ÂPrima  questione L adottato ha diritto di conoscere l identità delle sorelle e dei fratelli biologici?

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "ÂPrima  questione L adottato ha diritto di conoscere l identità delle sorelle e dei fratelli biologici?"

Transcript

1 Art. 10 c.c. Abuso dell immagine altrui. [I]. Qualora l immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l autorità giudiziaria, su richiesta dell interessato, può disporre che cessi l abuso, salvo il risarcimento dei danni. ÂPrima  questione L adottato ha diritto di conoscere l identità delle sorelle e dei fratelli biologici? }} Norme del codice civile collegate Articoli: 6; 7. NORMATIVA RILEVANTE Costituzione Art. 2 [I] La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità, e richiede l adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Legge 4 agosto 1955, n. 848 Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952 (CONVENZIONE EUROPEA SUI DIRITTI DELL UOMO) Art. 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare (1). [1]. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. [2]. Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. (1) Questa rubrica è stata aggiunta dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l 11 maggio 1994 e ratificato con L. 28 agosto 1997, n Legge 4 maggio 1983, n. 184 Diritto del minore ad una famiglia Art. 28 [1]. Il minore adottato è informato di tale sua condizione ed i genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono più opportuni. [2]. Qualunque attestazione di stato civile riferita all adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del minore e dell annotazione di cui all articolo 26, comma 4. [3]. L ufficiale di stato civile, l ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell autorità giudiziaria. Non è necessaria l autorizzazione qualora la richiesta provenga dall ufficiale di stato civile, per verificare se sussistano impedimenti matrimoniali. [4]. Le informazioni concernenti l identità dei genitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la responsabilità genitoriale, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi. Il tribunale accerta che l informazione sia preceduta e accompagnata da adeguata preparazione e assistenza del minore. Le informazioni possono essere fornite anche al responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, ove ricorrano i presupposti della necessità e della urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore (1). [5]. L adottato, raggiunta l età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza. [6]. Il tribunale per i minorenni procede all audizione delle persone di cui ritenga opportuno l ascolto; assume tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che l ac- 13 PA_833_DeGioia_LeUltimissime_2018_1.indb 13 22/10/18 09:06

2 Le ultimissime questioni e sentenze cesso alle notizie di cui al comma 5 non comporti grave turbamento all equilibrio psico-fisico del richiedente. Definita l istruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza con decreto l accesso alle notizie richieste. [7]. L accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (2) (3). [8]. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, l autorizzazione non è richiesta per l adottato maggiore di età quando i genitori adottivi sono deceduti o divenuti irreperibili (4). (1) Questo comma è stato così modificato dall articolo 100, comma 1, lettera p), del d.lgs. 28 dicembre 2013 n. 154 a decorrere dal 7 febbraio 2014 come indicato dall articolo 108, comma 1, del citato decreto. (2) Questo comma è stato così sostituito dall articolo 177, comma 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n (3) La Corte Costituzionale, con sentenza 22 novembre 2013, n. 278 (in Gazz. Uff., 27 novembre, n. 48), ha dichiarato l illegittimità costituzionale del presente comma, come sostituito dall articolo 177, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nella parte in cui non prevede - attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza - la possibilità per il giudice di interpellare la madre - che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell articolo 30, comma 1, del d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell ordinamento dello stato civile, a norma dell articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127) - su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione. (4) Questo articolo è stato così sostituito dall articolo 24, comma 1, della L. 28 marzo 2001, n Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali (CODICE DELLA PRIVACY). Art. 177 Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali [1]. Il comune può utilizzare gli elenchi di cui all articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per esclusivo uso di pubblica utilità anche in caso di applicazione della disciplina in materia di comunicazione istituzionale. [2]. Il comma 7 dell articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: 7. L accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n [3]. Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui all articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 è consentito solo ai soggetti cui l atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni dalla formazione dell atto. [4]. Nel primo comma dell articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono soppresse le lettere d) ed e). [5]. Nell articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, il quinto comma è sostituto dal seguente: Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso. Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 Regolamento per la revisione e la semplificazione dell ordinamento dello stato civile, a norma dell articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127 Art. 30 Dichiarazione di nascita [1]. La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l eventuale volontà della madre di non essere nominata. [2]. Ai fini della formazione dell atto di nascita, la dichiarazione resa all ufficiale dello stato civile è corredata da una attestazione di avvenuta nascita contenente le generalità della puerpera nonché le indicazioni del comune, ospedale, casa di cura o altro luogo ove è avvenuta la nascita, del giorno e dell ora della nascita e del sesso del bambino. [3]. Se la puerpera non è stata assistita da personale sanitario, il dichiarante che non è neppure in grado di esibire l attestazione di constatazione di avvenuto parto, produce una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. [4]. La dichiarazione può essere resa, entro dieci giorni dalla nascita, presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto o in alternativa, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita. In tale ultimo caso la dichiarazione può contenere anche il riconoscimento contestuale di figlio nato fuori del matrimonio (1) e, unitamente all attestazione di nascita, è trasmessa, ai fini della trascrizione, dal direttore sanitario all ufficiale dello stato civile del comune nel cui territorio è situato il centro di nascita o, su richiesta dei genitori, al comune di residenza individuato ai sensi del comma 7, nei dieci giorni successivi, anche attraverso la utilizzazione di sistemi di comunica- 14 PA_833_DeGioia_LeUltimissime_2018_1.indb 14 22/10/18 09:06

3 zione telematici tali da garantire l autenticità della documentazione inviata secondo la normativa in vigore. [5]. La dichiarazione non può essere ricevuta dal direttore sanitario se il bambino è nato morto ovvero se è morto prima che è stata resa la dichiarazione stessa. In tal caso la dichiarazione deve essere resa esclusivamente all ufficiale dello stato civile del comune dove è avvenuta la nascita. [6]. Ai fini dell applicazione delle disposizioni del presente articolo, gli uffici dello stato civile, nei loro rapporti con le direzioni sanitarie dei centri di nascita presenti sul proprio territorio, si attengono alle modalità di coordinamento e di collegamento previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all articolo 10, comma 2. [7]. I genitori, o uno di essi, se non intendono avvalersi di quanto previsto dal comma 4, hanno facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre. In tali casi, ove il dichiarante non esibisca l attestazione della avvenuta nascita, il comune nel quale la dichiarazione è resa deve procurarsela presso il centro di nascita dove il parto è avvenuto, salvo quanto previsto al comma 3. [8]. L ufficiale dello stato civile che registra la nascita nel comune di residenza dei genitori o della madre deve comunicare al comune di nascita il nominativo del nato e gli estremi dell atto ricevuto. (1) Le parole: «figlio naturale» sono state così sostituite dalle seguenti: «figlio nato fuori del matrimonio» dall art. 105, comma 3, del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell 8 gennaio 2014). L art. 1, comma 1, lett. d), del D.P.R. 30 gennaio 2015, n. 26, ha confermato la sostituzione della parola: «naturale» con le attuali: «nato fuori dal matrimonio». Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali Art. 93 Certificato di assistenza al parto [1]. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto è sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita. Si osservano, altresì, le disposizioni dell articolo 109. [2]. Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento. [3]. Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso al certificato o alla cartella può essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando le opportune cautele per evitare che quest ultima sia identificabile. SENTENZA RISOLUTIVA Cass. civ., sez. I, 20 marzo 2018, n L adottato ha diritto, nei casi di cui all art. 28, comma 5, della l. n. 184 del 1983, di conoscere le proprie origini accedendo alle informazioni concernenti non solo l identità dei propri genitori biologici, ma anche quelle delle sorelle e dei fratelli biologici adulti, previo interpello di questi ultimi mediante procedimento giurisdizionale idoneo ad assicurare la massima riservatezza ed il massimo rispetto della dignità dei soggetti da interpellare, al fine di acquisirne il consenso all accesso alle informazioni richieste o di constatarne il diniego, da ritenersi impeditivo dell esercizio del diritto. PRINCIPALI PASSAGGI ARGOMENTATIVI - omissis - 1. La Corte d Appello di Torino, sezione minori e famiglia, confermando quanto deciso dal Tribunale per i minorenni, ha rigettato l istanza di acquisizione delle generalità delle proprie sorelle, proposta da Z.P.L.. A sostegno della richiesta lo Z. ha riferito che sia lui che le sue sorelle venivano adottati da famiglie diverse e di aver rivolto già due istanze analoghe al riguardo, ugualmente rigettate. Questione problematica 15 PA_833_DeGioia_LeUltimissime_2018_1.indb 15 22/10/18 09:06

