Impianto civile con potenzialità inferiore a 35 KW. Impianto civile con potenzialità maggiore di 35 KW
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- Emanuele Monti
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1 SUNTO LEGISLATIVO Impianto civile con potenzialità inferiore a 35 KW VALORI MISURATI E CALCOLATI OGNI DUE ANNI Temperatura aria comburente - Temperatura fumi - Rendimento - Ossigeno - Monossido di carbonio - Anidride carbonica - Eccesso d aria - CO non diluito D.P.R. 412/93 UNI Impianto civile con potenzialità maggiore di 35 KW VALORI MISURATI E CALCOLATI OGNI ANNO Temperatura aria comburente - Temperatura fumi - Rendimento - Ossigeno - Monossido di carbonio - Anidride carbonica - Eccesso d aria - CO non diluito UNI D.P.R. 412/93 Impianto civile con potenzialità maggiore di 350 KW VALORI MISURATI E CALCOLATI OGNI ANNO Temperatura aria comburente - Temperatura fumi - Rendimento - Ossigeno - Monossido di carbonio - Anidride carbonica - Eccesso d aria - CO non diluito VALORE MISURATO OGNI ANNO Come 2 intervento annuale separato il Rendimento UNI D.P.R. 412/93 Impianto civile con potenzialità superiore a Kcal Temperatura ambiente -Temperatura fumi -Ossigeno Legge N. 615 /66
2 Impianto industriale con potenzialità superiore a Kcal Temperatura ambiente -Temperatura fumi -Ossigeno Legge 615/66 Impianto industriale con potenzialità superiore a 3 MW Temperatura ambiente -Temperatura fumi -Ossigeno Legge 615/66 DPCM 28 Settembre 1995 DINI Impianto industriale con potenzialità superiore a 6 MW Temperatura ambiente -Temperatura fumi -Ossigeno - Monossido di carbonio (con sistema ad infrarosso) DPCM 28 Settembre 1995 DINI Impianto industriale con potenzialità superiore a 50 MW Temperatura ambiente -Temperatura fumi -Ossigeno - Monossido di carbonio (con sistema ad infrarosso) - NOx (NO+NO2) - Sox (SO+SO2) DM 08 Maggio 1989 DPCM 28 Settembre 1995 DINI
3 Impianto industriale recupero rifiuti superiori a 10 MW per recupero energetico o superiori a 20 MW per la combustione Temperatura ambiente -Temperatura fumi -Ossigeno - Monossido di carbonio (con sistema ad infrarosso) - NOx (NO+NO2) - Sox (SO+SO2) - Polveri - Acido cloridrico - Temperatura camera di combustione - Tutti gli altri inquinanti DM 08 Maggio 1989 Decreto 1/4/98 Ronchi Impianto industriale recupero rifiuti superiori a 0,5 MW con utilizzo biogas Temperatura ambiente -Temperatura fumi -Ossigeno - Monossido di carbonio (con sistema ad infrarosso) - NOx (NO+NO2) - Polveri - Acido cloridrico - Tutti gli altri inquinanti - Carbonio - HF - DM 08 Maggio 1989 Decreto 1/4/98 Ronchi D.M. 05 Febbraio 1998 Impianto industriale recupero rifiuti superiori a 6 MW con utilizzo biogas Temperatura ambiente -Temperatura fumi -Ossigeno - Monossido di carbonio (con sistema ad infrarosso) - NOx (NO+NO2) - Sox (SO+SO2) - Polveri - Acido cloridrico - Tutti gli altri inquinanti - Carbonio - HF - DM 08 Maggio 1989 Decreto 1/4/98 Ronchi D.M. 05 Febbraio 1998 LEGGI E NORME Sunti legislativi sulla analisi combustione LEGGE 13 LUGLIO 1966 N 615
4 Art. 8 Nelle zone A e B previste dal precedente art.2, ogni impianto termico di potenzialità superiore alle Kcal/h, nonché i locali e le relative installazioni, devono possedere i requisiti tecnici e costruttivi atti ad assicurare un idoneo funzionamento, secondo le norme stabilite nel regolamento di esecuzione della presente legge. D.P.R. 24 MAGGIO 1988 N. 203 Art 1: 1) Il presente Decreto detta norme per la tutela della qualità dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente su tutto il territorio nazionale. a) tutti gli impianti che possono dar luogo ad emissione nell atmosfera;... 2 ) Sono sottoposti alla disciplina del presente decreto: a) tutti gli impianti che possono dar luogo ad emissione nell'atmosfera; b) le caratteristiche merceologiche dei combustibili ed il loro impiego; c) i valori limite ed i valori guida per gli inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno ai relativi metodi di campionamento, analisi e valutazione; d) i limiti delle emissioni inquinanti ed i relativi metodi di campionamento, analisi e valutazione; Art 2 : 4) Emissione: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell atmosfera, proveniente da un impianto, che possa produrre inquinamento atmosferico. 