Comune di Perugia. Al Presidente del Consiglio Comunale Sede ORDINE DEL GIORNO

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1 ORDINE DEL GIORNO Al Presidente del Consiglio Comunale Sede Oggetto: ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO SULL ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, STRALCIO RELATIVO ALLA ORGANIZZAZIONE E ALLA DIRIGENZA, ALLA NORMATIVA NAZIONALE INTERVENUTA IN TEMA DI COMPENSI PROFESSIONALI DEGLI AVVOCATI DIPENDENTI DELL ENTE CRITERI GENERALI PREMESSO CHE: - con deliberazione di Giunta comunale n. 484 del è stato modificato il vigente Regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi stralcio relativo all organizzazione e alla dirigenza inserendo al Capo I relativo all organizzazione degli uffici la sezione III dedicata alla Organizzazione dell Avvocatura Comunale ; - il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l efficienza degli uffici giudiziari», convertito in legge, con modificazioni, dall art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, all art. 9, integralmente riformulato in fase di conversione (rubricato: «Riforma degli onorari dell Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici»), ha ridisegnato la disciplina degli onorari per le Avvocature delle P.A., prevedendo che: «1. I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell Avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni Sono abrogati il comma 457 dell articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e il terzo comma dell articolo 21 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n L abrogazione del citato terzo comma ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti 1 Il primo comma della norma stabilisce il tetto massimo che ha come riferimento l assegno lordo del primo presidente della Corte di Cassazione, ovvero euro annui, quale limite inderogabile, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. Detto limite individuale va letto con il secondo limite di cui al successivo comma 7.

2 di cui al comma 7 2. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell amministrazione. 4. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il 50 per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati e procuratori dello Stato secondo le previsioni regolamentari dell Avvocatura dello Stato, adottate ai sensi del comma 5. Un ulteriore 25 per cento delle suddette somme è destinato a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l Avvocatura dello Stato, da attribuire previa procedura di valutazione comparativa. Il rimanente 25 per cento è destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni. 5. I regolamenti dell Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 e al primo periodo del comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l altro della puntualità negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresì i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo princìpi di parità di trattamento e di specializzazione professionale. 6. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all anno Nei giudizi di cui all articolo 152 delle disposizioni per l attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non può superare il corrispondente stanziamento relativo all anno I compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo. 8. Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6 nonché il comma 7 si applicano a decorrere dall adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In assenza del suddetto adeguamento, a decorrere dal 1 gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell Avvocatura dello Stato. 9. Dall attuazione del presente articolo non devono derivare minori risparmi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente e considerati nei saldi tendenziali di finanza pubblica.»; 2 I compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.

3 CONSIDERATO CHE - il legislatore ha posto in capo agli Enti provvisti di Avvocatura, l obbligo di adeguare i propri regolamenti circa i compensi professionali, al fine di poterli erogare a partire dal , assegnando il termine di tre mesi dall entrata in vigore della legge di conversione, ad oggi spirati (art. 9, D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014); - in mancanza del suddetto adeguamento, a decorrere dal 1 gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse; - gli enti che pongono in essere condotte dilatorie sul punto, determinano effetti erariali e personali riconducibili a responsabilità per danno, sia verso l avvocato dipendente, che verso l Ente medesimo; - è necessario adeguare alla normativa nazionale intervenuta il vigente Regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi stralcio relativo alla organizzazione e alla dirigenza, nella parte afferente alla determinazione dei compensi spettanti in favore dei legali interni del Comune di Perugia; IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA - ad adeguare il Regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi, stralcio relativo alla dirigenza, nella parte relativa alla disciplina della Avvocatura Comunale di cui all art. 5 quater, all art. 9 del D.L n. 90 convertito con modificazioni dalla L n. 114, avente ad oggetto la riforma della disciplina degli onorari dell Avvocatura Generale dello Stato e delle Avvocature degli enti pubblici; - ad operare il sopra citato adeguamento nel rispetto dei seguenti criteri generali: 1) Criteri di assegnazione: la Giunta Comunale dovrà individuare, in conformità a quanto previsto dall art. 9, comma 5 D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014, dei criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenzioni agli avvocati dipendenti dell Amministrazione comunale, da operare ove possibile, secondo sistemi informatici, in base a pri ncipi di parità di trattamento e di specializzazione professionale; 2) Criteri di riparto dei compensi professionali: la Giunta Comunale dovrà prevedere, in applicazione di quanto previsto dall art. 9, comma 5 D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014, che il riparto dei compensi professionali agli avvocati dipendenti dell Amministrazione comunale avvenga in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto, tra l altro, della puntualità negli adempimenti processuali; 3) Costituzione ed accantonamento del fondo:

