CITTÀ DI VALMADRERA Provincia di Lecco
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- Severina Ferrante
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1 REGOLAMENTO PER I CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.) PER LE PERSONE CHE RICHIEDONO CONTRIBUTI E/O PRESTAZIONI SOCIO- ASSISTENZIALI AGEVOLATE Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 26 del
2 Art. 1 Riferimenti Normativi 1- Il presente Regolamento si riferisce alla normativa nazionale vigente finalizzata ad unificare su tutto il territorio italiano i criteri di valutazione economica delle persone che richiedono agevolazioni o contributi alle Pubbliche Amministrazioni. In particolare, i riferimenti normativi sono: Legge 8 novembre 2000, n. 328: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"; D.lgs. 31 marzo 1998, n. 109: "Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 "; D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221: "Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate"; D.P.C.M. 21 luglio 1999, n. 305: "Regolamento recante disposizioni per la certificazione della situazione economica dichiarata a norma dell'art. 4, comma 5 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109"; D.M. 29 luglio 1999 "Approvazione dei modelli tipo di dichiarazione sostitutiva, attestazione prowisoria, certificazione, e relative istruzioni e caratteristiche informatiche, per la richiesta di prestazioni sociali agevolate di cui al Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109"; D.lgs. 3 maggio 2000, n. 130: "Disposizioni correttive ed integrative del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate"; D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242: "Regolamento concernente modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi particolari, a norma degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130"; D.P.C.M. 18 maggio 2001 "Approvazione dei modelli tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130". 2- Il presente Regolamento comunale fa espresso riferimento alla normativa nazionale e, qualora intervenissero modifiche sostanziali al sistema attuativo delle norme generali o particolari dell'isee (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), gli organi competenti dovranno tenerne conto e recepirle totalmente. In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
3 3- Il presente atto integra, inoltre, ogni altra norma comunale in essere relativa ad agevolazioni sociali che prevedano autocertificazioni della situazione economica familiare del richiedente. Per tutto ciò che la normativa nazionale lascia a discrezione dell'ente Locale, i Regolamenti dei singoli Servizi determineranno i criteri e le condizioni di accesso alle varie politiche sociali. Art. 2 Oggetto del Regolamento 1- Il presente Regolamento individua i criteri unificati di valutazione della situazione economica delle persone che richiedono l'accesso agevolato alle prestazioni o ai servizi comunali non destinati alla generalità dei soggetti (così come previsto dall' art. 1, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive correzioni ed integrazioni di cui al D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 e i Regolamenti attuativi di cui al D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242 e al D.P.C.M ), nonché di contributi economici e sussidi. Art. 3 Indicatore della Situazione Economica Equivalente 1 - La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dalle persone con le quali convive e da quelle considerate a suo carico ai fini IRPEF, anche se non conviventi, ai sensi della normativa vigente, come specificato al paragrafo 1 dell'allegato 1 - "MODALITA' DI CALCOLO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA" 2 - L'Indicatore della Situazione Economica (ISE) si calcola sommando i redditi al 20% dei patrimoni di ciascun componente del nucleo familiare. I redditi ed i patrimoni sono stabiliti secondo quanto indicato dalla normativa vigente, come specificato ai paragrafi 2.A e 8 dell'allegato L'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è dato dal rapporto tra "Indicatore della Situazione Economica, di cui al precedente comma, e il parametro desunto dalla scala di equivalenza riportata al Paragrafo 2.C dell'allegato 1, in riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare e agli eventuali fattori correttivi previsti, secondo la seguente formula: ISEE= INDICATORE + INDICATORE PA REDDITUALE TRIMONIALE calcolato al 20% PARAMETRO DELLA SCALA DI EQUIVALENZA Art. 4 Modalita' Operative 1 - Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati deve presentare, unitamente alla domanda, l'attestazione rilasciata dall'i.n.p.s., contenente le informazioni relative all'lse e all'isee del proprio nucleo familiare o, in mancanza di questa, una dichiarazione sostitutiva unica, come da modello
