DI PIEDIMONTE ETNEO DELIBERAZIONE N. 26 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE OGGETTO:MOD1FICA REGOLAMENTO IUC

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1 DI PIEDIMONTE ETNEO DELIBERAZIONE N. 26 PROVINCIA DI CATANIA DELIBERAZIONE DEL CONGLIO COMUNALE OGGETTO:MOD1FICA REGOLAMENTO IUC L'anno 2015, addì 30 del mese di LUGLIO alle ore 18,30 in Piedimonte Etneo, presso la sala delle Adunanze, sita in Via Vittorio Emanuele II, n. 34, convocato per decisione del Presidente del Consiglio, con avviso, prot. n del 27/07//2015 notificato per iscritto per mezzo del messo comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA. All'adunanza risultano intervenuti, ad apertura di seduta, i seguenti Consiglieri: CONGLIERI PALAZZOLO ALFIO CATANZARO ALFIA POLLrCINAGIUSi MAUGERI MARIO ROMEO SERENA NUCIFORA MARIA ALFIA VALASTRO GIUSEPPE BELFIORE FELICE CARMELO ROSARIO ALAMPI VANESSA CATENA VALASTRO SARA LEVA LUIGI GERALDO COCO FRANCESCO ANTONI O LA ROCCA ALFIO GIUSEPPE ROSARIO CONTARINO GLORIA NUCIFORA MARIO PRESENTI ASSENTI Consiglieri assegnati n. 15; Consiglieri presenti n. 12 Consiglieri assenti n. 03; Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Palazzolo Partecipa i] Segretario Comunale, dott.ssa Anna Bongiorno

2 Comune di Piedimonte Etneo (Provincia di Catania) PUNTO2O.D.G. - DELIBERA CONLIARE N. 26 DEL 30/07/2015 OGGETTO: MODIFICHE REGOLAMENTO IUC. Il Presidente dopo avere illustrato la proposta invita i sigg.ri Consiglieri al dibattito. Interviene U Consigliere Vanessa Alampì, che nella qualità di Presidente della I Commissione Consiliare, precisa che la Commissione ha preso atto della lettera a firma del Sindaco, relativa alle modifiche del Regolamento IUC, non all'unanimità, stante che l'opposizione, in sede di Commissione, si è riservata di esprimere il proprio parere. Interviene il Capo Gruppo di Opposizione Alfia Catanzaro, la quale fa rilevare che in sede di Commissione il Gruppo di Opposizione ha fatto rilevare di avere delle perplessità sulla lettera a firma del Sindaco e che si riservava di esprimere il proprio parere successivamente. Lamenta pertanto i contenuti della proposta presentata in Consiglio Comunale, così come formulata al punto 2 della parte dispositiva, ove si legge: "Approvare l'allegata modifica dei Regolamento Comunale, (IUC), così come approvato dalla I e II Commissione Consiliare in seduta congiunta". Infatti, prosegue la relatrice, quanto scritto in proposta non risulta a verità, poiché, in sede di Commissione i rappresentanti dell'opposizione non hanno approvato alcunché, così come peraltro si può evincere dallo stesso verbale, del quale rende apposita lettura; ma la proposta così come presentata dice l'esatto contrario. Interviene il Consigliere Vanessa Alampi, la quale precisa che i Presidenti della I e II Commissione Consiliare, non hanno scritto quanto dichiarato dal Consigliere Catarizaro, e ciò si può evincere dalla lettera inviata agli uffici competenti per i successivi adempimenti. Il Capo Gruppo di Opposizione Alfia Catanzaro, precisa che il Gruppo di Opposizione ha presentato due emendamenti alla proposta così come presentata, da quindi lettura del primo emendamento - (ALL. 1). Su tale emendamento precisa che esso, a parere dell'opposizione, si rende necessario, in quanto le riduzioni di cui all'art. 34 devono essere applicate a decorrere dall'entrata in vigore della modifica del presente regolamento IUC e non per le attività già avviate nell'anno 2014, proprio per non dare la sensazione di volere agevolare qualcuno. Interviene il Capo Gruppo di Maggioranza, Mario Maugeri, il quale fa rilevare che le agevolazioni previste, servono proprio ad incentivare le attività che si sono aperte scommettendosi sul territorio, a prescindere dai nomi di chi abbia fatto ciò. I benefici di fatto partono dal 2015, guardando chi ha iniziato nel 2014, proprio al fine di incentivarne le attività.