4 Le ultimissime questioni e sentenze Orientamento contrario Quesito Normativa violata Secondo l istante doveva trovare applicazione la Convenzione Internazionale sui diritti dell infanzia del 20/11/1989, meglio conosciuta come Convenzione di New York e poteva essere applicato quell orientamento giurisprudenziale secondo il quale il Tribunale per i minorenni può procedere ad un bilanciamento tra il diritto al legame familiare ed il diritto alla riservatezza dei fratelli biologici, così come affermato in qualche sentenza di merito. 1.1 Il Procuratore Generale in appello aveva richiesto che si procedesse all audizione delle sorelle per verificarne il consenso all accesso ai dati, ed in caso di risposta affermativa, aveva chiesto che il reclamante fosse autorizzato all accesso. 1.2 A sostegno della reiezione della domanda la Corte d Appello ha affermato: la L. n. 184 del 1983, art. 28, commi 4 e 5, indicano le ipotesi in cui è possibile accedere alle informazioni relative all identità dei genitori biologici e all origine dell adottato, mentre il comma 6, prevede l ascolto delle persone individuate dal Tribunale. Il diritto ai legami familiari è stato di conseguenza considerato ed apprezzato limitatamente alle origini e all identità dei genitori biologici. Nel caso di specie è stato fatto valere il diritto alla relazione con le sorelle biologiche che sono state adottate ma su tale diritto risulta prevalente quello alla riservatezza delle sorelle tutelato addirittura mediante la previsione del reato di cui alla L. n. 184 del 1983, art. 73. L accesso ai dati dei fratelli biologici adottati non è previsto al pari di un istruttoria preventiva nei loro confronti ed anche l ascolto finalizzato a verificare il consenso all accesso ai dati sarebbe destinato a ripercuotersi sui delicati equilibri connessi allo stato di soggetto adottato delle sorelle oltre che sui genitori adottivi delle stesse. 2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione Z.P. affidato a due motivi accompagnati da memoria. Il ricorso inizialmente destinato alla trattazione camerale presso la Sesta Sezione di questa Corte ex art. 380 bis c.p.c., è stato rimesso alla pubblica udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE 3. Il ricorrente, prima di illustrare i due motivi di ricorso ha precisato nei termini che seguono la questione da risolvere: il diritto ai legami familiari è stato considerato ed apprezzato dal legislatore limitatamente all origine ed all identità dei genitori biologici o anche con riferimento alla relazione con le sorelle o fratelli biologici, alla stregua dell interpretazione sistematica delle norme sovranazionali e nazionali, confortata dai principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale nonché di legittimità e merito? 4. Le censure formulate sono le seguenti: 4.1 nel primo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 7 e 8 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 ottobre 1989, resa esecutiva con la L. n. 176 del 1991, laddove si impone il rispetto dei diritti del minore ivi compresi quelli volti a preservare la sua identità, il suo nome e le sue relazioni familiari. Per l adottato l identità consiste proprio nel ricercare le proprie origini, le proprie radici e conoscere le informazioni relative alla famiglia biologica. Viene altresì dedotta la violazione dell art. 30, della Convenzione dell Aja 29 maggio 1993, resa esecutiva con la L. n. 476 del 1998, e l errata interpretazione della 16 PA_833_DeGioia_LeUltimissime_2018_1.indb 16 22/10/18 09:06

5 L. n. 184 del 1983, art. 28, commi 4 e 5, ritenendo che si possano comprendere nei legami familiari anche i fratelli. Infine, in relazione al diritto alla riservatezza delle sorelle, il ricorrente rileva che il diritto azionato è di natura esclusiva ed attuale, essendo riconosciuto da norme costituzionali e convenzionali. Il pregiudizio dovuto all ascolto od interpello delle sorelle è invece soltanto ipotetico. La riservatezza peraltro può essere tutelata mediante adeguata istruttoria tendente ad accertare quale potrebbe essere la reazione delle sorelle alla predetta richiesta Nel secondo motivo si sviluppa quest ultimo profilo anche ex art. 360 c.p.c., n. 5. Il ricorrente sottolinea come una fase istruttoria riservata preserverebbe i diritti concorrenti delle sorelle. 5. In ordine alla preliminare richiesta del Procuratore generale di rimessione del ricorso alle Sezioni Unite, sul rilievo dell omessa notifica del ricorso al pubblico ministero e del suo mancato intervento nel giudizio d appello, il Collegio ritiene di poter disattendere tale istanza. L esame testuale dell art. 28 consente di escludere l obbligatorietà della partecipazione del pubblico ministero ai procedimenti che hanno ad oggetto le informazioni relative all identità dei genitori biologici dell adottato, maggiore di età. Secondo il paradigma normativo, superato il venticinquesimo anno di età, all adottato è consentito l accesso alle informazioni che riguardano la sua origine e l identità dei propri genitori biologici. In questa ipotesi, coincidente dal punto di vista anagrafico con il caso di specie, il legislatore, coerentemente con lo statuto costituzionale del diritto all identità personale, ha ritenuto in via generale, la prevalenza del diritto a conoscere le proprie origini rispetto a quello potenzialmente contrapposto dei genitori biologici. Prima del raggiungimento dell età di 25 anni l accesso è, invece, consentito solo se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla salute psico fisica dell adottato. In questa peculiare ipotesi, il Tribunale per i minorenni accerta che l accesso alle notizie non comporti grave turbamento all equilibrio psico fisico del richiedente. Il procedimento non richiede l instaurazione del contraddittorio in quanto, come già rilevato, il diritto a conoscere le proprie origini, nella ipotesi sopra esaminata, può essere limitato od impedito soltanto dall accertamento di un pregiudizio per la sfera psico fisica del richiedente, reputato così grave da far recedere il diritto alla conoscenza delle proprie origini. La valutazione del tribunale per i minorenni non ha ad oggetto la comparazione od il bilanciamento con i diritti della persona eventualmente confliggenti dei destinatari delle istanze conoscitive dell adottato, ma rimane ancorata alla sfera personale del richiedente, alla costruzione della sua identità, all esame dell incidenza della conoscenza delle proprie origini sullo sviluppo equilibrato della sua personalità, avendo ritenuto il legislatore con valutazione, svolta in via generale ed ex ante, che la giovane età del richiedente, ancorché maggiorenne, imponga particolari cautele. Anche in questo procedimento, tuttavia, può escludersi l intervento necessario del pubblico ministero, trattandosi dell esercizio di un diritto che può soltanto essere temporalmente differito ma non compresso od escluso, avendo natura potestativa dopo il compimento dei 25 anni (S.U. n del 2017). Fase istruttoria risevata Partecipazione del P.M. Contraddittorio Diritto potestativo 17 PA_833_DeGioia_LeUltimissime_2018_1.indb 17 22/10/18 09:06

