Avviso pubblico di chiamata di operazioni a valere sul Fondo Sociale Europeo Ob. 2 Competitività Regionale e Occupazione - anno 2010 n.

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1 - Provincia di Parma Assessorato Formazione professionale, Politiche attive del lavoro Servizio Formazione Professionale e Politiche Attive del Lavoro Avviso pubblico di chiamata di operazioni a valere sul Fondo Sociale Europeo Ob. 2 Competitività Regionale e Occupazione - anno 2010 n.4 Approvato con atto GP n. del Protocollo n. 1

2 Indice A) Riferimenti legislativi e normativi... 3 B) Obiettivi generali... 5 C) Aiuti di stato... 5 D) Priorità...13 E) Soggetti ammessi alla presentazione delle operazioni...14 F) Destinatari...15 G) Risorse disponibili e vincoli finanziari...15 H) Modalità e termini per la presentazione delle operazioni...15 I) Procedure e criteri di valutazione...16 L) Tempi ed esiti delle istruttorie...18 M) Termini per l'avvio delle operazioni...18 N) Descrizione dettagliata della proprietà dei prodotti...19 O) Indicazione delle garanzie e coperture assicurative...19 P) Indicazione del foro competente...19 Q) Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i R) Tutela della privacy

3 A) Riferimenti legislativi e normativi Richiamati: - la L. 236 del 19 luglio 1993, recante "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione"; - il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 40/Cont/V/2007 di assegnazione di risorse alle Regioni ed alle Province autonome, per l attuazione di iniziative di formazione nell ambito della succitata L.236/1993; - la L. 266 del 7 agosto 1997, recante: "Interventi urgenti per l'economia - il regolamento n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999; - il regolamento n. 1083/2006 del Consiglio dell 11 luglio 2006, recante le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999; - il regolamento n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che modifica il regolamento n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE; - il regolamento n. 1828/2006 della Commissione dell 8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/06 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale; - il regolamento n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009 che modifica il regolamento (CE) n.1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria; - il regolamento 846/2009 della Commissione del 1 settembre 2009, che modifica il Reg. n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/06 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale; - la deliberazione del C.I.P.E. n. 36 del 15/06/2007 (pubblicata sulla GU n. 241 del ) concernente Definizione dei criteri di cofinanziamento nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013 ; - la decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007) 3329 del 13/07/2007; - Il decreto del Presidente della Repubblica del 3/10/2008 n. 196 Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del ; - DGR n. 332/2007 con la quale la regione ha disciplinato gli aiuti di Stato di importanza minore (de minimis) in attuazione del Regolamento CE 1998/2006; - DGR n. 1915/2009 che modifica la DGR n. 1968/2008 Approvazione nuovo regime di aiuti alla formazione a seguito del Regolamento (CE) N. 800/2008 ; - DGR n. 1916/2009 Approvazione regime di aiuto all occupazione a seguito del Regolamento (CE) N.800/ la Comunicazione della Commissione Europea Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell accesso al finanziamento nell attuale situazione di crisi finanziaria ed economica del 22 gennaio 2009 e conseguente modifica del 25 febbraio 2009 (di seguito Comunicazione ); - il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito DPCM o direttiva ) contenente la Direttiva che recepisce il quadro comunitario temporaneo di compatibilità degli aiuti destinati a porre rimedio alle difficoltà provocate all economia reale della crisi finanziaria mondiale, basato sull articolo 87, paragrafo 3, lettera b) del Trattato CE, contenuto nella Comunicazione di cui al trattino precedente; 3

4 - le Linee Guida per l applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 relativi alla direttiva di cui al trattino precedente (di seguito le Linee Guida ); - la Decisione della Commissione Europea del 28 maggio 2009 C(2009)4277 sull aiuto n. N 248/2009 sugli aiuti temporanei di importo limitato e compatibile (art. 3 del DPCM) (di seguito la decisione di approvazione della Commissione Europea ); - la DGR n. 1033/2009 che ha definito le condizioni di compatibilità degli aiuti temporanei di importo limitato di cui alla direttiva sopra indicata; - Regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004 Applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell agricoltura e della pesca. Richiamate anche: - la decisione di approvazione C(2007)5327 del 26/10/2007 del Programma Operativo regionale per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 Ob. 2 Competitività e Occupazione da parte della Commissione Europea; - l atto di Giunta regionale n del 12/11/2007 recante POR FSE Emilia-Romagna obiettivo 2 Competitività regionale ed occupazione Presa d atto della decisione di approvazione della Commissione Europea ed individuazione dell Autorità di Gestione e delle relative funzioni e degli Organismi Intermedi ; - la deliberazione dell Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 101 dell 01/03/2007 Programma Operativo regionale per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 Ob. 2 Competitività e Occupazione. (Proposta della Giunta regionale in data 12/02/2007, n. 159 ; - la deliberazione dell Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 117 del 16 /05/2007 Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2007/2010.(Proposta della Giunta regionale in data 16/04/2007, n. 503); Viste: - la L.R. n. 12 del 30 giugno 2003, Norme per l uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l arco della vita, attraverso il rafforzamento dell istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro ed in particolare l art. 13 Finanziamento dei soggetti e delle attività ; - la L.R. n. 17 del 1^ agosto 2005, Norme per la promozione dell occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del Lavoro ; Richiamate le deliberazioni: - n. 177 del 10/02/2003 Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per l accreditamento degli organismi di formazione professionale e ss.mm.; - n. 936 del 17/05/2004 Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del sistema regionale delle qualifiche e ss.mm.; - n. 105 del 1/02/2010 Revisione alle disposizioni in merito alla programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 11/02/2008 n. 140 e aggiornamento degli standard formativi di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 14/02/2005, n. 265 ; - n. 680 del 14/05/2007 Approvazione di un Accordo fra Regione e Province dell Emilia- Romagna per il coordinamento della programmazione 2007/2009 per il sistema formativo e per il Lavoro (L.R. 12/03 L.R. 17/5) in attuazione della delibera di G.R. 503/07 e ss.mm; - n. 618 del 05/05/2008 Integrazione all'accordo fra Regione e Province dell'emilia-romagna di cui alla Delibera di.g.r. n. 680/2007- Poli tecnici ; - n.1783 dell 11/11/2009 Approvazione di un Accordo per fra Regione e Province dell Emilia- Romagna per il coordinamento della programmazione 2010 per il sistema formativo e per il Lavoro (L.R. 12/03 L.R. 17/5) in attuazione della delibera di G.R. 503/07 e ss.mm; - l Accordo fra Regione e Province dell Emilia Romagna per il coordinamento della programmazione 2010 per il sistema formativo e per il lavoro (Legge Regionale 12/2003, Legge Regionale 17/2005), approvato con atto GR n. 1783/2009; 4

