Trattazione in camera di consiglio e in pubblica udienza

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1 La trattazione 289 Trattazione in camera di consiglio e in pubblica udienza 6. L art. 33 prevede come modalità ordinaria per la trattazione della controversia la camera di consiglio, a meno che una delle parti non chieda che la causa venga discussa in pubblica udienza. La scelta del Legislatore è stata motivata da evidenti ragioni di economia processuale, preferendo lasciare alla scelta delle parti il regime pubblico o meno della trattazione. È consentito, infatti, a ciascuna di esse, chiedere che la discussione avvenga in pubblica udienza, mediante apposita istanza da depositare nella segreteria e notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all art. 32, 2 comma, ovvero fino a dieci giorni liberi prima della data fissata per la trattazione. In un primo momento l art. 33, 1 comma, laddove impone la notifica dell istanza di discussione in pubblica udienza alle parti costituite, è stato interpretato nel senso che tale istanza potesse essere mossa solo in un momento successivo alla costituzione delle parti, e non, per esempio, nell atto introduttivo del processo 27. Per corroborare questa interpretazione si rilevava, inoltre, che la norma fa riferimento ad una apposita istanza : tale espressione varrebbe ad escludere che essa possa essere contenuta in uno degli atti introduttivi. Tale interpretazione è stata criticata dalla dottrina 28 e non unanimemente accolta dalla giurisprudenza 29, finché anche la Corte costituzionale 30, pur nell affrontare un altra questione 31, ha ammesso la possibilità che l istanza potesse essere proposta «sin dal primo scritto difensivo». 27 Cfr. la circolare 291/E del 18 dicembre 1996: «Atteso che la disposizione in esame stabilisce che l istanza deve essere notificata alle parti costituite ne consegue che la stessa deve essere proposta con atto separato rispetto al ricorso introduttivo in un momento successivo alla costituzione delle parti ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto legislativo n. 546 del 1992». 28 Cfr. P. RUSSO, Manuale di diritto tributario, Milano, 1996, p. 485; M. CANTILLO, Forma e modalità dell istanza di trattazione in pubblica udienza, in Rass. trib., n. 2, 1998, p. 601, il quale ritiene che «con la dicitura apposita istanza il legislatore ha inteso semplicemente imporre alla parte l onere di rendere esplicita la determinazione di far trattare la controversia in udienza pubblica, la quale richiesta, quindi, può essere formulata con atto separato ovvero con il ricorso o con altri atti processuali di parte, a condizione che anche questi ultimi vengano notificati alle parti costituite». 29 Vedi CTP Salerno, Sez. I, sent. 23 dicembre 1997, n. 529, in cui si osserva che «il requisito della apposita istanza si realizza per il fatto che la richiesta risulti formulata in modo e- spresso e specifico, ma nulla è nella legge che autorizzi a ritenere che il ricorrente non possa, contestualmente al ricorso, formulare anche la istanza suddetta, della quale la controparte viene a conoscenza con la notificazione dell unico atto introduttivo della lite e, contemporaneamente, rilevante ai fini processuali circa la diversa modalità di discussione della controversia». 30 Corte cost., sent. 23 aprile 1998, n Su cui infra.

