell appaltatore sub-committente è irrilevante in sede di verifica tra quest ultimo e il committente. Parzialità Il subappalto può essere parziale o totale. Rapporti tra committente principale e subappaltatore Con la stipulazione del contratto di subappalto si instaura un rapporto obbligatorio esclusivamente tra appaltatore e subappaltatore. Infatti, il committente principale rimane estraneo al subappalto, non acquistando diritti, né assumendo obblighi. Mancanza di autorizzazione Il difetto di autorizzazione dell appaltatore rende il contratto di subappalto nullo o annullabile (dottrina e giurisprudenza sono divisi in merito). L autorizzazione può essere concessa anche per facta concludentia, in modo preventivo e generico. 11

12 Appalto e contratti atipici Disciplina applicabile ai contratti atipici Trovandosi innanzi ad un contratto atipico, cioè ad una pattuizione che non può essere meramente ricondotta e ridotta ai tipi normativamente delineati, l interprete procede individuando la fattispecie tipica che presenta il maggior numero di elementi simili al caso concreto, applicando le relative regole Fattispecie riconducibili all appalto anche ai fini della solidarietà Catering Contratto di pubblicità Il tratto comune alle varie ipotesi riconducibili a questa figura, si individua nel soddisfacimento di esigenze collegate alla ristorazione collettiva. Si rientra nello schema dell appalto tutte le volte in cui al caterer è richiesta, in aggiunta alla distribuzione anche la preparazione dei pasti in loco, la pulizia e il riordino dei locali etc. (Tribunale di Roma, 5 giugno 2007). Questa figura può rientrare in quella di appalto di servizi, quando committente affida all agente pubblicitario l esecuzione di numerose prestazioni, relative alla ideazione, organizzazione ed attuazione della campagna promozionale, lasciandogli la necessaria libertà nella scelta dei mezzi più opportuni per il raggiungimento di un determinato risultato promozionale (Corte di Cassazione, 5 febbraio 2000, n. 1288). 12

13 Appalto e contratti atipici segue Fattispecie riconducibili all appalto anche ai fini della solidarietà Noleggio Parte della giurisprudenza assimila il contratto di nolo a caldo a quello di appalto al fine di tutela del lavoratore, perché tale contratto si caratterizza per lo svolgimento di attività lavorativa da parte di un dipendente del locatore, addetto all utilizzo del macchinario, attività che si presenta comunque accessoria rispetto alla prestazione principale costituita dalla messa a disposizione del bene (Contra Interpello Min. Lav. 2/2012). Contratto di logistica Appalto di servizi di trasporto Assimilabile all appalto se i servizi di logistica non si risolvono in prestazioni meramente accessorie al trasporto od alla spedizione (custodia, deposito, carico e scarico delle merci), ma si traducano in operazioni più complesse e si articolino in molteplici attività ad esso correlate (quali ad esempio lavori di imballaggio, raccolta ordinativi, trasferimento, gestione della conservazione delle merci, deposito, riconsegna a differenti destinatari) (Circ. Min. Lav. 11 luglio 2012 n.17). Assimilabile all appalto qualora risulti prioritaria la prestazione di servizi o di altre attività ad essi connesse (quali stoccaggio, catalogazione della merce, gestione della stessa all'interno del magazzino, promozione, vendita e commercializzazione dei prodotti trasportati ecc.) rispetto alla prestazione di mero trasporto, ovvero se la prestazione consiste in una serie di trasporti collegati al raggiungimento di un risultato complessivo eventualmente attraverso la predisposizione preventiva -da parte del trasportatore - di una organizzazione idonea - Circ. Min. Lav. 11 luglio 12 n.17). 13