5-b) Migliore tecnologia disponibile relativamente ai sistemi del contenimento delle immissioni 7) Migliore tecnologia disponibile: sistema tecnologico adeguatamente verificato e sperimentato che consente il contenimento e/o la riduzione delle emissioni a livelli accettabili per la protezione della salute e dell'ambiente, sempreché l'applicazione di tali misure non comporti costi eccessivi. 9) Impianti: lo stabilimento o altro impianto fisso che serva per usi industriali o di pubblica utilità e possa provocare inquinamento atmosferico, ad esclusione di quelli destinati alla difesa nazionale; Art 3 : 1) Sono fissati ed aggiornati i valori limite ed i valori guida di qualità dell'aria, validi su tutto il territorio nazionale Art 4 : 1) Fatte le competenze dello Stato, la tutela dell'ambiente dell'inquinamento atmosferico spetta alle regioni, che la esercitano nell'ambito dei principi contenuti nel presente decreto e delle altre leggi dello Stato. Art 6 : 1) Per la costruzione di un nuovo impianto deve essere presentata domanda di autorizzazione alla regione o alla provincia autonoma competente, corredata al progetto nel quale sono comunque indicanti il ciclo
5 produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l inquinamento, la quantità delle emissioni, nonché il termine per la messa a regime degli impianti Art 9 : 1) L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare all'interno degli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione delle emissioni. Art 10 : 1) in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'autorità regionale competente procede secondo la gravità delle infrazioni: a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità; b) alla diffida e contestuale sospensione della attività autorizzata per tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute e/o per l'ambiente. c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterante violazioni che determinano situazioni di pericolo e di danno per la salute e/o per l'ambiente. DECRETO MINISTERIALE 8 MAGGIO 1989 Art. 1 1) Il presente decreto si applica su tutto il territorio nazionale agli impianti di combustione di potenza termica pari o superiore a 50 MW, indipendente dal tipo di combustibile utilizzato (solido, liquido o gassoso). 2) Il presente decreto disciplina soltanto gli impianti di combustione destinati alla produzione di energia, eccettuati quelli che utilizzano direttamente i prodotti di combustione. 3) Nel caso in cui due o più singoli nuovi impianti siano installati in maniera tale che gli scarichi gassosi, tenuto conto delle condizioni tecniche ed economiche, possono essere convogliati verso un unico camino, a giudizio delle autorità competente, la combinazione degli impianti va considerata come un unità. Art. 2 1) Ai fini del presente decreto si intende per: impianto di combustione: qualsiasi dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare il calore così prodotto. D.P.R. 26 AGOSTO 1993 N. 412 Art Gli elementi da sottoporre a verifica periodica sono quelli riportati sul libretto di centrale o sul libretto di impianto di cui al comma 9. Le suddette verifiche vanno effettuate almeno una volta l anno, normalmente all inizio del periodo di riscaldamento, per i generatori di calore con potenza nominale superiore uguale a 35kW ed almeno con periodicità biennale per i generatori di calore con potenza nominale inferiore, ferma restando le periodicità almeno annuale delle operazioni di manutenzioni prescritte al coma Per le centrali termiche dotate di generatore di calore o di generatori di calore con potenza termica nominale complessiva maggiore o uguale a 350 kw è inoltre prescritta una seconda determinazione del solo rendimento di combustione da effettuare normalmente alla metà del periodo di riscaldamento.