3 Interviene il Capo Gruppo di Opposizione Alfia Catanzaro, la quale evidenzia che quanto asserito dal Consigliere Maugeri si eguaglia al pensiero da lei espresso precedentemente. Precisa ulteriormente che il Regolamento parte da ora e quindi è naturale che anche l'incentivo parta dallo stesso momento, soprattutto se si pensa che agevolare le attività avviate nel 2014 significherebbe penalizzare quelle avviate nel 2013 e precedenti, e ciò non sarebbe corretto nei confronti di questi. Conclude asserendo che gli incentivi per le attività devono decorrere dall'anno 2015, per equità verso tutti, tenuto peraltro conto che la modifica è fatta oggi e quindi vale per tutti da oggi. Interviene il Sindaco, il quale fa presente che si sarebbe aspettato altro tipo di emendamento. Fa poi presente che discriminazione c'è, perché sotto regime TARI vi sono state attività avviate nel 2014 e questo incentivo è solo per il 2015, che le attività non stanno subendo favoritismi di alcun tipo, tenuto peraltro conto che potranno beneficiare dell'incentivo per un solo anno. Il beneficio è invece volto per un semplice incentivo al fine di dare un piccolo respiro di sollievo ai giovani che hanno investito sul territorio. E' comunque un criterio oggettivo, molti sono giovani e vanno incentivati. Conclude asserendo che la proposta così come formulata è assolutamente corretta. Interviene il Capo Gruppo di Opposizione Alfia Catanzaro, la quale da lettura del secondo emendamento, (ALL. 2). Fatto ciò, evidenzia che le agevolazioni previste sono molto restrittive e che concretamente sono esigue. A prima vista sembrano riduzioni che sono state fatte tanto per modo di dire, e non perché diano reali supporti alle attività. Infatti è troppo esigua la riduzione del 20% così come è esigua la soglia dei ,00 euro come reddito ISEE. Conclude facendo presente che, ove si voglia realmente dare un input alle attività sul territorio ed ai giovani che le hanno avviate, ancora si può fare, stante che il bilancio non è ancora stato approvato, e pertanto si possono apportare le giuste modifiche. Interviene il Capo Gruppo di Maggioranza, Consigliere Mario Maugeri, il quale evidenzia che la soglia dei ,00 euro è una soglia prevista per legge per le classi meno abbienti, e che la Banca d'italia quando parla di soglia dei ,00 euro, fa riferimento proprio alle situazione più agiate, pertanto chi amministra ha il dovere di garantire ed analizzare seriamente i numeri. A conclusione di tali precisazioni, il Consigliere Mario Maugeri, fa presente che la riduzione del 20% e la soglia dei ,00 euro siano assolutamente equi. Il Presidente da ora lettura della proposta di modifica del predetto Regolamento IUC, così come esitato in sede di Commissione Consiliare, e più precisamente: Art. 8 9 del vecchio Regolamento e del nuovo Alt. 27 punto 4 lett. B dei Vecchio e del nuovo Regolamento Art. 34 punto 6 lett. C / H /1 / L e punto 14 finale del vecchio e del nuovo Regolamento. Interviene il Capo Gruppo di Opposizione Alfìa Catanzaro, la quale ribadisce che la proposta così come presentata, ove si parla di Commissioni congiunte, va opportunamente modificata, per le motivazioni già specificate. Interviene il Consigliere Vanessa Alampi, che a maggior chiarimento, da lettura della lettera inviata dai Presidenti delle Commissioni agli uffici preposti, ai fini della pubblicazione del verbale. Chiede che tale lettera venga allegata al verbale (ALL. 3). Il Capo Gruppo di Opposizione, Cons. Alfia Catanzaro, ribadisce ulteriormente che se la lettera di trasmissione del verbale, da parte dei Presidenti di Commissione dice una cosa, è altrettanto vero che la proposta formulata dice ben altra cosa.

