SCHEMA TIPO DI PROVVEDIMENTO RECANTE I CRITERI E LE MODALITA' PER IL. RECLUTAMENTO DEL PERSONALE (Società in house o in controllo)

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3 SCHEMA TIPO DI PROVVEDIMENTO RECANTE I CRITERI E LE MODALITA' PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE (Società in house o in controllo) Art. 1 - Principi (La società), in applicazione dell'art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016 nr. 175, definisce col presente provvedimento i criteri e le modalità di reclutamento del personale, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità ed imparzialità e dei principi di cui all'art. 35 comma 3 del decr. Lgs. 30 marzo 2001 nr. 165, nonché della vigente normativa statale e regionale in materia, e delle disposizioni che stabiliscono, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale. Art. 2 - Programmazione dei fabbisogni e copertura finanziaria La selezione, la valutazione ed il reclutamento del personale si effettuano in stretta coerenza con i fabbisogni assunzionali, derivanti dai contratti di servizio o dalle forniture comunque denominate da rendere anche a committenti diversi dalle amministrazione socie, con l'osservanza, per le società in house, del limite di cui all'art. 16 comma 3 del decr. Lgs. 175/2016. Detti fabbisogni devono essere coerenti con il piano dei servizi e del personale, il piano economico annuale ed il piano operativo strategico. Le modalità di selezione e di valutazione del personale sono adeguate al profilo professionale delle risorse umane da reperire e prevedono l utilizzo di metodologie e strumenti di oggettiva efficacia e trasparenza. 1

4 La società individua le forme contrattuali più idonee per il miglior impiego delle risorse umane in relazione ai profili richiesti, e nell'ambito degli istituti previsti dalla vigente legislazione in materia di contratti di lavoro, ai sensi del decr. Lgs. 81/2015 ed a quanto previsto da altre disposizioni in materia, fermi restando i divieti previsti dalla normativa vigente per le assunzioni e fino alla vigenza di tali divieti. Nei limiti della programmazione, e fermi restando la necessità attuale e non meramente potenziale della copertura finanziaria, nonchè il rispetto dei vincoli del controllo analogo per gli organismi in house, la Società ricorre al mercato esterno del lavoro solamente se le risorse presenti nell'organico aziendale non risultino sufficienti o adeguate alla gestione d impresa ed alle necessità produttive, in rapporto alle commesse affidate o affidande con contratti di servizio o di appalto. L obbligo di imparzialità di cui all'art. 19 del decr. Lgs. 175/2016 si intende assolto mediante l adozione di criteri oggettivi e trasparenti di verifica dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione ai profili professionali da ricoprire; l obbligo di trasparenza si intende assolto garantendo ad ogni cittadino la possibilità di conoscere modalità e criteri di partecipazione e di valutazione dei curricula, nonché gli esiti finali delle selezioni del personale; l obbligo di pubblicità si intende assolto mediante la pubblicazione dell avviso di selezione sul sito internet della Società e con l'invio di esso a tutte le 2

5 amministrazioni socie, nonché attraverso altre forme di divulgazione e pubblicazione ritenute opportune, con l indicazione dei profili da acquisire, riferiti alle mansioni da svolgere e alle competenze necessarie, l individuazione di criteri oggettivi di verifica dei requisiti attitudinali e professionali richiesti, le forme contrattuali previste, nonché la durata indicativa del rapporto di lavoro. La società assicura il rispetto delle pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici, nonché del principio di non discriminazione. Assicura altresì il rispetto della disciplina in materia di assunzioni obbligatorie. Art. 3 Fasi del procedimento assunzionale: l'avviso di selezione Il reclutamento avviene attraverso procedure comparative e selettive mediante le quali si accertano secondo principi meritocratici la professionalità, la capacità e le attitudini richieste per la posizione da ricoprire nell'organico aziendale. L avviso di selezione ha il seguente contenuto: a) numero dei posti messi a selezione; b) individuazione del profilo professionale al quale si riferisce la selezione; c) mansioni da ricoprire e inquadramento contrattuale e giuridico applicato; d) periodo di prova; e) modalità di presentazione della domanda; f) termine di scadenza; g) requisiti soggettivi necessari per partecipare; h) titolo di studio richiesto e la eventuale votazione minima; i) altri titoli preferenziali; j) periodi di esperienza maturata; k) età massima richiesta (eventuale); l) prove di selezione e modalità di 3

6 espletamento; m) richiesta di autorizzazione al trattamento dei dati personali. Le prove di selezione possono essere costituite, in relazione alla figure professionali da reperire, in colloqui individuali, test a risposta guidata o libera, prove pratiche o attitudinali. Art. 4 Fasi del procedimento assunzionale: la commissione giudicatrice L'organo d'amministrazione provvede, con apposito atto, alla nomina della commissione giudicatrice, che è presieduta di norma da un dirigente della società, o in mancanza, dell'amministrazione regionale. La Commissione è formata da almeno tre e fino ad un massimo di cinque componenti. Devono far parte della Commissione anche dirigenti o funzionari dell'amministrazione Regionale ed esperti esterni di provata competenza nelle materie di concorso. La Commissione nomina un Segretario, anche esterno. Non possono far parte della Commissione soggetti che siano componenti degli organi di indirizzo e controllo della società, o che ricoprano cariche politiche o siano rappresentanti sindacali. La Commissione, provvede all espletamento delle prove previste dall avviso di selezione e alla conseguente redazione della graduatoria finale di merito secondo il punteggio assegnato. Le graduatorie finali sono valide per lo stesso periodo previsto dalle vigenti normative in materia di concorsi della pubblica amministrazione, salvo il termine minore da indicare nell'avviso. La Società, con delibera motivata 4