5 - la propria deliberazione G.P n. 957 del 03/12/2009 Accordo fra Regione e Province dell Emilia Romagna per il coordinamento della programmazione 2010 per il Sistema Formativo e per il lavoro - (L.R. 12/2003 -L.R. 17/2005) Adesione. B) Obiettivi generali Gli obiettivi del presente avviso si situano all interno dell Intesa tra Provincia di Parma e Regione Emilia - Romagna per la programmazione , prorogata per l anno Perciò, gli obiettivi programmatici generali e specifici e le strategie di intervento definiti nell Intesa programmatica rappresentano componenti fondamentali del presente avviso, ai quali si rimanda. In particolare, il piano degli interventi che si realizzeranno a valere sul presente Avviso, devono presentare una sostanziale coerenza con i contenuti delle priorità (e sottopriorità) di sviluppo del capitale umano nel contesto locale, individuate nell Intesa programmatica fra Provincia di Parma e Regione Emilia - Romagna, già citata: 1. il sostegno alla competitività e all innovazione (tecnologica, di prodotto, di processo) del sistema produttivo e territoriale locale; 2. la promozione di una più elevata qualità sociale e del lavoro; 3. il sostegno, mediante adeguata formazione delle risorse umane, alla sostenibilità ambientale dei processi produttivi, insediativi ed infrastrutturali locali. (non avendo più lavorato con gli ambiti vedere se mettere) Potranno essere finanziate sul presente avviso le operazioni rientranti nel piano a valere sulle risorse di cui al Fondo Sociale Europeo Asse 1 Adattabilità, Asse 2 Occupabilità, Asse 3 Inclusione Sociale. Per quanto riguarda le modalità attuative degli interventi previsti, di seguito vengono date le seguenti indicazioni. Nelle operazioni, all interno dei progetti formativi, dovrà di norma essere presente una parte relativa all informazione sui finanziamenti del FSE per i percorsi finanziati con tale risorse e obbligatoriamente, da considerarsi come elemento di ammissibilità, un modulo con congruo numero di ore con la durata del percorso formativo dedicato al tema della sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare il modulo dovrà avere attinenza con il settore professionale di riferimento. In riferimento alle azioni 2 e 6, in allegato, ulteriori profili professionali, rispetto a quelli indicati come prioritari, verranno presi in considerazione, se saranno documentate non solo la disponibilità da parte delle aziende ad accogliere i partecipanti in stage, ma anche concrete opportunità occupazionali. C) Aiuti di stato Tenendo presente la natura delle attività oggetto del presente avviso, le azioni che si configurano come aiuti di Stato e che devono quindi rispettare le normative comunitarie in materia sono le seguenti: AZIONE 1, 3, 4, 5 TIPOLOGIA DI AIUTI Aiuti di Stato De Minimis Aiuti temporanei di importo limitato La scelta tra le opzioni disponibili deve essere chiaramente esplicitata all'interno del/i progetto/i che compongono l operazione all'atto della presentazione, pena la sua non ammissibilità. Si ricorda che i riferimenti regionali in materia di aiuti di stato sono i seguenti: 5