14 Appalto e contratti atipici segue Fattispecie riconducibili all appalto anche ai fini della solidarietà Consorzi Engineering Assistenza e manutenzione informatica Giurisprudenza di legittimità ha assimilato al subappalto il rapporto tra un consorzio e singoli consorziati ai fini dell azione diretta dei lavoratori ex art c.c. (Corte Cass. Sez. Lav. n. 6208/2008). Si distingue dal mero appalto di opera per il fatto che la prestazione dell engineer assume carattere complesso includendo, oltre alla realizzazione dell opera, anche la sua progettazione e tutte le attività preparatorie necessarie per procedere alla sua realizzazione. Si parla poi di c.d. engineering chiavi in mano, tipico della realizzazione di impianti produttivi, quando l engineer non solo progetti e realizzi l opera, ma ne assicuri anche la messa in funzione e l addestramento del personale e, normalmente, ne curi la successiva assistenza. Accanto ai contratti di fornitura di hardware o software, si è sviluppata la figura del contratto di assistenza o manutenzione (a volte nella forma del contratto misto). L inquadramento preferito è nella categoria dell appalto di servizi; tuttavia, per il suo carattere periodico e continuativo, trovano applicazione anche le regole sulla somministrazione. 14

15 La responsabilità solidale nei contratti di appalto Implicazioni fiscali Dott. Flavio Brenna - Avv. Patrizia Gozzoli

16 La responsabilità fiscale nei contratti di appalto: normativa previgente Art. 35, commi 28 e ss., D.L. 223/2006 (cd. decreto Visco Bersani ) - testo originale: Responsabilità solidale appaltatore subappaltatore, nei limiti dell ammontare del corrispettivo dovuto, per ritenute fiscali, contributi previdenziali e assicurativi La responsabilità solidale viene meno se l appaltatore verifica acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo che gli adempimenti sono stati correttamente eseguiti Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all appaltatore previa esibizione da parte di quest ultimo della documentazione che attesta che gli adempimenti sono stati correttamente seguiti. Qualora il committente non osservi tale modalità di pagamento e gli adempimenti non siano stati correttamente eseguiti, è punito con la sanzione amministrativa da Euro ad Euro Campo di applicazione: contratti di appalto conclusi da soggetti che li stipulano nell ambito di attività rilevanti ai fini IVA e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli artt.73 e 74 del TUIR 16

17 La responsabilità fiscale nei contratti di appalto: normativa previgente Modifiche in sede di conversione del decreto Visco Bersani: Viene estesa al committente la responsabilità solidale per il versamento delle ritenute fiscali (responsabilità solidale per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali già prevista dall art. 29, c. 2, Legge Biagi) Le nuove disposizioni si applicano successivamente all adozione di un decreto interministeriale che definisca natura e contenuti della documentazione che attesta l assolvimento degli adempimenti fiscali Decreto n.74/2008: Obbligo di comunicazione dei dati relativi ai lavoratori impiegati nell esecuzione del subappalto Documentazione: - Rilascio all impresa appaltatrice di una dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà e delle copie del modello F24 attestanti l esecuzione dei versamenti - Previsione di un nuovo modello F24 - In alternativa: asseverazione rilasciata da parte dei soggetti abilitati. Il decreto avrebbe dovuto entrare in vigore il 16 giugno 2008 (60 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) ma il D.L. n. 97/2008 ha abrogato - a far data dal 3 giugno le disposizioni del Decreto Bersani che disciplinano il venir meno della responsabilità solidale 17

18 La responsabilità fiscale nei contratti di appalto: normativa previgente L. 44/2012 (di conversione del D.L. 16/2012): nuovo comma 28, art. 35, decreto Visco Bersani Responsabilità solidale del soggetto committente con l appaltatore e gli eventuali subappaltatori per un periodo di tempo limitato a due anni dalla cessazione dell'appalto La responsabilità opera: in relazione al versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle prestazioni effettuate nell'ambito dell appalto qualora il committente non dimostri di aver posto in essere tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento 18

19 La responsabilità fiscale nei contratti di appalto dopo la L. 134/2012 (di conversione del D.L. 83/2012) L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti del corrispettivo dovuto, per il versamento all'erario di: ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto La responsabilità solidale dell appaltatore viene meno se questi verifica - acquisendo la documentazione prima del pagamento del corrispettivo - che gli adempimenti scaduti alla data del versamento sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore Gli atti, che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore, sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido 19

20 Responsabilità solidale fiscale ART. 35, comma 28, D.L. n. 223/2006 Appalto di opere e di servizi E le forniture? APPALTATORE + SUBAPPALTATORE versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'erario Presupposti: LA DOCUMENTAZIONE limite dell'ammontare del corrispettivo dovuto In relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto 20