6 Le ultimissime questioni e sentenze Intervento necessario Mancanza del contraddittorio Effetti Art. 70 c.p.c. Questione di diritto sostanziale Identità personale Può, pertanto, ritenersi che soltanto nell ipotesi disciplinata all art. 28, comma 4, si possa porre in concreto la questione della necessità dell intervento del pubblico ministero. La norma contiene un esplicita deroga al principio generale, stabilito nei commi precedenti, del divieto di fornire informazioni, sui genitori biologici del minore adottato, ai genitori adottivi. Solo per gravi e comprovate ragioni, legate a problemi sanitari, il Tribunale per i minorenni può accogliere tale richiesta, previa adeguata preparazione ed assistenza del minore. Le informazioni in questione possono essere fornite anche al responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, ove ricorrano i presupposti della necessità e dell urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore. Nei commi successivi, relativi al diritto di conoscere le proprie origini dell adottato maggiore di età, il procedimento si caratterizza per la mancanza di contraddittorio, svolgendosi nei confronti di una sola parte, e per la conseguente assenza di un interesse di natura pubblicistica comparabile con quello relativo ai soggetti minori di età, il quale, invece, richiede in via generale il controllo e, quando previsto dalla legge, l iniziativa dell ufficio del pubblico ministero. 5. Si ritiene opportuno rilevare, a fini di completezza, che la mancata notifica del ricorso per cassazione al Pubblico Ministero, anche nei procedimenti nei quali sia previsto il suo intervento ma non il potere di promuovere l accertamento giudiziale, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, non determina l inammissibilità del ricorso stesso tutte le volte che le sue funzioni s identificano con quelle svolte dal procuratore generale presso il giudice ad quem e siano assicurate dalla partecipazione di quest ultimo al successivo grado di giudizio (S.U del 2017). I precedenti richiamati nella requisitoria del P.G. riguardano azioni di stato nelle quali il pubblico ministero, non solo deve intervenire ex art. 70 c.p.c., ma ha anche il potere di promuovere l azione. 6. In conclusione deve escludersi l inammissibilità del ricorso per omessa notifica al Pubblico Ministero e per il difetto di partecipazione dello stesso al procedimento di merito. 7. Prima di affrontare la questione sottoposta al vaglio del Collegio deve rilevarsi, sempre in via preliminare, l ammissibilità del ricorso. La domanda rivolta al Tribunale ha ad oggetto il riconoscimento di diritti fondamentali ed inviolabili della persona. Ne consegue che il contenuto del provvedimento non può che avere natura decisoria, essendo rivolto all accertamento dell esistenza e dell estensione della tutela di tali diritti. Infine la decisione ha anche il carattere della definitività, ancorché nei limiti dei provvedimenti assunti rebus sic stantibus non essendo il provvedimento in oggetto qualificabile come provvisorio od interinale. 8. Il diritto a conoscere le proprie origini costituisce un espressione essenziale del diritto all identità personale. Lo sviluppo equilibrato della personalità individuale e relazionale si realizza soprattutto attraverso la costruzione della propria identità esteriore, di cui il nome e la discendenza giuridicamente rilevante e riconoscibile costituiscono elementi essenziali, e di quella interiore. 18 PA_833_DeGioia_LeUltimissime_2018_1.indb 18 22/10/18 09:06

7 8.1 Quest ultimo aspetto, più complesso, può richiedere la conoscenza e l accettazione della discendenza biologica e della rete parentale più prossima. La funzione di primaria importanza che riveste il riconoscimento giuridico dell identità personale e la consapevolezza della pluralità di elementi anche dialettici di cui si compone, quali il diritto a conoscere la verità sulla propria storia personale e quello a conservare la costruzione preesistente dell identità propria e dei terzi eventualmente coinvolti, ha formato oggetto dell attenzione e dell incisivo intervento delle Corti supreme nazionali e sovranazionali. L impegno sul riconoscimento del diritto a conoscere le proprie origini è stato stimolato, in tempi molto recenti, proprio dalla necessità di trovare una composizione equilibrata tra diritti contrapposti, quello della persona che vuole completare la costruzione della propria identità attraverso la ricerca delle origini biologiche e quello della madre biologica che ha esercitato, al momento del parto, il diritto di non essere nominata e che può voler conservare questo segreto proprio al fine di non alterare l identità anche relazionale costruita nel tempo. 9. Su questa dialettica ed al fine di temperare l assolutezza del divieto di conoscere le proprie origini biologiche, contenuto nella L. n. 184 del 1983, art. 28, comma 7, rispetto alla madre che abbia dichiarato alla nascita di non essere nominata, è intervenuta la Corte Europea dei diritti umani con la sentenza del 25 settembre 2012 (ricorso n /09), Godelli contro Italia, affermando che è necessario stabilire un equilibrio ed una proporzionalità tra gli interessi delle parti in causa e che l esclusione di qualsiasi possibilità di conoscere le proprie origini, propria della legislazione italiana, a differenza di quella di altri paesi, costituisce una violazione dell art. 8 Cedu. Con la norma contestata, lo Stato italiano ha oltrepassato il margine di discrezionalità compatibile con la tutela dei diritti della persona garantito dalla Convenzione. 10. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 278 del 2013, condividendo la valutazione della Corte Europea dei diritti umani in ordine all ingiustificata assolutezza del divieto di conoscere le proprie origini ha ritenuto che la L. n. 184 del 1983, art. 28, comma 7, contrasti con gli artt. 2 e 3 Cost., ed ha indicato, con una sentenza additiva di principio (così qualificata da S.U. n del 2017), il modello procedimentale da introdurre per rendere effettivo il bilanciamento delle posizioni giuridiche soggettive, almeno potenzialmente confliggenti rappresentate dal diritto all anonimato della madre biologica e dal diritto a conoscere le proprie origini biologiche del figlio. All illegittimità dell assolutezza del divieto, derivante dal complesso normativo costituito dall art. 28 della L. n. 184 del 1983, e dal D.P.R. n. 396 del 2000, art. 30, non è conseguita la configurabilità del diritto a conoscere le proprie origini come diritto potestativo ma è stato ritenuto necessario l interpello della madre biologica al fine di verificarne il consenso all eventuale revoca della scelta dell anonimato fatta al momento della nascita. Il diritto di quest ultima a conservare l identità costruita anche mediante il segreto sull abbandono del figlio al momento del parto è stato ritenuto rilevante nel bilanciamento d interessi compiuto dalla Corte ma è stata eliminata l intangibilità della scelta, sul rilievo dell intrinseca mutabilità delle tappe dello sviluppo e consolidamento della personalità umana. Diritto alla conoscenza delle proprie origini Corte Europea Corte Costituzionale (278/2013) 19 PA_833_DeGioia_LeUltimissime_2018_1.indb 19 22/10/18 09:06