6 LEGGE 9 GENNAIO 1991 N 10 Art. 1 Al fine di migliorare i processi di trasformazioni dell energia, di ridurre i consumi di energia e di migliorare la condizioni di compatibilità ambientale dell utilizzo dell energia a parità di servizio reso e di qualità della vita, le norme del presente titolo favoriscono ed incentivano, in accordo con la politica energetica della Comunità economica europea, l uso razionale dell energia nella produzione e nell uso dei manufatti, l utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, la riduzione dei consumi specifici di energia nei processi produttivi, una più rapida sostituzione degli impianti in particolare nei settori a più elevata intensità energetica, anche attraverso il coordinamento tra le fasi di ricerca applicata, di sviluppo dimostrativo e di produzione industriale. Art. 31 Durante l esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, deve adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia. D.P.C.M. 28 SETTEMBRE 1995 DINI Art 1 Il presente decreto, disciplina le caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico nonché le caratteristiche tecnologiche degl'impianti di combustione. Art 5 Negli impianti previ previsti all art. 2 aventi potenza termica non superiore a 3 MW, fatti salvi luoghi stessi di produzione, è comunque vietato l uso dei seguenti combustibili: carbone da vapore; coke metallurgico e da petrolio; antracite prodotti antracitosi e loro miscele; gas da raffineria e petrolchimici; gas da altoforno, di cokeria e d acciaieria; limitatamente ai nuovi impianti, olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo superiore allo 0,3% in peso, con residuo carbonioso superiore al 10% in peso e con contenuto di nichel e vanadio, come somma superiore a 230 ppm Art 6 Gli impianti di cui l'art. 2 di potenza tecnica pari o superiore 6MW devono essere dotati di analizzatori in continuo dell'ossigeno libero e dell'ossido di carbonio e di rivelatori della temperatura nei gas effettuati entro l'anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. DECRETO MINISTERIALE DEL 21 DICEMBRE 1995 Criteri di valutazione dei risultati ottenuti con sistemi di rilevamento in continuo delle emissioni finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti di emissione fissati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 Maggio 1988 n 203.
7 1 DEFINIZIONI Le seguenti definizioni si applicano ai fini di quanto previsto nel presente allegato. 1.5 Misura diretta Misura effettuata con analizzatori che forniscono un segnale di risposta direttamente proporzionale alla concentrazione di inquinante. 1.6 Misura indiretta Misura effettuata con analizzatori che forniscono un segnale di risposta direttamente proporzionale ad un parametro da correlare alle concentrazioni dell inquinante con ulteriori misure Aspetti di carattere generale Il sistema di rilevamento deve essere realizzato con una configurazione idonea al funzionamento continuo non presidiato in tutte le condizioni ambientali e di processo. a) la verifica periodica, per ogni analizzatore, della risposta strumentale su tutto l intervento di misura tramite prove e tarature fuori campo. c) l esecuzione degli interventi manutentivi periodici Configurazioni di misura La misura in continuo delle grandezze deve essere realizzata con un sistema che espleta le seguenti funzioni: - Campionamento ed analisi; - Calibrazione; - Acquisizione, validazione, elaborazione automatica dei dati. Le suddette funzioni possono essere realizzate con sottosistemi a se stanti, eventualmente comuni a più analizzatori, oppure possono essere raggruppati all interno di una singola apparecchiatura di analisi. I sistemi di misura di classificano in: a) estrattivi, basati sull estrazione del campione di gas dal flusso effluente, e si suddividono a loro volta in sistemi ad estrazione diretta e sistemi con diluizione del campione. b) non estrattivi (in situ), basati sulla misura eseguita su un volume definito di effluente all interno del condotto; si suddividono a loro volta in sistemi con misura lungo un diametro del condotto fumi, detti strumenti in situ lungo percorso (o in-situ path) e in sistemi con misura in un punto o in un tratto molto limitato del flusso di effluente detti strumenti in situ puntuale (o in-situ point). 2.4 Misure Gli analizzatori utilizzati devono essere provvisti di certificazione. In attesa del rilascio della certificazione ai sensi del DN 6 Maggio 1992 (CENIA) possono essere utilizzati analizzatori certificati da Enti di certificazione esteri riconosciuti. Quando in un processo di produzione è stato verificato che nelle emissioni la concentrazione di NO2 è inferiore o uguale al 5% della concentrazione totale di NOx (NOx = NO + NO2), è consentita la misura del solo monossido (NO). In tal caso la concentrazione degli ossidi di azoto NOx si ottiene tramite il seguente calcolo NOx= NO/0,95.