4 ministeriale approvato con D.P.C.M , concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'isee e a norma della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni. 2 - Il richiedente dichiarerà altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio. 3 - Il richiedente dovrà esprimere altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n In sede di dichiarazione, il richiedente si impegna a comunicare eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del proprio nucleo familiare che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto alla prestazione o al servizio agevolati, eventualmente anche presentando una dichiarazione sostitutiva unica o un'attestazione rilasciata dall'i.n.p.s. aggiornata, su richiesta del Servizio comunale interessato dalla richiesta. Il Responsabile del Servizio interessato adegua le prestazioni erogate entro il mese successivo dalla data di presentazione della nuova dichiarazione. 5 - La dichiarazione è unica ed ha validità annuale, può essere presentata al Comune, ai C.A.F. e all'i.n.p.s. competente per territorio, ovvero direttamente all'amministrazione Pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione. Essa va trasmessa all'i.n.p.s. da parte dell'ente che effettua l'attestazione, per istituire la banca dati. Art. 5 Controlli 1 - L'Amministrazione Comunale effettuerà controlli a campione che verranno svolti utilizzando il parametro aritmetico del 10% sul totale complessivo delle domande presentate in ciascun anno solare. Nel caso di dichiarazioni mendaci, il Responsabile del Servizio dispone l'immediato decadimento del beneficio richiesto dalla persona che ha dichiarato il falso e lo trasmetterà agli atti dell'autorità Giudiziaria ai sensi di legge. 2 - Il Comune potrà stipulare convenzioni o protocolli d'intesa operativi con la Guardia di Finanza per l'effettuazione dei controlli. Art. 6 Competenze 1 - Spetta al Responsabile del Servizio per il quale viene richiesta l'attestazione dell'i.s.e.e. o la
5 dichiarazione sostitutiva unica espletare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata. 2 - Per le funzioni di controllo di cui all'articolo precedente, il Responsabile del Servizio interessato potrà richiedere la documentazione necessaria, ad eccezione di quella già in possesso della Pubblica Amministrazione, in ottemperanza di quanto previsto dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n Art.7 Pubblicità del Regolamento 1 - Il presente Regolamento, sarà tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. ALLEGATO 1: MODALITA' DI CALCOLO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA 1. Famiglia anagrafica e persone a carico ai fini IRPEF 1 - Per famiglia anagrafica si intende quella risultante nello stato di famiglia, cioè "l'insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune" (art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223). Per le donne coniugate o vedove occorre indicare il cognome da nubile. 2 - Le persone a carico ai fini IRPEF normalmente sono già presenti nella famiglia anagrafica. Sono inoltre considerati a carico ai fini IRPEF le persone che hanno redditi non superiori ad una certa soglia (annualmente stabilita a livello nazionale) e che non sono conviventi, quando o sono figli della persona di cui sono a carico o ricevono da questa assegni alimentari, non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. 3 - Ciascuna persona può appartenere ad un solo nucleo familiare. 4 - I coniugi aventi la stessa residenza anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare: nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico I coniugi aventi diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei due coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri non operano quando: a) è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione
6 consensuale ai sensi dell'art. 711 del Codice di procedura civile ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'art. 126 del Codice civile b) la diversa residenza è consentita a seguito di provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708 C.p.c. c) uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'art. 333 del Codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare d) si è verificato uno dei casi di cui all'art. 3 della Legge 10 dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica e) autorità competente in materia di servizi sociali 6 - Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento pre-adottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto e reso esecutivo con provvedimento del Giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altra persona. Il minore in affidamento e collocato in comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo a se stante 7 - La persona che si trova in una convivenza anagrafica ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore. 2. Modalità per il Calcolo dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente 1 - L'indicatore della situazione economica è calcolato nel rispetto del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come modificata dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130, dal D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242 e dal D.P.C.M secondo le modalità di seguito specificate. 2.A Modalità di calcolo del reddito 1- L'indicatore della situazione reddituale è determinato, sommando per ciascun componente del nucleo familiare: A. il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata (Unico: Rigo RN1-730: quadro di calcolo IRPEF, Rigo 6) owero, in mancanza di obbligo di dichiarazione, dall'ultimo certificato rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali. Il reddito è da considerare al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art del Codice civile svolte anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita I.V.A., obbligati alla dichiarazione ai fini I.V.A.;
