REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL UFFICIO LEGALE DELL ATENEO. Art. 1 Oggetto. Art. 2 Funzioni dell Ufficio Legale
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1 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL UFFICIO LEGALE DELL ATENEO (Emanato con D.R. rep. N 707 del 6 aprile 2009, prot. n 8860) Art. 1 Oggetto 1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento dell Ufficio Legale dell Ateneo, nonché la corresponsione dei compensi professionali, secondo quanto disposto dal CCNL di comparto vigente in materia, agli Avvocati dipendenti che svolgano attività professionale nell esclusivo interesse dell Università degli Studi di Sassari. Art. 2 Funzioni dell Ufficio Legale 1. All interno dell Amministrazione opera l Ufficio Legale dell Ateneo al quale compete: a) l assistenza all Avvocatura dello Stato per le cause alla stessa affidate; b) l assistenza agli Avvocati del libero foro eventualmente delegati dall Avvocatura dello Stato per le cause di cui alla lettera a); c) l assistenza agli Avvocati interni nella rappresentanza in giudizio dell Amministrazione per le cause ad essi affidate; d) l assistenza istruttoria e amministrativa ai funzionari dell Ateneo eventualmente incaricati della rappresentanza in giudizio presso il collegio di conciliazione e nelle cause di primo grado; e) la formulazione di pareri legali su richiesta degli Organi dell Ateneo, dei Dirigenti e dei Responsabili dei Centri Autonomi di Spesa; f) la predisposizione di transazioni stragiudiziali, su richiesta dei competenti Organi dell Ateneo; g) il recupero dei crediti vantati dall Amministrazione nei confronti di soggetti terzi; h) eventuali ulteriori competenze relative alla verifica di legittimità di atti interni dell Ateneo, anche con rilevanza esterna.
2 2. All interno dell Ufficio Legale, l Ateneo può prevedere la figura di uno o più avvocati interni. 3. Le competenze di cui alle lettere e), f), g), h) vengono ordinariamente esercitate dagli Avvocati interni. 4. Le competenze di cui al comma 1, lettera h) possono venire assegnate all Ufficio su disposizione del Direttore Amministrativo, sentito il Dirigente competente. 5. All Ufficio Legale sono assegnati dei collaboratori amministrativi, che fanno capo gerarchicamente al Dirigente competente. Art. 3 Assegnazione delle cause 1. La Direzione Amministrativa assegna al Dirigente competente tutti i procedimenti di pertinenza dell Ufficio Legale. 2. In esecuzione di quanto previsto nel comma 1, il Servizio Protocollo trasferisce direttamente e materialmente al Dirigente competente tutta la corrispondenza di competenza dell Ufficio Legale. 3. Su proposta del Dirigente competente, il Direttore Amministrativo attribuisce la rappresentanza in giudizio dell Amministrazione per le singole cause all Avvocatura dello Stato, che può delegarne la trattazione ad Avvocati del libero foro o, in alternativa, agli Avvocati interni afferenti all Ufficio Legale o ad altri funzionari dell Amministrazione, qualora ciò sia consentito dalla normativa vigente, sulla base della natura della causa e dei rispettivi carichi di lavoro. 4. Il Direttore Amministrativo, su proposta del Dirigente competente, per particolari e motivate ragioni organizzative, può trasferire ad altro soggetto la rappresentanza in giudizio dell Amministrazione, anche relativamente a cause già iniziate. 5. Il Dirigente competente trasferisce agli Avvocati interni, afferenti all Ufficio Legale, i procedimenti di cui all art. 2, comma 1, lettere e), f), g), h) del presente Regolamento. Art. 4 Relazioni con le altre strutture dell Ateneo 1. Tutte le strutture dell Ateneo sono tenute a collaborare con l Ufficio Legale fornendo tempestivamente la documentazione richiesta, ed eventuali relazioni, utili per la difesa dell Amministrazione in giudizio. 2. La documentazione necessaria viene richiesta alle strutture interessate esclusivamente con nota scritta del Dirigente competente, su richiesta dell Avvocatura dello Stato, degli Avvocati interni o dei funzionari incaricati.