8 Ove del caso un analogo criterio, può essere adottato per la misura degli ossidi di zolfo (SOx= SO2 + SO3). 2.5 Calibrazioni Ai fini del presente Decreto si intende per calibrazione di un analizzatore a risposta lineare la procedura di verifica dei segnali sullo zero e su un prefissato punto intermedio della scala (span), tipicamente l 50% del fondo scala. Ogni analizzatore installato deve avere un sistema di calibrazione in campo. Il sistema di calibrazione, quando tecnicamente possibile in relazione al tipo di analizzatore utilizzato, deve essere di tipo automatico e può utilizzare sistemi di riferimento esterni (ad esempio bombole con concentrazioni certificate e calibrazione dinamico) o in subordine sistemi interni agli analizzatori stessi. 2.6 Sistema di acquisizione validazione ed elaborazione dati II sistema nel suo complesso oltre a svolgere le funzioni descritte nei seguenti sotto-paragrafi, deve consentire: - la gestione delle segnalazioni di allarme e/o anomalie provenienti dalla varie apparecchiature; Validazione delle misure II sistema deve provvedere automaticamente, sulla base di procedure di verifica predefinite, a validare sia i valori elementari acquisiti si ai valori medi orari calcolati. 3.1 Verifiche periodiche Tali verifiche, da effettuarsi a carico dell esercente, consistono nel controllo periodico della risposta su tutto il campo di misura dei singoli analizzatori, da effettuarsi con periodicità almeno annuale. Tale tipo d verifica può essere necessaria anche dopo interventi manutentivi conseguenti a guasto degli analizzatori. 3.2 Tarature Nei casi di analizzatori in situ con misura diretta in occasione delle fermate degli impianti è necessario verificare la risposta strumentale dello zero. 3.3 Verifiche in campo Per le misure di inquinanti gassosi basati su analizzatori di tipo in situ con misura diretta e di tipo estrattivo, la verifica in campo consiste nella determinazione dell indice di accuratezza relativo da effettuare come descritto nel paragrafo 3.4 seguente e con periodicità almeno annuale. 3.4 Verifica di accuratezza La verifica di accuratezza di una misura si effettua confrontando le misure rilevate dal sistema in esame con le misure rilevate nello stesso punto o nella stessa zona di campionamento da un altro sistema di misura assunto come riferimento Elaborazioni secondo D.P.R. 24 Maggio 1988 n 203
9 Medie giornaliere Allo scadere di ogni giorno devono essere calcolati ed archiviati i valori di concentrazione medi giornalieri (medie di 24 ore). Nel caso che la disponibilità dei dati nel giorno sia inferiore al 70% il valore medio è invalido. La media giornaliera non deve essere calcolata nel caso che le ore di normale funzionamento nel giorno siano 6. Medie mensili Allo scadere di ogni mese da gennaio a dicembre devono essere calcolati ed archiviati il valore limite relativo al mese trascorso (ove applicabili). Ed il valore medio di emissione relativo allo stesso periodo. La media mensile non deve essere calcolata nel caso che le ore di normale funzionamento nel mese civile siano inferiori a Elaborazioni secondo DM 8/5/89 Media mensili... la media mensile non viene calcolata nel caso che le ore di normale funzionamento nel mese civile siano inferiori a 240. DECRETO MINISTERIALE 5 FEBBRAIO 1998 Art. 1 Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati dal presente decreto non devono costituire un pericolo per la salute dell uomo e recare pregiudizio all ambiente, e in particolare non devono: a) creare rischi per l acqua, l aria, il suolo e per la fauna e la flora b) causare inconvenienti da rumori e odori c) danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse Allegato Attività e metodi di recupero... controllo in continuo dell ossigeno, del monossido di carbonio, delle polveri, ossidi di azoto, acido cloridrico, della temperatura nell affluente gassoso, nonché degli altri inquinanti, nonché della temperatura nella camera di combustione; MANUALE DI GESTIONE (S.M.E.) PRINCIPI DI MISURA Gli analizzatori in continuo devono rispondere ai Principi di Misura, indicati dal DM e riportati nella seguente tabella.
