Commissione Tributaria Regionale della Lombardia
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- Monica Marrone
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1 Direzione Regionale della Lombardia Commissione Tributaria Regionale della Lombardia Apertura dell Anno giudiziario tributario Milano, 25 febbraio 2011 Intervento di Carlo Palumbo Direttore Regionale dell Agenzia delle Entrate della Lombardia 1 P a g i n a
2 INTRODUZIONE: Saluti autorità Rivolgo un doveroso saluto al Signor Sottosegretario di Stato per la Giustizia, Senatore Giacomo Caliendo, e al Signor Sottosegretario di Stato all economia e alle finanze, Onorevole Luigi Casero. Analogamente e con vivo compiacimento porgo un cordiale saluto ai presidenti delle Commissioni Tributarie Regionale e Provinciali, nonché a tutte le autorità civili e militari, ai rappresentanti delle categorie professionali e a tutti i presenti Sento infine il dovere di ringraziare il Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia per avere invitato la Direzione Regionale delle Entrate a intervenire alla cerimonia di apertura dell anno giudiziario tributario. Vorrei, peraltro, cogliere l occasione, offerta da questa importante cerimonia che si svolge in una cornice tanto prestigiosa e alla presenza di partecipanti così qualificati, per sottoporre, brevemente, alla vostra attenzione alcuni spunti di riflessione sul ruolo dell Agenzia delle entrate nel processo tributario. L amministrazione finanziaria è la parte pubblica che nel giudizio tributario svolge una funzione coerente con la propria missione istituzionale, diretta alla corretta attuazione delle norme tributarie. L amministrazione agisce al fine di individuare la giusta pretesa erariale e quindi stabilisce l an e il quantum dell obbligazione tributaria, mentre il giudice ha la funzione altrettanto delicata di verificarne l operato su istanza di parte. Si tratta di ruoli distinti e nello steso tempo complementari. È l amministrazione, dunque, l istituzione deputata alla determinazione della capacità economica del cittadino contribuente. Questo è quanto prevede il nostro ordinamento giuridico, al pari di tutti gli stati di diritto moderni che hanno individuato nelle autorità fiscali le istituzioni di riferimento della tassazione, e nella magistratura tributaria l organo tenuto a intervenire nei casi in cui il fisco non abbia agito correttamente. Sono da respingere, a mio avviso, quelle teorie processualistiche che tendono a vedere nel fisco e nel contribuente due privati in lite di fronte a un giudice chiamato a dirimere la controversia. Questa prospettiva infatti non valorizza l attività amministrativa svolta nella fase precontenziosa, nel corso della quale l amministrazione finanziaria assolve l onere della prova poi cristallizzata nella motivazione dell avviso di accertamento, così che nella fase contenziosa il giudice 2 P a g i n a
3 possa pronunciarsi sulla legittimità dell atto e, in particolare, sul corretto assolvimento dell onere della prova. La prova che grava sull amministrazione, invero, non si forma nel processo ma nella precedente fase amministrativa. Sotto il profilo tecnico l amministrazione finanziaria si presenta nel processo come l istituzione di riferimento della tassazione. Ogni altra e diversa prospettazione del ruolo che compete ai protagonisti del processo rischia di svalutare l azione amministrativa e delegittimare di fatto gli istituti deflativi del contenzioso in applicazione del principio della indisponibilità dell obbligazione tributaria, con il conseguente spostamento sul versante giudiziario della capacità di valutazione economica dei contribuenti quale presupposto di applicazione dei tributi. Le implicazioni negative di una simile impostazione sono, a mio avviso, tanto gravi quanto evidenti. È proprio l attuale struttura del processo tributario, in effetti, che contribuisce all incremento dell efficienza nei giudizi. E tale struttura, mi sia consentito affermarlo in questa sede, trova una leva fondamentale nel felice equilibro tra i ruoli dell amministrazione finanziaria, del contribuente e del giudice grazie al fatto, in particolare, che il compito di stabilire il contenuto dell obbligazione tributaria spetta all amministrazione che, in tal modo, si pone come filtro per l accesso alla lite vera e propria. Mi riferisco, in particolare, a quegli