Unioni Civili. Informazioni per l Assemblea Plenaria. Spokesman: Paolo Garberoglio
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- Guido Cipriani
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1 Unioni Civili Informazioni per l Assemblea Plenaria
2 I termini L Unione Civile è il riconoscimento istituzionale della coppia di fatto. Per coppie di fatto si intendono tutte quelle forme di convivenza fra due persone (di sesso diverso o dello stesso sesso), legate da vincoli affettivi ed economici, che non accedono volontariamente al matrimonio, o che sono impossibilitate a contrarlo. Negli ultimi venti anni al Parlamento italiano sono state presentate molte proposte di legge, nessuna della quali però è mai stata approvata. Per una visione più ampia della stato attuale, vediamo prima la situazione in Europa:
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4 Lo stato attuale E convinzione comune che le coppie di fatto in Italia non abbiano diritti e doveri. In realtà non è così: il problema è che non sono omogenei, non derivano cioè da una normativa unitaria ed organica come nel caso del matrimonio, ma sono frammentari. Allo stato attuale per le coppie di fatto valgono i diritti: - previsti da leggi specifiche - derivanti dalla giurisprudenza (cioè da sentenze che costituiscono precedenti) - derivanti da autonomia contrattuale (contratti fra i conviventi, che creano cioè diritti e doveri solo fra i contraenti come in qualsiasi contratto)
5 Diritti da leggi specifiche - La prima legge italiana che contiene riferimenti ai conviventi è del 1918 e prevede che la convivente (e non solo quindi la vedova) possa chiedere ed ottenere la pensione di guerra. - L'ordinamento penitenziario prevede espressamente che gli incontri con i detenuti possano essere chiesti sia dai familiari del recluso sia dal convivente di questo. - L'art. 342 bis del Codice civile prevede che, quando la condotta del coniuge o di altro convivente sia causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice possa allontanarlo dalla casa familiare. - La Legge n. 40 del 2004 consente espressamente non solo ai coniugi, ma anche ai conviventi di ricorrere a tecniche di procreazione assistita. (è comunque specificato che la possibilità è concessa a "coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi ) - Nel 2009 il Garante della Privacy ha riconosciuto il diritto del convivente a richiedere copia della cartella clinica del/la compagno/a deceduto/a, nonostante l'opposizione degli eredi.
6 Diritti da Giurisprudenza Ci sono diverse sentenze che garantiscono diritti alla coppia di fatto, fra i più noti: - La Corte costituzionale con sentenza n. 404 del1988, ha stabilito che, in caso di decesso del titolare di un contratto di locazione, il convivente ha il diritto a succedere nel contratto. - La Cassazione, sentenza n del 2005 e del 2011, stabilisce che l'altro convivente possa avanzare sempre la domanda di risarcimento del danno da fatto illecito subito dal partner, esattamente come accade per la famiglia legittima.
7 Fatto incredibile Nell ordinamento italiano esistono delle eccezioni per alcune categorie di persone: - i giornalisti: nella coppia di fatto il partner può usufruire della Cassa Mutua sanitaria in uso per la categoria professionale; - gli onorevoli: usufruiscono dello stesso diritto dei giornalisti, ma in più possono trasmettere la pensione di reversibilità al partner sopravvissuto.
