PROVINCIA DI VICENZA

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1 PROVINCIA DI VICENZA Contrà Gazzolle n VICENZA C. Fisc. P. IVA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA N 56 DEL 05/07/2017 Servizio SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE OGGETTO: ATTUAZIONE DELLA LEGGE DEL 31 DICEMBRE 2012, N. 247 E DELL'ART. 9 DELLA L. 114/2014 DI CONVERSIONE DEL D.L. 90/ APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL AVVOCATURA INTERNA DELL ENTE DI AREA VASTA DI VICENZA IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA PREMESSO che con la legge 31 dicembre 2012 n. 247, pubblicata in G.U. 18 gennaio 2013 n. 15, il legislatore, nel riformare la professione forense, ha finalmente dedicato una specifica norma alle Avvocature pubbliche. L'art. 23, di immediata applicazione, recita: 1. Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti in un elenco speciale annesso all albo. L iscrizione nell elenco è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell articolo 2. Nel contratto di lavoro è garantita l autonomia e l indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell avvocato. 2. Per l iscrizione nell elenco gli interessati presentano la deliberazione dell ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell ente stesso e l appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni; la responsabilità dell ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i princìpi della legge professionale. 3. Gli avvocati iscritti nell elenco sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell ordine. VISTA la Riforma degli onorari dell'avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici intervenuta con l'art. 9 della L. 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014, cui le amministrazioni pubbliche erano tenute ad adeguarsi entro il 1 gennaio 2015;

2 CONSIDERATO che i contratti individuali di lavoro dei dipendenti avvocati interni allo stato non presentano alcuna specificità, relativamente alla funzione svolta dagli stessi, rispetto a quelli degli altri dipendenti dell'amministrazione con identico inquadramento giuridico; CONSIDERATO che fino ad oggi l Avvocatura provinciale non risulta regolamentata e che pertanto è improcrastinabile la necessità di procedere all approvazione di un regolamento che, in adempimento alla normativa richiamata, definisca le competenze, le funzioni, i principi, l organizzazione della stessa, nonché i criteri di liquidazione degli onorari agli avvocati per le sentenze favorevoli; CONSIDERATA, altresì, la necessità di dare immediata attuazione alle richiamate norme della riforma della professione, attribuendo mandato al Responsabile del Settore Personale Trattamento Giuridico di procedere alla modifica-integrazione dei contratti individuali di lavoro dei dipendenti che svolgono in via esclusiva e stabile il ruolo di avvocato dell'ente attraverso il riconoscimento formale dello Status, autonomo e distinto rispetto a quello amministrativo degli altri dipendenti, di Avvocato di cui viene garantita l autonomia e l indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, con la decadenza automatica di tutte le clausole del contratto di lavoro in contrasto o difformi, I contratti individuali di lavoro degli avvocati interni devono prevedere, in particolare: - che il dipendente-avvocato, inquadrato nella categoria giuridica ed economica di appartenenza, nonché in possesso dei necessari requisiti e titoli e dell'abilitazione alla professione forense, è addetto all'assistenza, alla rappresentanza e alla difesa dell'ente in sede giudiziale e/o stragiudiziale, ovvero alla prestazione di consulenza legale, con espressa esclusione di attività implicanti lo svolgimento di mansioni di carattere amministrativo e comunque tali da non necessitare l'assistenza o la consulenza legale; - che il dipendente-avvocato è addetto al Settore Avvocatura, presso la sede ove è posto l'ufficio, e iscritto nell' Elenco speciale degli avvocati addetti ad Uffici legali", tenuto dall'ordine degli Avvocati, le cui relative spese di iscrizione sono a carico della Provincia; - che il dipendente-avvocato svolge la propria mansione con l'indipendenza e l'autonomia di giudizio intellettuale e tecnico proprie della professione; - che il trattamento economico annuo attribuito stabilito dal vigente CCNL per la categoria di appartenenza è da adeguarsi alla funzione professionale svolta, secondo quanto previsto dall'art. 23 della legge n. 247 del 2012, così come stabilito dall'art. 37 CCNL area Dirigenza e dall'art. 27 CCNL comparto Regioni - Autonomie locali e successive modifiche e dalla regolamentazione interna dell'ente; - che per tutto quanto non espressamente previsto dal contratto saranno applicate le norme e le condizioni contenute nel D. Lgs. 165/2001, nella Legge professionale n. 247/2012, nel codice civile (Capo I, titolo II, libro V), nonché nel CCNL comparto Regioni - Autonomie locali. RITENUTO di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile; DATO ATTO che l approvazione del regolamento dell avvocatura e l adeguamento dei contratti, di per sé, non implicano impegno di spesa né diminuzione delle entrate per l Ente; VISTO l'art. 1, comma 55, della Legge , n. 56 riguardante le prerogative e competenze del Presidente della Provincia.