4 ESCE IL CONGLIERE NUCIFORA MARIO ~ PRESENTI N. 12 CONGLIERI COMUNALI. Il Presidente pone ora ai voti gli emendamenti presentati dai Consiglieri di opposizione. Procede con la lettura dell'emendamento n. I, il cui esito della votazione è il seguente: FAVOREVOLI N. 4 CONGLIERI: Belfiore, Catanzaro, Valastro Sara, La Rocca. CONTRARI N. 8 CONGLIERI: Palazzolo, Maugeri, Romeo, Valastro G., Alampi, Leva, Coco, Contarino. Il Presidente procede ora con la lettura dell'emendamento n. 2 presentato dal gruppo di opposizione per essere sottoposto a votazione, il cui esito è il seguente: FAVOREVOLI N. 4 CONGLIERI: Belfiore, Catanzaro, Valastro Sara, La Rocca. CONTRARI N. 8 CONGLIERI: Palazzolo, Maugeri, Romeo, Valastro G., Alampi, Leva, Coco, Contarino. II Presidente invita ora i Capi Gruppo ad esprimere la dichiarazione di voto sulla proposta modificativa del Regolamento IUC, così come presentata. Il Capo Gruppo di opposizione Cons. Alfìa Catanzaro, evidenzia la contraddittorietà della proposta, tenuto conto di quello detto dal Sindaco nel suo intervento e quello invece scritto in proposta, precisa che si ha la sensazione che si voglia agevolare qualcuno, prendendo in giro. Sostanzialmente si dice una cosa ma poi se ne fa un'altra. Conclude affermando che il Gruppo di opposizione resta fermo su quanto ha già espresso, ed anche se si è d'accordo su alcune cose, non può manifestare voto favorevole, stante che tale voto è cumulativo sull'interezza della proposta. Il Capo Gruppo di Opposizione Mario Maugeri, preannuncia, a nome della Maggioranza Consiliare, voto favorevole alla proposta, così come presentata. A questo punto il Presidente invita i sigg.ri Consiglieri Comunali, ad esprimere il proprio voto definitivo sulla proposta così come presentata, il cui esito è il seguente: FAVOREVOLI N. 8 CONGLIERI: Palazzolo, Maugeri, Romeo, Valastro G., Alampi, Leva, Coco, Contarino. CONTRARI N. 4 CONGLIERI: Belfiore, Catanzaro, Valastro Sara, La Rocca. Il Presidente invita i Consiglieri ad esprimere il proprio voto in ordine alla immediata esecutività della proposta, il sui esito è il seguente: FAVOREVOLI N. 8 CONGLIERI: Palazzolo, Maugeri, Romeo, Valastro G., Alampì, Leva, Coco, Contarino. CONTRARI N. 4 CONGLIERI: Belfiore, Catanzaro, Valastro Sara, La Rocca. IL CONGLIO COMUNALE

5 VISTA l'allegata proposta di delibera, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera; VISTO il verbale della I e II Commissione Consiliare, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale; PRESO ATTO del dibattito emerso, così come riportato in premessa e che qui si intende riportato e trascritto; VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile; VISTO il parere favorevole reso dal Revisore Unico dei Conti; VISTO il Dlgs, n. 267/2000; VISTO il Regolamento di Contabilità dell'ente; VISTO l'orael nel testo vigente; Con voti favorevoli n. 8 (otto): Palazzolo, Maugeri, Romeo, Valastro G., Alampi, Leva, Coco, Contarino. - e voti contrari n. 4 (quattro): Belfiore, Catanzaro, Valastro S., JLa Rocca. Immediata Esecutività: voti favorevoli n. 8 (otto): Palazzolo, Maugeri, Romeo, Valastro G., Alampi, Leva, Coco, Contarino. - e astenuti u. 4 (quattro): Belfiore, Catanzaro, Valastro S., La Rocca. DELIBERA 1. APPROVARE, come approva, l'allegata modifica del Regolamento IUC; così come approvato dalla I e II Commissione Consiliare in seduta congiunta. 2. DARE ATTO che la suddetta proposta di modifica è stata depositata presso la Segreteria Comunale e pubblicata all'albo Pretorio on-line di questo Ente a far data dal 17 luglio 2015, e che pertanto è decorso il termine di dieci giorni previsti dall'apposita norma statutaria. 3. DARE ATTO che la suddetta modifica entrerà in vigore, ai sensi dell'ari 5 comma 3, dello Statuto Comunale, il quindicesimo giorno dalla sua ripubblicazìone, dopo che la relativa delibera è divenuta esecutiva. 4. DISPORRE la pubblicazione sul sito internet dell'ente e la successiva trasmissione al Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze Direzione Federalismo Fiscali. 5. DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

6 Comune di Piedimonte Etneo (Provincia di Catania') PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONGLIO COMUNALE ^, 2-15 OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IUC DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA VISTO l'art 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni, che ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2014, l'imposta unica comunale e dettato la relativa disciplina; VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n, 68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI e della TA; VISTO l'art. 1 del D.L. 88/2014; VISTO l'art. 1 del D.L. 24 gennaio 2015, n. 4; DATO ATTO che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TA), a carico sia del possessore che deltutilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI); destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatole; VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; DATO ATTO che l'art. 1, comma 702 della citata Legge 147/2013, stabilisce che resta ferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato D.Lgs. 446/1997 anche per la nuova IUC., con le sue componenti IMU, TA e TARI; RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato ari 52 prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1 gennaio dell'anno