21 Responsabilità solidale fiscale Sospende il pagamento ART. 35, comma 28, D.L. n. 223/2006 APPALTATORE Acquisisce la documentazione sono stati eseguiti dal subappaltatore. Versa il corrispettivo + Verifica che i versamenti, scaduti alla data del versamento, L'attestazione dell'avvenuto adempimento dei versamenti fiscali può essere rilasciata anche attraverso un'asseverazione dei soggetti abilitati: centri di assistenza fiscale dottori commercialisti; ragionieri; periti commerciali consulenti lavoro del 21

22 La responsabilità fiscale nei contratti di appalto L. 44 del 2012 L. 134 del 2012 Responsabilità solidale per il pagamento delle ritenute fiscali e dell IVA estesa al committente, all appaltatore e ad eventuali subappaltatori Esclusione del committente dalla responsabilità solidale per il pagamento delle ritenute fiscali e dell IVA Limite temporale: due anni dalla data di cessazione dell appalto (simmetria con responsabilità retributivo-previdenziale ex art. 29 D.Lgs. 276/2003) Nessun limite temporale (salvo gli ordinari termini di decadenza) ma introduzione di un limite quantitativo (ammontare del corrispettivo dovuto) Responsabilità solidale esclusa se il committente dimostra di aver messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l inadempimento Responsabilità solidale esclusa e inapplicabilità delle sanzioni in presenza di verifica sulla corretta esecuzione degli adempimenti 22

23 La responsabilità fiscale nei contratti di appalto: l appaltatore Tipologia di responsabilità L appaltatore risponde solidalmente con il subappaltatore per il versamento all erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell IVA dovuta a fronte dei servizi prestati nell ambito del contratto di subappalto Limitazioni di responsabilità La responsabilità è limitata all ammontare del corrispettivo dovuto per il servizio ricevuto, ma non vi è alcun limite temporale La responsabilità non è estesa all appaltatore se questi verifica, prima del pagamento del corrispettivo, l avvenuto adempimento degli obblighi tributari scaduti alla data del pagamento L'appaltatore, fino all esibizione della necessaria documentazione da parte del subappaltatore, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore 23

24 La responsabilità fiscale nei contratti di appalto: verifica dell avvenuto adempimento agli obblighi tributari Ai fini della verifica dell avvenuto versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell Iva dovuta dal subappaltatore, può essere rilasciata un attestazione da parte dei seguenti soggetti: responsabili di centri di assistenza fiscale (Caf) iscritti negli Albi dei dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro 24

25 La responsabilità fiscale nei contratti di appalto: il committente Tipologia di responsabilità Obbligo di verifica del corretto adempimento degli obblighi di cui al comma 28 Eliminazione della responsabilità solidale nei confronti dell Erario Possibilità, per il committente, di sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all appaltatore fino all esibizione della documentazione attestante l avvenuto adempimento degli obblighi tributari scaduti alla data del pagamento Sanzioni In caso di mancato adempimento agli obblighi di verifica da parte del committente, è prevista una sanzione amministrativa compresa tra Euro e

26 La responsabilità fiscale nei contratti di appalto: il committente ART. 35, comma 28-bis, D.L. n. 223/2006 COMMITTENTE APPALTATORE Non sospende il pagamento Sospende il pagamento Esibisce la documentazione Versa il corrispettivo Può essere punito con una sanzione amministrativa da euro a euro

27 La responsabilità fiscale nei contratti di appalto: ambito di applicazione Ambito di applicazione Contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti: che stipulano i contratti nell ambito di attività rilevanti ai fini IVA previsti dagli artt. 73 e 74 del Tuir (società, enti commerciali, enti non commerciali, pubbliche amministrazioni) Sono invece escluse dall applicazione delle previsioni di cui ai commi 28 e 28-bis le stazioni appaltanti disciplinate dall art. 3, comma 33, del Codice dei contratti pubblici 27

28 La responsabilità fiscale nei contratti di appalto. Esclusioni: l appalto pubblico ART. 35, comma 28-ter, D.L. n. 223/ ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Sono escluse dall'applicazione delle predette disposizioni le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n Stazioni appaltanti (art. 3, co. 33, D.Lgs 163/2006) Le amministrazioni aggiudicatrici: Le amministrazioni dello Stato Gli enti pubblici territoriali Gli altri enti pubblici non economici Gli organismi di diritto pubblico Le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti Gli altri soggetti previsti dall art. 32 del D.Lgs. 163/2006, ad esempio: I concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici Le società con capitale pubblico che non sono organismi di diritto pubblico 28