3 VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.10 del 19/02/2015, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015 e Pluriennale ; PRESO ATTO del parere dal dirigente interessato in ordine alla regolarità tecnica; PRESO ATTO del parere di regolarità contabile espresso dal dirigente del settore Bilancio; PRESO ATTO del visto di legittimità alle leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Generale di cui al Decreto presidenziale n. 11 del 27/10/2014; DECRETA 1. di riconoscere il ruolo degli avvocati preposti stabilmente al Settore Avvocatura distinto da quello amministrativo e, in conformità all'ordinamento dell'ente, un inquadramento normativo ed un trattamento economico adeguati al ruolo professionale; 2. di dare mandato, per l'immediata attuazione dell'art. 23 della legge n. 247 del 2012, al Dirigente del Settore Personale di provvedere alla integrazione dei contratti individuali di lavoro dei dipendenti Avv. Paolo Balzani, Avv. Ilaria Bolzon, Avv. Federica Castegnaro e Avv. Maria Elena Tranfaglia come in premessa; 3. di approvare le disposizioni regolamentari costituite in (TOT) articoli, allegate al presente decreto e di dare mandato agli uffici competenti di porre in essere tutte le azioni necessarie per la sua attuazione; 4. di attestare che, oltre a quanto indicato nei punti precedenti del dispositivo del presente decreto, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia, ai sensi dell'art. 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012; 5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. Vicenza, 05/07/ Responsabile del Procedimento: Dott. Angelo Macchia Sottoscritta dal Presidente della Provincia (VARIATI ACHILLE) con firma digitale

4 PROVINCIA DI VICENZA Contrà Gazzolle n VICENZA C. Fisc. P. IVA Proposta di Decreto Presidenziale Servizio SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE proposta n. 640/2017 OGGETTO: ATTUAZIONE DELLA LEGGE DEL 31 DICEMBRE 2012, N. 247 E DELL'ART. 9 DELLA L. 114/2014 DI CONVERSIONE DEL D.L. 90/ APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL AVVOCATURA INTERNA DELL ENTE DI AREA VASTA DI VICENZA PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA TECNICA SULLA PROPOSTA DI DECRETO PRESIDENZIALE (X) Favorevole ( ) Contrario... Vicenza, 23/06/2017 Sottoscritto dal Dirigente (MACCHIA ANGELO) con firma digitale

5 PROVINCIA DI VICENZA Contrà Gazzolle n VICENZA C. Fisc. P. IVA Proposta di Decreto Presidenziale Servizio SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE proposta n. 640/2017 OGGETTO: ATTUAZIONE DELLA LEGGE DEL 31 DICEMBRE 2012, N. 247 E DELL'ART. 9 DELLA L. 114/2014 DI CONVERSIONE DEL D.L. 90/ APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL AVVOCATURA INTERNA DELL ENTE DI AREA VASTA DI VICENZA VISTO DI CONFORMITA ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI SULLA PROPOSTA DI DECRETO PRESIDENZIALE (ai sensi del Decreto del Presidente n. 11 del 27/10/2014) (X) Favorevole ( ) Contrario... Vicenza, 05/07/2017 Sottoscritto dal Segretario (MACCHIA ANGELO) con firma digitale