7 successivo a quello di approvazione; VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre n. 388, come modificato dall'art 27, comma 8, della legge 28 dicembre n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1 Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data; VISTO l'art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convcrtito in Legge 23 maggio 2014, n. 80, il quale, tra l'altro, dispone che " 1. All'articolo 13. comma 2. del decreto-legge 6 dicembre n convcrtito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre n. 214, al settimo periodo, le parole da: «, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti» fino a: «non risulti locata» sono soppresse e dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. 2. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TA sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi; VISTA la delibera consiliare n. 33 del 5 settembre 2014, con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale per l'imposta Unica Comunale (IUC); RITENUTO che, a seguito della prima applicazione del suddetto regolamento è emersa l'opportunità di modificare la disciplina della TARI in relazione ad alcune particolari fattispecie, come evidenziato dal Sindaco nella nota prot del 10 luglio 2015: inviata al Presidente del Consiglio e ai Presidenti della I e della II Commissione perché venisse esaminata; RITENUTO che tale modifica di Regolamento è stata sottoposta, nella seduta del 16 luglio 2015, all'esame della 1 e della II Commissione Consiliare in seduta congiunta e da queste approvata VISTA, pertanto, la modifica agli artt. 8, 27 e 34, che in allegato alla presente proposta ne costituisce parte integrante e sostanziale; DATO ATTO che la suddetta proposta di modifica, così come definita ed approvata dalla 1 e dalla II Commissione Consiliare in seduta congiunta, è stata depositata presso la Segreteria Comunale e pubblicata all'albo Pretorio on-line di questo Ente a far data dal , e che pertanto è decorso il termine di dieci giorni previsti dall'apposita norma statutaria; RITENUTO, pertanto, opportuno e necessario procedere alla relativa approvazione da parte di Consiglio Comunale: VISTO il Decreto del Ministero degli Interni del 13 maggio 2015, co, il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito dal 31 maggio al 30 luglio 2015; ACQUITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole dì regolarità contabile

8 espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000; ACQUITO, altresì, il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art comma 1. lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis. del D.L. 174/2012; VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n, 267; VISTO lo Statuto dell'ente; VISTO il regolamento di contabilità dell'ente; PROPONE 1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 2. Approvare l'allegata modifica del Regolamento Comunale per l'imposta Unica Comunale (IUC), così come approvato dalla 1 e dalla 11 Commissione Consiliare in seduta congiunta. 3. Dare atto che la suddetta proposta di modifica è stata depositata presso la Segreteria Comunale e pubblicata all'albo Pretorio ori-line di questo Ente a far data dal , e che pertanto è decorso il termine di dieci giorni previsti dall'apposita norma statutaria 4. Dare atto che la suddetta modifica entrerà in vigore, ai sensi dell'art.5 comma 3 dello Statuto Comunale, il quindicesimo giorno dalla sua ripubblicazione, dopo che la relativa delibera è divenuta esecutiva. 5. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 6. Disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e la sua trasmissione al Ministero dell'economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale.

9 COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO PROVINCIA DI CATANIA PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONGLIO COMUNALE Ai sensi dell'ari. 53 della legge , n 142, come recepita con l'art. 1, co.l, lett. i), della L.R , n 48, come sostituito dall'art.12, co.l 3 puntoo.l, della L.R , n 30, che testualmente recita: "su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consìglio, che non siano mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora componi impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile di Ragioneria in ordina alla regolarità contabile". Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO IUC PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA Area: Finanziaria Per quanto concenie la regolarità tecnica si esprime parere favorevole, ai sensi delle leggi sopraindicate. Dalla Sede Municipale, i?1? ^? ~3&i $ II Responsabile dell'area Finanziaria ir/ K Sgroi Rag. Romana

10 COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO VERBALEN. 3 L'armò 2015 il giorno 27 del mese di Luglio, alle ore 11,00 nei locali dell'ufficio di Ragioneria del Comune di Piedimonte Etneo, si è presentato il Revisore Unico dei Conti, giusta Delibera di nomina del Consiglio Comunale per il triennio 2015/2018, n. 21 del 29/06/2015, per esprimere parerei sulla proposta di delibera consiliare n. 14 del 24/07/2015, avente ad oggetto "Modifica i Regolamento IUC" : II Revisore, con l'assistenza della Rag. Barone Maria: - ; Presa visione della proposta di delibera avente ad oggetto "Modifica Regolamento IUC; -! visto il parere favorevole espresso dal responsabile settore finanziario dell'ente - ' constatata la regolarità tecnica; esprime parere favorevole sulla superiore proposta. Alle ore 12,10 la seduta viene sciolta. IL REVISORE UNICO Dott.ssa Anna Lucia Mcoloso