6 - DGR 332/2007 con la quale la regione ha disciplinato gli aiuti di Stato di importanza minore (de minimis) in attuazione del Regolamento CE 1998/2006; - DGR n. 1915/2009 che modifica la DGR n. 1968/2008 Approvazione nuovo regime di aiuti alla formazione a seguito del Regolamento (CE) N. 800/2008 ; - DGR n. 1916/2009 Approvazione regime di aiuto all occupazione a seguito del Regolamento (CE) N.800/ DGR 1033/2009 con la quale la regione ha disciplinato l attuazione della Direttiva del Dipartimento Politiche Comunitarie rivolta alle Amministrazioni che intendono concedere aiuti di Stato alle imprese del 3 giugno 2009 (approvata dalla Commissione Europea il 29 maggio 2009), e più precisamente di quanto disposto all art. 3 Aiuti di importo limitato, in applicazione della Comunicazione della Commissione Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell accesso al finanziamento nell attuale situazione di crisi finanziaria ed economica del 22 gennaio 2009 e conseguente modifica del 25 febbraio Regime di aiuti di importo limitato (Direttiva del Dipartimento Politiche Comunitarie rivolta alle Amministrazioni che intendono concedere aiuti di Stato alle imprese del 3 giugno 2009, art. 3) Fino al si applica la disciplina prevista dall articolo 3 del DPCM del 9 maggio 2009, che recepisce la Comunicazione della Commissione Europea Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell accesso al finanziamento nell attuale situazione di crisi finanziaria ed economica del 22 gennaio L erogazione del contributo secondo la modalità degli aiuti di importo limitato è un opzione alternativa a quella del de minimis e del Regolamento generale di esenzione che viene offerta all impresa e che questa deve manifestare al momento della richiesta del contributo stesso. Le condizioni di applicazione degli aiuti di importo limitato sono le seguenti. L aiuto non può essere concesso ad imprese che erano in difficoltà alla data del 30 giugno Si considerano in difficoltà : a. le grandi imprese che soddisfano le condizioni di cui al punto 2.1 della Comunicazione della Commissione Europea sulle imprese in crisi del 2004; b. le PMI che soddisfano le condizioni di cui all articolo 1, paragrafo 7 del Regolamento generale di esenzione (CE) 800/2008. L aiuto non può essere concesso a quelle imprese che abbiano ricevuto un ordine di recupero di aiuti dichiarati illegali e incompatibili dalla Commissione Europea e che, successivamente, non li abbiano restituiti o depositati in un conto bloccato. La verifica dello stato di difficoltà di un impresa o della sua posizione rispetto ad un aiuto incompatibile, oggetto di una decisione di recupero della Commissione Europea, si effettua tramite una dichiarazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Per quest ultimo si veda l allegato Xa. Non sono ammissibili agli aiuti de minimis i casi e i settori indicati di seguito: - erogazioni a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione, rimanendo ammesse al de minimis le spese relative alla partecipazione a fiere commerciali e quelle relative a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti ovvero per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato; - aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati; - aiuti alle imprese attive nel settore della pesca e dell acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio (GUCE serie L 17 del ); - aiuti alle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (vedi ALLEGATO I del Trattato CE, esclusi i prodotti della pesca e dell acquacoltura) SE a) l importo dell aiuto è 6

7 fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti agricoli acquistati da produttori primari (cioè da imprese agricole registrare con uno dei codici ATECO sottoindicati) o immessi sul mercato dalle imprese interessate OPPURE b) se l aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari; - aiuti al settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, secondo la definizione dell articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento CE n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006; ovverosia risultano escluse le imprese che sono registrate con uno dei sottoindicati codici di attività (Classificazione ISTAT ATECO 2002): 1 A AGRICOLTURA, CACCIA E SILVICOLTURA 01 AGRICOLTURA, CACCIA E RELATIVI SERVIZI 01.1 COLTIVAZIONI AGRICOLE, ORTICOLTURA, FLORICOLTURA Coltivazioni di cereali e di altri seminativi n.c.a Coltivazione di cereali (compreso il riso) Coltivazione di semi e frutti oleosi Coltivazione di barbabietola da zucchero Coltivazione di tabacco Coltivazione di altri seminativi Coltivazioni miste di cereali e altri seminativi Coltivazione di ortaggi, specialità orticole, fiori e prodotti di vivai Coltivazione di ortaggi in piena aria Coltivazione di ortaggi in serra Coltivazioni floricole e di piante ornamentali in piena aria Coltivazioni floricole e di piante ornamentali in serra Ortocolture specializzate vivaistiche e sementiere in piena aria Ortocolture specializzate vivaistiche e sementiere in serra Coltivazioni miste di ortaggi, specialità orticole, fiori e prodotti di vivai in piena aria Coltivazioni miste di ortaggi, specialità orticole, fiori e prodotti di vivai in serra Coltivazione di frutta, frutta a guscio, prodotti destinati alla preparazione di bevande, spezie Colture viticole Colture olivicole Colture agrumicole Colture frutticole diverse, coltivazione di prodotti destinati alla preparazione di bevande e spezie Colture miste viticole, olivicole e frutticole 01.2 ALLEVAMENTO DI ANIMALI Allevamento di bovini e bufalini, produzione di latte crudo Allevamento di bovini e bufalini, produzione di latte crudo Allevamento di ovini, caprini, equini Allevamento di ovini e caprini Allevamento di equini Allevamento di suini Allevamento di suini Allevamento di pollame e altri volatili Allevamento di pollame e altri volatili 1 L elenco che segue individua la Sezione (ad esempio: A), la Divisione (ad esempio: 01), il Gruppo (ad esempio: 01.11) e la Classe (ad esempio:0.11.6). Ove, all interno di un gruppo, vi siano codici di attività ammesse agli aiuti di lieve entità di cui alla Comunicazione della Commissione Europea, queste sono state omesse. 7