2 290 Capitolo Quindicesimo In conseguenza di ciò, la stessa Amministrazione finanziaria ha mutato atteggiamento interpretativo e, con la circolare 21 ottobre 1998, n. 242/E, ha sostenuto che «l espressione apposita istanza contenuta nell art. 33, 1 comma, del d.lgs. n. 546/1992 consente alle parti del processo tributario di formulare l istanza di discussione in pubblica udienza non solo con atto separato, ma anche attraverso un esplicita richiesta contenuta nel ricorso introduttivo del processo, nel ricorso di appello o in altri atti processuali, a condizione che detti atti siano notificati alle parti costituite e depositati presso la segreteria della Commissione nel termine richiamato dalla disposizione in esame» 32. La giurisprudenza successiva sembra attestarsi su tale interpretazione; «Per la discussione del ricorso proposto dinanzi a Commissione tributaria in pubblica udienza, la richiesta di trattazione (che può essere contenuta anche in qualsiasi documento difensivo) deve essere obbligatoriamente notificata alla controparte» (C.T.P. Cosenza, Sez. II, 26 maggio 2003, n. 123); «in tema di contenzioso tributario, la richiesta di trattazione in pubblica udienza può essere formulata dalle parti non solo con atto separato, specificamente destinato a tale scopo, ma anche mediante un esplicita richiesta contenuta nel ricorso introduttivo del processo, nel ricorso in appello o in altri atti processuali a condizione che essi risultino notificati alle altre parti costituite e siano depositati presso la segreteria della Commissione nel termine stabilito dall articolo 33, primo comma, del D.Lgs. n. 546 del Pertanto, il rifiuto della Commissione tributaria di trattare la causa in pubblica udienza, qualora la relativa richiesta sia stata formulata con l atto d appello, violando il principio del contraddittorio, è illegittimo e rende nullo il procedimento e la sentenza eventualmente pronunciata» (Cass., Sez. V, sent. 17 aprile 2001, n. 5643); «in tema di contenzioso tributario, per il principio della libertà delle forme processuali, l istanza della parte che opti per la trattazione della controversia innanzi alla Commissione tributaria in pubblica udienza può essere formulata in qualsiasi atto del processo (atto introduttivo, memoria o ricorso d appello principale o incidentale) ed il suo mancato accoglimento, purché il suddetto atto che la contiene sia depositato presso la segreteria della Commissione e venga no- 32 Contrario alla nuova interpretazione offerta dagli organi ministeriali C. GLENDI, Problematiche costituzionali ed interpretative sulla pubblica udienza, in Corr. trib., n. 45, 1998, pp , a parere del quale la richiesta di pubblica udienza deve essere contenuta in un apposito atto da depositare in segreteria e notificare alle parti costituite nei termini di legge. L Autore rileva come ammettere la possibilità di inserire tale richiesta in ulteriori atti (per esempio le controdeduzioni o le memorie) implica la necessità di notificare gli stessi, ciò che non è invece, normalmente, richiesto: ne discenderebbe un obbligo di notifica di atti processuali, normalmente sottratti all obbligo medesimo; osserva, inoltre, come la circostanza che l istanza di pubblica udienza sia contenuta in un apposito atto separato consente l immediata individuazione del contenuto della richiesta, così facilitando l organizzazione degli uffici.

3 La trattazione 291 tificato alla controparte, determina violazione del diritto di difesa articolo 24 Cost. e non mera irregolarità, con conseguente nullità dell udienza camerale e della sentenza emessa all esito della stessa» (Cass., Sez. V, 26 ottobre 2005, n ). si fa notare, da parte di qualcuno, come siffatta ricostruzione interpretativa non manca di suscitare qualche perplessità, atteso che la possibilità di richiedere la trattazione pubblica della controversia fin dall instaurazione del giudizio si accompagna, comunque, alla necessità di notificare tale istanza alle parti costituite, e la costituzione in giudizio, di fatto, avviene successivamente 33. Un ulteriore problema che si è posto a proposito della disposizione in commento riguarda i possibili profili di incostituzionalità dell art. 33, laddove rimette alla volontà discrezionale delle parti la trattazione pubblica della controversia, con ciò escludendo che tale sia la forma normale di trattazione. Il problema è stato sollevato con una serie di ordinanze della Commissione tributaria regionale di Milano, con cui è stata rimessa alla Corte costituzionale la questione circa la legittimità costituzionale dell art. 33, 1 comma, nella parte in cui subordina la pubblicità dell udienza in cui si svolge la trattazione della controversia alla previa istanza tempestiva di almeno una parte. La disciplina de qua, a parere del giudice remittente, si porrebbe in contrasto con una pluralità di norme costituzionali: con l art. 101, 1 comma, in quanto questo, nel fondare l amministrazione della giustizia nella sovranità popolare, richiederebbe sempre la pubblicità delle udienze; con l art. 53, 1 comma, perché il principio di trasparenza dell obbligazione tributaria 34 esigerebbe anch esso che le udienze fossero pubbliche; con l art. 24, 1 comma, in quanto le parti, in caso di trattazione in camera di consiglio non potrebbero presenziare all udienza e 33 Vedi G. ALEMANNO, La pubblica udienza tra problematiche interpretative e contrasti giurisprudenziali, in Corr. trib., n. 39, 2001, p ss., la quale fa notare come queste problematiche finiscono per giustificare una «giurisprudenza controversa che, pur volendo tendenzialmente favorire il risultato sostanziale, si trova costretta almeno nei casi di alcune pronunce a non poter prescindere da un dato normativo incontrovertibile e da un ordine processuale di momenti e di atti che, al fine di evitare la sanzione di inammissibilità, devono essere ritualmente rispettati». 34 Sul quale si veda Corte cost., sent. n. 50/1989, laddove la Corte, nel dichiarare costituzionalmente illegittima la previgente normativa che non prevedeva assolutamente la pubblicità dell udienza, sostenne che la pubblicità trovava fondamento in un rilevante interesse pubblico, in quanto si affermò che «l imposizione tributaria è soggetta al canone della trasparenza, i cui effetti riguardano la generalità dei cittadini nonché ai principi di universalità ed eguaglianza, onde la posizione del contribuente non è esclusivamente personale e non è tutelabile con il segreto».