6 PROVINCIA DI VICENZA Contrà Gazzolle n VICENZA C. Fisc. P. IVA Proposta di Decreto Presidenziale Servizio SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE proposta n. 640/2017 OGGETTO: ATTUAZIONE DELLA LEGGE DEL 31 DICEMBRE 2012, N. 247 E DELL'ART. 9 DELLA L. 114/2014 DI CONVERSIONE DEL D.L. 90/ APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL AVVOCATURA INTERNA DELL ENTE DI AREA VASTA DI VICENZA PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA CONTABILE SULLA PROPOSTA DI DECRETO PRESIDENZIALE (X) Favorevole ( ) Contrario... Vicenza, 29/06/2017 Sottoscritto dal Dirigente (BAZZAN CATERINA) con firma digitale

7 REGOLAMENTO DELL AVVOCATURA PROVINCIALE (ex articolo 9 del DL 90/2014, convertito in L. 114/2014) Art. 1 (Avvocatura Provinciale) 1. L Avvocatura Provinciale provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Provincia secondo le norme vigenti e quelle contenute nel presente regolamento. 2. L Avvocatura Provinciale è strutturata in Settore ed è dotata dell autonomia caratterizzante la professione forense. La stessa deve essere fornita di strumentazione tecnica e di studio, nonché di personale di supporto e di tutto il necessario per l adeguato esercizio dell attività professionale. Art. 2 (Gestione delle controversie) 1. La rappresentanza, il patrocinio e l assistenza in giudizio in tutte le controversie giudiziali, di qualsiasi natura, in cui è parte la Provincia spettano all Avvocatura Provinciale. L Avvocatura Provinciale cura altresì la gestione delle controversie stragiudiziali, dei procedimenti di mediazione, negoziazione assistita e in generale di tutti i procedimenti obbligatori e facoltativi comunque deflattivi del contenzioso e degli arbitrati, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo L azione e la costituzione in giudizio, le domiciliazioni, le transazioni, l'adesione ai procedimenti di mediazione, negoziazione assistita, gli altri previsti e gli arbitrati sono autorizzati dal legale rappresentante della Provincia, su parere del Dirigente della Avvocatura. 3. La procura alle liti è conferita dal Presidente della Provincia, o dal Vice Presidente in caso di assenza o impedimento, per ogni grado di giudizio. 4. Gli avvocati esercitano le loro funzioni avanti le autorità giudiziarie secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio. 5. In tutti i casi nei quali l Ente sia chiamato in giudizio, l Avvocatura che abbia ricevuto l atto introduttivo del giudizio lo trasmette con sollecitudine al Dirigente del settore competente. Dopo adeguata istruttoria, il Dirigente del settore interessato trasmette all Avvocatura richiesta di costituzione in giudizio o parere di non costituzione in giudizio. Qualora sia richiesta la costituzione in giudizio, unitamente alla stessa, viene trasmessa tutta la documentazione necessaria disponibile ed idonea relazione espositiva dell attività amministrativa svolta, prendendo precisa posizione sulle doglianze. Tutto quanto indicato deve pervenire in tempo utile per lo svolgimento dell attività difensiva. Il Dirigente dell Avvocatura, dopo aver esaminato la richiesta e la documentazione inviata dal settore interessato, predispone il Decreto Presidenziale con il parere di cui al precedente comma 2. Art. 3 (Incarichi ad avvocati esterni) 1. La rappresentanza, il patrocinio e l assistenza in giudizio della Provincia, previo parere del Dirigente dell Avvocatura, possono essere attribuiti ad avvocati esterni, anche congiuntamente agli avvocati interni, in caso di controversie di particolare 1

