Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico Terni

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1 Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico Terni CIRCOLARE N 090 [CIRC_090 - tutti - disposizioni sulla vigilanza e sulla sicurezza liceo classico] Terni, li 24 settembre 2015 AL PERSONALE DOCENTE AL PERSONALE ATA AL DSGA AGLI STUDENTI Dell I.I.S. Liceo Classico Oggetto: DISPOSIZIONI GENERALI SULLA VIGILANZA E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO Nel rinnovare l augurare a tutto il personale della scuola un sereno svolgimento dell anno scolastico, manifesto il mio apprezzamento per il proficuo lavoro di programmazione delle attività svolto nel periodo precedente l inizio delle lezioni. Un particolare ringraziamento lo rivolgo al personale ATA per la disponibilità e la fattiva collaborazione profuse in occasione dei lavori di adeguamento degli impianti di riscaldamento nel plesso del Liceo Classico favorendo, così, il regolare avvio dell anno scolastico. Con la presente desidero ricordare a tutti che l organizzazione della scuola è in funzione della crescita e del successo formativo degli studenti, di un loro positivo inserimento nella società che un domani li vedrà, mi auguro, protagonisti. Per il buon funzionamento di questa scuola e per la creazione di un ambiente favorevole al raggiungimento dell obiettivo enunciato indico alcune fondamentali norme comportamentali desunte dal regolamento d istituto e dal patto di corresponsabilità vigenti che i coordinatori di classe sono tenuti ad illustrare agli studenti invitandoli anche alla diretta consultazione sui siti istituzionali delle due istituzioni scolastiche. Con la presente comunicazione richiamo l attenzione delle SS.LL. sull importanza: a) della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.L.vo 81/2008); b) della vigilanza sugli alunni minori (artt e 2048 C.C. e art. 61 L. 312/1980 e successive modifiche) anche al di fuori delle attività in cui questi sono equiparati ai lavoratori (art. 2, comma 1 lett. a del D.L.vo 81/2008); contestualmente fornisco istruzioni di carattere organizzativo relative agli obblighi derivanti dai predetti ambiti della sicurezza. SICUREZZA COME ORGANIZZAZIONE DI SISTEMA La sicurezza è un processo complesso il cui livello può essere innalzato solo alla condizione di integrare un insieme articolato di funzioni; di seguito se ne richiamano le principali: - comportamenti individuali e collettivi; - attivazione dei servizi previsti dal D.L.vo 81/2008 ( prevenzione e protezione ; evacuazione di emergenza e antincendio ; primo soccorso ); - assegnazione di incarichi specifici (es. fiduciario di plesso, addetto al servizio di primo soccorso etc);

2 - competenze e formazione; - prevenzione; - pianificazione dei comportamenti da adottare in caso d emergenza o in situazione di criticità; - documentazione e comunicazione interna ed esterna, inclusa la cartellonistica e la segnaletica d emergenza. SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.L.vo 81/2008) Allo scopo di richiamare gli impegni connessi con questo ambito riporto l art. 20 del D.L.vo 81/2008 Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori 1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 2. I lavoratori devono in particolare: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza; d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l obbligo di cui alla successiva lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente. 3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. In particolare si richiama l attenzione sui seguenti obblighi: - prendere conoscenza e memorizzare: - le segnalazioni e gli avvisi d emergenza;

