CITTÀ DI OLBIA Provincia di Olbia Tempio. Regolamento per le manomissioni delle pavimentazioni dei piani viabili
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- Gennara Vacca
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1 CITTÀ DI OLBIA Provincia di Olbia Tempio Regolamento per le manomissioni delle pavimentazioni dei piani viabili Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n 93 del 30/09/2010 In vigore dal 03/11/2010 Pagina 1 di 37
2 Sommario CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI... 3 Articolo 1 Disposizioni generali e campo di applicazione.. 3 Articolo 2 Adeguamento contratti in essere... 3 Articolo 3 Tempo di rilascio dell autorizzazione, durata dei lavori e cartello di cantiere... 3 Articolo 4 Polizza di responsabilità civile e polizza per la garanzia dei ripristini 4 Articolo 5 Avvio del procedimento e modalità di contestazione 4 Articolo 6 Escussione e svincolo della polizza fideiussoria o svincolo cauzione... 4 Articolo 7 Richiesta di autorizzazione su superfici di nuova costruzione. 5 Articolo 8 Spostamento e/o danni a sottoservizi di proprietà di terzi 5 Articolo 9 Programmazione lavori.. 5 Articolo 10 Sospensione e revoca autorizzazione. 5 Articolo 11 Entrata in vigore.. 6 Articolo 12 Sanzioni 6 Articolo 13 Aggiornamento del regolamento.. 6 Articolo 14 Norme transitorie 6 Articolo 15 Riutilizzo terre e rocce da scavo.. 6 CAPO II DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL UTORIZZAZIONE 8 PER LA POSA DI CAVI ELETTRICI E TELEFONICI MODALITA DI ESECUZIONE SCAVI E RIPRISTINI.. Articolo 16 Elaborati tecnici per lavori programmati entro il 31 gennaio 8 Articolo 17 Elaborati tecnici lavori ordinari.. 9 Articolo 18 Elaborati tecnici per lavori d urgenza.. 9 Articolo 19 Modalità esecuzione lavori su superficie bituminosa 10 Articolo 20 Modalità esecuzione lavori su superficie sterrata.. 11 Articolo 21 Modalità esecuzione lavori su marciapiedi, macadam, lastronati, e similari. 11 CAPO III DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL AUTORIZZAZIONE 13 PER LA POSA DI CONDOTTE IDRICHE, FOGNARIE DI ACQUE NERE E ACQUE BIANCHE E RETI DEL GAS MODALITA DI ESECUZIONE SCAVI E RIPRISTINI DURATE DEI LAVORI.. Articolo 22 Elaborati Tecnici per i lavori entro il 31 gennaio 13 Articolo 23 Elaborati tecnici lavori ordinari.. 14 Articolo 24 Elaborati tecnici per lavori d urgenza.. 14 Articolo 25 Manomissioni stradali per allacci idrici, fognari e gas Articolo 26 Modalità esecuzione lavori su superficie bituminosa 15 Articolo 27 Modalità esecuzione lavori su superficie sterrata.. 16 Articolo 28 Modalità esecuzione lavori su marciapiedi, macadam, lastronati, e similari. 16 CAPO IV DOMANDA PER LA MANOMISSIONE STRADALE DA PARTE DI SINGOLI 18 UTENTI. Articolo 29 Richiesta autorizzazione 18 Articolo 30 Elaborati tecnici per i lavori d urgenza. 18 Articolo 31 Modalità esecuzione lavori su superficie bituminosa importo cauzione e/o 19 fideiussione.. Articolo 32 Modalità esecuzione lavori su superficie sterrata.. 20 Articolo 33 Modalità esecuzione lavori su marciapiedi, macadam, lastronati, e similari. 20 CAPO V MODULISTICA PER IL RILASCIO E LO SVINCOLO DELLE 22 AUTORIZZAZIONI PARTICOLARI RIPRISTINO.. Modulistica Pagina 2 di 37
3 CAPO I - DISPOSIONI GENERALI Articolo 1 - Disposizioni generali, campo di applicazione e definizioni 1. Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare i compiti di tutela delle strade comunali e di uso pubblico, mantenendole in perfetto stato di efficienza e sicurezza, regolamentando le fasi preparatorie e lavorative per la posa in opera delle tubature principali, secondarie, di allacciamento alle utenze private per la fornitura di acqua, fognature, posa cavi elettrici, telefonici, allacci alla rete del Gas, il posizionamento in quota di chiusini, griglie, solette di copertura, pozzetti stradali a qualsiasi uso adibiti. 2. Le presenti norme si applicano sia per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei servizi esistenti sia per la realizzazione di nuove opere. 3. Si definiscono: a) Lavori programmati : da presentare entro il 31 gennaio di ogni anno per lavori di elevata entità e durata, quali realizzazione di nuove linee idriche, fognarie di acque nere e bianche, reti gas, e posa in opera di cavi elettrici e telefonici. b) Lavori Ordinari : programmati ma non preventivabili entro 31 gennaio, quali lavori di modesta entità e breve durata manutenzione ordinario e straordinaria. c) Lavori Urgenti : da eseguire entro 48 ore dalla richiesta via fax con motivazione e dichiarazione di urgenza dell intervento. Articolo 2 - Adeguamento contratti in essere 1. I contratti e le convenzioni già stipulate, se ancora in corso di validità, devono essere adeguate al presente regolamento entro novanta giorni dalla data di entrata dello stesso salvo che le opere autorizzate non siano già concluse alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le convenzioni od i contratti da stipulare dovranno essere conformate al presente regolamento. Articolo 3 - Tempo di rilascio dell autorizzazione, durata dei lavori e cartello di cantiere 1. Il Comune di Olbia provvederà al rilascio della autorizzazione entro il termine massimo di trenta giorni, con facoltà di indicare tempi e orari di esecuzione dei lavori in base a specifiche problematiche legate alla circolazione stradale, è ravvisata la possibilità di disciplinare e/o di limitare le attività lavorative e l utilizzo di macchine operatrici, che creino disturbo alla quiete pubblica, con ordinanza sindacale in conformità da quanto disposto dal D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni. 2. I lavori autorizzati avranno la durata prevista nell atto di concessione e/o autorizzazione e potranno essere rinnovati a seguito di richiesta avanzata anteriormente alla scadenza da parte del soggetto autorizzato. Per i lavori di cui al capo II, III e IV il ril ascio della autorizzazione e/o concessione edilizia é subordinato al parere di competenza rilasciato dal settore lavori pubblici servizio manutenzioni del comune. 3. E fatto obbligo da parte del titolare dell autorizzazione e/o concessione la comunicazione di inizio lavori entro 30 giorni dal rilascio dell atto abilitativo, e obbligo di successiva comunicazione di fine lavori entro 60 giorni dalla data di protocollo di ingresso dell inizio lavori, (o comunicazione d urgenza via Fax valevole come inizio lavori), (ad eccezione articolo 1 comma 3, lettera a del presente regolamento), pena la decadenza dell atto abilitativo in caso di mancata comunicazione di inizio lavori, e applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 in caso di mancata comunicazione di fine lavori. Pagina 3 di 37