8 01.25 Allevamento di altri animali Allevamento di conigli Allevamento di animali da pelliccia Apicoltura Bachicoltura Allevamento di altri animali n.c.a COLTIVAZIONI AGRICOLE ASSOCIATE ALL'ALLEVAMENTO DI ANIMALI: ATTIVITÀ MISTA Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista 01.4 ATTIVITÀ DEI SERVIZI CONNESSI ALL'AGRICOLTURA E ALLA ZOOTECNIA, ESCLUSI I SERVIZI VETERINARI; CREAZIONE E MANUTENZIONE DI GIARDINI, AIUOLE E SPAZI VERDI Attività dei servizi connessi all'agricoltura; creazione e manutenzione di giardini, aiuole e spazi verdi Esercizio per conto terzi e noleggio di mezzi e di macchine agricole con personale Raccolta, prima lavorazione (esclusa trasformazione), conservazione di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi all'agricoltura svolti per conto terzi Sistemazione di parchi, giardini e aiuole Attività dei servizi connessi all'allevamento del bestiame, esclusi i servizi veterinari Attività dei servizi connessi all'allevamento del bestiame, esclusi i servizi veterinari 01.5 CACCIA E CATTURA DI ANIMALI PER ALLEVAMENTO E RIPOPOLAMENTO DI SELVAGGINA, COMPRESI I SERVIZI CONNESSI Caccia e cattura di animali per allevamento e ripopolamento di selvaggina, compresi i servizi connessi Caccia e cattura di animali per allevamento e ripopolamento di selvaggina, compresi i servizi connessi Risultano ammissibili gli aiuti concessi a favore delle imprese agrituristiche. L ammontare massimo dell aiuto erogabile sotto forma di contributo a fondo perduto è di per impresa nel periodo che va dal al L ammontare di include tutti gli aiuti di importo limitato cumulati con quelli esentati dal Regolamento (CE) 1998/2006 c.d. de minimis ricevuti dall impresa nel sopra specificato triennio di riferimento. Tutte le cifre sono considerate al lordo, prima di qualsiasi deduzione delle imposte o altri oneri. Al fine di verificare il rispetto della soglia dei , come sopra specificata, si richiede una dichiarazione da parte dell impresa interessata su ogni altro aiuto di importo limitato e de minimis ricevuti durante il rilevante periodo di riferimento. L'aiuto di cui al presente avviso può essere concesso solo dopo aver verificato che questo non aumenterà l'importo totale degli aiuti ricevuti da parte dell impresa - sia di importo limitato che de minimis - oltre il massimale di , ivi compreso quello di importo limitato da erogare, durante il triennio Il massimale di si applica indipendentemente dal fatto che il sostegno è finanziato interamente con fondi nazionali o cofinanziato dall Unione Europea. Gli aiuti di importo limitato possono essere cumulati in riferimento alle stesse spese ammissibili con aiuti compatibili con il mercato comune sulla base delle disposizioni del Regolamento generale di esenzione (Regolamento CE n. 800/2008) o di decisioni della Commissione Europea, sempre che le intensità delle discipline di riferimento o delle decisioni di approvazione dei regimi o aiuti siano rispettate. Essi non possono invece essere cumulati in riferimento alle stesse spese ammissibili con aiuti c.d. de minimis (Regolamento di esenzione CE n. 1998/2006). 8

9 Nel caso di regime di aiuti di importo limitato il contributo concedibile è pari al 100% del costo totale del progetto. Regime de minimis (Regolamento CE n. 1998/2006) La disciplina prevista nel Regolamento de minimis si applica ai progetti formativi che compongono una operazione presentata sia direttamente dall impresa, sia dall ente formativo, rilevando esclusivamente il fatto che l impresa è, in ambedue i casi, beneficiaria ultima dell attività formativa e del contributo. La soglia degli aiuti de minimis è di Euro, incluso l aiuto da erogare, di sovvenzioni pubbliche concesse a titolo di de minimis nell arco di un periodo di tre esercizi finanziari, quello in corso più i due precedenti. Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada la soglia massima ammessa all esenzione de minimis è di Euro. Il periodo di tre esercizi finanziari di cui si tratta è tale per cui non contano i mesi dell anno, come succedeva con il Regolamento 69/2001, per il quale si contavano 36 mesi naturali a ritroso nel tempo, ma l annualità finanziaria. Di conseguenza, qualsiasi sia il mese dell anno in cui viene erogato l aiuto, l arco di tempo rilevante abbraccia la relativa annualità finanziaria (novembre 2007, anno finanziario 2007) e le due precedenti (2006 e 2005). Diversamente dalla disciplina del Regolamento 69/2001, l impresa non può ricevere altre tipologie di aiuto (esentato o approvato per notifica) per gli stessi costi ammissibili, sovvenzionati con l aiuto de minimis. Questo divieto è indipendente dall aver o meno raggiunto la soglia dei o Euro. Al momento della presentazione dell operazione deve essere allegata un autocertificazione (si veda allegato Xb) attestante il rispetto del vincolo dei euro, o dei euro nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada, nell arco di tempo dei tre esercizi finanziari di cui sopra (comprensivi della richiesta del finanziamento di cui ai progetti formativi che compongono una operazione presentata). La dichiarazione de minimis deve riguardare tutti i contributi ricevuti a titolo di de minimis nell arco di tempo dei 3 esercizi finanziari, quali sopra individuati, dall'impresa che richiede il contributo, indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti. Ai fini della dichiarazione che le imprese devono rilasciare in merito al rispetto della regola del de minimis, i contributi de minimis ricevuti nell esercizio finanziario in corso e nei due precedenti vanno calcolati con riferimento alla specifica impresa che richiede il contributo pubblico, e dunque alla sua attuale realtà economico-giuridica. Di conseguenza, se nell arco di tempo dei 3 esercizi finanziari quali sopra individuati arco di tempo all interno del quale calcolare i contributi de minimis ricevuti - l impresa ha modificato ramo di attività (come desumibile dal codice attività rilasciato all atto dell attribuzione della partita IVA, o analoga registrazione), il calcolo dei contributi deve partire dal momento (esercizio finanziario) in cui tale modifica è intervenuta, non rilevando per il rispetto della regola de minimis quanto ricevuto precedentemente alla modifica stessa. Nel caso di semplice modifica della ragione sociale della società (ad esempio il passaggio da srl a spa), o di cambiamento nella denominazione o nella compagine azionaria o nei poteri societari, il soggetto conserva sostanzialmente la stessa realtà economico-giuridica, e quindi non applicandosi quanto detto sopra il calcolo dei contributi de minimis ricevuti nei tre esercizi finanziari di cui sopra dovrà riferirsi anche agli aiuti ricevuti a tale titolo, precedentemente alla modifica intervenuta. Tenendo presenti le azioni previste nel POR ed eventuali altre azioni/interventi a favore delle imprese a sostegno dell occupazione, non sono ammissibili agli aiuti de minimis i casi e i settori indicati di seguito: - erogazioni a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese 9