4 292 Capitolo Quindicesimo la possibilità, per loro, di ottenere una discussione pubblica, sarebbe subordinata ad una apposita istanza da depositare in segreteria e notificare alle altre parti in tempi molto brevi, e tale disciplina lederebbe, in sostanza, il loro diritto di difesa. La Corte costituzionale, con la sent. n. 141/ , ha dichiarato infondata la questione, respingendo tutte le presunte censure di incostituzionalità che le erano state poste. Nel ribadire che la regola generale della pubblicità dei dibattimenti giudiziari può subire delle eccezioni, qualora queste siano obiettivamente giustificate, la Consulta ha ritenuto che la peculiare struttura del processo tributario, concepito dal legislatore come processo essenzialmente documentale, ben si concilia con la duplicità dei riti, in pubblica udienza e in camera di consiglio, previsti in rapporto di alternatività tra di loro 36. Anche la violazione del diritto di difesa è inesistente, atteso che le parti hanno piena facoltà di scegliere la trattazione orale, presentando la relativa istanza 37 ; né assume rilevanza il prospettato contrasto con principio di trasparenza dell obbligazione tributaria in considerazione del fatto che gli atti di causa soggiacciono ad adeguate forme di pubblicità, così come la decisione finale, che deve anche essere sorretta da un valida motivazione. Si è posto in giurisprudenza il quesito circa la possibilità che la trattazione in pubblica udienza abbia luogo nonostante l omesso deposito dell istanza, pur notificata alle altre parti, presso la segreteria della Commissione tributaria. Si è sostenuto che tale omissione non è rilevante, nell ipotesi di accordo delle parti, stante il fatto che la disciplina positiva non riconnette alcuna conseguenza all omissione in questione Confermata poi, negli stessi termini, da Corte cost., ord. 9 luglio 1998, n Cfr. M. GIORGETTI, È costituzionale la facoltatività della pubblica udienza di discussione nel nuovo processo tributario?, in GT-Rivista di giurisprudenza tributaria, 1999, p. 16 ss. 37 In relazione alla posizione assunta dalla Consulta nella sent. n. 50/1989, osserva M. CAN- TILLO, Il nuovo processo tributario all esame della Corte Costituzionale: osservazioni minime su tre importanti decisioni, in Rass. trib., n. 3, 1998, p. 648, che «poiché le esigenze di pubblicità non sono venute meno in relazione al nuovo processo, rimettere alle parti di stabilire se far discutere la controversia in pubblica udienza o in camera di consiglio, equivale ad affidare ad esse la tutela di un interesse ritenuto rilevante sul piano pubblicistico; ed anche ad ammetterne, nel bilanciamento degli interessi riservato al legislatore, l equipollenza all interesse generale ad un più rapido funzionamento del processo (con l adozione del rito camerale), non può disconoscersi la disarmonia col precedente orientamento». Vedi anche le considerazioni di B. AIUDI, Sulla pubblicità del contenzioso tributario, in Boll. trib., n. 24, 1997, p. 1847, a parere del quale «se la pubblicità della giurisdizione è un principio cardine a cui ogni ordinamento democratico fondato sulla sovranità popolare deve necessariamente conformarsi, l effettiva realizzazione di questo principio non può evidentemente essere rimessa alla scelta del singolo, dovendo essere [ ] una caratteristica indefettibile del processo». 38 Questa la posizione sostenuta da CTR Friuli Venezia Giulia, Sez. VI, 18 febbraio Di

5 La trattazione 293 In ogni caso, se l istanza è proposta in maniera corretta, la trattazione della controversia in pubblica udienza è obbligatoria, in quanto il giudice non ha, in merito, alcun potere discrezionale; qualora la causa sia trattata con il rito camerale nonostante la richiesta di pubblica udienza, la sentenza emessa è nulla per violazione del diritto di difesa e tale vizio deve essere fatto valere come motivo d appello affinché la Commissione tributaria regionale annulli la sentenza così emanata e rimetta la causa in primo grado. «integrando una violazione del diritto di difesa, il rifiuto di consentire la discussione o- rale alla parte che ne abbia fatto regolarmente richiesta comporta la nullità di tutti gli atti successivi, compresala sentenza» (Cass., Sez. V, 23 aprile 2001, n. 5986; Cass., 25 luglio 2001, n ); «con la presentazione