PER L APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA ISEE

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1 COMUNE DI BEDIZZOLE Provincia di Brescia REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) Approvato con delibera C.C. N. 45 del Modificato con delibera C.C. N. 20 del Modificato con delibera C.C. N. 62 del Modificato con delibera C.C. N. 2 del Modificato con delibera C.C. N. 24 del

2 COMUNE DI BEDIZZOLE Provincia di Brescia Regolamento ISEE CAPO I Principi generali, finalità e ambito di applicazione Art. 1 Oggetto 1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e successive modifiche, disciplina l applicazione della normativa ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in relazione alle prestazioni sociali agevolate. 2. L ISEE valuta, in maniera standardizzata e uniforme, la capacità economica del nucleo familiare, che intende accedere a prestazioni sociali agevolate. Art. 2 Finalità 1. L obiettivo principale dell ISEE è di qualificare lo Stato sociale, impegnandosi nella direzione di una maggiore equità e compatibilità con i vincoli di bilancio. 2. L intento è di individuare un sistema di valutazione della capacità economica del nucleo familiare con l utilizzo di criteri unificati, che diano certezza di parità di trattamento e congruenza della prestazione sociale erogata. 3. La legislazione in materia persegue anche obiettivi di semplificazione amministrativa, introducendo completamente la dichiarazione sostitutiva. 4. L efficacia dell intervento è legata al sistema dei controlli, che viene più analiticamente definito con riferimento ai ruoli e alle assunzioni di responsabilità. Art. 3 Riferimenti legislativi 1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono correlate alla seguente normativa: - Legge 27 dicembre 1997, n. 449 Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, art. 59, commi 51 e seguenti; - D.Lgs. 31 marzo 1998, n, 109 Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate - DPCM 7 maggio 1999, n. 221 Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate ; - Decreto Ministro per la solidarietà sociale 15 luglio 1999 Regolamento concernente disposizioni per gli assegni per il nucleo familiare e di maternità, a norma degli articoli 65 e 66 della legge n. 448 ; - Decreto Ministeriale 15 luglio 1999 n. 306 Regolamento recante disposizioni per gli assegni per il nucleo familiare e di maternità, a norma degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificati dalla legge 17 maggio 1999, n. 144 ; - DPCM 21 luglio 1999, n. 305 Regolamento recante disposizioni per la certificazione della situazione economica dichiarata ; - Decreto del Ministro per la solidarietà sociale 29 luglio 1999, Approvazione dei modelli-tipo di dichiarazione sostitutiva, attestazione provvisoria, certificazione e relative istruzioni e caratteristiche informatiche, per la richiesta di prestazioni sociali agevolate. 2

3 - DPCM 5 agosto 1999 n. 320 Regolamento recante disposizioni di attuazione dell art. 27 della legge n. 448 sulla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo ; - D.lgs. 130 del 3 maggio 2000 Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ; - Legge 8 novembre 2000 n. 328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali artt. 2, 6, 13, 17, 23, 24, 25 ; - Legge 23 dicembre 2000, n. 388 Finanziaria 2001 articolo 80 ; - DPCM n. 242 del 4 aprile 2001 Regolamento e modifiche del DPCM 221/99 ; - DPCM 18 maggio 2001 Modello dichiarazione sostitutiva. 2. Le eventuali disposizioni integrative e correttive, che possono essere effettuate ai sensi dell art. 6, comma 1, del D.Lgs. 109/98, verranno effettuate dalla Giunta Comunale. Art. 4 Riferimenti a regolamenti e atti comunali 1. Il Regolamento per l applicazione dell ISEE integra i seguenti piani comunali: - Piano Socio Assistenziale Comunale - Piano di diritto allo studio Art. 5 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina, l accesso alle agevolazioni e ai servizi a tariffa differenziata erogati: nell ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica attribuiti ai Comuni ai sensi del D.P.R. n. 616/77 e dal Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 167; a) nell ambito delle funzioni attribuite ai Comuni dalle normative nazionali e regionali vigenti per garantire il diritto allo studio; b) per qualsiasi riduzione tributaria e/o tariffaria legata al reddito stabilita dal Comune di Bedizzole; c) per la compartecipazione alla spesa per l inserimento in strutture residenziali da parte dei parenti tenuti agli alimenti art. 433 C.C.; d) per l erogazione di eventuali altri servizi di nuova istituzione, anche ad opera dello Stato e o della Regione, per l accesso ai quali la determinazione dell ISEE costituisca requisito indispensabile. Al fine dell applicazione del presente Regolamento si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al D.Lgs n. 109 e successive modifiche; Il presente Regolamento non si applica ai soggetti che chiedono l inserimento in strutture residenziali, poiché si applica l art. 433 del C.C. Rientrano nei servizi di cui al presente regolamento l assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e quello di maternità, nonché la fornitura gratuita totale o parziale, dei libri di testo previsti al capo VI, artt. 65 e 66 e al capo I art. 27 comma 1. della Legge n Per la loro valutazione ed erogazione si procederà secondo le modalità sancite da tali disposizioni e dai relativi decreti ministeriali attuativi. 2. Restano esclude dall ambito applicativo,l integrazione al minimo, la maggiorazione sociale delle pensioni, l assegno e la pensione sociale e ogni altra prestazione previdenziale, nonché la pensione e l assegno di invalidità civile e le indennità di accompagnamento e assimilate 3

