HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE

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1 1 OGGETTO STABILIZZAZIONE DEI PRECARI QUESITO (posto in data 13 gennaio 2015) Sto lavorando con contratti a tempo determinato da più di tre anni continuativi in diversi ospedali. Desidererei sapere se, come da notizie che ho letto, ci sono possibilità che i medici precari nelle mie condizioni siano assunti a tempo indeterminato. RISPOSTA (inviata in data 30 gennaio 2015) La possibilità di una stabilizzazione per i tanti medici italiani che lavorano per il Servizio Sanitario Nazionale con un rapporto a tempo determinato è finalmente una concreta prospettiva, essendo stato approvato in Conferenza Stato Regioni il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale si dà attuazione al comma 10 dell articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, articolo contenente una serie di disposizioni finalizzate a ridurre il fenomeno del precariato nelle amministrazioni pubbliche in genere, e nel Servizio Sanitario Nazionale in misura particolare. Il citato comma 10 testualmente dispone: Le regioni, le province autonome e gli enti locali, tenuto conto del loro fabbisogno, attuano i commi 6, 7, 8 e 9 nel rispetto dei principi e dei vincoli ivi previsti e tenuto conto dei criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, si procede all'attuazione dei suddetti commi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2 2 Il decreto in questione avrebbe dovuto essere adottato entro tre mesi dalla data in vigore del citato decreto legge 101, cioè entro il 30 novembre Quel termine è stato ampiamente disatteso, come spesso accade per le ottimistiche previsioni formulate dalle leggi per quanto concerne i termini di adozione dei necessari provvedimenti attuativi, e soltanto nella seduta del 22 gennaio scorso la Conferenza Stato Regioni ha espresso il richiesto parere favorevole sulla bozza del DPCM che era stata sottoposta al richiesto parere con nota del Ministero della Salute del 22 dicembre Resta pertanto ora solo la formale adozione del provvedimento affinché possano essere avviate le procedure in esso previste, procedure sono di seguito sinteticamente riportate. Una premessa deve essere effettuata per quanto concerne i termini di attuazione delle citate procedure, che erano fissati al 31 dicembre 2016 dal decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, e che sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2018 dal comma 426 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). Esaminando il DPCM in questione si evince peraltro che quella stabilizzazione dei precari che era indicata dal decreto legge 101/2013 come priorità da perseguire per motivazioni di equità sociale e quindi da attuare con conseguente tempestività, è differita nel tempo ed è ridotta nella sua portata sia perché subordinata al previo esperimento delle procedure di mobilità, al rispetto dei vincoli che determinano severe limitazioni all incremento della spesa per il personale, sia perché riservata al personale che ha maturato il fondamentale requisito richiesto (l anzianità di tre anni di servizio a tempo determinato, anche non continuativi), nei cinque anni precedenti la data del 30 ottobre 2013, al quale saranno riservate le procedure concorsuali nella misura del 50% dei posti messi a concorso. Nel sito del Ministero della salute, il giorno successivo all espressione dell intesa da parte della Conferenza Stato Regioni, si legge Il testo della norma prevede la possibilità di avviare procedure concorsuali riservate al personale precario degli enti del Servizio sanitario nazionale per coprire sino al 50% dei posti disponibili. Potranno accedere alla stabilizzazione i precari del SSN che abbiano prestato un servizio effettivo non inferiore ai tre anni nell ambito del quinquennio precedente.

3 3 La formulazione del testo pubblicato si configura come pubblicità ingannevole, perché omette di precisare che i tre anni di servizio devono essere maturati nel quinquennio precedente il 30 ottobre 2013, e non nel quinquennio precedente la data di scadenza del bando dei concorsi che saranno banditi, quando lo saranno, in virtù del DPCM in questione, riducendo così la platea dei potenziali beneficiari della stabilizzazione preannunciata con il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, e che finalmente sembra concretizzarsi. Come è stato osservato dai commenti pubblicati nei giorni successivi si tratta solo di un primo piccolo passo verso l'avvio di procedure più risolutive della grave situazione in cui versano le condizioni di lavoro del personale del SSN, colonna portante dell'intero sistema salute del nostro Paese. Una situazione che non sembra fino in fondo colta da una politica che vive di promesse e di annunci, e che di fatto rinvia sine die l adozione di provvedimenti davvero risolutivi.

4 4 Testo del DPCM previsto in attuazione del comma 10 dell articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 approvato dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 22 gennaio articolo 1 (ambito di applicazione) 1. Il presente decreto, in attuazione dei commi 6, 7, 8, 9 e 10 dell articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, disciplina le procedure concorsuali riservate all assunzione presso gli Enti del Servizio Sanitario nazionale, e prevede specifiche disposizioni per il personale dedicato alla ricerca. 2. Le procedure di cui al presente decreto sono riservate al personale del comparto sanità, e a quello appartenente all area della dirigenza medica e del ruolo sanitario.