3 Art. 5 Avvocati interni 1. Gli Avvocati interni svolgono in autonomia le proprie funzioni professionali nell ambito delle cause affidate dal Direttore Amministrativo, su proposta del Dirigente competente, e, nell esercizio di tale attività, non si pongono in posizione di subordinazione gerarchica rispetto allo stesso Dirigente. 2. Il Direttore Amministrativo, sentito il parere obbligatorio del Dirigente competente e degli Avvocati interni per le cause loro affidate, determina se resistere o meno negli eventuali gradi successivi di giudizio. 3. L orario di lavoro degli Avvocati interni, nel rispetto comunque di quanto disposto dai CCNL di comparto, risponde ad esigenze di flessibilità, in rapporto agli impegni professionali richiesti. 4. Gli Avvocati interni, oltre alla rappresentanza in giudizio dell Ateneo nell ambito delle cause di cui al comma 1, esercitano le seguenti funzioni: a) forniscono pareri legali agli Organi indicati nell art. 2, comma 1, lettera e); b) esprimono pareri di legittimità in relazione agli atti di cui all art. 2, comma 1, letteraf); c) predispongono transazioni giudiziali e stragiudiziali, d intesa con gli Organi dell Ateneo e i settori dell Amministrazione di volta in volta competenti. 5. Gli Avvocati interni si avvalgono dei collaboratori assegnati all Ufficio Legale, per le funzioni tecniche di supporto relativamente alle cause di cui sono stati incaricati e per l esercizio delle altre loro ulteriori funzioni. Art. 6 Competenze professionali: principi generali 1. In conformità con quanto previsto dal CCNL di comparto vigente, agli Avvocati interni, incaricati del patrocinio dell Università in sede giudiziale ed extra giudiziale, iscritti nell Elenco Speciale dell Albo degli Avvocati patrocinanti le pubbliche amministrazioni, sono corrisposti i diritti di procuratore e gli onorari professionali di avvocato dovuti per l esercizio della loro attività professionale, in caso di sentenze favorevoli all Ente. 2. I diritti e gli onorari di cui al comma 1 sono attribuiti agli Avvocati interni per l attività svolta nei giudizi innanzi a tutti gli organi di giurisdizione ordinaria, amministrativa e speciale, nonché agli organi di giurisdizione equiparata, ivi compresi i collegi arbitrali. 3. I diritti e gli onorari sono dovuti per sentenze favorevoli all Ente passate in giudicato. 4. Per sentenze favorevoli all Ente si intendono quelle che lasciano sostanzialmente intatto il provvedimento di cui si contende, ossia: a) sentenze nelle quali la controparte sia soccombente;
4 b) sentenze nelle quali la controparte abbia rinunciato alla domanda o agli atti del giudizio; c) sentenze che dichiarano l improcedibilità, l estinzione, la perenzione, l inammissibilità della domanda della controparte o il suo difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse ed altre formule analoghe; d) sentenze, ordinanze o provvedimenti giurisdizionali analoghi, che dichiarano estinto il giudizio per inattività della parte avversaria; e) sentenze non rientranti nelle ipotesi sopra citate che lasciano comunque intatto il provvedimento impugnato dalla controparte. 5. Alle sentenze favorevoli sono equiparati: a) i provvedimenti del giudice ordinario o amministrativo che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari di un giudizio in accoglimento delle richieste dell Ente; b) i decreti ingiuntivi non opposti; c) i lodi arbitrali e le transazioni giudiziali comunque favorevoli all Amministrazione in relazione alle pretese della controparte, ossia quando l importo da corrispondere alla controparte sia pari alla metà della domanda o inferiore. 6. Non sono dovuti diritti e onorari per le prestazioni rese nella fase conciliativa, nell ambito dei Collegi di Conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro. Art. 7 Competenze professionali: quantificazione 1. I diritti e gli onorari suddetti vanno riconosciuti, nella misura del minimo previsto dalla tariffa professionale forense stabilita dal Consiglio dell Ordine e vigente al momento della liquidazione, unicamente per le cause assegnate ex novo agli Avvocati interni successivamente all entrata in vigore del presente Regolamento. 2. I diritti e gli onorari di cui all art. 6 del presente Regolamento non possono comunque in nessun caso superare, su base annua, il 60% della retribuzione tabellare annua lorda dell Avvocato dipendente. 3. I diritti e gli onorari di cui al comma 1 si aggiungono alla retribuzione di posizione annua dovuta e sostituiscono la retribuzione di risultato. Art. 8 Pagamento delle competenze professionali 1. Per ogni singola controversia conclusa, giudiziale e stragiudiziale, l importo dei diritti e degli onorari spettanti è determinato dagli Avvocati interni con apposita notula. 2. La notula dei compensi professionali dovuti deve essere inoltrata all Avvocatura Distrettuale dello Stato per l apposizione del visto di congruità. 3. Acquisito il visto di cui al comma 2 del presente articolo, i competenti Uffici dell Amministrazione procederanno alla liquidazione delle somme dovute.
5 Art. 9 Incarichi a funzionari dell Ateneo 1. Qualora l incarico di rappresentanza in giudizio dell Amministrazione venga conferito, come incarico aggiuntivo rispetto alle proprie funzioni istituzionali, ad un funzionario dell Ateneo nell ambito di giudizi di primo grado o di collegi di conciliazione, allo stesso deve essere corrisposta una retribuzione di posizione o un indennità di responsabilità aggiuntiva, secondo quanto disposto dal CCNL di comparto vigente. Art. 10 Efficacia del Regolamento 1. Il presente Regolamento ha effetto dalla data della emanazione, e dovrà essere coordinato con quanto verrà disposto dal nuovo Regolamento di Organizzazione, che verrà approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentite sui criteri generali le Organizzazioni Sindacali e le RSU. Il Rettore (F.to Alessandro Maida)
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