10 PARAMETRO POLVERE OSSIDO DI CARBONIO OSSIDI DI AZOTO BIOSSIDO DI ZOLFO OSSIGENO PRINCIPIO DI MISURA ESTINZIONE DI LUCE MISURE RADIOMETRICHE METODI GRAVIMETRICI DISPERSIONI DI LUCE A RAGGI LASER NDIR CHEMILUMINESCENZA NDIR NDUV NDUV NDIR ELETTROCHIMICI CELLE AD OSSIDO DI ZIRCONIO Chiarimento sull obbligo della misura degli NOx: estratto dal D.P.R. del 24 Maggio 1988 n 203 G.U. 16 Giugno 1988 n 140 Art. 1, 2 comma, lettera a) che recita nel seguente modo: tutti gli impianti che possono dar luogo ad emissione nell atmosfera; Art. 2, 9 comma che recita: impianto: lo stabilimento o altro impianto fisso che serva per usi industriali o di pubblica utilità e possa provocare inquinamento atmosferico, ad esclusione di quelli destinati alla difesa nazionale. Estratto dal D.M. del 08 Maggio 1989 G.U. 30 Maggio 1989 n 124 Art. 1, 1 comma che recita nel seguente modo: il presente decreto si applica su tutto il territorio nazionale agli impianti di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW, indipendente dal tipo di combustibile utilizzato (solido, liquidi o gassoso). Art. 1, 1 comma che recita nel seguente modo: il presente decreto disciplina soltanto gli impianti di combustione destinati alla produzione di energia, eccettuati quelli che utilizzano direttamente i prodotti di combustione in prodotti di combustione in procedimenti di fabbricazione. Art. 7, 1 comma che recita nel seguente modo: qualora a seguito di controlli risultanti che per ragioni imprevedibili, il valore limite di emissione degli ossidi di azoto non sia stato osservato, l autorità competente prescrive che l impresa adotti tutte le misure primarie necessarie affinché tale valore sia rispettato il più rapidamente possibile e comunque non oltre un anno Estratto dal D.M. del 21 Dicembre 1995 G.U. 05 Gennaio 1995 Art. 1, 1 comma che recita nel seguente modo: Il presente decreto disciplina i metodi di valutazione dei risultati ottenuti con sistemi di rilevamento in continuo delle emissioni derivati dagli impianti che ricadono nel campo delle applicazioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 Maggio n 203, e e successivi decreti di attuazione. Art. 2, 4 comma che recita nel seguente modo:... Quando in un processo di produzione è stato verificato che nelle emissioni la concentrazione di NO2 è inferiore o uguale al 5% della concentrazione totale di NOx (NOx = NO + NO2), è consentita la misura del solo monossido (NO). In tal caso la concentrazione degli ossidi di azoto NOx si ottiene tramite il seguente calcolo NOx = NO/0,95.Ove nel caso un analogo criterio, può essere adottato per la misura degli ossidi di zolfo (Sox = SO + SO3). Quindi per concludere tutti gli impianti destinati ad uso industriale o di pubblica utilità indipendente dalla potenza devono misurare gli NOx come cita il D.M. del 21 Dicembre 1995 e addirittura gli Sox. Cosa analoga per impianti superiori a 50 MW indipendente dal tipo di utilizzo.
