REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CLASSIFICAZIONE DELL ALBERGO DIFFUSO
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1 COMUNE DI SOCCHIEVE PROVINCIA DI UDINE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CLASSIFICAZIONE DELL ALBERGO DIFFUSO Approvato con delibera C.C. N. 7 del
2 Art. 1 Oggetto e scopo del Regolamento 1. Il presente Regolamento è predisposto in osservanza a quanto sancisce l art. 65 comma 2 della l.r. n. 2/ Con il presente regolamento si disciplina l esercizio di attività di albergo diffuso, costituito da unità abitative e servizi centralizzati a norma dell art. 64 comma Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad indicare i requisiti minimi qualitativi e la classificazione degli alberghi diffusi ed assicurare che l attività persegua i fini determinati dalla normativa vigente. 1. Gli alberghi diffusi sono: Art. 2 Definizione a) esercizi ricettivi aperti al pubblico che forniscono alloggio, servizi generali centralizzati ed eventualmente vitto e servizi accessori. b) costituiti da unità abitative e servizi centralizzati, quali uffici di ricevimento, sala ad uso comune ed eventuale ristorante ristorante/bar, dislocati in uno più edifici separati. c) ii servizi centralizzati sono garantiti anche attraverso il convenzionamento con altre strutture ricettive alberghiere o pubblici esercizi. d) il numero dei posti letto non può essere inferiore ad ottanta. Art. 3 Definizione di unità abitative 1. Le unità abitative costituenti l albergo diffuso sono costituite da uno o più locali allestiti da camera da letto e soggiorno con servizio autonomo di cucina e bagno privato. 2. Le superfici minime abitabili delle unità abitative costituenti l albergo diffuso devono osservare le norme previste dagli art. 8, 8/bis, 8/ter e 9 della L.R. 44/1985 relativi a: superfici minime abitabili delle camere da letto e delle unità abitative delle strutture ricettive alberghiere. Art. 4 Ubicazione delle unità abitative 1. Le strutture costituenti l albergo diffuso devono essere ubicate nel Comune di Socchieve. 2. Nel caso in cui l albergo diffuso sia costituito anche da strutture dislocate nel territorio di altri Comuni, questi Comuni devono essere amministrativamente confinanti con il Comune di Socchieve. 3. L ufficio di ricevimento principale deve essere collocato esclusivamente nel territorio del Comune di Socchieve. Art. 5 Destinazione d uso delle unità abitative
3 1. ai fini urbanistico-edilizi l attività di albergo diffuso esercitata in edifici esistenti non comporta la modifica di destinazione d uso degli immobili utilizzati. 2. Nel caso di modifica di destinazione d uso in atto degli immobili utilizzati nell albergo diffuso, ai fini urbanistico- edilizi, devono essere classificati nella categoria residenziale quali superfici di unità immobiliari destinate all uso abitativo. 3. Le unità abitative utilizzate ad albergo diffuso in edifici di nuova costruzione, devono essere classificate, ai fini urbanistico-edilizi, nella categoria residenziale quali superfici di unità immobiliari destinate all uso. Art. 6 Superamento barriere architettoniche 1. Alle strutture ricettive di albergo diffuso, si devono applicare il disposto dell art. 10 della L.R. 44 del 23 agosto1985 (Eliminazione barriere architettoniche) ed i disposti della L. 13 del 9 gennaio 1989 e del D.M. n. 236 del 14 giugno 1989, precisamente: a) nelle strutture ricettive di albergo diffuso tutte le parti ed i servizi comuni devono essere accessibili anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria. b) ai fini di una corretta applicazione dell art. 5.3 del D.M. n. 236 del 1989, essendo le strutture di albergo diffuso costituite da unità abitative e non da stanze si stabilisce quanto segue: b1) nell albergo diffuso con ottanta posti letto assegnati, devono essere accessibili anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria, due unità abitative con almeno quattro posti letto o almeno quattro posti letto della struttura ricettiva; b2) nell albergo diffuso con numero di posti letto assegnati superiore ad ottanta, oltre a quelli previsti dal comma precedente, devono essere accessibili anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria, una unità abitativa con almeno due posti letto o almeno due posti letto della struttura ricettiva, e così per ogni quaranta posti aggiuntivi. 