11 PROPOSTA DI MODIFICA REGOLAMENTO IUC Art 8 Abitazione principale e relative pertinenze ( Vecchio Testo ) 1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibìle nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono an agrafìe amente. Qualora Ì componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale., le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. 2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito). C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. 3. Dal 2014, le abitazioni principali e relative pertinenze, sono esenti dall'imposta, fatta eccezione per quelle appartenenti alle categorie catastali Al, A8 e A9. 4. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione: se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi o in parti uguali o proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Tale detrazione può essere aumentata con la delibera comunale con cui sono stabilite le alìquote. A seguito dell'aumento la detrazione può arrivare fino a concorrenza dell'importo dovuto per l'abitazione principale. In tal caso l'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione non può superare l'aliquota di base. 5. Per gli anni 2012 e 2013 oltre alla detrazione di cui al precedente comma spetta al contribuente una maggiorazione di 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagrafì e amente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di All'abitazione principale, quando soggetta all'imposta, si applica un'aliquota ridotta pari allo 0,4% che può essere ridotta fino allo 0,2% oppure può essere aumentata fino allo 0,6%. 7. La detrazione di cui al comma 4 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (ÌACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli 1ACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 9. A partire dal 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità i m m ohi - liare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. 10. È considerata direttamente adibita ad abitazione principale 1' unità immobiliare e relative pertinenze concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con 1SEE non superiore a euro annui.

12 Art 8 Abitazione principale e relative pertinenze (Nuovo Testo ) 1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibìle nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Qualora i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. 2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte m catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. 3. Dal 2014, le abitazioni principali e relative pertinenze, sono esenti dall'imposta, fatta eccezione per quelle appartenenti alle categorie catastali Al, A8 e A9. 4. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi o in parti uguali o proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Tale detrazione può essere aumentata con la delibera comunale con cui sono stabilite le aliquote. A seguito dell'aumento la detrazione può arrivare fino a concorrenza dell'importo dovuto per l'abitazione principale. In tal caso l'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione non può superare l'aliquota di base. 5. Per gli anni 2012 e 2013 oltre alla detrazione di cui al precedente comma spetta al contribuente una maggiorazione di 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di All'abitazione principale, quando soggetta all'imposta, si applica un'aliquota ridotta pari allo 0,4% che può essere ridotta fino allo 0,2% oppure può essere aumentata fino allo 0,6%. 7. La detrazione di cui al comma 4 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli ÌACP, istituiti in attuazione dell'artìcolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 9. A partire dall'anno 2015 e1 considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già'pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo i proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Su tale unità immobiliare l'imposta comunale TA è applicala, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi. 10. È considerata direttamente adibita ad abitazione principale I' unità immobiliare e relative pertinenze concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto

13 non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a euro annui. Ari 27 -Presupposto aggettivo (Vecchio Testo) 1. Non sono soggetti alla tassa: a) i locali e le aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani; b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili., non operative; e) le aree comuni condominiali ai sensi dell'art del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva. 2. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma). 3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo. 4. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo: a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di tutti i contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, quali erogazione idrica, elettrica, calore, gas. telefonica o informatica. La presenza anche di uno solo di tali servizi costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. b) le unità immobiliari non domestiche per le quali non siano stati rilasciati da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. e) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili; d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili; e) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data d'inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione; f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli; g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio. h) soffitte e sottotetti a falde spioventi adibite a deposito di materiale vario di uso domestico in disuso, limitatamente al 50% dell'intera superficie; i) Gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto slesso; 6. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti prowe dimenti. 7. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per

14 l'intero anno solare in cui si è verifìcato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione. Art. 27 Presupposto aggettivo (Nuovo testo) 1. Non sono soggetti alla tassa: a) i locali e le aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani; b) le aree scoperte pertinenziaìi o accessorie a locali tassabili, non operative; e) le aree comuni condominiali ai sensi dell'ari 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva. 2. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas., altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma). 3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo. 4. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo: a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di tutti i contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, quali erogazione idrica, elettrica, calore. gas. telefonica o informatica. La presenza anche di uno solo di tali servizi costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. b) le imita immobiliari non domestiche per le quali non siano stati rilasciati da parte degli enti competenti, anche in forma ladra, atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità, a condizione che l'immobile non venga utilizzalo per finalità domestiche; e) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili; d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche. celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili; e) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilìzia, limitatamente al periodo dalla data d'inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione; f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli; g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio. h) soffitte e sottotetti a falde spioventi adibite a deposito di materiale vario di uso domestico in disuso, limitatamente al 50% dell'intera superficie; i) Gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso; 6. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabilì o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti. 7. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da 'tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per