29 Chiarimenti dall Agenzia delle Entrate: Circolare n. 40/E - 8 ottobre 2012 Entrata in vigore dell art. 35, commi 28, 28-bis e 28-ter come modificati dall art. 13-ter del D.L. 83/2012 Nuove disposizioni Adempimenti connessi (sospensione pagamenti e verifica versamenti) Contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dal 12 agosto 2012 (data di entrata in vigore della legge di conversione) Obbligatori solo dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della norma (11 ottobre 2012) Acquisizione della documentazione ASSEVERAZIONE DI UN SOGGETTO ABILITATO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX D.P.R. 445/

30 Chiarimenti dall Agenzia delle Entrate: Circolare n. 40/E - 8 ottobre segue L Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in alternativa alle asseverazioni prestate dai professionisti abilitati, è ammessa una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (resa ai sensi del D.P.R. 445/2000) con cui l appaltatore/subappaltatore attesta l avvenuto adempimento degli obblighi richiesti. La dichiarazione sostitutiva deve: indicare il periodo nel quale l IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla liquidazione sia scaturito un versamento d imposta ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto sia stato applicato il regime dell IVA per cassa o oppure la disciplina del reverse charge indicare il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale riportare gli estremi del modello F24 con cui sono stati effettuati i versamenti dell IVA e delle ritenute non scomputate attestare che l IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione è resa 30

31 Problemi Aperti Decorrenza temporale degli obblighi di legge come prevista dall Agenzia delle Entrate Utilizzazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 Interpretazione dell ultimo periodo del comma 28-bis Ai fini della predetta sanzione (ndr sanzione amministrativa pecuniaria) si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall appaltatore Ambito di applicazione ai soli rapporti di subappalto o anche ai rapporti di appalto Problemi interpretativi con riguardo al richiamo del comma 28 dall ambito di esclusione previsto per le stazioni appaltanti pubbliche Incongruenza tra quanto previsto nel comma 28 con richiamo ai contratti di appalto di opere o di servizi rispetto alla disposizione di cui al comma 28-ter ove si fa riferimento a contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi 31

32 La responsabilità solidale negli appalti - Novità della L. 92/2012 Prof. Avv. Michele Faioli Università degli Studi di Roma Tor Vergata

33 Regimi A. Responsabilità solidale di cui all art c.c. B. Responsabilità solidale di cui all art. 29, co. 2, dlgs 276/03 C. Responsabilità solidale di cui all art. 35, co. 28, 28 bis, 28 ter dl 223/06 Obbligati in solido Obbligati in solido Obbligati in solido Creditori Creditori Creditori 33

34 Responsabilità solidale di cui all art c.c. Obbligati in solido Committente Appaltatore Creditori Lavoratori dell appaltatore Cosa può essere chiesto Quanto dovuto sino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda 34

35 Responsabilità solidale di cui all art. 29, co. 2, dlgs 276/03 Obbligati in solido Committente Appaltatore subappaltatore Creditori Lavoratori dell appaltatore Lavoratori del subappaltatore Enti previdenziali Cosa può essere chiesto Trattamenti retributivi con quote di TFR, contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti in relazione al lavoro prestato nel contratto di appalto 35

36 FOCUS sull art. 29 dlgs 276/03 Disciplina generale Art. 29, co. 2, dlgs 276/03 modificato dall art. 21, co. 1, dl 5/12 e dall art. 4, co. 31, l. 92/12 Disciplina speciale Art. 29, co. 2, dlgs 276/03 sostituito dall art. 4, co. 31, l. 92/12 36

37 Disciplina generale Committente Chi sono gli obbligati in solido Appaltatore Disciplina generale Subappaltatori Lavoratori dell appaltatore Chi sono i creditori Lavoratori del subappaltatore Enti previdenziali ed assistenziali 37

38 segue Obbligati in solido possono eccepire beneficio di preventiva escussione SEMPRE nella prima difesa Se il giudice accerta la responsabilità di tutti gli obbligati L azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente solo dopo l infruttuosa escussione del patrimonio dell appaltatore e dell eventuale subappaltatore 38