dell istanza prevista dall articolo 33, comma 1, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la parte acquisisce il diritto alla trattazione della controversia in pubblica u- dienza. È pertanto nulla, per violazione del diritto del contraddittorio e del diritto di difesa, la sentenza emessa in camera di consiglio in presenza di una rituale istanza di pubblica udienza» (Cass. 26 ottobre 2005, n ; Cass., Sez. trib., 15 marzo 2006, n. 5658). C è da segnalare, tuttavia, un orientamento della Suprema Corte 39 in base al quale la nullità della sentenza emanata in camera di consiglio anziché in pubblica udienza non sarebbe automatica, ma occorrerebbe valutare se la violazione della richiesta effettuata dalla parte ha realmente danneggiato l istante: «l omessa fissazione nel giudizio di appello dell udienza di discussione orale, pur ritualmente richiesta dalla parte, non comporta necessariamente la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, atteso che l articolo 360, n. 4), del codice di procedura civile, nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non contrario avviso CTR Milano, 29 settembre 1997, n. 98. Rileva G. PORCARO, Problematiche in materia di istanza di discussione in pubblica udienza, in Corr. trib., n. 14, 1999, p. 1041, come sebbene l interpretazione che sostiene la validità dell istanza nonostante l omesso deposito sia condivisibile, occorre ricordare che gli oneri imposti dall art. 33 non hanno solo il fine di tutelare adeguatamente il diritto di difesa delle parti, ma sono anche posti in funzione delle esigenze di carattere organizzativo degli uffici giudiziari, che così sono in grado di conoscere in anticipo con quale rito si svolgerà la controversia. 39 Cass., Sez. trib., sent. 10 febbraio 2006, n

6 294 Capitolo Quindicesimo tutela l interesse all astratta regolarità dell attività giudiziaria, ma garantisce solo l eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato error in procedendo, onde [...] per configurare una lesione del diritto di difesa non basta affermare, genericamente, che la mancata discussione ha impedito al ricorrente di esporre meglio la propria linea difensiva, ma è necessario indicare quali siano gli specifici aspetti che la discussione avrebbe consentito di evidenziare o di approfondire, colmando lacune e integrando gli argomenti ed i rilievi già contenuti nei precedenti atti difensivi». A tale orientamento la dottrina ha reagito sottolineando che, se è vero che la possibilità di trattazione pubblica dell udienza è prioritariamente funzionale all esercizio del diritto di difesa 40 ed è quindi questo il parametro su cui vagliare la legittimità della pronuncia emessa in camera di consiglio, nonostante la richiesta della parte, essa serve, tuttavia, anche ad assicurare un contatto delle parti con il giudice e, di conseguenza, una corretta acquisizione dei fatti allegati in giudizio, affinché, dunque, sia assicurato un contraddittorio completo, anche quando, per esempio, il giudice rileva d ufficio una questione non sollevata dalle parti. La sent. n. 2948/2006 parte dal presupposto che solo le parti siano beneficiarie della discussione orale; il principio del contraddittorio, invece, è funzionale non solo al diritto di difesa, ma anche alla corretta amministrazione della giustizia, che può attuarsi attraverso la collaborazione tra le parti e il giudice Cfr. F. RANDAZZO, Richiesta di discussione della controversia in pubblica udienza, in Corr. trib., n. 17 bis, 1996, p. 1439, il quale sottolinea come la circostanza che richiesta di discussione in pubblica udienza rientri tra i diritti di difesa autonomamente esplicabili da ciascuna delle parti «da un lato, esclude che la Commissione vi si possa opporre, dall altro lato, esclude che vi si possa opporre la controparte, dovendo questa subire la scelta dell altra circa la discussione della lite». 