10 correnti connesse all'attività di esportazione, rimanendo ammesse al de minimis le spese relative alla partecipazione a fiere commerciali e quelle relative a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti ovvero per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato; - aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati; - aiuti erogati alle imprese in crisi, secondo la definizione degli orientamenti comunitari applicabili (attualmente si veda GUCE serie C n. 244 del ); - aiuti per all acquisto di veicoli destinati alle imprese che operano nel trasporto di merci su strada per conto terzi; - aiuti alle imprese attive nel settore della pesca e dell acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio (GUCE serie L 17 del ); - aiuti alle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (vedi ALLEGATO I del Trattato CE, esclusi i prodotti della pesca e dell acquacoltura) SE a) l importo dell aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti agricoli acquistati da produttori primari (cioè da imprese agricole registrare con uno dei codici ATECO sottoindicati) o immessi sul mercato dalle imprese interessate OPPURE b) se l aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari; - aiuti alle imprese che sono registrate con uno dei sottoindicati codici di attività (Classificazione ISTAT ATECO 2002) rimanendo ammesse al de minimis le vendite dei prodotti agricoli da parte delle imprese registrate con uno dei codici ATECO di cui sotto, sempre che la vendita abbia luogo in locali separati riservati a tale scopo: A AGRICOLTURA, CACCIA E SILVICOLTURA 01 AGRICOLTURA, CACCIA E RELATIVI SERVIZI 01.1 COLTIVAZIONI AGRICOLE, ORTICOLTURA, FLORICOLTURA Coltivazioni di cereali e di altri seminativi n.c.a Coltivazione di cereali (compreso il riso) Coltivazione di semi e frutti oleosi Coltivazione di barbabietola da zucchero Coltivazione di tabacco Coltivazione di altri seminativi Coltivazioni miste di cereali e altri seminativi Coltivazione di ortaggi, specialità orticole, fiori e prodotti di vivai Coltivazione di ortaggi in piena aria Coltivazione di ortaggi in serra Coltivazioni floricole e di piante ornamentali in piena aria Coltivazioni floricole e di piante ornamentali in serra Ortocolture specializzate vivaistiche e sementiere in piena aria Ortocolture specializzate vivaistiche e sementiere in serra Coltivazioni miste di ortaggi, specialità orticole, fiori e prodotti di vivai in piena aria Coltivazioni miste di ortaggi, specialità orticole, fiori e prodotti di vivai in serra Coltivazione di frutta, frutta a guscio, prodotti destinati alla preparazione di bevande, spezie Colture viticole Colture olivicole Colture agrumicole Colture frutticole diverse, coltivazione di prodotti destinati alla preparazione di bevande e spezie Colture miste viticole, olivicole e frutticole 01.2 ALLEVAMENTO DI ANIMALI Allevamento di bovini e bufalini, produzione di latte crudo Allevamento di bovini e bufalini, produzione di latte crudo 10

11 01.22 Allevamento di ovini, caprini, equini Allevamento di ovini e caprini Allevamento di equini Allevamento di suini Allevamento di suini Allevamento di pollame e altri volatili Allevamento di pollame e altri volatili Allevamento di altri animali Allevamento di conigli Allevamento di animali da pelliccia Apicoltura Bachicoltura Allevamento di altri animali n.c.a COLTIVAZIONI AGRICOLE ASSOCIATE ALL'ALLEVAMENTO DI ANIMALI: ATTIVITÀ MISTA Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista 01.4 ATTIVITÀ DEI SERVIZI CONNESSI ALL'AGRICOLTURA E ALLA ZOOTECNIA, ESCLUSI I SERVIZI VETERINARI; CREAZIONE E MANUTENZIONE DI GIARDINI, AIUOLE E SPAZI VERDI Attività dei servizi connessi all'agricoltura; creazione e manutenzione di giardini, aiuole e spazi verdi Esercizio per conto terzi e noleggio di mezzi e di macchine agricole con personale Raccolta, prima lavorazione (esclusa trasformazione), conservazione di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi all'agricoltura svolti per conto terzi Sistemazione di parchi, giardini e aiuole Attività dei servizi connessi all'allevamento del bestiame, esclusi i servizi veterinari Attività dei servizi connessi all'allevamento del bestiame, esclusi i servizi veterinari 01.5 CACCIA E CATTURA DI ANIMALI PER ALLEVAMENTO E RIPOPOLAMENTO DI SELVAGGINA, COMPRESI I SERVIZI CONNESSI Caccia e cattura di animali per allevamento e ripopolamento di selvaggina, compresi i servizi connessi Caccia e cattura di animali per allevamento e ripopolamento di selvaggina, compresi i servizi connessi CA ESTRAZIONE DI MINERALI ENERGETICI 10 ESTRAZIONE DI CARBON FOSSILE, LIGNITE, TORBA 10.1 ESTRAZIONE ED AGGLOMERAZIONE DI CARBON FOSSILE Estrazione ed agglomerazione di carbon fossile - estrazione di carbon fossile: estrazione in sotterraneo o a cielo aperto - lavaggio, calibratura, cernita, polverizzazione, ecc. di carbone - agglomerazione di carbon fossile - recupero di carbon fossile dai residui. Dalla classe è esclusa: produzione di combustibili solidi di cokeria cfr Risultano ammissibili gli aiuti concessi a favore delle imprese agrituristiche. Nel caso di regime di de minimis il contributo concedibile non può essere superiore all 80%; del costo totale del progetto 11