8 Le ultimissime questioni e sentenze Bilanciamento interessi confliggenti SS.UU. 1946/2017 Procedimentalizzazione Diritto potestativo Ambito di applicazione Tesi contraria e tesi favorevole Di peculiare rilievo è la metodologia indicata dalla Corte Costituzionale per procedere ad un adeguato bilanciamento degli interessi confliggenti. La tecnica prescelta non è stata quella di attribuire al giudice la valutazione in concreto del bilanciamento ma di predefinire un modulo procedimentale ritenuto idoneo allo scopo, fondato sulla verifica della volontà e della disponibilità a rimuovere il segreto sulla propria identità da parte della madre biologica in modo da rendere possibile, per la persona che è stata adottata a causa di questa scelta, di completare il quadro della propria genealogia ed identità personale. 11. L attuabilità del modello sopra descritto, anche senza preventivo intervento legislativo, è stata riconosciuta, infine, nella recente sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n del In questa pronuncia si è ritenuto che, rimossa dalla pronuncia della Corte Costituzionale la norma sull assolutezza ed intangibilità dell anonimato, potesse procedersi all interpello materno all interno di un procedimento garantito dalla massima riservatezza al fine di provocare la revoca dell originario segreto. 12. Può, pertanto, ritenersi che la procedimentalizzazione del bilanciamento d interessi sia la modalità, costituzionalmente e convenzionalmente adeguata, al fine di attuare, anche in ipotesi diverse da quella disciplinata dalla L. n. 184 del 1983, art. 28, comma 7, il corretto bilanciamento d interessi tra l adottato maggiore di età che vuole conoscere le proprie origini al fine di aggiungere una tessera di primario rilievo al mosaico della propria identità ed i componenti del nucleo familiare biologico-genetico, diversi dai genitori. 13. Deve, al riguardo precisarsi, che, come già illustrato, il diritto ad avere informazioni sui propri genitori biologici, per la persona adulta ultraventicinquenne, ha carattere potestativo, salva l eccezione di cui al citato art. 28, comma 7, che ha dato luogo agli interventi delle Corti Supreme. L art. 28, comma 5, stabilisce, infatti, che l adottato, raggiunta l età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l identità dei propri genitori biologici. L esame testuale della norma pone la questione, di natura interpretativa, relativa all ampiezza delle informazioni cui può accedere l adottato. La norma afferma che l adottato, raggiunta l età di 25 anni, può accedere ad informazioni che riguardano la sua origine e l identità dei propri genitori biologici. Occorre, pertanto, stabilire se la formula legislativa possa essere qualificata come un endiadi e, conseguentemente, esprimere un concetto unitario per il tramite di due termini coordinati ovvero se formula congiunta abbia una valenza pleonastica, o se contenga, invece, due ambiti d informazioni non necessariamente coincidenti. La prima opzione interpretativa induce a ritenere che il riferimento normativo all origine dell adottato sia soltanto una specificazione dell ambito delle informazioni che esso ha il diritto di conoscere, da limitarsi all identità dei genitori biologici, ritenendo,di conseguenza, che questa ultima informazione sia idonea a soddisfare l esigenza conoscitiva relativa alle origini. Nella seconda, invece, si ritiene che con la formula normativa sopra illustrata il legislatore abbia inteso non limitare esclusivamente all identità dei genitori biologici 20 PA_833_DeGioia_LeUltimissime_2018_1.indb 20 22/10/18 09:06

9 il diritto dell adottato che abbia raggiunto i 25 anni di età (o nei limiti previsti dall art. 28, comma 5 l infraventicinquenne) a conoscere le proprie origini ma estenderne il contenuto all intero nucleo familiare originario, in particolare quando questa indagine sia necessaria per integrare il contenuto del diritto che si vuole esercitare. Il riferimento alle origini, congiunto con quello relativo all identità dei genitori biologici, può implicare uno spettro più esteso d informazioni, al fine di ricostruire in modo effettivo il quadro dell identità personale. Ove si acceda a quest ultima opzione ermeneutica, occorre, tuttavia, verificare se la posizione giuridica dei componenti del nucleo familiare originario diversi dai genitori biologici, ed in particolare quella delle sorelle e dei fratelli, a fronte di una richiesta formulata dall adottato ex art. 28, comma 5, sia da considerare in modo diverso da quella dei genitori i quali, salva l ipotesi di cui all art. 28, comma 7, come risultante dall intervento della Corte Costituzionale e delle S.U. con le sentenze ampiamente richiamate n. 278 del 2013 e 1946 del 2017, non possono impedire l esercizio del diritto a conoscere le proprie origini a chi ne sia titolare secondo le condizioni previste dal citato art Ritiene il Collegio che un interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata della norma possa valorizzare il richiamo testuale al diritto di accedere alle informazioni sulla propria origine in modo da includervi oltre ai genitori biologici, in particolare nell ipotesi in cui non sia possibile risalire ad essi, anche i più stretti congiunti come i fratelli e le sorelle ancorché non espressamente menzionati dalla norma. La natura del diritto e la funzione di primario rilievo nella costruzione dell identità personale che viene riconosciuta alla scoperta della personale genealogia biologico-genetica, induce ad accogliere tale interpretazione estensiva. 15. Deve, tuttavia, rilevarsi che l esercizio del diritto nei confronti dei genitori biologici e nei confronti degli altri componenti il nucleo familiare biologico-genetico originario dell adottato, non può realizzarsi con modalità identiche. Nei confronti dei genitori biologici, il legislatore ha svolto una valutazione generale ex ante sulla netta preminenza del diritto dell adottato rispetto a quello dei genitori biologici tale da escludere alcun bilanciamento d interessi da eseguirsi ex post. La scelta del legislatore in ordine ai genitori biologici consegue alla peculiare natura del loro ruolo nel complesso processo che conduce allo status filiationis dell adottato. La medesima soluzione non è, tuttavia, automaticamente applicabile anche al diritto di conoscere l identità delle proprie sorelle e fratelli, in considerazione della radicale diversità della loro posizione rispetto a quella dei genitori biologici con riferimento sia alle ragioni della decisione riguardante lo status di figlio adottivo del richiedente sia all incidenza di questa decisione sullo sviluppo della sua personalità. Può legittimamente determinarsi una contrapposizione tra il diritto del richiedente di conoscere le proprie origini, e quello delle sorelle e dei fratelli a non voler rivelare la propria parentela biologica ed a non voler mutare la costruzione della propria identità attraverso la conoscenza d informazioni ritenute negativamente incidenti sul raggiunto equilibrio di vita. Effetti Interpretazione corretta Modalità Bilanciamento Fratelli 21 PA_833_DeGioia_LeUltimissime_2018_1.indb 21 22/10/18 09:06

Corte di Cassazione - Sezione I civile Sentenza 20 marzo 2018 n Pres. Di Palma. - est. Acierno.