4 Art. 6 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento viene adottata la seguente terminologia: - Per ISE si intende Indicatore della Situazione Economica, che consiste nella somma dei redditi (da lavoro e da attività finanziarie) più una frazione, non superiore al 20%, dei valori patrimoniali mobiliari e immobiliari; - Per scala di equivalenza si intende un insieme di parametri, correlati al numero dei componenti e ad altre particolari caratteristiche del nucleo familiare, come definiti alla tabella 2 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n La scala di equivalenza si basa sul principio di economia di scala per cui, data una quota di reddito necessaria ad una singola persona per mantenere un decoroso tenore di vita, questa quota non si moltiplica per il numero dei componenti del nucleo familiare, ma è destinata a diminuire progressivamente; - Per ISEE si intende Indicatore della Situazione Economica Equivalente, che consiste nel rapporto tra l ISE e i coefficienti della scala di equivalenza, in maniera tale da rideterminare la capacità economica del nucleo familiare con riferimento alle sue caratteristiche. CAPO II Criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate Art. 7 - Composizione del nucleo familiare 1. Ai fini del presente decreto, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, salvo quanto stabilito dai commi seguenti. 2. I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui e' a carico, componente il nucleo familiare: a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte; b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'articolo 441 del codice civile. 3. I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico. 4. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che e' considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi: a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711del codice di procedura civile, ovvero quando e' stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile; b) quando la diversa residenza e' consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 c.p.c.; c) quando uno dei coniugi e' stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; d) quando si e' verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed e' stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali. 5. Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. 4

5 Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza e' considerato nucleo familiare a sé stante. 6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e' considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui e' a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo e' considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore. 7. In deroga come previsto dall art. 4, comma 1 del D.Lgs. 124/98, le persone di età superiore ai 65 anni,al momento della domanda, possono scegliere di costituire un nucleo autonomo. L anziano non può comunque costituire un nucleo familiare autonomo rispetto al coniuge non legalmente ed effettivamente separato. Qualora per motivi assistenziali la persona anziana, di età superiore ai 65 anni, al momento della domanda pensionata, portatrice di handicap di cui all art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66% per la quale viene richiesta la prestazione, sia in casa di congiunti, l anziano può costituire nucleo autonomo. Qualora fossero i restanti componenti del nucleo a richiedere una prestazione agevolata, ai fini del calcolo dell ISEE il reddito della/e persona/e accolta/e non deve essere conteggiato. Art. 8 - Criteri di calcolo della situazione economica equivalente 1. Ai fini dell'accesso alle prestazioni agevolate si rileva l'indicatore della situazione economica equivalente, determinato con riferimento all'intero nucleo familiare quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e' calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (ISE), come definito al comma 3, e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del L'indicatore della situazione economica è la somma dell'indicatore della situazione reddituale, determinato ai sensi dell'articolo 3, e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale, determinato ai sensi dell'articolo 4. Art. 9 - Indicatore della situazione reddituale 1. L indicatore della situazione reddituale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare: a) il reddito complessivo risultante dall ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall articolo 2135 del codice civile svolta, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell IVA. In caso di esonero dall obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori; per ultima dichiarazione o ultima certificazione si intendono la dichiarazione presentata o la certificazione consegnata nell'anno in cui si presenta la dichiarazione sostitutiva unica, relative ai redditi dell'anno precedente. Se, al momento in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva unica, non può essere presentata la dichiarazione dei redditi o non e' possibile acquisire la certificazione, relative ai redditi dell'anno precedente, deve farsi riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata o alla certificazione consegnata nell'anno precedente. Si precisa che il richiedente le prestazioni agevolate dovrà dichiarare qualsiasi reddito percepito se diverso da quello di lavoro dipendente. 5

