COMUNE DI RIMINI. - Segreteria Generale - ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE. N. : 149 del 30/04/2015
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- Gianmaria Biagi
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1 COMUNE DI RIMINI Segreteria Generale ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE N. : 149 del 30/04/2015 Oggetto : APPROVAZIONE "REGOLAMENTO DELLA AVVOCATURA COMUNALE E DISCIPLINA DEI COMPENSI PROFESSIONALI PER I DIPENDENTI E DIRIGENTI AVVOCATI DI CUI ALL'ART. 9 DEL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90". L anno duemilaquindici, il giorno 30 del mese di Aprile, alle ore 14:00, con la continuazione in Rimini, in una sala della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale. Per la trattazione dell argomento all oggetto indicato, risultano presenti: Pres./Ass. GNASSI ANDREA Sindaco assente LISI GLORIA Vice Sindaco presente BIAGINI ROBERTO Assessore assente BRASINI GIAN LUCA Assessore presente IMOLA IRINA Assessore assente PULINI MASSIMO Assessore presente SADEGHOLVAAD JAMIL Assessore presente VISINTIN SARA Assessore presente Totale presenti n. 5 Totale assenti n. 3 Presiede LISI GLORIA nella sua qualità di VICE SINDACO. Partecipa il SEGRETARIO GENERALE LAURA CHIODARELLI.
2 Deliberazione di G.C. n. 149 del 30/04/2015 Pag. 2 OGGETTO: Approvazione Regolamento della avvocatura comunale e disciplina dei compensi professionali per i dipendenti e dirigenti avvocati di cui all art. 9 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90. LA GIUNTA COMUNALE PREMESSO che il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modifiche dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, all articolo 9 ha riformulato la disciplina degli onorari dell avvocatura generale dello stato e delle avvocature degli enti pubblici prevedendo in particolare per gli avvocati dipendenti degli enti pubblici che: i compensi professionali corrisposti agli avvocati dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo valevole per tutti i dipendenti delle Pubbliche amministrazioni, il cui parametro massimo di riferimento è individuato nel trattamento economico del primo Presidente della Corte di Cassazione; nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e in sede di contrattazione collettiva. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell amministrazione. I regolamenti e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l altro della puntualità negli adempimenti processuali. In tale sede devono inoltre essere disciplinati i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare possibilmente attraverso sistemi informatici, secondo princìpi di parità di trattamento e di specializzazione professionale; in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni, ai dipendenti sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all anno 2013; in ogni caso a ciascun avvocato possono essere attribuiti compensi professionali globalmente non superiori al rispettivo trattamento economico complessivo; le disposizioni relative ai casi di pronunciata compensazione integrale delle spese si applicano alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto Legge, mentre le disposizioni relative alle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese a carico delle controparti si applicano a decorrere dall adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi, che deve avvenire entro tre mesi dall entrata in vigore della legge di conversione; in assenza di adeguamento, a decorrere dal 1 gennaio 2015, non è possibile corrispondere compensi professionali ai legali interni. dall attuazione del presente articolo non devono derivare minori risparmi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente e considerati nei saldi tendenziali di finanza pubblica; VISTO l assetto strutturale dell ente come da ultimo modificato con deliberazione di Giunta comunale del 23 dicembre 2014, n. 376, nell ambito del quale è presente l unità Organizzativa Autonoma Avvocatura Civica, collocata al di fuori delle Direzioni; RICHIAMATA la vigente disciplina contrattuale e gli atti assunti dall Amministrazione in materia di compensi professionali agli avvocati dipendenti dell ente e nello specifico: l articolo 27 del CCNL del 14 settembre 2000 del personale dipendente che prevede che le
