DISCIPLINA DEI COMPENSI PROFESSIONALI SPETTANTI AGLI AVVOCATI DIPENDENTI DEL COMUNE DI PARMA
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- Agata Mattioli
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1 DISCIPLINA DEI COMPENSI PROFESSIONALI SPETTANTI AGLI AVVOCATI DIPENDENTI DEL COMUNE DI PARMA ONORARI AVVOCATURA MUNICIPALE: ADEGUAMENTO AL DISPOSTO DEL DL 90/2014 così come modificato dalla L. 114/2014 di conversione Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del
2 Art. 1 Oggetto 1. Le disposizioni riportate nella presente disciplina regolano i presupposti, la quantificazione e le modalità di ripartizione dei compensi professionali agli avvocati dell Avvocatura Municipale del Comune di Parma, fermo restando il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente nonché dei criteri sottoscritti dalla delegazione trattante sia di parte pubblica che sindacale in data 01/12/2015, con particolare riferimento all art. 23 della Legge 247/2012, alle disposizioni di cui all art. 27 del CCNL del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali vigenti del 14/09/2000, all art. 37 del CCNL del 23/12/1999 per la Dirigenza, in applicazione dell art. 9 del D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014. Art. 2 Affidamento degli incarichi 1. In adeguamento a quanto disposto dall art. 9 del DL 90/2014 così come modificato dalla Legge di conversione n.114/2014, avuto riguardo altresì a quanto disposto dal vigente Regolamento per la disciplina degli incarichi legali si definiscono i seguenti criteri: La rappresentanza e difesa tecnica in giudizio dell Ente è affidata in via prioritaria ai propri dipendenti abilitati alla professione di avvocato ed iscritti, con l autorizzazione dell Ente, nell apposito elenco speciale annesso all Albo degli Avvocati del foro di Parma. Gli incarichi difensivi e consultivi agli avvocati interni sono conferiti dal Dirigente dell Avvocatura Municipale tenuto conto dei carichi di lavoro, dell esperienza e professionalità maturata dai singoli avvocati dipendenti. Gli incarichi interni possono altresì essere conferiti, dal Dirigente dell Avvocatura Municipale, ad un collegio difensivo avuto riguardo alla rilevanza del contenzioso (numerica, economica o strategica), ad esigenze di presidio processuale o ad altre situazioni contingenti che rendono opportuna la costituzione del collegio difensivo. Art. 3 Presupposti per il riconoscimento dei compensi professionali 1. Agli avvocati dipendenti dell Avvocatura Municipale del Comune di Parma (in seguito denominati avvocato/i dipendente/i), sono riconosciuti i compensi professionali per onorari e diritti a seguito del conferimento dell incarico di rappresentanza e difesa in giudizio. 2. I compensi professionali sono dovuti in caso di sentenze favorevoli all Ente, ed in particolare:
3 a) per sentenze devono intendersi i provvedimenti giurisdizionali a cognizione piena e sommaria, pronunciati da una Autorità giudiziaria, ordinaria, amministrativa, contabile o tributaria investita di poteri decisori in occasione di controversie ove è presente un avvocato dipendente dell Ente; b) per sentenze favorevoli si intendono quelle ove le domande e/o eccezioni dell Ente sono state totalmente accolte ovvero quelle che lasciano sostanzialmente intatto l atto o la situazione in essere o, comunque definiscano la causa con esito sostanzialmente favorevole all ente. Art. 4 Erogazione dei compensi professionali 1. I compensi professionali dovuti ai sensi del precedente art. 3, derivanti sia da pronunce con condanna della controparte a rifusione delle spese che da pronunce con compensazione totale o parziale delle spese, sono corrisposte all avvocato dipendente al quale è stato conferito l incarico legale, tenuto conto dei seguenti criteri: Gestione della fase pre-contenzioso Rispetto delle scadenze processuali Partecipazioni alle udienze Memorie prodotte in giudizio Esito favorevole del giudizio Art. 5 Criteri di quantificazione dei compensi professionali 1. Al fine di contemperare l incentivazione dell attività professionale degli avvocati con il trattamento retributivo fondamentale ed accessorio previsto dal contratto di lavoro del personale dipendente e dirigente degli Enti Locali, si stabilisce quanto segue: - Nel caso di condanna della controparte alla rifusione delle spese, l ammontare dei compensi dovuti agli avvocati dipendenti è quello determinato dal Giudice purchè effettivamente incassato e da erogare al netto di CPDEL, INAIL e IRAP a carico dell Ente. La formula per calcolare detti compensi è la seguente: compensi