8 complessità o di eccessivo carico di lavoro dell'avvocatura oppure esclusivamente ad avvocati esterni in fattispecie in cui sia inopportuna o incompatibile la difesa da parte degli avvocati dell Ente. Si applicano il secondo e il terzo comma dell articolo L'incarico professionale verrà formalizzato mediante sottoscrizione di apposito disciplinare nel quale verrà pattuito il compenso, omnicomprensivo, del professionista ai sensi dell'art. 13 della L. 247/2012, ridotto della metà nel caso di mandato congiunto agli avvocati interni. Art. 4 (Altre attività dell Avvocatura Provinciale) 1. Oltre ai compiti di cui all articolo 2, l Avvocatura Provinciale fornisce, su richiesta motivata e circostanziata degli organi della Provincia o dei Dirigenti, consulenza giuridica e pareri legali su questioni attinenti all interpretazione e alla applicazione concreta del diritto. 2. L Avvocatura Provinciale presta assistenza o consulenza per la stesura di atti e provvedimenti relativi a situazioni o fatti che possano dare luogo o porre fine a controversie. 3. L Avvocatura Provinciale, previa stipula di apposita convenzione tra la Provincia e l Ente interessato per la disciplina dei rapporti tra le parti e degli oneri a carico dei contraenti, può patrocinare altri soggetti pubblici del territorio provinciale, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, e fornisce pareri scritti in ordine a questioni giuridiche relative all attività, anche in applicazione dell art. 1, comma 95, lett. d), della Legge 56/2014, purché non sussista conflitto di interessi, anche potenziale, con la Provincia. Art. 5 (Composizione dell Avvocatura Provinciale) 1. L Avvocatura Provinciale è composta da un Dirigente Avvocato iscritto all albo che ne è responsabile con funzione di coordinamento (di seguito Avvocato coordinatore) e da dipendenti di categoria D, a tempo pieno o parziale, in possesso dell abilitazione all esercizio della professione, iscritti nell elenco speciale annesso all Albo degli Avvocati di cui all art. 23 della Legge Professionale n. 247/2012, nonché da personale amministrativo. Art. 6 (Status giuridico degli avvocati addetti all'avvocatura Provinciale) 1. I dipendenti avvocati, addetti in via esclusiva e stabile all'avvocatura, sono iscritti nell'elenco speciale degli avvocati addetti ad Uffici legali, tenuto dall'ordine degli Avvocati. Le relative spese di iscrizione sono a carico della Provincia. 2. Gli stessi avvocati sono soggetti alle norme che regolano i rapporti di impiego dei dipendenti degli Enti Locali e, per quanto attiene al rapporto professionale, alla disciplina prevista dalla legge sull'ordinamento della professione forense di cui alla Legge n. 247/2012, cui è previsto saranno adeguati i contratti individuali di lavoro. In particolare, a norma dell'art. 23 della predetta Legge Professionale devono essere 2

9 garantite agli stessi l'autonomia e l'indipendenza, caratterizzanti la professione forense. 3. In ragione di tale inquadramento, gli stessi avvocati dipendenti dell'avvocatura possono patrocinare e fornire consulenze solo all'ente di appartenenza, Provincia di Vicenza, o agli Enti con la stessa convenzionati nell'ambito dell'ufficio Unico di Avvocatura Provinciale o di altre intese o convenzioni con gli enti pubblici del territorio, previste dalla vigente normativa, nell'ottica della valorizzazione dell'esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali. 4. Gli avvocati esplicano i propri compiti difensivi nel rispetto della professionalità e dignità delle funzioni esercitate, nonché delle norme deontologiche emanate dal locale Consiglio dell'ordine degli Avvocati e dal Consiglio Nazionale Forense, per la quale si dovrà tener conto, per lo specifico ambito legale e giudiziario, nell ambito del sistema di valutazione dei dipendenti amministrativi dell Ente. 5. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di orario di lavoro ed il rispetto del numero di ore contrattualmente previste, l Avvocato, nell ambito dell assetto organizzativo dell ente, assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle inderogabili esigenze dell ufficio cui è preposto ed all espletamento dell incarico affidato alla sua responsabilità in relazione al contenzioso ed alle pratiche da seguire. 6. In applicazione del regolamento per la formazione permanente approvato dal Consiglio Nazionale Forense in data gli avvocati interni hanno l obbligo di conseguire crediti formativi partecipando agli eventi previsti dal citato regolamento. Le eventuali spese di partecipazione a carico della Provincia, sono ammesse solo previa autorizzazione alle stesse e compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell Ente, che dovranno assicurare una parità di trattamento per la formazione di tutti i dipendenti della Provincia, sulla base delle direttive specificatamente predisposte. Art. 7 (Funzioni del Dirigente Avvocato coordinatore) 1. Il Dirigente Avvocato coordinatore responsabile: a) sovrintende alla struttura, impartendo le opportune disposizioni organizzative; b) assegna a sé e agli altri avvocati le pratiche e le cause, garantendo l equilibrio dei carichi di lavoro; c) promuove l esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggior rilievo, nonché l informazione e la collaborazione tra il personale; d) attesta la partecipazione degli avvocati alla gestione delle vertenze, anche ai fini della ripartizione dei compensi professionali; e) valuta e accerta la necessità e l'opportunità di affidamento, anche congiunto, di incarichi professionali ad avvocati del libero foro, a titolo esemplificativo nei casi di assenza di professionalità specifiche, di eccessivo carico di lavoro, di incompatibilità f) riferisce periodicamente al Presidente l andamento del contenzioso legale anche al fine di segnalare eventuale criticità ovvero questioni che possano essere rilevanti per l attività amministrativa dell Ente; g) sottoscrive tutti gli atti giudiziari di cui è parte l Ente. 3