3 Deliberazione di G.C. n. 149 del 30/04/2015 Pag. 3 amministrazioni provviste di avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinino la corresponsione dei compensi professionali dovuti a seguito di sentenze favorevoli all ente secondo i principi sanciti dal R.D. 27 novembre 1933 n e disciplinino altresì in sede di contrattazione decentrata integrativa la correlazione tra tali compensi professionali e la retribuzione di risultato di cui all art. 10 del CCNL 31 marzo 1999; l articolo 37 del CCNL 23 dicembre 1999 per il personale dirigente del Comparto Regioni ed Autonomie locali che conferma la facoltà per gli enti provvisti di avvocatura di disciplinare la corresponsione dei compensi professionali dovuti a seguito di sentenze favorevoli all ente secondo i principi di legge professionale (dal R.D. 27 novembre 1933 n. 1578), valutando l eventuale esclusione totale o parziale dei dirigenti interessati dall erogazione della retribuzione di risultato; il CCDI del 12 ottobre 2005 in materia di incentivi economici per i dirigenti avvocati assegnati alla civica avvocatura ai sensi dell articolo 27 del CCNL Area dirigenza del 23 dicembre 1999; il CCDI del 23 novembre 2005 in materia di incentivi specifici per i dipendenti avvocati assegnati alla civica avvocatura ai sensi dell articolo 27 del CCNL del personale dipendente del 14 settembre 2000; il vigente contratto Collettivo Decentrato Integrativo normativo del personale dipendente per il triennio 2013/2015 sottoscritto il 9 agosto 2013 così come integrato dal CCDI 15 gennaio 2015; il vigente contratto Collettivo Decentrato Integrativo normativo del personale dirigente per il triennio 2013/2015 sottoscritto il 26 giugno 2014; PRESO ATTO che la nuova disciplina prevista all art. 9 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modifiche dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 è entrata in vigore il 19 agosto 2014 e impone agli enti di adeguare i regolamenti ed i contratti decentrati integrativi del personale Dirigente e dipendente alle disposizioni in esso contenute; RITENUTO necessario adeguarsi al disposto legislativo; VISTA la Legge 247/2012 del 31 dicembre 2012 rubricata Nuova Disciplina dell Ordinamento forense ; VISTO il Decreto del Ministero della Giustizia del 10 marzo 2014 n. 55 attuativo della legge 247/2013 recante Nuova disciplina dell ordinamento professionale forense che fissa i nuovi parametri forensi; VISTI altresì: l articolo 40 comma 3 bis del D.Lgs. 165/2001 che stabilisce che la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi prevedono; il CCNL 22 gennaio 2004 del personale dipendente del Comparto Regioni ed Autonomie locali, in particolare gli articoli 3 e 4 e il CCNL 22 febbraio 2006 del personale dirigente del Comparto Regioni ed Autonomie locali, in particolare gli articoli 3 e 4 che disciplinano il sistema delle relazioni sindacali e i tempi e la procedura per la stipulazione dei contratti collettivi decentrati integrativi; DATO ATTO che il Segretario Generale, con la collaborazione dei dirigenti Responsabili dell Unità Organizzativa Autonoma Avvocatura Civica e del Responsabile della Direzione
4 Deliberazione di G.C. n. 149 del 30/04/2015 Pag. 4 Organizzazione Cultura e Turismo, ha redatto la bozza del nuovo Regolamento della avvocatura comunale nonché la disciplina dei compensi professionali per i dipendenti e dirigenti avvocati di cui all art. 9, comma 3 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114; DATO ATTO ancora che: in data 15 gennaio 2015 è stato sottoscritto definitivamente il Contratto decentrato integrativo per il personale dipendente di integrazione del CCDI normativo per il triennio sottoscritto definitivamente in data 9 agosto 2013 che all articolo 4 riscrive la disciplina delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge prevista all articolo 11 del CCDI normativo del personale dipendente del 9 agosto 2013 in attuazione delle disposizioni del D.L. 90/2014 in tema di incentivi per la progettazione e l innovazione; PRECISATO che: in data 19 marzo 2015 sono state trasmesse alle delegazioni trattanti di parte sindacale: l ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo del personale Dirigente del Comune di Rimini di integrazione del CCDI normativo per il triennio 2013/2015 del 26 giugno 2014 in attuazione dell articolo 9 della L. 114/2014; l ipotesi di CCDI del Personale dipendente del comune di Rimini modifica all'art. 11 del CCDI normativo per il triennio 2013/2015 del 9 agosto 2013, come integrato dal CCDI 15 gennaio 2015; in data 24 marzo 2015 è stata trasmessa alle delegazioni trattanti di parte sindacale la bozza del nuovo Regolamento della avvocatura comunale e disciplina dei compensi professionali per i dipendenti e dirigenti avvocati di cui all art. 9 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114; in data 25 marzo 2015, le delegazioni (pubblica e sindacale) hanno avviato il confronto sulle precitate ipotesi di Contratto decentrato integrativo e sul Regolamento dell Avvocatura comunale; le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale (area dirigenti e comparto) hanno svolto un ampio confronto sulla disciplina regolamentare di cui all articolo 9 comma 3 del D.L. 90/2014 relativa alla corresponsione dei compensi professionali a favore degli avvocati dipendenti e dirigenti in caso di cause