39 Disciplina speciale Il CCNL individua METODI e PROCEDURE di controllo/verifica della regolarità complessiva degli appalti Sono possibili DEROGHE alla disciplina generale 39

40 FOCUS 1 Il legislatore riconosce che la contrattazione collettiva può essere più adatta della legge a regolare la materia della responsabilità del committente Il legislatore ritiene che le parti sociali possano tener conto meglio del legislatore delle specificità dei vari settori e delle variabili complesse intervenute nei rapporti fra singoli committenti e i loro appaltatori o subappaltatori (dai caratteri e contenuti, durata dell appalto, la tipo e qualità dei soggetti titolari dell apporto e delle loro imprese) 40

41 FOCUS 2 Delega a regolare in modo pieno la questione riguardo sia alle procedure e controlli esperibili sia alle conseguenze in ordine ai limiti della responsabilità del committente, appare chiaro dal testo della legge, oltre che dagli obiettivi esplicitati dal legislatore La disciplina di legge sulla responsabilità del committente resta in vigore salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali Il rinvio alla contrattazione collettiva è pieno, di modo che le disposizioni previste dai contratti possono essere diverse da quelle della legge su tutti gli aspetti della responsabilità, contenuti, soggetti ed estensione 41

42 FOCUS 3 Il legislatore ha affidato il potere di regolazione ai contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni di datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore e non ad altri attori operanti ai livelli decentrati (come è invece il caso per altre norme della nostra legislazione del lavoro) Per il nuovo fondamento della regolazione, non può ritenersi che venga leso alcun diritto delle parti individuali: né diritti degli appaltatori, soggetti al controllo dei loro comportamenti e sottoposti ad obblighi nuovi procedurali, né diritti dei dipendenti, che sono garantiti non più solo dalle norme legislative preesistenti, bensì dalle nuove regole e di procedure di controllo e di verifica stabilite in sede collettiva 42

43 FOCUS 3 Le clausole adottate dalla contrattazione collettiva in questa materia seguiranno le regole valide in generale per gli impegni contrattuali di parte normativa: cioè vincoleranno i soggetti committenti e appaltatori tenuti all applicazione del contratto collettivo o perché aderenti alle associazioni imprenditoriali stipulanti o perché hanno accettato o dato applicazione allo stesso contratto (tenendo conto della clausola di unicità/inscindibilità dei contenuti contrattuali). 43

44 Il regime processuale Il lavoratore conviene in giudizio Ipotesi A: il debitore diretto norme cpc Ipotesi B: solo il committente Ordine di escussione, se solo se il committente nella prima difesa richiede che vengano escussi preventivamente i patrimoni dell appaltatore (et eventuale subappaltatore) Il giudice ordina integrazione contradditorio con appaltatore e eventuale subappaltatore (litisconsorzio necessario) 44

45 segue Giudice accerta la responsabilità di tutti gli obbligati Azione esecutiva intentata nei confronti del committente solo dopo infruttuosa escussione del patrimonio dell appaltatore/subapp altatori Il committente può esercitare azione di regresso vs coobligati se ha eseguito pagamento 45

46 La responsabilità patrimoniale solidale nei contratti di appalto nel settore pubblico Avv. Patrizia Gozzoli

47 La responsabilità patrimoniale solidale nei contratti di appalto nel settore pubblico Il committente pubblico risponde in solido con l appaltatore, nei confronti dei dipendenti di quest ultimo, nel limite del credito che questi vanta, per i trattamenti retributivi loro dovuti ai sensi dell art cod. Civ Art. 5, comma 5, D.Lgs. 163/2006 (di seguito anche Codice ) rinvia al Regolamento per dettare disposizioni di attuazione ed esecuzione del Codice quanto a: intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva e contributiva dell appaltatore (lett. r)); introduzione della specifica disposizione della tutela dei diritti dei lavoratori secondo quanto già previsto ai sensi del regolamento recante capitolato generale di appalto dei lavori pubblici, approvato con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n (lett. s)-bis)) Art. 4 D.P.R. 207/2010 (di seguito anche Regolamento ) tutela i lavoratori in caso di mancato versamento dei contributi Art. 5 D.P.R. 207/2010 nel caso di inadempimento dell appaltatore al versamento delle retribuzioni prevede l intervento sostitutivo della stazione appaltante Art. 118 D.Lgs. 163/2006 in caso di subappalto, l appaltatore risponde in solido dell osservanza delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro da parte dei suoi subappaltatori. Appaltatore e subappaltatori devono consegnare alla Stazione Appaltante la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antifortunistici e copia del piano di sicurezza; la Stazione appaltante acquisirà d ufficio anche il DURC dei subappaltatori. 47