10 Art. 8 (Tirocinio professionale presso l'avvocatura Provinciale) 1. Presso l Avvocatura Provinciale può essere svolto il tirocinio professionale previsto dall'art. 41 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell ordinamento della professione forense, con le modalità convenute nel contratto di tirocinio di volta in volta stipulato con il praticante. 2. Il praticante viene individuato mediante procedura selettiva. 3. La pratica forense presso l Avvocatura Provinciale non dà, in alcun modo, diritto all assunzione alle dipendenze della Provincia. Art. 9 (Ufficio Unico di Avvocatura Provinciale) 1. Con apposita convenzione ai sensi del comma 12 art. 2 della L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), presso l Avvocatura Provinciale è istituito un Ufficio Legale Unico con altri enti locali per lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati. 2. Possono essere convenute altre forme di collaborazione con gli enti pubblici del territorio, previste dalla vigente normativa, nell'ottica della valorizzazione dell'esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali. Art. 10 (Compensi professionali) 1. All Avvocato dell Avvocatura provinciale, a norma dell articolo 27 del CCNL del comparto regioni autonomie locali siglato in data , sono espressamente riconosciuti dall Amministrazione e spettano i compensi professionali dovuti a seguito di provvedimento giudiziale favorevole all Ente o a questo equiparato per legge in controversie (patrocinate dall Avvocatura interna) giurisdizionali civili, amministrative, penali o tributarie, secondo i principi di cui alla legge professionale n. 247/2012, da aggiungere alla retribuzione salariale e alla retribuzione di posizione e di risultato di cui al CCNL ove previste. 2. Le sentenze favorevoli all Ente sono quelle che, in ogni fase e procedimento cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione ed in ogni grado, anche di appello, lasciano sostanzialmente intatto il provvedimento di cui si contende, ossia: le sentenze nelle quali controparte sia soccombente; le sentenze nelle quali controparte abbia rinunciato alla domanda o agli atti del giudizio; le sentenze con spese compensate, non di soccombenza, anche interlocutorie. Rientrano, quindi, in tale categoria anche le sentenze che dichiarano l improcedibilità, l estinzione, la perenzione, l inammissibilità, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse, la cessata materia del contendere ed altre formule analoghe, o le sentenze che respingano sostanzialmente le domande formulate da controparte, lasciando intatto il provvedimento impugnato; provvedimenti giurisdizionali analoghi, che dichiarano estinto il giudizio per inattività della parte avversaria. 4