vinte con recupero delle spese legali a carico delle controparti, nonché sull adeguamento dei contratti collettivi decentrati normativi dell area della dirigenza e del personale dipendente alle disposizioni di Legge; in data 24 aprile 2015 si è concluso il confronto sul Regolamento dell Avvocatura comunale e sono state sottoscritte: l ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo del personale Dirigente del Comune di Rimini di integrazione del CCDI normativo per il triennio 2013/2015 del 26 giugno 2014 in attuazione dell articolo 9 della L. 114/2014; l ipotesi di CCDI del Personale dipendente del comune di Rimini modifica all'art. 11 del CCDI normativo per il triennio 2013/2015 del 9 agosto 2013, come integrato dal CCDI 15 gennaio 2015; RILEVATO che: le ipotesi di contratti collettivi decentrati integrativi di modifica dei vigenti CCDI normativi del personale dipendente e dirigente prevedono che i beneficiari, i criteri e le modalità di ripartizione degli incentivi di cui all art. 9 del D.L. 90/2014 vengono definiti in sede regolamentare previo confronto con le rappresentanze sindacali; ai sensi del comma 6 dell articolo 9 della Legge n. 114/2014 nelle cause vinte in cui il
5 Deliberazione di G.C. n. 149 del 30/04/2015 Pag. 5 giudice ha stabilito la compensazione integrale delle spese, la corresponsione dei compensi professionali continua ad essere disciplinata dalle vigenti norme contrattuali di cui al CCDI per i dirigenti avvocati sottoscritto il e al CCDI dipendenti avvocati sottoscritto il con la sola novità che si applicano le vigenti tariffe professionali; in base alla disciplina regolamentare e contrattuale gli incentivi vengono corrisposti tenendo a riferimento il criterio della cassa per quanto riguarda i compensi derivanti da cause vinte con condanna della parte soccombente al pagamento delle spese e con il criterio della competenza per quanto riguarda i compensi derivanti da cause vinte con compensazione delle spese, e comunque entro il limite massimo individuale individuato dal CCDI del 12 ottobre 2005 per il personale dirigente e del 23 novembre 2005 per il personale dipendente e titolare di incarico di posizione organizzativa e comunque nel rispetto dei vincoli stabiliti dalla normativa in materia; rimane invariata la disciplina relativa alla correlazione con l incentivo di produttività e la retribuzione di risultato definita dal comma 18 del precitato CCDI 9 agosto 2013 per i titolari di incarichi di posizione organizzativa/alta professionalità e dal comma 2 dell articolo 4 del CCDI 26 giugno 2014 per il personale dirigente; DATO ATTO che: l articolo 9 del D.L. 90/2014 nel disciplinare la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati delle pubbliche amministrazioni, stabilisce al comma 3 che nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni ; il decreto del Ministero della giustizia, 10 marzo 2014, n. 55, rubricato Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell articolo 13, comma 6 della Legge 247/2012 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2014, n. 77) all articolo 2 comma 2 stabilisce che oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all avvocato è dovuta una somma per il rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione ; PRECISATO che i dipendenti e dirigenti avvocati del Comune di Rimini non sostengono in proprio alcuna spesa per il funzionamento della Civica Avvocatura (per spesa per i locali, cancelleria, personale di segreteria, ecc.); CONSIDERATO che stante il tenore letterale della disposizione, appare dubbio se le spese forfettarie debbano essere riversate ai legali dell ente o debbano essere trattenute dal Comune; RITENUTO necessario, con riferimento alla previsione dell articolo 12, comma 1 del regolamento: chiedere alla Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per l Emilia Romagna un parere circa la spettanza nell ambito dei compensi professionali delle spese forfettarie di cui all art. 2 del DM 55/2014 (ai legali o al Comune); assumere le determinazioni conclusive sul punto controverso, uniformandosi al parere (trattenendo definitivamente le somme o riversandole agli avvocati); RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni in data odierna con cui si autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere definitivamente: il CCDI del personale dipendente del Comune di Rimini modifica all articolo 11 del