2. Le unità abitative o i vani accessibili alle persone con ridotta o impedita capacità motoria devono avere arredi, servizi, percorsi e spazi di manovra che consentano l uso agevole anche da parte di persone su sedia a ruote. Devono essere ubicati preferibilmente nei piani bassi degli immobili e comunque nelle vicinanze di un luogo sicuro statico o di una via di esodo accessibile. Art. 7 Inizio attività 1. Ai sensi della L.R. 2/2002, l attività di albergo diffuso è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività di seguito SCIA, ai sensi dell art. 19 della L. 241/1990, corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nel rispetto dei contenuti e dell applicazione dell art 56. Art. 8 Requisiti minimi Ai fini della classificazione comunale dell albergo diffuso sono fissati i seguenti requisiti minimi: 1. le unità abitative (case e appartamenti) dell albergo diffuso devono essere costituite da:
4 tipo A B C D E descrizione Un vano unico con angolo cottura, locale bagno una camera da letto, un soggiorno con angolo cottura o cucinino, locale bagno due camere da letto, un soggiorno con angolo cottura o cucinino, locale bagno tre camere da letto, una cucina, un soggiorno, due locali bagno quattro o più camere da letto, una cucina, un soggiorno, due o più locali bagno 2. le unità abitative utilizzate come albergo diffuso, classificate a 4 stelle (oltre 35 punti) devono in ogni caso essere dotate di posto auto assegnato o di garage. 3. il servizio di pulizia ed il cambio biancheria deve avvenire almeno due volte la settimana. Art. 9 Classificazione delle unità abitative 1. La classificazione delle unità abitative adibite ad albergo diffuso,deve essere presentata dal soggetto gestore o titolare dell albergo diffuso, utilizzando l apposita scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi predisposta dal Comune di Socchieve (all. 1). 2. La classificazione viene comunicata dal proprietario o gestore ed è desunta dal punteggio derivante dalla somma dei punti ottenuti compilando la scheda (all. 1). 3. All interno di un albergo diffuso sono previste più classi sulla base dei punteggi risultanti nella scheda (all. 1) 4. La classificazione è soggetta a verifica periodica ed aggiornamento quinquennale. Il titolare o gestore della struttura ricettiva di albergo diffuso invia al Comune, la scheda all. 1, entro sessanta giorni dalla scadenza dei cinque anni decorrenti dalla data di inizio dell attività indicata nella SCIA. Art. 10 Variazione delle strutture ricettive Ai sensi dell art. 56 della L.R. 2/2002, le variazioni intervenute, anche se non comportanti una diversa classificazione della struttura ricettiva, devono essere comunicate entro trenta giorni dal loro verificarsi. Art. 11 Denominazione e segno distintivo La denominazione e il segno distintivo dell albergo diffuso sono soggetti alle norme di cui ai commi 1 e 2 dell art. 5 del D.P.G.R. n. 0128/Pres del 7 maggio Art. 12 Pubblicità e Prezzi dei servizi Offerti Ai fini di tutela del turista è fatto obbligo ai titolari o gestori di albergo diffuso di esporre nel luogo di ricevimento degli ospiti, in maniera visibile al pubblico, i prezzi praticati nell anno in corso e di esporre nelle camere e nelle unità abitativa la scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi forniti nella struttura stessa.
5 Art. 13 Comunicazione presenze Ai fini della rilevazione statistica, i gestori delle strutture ricettive di albergo diffuso comunicano giornalmente il movimento degli ospiti ottemperando alle disposizioni di cui al D.M. 7 gennaio Art. 14 Chiusura Temporanea 1. La chiusura temporanea delle strutture ricettive di albergo diffuso è consentita previa comunicazione al Comune, per un periodo superiore a sei mesi, prorogabile di altri sei mesi per gravi e comprovati motivi. 2. In caso di mancata riapertura, decorsi inutilmente i termini di cui al comma 1, il Comune prende atto dell avvenuta cessazione dell attività. Art. 15 Reclami 1. Gli utenti delle strutture ricettive di albergo diffuso, possono proporre reclamo in ogni caso di presunta violazione da parte del gestore della struttura. 2. Il reclamo, debitamente documentato, è presentato al Comune di Socchieve, entro sessanta giorni dalla presunta infrazione. Art. 16 Vigilanza Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e di controllo nelle materie disciplinanti l attività ricettiva di albergo diffuso, ferme restando le competenze dell Autorità di Pubblica Sicurezza e quella dell Autorità Sanitaria nei relativi settori.
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