4 Entrambi i termini possono essere prorogati anteriormente alla scadenza, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Gli interventi di ripristino saranno eseguiti in due fasi, provvisorio e successivamente definitivo, il tutto come meglio specificato negli articoli successivi indicati nella modalità di ripristino; 4. É fatto obbligo l apposizione del cartello di cantiere con tutti gli estremi indicati nel documento autorizzativo. Lo stesso deve essere riprodotto con inchiostro indelebile e posizionato in maniera visibile e leggibile a tutti, ai trasgressori sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 (articolo 12 del presente regolamento). Articolo 4 - Polizza di responsabilità civile e polizza per la garanzia dei ripristini 1. I concessionari della autorizzazione della manomissione stradale, sono responsabili per eventuali danni, disagi e quant altro che possano arrecare a persone, immobili, animali o cose durante l esecuzione dei lavori e per i successivi sei mesi a decorrere dalla data di comunicazione di ultimazione dei lavori. 2. I concessionari di cui capi II e III dovranno produrre annualmente ai sensi della normativa vigente: a. polizza di responsabilità civile di ,00; in caso di opere di manutenzione ordinaria e/o straordinaria: b1. polizza fideiussoria a garanzia del regolare ripristino delle manomissioni stradali a seguito di riparazioni corrispondente ad ,00 ovvero, in caso di nuove opere: b2. polizza fideiussoria corrispondente al 10% dell importo dei lavori di nuova realizzazione scaturito dal computo metrico estimativo. Articolo 5 Avvio del procedimento e modalità di contestazione A seguito di sopralluogo e in caso di non conformità del ripristino, l ufficio viabilità provvederà all avvio del procedimento di contestazione del lavoro eseguito, fissando un termine entro il quale il titolare dell autorizzazione dovrà provvedere alla messa in sicurezza, e al ripristino a regola d arte in conformità al presente regolamento. In caso di inottemperanza l amministrazione comunale procederà alla realizzazione dei ripristini corretti delle pavimentazioni stradali e/o pedonali in proprio, ovvero con affidamento ad impresa esterna nelle forme previste dalla normativa vigente, addebitando le spese sostenute al titolare dell autorizzazione, ovvero incamerando quota necessaria della polizza fidejussoria. Articolo 6 - Escussione e svincolo della polizza fideiussoria o svincolo cauzione 1. Il Comune di Olbia provvede entro sei mesi dalla data di comunicazione di ultimazione lavori ad effettuare specifico sopralluogo che accerti la regolare esecuzione dei lavori. Nel caso in cui i lavori non risultassero eseguiti correttamente, così come da prescrizioni impartite nell atto autorizzativo, la cauzione versata ai fini previsti nel capo IV del presente Regolamento, verrà trattenuta, mentre nel caso di polizza fidejussoria, di cui all articolo 4, comma 2 lettera a, b1 e b2 del presente Regolamento, non si procederà ad effettuare lo svincolo. Le garanzie di cui sopra saranno escusse da parte del Comune di Olbia con la relativa istituzione di apposito capitolo di spesa per il rifacimento dei ripristini stradali. Successivamente si procederà alla comunicazione all interessato delle motivazioni che hanno portato all impossibilità di procedere alla restituzione della cauzione o allo svincolo della polizza fidejussoria. Pagina 4 di 37
5 2. L Amministrazione comunale procederà alla realizzazione dei ripristini corretti delle pavimentazioni stradali e/o pedonali in proprio ovvero con affidamento ad impresa esterna nelle forme previste dalla normativa vigente. Articolo 7 - Richiesta di autorizzazione su superfici di nuova costruzione 1. Qualora il richiedente inoltri domanda di manomissione stradale entro 24 mesi dalla realizzazione di lavori di rifacimento delle pavimentazioni stradali e/o pedonali di una determinata via, la stessa sarà negata. 2. In deroga al suddetto principio il richiedente al fine dell ottenimento dell autorizzazione dovrà procedere al rifacimento completo della bitumazione stradale delle sezioni interessate, (comprendente la fresatura del fondo per l intera larghezza, la stesa di tappetino bituminoso, la rimessa in quota dei chiusini stradali ed il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale) ovvero al rifacimento del marciapiede manomesso o di altra superficie di natura diversa. Articolo 8 Spostamento e/o danni a sottoservizi di proprietà di terzi 1. Qualora se ne presenti la necessità, per nuovi lavori, o, per altre cause, il Comune può chiedere lo spostamento delle tubazioni o condutture di proprietà di terzi, Enti, Società, Consorzi o i privati concessionari e gli stessi sono obbligati ad eseguire i lavori nel minor tempo possibile dalla presentazione della richiesta dell'ente, la quale costituisce autorizzazione alla manomissione e ripristini necessari, preventivamente concordati e economicamente quantificati con l'ufficio competente del Comune di Olbia. Nel caso che a seguito di sopralluogo effettuato dai tecnici del Comune di Olbia, si evidenziasse la presenza di un servizio all'interno della sezione idraulica di fossi, canali, fognature bianche pozzetti di ispezione, etc., anche se tale circostanza fosse stata causata da lavori eseguiti in anni precedenti, il Gestore del servizio è obbligato alla modifica del tracciato di servizio e al ripristino della situazione precedente al primo intervento o come indicato l'ufficio competente del Comune di Olbia a proprie cure e spese senza nulla pretendere. E obbligo del richiedente prima dell inizio materiale dei lavori l assunzione di tutte le informazioni dei sottoservizi presenti all interno dell area di lavoro, qualsiasi danno arrecato ai sottoservizi sarà di responsabilità del titolare dell autorizzazione o assuntore dei lavori, che dovrà provvedere alla loro riparazione, nonché alla segnalazione di danneggiamento e disservizio al gestore competente. Articolo 9 - Programmazione lavori 1. E obbligo del richiedente acquisire tutte le informazioni necessarie affinché si attivi un processo programmatorio di interventi con altri enti ed il Comune stesso. Articolo 10 - Sospensione e revoca autorizzazione 1. L Amministrazione Comunale di Olbia può in qualsivoglia momento sospendere e/o revocare l autorizzazione rilasciata. 2. Durante il periodo dal primo giugno al trenta settembre nelle zone con alta densità di traffico, nel centro storico, in zone di interesse turistico ed in altre zone individuate volte per volta dall Amministrazione con provvedimento di Giunta, non si procederà al rilascio delle autorizzazioni. La deroga a tale principio sarà possibile solo per urgenze e/o fatti non determinati da inerzia e/o volontà del richiedente, con provvedimento di Giunta. Pagina 5 di 37