8 I Registri delle Unioni Civili nei Comuni Italiani Per manifestare un segnale di rispetto pubblico, dai primi anni 90 molti Comuni italiani hanno deciso di istituire dei registri anagrafici delle coppie di fatto - dei semplici elenchi pubblici - per elevare questo fenomeno sociale allo status più dignitoso di Unione Civile. Il primo Comune a dotarsi di un Registro (o Elenco) delle Unioni Civili è stato quello di Empoli nell ottobre (il secondo è stato quello di Cogoleto nel gennaio 1994)
9 I 92 Comuni italiani che hanno istituito le Unioni Civili Empoli - Cogoleto - Pisa - Firenze - Voghera - Arezzo - Scandicci - Ivrea - Campi - Spello - Sepolcro - Inzago - Cervignano del Friuli -Tarquinia - San Giovanni Valdarno - Rosignano Marittima - Livorno - Montebruno - Trezzo Sull'Adda - Terni - Gallarate - Bagheria - Rivoli -Perugia - Rovereto - Casalgrande - Bolzano - Pizzo Calabro - Piombino - Calenzano - Cannara - Cecina - Pistoia - Castelnovo ne' Monti - Arco -Foligno - Isola Dovarese - San Marcello Pistoiese - Bastia Umbra - Atzara - Viareggio - Assago - Trento - Zumaglia - Sovicille - Macerata - Cavriago - Viadana - Pegognaga - Ancona - Porto Torres - Colle di Val d Elsa - Sarzana - Massa Carrara - Tortolì - Follonica - Formia - Castel Maggiore - San Polo dei Cavalieri - Ariccia - San Vincenzo - Pescara -Brugherio - Corsico - Ravenna - Cossato - Piossasco - Sesto Fiorentino -Cesena - Copparo - Cavallermaggiore - Livorno - Mele - Siena - Pesaro - Montepulciano - Palermo - Cascina - Tissi - Napoli - Berra - Cassino -Banari - Trepuzzi - Cagliari - Bottidda - Cava - Milano - Bassano - Romano - San Ferdinando di Puglia - Scala - Torregrotta
10 Tipologie dei Regolamenti Gli Elenchi delle Unioni Civili devono però accompagnarsi anche a pochi e precisi criteri pratici per le persone che vorranno iscriversi: Regolamenti delle Unioni Civili Essendo stati redatti autonomamente, ovviamente ognuno di questi Comuni ha approvato stesure diverse fra loro. Si possono però individuare due tendenze di massima: gli Elenchi con valore puramente simbolico e - nei limiti delle loro competenze legali, territoriali ed amministrative quelli che all Elenco hanno aggiunto anche diritti reali (ad esempio, accesso agli alloggi popolari).
11 La proposta per Genova Entriamo ora nel merito della deliberazione che i nostri consiglieri dovranno votare. L assessore Elena Fiorini proporrà un Elenco delle Unioni Civili sul modello di quello del Comune di Firenze. Vediamo quindi quali sono i passaggi chiave* della delibera del Comune Fiorentino: *: i testi originali sono comunque sempre disponibili sul sito
12 Articolo 1 1. Il Comune di Firenze, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità dell'unione Civile e ne promuove il pubblico rispetto. 2. Ai fini del presente regolamento è considerata Unione Civile il rapporto tra due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, che ne abbiano chiesto la registrazione amministrativa ai sensi dei successivi articoli. 3. Nell'ambito delle proprie competenze, il Comune si impegna ad assicurare alle coppie unite civilmente l'accesso ai procedimenti, benefici e opportunità amministrative di varia natura: alle medesime condizioni riconosciute dall'ordinamento alle coppie sposate e assimilate. 4. Il Comune adotta tutte le iniziative per stimolare il recepimento nella legislazione statale delle Unioni Civili al fine di garantire i principi di libertà individuale ed assicurare in ogni circostanza la parità di condizione dei cittadini.
13 Articolo 3 1. Sino alla riforma del diritto di famiglia e dello stato civile, la disciplina comunale delle unioni civili ha rilevanza esclusivamente amministrativa per i fini di cui all art. 1 comma 3. Essa pertanto non interferisce con il vigente regolamento dell'anagrafe e dello stato civile, con il diritto di famiglia e con ogni altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualsiasi altra Pubblica Amministrazione.
14 I criteri per l impostazione del Registro a) l'iscrizione nell'elenco può essere chiesta da: l. due persone non legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, ma da vincoli affettivi, coabitanti da almeno un anno ed aventi residenza nel Comune di Firenze;. 2. due persone coabitanti da almeno un anno per motivi di reciproca assistenza morale e/o materiale ed aventi residenza nel Comune di Firenze; b) le iscrizioni nell'elenco avvengono solamente sulla base di una domanda presentata congiuntamente dagli interessati all'ufficio comunale competente e corredata della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti sopra indicati ai numeri l e 2; c) il venir meno della situazione di coabitazione e di residenza nel Comune di Firenze o della reciproca assistenza morale e/o materiale produce la cancellazione d'ufficio dall'elenco, la quale viene altresì dietro richiesta di uno e di entrambe le persone interessate; d) per fini non in contrasto con le vigenti disposizioni di legge, a richiesta degli interessati l'ufficio comunale competente attesta l'iscrizione nell'elenco.
15 Tempistiche La delibera verrà discussa e messa ai voti il... dicembre
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