3 - il piano d evacuazione d emergenza e vie di fuga; - i numeri telefonici per i servizi esterni d emergenza (sanitaria, antincendio, pubblica sicurezza ecc); - i fattori di rischio segnalati nei documenti di valutazione, negli avvisi e nelle comunicazioni; -osservare e, a seconda delle competenze, far osservare, le misure atte a eliminare o ridurre gli effetti dei fattori di rischio segnalati; - in caso di situazioni di rischio sopravvenute o non rilevate in precedenza, limitate ad aree circoscritte e non richiedenti l evacuazione d emergenza, il personale presente deve: a) urgentemente provvedere ad isolare o interdire l area interessata e, ove necessario, apporre le opportune segnalazioni; b) segnalare la situazione di rischio, direttamente o per il tramite del fiduciario o altro membro degli organigrammi per la sicurezza, all ufficio di segreteria o allo scrivente, la situazione di rischio rilevata; - in caso di effettuazione di attività o lavorazioni implicanti posizioni di dislivello rispetto al pavimento del locale è assolutamente vietato salire su sedie, tavoli o altri arredi; viceversa è obbligatorio: - l'impiego di scale a pioli o altri dispositivi conformi alle norme vigenti; - verificare, prima dell'uso, l'integrità e lo stato di manutenzione della scala; - assicurarsi dell adeguata aderenza alle superfici d'appoggio; - impiegare scarpe con aderenza e allacciamento adeguati; - effettuare la lavorazione insieme ad un collega che fornisca assistenza; le predette lavorazioni sono vietate a chi sia soggetto o abbia avuto, in precedenza, episodi non sporadici di vertigine o svenimento; - Il lavaggio dei pavimenti deve essere effettuato nei momenti di minimo di transito nei locali scolastici (prima dell'ingresso o dopo l'uscita degli alunni e personale). In caso di necessità il lavaggio può essere effettuato in altri momenti della giornata scolastica; in tal caso l'addetto opera per parti sequenziali e provvede ad interdire l'area interessata. In ogni caso l'addetto provvede ad apporre apposita segnalazione di "pavimento bagnato". - Il D.S.G.A. è delegato alla verifica della presenza e completezza delle cassette di pronto soccorso, dei D.P.I. e ai necessari acquisti. - La movimentazione manuale dei carichi potenzialmente in grado di determinare lesioni da sforzo o patologie da sovraccarico è effettuata mediante dispositivi meccanici di riduzione degli attriti. Per ogni ulteriore specificazione si rinvia all'allegato XXXIII del D.L.vo 81/ I lavoratori addetti a dispositivi dotati di video-terminali, in assenza di diversa disposizione contrattuale, effettuano una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale; tale pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro. Per ogni ulteriore specificazione si rinvia all'allegato XXXIV del D.L.vo 81/2008. VIGILANZA SUGLI ALUNNI MINORI: ARTT E 2048 DEL C.C. E ALTRE DISPOSIZIONI SULLA TUTELA DELLA SALUTE DEGLI ALUNNI

4 Di seguito si riportano gli articoli del C.C. sopra richiamati: Art del Codice Civile Danno cagionato dall'incapace In caso di danno cagionato da persona incapace d'intendere o di volere (Cod. Pen. 85 e seguenti), il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.. Art del Codice Civile Responsabilità dei genitori; dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte.i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti (2130 e seguenti) nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto. Allo scopo di facilitare la piena comprensione degli obblighi connessi con la vigilanza sugli alunni minori si riporta una parte del parere dell AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA n 518 del 4/12/2001 L art c.c. pone una presunzione di responsabilità a carico dei precettori in caso di danno cagionato da fatto illecito dei loro allievi, che può essere superata soltanto con la dimostrazione di aver esercitato la sorveglianza sugli stessi con una diligenza diretta ad impedire il fatto con la conseguenza che, ove manchino anche le più elementari misure organizzative per mantenere la disciplina tra gli allievi, non si può invocare quella imprevedibilità del fatto che, invece, esonera da responsabilità soltanto nelle ipotesi in cui non sia possibile evitare l evento nonostante la sussistenza di un comportamento di vigilanza adeguato alle circostanze.(cass. 22 gennaio 1990 n. 318).. Dispone l'art c.c. che "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto". Dispone l'art c.c che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto". Le due norme, che si distinguono a seconda che autore del fatto sia un soggetto privo di capacità di intendere e di volere oppure sia capace, stabiliscono entrambe una presunzione di responsabilità iuris tantum (è cioè ammessa Ia prova liberatoria) a carico di precettori e insegnanti.