15 l'intero anno solare in cui si è verìficato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione. Art. 34 Riduzioni ( vecchio testo) 1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui o effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. 2 - per le utenze non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60%. 3. La riduzione di cui al precedente comma deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione. 4. Alle utenze domestiche che effettuano la raccolta differenziata dei rifiuti è assicurata la riduzione prevista dall'artìcolo 14, comma 17, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 199, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale compresa tra il 50% e il 100% del costo evitato di smaltimento finale dei rifiuti raccolti in maniera differenziata nell'anno precedente (differenze tra i costi di smaltimento e i costi di recupero e trattamento riferiti alla quantità raccolta in maniera differenziata). 5. Il tributo non è dovuto in relazione alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al recupero. 6. Ai sensi dell'ari. I, comma 659, della Legge 147/2013 la tariffa è ridotta nelle seguenti ipotesi: 1. abitazioni con unico occupante ìn stato di disagio: riduzione 33%; 2. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione 33%; 3. locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente: riduzione 33 % ; 4. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione 33 %; 5. fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione 33 %' 7. In presenza di particolari situazioni di disagio economico e sociale, sono accordate specifiche riduzioni percentuali della tariffa in favore di contribuenti residenti che si trovino nelle seguenti condizioni: - nuclei familiari che versano in condizioni indigenti con un reddito complessivo (ISEE) non superiore a 7.500,00; - nuclei familiari in stato di indigenza, attestata formaìmente dal servizio socio - assistenziale comunale, e che, in ragione di detta situazione, usufruiscono o hanno titolo per usufruire di interventi economici di sussidio da parte del comune; - nuclei familiari composti da contribuenti ultrasettantacinquenni con un reddito complessivo (ISEE) non superiore a ,00; - nucleo familiare in cui vi sìa un invalido al 100% con reddito ISEE riferito alle seguenti fasce: 1. da O a 9.000,00 euro riduzione del 100% 2. da 9.000,99 a ,00 euro riduzione del 75% 3. da ,99 a C euro riduzione del 50% 4. da ,99 a ,00 euro riduzione del 25% - invalidi al 100% che abitino da soli, unicamente all'immobile abitato riduzione del 100% Per usufruire delle agevolazioni per particolari situazioni di disagio economico e sociale il contribuente deve presentare apposita istanza annuale ai servizio socio - assistenziale comunale entro il termine utile indicato in apposito avviso del Responsabile del settore. L'entità delle percentuali delle agevolazioni previste dal comma 1, non cumulabili, verrà stabilita nei limiti dello stanziamento della specifica voce di bilancio di previsione.

16 Nel caso in cui le domande di riduzione del tributo pervenute non possano essere soddisfatte avuto riguardo agli appositi fondi stanziati, sarà formata apposita graduatoria tra i richiedenti, redatta in ordine crescente di indicatore ISEE o, comunque, secondo la gravita della situazione di disagio economico e sociale di valutazione del servizio socio - assistenziale comunale. L'avvenuto riconoscimento della sussistenza delle condizioni per il benefìcio connesso a motivi di disagio economico e sociale deve essere comunicato, dal servizio socio - assistenziale comunale al beneficiario, al responsabile dell'area finanziaria e al responsabile del tributo. Ove siano riconosciute delle riduzioni riguardanti importi del tributo già riscossi, l'utente avrà diritto al rimborso della somma versata in eccedenza. Qualora le condizioni per usufruire delle agevolazioni vengano a cessare, il tributo è interamente pagato a decorrere dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui siano venute meno le condizioni per l'agevolazione, a fronte della denuncia di variazione dell'interessato ovvero a seguito di accertamento d'ufficio, che il Comune può in qualsiasi tempo eseguire, al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per usufruire dell'agevolazione tributaria. 8. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10%. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 30 gennaio, di apposita istanza, contenente la dichiarazione, su modulo predisposto dall'ufficio, dì avere attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di rifermento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore. Saranno effettuati periodicamente dei controlli da parte dei competenti Uffici, al fine di accertare il permanere delle condizioni per usufruire della riduzione connessa..." Ari 34 Riduzioni (Nuovo Testo) 1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. 2. Per le utenze non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60%. 3. La riduzione di cui al precedente comma deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione. 4. Alle utenze domestiche che effettuano la raccolta differenziata dei rifiuti è assicurata la riduzione prevista dall'articolo 14, comma 17, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 199, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale compresa tra il 50% e il 100% del costo evitato di smaltimento finale dei rifiuti raccolti in maniera differenziata nell'anno precedente (differenze tra i costi di smaltimento e i costi di recupero e trattamento riferiti alla quantità raccolta in maniera differenziata). 5. Il tributo non è dovuto in relazione alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al recupero. 6. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 147/2013 la tariffa è ridotta nelle seguenti ipotesi: a) abitazioni con unico occupante in stato di disagio: riduzione 33%: b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione 33%; e) locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente: riduzione 33 % ; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione 33 % ; e) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione 33 % j) abitazione posseduta, a titolo di proprietà o usufrutto, dai cittadini italiani residenti nel territorio dello Stato e iscritti alì'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), che siano pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso: riduzione del 66%;