7 del Consiglio di Amministrazione, si riserva in ogni momento di sospendere o annullare la procedura di selezione. Art. 5 Riserve e altri istituti previsti per le necessità di incremento dell'organico Per il soddisfacimento delle necessità di reclutamento la società può chiedere all'amministrazione Regionale l'applicazione, anche per le qualifiche dirigenziali, dell'art. 39 della l.r. 14 maggio 2009 nr. 41. Per i posti da coprire mediante selezione, in applicazione dell'art. 64 della l.r. 12 agosto 2014 nr. 21, l'avviso prevede la riserva anche per tutti i profili da reperire, in favore delle unità di personale inserite nell'albo dei dipendenti delle società in liquidazione a totale o maggioritaria partecipazione regionale, alla data di scadenza del termine di presentazione delle candidature. Per i posti non ricoperti da soggetti inseriti nell'albo di cui all'art. 64 della l.r. 21/2014, per mancanza o insufficienza delle candidature, ovvero per profili infungibili, la società ricorre alle altre candidature utilmente collocate nella graduatoria finale della selezione. Per le riserve e le preferenze, l'avviso richiama le medesime disposizioni previste dalla normativa vigente per i pubblici concorsi. Sono fatte salve le assunzioni obbligatorie ai sensi della l. 12 marzo 1999 nr. 68. La procedura di selezione può essere espletata anche attraverso l'istituto della mobilità, nei limiti e nelle forme previste dalla legislazione vigente. 5

8 Approvato dall'amministratore Unico (o dal Consiglio d'amministrazione in data ) 6

9 ALLEGATO Art. 35 Decr. Lgs. 165/ Reclutamento del personale (Art. 36, commi da 1 a 6 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 17 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22 del d.lgs. n. 80 del 1998, successivamente modificati dall'art. 2, comma 2-ter del decreto legge 17 giugno 1999, n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del 1999; Art. 36-bis del d.lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 23 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 274, comma 1, lett. aa) del d.lgs n. 267 del 2000) 1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalita' richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno; b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalita'. 2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilita' della invalidita' con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei 7

10 vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonche' delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa. 3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita' di svolgimento che garantiscan9 l'imparzialita' e assicurino economicita' e celerita' di espletamento, ricorrendo, ove e' opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. 3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonche' del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della 8

11 normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico: a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando; b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'amministrazione che emana il bando. 3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio 2013, sono dettati modalita' e criteri applicativi del comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui alla lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma 3-bis costituiscono principi generali a cui devono conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche. 4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla 9

12 base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. ((Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici.)) Per gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali ((e alle relative assunzioni)) e' concessa, in sede di approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, secondo i rispettivi ordinamenti. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, l'autorizzazione di cui al presente comma e' concessa in sede di approvazione dei Piani triennali di attivita' e del piano di fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, di cui all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto. 4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unita', inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonche' dei criteri previsti dall'articolo I concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello 10

13 Stato e nelle aziende autonome si espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-amministrative o di economicita', sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei ministri. Per gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o provinciale possono essere banditi concorsi unici circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalita'. 5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi. (60) 5- ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici e' garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato. (27) 6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni. 7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli 11

14 enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalita' di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 31 dicembre 2007, n.248 convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 ha disposto (con l'art. 24-quater, comma 1) che "In deroga alla disposizione di cui all'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per far fronte alle esigenze relative alla prevenzione degli infortuni e delle morti sul lavoro, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' autorizzato ad utilizzare la graduatoria formata in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici per esami a complessivi 795 posti di ispettore del lavoro, indetti con decreto direttoriale 15 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 93 del 23 novembre 2004, fino al 10 dicembre 2010." AGGIORNAMENTO (60) Il D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, ha disposto (con l'art. 15, comma 2-ter) che "Per le medesime finalita' di cui al comma 2-bis nonche' al fine di assicurare la piena funzionalita' degli istituti del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, la durata temporale dell'obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione, di cui all'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il personale in servizio di ruolo nel medesimo Ministero, e' di tre anni. La 12

15 presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi". L.R. 14/05/2009, n. 6 Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 20 maggio 2009, n. 22. Art. 39 Norme sul comando di personale. 1. Al fine del contenimento della spesa, il personale dell'amministrazione regionale e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, previo consenso dell'interessato, può essere temporaneamente assegnato dai competenti dipartimenti, o dai relativi enti a qualsiasi TITOLO e per funzioni da concordare in protocolli d'intesa, con oneri a carico dell'ente o società destinatarie, fermo restando il trattamento previdenziale a carico della Regione e le salvaguardie previste dal vigente contratto collettivo di lavoro, presso amministrazioni dello Stato, società a totale capitale pubblico, enti pubblici anche economici, organi istituzionali, nonché presso enti soggetti a controllo e/o vigilanza della Regione. 1-bis. Al fine di assicurare l'attività di ricerca nel comparto della granicoltura e della zootecnia siciliana, nelle more del riordino dell'istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia, dell'istituto incremento ippico per la Sicilia e della Stazione 13

16 consorziale sperimentale di granicoltura per la Sicilia, per il personale del Dipartimento regionale dell'agricoltura del comparto non dirigenziale e per il personale con qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale che presta servizio presso tali enti, svolgendo le attività previste dalle rispettive mansioni, il trattamento economico fondamentale e quello previdenziale sono a carico dell'amministrazione regionale mentre il trattamento accessorio è a carico degli enti utilizzatori (1). (1) Comma aggiunto dall'art. 11, comma 1, L.R. 17 maggio 2016, n. 8, a decorrere dal 24 maggio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 32, comma 1 della medesima legge). 14

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