6 E' consentito dichiarare l'assenza di reddito di un soggetto appartenente al nucleo familiare, quando questi nell'anno solare precedente alla dichiarazione sostitutiva unica non ha percepito alcun reddito; in tal caso sono effettuati specifici controlli dall'i.n.p.s. e dagli enti erogatori, ai sensi del decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, volti ad accertare l'eventuale successiva presentazione della dichiarazione dei redditi o il ricevimento della certificazione sostitutiva;". b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato; c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato; d) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare individuato secondo quanto indicato nei successivi commi; 2. Ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all articolo 13; a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all articolo 13; b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a); c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera a); d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentari, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo; e) Partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all articolo 6, ovvero, in caso di esonero dall obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali; f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a); g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitatile il diritto di riscatto; 3. Qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione, dalla somma dei suddetti elementi reddituali si detrae il valore del canone di locazione annuo, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di L pari a 5.165,00. In tal caso il richiedente e' tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma: a) l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i componenti del nucleo familiare e per la quale il contratto di locazione e' registrato in capo ad almeno uno dei componenti; b) se i componenti del nucleo, in virtù dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 3, risultano risiedere in più abitazioni per le quali il contratto di locazione e' registrato in capo ad alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica; se il contratto di locazione risulta solo in quota parte in capo ai componenti del nucleo, la detrazione si applica per detta quota. 6

7 4. Si detraggono dal reddito: - Le rette pagate alle Strutture Residenziali ( per minori, handicappati, anziani) per i congiunti di cui uno o più componenti il nucleo è tenuto agli alimenti (art. 433 C.C.) fino ad un massimo di Lire 2.5 milioni pari ad 1291,14; - Lire 2 milioni pari ad 1.032,91 per ogni componente che entro il 31 dicembre dell anno di presentazione della domanda abbia un anzianità di almeno 75 anni e che non percepisca redditi esenti ai fini IRPEF; - L importo corrisposto all ex coniuge e ai figli da parte del genitore separato legalmente o divorziato. Art Indicatore della situazione patrimoniale 1. L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare i seguenti valori patrimoniali: a) il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 13, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione dell eventuale debito residuo alla stessa data del 31dicembre per mutui contratti per l acquisto di tali immobili o per la costruzione del fabbricato. Qualora il nucleo risieda in abitazione di proprietà, dalla somma dei suddetti valori si detrae per tale immobile, in alternativa alla detrazione del debito residuo, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di L pari a ,00. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma: 1. l'abitazione di residenza del nucleo e' quella nella quale risiedono i suoi componenti, di proprietà di almeno uno di essi; 2. se i componenti del nucleo, in virtù dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 1-bis, risultano risiedere in più abitazioni la cui proprietà e' di alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica; 3. se l'immobile risulta in quota parte di proprietà di alcuno dei componenti del nucleo, la detrazione si applica solo per detta quota; b) il valore del patrimonio mobiliare calcolato secondo i criteri di cui all'articolo 9. Da tale valore si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a L pari a ,00. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito figurativo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d). c) I valori patrimoniali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà o reali di godimento". La somma dei valori del patrimonio mobiliare ed immobiliare determinati come sopra, entra a far parte del reddito nella misura del 20% del suo valore. Art Scala di equivalenza L indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra l indicatore della situazione economica e il parametro desunto dalla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del D. Lgs. N. 109 del 1998, con le specifiche precisazioni contenute ai commi 1 e 2 dell art. 5 del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, di seguito riportata: Scala di equivalenza Numero dei componenti Parametro 1 1,00 2 1,57 3 2,04 4 2,46 5 2,85 7