17 g) locali diversi dalle abitazioni, che non costituiscano pertinenze delle slesse, utilizzati per finalità domesiiche e che non comportano una presenza umana continua: riduzione del 50%; h) I locali diversi dalle abitazioni che sono poste al servizio esclusivo del fondo agricolo circostante, a condizione che non abbiano una superficie superiore a mcj 28 o che presentino caratteristiche che escludano una presenza umana continua: riduzione 60%,,, ". i) Per gli immobili utilizzati da chi avvia un'attività commerciale, con esclusione di quelle con video poker, slot machine, locali scommesse e/o con gioco d'azzardo, è prevista una riduzione del 50% per i primi due anni di attività, per un massimo di di detrazione per ogni anno di riferimento. Essa sarà prorogata di altri due anni se si dimostra l'assunzione di almeno un dipendente, residente nel Comune, con conti-atto a tempo indeterminato, durante il primo anno di attività. Tale riduzione è applicabile, limitatamente all'anno 2015, per le attività avviate nel corso dell'anno I) E' prevista la riduzione del 20% della tariffa per le famiglie composte da giovani coppie, per f primi tre anni di matrimonio, che occupano un'abitazione con contratto di affitto regolarmente registrato, a condizione che abbiano un'età, inferiore a 35 anni e un reddito complessivo ISEE, con riferimento all'anno precedente a quello in cui si chiede la riduzione, non superiore a ,00. m) A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già'pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo i proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Su tale unità immobiliare l'imposta comunale TARI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi. 7. In presenza di particolari situazioni di disagio economico e sociale, sono accordate specifiche riduzioni percentuali della tariffa in favore di contribuenti residenti che si trovino nelle seguenti condizioni: - nuclei familiari che versano in condizioni indigenti con un reddito complessivo (ISEE) non superiore a 7.500,00; - nuclei familiari in stato di indigenza, attestata formalmente dal servizio socio - assistenziale comunale, e che, in ragione di detta situazione, usufruiscono o hanno titolo per usufruire di interventi economici di sussidio da parte del comune: - nuclei familiari composti da contribuenti ultrasettantacinquenni con un reddito complessivo (ISEE) non superiore a ,00; - nucleo familiare in cui vi sia un invalido al 100% con reddito ISEE riferito alle seguenti fasce: 1. da O a 9.000,00 euro riduzione del 100% 2. da 9.000:99 a ,00 euro riduzione del 75% 3. da ,99 a ,00 euro riduzione del 50% 4. da ,99 a ,00 euro riduzione del 25% - invalidi al 100% che abitino da soli, unicamente all'immobile abitato riduzione del 100%. 8. Per usufruire delle agevolazioni per particolari situazioni di disagio economico e sociale il contribuente deve presentare apposita istanza annuale al servizio socio - assistenziale comunale entro il termine utile indicato in apposito avviso del Responsabile del settore. L'entità delle percentuali delle agevolazioni previste dal comma.precedente, non cumulabili, verrà stabilita nei limiti dello stanziamento della specifica voce di bilancio di previsione. 9. Nel caso in cui le domande di riduzione del tributo pervenute non possano essere soddisfatte avuto riguardo agli appositi fondi stanziati, sarà formata apposita graduatoria tra i richiedenti, redatta in ordine crescente di indicatore ISEE o, comunque, secondo la gravita della situazione di disagio economico e sociale di valutazione del servizio socio - assistenziale comunale. 10. L'avvenuto riconoscimento della sussistenza delle condizioni per il beneficio connesso a motivi di disagio economico e sociale deve essere comunicato, dal servizio socio - assistenziale comunale al beneficiario, al responsabile dell'area finanziaria e al responsabile del tributo. 11. Ove siano riconosciute delle riduzioni riguardanti importi del tributo già riscossi, l'utente avrà diritto al rimborso della somma versata in eccedenza. 12. Qualora le condizioni per usufruire delle agevolazioni vengano a cessare, il tributo è interamente pagato a decorrere dal. primo giorno del mese solare successivo a quello in cui siano