5 La responsabilità sussiste tanto nella ipotesi di atti dannosi compiuti dagli alunni nei confronti di terzi quanto nella ipotesi di danni che gli alunni possano procurare a se stessi con la loro condotta. La responsabilità viene meno allorché si provi che l'insegnante non ha potuto impedire il fatto e, quindi, si dimostri che lo stesso ha esercitato la vigilanza sugli alunni nella misura dovuta e che nonostante l'adempimento di tale dovere il fatto dannoso, per la sua repentinità ed imprevedibilità, gli abbia impedito un tempestivo ed efficace intervento (tra le tante Cass. Sez. III, 3 giugno 1993, n, 4945). Con riferimento alla durata dell'obbligo di vigilanza, si ritiene che la responsabilità... ricorra anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto al di fuori dell'orario delle lezioni, ove ne sia consentito l'anticipato ingresso nella scuola o la successiva sosta, sussistendo l'obbligo delle autorità scolastiche di vigilare sul comportamento degli scolari per tutto il tempo in cui costoro vengono a trovarsi legittimamente nell'ambito della scuola fino al loro effettivo licenziamento... Al capo d'istituto ora dirigente scolastico competono compiti di natura amministrativa.i compiti dì organizzazione e controllo spettanti al capo di istituto... di sollecitare l'intervento di altri organi dotati della competenza necessaria). ** ** ** ** La Corte di Cassazione ( Sez. Civ. Sez. III n /2000 ) ha determinato che " l affidamento del minore alla custodia di terzi (insegnanti) solleva il genitore dalla presunzione di colpa in vigilando ma non anche da quella di colpa in educando, i genitori rimanendo comunque tenuti a dimostrare, per liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto dal minore in un momento in cui lo stesso si trovava soggetto alla vigilanza di terzi, di avere impartito al minore stesso un educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti ". Conseguentemente il genitore deve essere in grado di dimostrare " di avere impartito al figlio un educazione normalmente idonea, in relazione al suo ambiente, alle sue attitudini ed alla sua personalità, ad avviarlo ad una corretta vita di relazione e, quindi, a prevenire un suo comportamento illecito, nonché, in particolare, a correggere quei difetti ( come l imprudenza e la leggerezza ) che il minore ha rivelato ( v. Cass. civ. n del 6 dicembre 1986 ). La giurisprudenza ha stabilito anche che il genitore deve verificare e accertarsi che il minore abbia effettivamente assimilato l educazione ricevuta e che il mantenga un comportamento conforme alla educazione impartita. Una sentenza della Corte dei Conti ha precisato il valore dei doveri di sorveglianza: L obbligo di sorveglianza della scolaresca, ricadente sul personale docente, durante l orario di servizio, ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio, in quanto articolazione del generale dovere di vigilanza sui minori : pertanto nel caso di concorrenza di più obblighi, derivanti dal rapporto di servizio dell insegnante, e di una situazione di incompatibilità per l adempimento degli stessi, non consentendo circostanza obiettive di tempo e di luogo la contemporanea osservanza, la scelta del docente deve ricadere sull adempimento dell obbligo di vigilanza; né vale ad esonerare il docente da responsabilità l eventuale incarico di supplenza, al riguardo assegnato ad un bidello, essendo tale strumento sostitutivo palesemente inadeguato (Sez. I sentenza n 172 del 24/09/1984). Pertanto, è fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall aula e lasciare incustodita la classe durante l ora di lezione. In caso di grave necessità