4 1 + (0, aliquota CPDEL senza virgola + 0, aliquota INAIL senza virgola + 0, aliquota IRAP senza virgola) - Nel caso di compensazione totale o parziale delle competenze di giudizio, l ammontare dei compensi sarà determinato secondo il Regolamento Ministeriale per la determinazione dei parametri e per la liquidazione dei compensi per la professione forense vigente all atto di conferimento dell incarico secondo le seguenti modalità: a) Per le cause di valore determinato si applicano, per ogni fase in cui si articola il processo, gli importi indicati nelle tabelle e nell art. 6 del decreto 10 marzo 2014 n. 55 (o sue eventuali successive modificazioni) con una riduzione del 40%; b) per le cause di valore indeterminabile si applicano per ogni fase in cui si articola il processo, i criteri di cui all art. 5 comma 6 del decreto 10 marzo 2014 n. 55 (o sue eventuali successive modificazioni) con una riduzione del 40%. 2. I compensi lordi, comprensivi di CPDEL e INAIL a carico dell Ente e tenuto conto della necessità di copertura dell onere IRAP gravante sull Amministrazione, sono calcolati con la formula seguente: compensi 1 + (0, aliquota CPDEL senza virgola + 0, aliquota INAIL senza virgola + 0, aliquota IRAP senza virgola) 3. In caso di collegio difensivo tra avvocato/i esterno/i e avvocato/i dipendente/i, in caso di compensazione delle spese, non verrà corrisposto alcun compenso all avvocato dipendente. In caso di sentenze favorevoli con recupero delle spese a carico della controparte, all avvocato interno verrà corrisposta solamente la somma recuperata eccedente il compenso dovuto all avvocato esterno. 4. Il collegio difensivo è ammesso solo in caso di contenzioso di particolare importanza per l Ente, come certificato dall Avvocatura del Comune.
5 Art. 6 Criteri di liquidazione dei compensi 1. I compensi come sopra determinati si intendono dovuti agli avvocati dipendenti nella misura del 100% al netto di CPDEL, INAIL e IRAP a carico ente, nel caso in cui siano rispettati tutti i criteri di cui all art. 4 della presente disciplina, diversamente si procede come di seguito: a) in caso di mancata gestione della fase pre-contenzioso, il compenso come calcolato al precedente art. 5, verrà decurtato del 10%. b) in caso di adempimenti tardivi e in specifico : mancato rispetto delle scadenze processuali mancata partecipazione alle udienze ritardi nella presentazione delle memorie ma comunque di modesta gravità e tali da consentire lo svolgimento della funzione difensiva, il compenso recuperato e determinato ai sensi del precedente art. 5, verrà decurtato del 20% per ogni inadempienza, fino ad un massimo del 60% del compenso. 2. Le somme non erogate resteranno in disponibilità dell Amministrazione. Art. 7 Competenze del Dirigente dell Avvocatura Municipale 1. Le parcelle ed i compensi dovuti nel rispetto della presente disciplina sono liquidati dal Dirigente dell Avvocatura Municipale e sono trasmesse al Dirigente della Struttura competente in materia di Risorse Umane e Organizzazione, il quale provvederà trimestralmente al pagamento degli importi spettanti a ciascun avvocato. Art. 8 Computo e tetto massimo dei compensi. Limiti di stanziamento per i compensi. 1. I compensi professionali maturati in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, sono corrisposti entro i limiti dello stanziamento previsto in bilancio, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all anno 2013.
6 2. I compensi professionali di cui agli articoli 5 e 6 sono attribuiti agli avvocati dipendenti che svolgono la difesa tecnica dell Amministrazione. I compensi verranno erogati a ciascun avvocato dipendente fino alla concorrenza dell importo del trattamento economico lordo complessivo spettante nell anno di deposito della sentenza. 3. Qualora i compensi professionali erogati annualmente agli avvocati dipendenti (dirigenti e titolari di posizione organizzativa) a seguito di sentenze definitive favorevoli superino la retribuzione di risultato attribuita per l anno di riferimento, la stessa non sarà liquidata mentre nel caso di importi inferiori verrà liquidata la differenza. Art. 9 Norma transitoria e finale 1. Il presente regolamento abroga e sostituisce il precedente ed entra in vigore con decorrenza dal 1 gennaio 2015 ad eccezione dell art. 8, comma 3, che si applica con decorrenza dall anno 2016.
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