12 Regime di aiuti di Stato alla formazione (Regolamento CE n. 800/2008) In attuazione della disciplina degli aiuti di stato alla formazione della Commissione Europea contenuta negli articoli 38 e 39 del Regolamento generale di esenzione, gli interventi di formazione devono realizzarsi secondo le intensità lorde massime di aiuto, espresse in percentuale dei costi sovvenzionabili, riportate nel seguente quadro. Tipo di impresa Formazione specifica Formazione generale GRANDE MEDIA PICCOLA Le intensità di cui al quadro precedente, sono maggiorate di 10 punti percentuali, senza però poter oltrepassare l intensità massima del 80%, qualora l azione oggetto dell aiuto sia destinata alla formazione di lavoratori svantaggiati o con handicap: a) occupati che non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3); b) occupati che hanno superato i 50 anni di età; c) occupati che vivono soli con una o più persone a carico; d) donne occupate nei settori dell agricoltura, pesca, estrazione di minerali, attività manifatturiere, costruzioni, produzione e distribuzione di energia elettrica, acqua e gas, trasporti, magazzinaggio, comunicazioni, caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici; e) lavoratore disabile 2. Qualora l'aiuto concesso riguarda il settore dei trasporti marittimi, la sua intensità può raggiungere il 100% indipendentemente dal fatto che il progetto di formazione riguardi la formazione specifica o quella generale, purché vengano soddisfatte le seguenti condizioni: il partecipante al progetto di formazione non è un membro attivo dell'equipaggio, ma soprannumerario, e la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri comunitari. La presente disciplina si applica al progetti formativi che compongono una operazione impartiti sia direttamente dalle imprese che da enti pubblici o privati a favore degli occupati e/o degli imprenditori. Nel caso di corsi che prevedono la presenza contemporanea di lavoratori svantaggiati e di occupati che non rientrano in tale categorie, dovranno essere applicate percentuali differenziate di contributo. Ai fini della distinzione tra tipi di formazione si definisce: 2 Un lavoratore disabile è colui che è riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale o che è caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico. 12

13 formazione specifica quella che comporta insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente. formazione generale quella che comporta insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione e che pertanto migliori in modo significativo la possibilità di collocamento del dipendente. Ai fini dell applicazione del presente regime di aiuto si precisa che è ritenuta "generale": - la formazione interaziendale, cioè la formazione organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti (ai sensi della normativa comunitaria che definisce le PMI, sopra citata) ovvero di cui possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese; - la formazione riconosciuta, certificata e convalidata dalle autorità competenti in materia; - la formazione avente ad oggetto la gestione dell'ambiente oppure la responsabilità sociale delle imprese Gli aiuti erogati a valere sul presente regime non potranno essere cumulati, per gli stessi costi ammissibili, con nessun altro aiuto, neanche se concesso secondo la regola c.d. de minimis. L aiuto non può essere concesso ad imprese in difficoltà secondo la normativa comunitaria e a quelle imprese che abbiano ricevuto un ordine di recupero di aiuti dichiarati illegali e incompatibili dalla Commissione Europea e che, successivamente, non li abbiano restituiti o depositati in un conto bloccato. La verifica dello stato di difficoltà di un impresa o della sua posizione rispetto ad un aiuto incompatibile, oggetto di una decisione di recupero della Commissione Europea, si effettua tramite una dichiarazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Per quest ultimo si veda l allegato Xc. Si rimanda alla DGR 1915/2009 che modifica la 1968/2008 per le ulteriori condizioni di accesso al regime. D) Priorità Le operazioni e i progetti presentati dovranno perseguire le seguenti priorità trasversali: - sostegno alle Pari Opportunità nell accesso all istruzione, alla formazione e al lavoro e nella permanenza sul mercato del lavoro. Garantire pari opportunità per tutti nell accesso all istruzione, alla formazione e al lavoro rappresenta una tematica importante sulla quale programmare, realizzare e valutare ogni azione. In questa logica occorre perseguire le pari opportunità con politiche che contraddistinguono tutte le operazioni, accompagnati da una adeguata progettazione. I progetti, ove è possibile, dovranno esplicitamente contenere azioni atte ad assicurare tale priorità, prevedendo quanto meno appositi moduli formativi, come esplicitato nei paragrafi relativi alle azioni finanziabili. Ai fini dell assegnazione del punteggio, le modalità per il perseguimento di tale priorità devono essere chiaramente esplicitate. - Interculturalità, come leva per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo economico e di coesione sociale: Gli interventi inerenti l interculturalità devono guardare alle politiche di integrazione, inclusione e valorizzazione di culture differenti quale strumento per cogliere e per valorizzare tutte le risorse chiamate a contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo economico e di coesione sociale. La Provincia intende favorire l interculturalità, sia a livello di sistema in integrazione e 13