Corte di Cassazione - Sezione I civile Sentenza 20 marzo 2018 n Pres. Di Palma. - est. Acierno. Corte di Cassazione - Sezione I civile Sentenza 20 marzo 2018 n. 6963 Pres. Di Palma. - est. Acierno. ACQUISIZIONE DA PARTE DELL ADOTTATO IN ETA ADULTA DELLE GENERALITA DEGLI ALTRI MEMBRI DELLA FAMIGLIA

Dettagli

Adottato e diritto di conoscenza delle proprie origini (Cass. civ., sez. I, 29 maggio marzo 2018, n. 6963)

Adottato e diritto di conoscenza delle proprie origini (Cass. civ., sez. I, 29 maggio marzo 2018, n. 6963) Adottato e diritto di conoscenza delle proprie origini (Cass. civ., sez. I, 29 maggio 2017 20 marzo 2018, n. 6963) L adottato ha diritto, nei casi di cui all art. 28, comma 5, della l. n. 184 del 1983,

Dettagli

Parto anonimo: diritto di conoscere le proprie origini va esteso alle sorelle. Cassazione Civile, sez. I, sentenza 20/03/2018 n 6963

Parto anonimo: diritto di conoscere le proprie origini va esteso alle sorelle. Cassazione Civile, sez. I, sentenza 20/03/2018 n 6963 Parto anonimo: diritto di conoscere le proprie origini va esteso alle sorelle Cassazione Civile, sez. I, sentenza 20/03/2018 n 6963 di Giuseppina Vassallo Pubblicato il 12/04/2018 La Corte di Cassazione,

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1983 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI ANTIMO CESARO, ANDREA ROMANO, D AGOSTINO, DAMBRUOSO, GALGANO, MAZZIOTTI DI CELSO, MOLEA,

Dettagli

Cognome comune per le coppie di fatto: l intervento del Giudice delle Leggi

Cognome comune per le coppie di fatto: l intervento del Giudice delle Leggi Cognome comune per le coppie di fatto: l intervento del Giudice delle Leggi La scheda anagrafica della parte dell unione civile deve indicare il nome ed il cognome dell altra parte dell unione, senza che

Dettagli

cheindata...èdeceduta a... la detta signora C. lasciando testamento olografo pubblicato con verbale del notaiodr...indata

cheindata...èdeceduta a... la detta signora C. lasciando testamento olografo pubblicato con verbale del notaiodr...indata 140 delle persone e della famiglia cheindata...èdeceduta a..... la detta signora C. lasciando testamento olografo pubblicato con verbale del notaiodr...indata..... N o..... di rep., con il quale testamento

Dettagli

Cortecostituzionale RELAZIONIINTERNAZIONALI

Cortecostituzionale RELAZIONIINTERNAZIONALI Cortecostituzionale RELAZIONIINTERNAZIONALI www.cortecostituzionale.it LISBONA 2 OTTOBRE 2006 Non mi sembrano estranee al tema del convegno alcune brevi notazioni su orientamenti della Corte costituzionale

Dettagli

Cass. Civ., Sez. Un., 19 dicembre 2018, n Rilascio del permesso di soggiorno giurisdizione parere del PM

Cass. Civ., Sez. Un., 19 dicembre 2018, n Rilascio del permesso di soggiorno giurisdizione parere del PM Cass. Civ., Sez. Un., 19 dicembre 2018, n. 32774 Rilascio del permesso di soggiorno giurisdizione parere del PM Con la sentenza de qua le Sezioni Unite Civili si sono pronunciate a seguito di un ricorso

Dettagli

Diritto alle origini. Il caso. Autore: Alessandra Palombo In: Diritto civile e commerciale

Diritto alle origini. Il caso. Autore: Alessandra Palombo In: Diritto civile e commerciale Diritto alle origini Autore: Alessandra Palombo In: Diritto civile e commerciale L ultima pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. Civ., sez. I, 29.05.2017 20.03.2018 n.6963) sul diritto dell adottato

Dettagli

Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria

Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria Il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, riunito in camera di consiglio, con l intervento dei sigg.: 1) dr. Roberto Di Bella, presidente; 2) dr. Francesca

Dettagli

"Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli"

Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli Legge 8 febbraio 2006, n. 54 "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1 marzo 2006 Art. 1. (Modifiche al codice

Dettagli

INDICE SOMMARIO CAPITOLO PRIMO DALLA POTESTÀ ALLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE

INDICE SOMMARIO CAPITOLO PRIMO DALLA POTESTÀ ALLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE INDICE SOMMARIO Presentazione............................................ VII CAPITOLO PRIMO DALLA POTESTÀ ALLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE 1. Una premessa......................................... 1 2.

Dettagli

In appello, la decisione viene ribaltata e la Corte d appello di Napoli enuncia innovativi principi in materia.

In appello, la decisione viene ribaltata e la Corte d appello di Napoli enuncia innovativi principi in materia. Stepchild adoption: anche genitore non biologico è madre dalla nascita Corte Appello, Napoli, sezione minorenni, sentenza 04/07/2018 n 145 di Giuseppina Vassallo Pubblicato il 09/08/2018 Una coppia di

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di cognome dei coniugi e dei figli

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di cognome dei coniugi e dei figli Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1245 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore MALAN COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GENNAIO 2014 Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia

Dettagli

Indice. 1 Le Carte dei diritti e le persone di età minore. di Claudio Cottatellucci

Indice. 1 Le Carte dei diritti e le persone di età minore. di Claudio Cottatellucci Indice Autori Introduzione XIII XV 1 Le Carte dei diritti e le persone di età minore di Claudio Cottatellucci 1. Una premessa di metodo: dimensione universale dei diritti, canoni interpretativi ed approccio

Dettagli

ORDINANZA N. 379 ANNO 2008 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai Signori: Giovanni Maria FLICK

ORDINANZA N. 379 ANNO 2008 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai Signori: Giovanni Maria FLICK ORDINANZA N. 379 ANNO 2008 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai Signori: Giovanni Maria FLICK Presidente Francesco AMIRANTE Giudice Ugo DE SIERVO " Paolo

Dettagli

Il criterio della competenza territoriale nel procedimento di separazione consensuale di cui all art. 711 c.p.c.

Il criterio della competenza territoriale nel procedimento di separazione consensuale di cui all art. 711 c.p.c. Il criterio della competenza territoriale nel procedimento di separazione consensuale di cui all art. 711 c.p.c. Autore: Perrone Daria In: Diritto processuale civile A) La disciplina applicabile In base

Dettagli

Docenti: Alessandra Fralleoni Giovanna Sangregorio

Docenti: Alessandra Fralleoni Giovanna Sangregorio Università Roma Tre Facoltà di Scienze della formazione Corso di laurea in Servizio Sociale e Sociologia L.39 A.A. 2015-20162016 1 6 Aprile 2016 Il Tribunale per i Minorenni Docenti: Alessandra Fralleoni

Dettagli

Archivio Storico del Brefotrofio Istituto Provinciale degli Esposti Santa Maria della Pietà

Archivio Storico del Brefotrofio Istituto Provinciale degli Esposti Santa Maria della Pietà ALLEGATO A (modello da utilizzarsi da parte di studiosi e ricercatori) Ai sensi degli art. 122 e 123 del D.Lgs. 42/04 Codice dei beni culturali e del paesaggio e degli art. 10 e 11 dell allegato A2 del

Dettagli

Genitorialità affettiva e psicologica: l evoluzione della giurisprudenza

Genitorialità affettiva e psicologica: l evoluzione della giurisprudenza Genitorialità affettiva e psicologica: l evoluzione della giurisprudenza Accanto ad una genitorialità biologica esiste, nel nostro ordinamento, una genitorialità affettiva e psicologica oggetto di specifica

Dettagli

Sezione prima - Adozione e assistenza: la prospettiva storica

Sezione prima - Adozione e assistenza: la prospettiva storica INTRODUZIONE UNA PREMESSA... 1 Sezione prima - Adozione e assistenza: la prospettiva storica 1. L età classica... 6 2. L avvento del Cristianesimo........ 9 3. Il Medioevo... 10 4. L età moderna e l istituzionalizzazione

Dettagli

ORDINANZA N. 192 ANNO 2006

ORDINANZA N. 192 ANNO 2006 ORDINANZA N. 192 ANNO 2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Annibale MARINI Presidente - Franco BILE Giudice - Giovanni Maria FLICK " - Francesco

Dettagli

INQUADRAMENTO DEL PROBLEMA.