6 il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall aula, di incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico in servizio sul piano dell'edificio in cui si trova la classe, di vigilare momentaneamente sugli alunni. La vigilanza sui minori con disabilità grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall assistente assegnato dal Comune o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico. I collaboratori scolastici all uopo individuati dal Direttore S.G.A. hanno il compito di cooperare con gli insegnanti per la sorveglianza e l assistenza agli alunni portatori di handicap con particolare riguardo a quelli portatori di handicap psichico grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi Premesso quanto sopra richiamo l attenzione delle SS.LL. sulle disposizioni organizzative di seguito riportate. Gli studenti, al mattino, prima del suono della prima campanella attenderanno fuori dai locali scolastici. Al suono della prima della seconda campanella, che darà inizio alla prima ora di lezione. Gli insegnanti della prima ora, nel momento in cui suona la prima campanella, dovranno già essere in classe, per vigilare sull ingresso degli studenti. Ai sensi dell art. 29, comma 5 del CCNL per assicurare l accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell inizio delle lezioni e ad assistere all uscita degli alunni medesimi. E appena il caso di sottolineare la necessità per i docenti di assicurare la massima puntualità. Solo eccezionalmente, per comprovati e urgenti motivi addotti dai genitori, e solo se accompagnato da uno dei genitori o da una persona adulta da essi delegata, potrà essere accordato ad uno studente minorenne il permesso di uscita in anticipo o il permesso di allontanarsi temporaneamente dalla scuola. Il permesso di uscita in anticipo o di temporaneo allontanamento dalla scuola potrà essere disposto dal dirigente scolastico, da un suo collaboratore o dal docente presente in classe. Anche gli studenti maggiorenni, qualora chiedano di uscire in anticipo rispetto al termine delle lezioni, dovranno motivare adeguatamente la richiesta, che comunque resta oggetto di valutazione autonoma del dirigente scolastico Durante le ore di lezione, gli studenti possono essere fatti uscire dall aula, per recarsi ai servizi, uno alla volta. Al cambio dell ora, in attesa dell insegnante dell ora successiva, gli studenti non possono uscire dall aula. - La pausa di socializzazione ha la durata di 10 minuti e si svolge dalle ore 10:55 alle 11:05. Esclusivamente per le classi il cui orario giornaliero sia di sei ore di lezione, si prevede una seconda pausa di 5 minuti, alle ore 12:55per consentire agli alunni di mangiare o di bere o di recarsi ai servizi in gruppi di massimo 5 persone. Nel corso della pausa di socializzazione la

7 vigilanza sugli alunni è affidata a tutti gli insegnanti e ai collaboratori scolastici presenti a scuola, secondo un ordine di servizio emanato dal dirigente scolastico all inizio dell anno scolastico. Tale ordine di servizio distribuisce gli insegnanti nelle varie aree dove agli studenti è concesso di accedere. Le motivazioni delle assenze vanno presentate subito dopo l appello all insegnante della prima ora. Le assenze sono motivate se firmate dai genitori, o da chi ne fa le veci, o dagli alunni stessi, se maggiorenni. L alunno privo di richiesta di giustificazione viene ammesso in classe, ma dovrà presentare la richiesta il giorno successivo. L assenza non giustificata entro il secondo giorno, compreso quello del rientro in classe, sarà ritenuta ingiustificata. Il permesso di entrata posticipata o di uscita anticipata, la cui giustificazione non sarà presentata entro i due giorni successivi al rientro in classe, verrà ritenuto ingiustificato e sarà considerato elemento di giudizio negativo per l assegnazione del voto di comportamento. Le responsabilità disciplinari connesse alle assenze, agli ingressi in ritardo e alle uscite in anticipo degli studenti vengono disciplinate dal Regolamento di disciplina in vigore nell Istituto. Durante lo svolgimento delle attività didattiche gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a spegnere il telefono cellulare e qualsiasi altro dispositivo elettronico il cui funzionamento possa arrecare disturbo al normale svolgimento delle attività medesime. Nel caso in cui lo studente non rispetti le disposizioni di cui sopra o faccia un uso scorretto del telefono cellulare o di altri dispositivi elettronici, l insegnante procederà al ritiro temporaneo di detti strumenti, per tutta la durata della lezione e le consegnerà al D.S. o in Segreteria didattica. Tali dispositivi potranno essere ritirati solo dal genitore dell alunno, se minorenne; gli alunni maggiorenni li potranno ritirare personalmente dopo tre giorni dal sequestro. L insegnante, inoltre, darà comunicazione dell accaduto al dirigente scolastico, il quale, in caso di recidiva o di particolare gravità della mancanza (es. utilizzare tali dispositivi per copiare durante delle prove di verifica) darà luogo ad un provvedimento disciplinare. Qualora sia l insegnante a non rispettare le disposizioni sopra richiamate, gli studenti sono chiamati a darne comunicazione al dirigente scolastico. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, eventuali esigenze di comunicazione degli studenti alle rispettive famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, potranno essere soddisfatte tramite la segreteria didattica o direttamente dall insegnante con il proprio cellulare. Le comunicazioni delle famiglie agli studenti potranno avvenire solo chiamando il numero telefonico della scuola. Durante le attività didattiche, gli insegnanti potranno comunicare con le proprie famiglie solo per esigenze di particolare urgenza e gravità Sono interdetti al fumo tutti i locali della scuola ed anche i cortili e gli spazi aperti compresi nel perimetro dell Istituto.

