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1 ci, c.. I MODULARIO c.c. 2 I 1 ; '"'~~ --~--- -MODo 2 ""!raii"; ce~~~ a{;r; ~~z/a. 30/2000.C.L. Le Sezioni Riunite della Corte dei conti nell'adunanza del 16 ottobre 2000 Visto l'art. 51, comma 4, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 4 del d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396, che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di certificare l'attendibilità dei costi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, quantificati dall'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran), e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio; Visti gli artt. 46, 47, 47 bis, 50, e 52 del citato d.lgs. n. 29 del 1993 e successive modificazioni;. Vista l'ipotesi di accordo riguardante il personale non dirigente dell'ente EUR, per il quadriennio normativo e per il biennio economico , sottoscritta in data tra l'aran e le organizzazioni sindacali di categoria e pervenuta alla Corte dei conti in data Uditi il relatore Cons. Mario Nispi Landi~ Presente il Vice Procuratore generale, Cons. Antonio Galeota. Considerato che l'ente EUR è stato trasformato detìnitivamente in Società per ~ azioni con D.M. del ~. ~ ~ Sulla base delle considerazioni espresse nell'allegato rapporto > 8o: ~ ~ ~ DELIBERANO I I.di ritenere non sussistenti i presupposti per esprimere la certitìcazione prevista dall'art. 51, comma 4, del decreto legislativo 29/1993, per sopravvenuto difetto di legittimazione dell' Aran a trattare la materia e a impegnare il bilancio di un Ente non ~ più appartenente all'area delle pubbliche Amministrazioni. }.

2 "- DISPONGONO la trasmissione della presente deliberazione all' Aran, al Ministero della funzione pubblica, alla Società EUR S.p.A. e al Ministero del tesoro, proprietario dell'intero pacchetto azionario di quest'ultima. IL PRESIDENTE IL RELA TORE C~:iS;v ~ r~ Deposi tata in Segreteria il 2 6 O T T.2000 j'ii~. -2 -

3 RAPPORTO DI CERTIFICAZIONE Ipotesi di accordo relativa al contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente dell'ente EUR, per il quadriennio normativo e il biennio economico , sottoscritta in data tra l'aran e le organizzazioni sindacali di categoria e trasmessa alla Corte dei conti in data L'ipotesi di accordo all'esame di queste Sezioni Riunite per la certificazione prevista dall'art. 51 del D.Lgvo 29/1993, è stata elaborata sulla base dell'art. 73, comma 5, del citato decreto legislativo, in base al quale alcune Aziende autonome ed Enti, regolati da normative speciali, costituiscono una serie di autonomi comparti di contrattazione, e, in quanto appartenenti comunque all'area delle amministrazioni pubbliche, sono rappresentati dall' Aran ai fini della stipulazione dei contratti collettivi per il personale da loro dipendente. Il potere di indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitate dagli organi rappresentativi degli stessi Enti d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri tramite il Ministro per la funzione pubblica. Fra i predetti Enti, nel momento in cui le trattative sono iniziate, rientrava anche l'ente EUR, relativamente al quale, peraltro, era già da tempo in corso il procedimento per la privatizzazione. 2. Per la citata ipotesi di accordo, i poteri spettanti al comitato di settore sono stati esercitati dal Segretario generale dell'ente, che ha predisposto un dettagliato atto di indirizzo, approvato dal Ministro della funzione pubblica. Secondo il citato documento, gli obiettivi prioritari dello stipulando contratto avrebbero dovuto riguardare una migliore definizione del sistema di inquadramento del personale non dirigenziale, da basare su un 'ulteriore riduzione delle aree, la previsione di percorsi di carriera all'interno di queste ultime, nell'ambito di livelli retributivi da correlare con posizione di professionalità graduate, attraverso una semplificazione dell' accesso alle aree superiori del personale dotato di elevate capacità professionali. -3 -