6 Articolo 11 - Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entrerà in vigore nei termini previsti dall art. 8 del vigente Statuto Comunale I regolamenti del Consiglio e della Giunta, devono essere pubblicati all albo comunale per quindici giorni ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione. Articolo 12 - Sanzioni Salvo diversa disposizione di legge, per ogni violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 2.000,00. Articolo 13 Aggiornamento del regolamento La Giunta Comunale, con apposito atto, aggiorna annualmente i valori economici di cui agli articoli 4, 26, 27 e 28, è attribuita al dirigente competente la modifica della sola modulistica allegata al presente regolamento. Articolo 14 Norme transitorie La data del 31 gennaio di cui al primo comma degli articoli 16, 22 e 29 per l anno 2008 viene posticipata di novanta giorni dall entrata in vigore del regolamento. Articolo 15 Riutilizzo terre e rocce da scavo 1. Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purchè: a) siano impiegate direttamente nell ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti; b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell integrale utilizzo; c) l utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impegno non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate; d) si garantito un elevato livello di tutela ambientale; e) si accertato che non provengano da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica; f) le loro caratteristiche chimiche e chimico fisiche siano tali che il loro impegno nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione; g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all articolo 183, comma 1 lettera p del D.lgs. n 152/ Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di patto ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare di norma un anno, devono risultare da un apposito progetto che è approvato dall autorità titolare Pagina 6 di 37
7 del relativo procedimento. Nel caso in cui progetti prevedano il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel medesimo progetto, i tempi dell eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto, in ogni caso non superiore i tre anni. 3. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell ambito della realizzazione di opere o attività diverse da quelle di cui al comma 2 e soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono essere dimostrati e verificati nell ambito della dichiarazione di inizio di attività (DIA). 4. Fatti salvi i casi di cui all ultimo periodo del comma 2, ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nel corso di lavori pubblici non soggetti né a VIA né a permesso di costruire o denuncia di inizio di attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono risultare da idoneo allegato al progetto dell opera, sottoscritto da progettista. 5. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizione in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del D.lgs. n 152/ La caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti ad interventi di bonifica viene effettuata secondo le modalità previste dal titolo V, parte quarta del D.lgs. n 152/06. L accertamento che le terre e rocce da sc avo di cui al presente decreto non provengano da tali siti è svolto a cura e spese del produttore e accertato dalle autorità competenti nell ambito delle procedure previste dai commi 2, 3 e Fatti salvi i casi di cui all ultimo periodo del comma 2, per i progetti di utilizzo già autorizzati e in corso di realizzazione prima dell entrata in vigore della presente disposizione, gli interessati possono procedere al loro completamento, comunicando, entro novanta giorni, alle autorità competenti, il rispetto dei requisiti prescritti, nonché le necessarie informazioni sul sito di destinazione, sulle condizioni e sulle modalità di utilizzo, nonché le necessarie informazioni sul sito di destinazione, sulle condizioni e sulle modalità di utilizzo, nonché sugli eventuali tempi del deposito in attesa di utilizzo che non possono essere superiori ad un anno. L autorità competente può disporre indicazioni o precisazioni entro i successivi sessanta giorni senza che ciò comporti necessità di ripetere procedure di VIA, o ai AIA o di permesso di costruire o di DIA. 7-bis Le terre e le rocce da scavo, qualora ne siano accertate le caratteristiche ambientali,possono essere utilizzate per interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati. Tali interventi devono garantire, nella loro realizzazione finale, una delle seguenti condizioni: a) un miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali; b) un miglioramento delle condizioni ideologiche rispetto alla tenuta dei versanti e alla raccolta e regimentazione delle acque piovane; c) un miglioramento della percezione paesaggistica. 7-ter Ai fini dell applicazione del presente articolo, i residui provenienti dall estrazione di marmi e pietre sono equiparati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo. Sono altresì equiparati i residui delle attività di lavorazione di pietre e marmi derivanti da attività nelle quali non vengano usati agenti o reagenti non naturali. Tali residui, quando siano sottoposti a un operazione di recupero ambientale, devono soddisfarei i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, per eventuali sostanze inquinanti presenti, previsti nell Allegato 5 alla parte IV del D.lgs. n 152/06, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull ambiente derivanti dall utilizzo della sostanza o dell oggetto. Pagina 7 di 37