11 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2002 Art. 2 Definizioni Art. 2 comma 1 lettera d) potenza termica nominale dell impianto di combustione: prodotto del potere calorifero del combustibile utilizzato e della portata di combustibile bruciato al singolo focolare dell impianto di combustione, così come dichiarata dal costruttore, espressa in Watt termici o suoi multipli. Per focolare si intende la parte di un impianto termico nella quale brucia il combustibile. Ogni focolare costituisce un unità termica. Ai soli fini della definizione dei valori limite di emissione e dell applicabilità dell art. 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991 la potenza termica nominale è la somma delle potenze termiche nominale dei singoli focolari,. Art. 2 comma 2 omissis: Sono in ogni caso compresi fra gli impianti di cui al comma 1, lettera b), quelli aventi le seguenti destinazioni d uso: a) Riscaldamento o climatizzazione di ambienti; b) Riscaldamento di acqua calda per utenze civili; c) Cucine, lavaggio stoviglie, sterilizzazione e disinfezioni mediche; d) Lavaggio biancheria e simili; e) Forni da pane; f) Mense ed altri pubblici esercizi destinati ad attività ritarazione Art. 7 Caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione Art. 7 comma 2 Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti di cui all art. 2, comma 1, lettera b) e comma 2, di potenza termica nominale complessiva pari o superiore a 1,5 MW devono essere dotati di rilevatori di temperatura nei gas affluenti nonché di un analizzatore per la misurazione e la registrazione in continuo dell ossigeno libero e del monossido di carbonio. I suddetti parametri devono essere rilevati nell affluente gassoso all uscita della camera di combustione. Aggiornamenti Art. 12 comma 1 omissis è istituita una commissione interministeriale, per l esame delle proposte di integrazione ed aggiornamento al presente Decreto.. Art. 12 comma 2 e lettera f) omissis La commissione di cui al comma1 propone inoltre l aggiornamento: g) delle caratteristiche tecniche dell impianti di combustione per uso civile anche ai fini dell abrogazione del Decreto del presidente della Repubblica 22 Dicembre 1970, n Art. 12 comma 3 omissis La commissione propone, in via prioritaria, entro un anno dall entrata in vigore del presente Decreto la specifiche relative al tenore massimo di metalli pesanti ed al residuo carbonioso massimo dei combustibili liquidi e relativi metodi di analisi e valutazione, nonché le caratteristiche degli impianti di combustione per uso civile. Conclusioni All art. 2 vi sono descritte le definizioni della potenza termica nominale sia riferita alle potenzialità dell impianto di combustione che viene intesa per ogni singolo focolare; ogni focolare è di fatto un unità termica. Invece la potenza termica nominale da considerarsi ai fini dei valori limite di emissione è la somma delle potenze termiche nominali dei singoli focolari. All art. 7 sono definite le potenzialità dell impianti che devono essere dotati rilevatori di temperatura e di analizzatori capaci di visualizzare e registrare in continuo l ossigeno libero, del monossido di carbonio. Quindi tutti gl impianti di potenza termica nominale COMPLESSIVA pari o superiore a 1,5 MW. All art. 12 indica che è stata costituita una commissione interministeriale per la redazione, entro un anno dall entrata in vigore del Decreto stesso degli aggiornamenti e/o abrogazioni nel quale è scritto senza lasciar adito ad interpretazioni D.P.R 1391 del 22 Dicembre 1970 (regolamento di applicazione della Legge 616/66) verrà comunque abrogato. Per quanto riguarda lo specifico del controllo delle emissioni dal 12 Marzo 2002, data di entrata in vigore del D.P.C.M. datato 08/03/02, gli obblighi relativi ai controlli da effettuare sono unicamente quelli stabiliti dall articolo 5 (impianti industriali) e dall articolo 7 (impianti civili) del decreto stesso.
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