8 Con: maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente; maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori; maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%. A tal fine i mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1^ alla 5^ si intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66%; maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa. Si considerano attività di lavoro o di impresa le attività che danno luogo a redditi di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo o d impresa ai sensi, rispettivamente, degli articoli 46, comma 1, 47, comma 1, lettere a), g) ed l), 49, commi 1 e 2, lettere a) e c), e 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni. La maggiorazione si applica quando i genitori risultino ciascuno aver svolto le predette attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. La maggiorazione spetta altresì a nuclei familiari composti soltanto da figli minori e un unico genitore che risulti aver svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. ART. 12 FASCE ISEE (modificato con delibera di C.C. n. 62 del , delibera di C.C. n. 2 del , delibera di C.C. n. 24 del ) Al fine del calcolo della contribuzione dell utenza al costo dei servizi si fa riferimento alle seguenti fasce ISEE di reddito familiare VALORE ISEE FASCIA LIMITE ISEE FASCIA LIMITE ISEE (dal 2010) PRECEDENTE I Fino a 4.684,00 I Fino a 4.684,00 II Da 4.684,00 a 6.714,00 II Da 4.684,00 a 6.714,00 III Da 6.715,00 a 8.780,00 III Da 6.715,00 a 9.500,00 IV Da 8.781,00 a ,00 IV Da 9.501,00 a ,00 V Oltre ,00 V Da ,00 a ,00 VI Da ,00 ed oltre Ai sensi e per gli effetti dell art. 3 del D.Lgs. n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo il quale gli enti competenti alla disciplina delle prestazioni sociali agevolate possono stabilire, accanto all indicatore della situazione economica equivalente, criteri ulteriori di selezione dei beneficiari i seguenti soggetti: - lavoratori autonomi; - lavoratori agricoli; - soci di qualsiasi società commerciale (S.n.c., S.a.s., S.r.l., S.a.p.a., S.p.a.) con almeno il 20% del capitale sociale e studi associati, sono inseriti di ufficio nell ultima fascia senza tenere conto dell ISEE. Si deroga alla disposizione precedente e perciò si considera l indicatore ISEE dichiarato, qualora l indicatore ISEE ricalcolato di un anno precedente risulti inferiore all indicatore ISEE attribuito all ultima fascia dell anno di riferimento (si considera per indicatore ISEE di un anno precedente quello relativo alla situazione patrimoniale e reddituale di due anni precedenti). 8

9 Comma 5 abrogato Il conteggio viene effettuato relativamente alle persone del nucleo familiare titolari di reddito di cui al punto precedente, sostituendo la voce reddituale dell anno di riferimento, con la medesima tipologia del reddito di un anno precedente. Con riferimento ai soggetti titolari di quote di società di capitali, nel caso in cui i componenti il nucleo familiare siano titolari, singolarmente o nell insieme, di una percentuale superiore al 20%, si considera ai fini del conteggio l utile netto della società, moltiplicato per la percentuale di partecipazione al netto di eventuali quote di utili ricevute. Le predette fasce ISEE vengono applicate nei confronti delle persone residenti nel territorio comunale, mentre per quanto concerne i non residenti viene effettuato esplicito riferimento ai relativi atti inerenti i vari servizi che vengono approvate dal Comune con le rispettive fasce Art Dichiarazione sostitutiva 1. La determinazione dell indicatore della situazione economica equivalente è effettuata sulla base dei dati forniti mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni, e degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1998, n. 403, concernente la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente la prestazione agevolata, nonché quella di tutti i componenti il nucleo familiare. 2. Nella dichiarazione sostitutiva devono essere indicati i valori utili alla determinazione della situazione reddituale individuati dall articolo 9, nonché i valori relativi al patrimonio di cui all articolo 10 e le informazioni necessarie alla applicazione delle detrazioni e delle franchigie spettanti. Sono altresì da indicare i codici identificativi degli intermediari finanziari e degli altri soggetti con i quali sono intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione. 3. Nella predetta dichiarazione sostitutiva il richiedente attesta di avere conoscenza che, nel caso di erogazione della prestazione, possono essere eseguiti controlli da parte della Guardia di finanza presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite. 4. La dichiarazione sostitutiva, redatta conformemente al modello-tipo di cui all articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 109 del 1998, DPCM , è presentata ai Comuni o ai Centri di assistenza fiscale o alla sede I.N.P.S. competente per territorio, ovvero direttamente all amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. La dichiarazione sostitutiva unica, recante i redditi percepiti nell'anno precedente alla dichiarazione medesima da tutti i componenti il nucleo familiare di cui all'articolo 7, ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui e' stata effettuata l'attestazione della sua presentazione. L'ente effettua l attestazione e trasmette immediatamente i dati della dichiarazione e dell'attestazione al sistema informativo dell'i.n.p.s., mediante la procedura informatica resa disponibile dall'istituto medesimo. 6. Quando la dichiarazione sostitutiva non fa riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, l'ente erogatore può richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata,che sostituisce integralmente quella precedente. 7. Quando un soggetto si avvale della facoltà di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica per far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'isee, la nuova dichiarazione sostituisce quella precedente a valere per i componenti del nucleo familiare compresi in detta dichiarazione e per tutte le prestazioni successivamente richieste, con decorrenza dal mese successivo alla definizione del nuovo ISEE. 8. Per il Comune di Bedizzole è autorizzato a ricevere la dichiarazione sostitutiva e a rilasciare l attestazione provvisoria - previa verifica della leggibilità, completezza e correttezza formali dei dati l Ufficio. 9. Il richiedente viene inserito automaticamente nella fascia massima nei seguenti casi: mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva; presentazione della dichiarazione sostitutiva incompleta o non corretta con rifiuto di rettifica o completamento. La richiesta di integrazione o rettifica di quanto dichiarato dovrà essere formulata per iscritto dal competente ufficio ed inviata all interessato tramite raccomandata con ricevuta di 9