4 salvo i limiti dello stanziamento corrispondente per l anno 2013 di cui al comma 65 dell art. 9, D.L. n. 90 del , per i compensi professionali spettanti agli avvocati interni dovrà essere creato un idoneo ed unitario fondo in Bilancio costituito dalla sommatoria dei seguenti elementi: compensi, oneri; Irap. 4) Disposizioni fiscali: le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali dovuti al personale dell avvocatura interna hanno natura retributiva pertanto saranno comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro; pertanto i suddetti compensi sono da considerarsi al lordo di detti oneri; l IRAP, invece, rimarrà integralmente a carico del datore di lavoro; pertanto i suddetti compensi professionali dovranno considerarsi al netto dell IRAP che rimarrà a carico dell ente, con prelievo, tuttavia, dal fondo unitario appostato a Bilancio; 5) Ipotesi di erogazione dei compensi professionali: i compensi professionali dovranno essere erogati in favore degli Avvocati Comunali solo in caso di sentenza favorevole all ente, così come stabilito dall art. 9 del D.L. n. 90/2014 convertito in L. 114/2014. Al riguardo, dovranno essere apportate delle modifiche alla vigente norma regolamentare che attualmente consente di attribuire compensi professionali anche in caso di sentenze che, pur non pronunciando nel merito della controversia, definiscono il grado di giudizio con esito sostanzialmente favorevole per l amministrazione, senza precisare che nell ambito di tali giudizi l avvocato deve aver svolto una effettiva attività difensiva ed escludendo quelle pronunce che conseguono a provvedimenti di autotutela o alla tardiva emissione del provvedimento amministrativo dovuto; 6) Erogazione dei compensi professionali: - ai fini della erogazione dei compensi delle attività connesse ai provvedimenti favorevoli per l ente, il Comune di Perugia dovrà attenersi ai tetti di spesa fissati dall art. 9, comma 6, del D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014; - nelle ipotesi di provvedimenti favorevoli al Comune di Perugia i quali pongono a carico della parte soccombente il pagamento delle spese legali sostenute dall amministrazione, i compensi da corrispondere ai professionisti dell avvocatura comunale saranno quelli liquidati in tali provvedimenti. A tali importi dovrà essere applicata una riduzione di natura forfettaria pari ad almeno il 50% delle somme recuperate. Tali riduzioni saranno trattenute dall ente ai sensi dell art. 9 comma 3, D.L. 90/2014. In caso di mancato versamento delle somme da parte del soccombente, le stesse dovranno obbligatoriamente essere recuperate mediante le azioni esecutive previste dal codice di procedura civile. In caso di mancato recupero nulla è dovuto; - nelle ipotesi di provvedimenti che prevedano la compensazione delle spese, ivi comprese quelle di transazione, ai professionisti potrà essere erogato un compenso pari a quanto stabilito dai

5 parametri approvati con D.M. n. 55 del per il valore della controversia, a cui dovrà essere applicata una riduzione pari ad almeno il 50% e comunque nel limite massimo di quanto stabilito dall art. 9, comma 6, D.L. 90/2014; - il calcolo del compenso dovrà avvenire in base alla attività effettivamente prestata dal professionista, attestata da una specifica notula all uopo predisposta dal medesimo professionista a conclusione di ogni singola controversia. Nella predetta notula, predisposta sulla base delle voci di cui al richiamato decreto ministeriale, dovranno essere riportati solo i costi relativi alle prestazioni professionali rese, con esclusione di qualsiasi tipo di spesa legata all utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell ente; - in caso di provvedimenti che stabiliscono una compensazione parziale delle spese, la liquidazione dovrà avvenire sulla base di quanto disposto dal giudice ridotto di almeno il 50%; - qualora il mandato a rappresentare in giudizio l amministrazione comunale sia stato conferito contemporaneamente a più componenti dell Avvocatura, congiuntamente e/o disgiuntamente, le competenze dovranno essere distribuite in modo equo in base alla attività effettivamente prestata; - a prevedere, anche in sede di contrattazione integrativa, delle regole per definire la correlazione, e quindi il rapporto anche quantitativo, tra i compensi professionali annui percepiti, che comunque non potranno superare il limite massimo della retribuzione annua lorda ai sensi dell art. 9, comma 7 del D.L. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014, con la retribuzione di risultato di cui al CCNL per il comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, prevedendo dei criteri di progressiva riduzione di tale retribuzione in ragione dei compensi professionali percepiti, anche al fine di evitare situazioni di indubbio ed ingiustificato vantaggio a favore di dipendenti operanti presso determinati servizi. Perugia, I Consiglieri Cristina Rosetti Stefano Giaffreda Michele Pietrelli (Art. 59. comma 2, Regolamento C.C. L ordine del giorno consiste in una proposta concreta di deliberazione che impegna il Sindaco o la Giunta ad adottare iniziative o interventi di propria competenza, secondo le direttive generali formulate dal Consiglio stesso e che riguarda materie di competenza del Consiglio Comunale nell esercizio delle sue funzioni di indirizzo politico amministrativo, o relativo a provvedimenti iscritti all ordine del giorno. L ordine del giorno viene presentato in forma scritta al Presidente del Consiglio Comunale, il quale ne determina l assegnazione alla Commissione competente per materia, per l esame e l espressione del parere da trasmettere al Consiglio. L ordine di discussione in Commissione è stabilito dall ordine di presentazione ).

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