14 complementarietà con la Regione, sia a livello di filiera di intervento, agendo sui versanti dell integrazione educativa, formativa e sociale, nonché della valorizzazione professionale e occupazionale degli immigrati. Nella valutazione delle operazioni e dei progetti, si terrà conto sia dell interrelazione con più ampi percorsi di integrazione e di valorizzazione della interculturalità, sia delle modalità di realizzazione delle specifiche attività mediante l esplicitazione di concrete proposte a sostegno dei destinatari dell azione formativa; - Approccio innovativo nell attuazione degli interventi per la promozione delle risorse umane. L utilizzo del Fondo Sociale Europeo deve consentire di sperimentare sistemi innovativi che portino: valore aggiunto per le politiche e le prassi ordinarie; consolidamento nel sistema formativo provinciale della capacità i promuovere in modo continuativo azioni iniziative innovative nel campo della promozione delle risorse umane e, parimenti, di valorizzare e diffondere gli elementi di conoscenza, di miglioramento e di cambiamento che tali azioni possono produrre; - Partenariato socio - economico: Al fine di assicurare un livello attivo e permanente del partenariato socio economico nelle varie fasi di preparazione e attuazione delle operazioni e dei progetti si richiede di esplicitare il ruolo di tale partenariato nella progettazione e realizzazione del progetto. Tale significatività e ruolo devono essere esplicitati con accordi, protocolli e altri documenti di concertazione. La partnership può essere costituita da soggetti di natura diversa (enti di formazione, istituzioni, Associazioni, università, aziende) e/o della stessa natura. Rilevante e significativa dovrà essere l esplicitazione dettagliata e documentata del ruolo dei partner nel progetto, anche attraverso l adozione di convenzioni, protocolli ad elevata significatività. Inoltre, assume rilievo la eventuale creazione di sinergie con altre risorse Comunitarie, Nazionali, Regionali e Provinciali, secondo quanto definito nell Intesa e nell ottica di ottimizzare l uso delle risorse orientandole verso obiettivi unitari, in modo da contribuire in modo più incisivo all attuazione delle più ampie politiche di competitività e sviluppo economico. In particolare, per quanto riguarda gli interventi formativi da finanziare a valere sull Asse 3 Inclusione Sociale (Azione 6) del POR FSE, viene data priorità alle offerte progettuali che attestino un confronto e un analisi con gli Uffici di Piano Distrettuali, in merito ai bisogni del territorio e alla progettualità già in essere nei confronti dei soggetti svantaggiati. E) Soggetti ammessi alla presentazione delle operazioni I soggetti che si candidano alla gestione delle azioni previste dal presente avviso dovranno possedere le caratteristiche indicate in materia di accreditamento dei soggetti attuatori, per ogni ambito di attività proposta, secondo le Disposizioni regionali vigenti ed in particolare nella deliberazione della D.G.R. n. 105/10. In particolare, possono candidare l operazione gli organismi accreditati per la formazione superiore e per la formazione continua, ai sensi della normativa regionale vigente o che abbiamo presentato domanda di accreditamento al momento della presentazione dell operazione. Nello specifico caso connesso alla presentazione delle operazioni da parte di organismi misti, quali le Associazioni Temporanee di Impresa, si rimanda alla D.G.R. n. 105/10. I soggetti che si candidano alla presentazione dell operazione, dovranno inoltre osservare quanto disposto nell'art. 17 della L. 68/99 in materia di disciplina del diritto al lavoro dei disabili, tenuto conto delle modificazioni introdotte al D. P. R. 445/00 dalla Legge n. 3 del 16/01/03. I soggetti proponenti, pertanto, avranno facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l ottemperanza alla suddetta legge. Relativamente alle richieste di finanziamento in Asse 1 del F.S.E. potranno presentare operazioni le aziende del territorio che dovranno anche allegare: - atto costitutivo/statuto dal quale risulti la coerenza degli scopi del soggetto attuatore con le azioni chiamate; - curriculum rispetto ai servizi/prodotti richiesti che documenti l esperienza specifica rispetto ai temi oggetto dell azione; - iscrizione alla CCIAA; 14

15 - ultimo bilancio approvato a garanzia dello stato economico/finanziario; - scheda soggetto gestore secondo le specifiche SIFP; - dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i requisiti di onorabilità ai sensi del Reg. CE 1605/2002 del 25/06/2002 art. 93 del Consiglio Europeo; - dichiarazione sostitutiva di atto notorio legge antimafia. F) Destinatari I destinatari di riferimento delle azioni sono esplicitati nella scheda di cui all allegato A. G) Risorse disponibili e vincoli finanziari Le risorse disponibili per la realizzazione delle iniziative afferenti al presente invito sono indicate come di seguito: Asse FSE Ob2-1 Adattabilità ,00 FSE Ob2-2 Occupabilità ,00 FSE Ob2-3 Inclusione ,00 Totale ,00 H) Modalità e termini per la presentazione delle operazioni L Operazione/progetti dovranno essere compilate attraverso l apposita procedura applicativa web, disponibile all indirizzo: dovranno essere inviate alla Pubblica Amministrazione per via telematica entro il: 23 luglio 2010 ore 12,00 Dopo l invio telematico, la richiesta di finanziamento, completa degli allegati previsti, dovrà essere stampata dalla procedura applicativa stessa, firmata dal Legale Rappresentante e in regola con la vigente normativa in materia di bollo. Per l'autentica è sufficiente ai sensi dell art. 47 del DPR n. 445 del la fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante dell'organismo richiedente. Tale richiesta di finanziamento dovrà pervenire alla Provincia di Parma - Ufficio Protocollo, Stradone Martiri della Libertà Parma, entro il giorno lavorativo successivo alla presentazione telematica dell Operazione/Progetti e comunque non oltre il giorno lavorativo successivo alla scadenza prevista dal bando. L'orario di apertura dell'ufficio Protocollo è il seguente: tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30; il lunedì e il giovedì anche dalle ore alle ore Farà fede il timbro di arrivo dell Ufficio ricevente, resta inteso che il recapito della richiesta tramite servizio postale o altre forme di spedizione è ad esclusivo rischio del mittente. Unitamente alla richiesta di finanziamento, il soggetto presentatore dovrà consegnare il Formulario Operazione due copie cartacee (stampabili a partire dalla procedura applicativa web sopra descritta). Il Formulario Operazione dovrà essere completo di tutti gli allegati necessari (Allegato all'operazione: file testuale disponibile nella sezione modulistica, all interno dell area riservata ai Soggetti Attuatori, all indirizzo: 15