48 Art. 4 D.P.R. 207/2010 I SOGGETTI TENUTI AL RISPETTO DELLA CLAUSOLA SOCIALE Esecutori. Qualsiasi soggetto, persona fisica, impresa individuale o società tenuto ad eseguire il contratto di appalto nella veste di appaltatore, di contraente generale e di concessionario I SOGGETTI CHE DEVONO INTERVENIRE IN SOSTITUZIONE Soggetti di cui all art. 3 comma 1, lett. b) del D.P.R. 207/2010 Amministrazioni aggiudicatrici Organismi di diritto pubblico Enti aggiudicatori Altri soggetti aggiudicatori Soggetti aggiudicatori Stazioni appaltanti (art. 3 commi 25, 26, 29, 31, 32, 33 del D.Lgs. 163/2006) 48

49 Art. 4 D.P.R. 207/2010 STRUMENTI DI TUTELA DEI LAVORATORI Eventuale In caso di inadempimento accertato dal DURC nei confronti di uno o più soggetti impiegati nell esecuzione del contratto, il Responsabile del Procedimento versa direttamente agli enti previdenziali quanto dovuto decuratandolo dal corrispettivo del contratto Necessario A prescindere dall inadempimento e consiste in una trattenuta dello 0,05% sull importo netto progressivo delle prestazioni che viene svincolata in sede di liquidazione finale dopo il collaudo o la verifica di conformità e previo rilascio del DURC 49

50 L INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE per inadempienze contributive Versamenti contributivi Soddisfa l intero debito DURC dell appaltatore Non soddisfa l intero debito (vedi slide successiva) REGOLARE IRREGOLARE INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA COMMITTENTE Il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l importo corrispondente all inadempienza accertata dal documento unico di regolarità contributiva e l amministrazione aggiudicatrice lo versa direttamente agli enti previdenziali, enti assicurativi e alla cassa edile. INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA : qualsiasi inadempimento agli obblighi previdenziali, sia che consista nel mancato pagamento delle somme dovute a seguito di dichiarazioni e denunce da parte del soggetto interessato sia che si riferisca a contenziosi insorti a seguito di accertamenti o rettifiche da parte degli enti previdenziali 50

51 L INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE per inadempienze contributive Circolare Ministero del Lavoro n.3 del 16 febbraio 2012 Non soddisfa l intero debito Soddisfacimento proporzionale Debito Committente = Debito vs INPS = vs INAIL = vs Cassa Edile = Comunicazione preventiva agli enti previdenziali e alle Casse Edili Debito Committente = Ripartizione vs INPS = = 50% vs INAIL = = 40% vs Cassa Edile = =10% 51

52 Art. 5 D.P.R. 207/2010: procedimento di intervento sostitutivo per inadempienza retributiva La detrazione dell importo delle contribuzioni da quanto dovuto sui singoli stati di avanzamento opera in base al semplice ritardo sul versamento delle retribuzioni e non richiede un inadempimento accertato da parte dei singoli lavoratori aventi diritto alla retribuzione Il ritardo è accertato con qualsiasi forma dal responsabile del procedimento o anche dalla stessa stazione appaltante, l accertamento del ritardo deve essere compiuto dal responsabile del procedimento anche in base ai fatti notori e la denuncia dell inadempimento retributivo dell appaltatore può essere fatta dagli stessi lavoratori al responsabile del procedimento o all amministrazione appaltante L invito del responsabile del procedimento all esecutore inadempiente deve essere effettuato per iscritto, per avere certezza della ricezione I soggetti ai quali va rivolto l invito a controdedurre sono gli esecutori a qualsiasi titolo, per cui oltre all appaltatore o al subappaltatore e al cottimista, anche i soggetti che in qualsiasi modo abbiano eseguito la prestazione, essendo la tutela del lavoratore prevalente di fronte alla legittimità dell affidamento dell opera all esecutore materiale Termine di 15 giorni improrogabile Controdeduzione dell esecutore inadempiente devono essere fatte per iscritto Amministrazioni committenti possono procedere a pagamento diretto dei lavoratori anche in corso d opera Prova dei pagamenti diretti con le quietanze 52