6 Deliberazione di G.C. n. 149 del 30/04/2015 Pag. 6 CCDI normativo per il triennio 2013/2015 del 9 agosto 2013, come integrato dal CCDI 15 gennaio 2015; il CCDI del personale dirigente del Comune di Rimini di integrazione del CCDI normativo per il triennio 2013/2015 sottoscritto definitivamente in data 26 giugno 2014; VISTA la bozza di Regolamento della Avvocatura comunale e disciplina dei compensi professionali per i dipendenti e dirigenti avvocati di cui all art. 9 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, siccome risultante dalla conclusione del confronto con le rappresentanze sindacali, la RSU e la RSA; PRECISATO che il nuovo Regolamento decorre dal 1 gennaio 2015; VISTO il parere favorevole espresso in data 30 aprile 2015 dal Responsabile della Direzione Organizzazione, Cultura e Turismo ai sensi dell art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi; VISTO il parere favorevole espresso in data 30 aprile 2015 dal Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in ordine alla regolarità contabile della proposta di cui trattasi; ACQUISITO il parere di legittimità formulato dal Segretario comunale in data 30 aprile 2015, ai sensi dell art. 5 comma 3 del Regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione del Consiglio comunale in data 24 gennaio 2013, n. 4, A VOTI unanimi espressi per alzata di mano; DELIBERA 1) di approvare il Regolamento della Avvocatura comunale e disciplina dei compensi professionali per i dipendenti e dirigenti avvocati di cui all art. 9 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 allegato A alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale; 2) di stabilire che il precitato Regolamento dell Avvocatura comunale si applichi a decorrere dal 1 gennaio 2015; 3) di dare atto che: le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale (area dirigenti e comparto) hanno svolto un ampio confronto sulla disciplina regolamentare di cui all articolo 9 comma 3 del D.L. 90/2014 relativa alla corresponsione dei compensi professionali a favore degli avvocati dipendenti e dirigenti in caso di cause vinte con recupero delle spese legali a carico delle controparti, nonché sull adeguamento dei contratti collettivi decentrati normativi dell area della dirigenza e del personale dipendente alle disposizioni di Legge; in data 24 aprile 2015 si è concluso il confronto sul Regolamento dell Avvocatura comunale e sono state sottoscritte: l ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo del personale Dirigente del Comune di Rimini di integrazione del CCDI normativo per il triennio 2013/2015 del 26 giugno 2014 in attuazione dell articolo 9 della L. 114/2014; l ipotesi di CCDI del Personale dipendente del comune di Rimini modifica all'art. 11
7 Deliberazione di G.C. n. 149 del 30/04/2015 Pag. 7 del CCDI normativo per il triennio 2013/2015 del 9 agosto 2013, come integrato dal CCDI 15 gennaio 2015; ai sensi del comma 6 dell articolo 9 della Legge n. 114/2014 nelle cause vinte in cui il giudice ha stabilito la compensazione integrale delle spese, la corresponsione dei compensi professionali continua ad essere disciplinata dalle vigenti norme contrattuali di cui al CCDI per i dirigenti avvocati sottoscritto il e al CCDI dipendenti avvocati sottoscritto il con la sola novità che si applicano le vigenti tariffe professionali; 4) di ritenere necessario con riferimento alla previsione dell articolo 12 comma 1 del regolamento: chiedere alla Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per l Emilia Romagna un parere circa la spettanza nell ambito dei compensi professionali delle spese forfettarie di cui all art. 2 del DM 55/2014 (ai legali o al Comune); assumere le determinazioni conclusive sul punto controverso uniformandosi al parere (trattenendo definitivamente le somme o riversandole agli avvocati); 5) di dare atto che con le proprie precedenti deliberazioni in data odierna si autorizzava il presidente della delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere definitivamente: il CCDI del personale dipendente del Comune di Rimini modifica all articolo 11 del CCDI normativo per il triennio 2013/2015 del 9 agosto 2013, come integrato dal CCDI 15 gennaio 2015; il CCDI del personale dirigente del Comune di Rimini di integrazione del CCDI normativo per il triennio 2013/2015 sottoscritto definitivamente in data 26 giugno 2014; 6) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dall art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamati nella premessa. LA GIUNTA COMUNALE Attesa l urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento, ai sensi dell articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; A VOTI unanimi espressi per alzata di mano; DELIBERA di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
8 Deliberazione di G.C. n. 149 del 30/04/2015 VICE SINDACO SEGRETARIO GENERALE F.to LISI GLORIA F.to LAURA CHIODARELLI RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto, su conforme dichiarazione del Dipendente Comunale incaricato dal servizio, attesta che per copia della presente deliberazione e' stata disposta la pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni dal Rimini lì SEGRETARIO GENERALE Laura Chiodarelli
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