41 Cfr., in particolare, G.M. CIPOLLA, Revirements giurisprudenziali e profili di illegittimità costituzionale nel doppio rito di trattazione del processo tributario, in Rass. trib., n. 2, 2006, p. 601 ss. L Autore osserva come «il principio del contraddittorio non sia funzionale soltanto ad assicurare la pienezza del diritto di difesa tutelato costituzionalmente dall articolo 24, comma 2, della Costituzione. Tale principio si colloca [ ] in stretta armonia con l esercizio stesso della funzione giurisdizionale, garantita, a sua volta dall articolo 101 della Costituzione. [ ] Un valido aiuto nello svolgere la funzione giurisdizionale può essere fornito dai soggetti che meglio del giudice, organo terzo e imparziale (come adesso stabilisce espressamente l articolo 111, comma 2, della Costituzione), sono a conoscenza dei fatti allegati in giudizio. Sembra abbastanza scontato che l attuazione di una vera giustizia non possa in alcun modo prescindere da una ricostruzione dei fatti controversi da parte del giudice. Il che, a sua volta, implica [ ] la possibilità che il giudice venga a contatto con le parti. Per tali ragioni, si può ritenere realizzata la pienezza del contraddittorio ex articolo 111, comma 2, della Costituzione e nel contempo assicurata l amministrazione della giustizia ex articolo 101 della Costituzione solo quando tutti i soggetti del processo (parti e giudice) abbiano la possibilità di interloquire tra di loro in modo da consentire al giudice di emettere una sentenza (il più possibile) giusta».

7 La trattazione 295 Se nessuna delle parti richiede la trattazione in pubblica udienza, essa si svolge in camera di consiglio ove il giudice relatore, senza la presenza delle parti né dei loro difensori, espone i fatti e le questioni della controversia, ai sensi del 2 comma dell art. 33. Il segretario redige processo verbale della trattazione. Anche qualora vi sia la discussione in pubblica udienza il relatore espone al collegio i fatti e le questioni di diritto della causa e successivamente il presidente del collegio ammette alla discussione le parti presenti (art. 34, 1 comma). Il presidente ha i poteri di direzione dell udienza, assegna alle parti il tempo per la discussione, può loro richiedere i chiarimenti necessari ai fini della decisione. In via preliminare il relatore deve accertare che la richiesta di trattazione in pubblica udienza sia stata correttamente effettuata, nei termini di legge, e ritualmente notificata alle altre parti. Precedentemente alla discussione, le parti possono presentare istanze preliminari, fra cui particolare rilievo assume la richiesta di rinvio della trattazione ai sensi dell art. 24, 3 comma, cioè la richiesta di spostamento dell udienza motivata dalla volontà di proporre motivi aggiunti. Secondo quanto previsto dal 3 comma dell art. 34, inoltre, la Commissione può disporre il differimento della discussione a udienza fissa, su istanza di una delle parti, qualora la sua tempestiva difesa è resa particolarmente difficile a causa dei documenti prodotti o dalle questioni sollevate dalle altre parti. Nel caso di una richiesta di tal genere, il collegio rinvia la trattazione ad altra udienza 42 dandone comunicazione alle parti presenti e, per quelle assenti, dispone che la segreteria provveda a comunicare la nuova data almeno trenta giorni liberi prima, ai sensi dell art. 31, 2 comma. Successivamente a queste fasi preliminari, il presidente invita le parti ad esporre le proprie argomentazioni, prima il ricorrente e poi il resistente. Il segretario redige processo verbale dell udienza. Qualora le parti non dovessero presentarsi all udienza fissata per la discussione della controversia non ne discende la sopravvenuta carenza di interesse delle stesse alla trattazione della causa per cui, in loro assenza, non potendosi dar luogo alla discussione, il collegio deciderà sulla base dei documenti e delle difese scritte che siano state depositate dalle parti È controverso se, a fronte di una richiesta di tal genere, il collegio sia obbligato a disporre il rinvio della trattazione della controversia (e quindi se un eventuale ingiustificato rifiuto si trasformi in un vizio della sentenza da denunciare in appello) oppure se il rinvio rientri nei poteri discrezionali del giudice. 43 Cfr., V. PEZZUTI, Discussione in pubblica udienza, in T. BAGLIONE-S. MENCHINI-M. MIC- CINESI, Il nuovo processo tributario, Milano, 1997, pp , ove si nota che la norma dispone che il presidente ammette alla discussione la parti presenti, per cui qualora esse non siano comparse, una volta accertato che la data dell udienza è stata correttamente comunicata, il collegio decide, in ogni caso, la controversia.

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