11 3. Alle sentenze favorevoli sono equiparati i provvedimenti giurisdizionali, o i provvedimenti equiparati per legge alle sentenze, nei quali sono sostanzialmente accolte le domande dell Ente oltre alle sentenze anche di condanna comunque favorevoli all Amministrazione in relazione alle pretese di controparte, ossia quando l importo corrisposto alla controparte sia inferiore alla metà della domanda. Agli Avvocati spettano altresì i compensi legali a seguito di transazione e/o conciliazione e i compensi di natura professionale in materia penale, nel caso in cui sia stato ottenuto un provvedimento favorevole all Ente. 4. I compensi professionali da corrispondere agli avvocati interni costituiscono parte della retribuzione e non trattamento accessorio non avendo valenza incentivante in quanto con gli stessi non si mira ad aumentare la produttività del personale dell avvocatura interna bensì a compensare il lavoro svolto (cfr. Corte dei Conti sez. riunite n. 51/2011, Corte dei Conti, sez. Liguria n. 86/2013). 5. I compensi professionali di cui al comma 3 e al comma 6 dell art. 9 della L. n. 114/2014 devono intendersi al lordo di ogni onere contributivo e fiscale (es.cpdel e INAIL e IRAP) a carico del datore di lavoro e sono da corrispondersi fino al raggiungimento dei tetti individuali previsti dall art. 9 comma 7 e, solo per le sentenze favorevoli a spese compensate, anche nei limiti dello stanziamento previsto per legge all art. 9 comma Degli onorari introitati a seguito di sentenza favorevole liquidati dalla controparte, nell ambito della convenzione con Enti pubblici o Società controllate dalla Provincia, che hanno dato mandato di rappresentanza all Avvocatura provinciale, spetterà il 20% all Amministrazione Provinciale. Art. 11 (Liquidazione dei compensi). 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni in Legge n. 114/2014, gli incarichi sono attribuiti ai professionisti componenti l'avvocatura Provinciale secondo le competenze, le peculiari specializzazioni e le conoscenze professionali, i risultati raggiunti e la capacità di gestione della pratica di ognuno dei professionisti, tenendo in considerazione la materia oggetto della controversia e/o del contenzioso nel rispetto dei principi di rotazione e di parità di trattamento. 2. L Avvocato coordinatore, con propria determinazione, liquida annualmente nel mese di gennaio con riferimento all anno precedente, i compensi di cui all'art. 10, a favore dei dipendenti avvocati che hanno patrocinato la lite, secondo i criteri stabiliti dal decreto ministeriale d approvazione della tariffa professionale, che gravano sui competenti interventi del bilancio provinciale, appositamente costituiti. A tale scopo, per ogni singola vertenza conclusa, verrà presentata la relativa notula analitica dell'attività e degli adempimenti svolti ovvero provvedimento favorevole che prevede la vittoria delle spese processuali. 3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti di cui dall art. 9 comma 3 L.n. 114/2014, l 80% delle somme recuperate per compensi professionali verrà ripartito tra gli Avvocati e il 20% spetterà all Amministrazione provinciale. 5

12 4. A far data dalla esecutività del presente regolamento, sono riconosciuti agli avvocati addetti le somme pregresse dovute a titolo di compenso professionale dal CCNL del 14/9/ La correlazione tra i compensi professionali di cui al presente regolamento e la retribuzione di risultato di cui all art. 37 del CCNL del della dirigenza e all art 27 del CCNL per il comparto delle Regioni e delle Autonomie locali è stabilita in sede di contrattazioni decentrate integrative. 6. Nelle ipotesi di sentenze favorevoli per l Ente, ove il giudice abbia compensato totalmente o parzialmente le spese di giudizio, il 50% delle somme per compensi professionali verrà ripartito tra gli Avvocati e il 50% spetterà all Amministrazione provinciale. Detti compensi non possono superare il corrispondente stanziamento previsto per l anno Art. 12 (Diritto di accesso) 1. Ai sensi dell art. 24, comma 1, della L. n. 241/1990 s.m.i., in virtù del segreto professionale già previsto dall ordinamento, sono sottratti al diritto di accesso gli atti e gli scritti difensivi, le consulenze tecniche nonché la corrispondenza relativa ai suddetti atti. 2. I pareri resi dai legali, sia esterni che interni, non sono accessibili solo nel caso in cui sia in atto, alla data di richiesta di accesso, un procedimento contenzioso, anche in fase stragiudiziale, oppure allorché si sia in presenza dell inizio di tipiche attività precontenziose e non si tratti di un procedimento amministrativo. Art. 13 (Rinvio) 1. Per quanto non previsto da presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nella legge professionale n. 247/

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