18 venute meno le condizioni per l'agevolazione, a fronte della denuncia di variazione dell'interessato ovvero a seguito di accertamento d'ufficio, che il Comune può in qualsiasi tempo eseguire, al fine di verificare L'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per usufruire dell'agevolazione tributaria. 13. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10%. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 30 gennaio, di apposita istanza, contenente la dichiarazione, su modulo predisposto dall'ufficio, di avere attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di rifermento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore. Saranno effettuati periodicamente dei controlli da parte dei competenti Uffici, al fine di accertare il permanere delle condizioni per usufruire della riduzione connessa. 14. Le riduzioni/agevolazioni previste dal presente regolamento vengono applicate a seguito di apposita istanza da pane del contribuente, non sono tra loro cumulabili e verrà applicata d'ufficio quella più favorevole per il contribuente.

19 . -/ COMUNE DI PffiDIMONTE ETNEO (Provincia di Catania) Emendamento n 1 OGGETTO; Emendamento art. 34 commaó lettera i proposta modifica Regolamento IUC La sottoscritta Catanzaro Alfia, consigliere comunale del gruppo " Valori e Solidarietà per Piedìmonte " nella qualità' di capogruppo: Vista la lettera a firma del Sindaco prot. N Modifica regolamento IUC; Tenuto conto delle direttive emerse e discusse in data 16 luglio 2015 dalla 1A e 2A commissione ; A nome del gruppo Valori e Solidarietà per Piedimonte il seguente emendamento : PROPONE Art. 34 comma 6 lettera i (vecchi testo) Per gli immobili utilizzati da chi avvia un' attività commerciale, con esclusione di quelle con video poker, slot machine, locali scommesse, e/o con gioco d'azzardo,è prevista una riduzione del 50% per i primi due anni di attività, per un massimo di di detrazione per ogni anno di riferimento. Essa sarà prorogata di altri due anni se si dimostra l'assunzione di almeno un dipendente, residente nel comune, con contratto a tempo indeterminato, durante il primo anno di attività. Tale riduzione è applicabile limitatamente all'anno 2015, per le attività avviate nel corso dell1 anno Art.34 comma 6 lettera i (nuovo testo) Si propone di sostituire la seguente disposizione: " TALE RIDUZIONE E1 APPLICABILE LIMITATAMENTE ALL'ANNO 2015, PER LE ATTIVITÀ' AVVIATE NEL CORSO DELL'ANNO 2014." CON: "TALE RIDUZIONE Er APPLICABILE DAI, MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA MODIFICA DEL PRESENTE REGOLAMENTO IUC". f Consiglieri Comunali

20 -o COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO (Provincia di Catania) Emendamento n 2 OGGETTO: Emendamento art. 34 comma 6 lettera L proposta modifica Regolamento IUC La sottoscritta Catanzaro Alfia, consigliere comunale del gruppo " Valori e Solidarietà per Piedimonte " nella qualità' di capogruppo: Vista la lettera a firma del Sindaco prot. N Modifica regolamento IUC; Tenuto conto delle direttive emerse e discusse in data 16 luglio 2015 dalla 1A e 2A commissione ; A nome del gruppo Valori e Solidarietà per Piedimonte il seguente emendamento : PROPONE art.34 comma 6 lettera L (vecchio testo) E' prevista la riduzione del 20% della tariffa per le famiglie composte da giovani coppie, per i primi tre anni di matrimonio, che occupano un'abitazione con contratto di affìtto regolarmente registrato, a condizione che abbiano un' età' inferiore a 35 anni e un reddito complessivo ISEE, con riferimento all'anno precedente a quello in cui si chiede la riduzione, non superiore a art 34 comma 6 lettera L (nuovo testo) Si propone di sostituire la seguente disposizione: " E1 prevista la riduzione del 20%". con : " E* prevista la riduzione del 33%". Si propone di sostituire la seguente disposizione: " non superiore a ". con " non superiore a ". -^Consiglieri Comunali

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