10 ritorno. L interessato disporrà di 15 giorni, calcolati a partire dalla data di ricevimento della richiesta stessa, per presentare le integrazioni e/o le modifiche necessarie. Art Istruttoria della domanda CAPO III Disposizione diverse 1. La dichiarazione sostitutiva ISEE può essere presentata in vari modi: - Consegnandola di persona all addetto all ufficio e sottoscrivendola in sua presenza; - Trasmettendola all ufficio, completa della sottoscrizione e di una fotocopia del documento di riconoscimento; - Rendendo la dichiarazione direttamente all addetto all ufficio, se chi dichiara non sa o non può firmare; - Presentando la dichiarazione con la firma già autenticata ai sensi di legge, quando il cittadino non ricorra ai casi precedenti. 2. Le certificazioni ISEE sono sottoscritte dal responsabile del procedimento, appositamente delegato. 3. Ogni certificazione sostitutiva ISEE è accompagnata da un foglio finale elaborato dai singoli uffici comunali ai fini del calcolo della misura della contribuzione dell utenza per la prestazione sociale agevolata da parte del Comune di Bedizzole, alla quale il cittadino intende accedere. Art Utilizzo dati personali Qualunque informazione relativa alla persona di cui il Comune venga a conoscenza in ragione dell applicazione del presente Regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni che competono al Comune. E ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre Pp.aa quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale, secondo quanto indicato dalla dichiarazione sostitutiva. Art Decorrenza Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i nuovi interventi a partire dal Relativamente a servizi / prestazioni a cadenza infra-annuale o già in corso, la decorrenza di applicazione del presente Regolamento coincide con l inizio della prima annualità utile per l attivazione degli stessi e il completamento di tutte le procedure (mese di settembre). Nei casi di comprovata urgenza la prestazione sarà erogata in via temporanea, con l inserimento d ufficio nella II fascia, fatti salvi eventuali recuperi e/o rimborsi. Art Controlli Il Comune di Bedizzole controlla a campione, e comunque in misura annualmente non superiore al 20% dei beneficiari di prestazioni agevolate, la veridicità della situazione familiare dichiarata e confronta i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del Ministero delle Finanze. Ai fini del controllo a campione, il responsabile avvia il procedimento nei confronti degli utenti registrati tra i beneficiari dell anno di riferimento, il cui cognome inizia con la lettera che la Commissione consiliare "Servizi Sociali" estrae a sorte dall alfabeto anglosassone (26 lettere) entro il mese di gennaio dell anno successivo a quello di riferimento. La Commissione estrae, nella medesima seduta, altre 2 lettere in ordine di riserva, che il responsabile terrà in considerazione qualora non sia possibile raggiungere con la prima lettera la quota del 20% degli utenti complessivamente iscritti alle prestazioni sociali agevolate. Il responsabile può attivare controlli nei confronti di soggetti anche non inclusi nell insieme dei controlli a campione, motivandone debitamente le ragioni. 10

11 Il responsabile occasionalmente, può richiedere al beneficiario della prestazione idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità. In caso di omessa o infedele dichiarazione, il Comune di Bedizzole, fatte salve le responsabilità anche penali del dichiarante, procede immediatamente alla sospensione e alla revoca del beneficio concesso, nonché al recupero del credito corrispondente alle prestazioni/servizi indebitamente resi nel il periodo di riferimento del controllo. 11

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