4 In particolare, si sarebbero dovuti predisporre gli strumenti per l'istituzione di un'area professionale, riservata ai dipendenti iscritti negli appositi albi. Avrebbe dovuto altresì essere definita la programmazione delle attività di formazione ai fini della valutazione e accertamento delle conoscenze e delle capacità idonee allo sviluppo della carriera. Per quanto attiene alla parte economica, in linea con quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria per il periodo di riferimento, viene imposta, quale direttiva, una crescita della retribuzione fissa pari al tasso di inflazione programmato per il biennio, tenendosi conto degli effetti di trascinamento della precedente contrattazione, mentre il trattamento connesso con gli incrementi della produttività individuale e collettiva andrà definito mediante contrattazione integrativa correlando le relative risorse finanziarie da impegnare in base al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi definiti. L'ipotesi di accordo trasmessa dall' Aran, che contiene, come già detto, la disciplina normativa del quadriennio 1998/2001 e quella del biennio economico 1998/1999, appare sostanzialmente in linea con le direttive sopra descritte. 3. Peraltro, nelle more dell' elaborazione del testo negoziale, il d.p.r. 304 del 17 agosto 1999 ha disposto la trasformazione dell'ente autonomo Esposizione Universale Roma in Società per azioni a norma dell' art. Il della legge 59/1997. La predetta trasformazione è poi concretamente avvenuta con il D.M In particolare, l'art. 5 del citato decreto 304/1999 prevede che il rapporto del personale dipendente dalla neoistituita Società EUR S.p.A. sarà disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva, con conseguente fuoriuscita di detto personale dall' area della contrattazione relativa alle pubbliche amministrazioni. Il personale del soppresso Ente EUR (ammontante al momento della trasformazione, per quanto attiene alla carriera non dirigenziale, a 120 unità), previa predisposizione di un piano di utilizzo ai sensi della legge 59/1997, diviene destinatario della mobilità, per effetto di quanto disposto dal secondo comma del citato articolo 5. Dagli atti trasmessi dall' Aran non risulta quale sia stata in concreto l'applicazione della predetta disposizione. Questa Corte ha comunque acquisito, attraverso il contributo degli esperti di cui all' art. 51, comma 4, del D.Lgvo 29/1993, notizia che circa 1'85% del personale sarebbe stato -4-

5 assorbito dalla nuova Società per azioni, mentre, il restante 15%, avrebbe già trovato collocazione definitiva presso alcuni Ministeri. Risulta, altresì, che la Società EUR S.p.A., operativa a tutti gli effetti a partire dal citato decreto ministeriale del , avrebbe già sottoscritto in data un accordo integrativo aziendale per il personale non dirigente, la cui disciplina è sostanzialmente mutuata dal vigente contratto collettivo nazionale di diritto privato per i dipendenti delle aziende e dei servizi della cultura, del turismo, dello sport e del tempo libero. Il primo inquadramento del personale è avvenuto sulla base di una tabella di comparazione tra il livello posseduto da ciascun dipendente nel soppresso Ente EUR e le corrispondenti posizioni economiche e funzionali previste nel citato contratto collettivo nazionale. 4. Nel procedere alle valutazioni di propria competenza, questa Corte ritiene di dover preliminarmente considerare il nuovo assetto organizzativo che si è venuto a delineare alla luce degli avvenimenti citati. Infatti, gli effetti economici dell'ipotesi di accordo trasmessa sono da riferire -in mancanza di una espressa disposizione normativa che preveda la possibilità di una gestione stralcio -al bilancio della nuova Società per azioni, in ossequio al principio della successione universale tra Enti, mentre tutta la parte normativa, compresa quella relativa alla corresponsione del salario accessorio, legata all'istituzione a partire dal bilancio 2000 di un fondo di amministrazione all'interno del soppresso Ente EUR, appare non più praticabile, essendosi estinto il soggetto destinatario delle predette disposizioni. In relazione a quanto sopra, questa Corte ritiene che sia venuta meno la legittimazione dell' Aran a trattare la materia, atteso che la predetta Agenzia, ai sensi del citato articolo 73 del D.Lgvo 29/1993, risulta rappresentante di un Ente che ha cessato di esistere. Non si può non citare al riguardo l'articolo 1722 del Codice civile che prevede l'estinzione automatica del mandato in caso di morte del mandatario, se persona fisica, ovvero di estinzione della persona giuridica. L'Aran pertanto al momento della stipula definitiva si troverebbe a spendere un potere derivante da un rapporto di rappresentanza ex lege, ormai estinto. -5 -