8 CAPO II - DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'AUTORIZZAZIONE PER LA POSA DI CAVI ELETTRICI E TELEFONICI MODALITA DI ESECUZIONE SCAVI E RIPRISTINI. Articolo 16 - Elaborati tecnici per lavori programmati entro il 31 gennaio 1. Gli Enti e/o società esercenti i servizi in parola dovranno presentare entro il 31 gennaio di ogni anno un piano di intervento relativo alla realizzazione di nuove linee correlato della documentazione di cui al comma Il richiedente al fine dell ottenimento dell autorizzazione deve presentare contestualmente alla domanda di manomissione della sede stradale la seguente documentazione : - Relazione tecnica generale; - corografia della zona dell intervento; - planimetria interventi annuali; - cronoprogramma; - planimetria dell intervento in scala 1/200 ovvero in scala adeguata al tipo di intervento; - sezione tipo in scala 1/50; - planimetria viabilità alternativa in scala 1/200; - planimetria segnaletica stradale in scala 1/200; - computo metrico estimativo; - polizza fidejussoria corrispondente al 10% dell importo dei lavori scaturito dal computo metrico estimativo; - progetto su supporto informatico compatibile con i programmi in possesso del comune di Olbia. 3. La mancata o inesatta presentazione della suddetta documentazione è motivo di sospensione della pratica, di tale sospensione verrà data comunicazione al richiedente, il quale disporrà di quindici giorni per integrare la documentazione, mentre il Comune provvederà al rilascio dell autorizzazione entro trenta giorni dalla data di integrazione dei documenti. In mancanza dell'integrazione richiesta, entro i termini richiesti, la domanda di autorizzazione si intenderà respinta. 4. La richiesta di autorizzazione alla manomissione, deve essere presentata singolarmente per ogni lavoro da eseguire. È ammessa una domanda unica per più manomissioni solo nel caso di singoli interventi programmati e da eseguire in sequenza nella stessa strada. 5. Le autorizzazioni saranno sempre e comunque rilasciate singolarmente e per ciascuno soggetto richiedente. 6. Sarà cura del richiedente in caso di deviazioni e/o modificazioni del traffico veicolare e pedonale anche se parziale ottenere l ordinanza dirigenziale e accollarsi tutte le spese relative alla posa in opera di tutta la segnaletica verticale e la realizzazione di tutta la segnaletica orizzontale che si dovesse rendere necessaria. La suddetta ordinanza non potrà essere rilasciata senza aver ottenuto prima l autorizzazione alla manomissione del piano viabile. Sarà altresì cura del richiedente ottenere tutti i nulla osta necessari ed in particolare il nulla osta da parte della soprintendenza archeologica qualora gli scavi debbano essere eseguiti in zona sottoposta a tutela da quest ultima. 7. Qualora i lavori vengano eseguiti senza l apposita autorizzazione, il settore tecnico provvederà ad inviare apposita comunicazione al Comando di Polizia Municipale affinché provveda alle verifiche ed all eventuale emissione della sanzione nelle forme previste dalla vigente normativa. La Polizia Municipale procede alla verifica dei Pagina 8 di 37
9 cantieri e delle autorizzazione anche senza la comunicazione da parte del settore tecnico. Articolo 17 - Elaborati tecnici lavori ordinari 1. Gli Enti e/o società esercenti i servizi in parola dovranno presentare richiesta scritta, correlata dalla documentazione di cui al comma Il richiedente al fine dell ottenimento dell autorizzazione deve presentare contestualmente alla domanda di manomissione della sede stradale la seguente documentazione : - corografia della zona dell intervento; - cronoprogramma; - planimetria dell intervento in scala 1/200 ovvero in scala adeguata al tipo di intervento; - sezione tipo in scala 1/50; - planimetria viabilità alternativa in scala 1/200; 3. La mancata o inesatta presentazione della suddetta documentazione è motivo di sospensione della pratica, di tale sospensione verrà data comunicazione al richiedente, il quale disporrà di quindici giorni per integrare la documentazione, mentre il Comune provvederà al rilascio dell autorizzazione entro trenta giorni dalla data di integrazione dei documenti. In mancanza dell'integrazione richiesta, entro i termini richiesti, la domanda di autorizzazione si intenderà respinta. 4. La richiesta di autorizzazione alla manomissione, deve essere presentata singolarmente per ogni lavoro da eseguire. È ammessa una domanda unica per più manomissioni solo nel caso di singoli interventi programmati e da eseguire in sequenza nella stessa strada. 5. Le autorizzazioni saranno sempre e comunque rilasciate singolarmente e per ciascuno soggetto richiedente. 6. Sarà cura del richiedente in caso di deviazioni e/o modificazioni del traffico veicolare e pedonale anche se parziale ottenere l ordinanza dirigenziale e accollarsi tutte le spese relative alla posa in opera di tutta la segnaletica verticale e la realizzazione di tutta la segnaletica orizzontale che si dovesse rendere necessaria. La suddetta ordinanza non potrà essere rilasciata senza aver ottenuto prima l autorizzazione alla manomissione del piano viabile. Sarà altresì cura del richiedente ottenere tutti i nulla osta necessari ed in particolare il nulla osta da parte della soprintendenza archeologica qualora gli scavi debbano essere eseguiti in zona sottoposta a tutela da quest ultima. 7. Qualora i lavori vengano eseguiti senza l apposita autorizzazione, il settore tecnico provvederà ad inviare apposita comunicazione al Comando di Polizia Municipale affinché provveda alle verifiche ed all eventuale emissione della sanzione nelle forme previste dalla vigente normativa. La Polizia Municipale procede alla verifica dei cantieri e delle autorizzazione anche senza la comunicazione da parte del settore tecnico. Articolo 18 - Elaborati tecnici per i lavori d urgenza 1. Gli Enti e/o società esercenti dovranno presentare richiesta scritta o comunicazione via fax, nella quale venga dichiarata l urgenza dell intervento, che verrà eseguita entro le 48 ore dalla data di invio (valevole come inizio lavori), correlata dalla documentazione di cui al comma 2. (In caso di falsa dichiarazione d urgenza ai trasgressori sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00). Pagina 9 di 37