8 Premesso che tutto il personale scolastico, docente e non docente, in servizio presso l istituto ha il dovere dell applicazione del divieto, i responsabili preposti al controllo dell applicazione del divieto di fumo vengono individuati nelle persone del Dirigente Scolastico e dei soggetti designati dallo stesso con apposito decreto, come indicato sui cartelli di divieto di fumo esposti in tutti gli spazi dell Istituto ove esso vige. È compito dei preposti: a. vigilare nelle aree di loro competenza sulla corretta apposizione e sulla costante presenza dei cartelli informativi (contenenti la scritta VIETATO FUMARE e i riferimenti alla normativa vigente, alle sanzioni previste e ai soggetti incaricati dell applicazione), da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto; b. vigilare sulla scrupolosa osservanza del divieto, accertare le infrazioni e contestare immediatamente ai trasgressori l avvenuta violazione, verbalizzandola mediante l'apposita modulistica; c. notificare la violazione del divieto, per il tramite degli uffici amministrativi, mediante raccomandata con avviso di ricevuta (copia del verbale di accertamento dell infrazione, con allegato bollettino di conto corrente postale per il versamento della sanzione) alle famiglie dei minorenni sorpresi a fumare e ai trasgressori, comunque identificati, che abbiano rifiutato la notifica. COLLABORATORI SCOLASTICI Nella presente circolare sono più volte menzionati i collaboratori scolastici. Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA. In particolare, l art. 47, comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 (Tab. A) prevede obblighi di vigilanza anche del personale ATA. Infatti il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come controllo assiduo e diretto a scopo cautelare, degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all orario delle attività didattiche e durante l intervallo. ASSICURAZIONE ALUNNI Si ricorda in questa sede l'opportunità di stipulare la polizza di RC per una tutela civile che consenta maggior tranquillità e serenità alle famiglie ed agli operatori della scuola. Il Patto educativo di corresponsabilità è finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra l istituto, gli studenti e le loro famiglie. Il Patto educativo di corresponsabilità viene sottoscritto, all atto dell iscrizione annuale, dal Dirigente Scolastico, dallo studente e dal genitore dello studente, dai docenti e dal personale A.T.A. Il Patto educativo di corresponsabilità può essere sottoposto a revisione ogni qualvolta il Consiglio di Istituto lo ritenga necessari. Il Patto educativo di corresponsabilità può essere sottoposto a revisione ogni qualvolta il Consiglio di Istituto lo ritenga necessario

9 TESSERINO DI RICONOSCIMENTO Ai sensi dell art. 69 del decreto legislativo n. 150/2009 si ricorda che: I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro. I collaboratori del D.S. sono tenuti a vigilare affinché il personale dipendente dell istituzione scolastica osservi tale obbligo. SITUAZIONI NON RIPORTATE NEL PRESENTE ESTRATTO. In questi casi sono fatte salve le norme attualmente in vigore in materia scolastica. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO A.S. IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Prof.ssa Roberta Bambini) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell art. 3, comma 2 del D.lgs 39/1993

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