INQUADRAMENTO DEL PROBLEMA. 1 AVVISO ALL INDAGATO DELLA CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI NEL PROCEDIMENTO PENALE DI COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE ORIENTAMENTO DELLA CASSAZIONE - SOLUZIONE NEGATIVA DELLA CORTE COSTITUZIONALE.

Dettagli

DLgs 196/2003 (e successive integrazioni e modificazioni) Il codice in materia di protezione dati personali

DLgs 196/2003 (e successive integrazioni e modificazioni) Il codice in materia di protezione dati personali DLgs 196/2003 (e successive integrazioni e modificazioni) Il codice in materia di protezione dati personali Definizioni Trattamento Qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuate anche senza

Dettagli

Il minore adottato e le sue origini (a cura di Barbara Beozzo).

Il minore adottato e le sue origini (a cura di Barbara Beozzo). Il minore adottato e le sue origini (a cura di Barbara Beozzo). Con la riforma della Legge sull adozione del 2001, il legislatore ha realizzato una distinzione fondamentale in tema di accesso alle informazioni

Dettagli

Atti Parlamentari 8 Camera dei Deputati TESTO UNIFICATO

Atti Parlamentari 8 Camera dei Deputati TESTO UNIFICATO Atti Parlamentari 8 Camera dei Deputati TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità. ART. 1.

Dettagli

Indice analitico. Capitolo I. La Normativa

Indice analitico. Capitolo I. La Normativa 427 Prefazione... p. 9 Capitolo I La Normativa 1. I diritti del minore nelle Convenzioni Internazionali...» 11 2. I diritti del minore nella Costituzione Italiana...» 14 3. I diritti del minore nel Codice

Dettagli

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa della deputata BOLDRINI

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa della deputata BOLDRINI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 106 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa della deputata BOLDRINI Modifiche al codice civile

Dettagli

Accoglimento totale del 18/05/2018 RG n. 1956/2018

Accoglimento totale del 18/05/2018 RG n. 1956/2018 TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO PRIMA SEZIONE CIVILE Nrg 1956/2018 Il giudice dr. Ludovico Sburlati, sciogliendo la riserva assunta nella causa in intestazione, ha pronunciato la presente ORDINANZA Le domande

Dettagli

ORDINANZA N. 208 ANNO 2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Paolo GROSSI Presidente -

ORDINANZA N. 208 ANNO 2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Paolo GROSSI Presidente - ORDINANZA N. 208 ANNO 2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Paolo GROSSI Presidente - Giuseppe FRIGO Giudice - Alessandro CRISCUOLO - Giorgio

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Emana. il seguente decreto legislativo:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Emana. il seguente decreto legislativo: SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEL CASELLARIO GIUDIZIALE IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL ARTICOLO 1, COMMI 18 E 19, DELLA LEGGE 23 GIUGNO 2017,

Dettagli

da esibire in fotocopia in aggiunta agli originali il giorno della convocazione presso l Ufficio Immigrazione della Questura

da esibire in fotocopia in aggiunta agli originali il giorno della convocazione presso l Ufficio Immigrazione della Questura DOCUMENTI PER IL RILASCIO/RINNOVO DEI PERMESSI DI SOGGIORNO IN FORMATO CARTACEO O ELETTRONICO LA CUI ISTANZA VA PRESENTATA PRESSO LA QUESTURA DI TREVISO UFFICIO IMMIGRAZIONE da esibire in fotocopia in

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato SARRO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato SARRO Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1901 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato SARRO Modifiche all articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di accesso

Dettagli

4. La consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda.

4. La consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda. D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell atto costitutivo

Dettagli

RISOLUZIONE N. 121/E

RISOLUZIONE N. 121/E RISOLUZIONE N. 121/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 settembre 2004 Oggetto: Art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall art. 12, comma 2 della legge

Dettagli

Il diritto al rispetto della vita privata e familiare nel diritto nazionale ed europeo

Il diritto al rispetto della vita privata e familiare nel diritto nazionale ed europeo Il diritto al rispetto della vita privata e familiare nel diritto nazionale ed europeo Prof. Ilaria Queirolo Ordinario di Diritto internazionale Università degli Studi di Genova Unione europea (Carta)

Dettagli

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente Disciplina dell attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente Disciplina dell attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ; VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente Disciplina dell attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ; VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, concernente il regolamento

Dettagli

Indice. La separazione giudiziale, il divorzio contenzioso e lo scioglimento delle unioni civili. pag. Prefazione XIII. Valentina Carnevale

Indice. La separazione giudiziale, il divorzio contenzioso e lo scioglimento delle unioni civili. pag. Prefazione XIII. Valentina Carnevale Prefazione XIII Capitolo I La separazione giudiziale, il divorzio contenzioso e lo scioglimento delle unioni civili Valentina Carnevale 1. La fase presidenziale nei processi di separazione e divorzio 1

Dettagli

Anonimato garantito per l'esposto al Garante per la Privacy

Anonimato garantito per l'esposto al Garante per la Privacy Anonimato garantito per l'esposto al Garante per la Privacy Autore: Graziotto Fulvio In: Diritto amministrativo, Diritto civile e commerciale La riservatezza di chi rende dichiarazioni in sede ispettiva

Dettagli

In secondo luogo, il figlio naturale può essere riconosciuto da uno solo o da entrambi i genitori al momento della nascita:

In secondo luogo, il figlio naturale può essere riconosciuto da uno solo o da entrambi i genitori al momento della nascita: Lo Studio Legale Lunari di Milano offre assistenza e consulenza legale nell ambito del diritto di famiglia e nello specifico per promuovere azioni legali per il riconoscimento giudiziale di paternità o

Dettagli

Affido congiunto, affido condiviso, obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli.

Affido congiunto, affido condiviso, obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli. Affido congiunto, affido condiviso, obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli. Autore: Malagesi Federica In: Diritto civile e commerciale Con l approvazione della legge 8 febbraio 2006 n. 54 l

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI E INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI DATI E DELLE OPERAZIONI SU DATI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI E INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI DATI E DELLE OPERAZIONI SU DATI REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI E INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI DATI E DELLE OPERAZIONI SU DATI ESEGUIBILI PER L ESPLETAMENTO DI ATTIVITA CON RILEVANTI FINALITA DI INTERESSE

Dettagli

Prof. Salvatore Curreri Teoria generale dei diritti umani

Prof. Salvatore Curreri Teoria generale dei diritti umani L ART. 2 DELLA COSTITUZIONE La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l adempimento

Dettagli

Al comma 1, sostituire le parole le parti private con le parole nei quali siano interessate più parti private, queste

Al comma 1, sostituire le parole le parti private con le parole nei quali siano interessate più parti private, queste Al comma 1, sostituire le parole da le parti private fino a delle condizioni, con le seguenti: nei quali siano interessate più parti private, queste non possono stare in giudizio se non con il ministero

Dettagli

Convegno di studio: Unioni civili e convivenze di fatto: aspetti patrimoniali, successori, fiscali e autonomia negoziale

Convegno di studio: Unioni civili e convivenze di fatto: aspetti patrimoniali, successori, fiscali e autonomia negoziale La costituzione e registrazione dell unione civile e l accertamento della convivenza di fatto: certificati dello stato civile e dell anagrafe e opponibilità ai terzi Convegno di studio: Unioni civili e

Dettagli

Sentenza 12/05/2011 n Materia: produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell energia.