istituti che, a monte del processo, sono in grado di prevenire la fase del contenzioso attraverso un attività di assistenza al contribuente nell interpretazione delle norme (interpello), attraverso il contraddittorio con il contribuente e la motivazione dell atto amministrativo, attraverso infine la gestione degli interventi deflativi come l adesione, la conciliazione e l autotutela. Il giudizio positivo che va formulato nei confronti della giustizia tributaria, allora, non può prescindere dal modello amministrativo della tassazione e dagli istituti deflativi, modello che rende particolarmente snello, efficiente ed economico il processo tributario rispetto a quello civile o amministrativo. Tale giudizio positivo è, inoltre, confermato dai dati relativi all attività del contenzioso. Nel solo 2010, a esempio, sono sorte contestazioni davanti ai giudici di merito (Commissioni Tributarie provinciali e Commissione Tributaria regionale) per un importo, comprensivo di sanzioni, di oltre 13milardi di euro. In particolare, le sentenze emesse dalle Commissioni Tributarie provinciali e passate in giudicato nel 2010 hanno riconosciuto a favore dell Agenzia il 70 per cento (70,4) degli importi contestati. In altre parole, su un totale di 2milardi di euro in contraddittorio, circa 1,4milardi sono stati riconosciuti come importi dovuti all erario. Complessivamente, considerati anche gli esiti della Commissione Tributaria regionale e della Corte di Cassazione, sempre nel 2010 e su sentenze passate in 3 P a g i n a
4 giudicato, l indice di vittoria per valore degli uffici dell Agenzia della Lombardia è di circa il 60 per cento. Da un punto di vista puramente numerico, va evidenziato come nel corso del 2010 sono sorte oltre 25mila (25.003) controversie di primo grado con una diminuzione dell 1,37 per cento rispetto al Sempre nel 2010, gli appelli proposti dall Agenzia sono stati oltre 3mila e 500 (3.547), in lieve calo 0,82 per cento rispetto all anno precedente. Le richieste di ricorso per Cassazione inoltrate all Avvocatura Generale dello Stato sono state 840, con una diminuzione rispetto al 2009 del 12 per cento. La tendenza alla diminuzione delle controversie si inverte se si considerano gli appelli proposti dal contribuente: oltre 3mila e 500 (3.573), con un aumento di circa il 10 per cento (10,36) rispetto al Tali dati, a mio giudizio, vanno inoltre interpretati tenendo nella dovuta considerazione anche l alta percentuale di accertamenti definiti senza il ricorso alle liti. Infatti, è stata definita mediante acquiescenza o con l utilizzo degli strumenti deflativi del contenzioso (accertamento con adesione e conciliazione giudiziale in primis) un alta percentuale di accertamenti che, in Lombardia, hanno una consistenza che supera il 43 per cento (43,13) della maggiore imposta accertata (dati provvisori perché aggiornati al 14 gennaio 2011). I dati che ho appena evidenziato mi portano a fare due considerazioni: a) Pur in presenza di un aumento dei controlli il contenzioso mostra un andamento alla diminuzione; b) Per la prima volta, gli appelli di parte privata sono superiori a quelli dell Agenzia proprio a causa della rilevante percentuale di vittorie registrata dall amministrazione in primo grado. Le statistiche, in altre parole, dimostrano che l accelerazione impressa dall Agenzia alla formazione professionale ha determinato un miglioramento nella qualità degli accertamenti effettuati. In conclusione, vorrei ribadire ancora una volta che, nel rispetto delle diversità dei ruoli e delle funzioni, l amministrazione finanziaria e la giustizia tributaria hanno nel rispetto della legalità fiscale da parte dei cittadini contribuenti un obiettivo comune. In tale ottica, assume particolare rilevanza la collaborazione costruttiva fra Agenzia e Commissioni Tributarie al fine di poter garantire il miglior livello di servizio possibile al cittadino. L Agenzia delle Entrate è da tempo impegnata nella ricerca delle soluzioni più idonee ai problemi che possono impedire il raggiungimento di quel fine collettivo rappresentato dal rafforzamento della coscienza fiscale. 4 P a g i n a
5 Grazie dell attenzione e auguri di buon lavoro al Presidente dottor Antonio Simone, ai Presidenti delle Commissioni Provinciali e a tutti i membri delle Commissioni. Fine- 5 P a g i n a
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