7 B. il reddito di lavoro o pensione prodotto all'estero da persone residenti nel territorio dello Stato; C. proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste obbligo di presentazione della dichiarazione I.V.A; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'i.r.a.p., al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato; D. il reddito da attività finanziarie, determinato applicando il rendimento annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare, con riferimento ad apposita circolare del Ministero delle Finanze. 2 - Da tale somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di Euro 5164,57. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato. L'abitazione di residenza del nucleo è quella in cui risiedono i componenti del nucleo familiare e per la quale il contratto di locazione è registrato in capo ad almeno uno dei componenti. 3 - Se i componenti del nucleo, in virtù dell'applicazione dei criteri di cui sopra, risultano risiedere in più abitazioni per le quali il contratto di locazione è registrato in capo ad alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica tra le suddette all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica. Se il contratto di locazione risulta solo in quota parte in capo ai componenti del nucleo, la detrazione si applica per detta quota. 2.B Modalità di calcolo del patrimonio 1 - Il patrimonio si calcola sommando, per ciascun componente del nucleo familiare: a) il valore dei fabbricati e terreni edificabili e agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini I.C.I. al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva, indipendentemente dal periodo di possesso di imposta considerato, al netto dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili o per la costruzione di detti fabbricati, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito.per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di Euro 51645,69. La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella relativa ai mutui residui contratti per l'acquisto degli immobili. Si precisa che la detrazione si applica secondo i seguenti criteri: l'abitazione di residenza del nucleo è quella dove risiedono i suoi componenti, di proprietà di uno di essi; se i componenti del nucleo, in virtù dell'applicazione dei criteri di cui al punto 1 risultano risiedere in più abitazioni la cui proprietà è di alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica; se l'immobile risulta in quota parte di proprietà di alcuno dei componenti del nucleo, la detrazione si applica solo per detta quota.
8 b) il valore del patrimonio mobiliare, calcolato sommando le seguenti componenti, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda e della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 6 del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221; depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi; valore nominale di titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati; valore di azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (OICR) italiani ed esteri, risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione; partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo; partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero nel caso di esenzione dall' obbligo di presentazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali; masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del D.lgs. 23 luglio 1996, n. 415, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva; valore corrente, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva, altri strumenti e rapporti finanziari, nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data. Sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto; imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto. 2 - Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione co-intestati anche a persone appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza. 3 - Dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare, determinati come sopra, si detraggono le franchigie previste dalla normativa vigente (in particolare dal D. Lgs. 109/98 e dal successivo D. Lgs. 130/00) riferite al patrimonio dell'intero nucleo familiare. 4 - Il valore del patrimonio risultante dalla somma delle lett. a) e b), ai fini della determinazione dell'isee, viene considerato nella misura del 20%.
9 2.C Fattori correttivi ed altri elementi per il calcolo dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente 1- Ogni componente del nucleo familiare avente un'età superiore ai sessantacinque anni o in possesso di riconosciuta invalidità pari al 100%, certificata dal verbale della commissione competente dell'a.s.l., detrae dalla situazione economica, come determinata secondo gli articoli 4 e 5 del presente regolamento, un ammontare pari a Euro 2.600, I parametri da utilizzare per il calcolo dell' Indicatore della Situazione Economica Equivalente sono i seguenti: NUMERO DEI COMPONENTI IL PARAMETRO NUCLEO FAMILIARE 1 1,00 2 1,57 3 2,04 4 2,46 5 2, I parametri sopra indicati sono maggiorati nel modo seguente: + 0,35 per ogni ulteriore componente + 0,20 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore + 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art.3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o di invalidità superiore al 66 per cento; mutilati ed invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie da 1 a 5; + 0,20 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa, così come determinata dall' art. 5 comma 2 del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n Il denominatore del rapporto che definisce l'indicatore della situazione economica equivalente è dato dal parametro corrispondente al numero di componenti del nucleo familiare, eventualmente incrementato dal parametro o parametri correttivi riportati al precedente articolo.
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