Sentenza 12/05/2011 n Materia: produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell energia. Sentenza 12/05/2011 n. 165 Materia: produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell energia. Giudizio:legittimità costituzionale in via principale. Limiti violati: articoli 117, terzo comma, 118,

Dettagli

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare. Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87,

Dettagli

Disconoscimento della paternità: verità processuale o verità biologica?

Disconoscimento della paternità: verità processuale o verità biologica? Disconoscimento della paternità: verità processuale o verità biologica? L attore aveva esperito dinanzi al Tribunale di Bologna, un azione di disconoscimento della paternità nei confronti dei due figli

Dettagli

IL TRIBUNALE DI PORDENONE

IL TRIBUNALE DI PORDENONE IL TRIBUNALE DI PORDENONE n. 492/2012 V.G. nelle persone dei magistrati: dr. Gaetano APPIERTO Presidente dr.ssa Maria Paola COSTA Giudice dr.ssa. Giovanna MULLIG Giudice rel. nell epigrafato procedimento

Dettagli

Nato da parto anonimo: sulle modalità di accesso alle origini. Corte App. Salerno, decreto 7-8 febbraio 2017 (Pres. De Filippis, Est.

Nato da parto anonimo: sulle modalità di accesso alle origini. Corte App. Salerno, decreto 7-8 febbraio 2017 (Pres. De Filippis, Est. Nato da parto anonimo: sulle modalità di accesso alle origini Corte App. Salerno, decreto 7-8 febbraio 2017 (Pres. De Filippis, Est. Colucci) Figlio nato da parto anonimo Diritto a conoscere le proprie

Dettagli

Regolamento per la disciplina del diritto di accesso agli atti

Regolamento per la disciplina del diritto di accesso agli atti D I R E Z I O N E G E N E R A L E S E R V I Z I O S T U D I Regolamento per la disciplina del diritto di accesso agli atti Giugno 2014 modificato a Novembre 2016 1 P a g i n a CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Dettagli

La parte civile nel processo penale

La parte civile nel processo penale La parte civile nel processo penale Autore: Concas Alessandra In: Diritto processuale penale Quando si parla di parte civile si fa riferimento alla qualifica che assumono i soggetti danneggiati dal reato

Dettagli

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO Art. 1 Ambito di applicazione Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per l esercizio del diritto di accesso civico

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato DORINA BIANCHI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato DORINA BIANCHI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2495 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato DORINA BIANCHI Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto, concessione

Dettagli

La natura giuridica. Si tratta di un regolamento e non di una direttiva. Norma immediatamente applicabile nell ordinamento interno degli stati membri

La natura giuridica. Si tratta di un regolamento e non di una direttiva. Norma immediatamente applicabile nell ordinamento interno degli stati membri Dublino Il Regolamento (CE), 343/2003 del Consiglio del 18 febbraio 2003 che stabilisce I criteri e i meccanismi di determinazione dello stato membro competente per l esame di una domanda di asilo presentata

Dettagli

INDICE L EVOLUZIONE DELLA TUTELA DEI SOGGETTI MINORI DALLA PROTEZIONE ALLA PROMOZIONE

INDICE L EVOLUZIONE DELLA TUTELA DEI SOGGETTI MINORI DALLA PROTEZIONE ALLA PROMOZIONE INDICE CAPITOLO I L EVOLUZIONE DELLA TUTELA DEI SOGGETTI MINORI DALLA PROTEZIONE ALLA PROMOZIONE 1. Valorizzazione della persona del minore e rivisitazione della soggettività. 2 2. Categoria astratta e

Dettagli

Direrzione Centrale Ammortizzatori sociali. Roma, 27/02/2017

Direrzione Centrale Ammortizzatori sociali. Roma, 27/02/2017 Direrzione Centrale Ammortizzatori sociali Roma, 27/02/2017 Circolare n. 38 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali

Dettagli

AREA AMMINISTRATIVA DEMOGRAFICI RESPONSABILE: DI NUZZO GIULIA

AREA AMMINISTRATIVA DEMOGRAFICI RESPONSABILE: DI NUZZO GIULIA AREA AMMINISTRATIVA DEMOGRAFICI : DI NUZZO GIULIA (Segretario Comunale) Recapito telefonico 03-900106 Casella Posta Elettronica Istituzionale: segretario@comune.armeno.no.it RESPONSABILI : CRANA MARIO

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Norme in materia di adozione da parte dei singoli e revoca dell anonimato materno

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Norme in materia di adozione da parte dei singoli e revoca dell anonimato materno Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1765 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore MANCONI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L 11 FEBBRAIO 2015 Norme in materia di adozione da parte dei singoli e revoca

Dettagli

Filiazione: approvata la legge che equipara figli legittimi e figli naturali

Filiazione: approvata la legge che equipara figli legittimi e figli naturali Filiazione: approvata la legge che equipara figli legittimi e figli naturali Autore: Redazione In: Normativa nazionale Anna Costagliola La Camera ha dato il via libera definitivo alla legge recante disposizioni

Dettagli

TRASPARENZA E DIRITTO D ACCESSO

TRASPARENZA E DIRITTO D ACCESSO TRASPARENZA E DIRITTO D ACCESSO Mario Savino Centro nazionale di competenza FOIA (DFP) Professore di diritto amministrativo Università della Tuscia (mario.savino@unitus.it) I TEMI 1. L EVOLUZIONE DELLA

Dettagli

Segreto Professionale

Segreto Professionale Segreto Professionale SEGRETO PROFESSIONALE Art. 622 C.P. (Rivelazione di un segreto professionale) Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato od ufficio, o della propria professione, od arte,

Dettagli

PARTE I DISPOSIZIONI COMUNI

PARTE I DISPOSIZIONI COMUNI «Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all accesso civico e all accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti da CMV S.p.A., Casinò di Venezia Gioco S.p.A. e Casinò di Venezia

Dettagli

udito nella udienza pubblica del 10 ottobre 2017 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;

udito nella udienza pubblica del 10 ottobre 2017 il Giudice relatore Giulio Prosperetti; SENTENZA N. 234 ANNO 2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA,

Dettagli

I datori di lavoro devono conservare gli attestati della avvenuta formazione

I datori di lavoro devono conservare gli attestati della avvenuta formazione I datori di lavoro devono conservare gli attestati della avvenuta formazione Con la Sentenza 9 settembre 2014 n. 37312, la Quarta Sezione Penale della Suprema Corte ha affermato che i datori di lavoro

Dettagli

Indirizzo di residenza: n. CAP PROV.