5 5 Testo del DPCM previsto in attuazione del comma 10 dell articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 approvato dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 22 gennaio articolo 2 (procedure concorsuali riservate) 1. Gli Enti, entro il 31 dicembre 2018, possono bandire procedure concorsuali per titoli ed esami per assunzioni a tempo indeterminato del personale di cui all articolo Nel rispetto del principio dell adeguato accesso dall esterno le procedure di cui al comma 1, bandite nel rispetto dei vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla legislazione vigente previo esperimento delle procedure previste dall articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per il trasferimento per mobilità ad altre amministrazioni pubbliche del personale collocato in mobilità dall amministrazione di appartenenza, sono riservate: al personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge (1 gennaio 2007), che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge (comma 519 della legge 27 dicembre 2006, n. 296) il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio previsti dal comma 519 della legge 296 del 2006 anche in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007 il personale che alla data del 30 ottobre 2013 abbia maturato negli ultimi cinque anni almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche presso enti del medesimo ambito regionale diversi da quello che indice la procedura 3. Alle procedure concorsuali di cui al presente decreto si applicano per ciascuna categoria di personale le disposizioni rispettivamente previste dall ordinamento.

6 6 Testo del DPCM previsto in attuazione del comma 10 dell articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 approvato dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 22 gennaio articolo 1 (ambito di applicazione) 3. Il presente decreto, in attuazione dei commi 6, 7, 8, 9 e 10 dell articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, disciplina le procedure concorsuali riservate all assunzione presso gli Enti del Servizio Sanitario nazionale, e prevede specifiche disposizioni per il perso-nale dedicato alla ricerca. 4. Le procedure di cui al presente decreto sono riservate al personale del comparto sanità, e a quello appartenente all area della dirigenza medica e del ruolo sanitario. articolo 2 (procedure concorsuali riservate) 4. Gli Enti, entro il 31 dicembre 2018, possono bandire procedure concorsuali per titoli ed esami per assunzioni a tempo indeterminato del personale di cui all articolo Nel rispetto del principio dell adeguato accesso dall esterno le procedure di cui al comma 1, bandite nel rispetto dei vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla legislazione vigente previo esperimento delle procedure previste dall articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per il trasferimento ad altre amministrazioni pubbliche del personale collocato in mobilità dall amministrazione di appartenenza, sono riservate: al personale in possesso dei requisiti di cui all articolo 1, commi 519 e 558 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all articolo 3, comma 90, della legge 27 dicembre 2007, n. 244 al personale che alla data del 30 ottobre 2013 abbia maturato negli ultimi cinque anni almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche presso enti del medesimo ambito regionale diversi da quello che indice la procedura 6. Alle procedure concorsuali di cui al presente decreto si applicano per ciascuna categoria di personale le disposizioni rispettivamente previste dall ordinamento.

7 7 Testo del DPCM previsto in attuazione del comma 10 dell articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 approvato dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 22 gennaio articolo 3 (limiti per l attuazione delle procedure concorsuali) 1. Le procedure concorsuali di cui al presente decreto sono avviate, fermi restando gli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale previsti dalla legislazione vigente, a valere sulle risorse finanziarie assunzionali relative agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, anche complessivamente considerate, nel rispetto della programmazione del fabbisogno, nonché, a garanzia dell adeguato accesso dall esterno, nel limite massimo complessivo del 50 per cento, in alternativa a quelle previste dal comma 3-bis dell articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico: a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando; b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'amministrazione che emana il bando.) o in maniera complementare, purché nel limite della predetta percentuale. L avvio di tali procedure tiene altresì conto del blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre dell anno successivo

8 8 Testo del DPCM previsto in attuazione del comma 10 dell articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 approvato dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 22 gennaio articolo 3 (limiti per l attuazione delle procedure concorsuali) a quello in cui sia stata accertata la mancata adozione dei provvedimenti necessari per il ripiano dei disavanzi di gestione, secondo quanto previsto dal comma 174 dell articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché, per le Regioni soggette ai piani di rientro, dei differenti regimi e vincoli assunzionali previsti dai piani medesimi. 2. Per le Regioni soggette a piano di rientro dal deficit sanitario resta fermo quanto previsto dall articolo 4-bis del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (Nelle regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, nelle quali sia scattato per l'anno 2012 il blocco automatico del turn-over ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della medesima legge n. 311 del 2004, ovvero sia comunque previsto per il medesimo anno il blocco del turn-over in attuazione del piano di rientro o dei programmi operativi di prosecuzione del piano, tale blocco può essere disapplicato, nel limite del 15 per cento e in correlazione alla necessità di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, qualora i competenti tavoli tecnici di verifica dell'attuazione dei piani accertino, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il raggiungimento, anche parziale, degli obiettivi previsti nei piani medesimi. La predetta disapplicazione è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport) 3. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili in ambito regionale per assunzioni nel quadriennio a valere sulle predette risorse.