53 Art. 6 D.P.R. 207/2010: Documento Unico di Regolarità Contributiva È un attestazione rilasciata dall Ente previdenziale circa la correttezza della posizione contributiva di una realtà aziendale dopo complesse valutazioni tecniche Ha natura di certificato Obbligo di acquisizione nelle fasi: affidamento stipula del contratto pagamento stati avanzamento lavori collaudo pagamento del saldo finale Presupposti per il rilascio: non devono esserci gravi inadempienze rispetto a obblighi previdenziali ed assistenziali Presupposti per l esclusione dalla partecipazione alla gara: gravi violazioni definitivamente accertate Presupposti per la stipula del contratto: non devono esserci irregolarità negli obblighi nei confronti dell INPS e dell INAL 53

54 DURC: natura giuridica del documento CERTIFICATO Art. 1, comma 1, lett. f) D.P.R. 445/2000: documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici comunque accertati da soggetti titolare di funzioni pubbliche Giurisprudenza: il DURC costituisce una dichiarazione di scienza, da collocarsi tra gli atti di certificazione o di attestazione redatti da un pubblico ufficiale ed aventi carattere meramente dichiarativo di dati in possesso della pubblica amministrazione, assistito da pubblica fede ai sensi dell art c.c., facente pertanto prova fino a querela di falso (Cons. di Stato Sez. V, 18 novembre 2011, n. 6072, id 4 agosto 2010, n. 5213, id, sez. VI, 6 aprile 2010, n. 1934; id, sez. V, 11 maggio 2009, n Art. 6, comma 1, D.P.R. 207/2010: Per documento unico di regolarità contributiva si intende il certificato che attesta la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAL, nonché cassa edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento 1) Applicabilità dei principi del D.P.R. n. 445/2000 2) Divieto di valutazione discrezionale da parte della Pubblica Amministrazione dei fatti e dei dati contenuti 54

55 DURC Normativa di rilievo e interpretazioni fornite in sede di prassi applicativa: D.Lgs. 163/20006 Codice dei contratti pubblici Art. 38, comma 1: Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: ( ) i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; cioè: è decorso il termine per l impugnazione dell atto di accertamento in sede amministrativa o il ricorso amministrativo è stato respinto con provvedimento definitivo non sia stato proposto ricorso giurisdizionale (AVCP Determinazione n. 1/2012) Art. 38, comma 2: Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. ( ). 55

56 DURC Normativa di rilievo e interpretazioni fornite in sede di prassi applicativa: D.L. 25 settembre 2002, n. 210 Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale Art. 2. Norme in materia di appalti pubblici 1. Le imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva a pena di revoca dell'affidamento 1-bis. La certificazione di cui al comma 1 deve essere presentata anche dalle imprese che gestiscono servizi e attività in convenzione o concessione con l'ente pubblico, pena la decadenza della convenzione o la revoca della concessione stessa 2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'inps e l'inail stipulano convenzioni al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva 3. All'articolo 29, comma 5, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006» 56

57 DURC Normativa di rilievo e interpretazioni fornite in sede di prassi applicativa: D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (L. n. 2/2009) Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. Art. 16 bis, comma 10 In attuazione dei princìpi stabiliti dall'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall'articolo 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. 57

58 DURC Normativa di rilievo e interpretazioni fornite in sede di prassi applicativa: L. 12 novembre 2011 n. 183 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012). Art. 15 Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse Al D.P.R. 445/2000, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 40 la rubrica è sostituita dalla seguente: «40. (L) Certificati» e sono premessi i seguenti commi: «1. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"» ( ) d) nel capo III, sezione III, dopo l'articolo 44 è aggiunto il seguente: «Art. 44-bis. (L) - (Acquisizione d'ufficio di informazioni) - 1. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore» 58