Indirizzo di residenza: n. CAP PROV. MODULO DI ADESIONE AL PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO. ANNO 2018. All Amministrazione

Dettagli

ORDINE DI PROTEZIONE EUROPEO

ORDINE DI PROTEZIONE EUROPEO ORDINE DI PROTEZIONE EUROPEO 1. D.L.vo 11 febbraio 2015, n. 9. Attuazione della direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 sull ordine di protezione europeo (Gazzetta

Dettagli

Il diritto soggettivo

Il diritto soggettivo Prof. Ennio Russo I caratteri del diritto soggettivo debbono essere tratti dalle formulazioni legislative che lo riguardano. La prescrittibilità è un carattere del diritto soggettivo che emerge dalla lettura

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 3 Num. 15240 Anno 2014 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA Data pubblicazione: 03/07/2014 SENTENZA sul ricorso 7357-2010 proposto da: PAOLETTI NICOLETTA PLTNLT61R70D612Q,

Dettagli

Opposizione allo stato passivo: ammissibile anche se poi è omessa notifica del ricorso e decreto nei termini

Opposizione allo stato passivo: ammissibile anche se poi è omessa notifica del ricorso e decreto nei termini Opposizione allo stato passivo: ammissibile anche se poi è omessa notifica del ricorso e decreto nei termini di Fulvio Graziotto Pubblicato il 26 gennaio 2019 Massima Nei giudizi di opposizione allo stato

Dettagli

Le pronunce della Corte europea e i rilievi al diritto italiano della famiglia

Le pronunce della Corte europea e i rilievi al diritto italiano della famiglia Prof. Ilaria Queirolo Ordinario di Diritto internazionale Università degli Studi di Genova Le pronunce della Corte europea e i rilievi al diritto italiano della famiglia Le sentenze della Corte Europea

Dettagli

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO Divisione Contribuenti Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali Risposta n. 144 OGGETTO: Imposta di Bollo su istanze di rimborso di tariffe erroneamente versate per

Dettagli

Adunanza della Sezione Prima 20 Febbraio 2008

Adunanza della Sezione Prima 20 Febbraio 2008 Consiglio di Stato Adunanza della Sezione Prima 20 Febbraio 2008 N. Sezione 213/08 La Sezione OGGETTO: Presidenza del Consiglio dei Ministri: Affari Regionali Quesito: Trasporto scolastico per studenti

Dettagli

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 17 gennaio 2017, n. 969

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 17 gennaio 2017, n. 969 CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 17 gennaio 2017, n. 969 Stranieri - Matrimonio - Cittadinanza italiana - Separazione di fatto Irrilevante Fatti di causa La Corte d'appello di Firenze, confermando la sentenza

Dettagli

INDICE. Capitolo primo LA FAMIGLIA E IL DIRITTO

INDICE. Capitolo primo LA FAMIGLIA E IL DIRITTO INDICE Capitolo primo LA FAMIGLIA E IL DIRITTO 1. Premessa... Pag. 1 2. Il diritto di famiglia nella Costituzione...» 7 3. Verso un nuovo diritto di famiglia...» 17 Capitolo secondo IL MATRIMONIO 1. Premessa...

Dettagli

19. DECRETO DI AUTORIZZAZIONE EX ART BIS COD. PROC. CIV.

19. DECRETO DI AUTORIZZAZIONE EX ART BIS COD. PROC. CIV. Formulario annotato dell esecuzione 19. DECRETO DI AUTORIZZAZIONE EX ART. 492- BIS COD. PROC. CIV. DECRETO DI AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA CON MODALITÀ TELEMATICHE DEI BENI DA PIGNORARE (1) IL... (2) rilevato

Dettagli

Sintesi dell ordinanza n. 24 del 2107

Sintesi dell ordinanza n. 24 del 2107 Sintesi dell ordinanza n. 24 del 2107 Con l ordinanza n. 24 del 2017 la Corte costituzionale ha sottoposto alla Corte di giustizia dell Unione europea tre quesiti, due dei quali riguardano l interpretazione

Dettagli

Giurisprudenza di legittimità CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. II, 31 dicembre 2014, n

Giurisprudenza di legittimità CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. II, 31 dicembre 2014, n Giurisprudenza di legittimità CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. II, 31 dicembre 2014, n. 27559 Patente - Revoca e sospensione - Sospensione - Adozione con riferimento alle altre ipotesi di reato di cui all

Dettagli

Legge 9 gennaio 2004, n. 6

Legge 9 gennaio 2004, n. 6 Legge 9 gennaio 2004, n. 6 "Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all istituzione dell amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418,

Dettagli

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE Delibera n. 52/2014/SRCPIE/PAR La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati: Dott. Mario Pischedda Presidente

Dettagli

RISOLUZIONE N. 112/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 112/E QUESITO RISOLUZIONE N. 112/E Roma, 13 ottobre 2006 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello. Unione Industriale della Provincia di Alfa.. Art. 19, comma 4-bis, del Tuir. Trattamento

Dettagli

d iniziativa dei senatori LO GIUDICE, CIRINNÀ, DALLA ZUANNA, DI GIORGI, GIACOBBE, MANCONI, MASTRANGELI, PALERMO, ZANONI e RICCHIUTI

d iniziativa dei senatori LO GIUDICE, CIRINNÀ, DALLA ZUANNA, DI GIORGI, GIACOBBE, MANCONI, MASTRANGELI, PALERMO, ZANONI e RICCHIUTI Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1562 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori LO GIUDICE, CIRINNÀ, DALLA ZUANNA, DI GIORGI, GIACOBBE, MANCONI, MASTRANGELI, PALERMO, ZANONI e RICCHIUTI COMUNICATO

Dettagli

INDICE. Capitolo primo

INDICE. Capitolo primo INDICE Capitolo primo Le relazioni familiari e il diritto 1. Premessa... Pag. 1 2. Dalla tutela dell istituzione familiare alla tutela della persona...» 7 3. Il nuovo diritto di famiglia...» 20 Capitolo

Dettagli

Riconoscimento sentenze estere di separazione e divorzio in Italia e sentenze italiane all estero

Riconoscimento sentenze estere di separazione e divorzio in Italia e sentenze italiane all estero Riconoscimento sentenze estere di separazione e divorzio in Italia e sentenze italiane all estero Autore: Santini Matteo In: Diritto civile e commerciale La legge 31 maggio 1995, n. 218 disciplina oggi

Dettagli

ATTESTATAZIONE DI AVVENUTA NASCITA

ATTESTATAZIONE DI AVVENUTA NASCITA Atto n /20 ATTESTATAZIONE DI AVVENUTA NASCITA Il/la, matricola, in qualità di (dirigente medico/ostetrica), ATTESTA di aver assistito la puerpera, S.ra, nata a il / /, residente a Prov., di cittadinanza,

Dettagli

La presente edizione è stata chiusa in redazione il 12 luglio 2010

La presente edizione è stata chiusa in redazione il 12 luglio 2010 La presente edizione è stata chiusa in redazione il 12 luglio 2010 ISBN 978-88-324-7595-1 2010 - Il Sole 24 ORE S.p.A. Sede legale e Amministrazione: via Monte Rosa 91, 20149 Milano Redazione: via G. Patecchio

Dettagli

ALLEGATO B DGR nr. 865 del 15 giugno 2018

ALLEGATO B DGR nr. 865 del 15 giugno 2018 pag. 1 di 6 MODULO DI ADESIONE AL PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO. ANNO 2018.

Dettagli

BOZZA DELLA SCHEDA 5 (COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLE PARTI)

BOZZA DELLA SCHEDA 5 (COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLE PARTI) BOZZA DELLA SCHEDA 5 (COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLE PARTI) α) COSTITUZIONE DEL RICORRENTE α.1. Termine di costituzione: dies a quo. (Riferimenti normativi = Art. 22, comma 1, primo periodo: «Il ricorrente,

Dettagli

PROTESTI 12 febbraio 1955, n. Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari

PROTESTI 12 febbraio 1955, n. Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari Protesti 1. L. 12 febbraio 1955, n. 77. Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari ( 1 ) (Gazzetta Ufficiale n. 66 del 22 marzo 1955). ( 1 ) Si veda il D.M. 9 agosto 2000, n. 316, recante regolamento

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A N E L N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E

R E P U B B L I C A I T A L I A N A N E L N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E R E P U B B L I C A I T A L I A N A N E L N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE SESTA CIVILE - 1 Composta da: Dott. Salvatore Di Palma -

Dettagli