9 9 Testo del DPCM previsto in attuazione del comma 10 dell articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 approvato dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 22 gennaio articolo 4 (proroga dei contratti a tempo determinato) Fermo restando che in applicazione dell articolo 10, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, che disciplina i rapporti di lavoro a tempo determinato (Nel rispetto dei vincoli finanziari che limitano, per il Servizio sanitario nazionale, la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, sono esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato del personale sanitario del medesimo Servizio sanitario nazionale, ivi compresi quelli dei dirigenti, in considerazione della necessità di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza. La proroga dei contratti di cui al presente comma non costituisce nuova assunzione.), gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili e ai posti in dotazione organica vacanti indicati nella programmazione triennale, possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato del personale che ha diritto ad accedere alle procedure concorsuali riservate di cui all articolo 2, sino all espletamento delle procedure concorsuali medesime e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, nel rispetto delle disposizioni di cui all articolo 9 comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009), disposizioni che costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica, ai quali le Regioni e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale si adeguano, fermi restando, per le Regioni sottoposte a piani di rientro, i vincoli eventualmente previsti in detti piani.:

10 10 DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101 Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. Articolo 4 Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego 6. requisiti per l accesso ai concorsi riservati Nel rispetto del limite del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili (fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno), dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente, e sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 1 settembre 2013 (data di entrata in vigore del presente decreto) e fino al 31 dicembre 2018, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente: al personale in possesso dei requisiti di cui all articolo 1, commi 519 e 558 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all articolo 3, comma 90, della legge 27 dicembre 2007, n. 244 al personale che al 30 ottobre 2013 (data di pubblicazione della legge di conversione del decreto legge) abbia maturato negli ultimi cinque anni almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici.

11 11 DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101 Articolo 4 Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego 6. requisiti per l accesso ai concorsi riservati Il personale non dirigenziale delle province, in possesso dei requisiti di cui al primo periodo, può partecipare ad una procedura selettiva di cui al presente comma indetta da un'amministrazione avente sede nel territorio provinciale, anche se non dipendente dall'amministrazione che emana il bando. Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel quadriennio a valere sulle predette risorse. Resta ferma per il comparto scuola la disciplina specifica di settore.

12 12 DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101 Articolo 4 Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego 7. rapporti di lavoro a tempo parziale Per meglio realizzare le finalità del comma 6 sono di norma adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale, salvo diversa motivazione, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale e delle risorse finanziarie dedicate. 8. disposizioni relative ai lavoratori socialmente utili Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili (di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81), e dei lavoratori di pubblica utilità (di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280), le regioni predispongono un elenco regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri che contemperano l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio e i carichi familiari. A decorrere dal 1 settembre 2013 (data di entrata in vigore del presente decreto) e fino al 31 dicembre 2018, gli enti territoriali che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche nei livelli retributivo funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, nel rispetto del loro fabbisogno e nell'ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6, procedono all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati nell'elenco regionale indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente.

13 13 DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101 Articolo 4 9. possibilità di proroga dei contratti a tempo determinato in essere Le amministrazioni pubbliche che nella programmazione triennale del fabbisogno di personale, riferita agli anni dal 2013 al 2018, prevedono di effettuare procedure concorsuali ai sensi dell'articolo 35, comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che hanno maturato, alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze. La proroga può essere disposta, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili e ai posti in dotazione organica vacanti, indicati nella programmazione triennale di cui al precedente periodo, fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre Fermo restando il divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato posto alle province dall'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, le province possono prorogare fino al 31 dicembre 2015 i contratti di lavoro a tempo determinato per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari di cui al presente comma, del patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale. Per le proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale degli enti di ricerca possono essere, altresì, utilizzate, in deroga al presente comma, le risorse previste per gli enti medesimi dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, esclusivamente per il personale direttamente impiegato in specifici progetti di ricerca finanziati con le predette risorse e limitatamente alla durata dei progetti medesimi.

14 14 DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101 Articolo disposizioni specifiche per il personale del SSN Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, si procede all'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9, anche con riferimento alle professionalità del Servizio sanitario nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente periodo saranno previste specifiche disposizioni per il personale dedicato alla ricerca in sanità, finalizzate anche all'individuazione, quali requisiti per l'accesso ai concorsi, dei titoli di studio di laurea e post laurea in possesso del personale precario nonché per il personale medico in servizio presso il pronto soccorso delle aziende sanitarie locali, con almeno cinque anni di prestazione continuativa, ancorché non in possesso della specializzazione in medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza. Resta comunque salvo che il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 che disciplina i rapporti di lavoro a tempo determinato non trova applicazione per le assunzioni alle dipendenze del SSN. Nel rispetto dei vincoli finanziari che limitano, per il Servizio sanitario nazionale, la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, sono esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato del personale sanitario del medesimo Servizio sanitario nazionale, ivi compresi quelli dei dirigenti, in considerazione della necessità di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza. La proroga dei contratti di cui al presente comma non costituisce nuova assunzione.

15 15 DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 articolo 35 reclutamento del personale 3-bis. misure per la stabilizzazione dei precari Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico: a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando; b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'amministrazione che emana il bando. (comma introdotto nell articolo 35 del decreto legislativo 165 dal comma 401 della legge 24 dicembre 2012, n. 228)

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