6 Ritiene, allora, questa Corte che l' Aran avrebbe dovuto seguire da vicino l'evolversi della situazione normativa e, attivarsi per richiedere formalmente una conferma del precedente atto di indirizzo, ovvero, la definizione di nuovi e più limitati obiettivi per la contrattazione, considerato che le direttive ricevute avevano quale oggetto la riorganizzazione e il rilancio di un Ente che stava viceversa per essere soppresso e trasformato in un soggetto di diritto privato. 5. E del resto risulterebbe, altresì, estremamente difficoltoso per questa Corte procedere ad una certificazione -che dovrebbe attestare in primo luogo la sostenibilità dei costi contrattuali, posti a carico del bilancio della nuova Società per azioni -allorché gli organi incaricati di gestire il nuovo soggetto non siano stati in alcuna misura coinvolti nelle procedure per la stipula del predetto accordo e, conseguentemente, non abbiano assunto alcuna responsabilità in materia. Né si può ritenere, nella specie, che l'ipotesi di accordo trasmessa riguarderebbe il mero riconoscimento di diritti già acquisiti dal personale, in quanto tale linea interpretativa verrebbe sostanzialmente a sminuire lo stesso significato della contrattazione collettiva, che non può ridursi all'automatica applicazione di incrementi economici nella misura massima compatibile con i documenti di programmazione finanziaria e con la normativa vigente. Del resto, anche a voler accedere a tale ipotesi, tutta la parte normativa del documento trasmesso appare all'attualità impraticabile e tale comunque da ingenerare, se mantenuta, elementi di confusione anziché di certezza nei rapporti fra le parti. 6. La fattispecie in esame appare regolata dall'articolo 34 del D.Lgvo 29/1999, in base al quale: "fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento di attività svolte da pubbliche Amministrazioni ad altri soggetti pubblici e privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti va applicato l'art del Codice civile", articolo che prevede la prosecuzione del contratto di lavoro con il nuovo soggetto, con conservazione dei diritti derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente al trasferimento. In mancanza, appunto, di disposizioni speciali, la citata disposizione non può essere interpretata come comportante la sopravvivenza della legittimazione di un soggetto -6-

7 estinto a regolare retroattivamente il rapporto di lavoro con il personale già dipendente, atteso che ciò comporterebbe un non accettabile pregiudizio nella sfera giuridica del nuovo datore di lavoro. E allora, fermo restando che il personale interessato all'ipotesi di accordo trasmessa, sia esso confluito nella nuova Società per azioni, o assorbito in Amministrazioni diverse, o cessato medio tempore dal servizio, ha comunque una posizione di aspettativa a vedere contrattualmente regolata la propria posizione economica e giuridica per il biennio trascorso, dovrà essere la nuova S.p.A., succeduta all'ente EUR, a darsi carico della regolamentazione della materia, nei limiti delle compatibilità economiche derivanti dal bilancio e della nuova struttura organizzativa venutasi a creare, assumendo le relative responsabilità nei confronti dell' azionista di riferimento, rappresentato nel caso di specie dal Ministero del tesoro. 7. Ritiene pertanto in conclusione questa Corte, sulla base delle considerazioni sopra esposte, di non poter esprimere alcuna certificazione sull'ipotesi di accordo trasmessa, in quanto, per effetto dell'avvenuto processo di privatizzazione dell'ente EUR, l'aran non ha al momento legittimazione a trattare la materia e, comunque, in disparte quanto sopra, appare indispensabile la partecipazione degli organi rappresentativi della nuova S.p.A. alla definizione retro attiva dei rapporti contrattuali, limitatamente peraltro alla sola parte economica, con il personale già dipendente dell'ente EUR, in relazione al periodo intercorrente fra la scadenza del precedente contratto e la conclusione del processo di privatizzazione. -7 -

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