10 2. Il richiedente al fine dell ottenimento dell autorizzazione d urgenza deve presentare contestualmente alla domanda di manomissione della sede stradale la seguente documentazione : - planimetria dell intervento in scala 1/200 ovvero in scala adeguata al tipo di intervento; - sezione tipo in scala 1/50; - planimetria viabilità alternativa in scala 1/200; 3. La richiesta di autorizzazione alla manomissione, deve essere presentata singolarmente per ogni lavoro da eseguire. 4. Sarà cura del richiedente in caso di deviazioni e/o modificazioni del traffico veicolare e pedonale anche se parziale ottenere l ordinanza dirigenziale e accollarsi tutte le spese relative alla posa in opera di tutta la segnaletica verticale e la realizzazione di tutta la segnaletica orizzontale che si dovesse rendere necessaria. La suddetta ordinanza non potrà essere rilasciata senza aver ottenuto prima l autorizzazione alla manomissione del piano viabile. Sarà altresì cura del richiedente ottenere tutti i nulla osta necessari ed in particolare il nulla osta da parte della soprintendenza archeologica qualora gli scavi debbano essere eseguiti in zona sottoposta a tutela da quest ultima. 5. Qualora i lavori vengano eseguiti senza l apposita autorizzazione, il settore tecnico provvederà ad inviare apposita comunicazione al Comando di Polizia Municipale affinché provveda alle verifiche ed all eventuale emissione della sanzione nelle forme previste dalla vigente normativa. La Polizia Municipale procede alla verifica dei cantieri e delle autorizzazione anche senza la comunicazione da parte del settore tecnico. 6. Qualora i lavori non vengano eseguiti entro le 48 ore, l autorizzazione sarà considerata decaduta, pertanto la stessa dovrà essere ripresentata all amministrazione sottoforma di richiesta, di cui all articolo 17 del presente regolamento, eventuale inizi lavori saranno da considerati abusivi e pertanto sanzionati in base al presente regolamento; 7. Per quanto riguarda il ripristino della sede stradale manomessa, dovranno applicarsi gli articoli 19, 20 e 21 del presente Regolamento. Articolo 19 - Modalità esecuzione lavori su superficie bituminosa 1. I lavori dovranno essere eseguiti con le seguenti modalità: - il taglio del manto bituminoso dovrà essere eseguito con apposito disco diamantato; - il materiale di risulta dovrà essere trasportato in discarica autorizzata, con la presentazione della relativa certificazione allo smaltimento; Ripristino provvisorio entro 48 ore dall inizio lavori per i lavori urgenti e entro 30 giorni per lavori ordinari o programmati, con le seguenti modalità: - sopra il letto di sabbia dovrà essere adagiato opportuno nastro segnalatore con la scritta della società proprietaria dei cavidotti; - il riempimento dello scavo dovrà essere eseguito con misto cementato dosato a 60 kg/mc,mentre gli ultimi 15 cm dovranno essere riempiti con calcestruzzo dosato a 150 kg/mc il tutto dovrà essere adeguatamente vibrato e lisciato; Ripristino definitivo entro 60 giorni dall inizio lavori: - la superficie interessata ai lavori dovrà essere fresata per tutta la lunghezza dello scavo longitudinale per una larghezza pari metà della carreggiata, la fresatura degli attraversamenti trasversali dovrà avere una larghezza pari mt 5; Pagina 10 di 37
11 - la superficie fresata dovrà essere bitumata con tappetino bituminoso steso con macchina vibrofinitrice e successivamente rullato; - i nuovi chiusini eventualmente installati dovranno essere dotati di guarnizione antirumore che attutisca il rumore provocato dal muoversi del chiusino stesso al passaggio dei veicoli. 2. É a carico del richiedente il rifacimento la rimessa in quota di chiusini stradali di qualsiasi forma e dimensione, il rifacimento completo della segnaletica orizzontale e verticale eventualmente manomessa. 3. I lavori dovranno essere eseguiti in ottemperanza alla vigente normativa in materia di cantieri mobili. 4. La violazione delle modalità di ripristino stradale, cosi come indicate all articolo 19 del presente regolamento, comporterà una sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00, da applicarsi al titolare dell autorizzazione. Articolo 20 - Modalità esecuzione lavori su superficie sterrata 1. I lavori dovranno essere eseguiti con le seguenti modalità: Ripristino provvisorio entro 48 ore dall inizio lavori per i lavori urgenti e entro 30 giorni per lavori ordinari o programmati, con le seguenti modalità: a) Il materiale di risulta dovrà essere trasportato in discarica autorizzata,con la presentazione della relativa certificazione allo smaltimento; b) sopra il letto di sabbia dovrà essere adagiato opportuno nastro segnalatore con la scritta della società proprietaria del cavidotto; c) Il riempimento dello scavo dovrà essere eseguito con misto cementato dosato a 60 kg/mc, mentre gli ultimi 15 cm dovranno essere riempiti con calcestruzzo dosato a 150 kg/mc il tutto dovrà essere adeguatamente vibrato e lisciato; d) i nuovi chiusini eventualmente installati dovranno essere dotati di guarnizione antirumore che attutisca il rumore provocato dal muoversi del chiusino stesso al passaggio dei veicoli. Verifica e/o ripristino definitivo entro 60 giorni dall inizio lavori: e) la quale dovrà accertare l esecuzione dei lavori a regola d arte, ed eventuali sprofondamenti, dovuti ad assestamenti del terreno. In caso di vizio delle opere di che trattasi dovranno essere effettuati ulteriori riempimenti dello scavo con le stesse modalità del (articolo 20 comma 1 lettera c del presente regolamento); 2. É a carico del richiedente il rifacimento la rimessa in quota di chiusini stradali di qualsiasi forma e dimensione, il rifacimento completo della segnaletica orizzontale e verticale eventualmente manomessa. 3. I lavori dovranno essere eseguiti in ottemperanza alla vigente normativa in materia di cantieri mobili. 4. La violazione delle modalità di ripristino stradale, cosi come indicate all 20, comporterà una sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00, da applicarsi al titolare dell autorizzazione. Articolo 21 - Modalità esecuzione lavori su marciapiedi, macadam, lastronati e similari 1. La manomissione delle pavimentazioni stradali dovrà essere eseguita mediante: A) Taglio con apposito disco diamantato, nel caso di pavimentazioni in macadam o di marciapiedi in materiali bituminosi o cementizi; B) Smontaggio e successivo rimontaggio dei conci o delle piastrelle o degli elementi in genere nel caso di pavimentazioni in lastronato, selciato o similare e per i marciapiedi in lastre di granito, elementi autobloccanti o similari; Pagina 11 di 37