16 Eventuale materiale aggiuntivo a discrezione del soggetto gestore. Nel caso di operazioni riferite ad attività rivolte alle imprese, connesse ai piani formativi aziendali o interaziendali (per le quali è obbligatoria l individuazione della/e impresa/e al momento della progettazione), così come in tutti i casi in cui le aziende siano individuate al momento della progettazione, dovranno essere allegati inoltre alla domanda: - Dichiarazione aiuti de minimis dell azienda/e destinatarie della formazione (allegato C modulistica regionale) oppure dichiarazione sostituiva relativa agli aiuti di stato dichiarati incompatibili di cui all art.8 del DPCM 23/05/2007 ex articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Allegati IV al presente avviso). - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell impresa/e beneficiaria/e e/o destinataria/e, che attesti l assoggettamento al contributo previsto all art. 12 della Legge n. 160/75, come modificato dall art.25 della Legge n. 845/1978, da rendersi ai sensi dell art.47 del DPR n. 445/2000 (solo per la L236/93); - Dichiarazione relativa all art. 17 della Legge n. 68/1999. Eventuale materiale aggiuntivo a discrezione del soggetto gestore. Le operazioni che prevedono progetti formativi finalizzati al rilascio di Certificato di Qualifica o di Competenze devono prevedere, all interno della stessa operazione, anche il progetto di attività non corsuale che descriva le relative modalità di realizzazione ed erogazione del Servizio di Formalizzazione e Certificazione delle competenze, come da DGR 105/2010 (punto 5.3 Autorizzazione al servizio di formalizzazione e certificazioni ). I) Procedure e criteri di valutazione Coerentemente con quanto indicato nella delibera di Giunta Regionale n. 105 del 1/02/2010, le operazioni e i progetti sono ritenuti ammissibili alla valutazione se: - pervenuti entro le date di scadenza indicate nel presente avviso; - presentati da un soggetto ammissibile, ai sensi del presente avviso e corredati della documentazione richiesta; - compilati sull apposito formulario regionale e completi delle informazioni richieste; - coerenti con l asse, gli obiettivi e l azione di riferimento, corrispondenti ai vincoli indicati dal presente avviso. La valutazione è effettuata da un nucleo di valutazione interno all Assessorato Formazione Professionale e Politiche attive del Lavoro. Il nucleo di valutazione potrà avvalersi delle competenze interne ai diversi Servizi Provinciali e delle assistenze tecniche previste dalla Regione per la gestione del Piano Operativo Regionale FSE. 16

17 Per quanto riguarda le operazioni presentate in risposta la valutazione sarà effettuata sulla base dei criteri e pesi individuati nella seguente tabella: Indicatori Criteri Punteggio massimo Rispondenza dell operazione e dei progetti con le finalità e priorità definite nei documenti di programmazione e con gli obiettivi del presente avviso 10 Finalizzazione dell attività alla programmazione Impatti attesi sui destinatari finali dell operazione e dei progetti, in riferimento agli obiettivi 10 Grado di specificità delle analisi/motivazioni a supporto dell operazione e dei progetti 5 Qualità progettuale Economicità dell offerta Totale 25 Adeguatezza delle risorse umane, logistiche e organizzative impegnate in relazione agli obiettivi e ai destinatari dell operazione e dei progetti Contenuti, metodologie, struttura, articolazione e durata dell operazione e dei progetti e coerenza con gli obiettivi e i destinatari e, ove pertinente, grado di coerenza dei profili e delle unità di competenze individuate nei progetti con il Sistema Regionale delle Qualifiche Totale 25 Economicità dei costi rispetto ai partecipanti previsti e ai parametri ora/corso/ allievo di cui al presente avviso Chiarezza/esplicitazione dettaglio e correttezza delle voci di costo da preventivo Totale Rispondenza dell operazione e dei progetti alle priorità trasversali indicate Pari opportunità 5 Innovazione 5 Interculturalità 5 Partenariato socio-economico 15 Totale 30 Totale complessivo 100 Le operazioni saranno approvabili se otterranno un punteggio non inferiore a 60/100. Ciascuno dei suddetti indicatori sarà valutato sulla base dell adeguatezza della descrizione fornita nel formulario ed inoltre sulla base delle evidenze allegate. La selezione, oltre al rispetto della qualità globale espressa dai punteggi, terrà conto: - del grado di sovrapposizione delle operazioni sullo stesso territorio; - di tutti gli altri fattori di possibile sovrapposizione previsti dal presente avviso. All interno delle progettazioni le modalità didattiche dovranno essere puntualmente descritte (obiettivi specifici, modalità di attuazione, organizzative, di monitoraggio, di valutazione) come previsto dalle Disposizioni Regionali, con particolare attenzione allo studio individuale, FAD, Project Work; E- learning, autoapprendimento; visite guidate, stage. 17

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