59 DURC Normativa di rilievo e interpretazioni fornite in sede di prassi applicativa: D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo Art. 14 Semplificazione dei controlli sulle imprese Comma 6-bis: Nell ambito dei lavori pubblici e privati dell edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d ufficio il documento unico di regolarità contributiva con le modalità di cui all articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni. 59

60 DURC Normativa di rilievo e interpretazioni fornite in sede di prassi applicativa: Nota Circolare INPS-INAIL del 26 gennaio 2012 n. 573 dell Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro e dall Istituto nazionale della previdenza sociale: l ipotesi, relativa alla possibilità, da parte della P.A. di acquisire un DURC (non una autocertificazione) da parte del soggetto interessato, i cui contenuti potranno essere vagliati dalla stessa P.A. con le modalità previste per la verifica delle autocertificazioni, deve intendersi riferita ai soli casi in cui il legislatore ha previsto espressamente la presentazione del DURC da parte dei privati e, specificatamente, all'articolo 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008 È stato altresì precisato che: resta confermato l'obbligo di acquisire d'ufficio il DURC da parte delle Stazioni Appaltanti pubbliche e delle Amministrazioni procedenti e che le fattispecie in cui è consentito all'impresa di presentare una dichiarazione in luogo del DURC sono solo quelle espressamente previste dal legislatore *. Dette dichiarazioni restano soggette a verifica ai sensi dell'articolo 71, del D.P.R. n. 445/2000, tramite l'acquisizione d'ufficio del DURC da parte dell'amministrazione che le riceve. *N.B. tra le ipotesi espressamente previste dal legislatore si deve ricomprendere anche, come da nota della circolare: Articolo 38, comma 1 lett. i) e comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e articolo 4, comma 14-bis della L. n.106/2011, per contratti di forniture e servizi fino a euro stipulati con la pubblica amministrazione e con le società in house 60

61 DURC Normativa di rilievo e interpretazioni fornite in sede di prassi applicativa: Art. 15 L. 12 dicembre 2011 n. 183 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012). Circolare Presidenza del CDM 23 maggio 2012 n. 5 OBIETTIVI DECERTIFICAZIONE: evitare che le P.A. continuino a chiedere al privato il deposito di certificati rilasciati da altre P.A. FAVORIRE LE AUTOCERTIFICAZIONI E L ACQUISIZIONE D UFFICIO DEI CERTIFICATI LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NON PUÒ RIFIUTARSI DI RILASCIARE UN CERTIFICATO 61

62 DURC: acquisizione d ufficio in materia dei lavori pubblici Circolare Presidenza del CDM 31 maggio 2012 n. 6 La Pubblica Amministrazione acquisisce d ufficio il DURC in tempi rapidi, sia nella fase di gara che in quella successiva ECCEZIONE I casi in cui la legge di settore prevede la presentazione di una dichiarazione sostitutiva ESEMPIO: art. 4, comma 14-bis, D.L. 70/

63 DURC D.L. 13 maggio 2011, n. 70 Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia. Art. 4 Costruzione delle opere pubbliche comma 14-bis Per i contratti di forniture e servizi fino a euro stipulati con la pubblica amministrazione e con le società in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell articolo 71 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del

64 DURC Normativa di rilievo e interpretazioni fornite in sede di prassi applicativa: Circolare INPS del 18 luglio 2012 n. 98 AMBITO: lavori pubblici e privati dell edilizia Il D.U.R.C. non potrà essere consegnato dal privato all Amministrazione, ma sarà la stessa Amministrazione a doverlo richiedere agli Enti preposti al suo rilascio Il legislatore con la riforma normativa in ordine alla semplificazione e decertificazione amministrativa, ha voluto considerare la peculiarità della disciplina relativa al DURC ed ha previsto che lo stesso debba sempre essere acquisito d ufficio dalle Amministrazioni procedenti, eccezion fatta per i casi in cui la specifica normativa di Settore preveda la presentazione di una dichiarazione sostitutiva; in quest ultimo caso l Amministrazione sarà tenuta a verificare la veridicità di quanto dichiarato dal privato ai sensi dell art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. Si segnala: DDL Nuove disposizioni urgenti di semplificazione amministrativa a favore dei cittadini e delle imprese contenente Misure in materia di lavoro e previdenza e Semplificazioni in materia di DURC 64

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