12 - il materiale di risulta dovrà essere trasportato in discarica autorizzata,con la presentazione della relativa certificazione allo smaltimento; - sopra il letto di sabbia dovrà essere adagiato opportuno nastro segnalatore con la scritta della società proprietaria del cavidotto; - Il riempimento dello scavo dovrà essere eseguito con misto cementato dosato a 60 kg/mc, mentre gli ultimi 15 cm dovranno essere riempiti con calcestruzzo dosato a 150 kg/mc. il tutto dovrà essere adeguatamente vibrato e lisciato; - la superficie interessata ai lavori dovrà ripristinata con lo stesso materiale esistente all epoca dello scavo; - i nuovi chiusini eventualmente installati dovranno essere dotati di guarnizione antirumore che attutisca il rumore provocato dal muoversi del chiusino stesso al passaggio dei veicoli. 2. É a carico del richiedente il rifacimento la rimessa in quota di chiusini stradali di qualsiasi forma e dimensione, il rifacimento completo della segnaletica orizzontale e verticale eventualmente manomessa. 3. I lavori dovranno essere eseguiti in ottemperanza alla vigente normativa in materia di cantieri mobili. 4. La violazione delle modalità di ripristino stradale, cosi come indicate all articolo 21 del presente regolamento, comporterà una sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00, da applicarsi al titolare dell autorizzazione. Pagina 12 di 37
13 CAPO III - DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'AUTORIZZAZIONE PER LA POSA DI CONDOTTE IDRICHE, FOGNARIE DI ACQUE NERE E ACQUE BIANCHE E RETI DEL GAS MODALITA DI ESECUZIONE SCAVI E RIPRISTINI DURATA DEI LAVORI. Articolo 22 - Elaborati tecnici per lavori programmati entro il 31 gennaio 1. L ente gestore dovrà presentare entro il 31 gennaio di ogni anno un piano di intervento relativo alla realizzazione di nuove linee correlato della documentazione di cui al comma Il richiedente al fine dell ottenimento dell autorizzazione deve presentare contestualmente alla domanda di manomissione della sede stradale la seguente documentazione : - relazione tecnica generale; - corografia della zona dell intervento; - planimetria interventi annuali; - crono programma; - planimetria dell intervento in scala 1/200 ovvero in scala adeguata al tipo di intervento; - sezione tipo in scala 1/50; - planimetria viabilità alternativa in scala 1/200; - planimetria segnaletica stradale in scala 1/200; - computo metrico estimativo; - polizza Fideiussoria corrispondente al 10% dell importo dei lavori scaturito dal computo metrico estimativo; - progetto su supporto informatico compatibile con i programmi in possesso del comune di Olbia. 3. La mancata o inesatta presentazione della suddetta documentazione è motivo di sospensione della pratica, di tale sospensione verrà data comunicazione al richiedente, il quale disporrà di quindici giorni per integrare la documentazione, mentre il Comune provvederà al rilascio dell autorizzazione entro trenta giorni dalla data di integrazione dei documenti. In mancanza dell'integrazione richiesta, entro i termini richiesti, la domanda di autorizzazione si intenderà respinta. 4. La richiesta di autorizzazione alla manomissione, deve essere presentata singolarmente per ogni lavoro da eseguire. È ammessa una domanda unica per più manomissioni solo nel caso di singoli interventi programmati e da eseguire in sequenza nella stessa strada. 5. Le autorizzazioni saranno sempre e comunque rilasciate singolarmente e per ciascuno soggetto richiedente. 6. Sarà cura del richiedente in caso di deviazioni e/o modificazioni del traffico veicolare e pedonale anche se parziale ottenere l ordinanza dirigenziale e accollarsi tutte le spese relative alla posa in opera di tutta la segnaletica verticale e la realizzazione di tutta la segnaletica orizzontale che si dovesse rendere necessaria. La suddetta ordinanza non potrà essere rilasciata senza aver ottenuto prima l autorizzazione alla manomissione del piano viabile. Sarà altresì cura del richiedente ottenere tutti i nulla osta necessari ed in particolare il nulla osta da parte della soprintendenza archeologica qualora gli scavi debbano essere eseguiti in zona sottoposta a tutela da quest ultima. 7. Qualora i lavori vengano eseguiti senza l apposita autorizzazione, il settore tecnico provvederà ad inviare apposita comunicazione al Comando di Polizia Municipale affinché provveda alle verifiche ed all eventuale emissione della sanzione nelle forme Pagina 13 di 37
14 previste dal vigente normativa. La Polizia Municipale procede alla verifica dei cantieri e delle autorizzazione anche senza la comunicazione da parte del settore tecnico. Articolo 23 - Elaborati tecnici lavori ordinari 1. Gli Enti e/o società esercenti i servizi in parola dovranno presentare richiesta scritta, correlata dalla documentazione di cui al comma Il richiedente al fine dell ottenimento dell autorizzazione deve presentare contestualmente alla domanda di manomissione della sede stradale la seguente documentazione : - corografia della zona dell intervento; - cronoprogramma; - planimetria dell intervento in scala 1/200 ovvero in scala adeguata al tipo di intervento; - sezione tipo in scala 1/50; - planimetria viabilità alternativa in scala 1/200; 3. La mancata o inesatta presentazione della suddetta documentazione è motivo di sospensione della pratica, di tale sospensione verrà data comunicazione al richiedente, il quale disporrà di quindici giorni per integrare la documentazione, mentre il Comune provvederà al rilascio dell autorizzazione entro trenta giorni dalla data di integrazione dei documenti. In mancanza dell'integrazione richiesta, entro i termini richiesti, la domanda di autorizzazione si intenderà respinta. 4. La richiesta di autorizzazione alla manomissione, deve essere presentata singolarmente per ogni lavoro da eseguire. È ammessa una domanda unica per più manomissioni solo nel caso di singoli interventi programmati e da eseguire in sequenza nella stessa strada. 5. Le autorizzazioni saranno sempre e comunque rilasciate singolarmente e per ciascuno soggetto richiedente. 6. Sarà cura del richiedente in caso di deviazioni e/o modificazioni del traffico veicolare e pedonale anche se parziale ottenere l ordinanza dirigenziale e accollarsi tutte le spese relative alla posa in opera di tutta la segnaletica verticale e la realizzazione di tutta la segnaletica orizzontale che si dovesse rendere necessaria. La suddetta ordinanza non potrà essere rilasciata senza aver ottenuto prima l autorizzazione alla manomissione del piano viabile. Sarà altresì cura del richiedente ottenere tutti i nulla osta necessari ed in particolare il nulla osta da parte della soprintendenza archeologica qualora gli scavi debbano essere eseguiti in zona sottoposta a tutela da quest ultima. 7. Qualora i lavori vengano eseguiti senza l apposita autorizzazione, il settore tecnico provvederà ad inviare apposita comunicazione al Comando di Polizia Municipale affinché provveda alle verifiche ed all eventuale emissione della sanzione nelle forme previste dalla vigente normativa. La Polizia Municipale procede alla verifica dei cantieri e delle autorizzazione anche senza la comunicazione da parte del settore tecnico. Articolo 24 - Elaborati tecnici per i lavori d urgenza 1. Gli Enti e/o società esercenti dovranno presentare richiesta scritta o comunicazione via fax, nella quale venga dichiarata l urgenza dell intervento, che verrà eseguito entro le 48 ore dalla data di invio (valevole come inizio lavori), correlata dalla documentazione di cui al comma 2. (In caso di falsa dichiarazione d urgenza ai trasgressori sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00). Pagina 14 di 37
15 2. Il richiedente al fine dell ottenimento dell autorizzazione d urgenza deve presentare contestualmente alla domanda di manomissione della sede stradale la seguente documentazione : - planimetria dell intervento in scala 1/200 ovvero in scala adeguata al tipo di intervento; - sezione tipo in scala 1/50; - planimetria viabilità alternativa in scala 1/200; 3. La richiesta di autorizzazione alla manomissione, deve essere presentata singolarmente per ogni lavoro da eseguire. 4. Sarà cura del richiedente in caso di deviazioni e/o modificazioni del traffico veicolare e pedonale anche se parziale ottenere l ordinanza dirigenziale e accollarsi tutte le spese relative alla posa in opera di tutta la segnaletica verticale e la realizzazione di tutta la segnaletica orizzontale che si dovesse rendere necessaria. La suddetta ordinanza non potrà essere rilasciata senza aver ottenuto prima l autorizzazione alla manomissione del piano viabile. Sarà altresì cura del richiedente ottenere tutti i nulla osta necessari ed in particolare il nulla osta da parte della soprintendenza archeologica qualora gli scavi debbano essere eseguiti in zona sottoposta a tutela da quest ultima. 5. Qualora i lavori vengano eseguiti senza l apposita autorizzazione, il settore tecnico provvederà ad inviare apposita comunicazione al Comando di Polizia Municipale affinché provveda alle verifiche ed all eventuale emissione della sanzione nelle forme previste dalla vigente normativa. La Polizia Municipale procede alla verifica dei cantieri e delle autorizzazione anche senza la comunicazione da parte del settore tecnico. 6. Per quanto riguarda il ripristino della sede stradale manomessa, dovranno applicarsi gli articoli 26, 27 e 28 del presente Regolamento. Articolo 25 - Manomissioni stradali per allacci idrici, fognari e gas 1. Qualora sia necessario eseguire manomissioni stradali per la posa di condotte e/o allacci alla condotta l ente gestore dovrà presentare nell apposito modello richiesta di autorizzazione per la manomissione della sede stradale. Articolo 26 - Modalità esecuzione lavori su superficie bituminosa 1. I lavori dovranno essere eseguiti con le seguenti modalità: - il taglio del manto bituminoso dovrà essere eseguito con apposito disco diamantato; - il materiale di risulta dovrà essere trasportato in discarica autorizzata, con la presentazione della relativa certificazione allo smaltimento; Ripristino provvisorio entro 48 ore dall inizio lavori per i lavori urgenti e entro 30 giorni per lavori ordinari o programmati, con le seguenti modalità: - sopra il letto di sabbia dovrà essere adagiato opportuno nastro segnalatore con la scritta della società proprietaria dei cavidotti; - il riempimento dello scavo dovrà essere eseguito con misto cementato dosato a 60 kg/mc,mentre gli ultimi 15 cm dovranno essere riempiti con calcestruzzo dosato a 150 kg/mc il tutto dovrà essere adeguatamente vibrato e lisciato; Ripristino definitivo entro 60 giorni dall inizio lavori: - la superficie interessata ai lavori dovrà essere fresata per tutta la lunghezza dello scavo longitudinale per una larghezza pari metà della carreggiata, la fresatura degli attraversamenti trasversali dovrà avere una larghezza pari mt 5; - la superficie fresata dovrà essere bitumata con tappetino bituminoso steso con macchina vibrofinitrice e successivamente rullato; Pagina 15 di 37
16 - i nuovi chiusini eventualmente installati dovranno essere dotati di guarnizione antirumore che attutisca il rumore provocato dal muoversi del chiusino stesso al passaggio dei veicoli. 2. É a carico del richiedente il rifacimento la rimessa in quota di chiusini stradali di qualsiasi forma e dimensione, il rifacimento completo della segnaletica orizzontale e verticale eventualmente manomessa. 3. I lavori dovranno essere eseguiti in ottemperanza alla vigente normativa in materia di cantieri mobili. 4. La violazione delle modalità di ripristino stradale, cosi come indicate all articolo 26 del presente regolamento, comporterà una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 2.000,00, da applicarsi al titolare dell autorizzazione. Articolo 27 - Modalità esecuzione lavori su superficie sterrata 1. I lavori dovranno essere eseguiti con le seguenti modalità: Ripristino provvisorio entro 48 ore dall inizio lavori per i lavori urgenti e entro 30 giorni per lavori ordinari o programmati, con le seguenti modalità: a) Il materiale di risulta dovrà essere trasportato in discarica autorizzata,con la presentazione della relativa certificazione allo smaltimento; b) sopra il letto di sabbia dovrà essere adagiato opportuno nastro segnalatore con la scritta della società proprietaria del cavidotto; c) Il riempimento dello scavo dovrà essere eseguito con misto cementato dosato a 60 kg/mc, mentre gli ultimi 15 cm dovranno essere riempiti con calcestruzzo dosato a 150 kg/mc il tutto dovrà essere adeguatamente vibrato e lisciato; d) i nuovi chiusini eventualmente installati dovranno essere dotati di guarnizione antirumore che attutisca il rumore provocato dal muoversi del chiusino stesso al passaggio dei veicoli. Verifica e/o ripristino definitivo entro 60 giorni dall inizio lavori: e) la quale dovrà accertare l esecuzione dei lavori a regola d arte, ed eventuali sprofondamenti, dovuti ad assestamenti del terreno. In caso di vizio delle opere di che trattasi dovranno essere effettuati ulteriori riempimenti dello scavo con le stesse modalità del (articolo 27 comma 1 lettera c del presente regolamento); 2. É a carico del richiedente il rifacimento la rimessa in quota di chiusini stradali di qualsiasi forma e dimensione, il rifacimento completo della segnaletica orizzontale e verticale eventualmente manomessa. 3. I lavori dovranno essere eseguiti in ottemperanza alla vigente normativa in materia di cantieri mobili. 4. La violazione delle modalità di ripristino stradale, cosi come indicate all articolo 27 del presente regolamento, comporterà una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 2.000,00, da applicarsi al titolare dell autorizzazione. Articolo 28 - Modalità esecuzione lavori su marciapiedi, macadam, lastronati e similari 1. La manomissione delle pavimentazioni stradali dovrà essere eseguita mediante: A) Taglio con apposito disco diamantato, nel caso di pavimentazioni in macadam o di marciapiedi in materiali bituminosi o cementizi; B) Smontaggio e successivo rimontaggio dei conci o delle piastrelle o degli elementi in genere nel caso di pavimentazioni in lastronato, selciato o similare e per i marciapiedi in lastre di granito, elementi autobloccanti o similari; - il materiale di risulta dovrà essere trasportato in discarica autorizzata,con la presentazione della relativa certificazione allo smaltimento; Pagina 16 di 37
17 - sopra il letto di sabbia dovrà essere adagiato opportuno nastro segnalatore con la scritta della società proprietaria del cavidotto; - Il riempimento dello scavo dovrà essere eseguito con misto cementato dosato a 60 kg/mc., mentre gli ultimi 15 cm dovranno essere riempiti con calcestruzzo dosato a 150 kg/mc il tutto dovrà essere adeguatamente vibrato e lisciato; - la superficie interessata ai lavori dovrà ripristinata con lo stesso materiale esistente all epoca dello scavo; - i nuovi chiusini eventualmente installati dovranno essere dotati di guarnizione antirumore che attutisca il rumore provocato dal muoversi del chiusino stesso al passaggio dei veicoli. 2. É a carico del richiedente il rifacimento la rimessa in quota di chiusini stradali di qualsiasi forma e dimensione, il rifacimento completo della segnaletica orizzontale e verticale eventualmente manomessa. 3. I lavori dovranno essere eseguiti in ottemperanza alla vigente normativa in materia di cantieri mobili. 4. La violazione delle modalità di ripristino stradale, cosi come indicate all articolo 28 del presente regolamento, comporterà una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 2.000,00, da applicarsi al titolare dell autorizzazione. Pagina 17 di 37
18 CAPO IV - DOMANDA PER LA MANOMISSIONE STRADALE DA PARTE DI SINGOLI UTENTI Articolo 29 - Richiesta autorizzazione 1. Il richiedente al fine dell ottenimento dell autorizzazione deve presentare contestualmente alla domanda di manomissione della sede stradale da stilarsi nell apposito modulo la seguente documentazione : - cauzione e/o fideiussione per ogni metro lineare manomesso; - corografia della zona dell intervento; - cronoprogramma; - planimetria dell intervento in scala 1/200 ovvero in scala adeguata al tipo di intervento; - sezione tipo in scala 1/50; - planimetria viabilità alternativa in scala 1/200; 2. La mancata o inesatta presentazione della suddetta documentazione è motivo di sospensione della pratica, di tale sospensione verrà data comunicazione al richiedente, il quale disporrà di quindici giorni per integrare la documentazione, mentre il Comune provvederà al rilascio dell autorizzazione entro trenta giorni dalla data di integrazione dei documenti. In mancanza dell'integrazione richiesta, la domanda di autorizzazione si intenderà respinta. 3. La richiesta di autorizzazione alla manomissione, deve essere presentata singolarmente per ogni lavoro da eseguire, 4. Le autorizzazioni saranno sempre e comunque rilasciate singolarmente e per ciascuno soggetto richiedente. 5. Sarà cura del richiedente in caso di deviazioni e/o modificazioni del traffico veicolare e pedonale anche se parziale ottenere l ordinanza dirigenziale e accollarsi tutte le spese relative alla posa in opera di tutta la segnaletica verticale e la realizzazione di tutta la segnaletica orizzontale che si dovesse rendere necessaria. La suddetta ordinanza non potrà essere rilasciata senza aver ottenuto prima l autorizzazione alla manomissione del piano viabile. Sarà altresì cura del richiedente ottenere tutti i nulla osta necessari ed in particolare il nulla osta da parte della soprintendenza archeologica qualora gli scavi debbano essere eseguiti in zona sottoposta a tutela da quest ultima. 6. Qualora i lavori vengano eseguiti senza l apposita autorizzazione, il settore tecnico provvederà a comunicare dell accaduto al Comando di Polizia Municipale affinché provveda all emissione della sanzione nelle forme previste dal vigente normativa. La Polizia Municipale procede alla verifica dei cantieri e delle autorizzazione anche senza la comunicazione da parte del settore tecnico. Articolo 30 - Elaborati tecnici per i lavori d urgenza 1. Il Richiedente dovrà presentare richiesta scritta o comunicazione via fax, nella quale venga dichiarata l urgenza dell intervento, che verrà eseguita entro le 48 ore dalla data di invio (valevole come inizio lavori), correlata dalla documentazione di cui al comma 2 (In caso di falsa dichiarazione d urgenza ai trasgressori sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00). 2. Il richiedente al fine dell ottenimento dell autorizzazione d urgenza deve presentare contestualmente alla domanda di manomissione della sede stradale la seguente documentazione : Pagina 18 di 37
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