CONSIGLIO DI STATO, Sezione V, Sentenza n del 29/07/2004. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Quinta Sezione DECISIONE
|
|
- Celia Cavalli
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Rifiuti non pericolosi recuperabili come fonti di energia - CONSIGLIO DI STATO, Sezione V, Sentenza n del 29/07/ Per produrre energia si possono utilizzare non soltanto le "biomasse" ma anche altri rifiuti non pericolosi dei quali e importante incentivare il recupero. Il Consiglio di Stato ha cosi accolto il ricorso della TERNI EN. A. s.p.a. contro il WWF e l'associazione Italia Nostra che avevano protestato per l'adozione della procedura semplificata prevista dalla legge per la costruzione degli impianti e per l'attivita di produzione di energia derivante dal recupero delle biomasse estesa anche ad altri rifiuti non pericolosi. I Supremi giudici amministrativi hanno chiarito che, trattandosi di rifiuti non pericolosi compresi tra quelli per il cui smaltimento e sufficiente che venga comunicata l'inizio dell'attivita, e avendo gia ottenuto la societa ricorrente l'autorizzazione a ricorrere alla procedura semplificata per l'attivita di recupero delle biomasse, per produrre energia non era necessaria una nuova autorizzazione, visto anche che da accertamenti effettuati dalla provincia di Terni le emissioni inquinanti prodotte dal recupero di questi altri rifiuti risultavano addirittura inferiori a quelle derivanti dallo smaltimento delle biomasse. CONSIGLIO DI STATO, Sezione V, Sentenza n del 29/07/2004 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Quinta Sezione ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello n del 2003 proposto dalla TERNI EN.A. s.p.a., con sede in Terni, in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Lietta Calzoni, prof. Stefano Neri e Benedetto Giovanni Carbone e presso lo studio di quest ultimo elettivamente domiciliata in Roma, Viale di Villa Grazioli n. 13, contro l'associazione Italiana per il World Wide Fund For Nature - W.W.F. Italia e l'associazione Italia Nostra, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentate e difese dall avv. Umberto Segarelli ed elettivamente domiciliate presso lo studio di questi in Roma, Via G.B. Morgagni n. 2/a, e nei confronti della Provincia di Terni e della Regione Umbria, non costituite in giudizio, per l'annullamento della sentenza n. 852 in data 6 novembre 2003 pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per l'umbria; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle appellate Associazioni;
2 Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Vista l ordinanza n del 18 novembre 2003, con la quale e stata accolta la domanda di sospensione della sentenza appellata; Visti gli atti tutti della causa; Relatore il cons. Corrado Allegretta; Uditi alla pubblica udienza del 17 febbraio 2004 l avv. Carbone e, su delega dell avv. Segarelli, l avv. Colagrande; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue. FATTO Con la sentenza n. 852 depositata il , in parziale accoglimento dei ricorsi proposti dall'associazione Italiana per il World Wide Fund For Nature - W.W.F. Italia (n. 589/2002) e dall'associazione Italia Nostra (n. 3/2003), il T.A.R. per l Umbria ha annullato il provvedimento del dirigente del Servizio ambientale, energia e trasporti della Provincia di Terni, di cui alla nota n in data 26 febbraio 2002 recante la presa d atto della comunicazione da parte della Terni EN.A. s.p.a. del prossimo inizio delle attivita di smaltimento di alcune particolari tipologie di rifiuti secondo la procedura c.d. semplificata prevista e disciplinata dagli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1977; la conseguente iscrizione nel registro provinciale delle imprese esercenti attivita di recupero di rifiuti non pericolosi; nonche la nota n in data 4 luglio 2002 del medesimo dirigente, con cui viene ribadita la legittimita della presa d'atto e rifiutato l'intervento richiesto dalla Giunta Provinciale nei confronti della Terni EN.A.. Della sentenza, siccome errata, la societa Terni EN.A. s.p.a. ha chiesto la riforma e l'annullamento con il ricorso in appello indicato in epigrafe. Si sono costituite in giudizio le Associazioni appellate, le quali hanno controdedotto al gravame, concludendo per la sua reiezione. Accolta con ordinanza n del 18 novembre 2003 la domanda di sospensione della sentenza appellata, avanzata contestualmente al ricorso, la causa e stata trattata all udienza pubblica del 17 febbraio 2004, nella quale, sentiti i difensori presenti, il Collegio si e riservata la decisione. DIRITTO L appello e fondato. Occorre premettere in fatto che la Terni EN.A. S.p.A. e titolare dell'autorizzazione del Ministero dell'industria - rilasciata con decreto n. 51/98 dell'8 settembre 1998 ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 [1] - per la costruzione e l'esercizio di un impianto industriale per la produzione di energia elettrica mediante fonti rinnovabili e, precisamente, mediante le biomasse di cui ai punti 3 e 4 dell'allegato 2 suballegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998 e che nel provvedimento autorizzativo si da atto che "in sede di Conferenza dei Servizi la Terni EN.A S.p.A. ha ribadito di volersi avvalere delle procedure semplificate per il recupero ai
3 sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22" [2]. In data 15 ottobre 2001 la societa appellante ha comunicato alla Provincia di Terni, ai sensi delle disposizioni ora dette, l'inizio dell'attivita integrando il combustibile con ulteriori tipologie di rifiuti, anch essi previsti nel D.M. 5 febbraio 1998, e in data 29 gennaio 2002 ha inoltrato ulteriore comunicazione includendo anche le farine animali, di cui all'ordinanza 30 marzo 2001 del Ministero della Sanita. La Provincia di Terni ha proceduto, quindi, all'iscrizione della societa nel registro provinciale delle imprese esercenti le operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, dandogliene comunicazione con le note n in data 31 gennaio 2002 e n in data 26 febbraio In ordine alla legittimita dell estensione della tipologia dei rifiuti combustibili, rispetto all autorizzazione di costruzione ed esercizio, sono stati acquisiti il parere del Ministero delle attivita produttive, espresso con nota n in data 22 marzo 2002, e quello del Ministero dell ambiente, n del 28 giugno Con i due ricorsi di primo grado, di identico contenuto, il WWF Italia prima e l'associazione Italia Nostra poi hanno impugnato le "iscrizioni" ed i pareri suddetti. Dei motivi d impugnativa proposti, il TAR ha ritenuto fondato quello con cui e stato dedotto che, nella fattispecie, il ricorso alla procedura semplificata di cui all art. 33 del D.Lgs. n. 22/1997 era impedito dalla prescrizione, contenuta nel decreto ministeriale n. 51/1998 di autorizzazione, dell esclusivo utilizzo delle biomasse quale combustibile. in quanto clausola che esprime una condizione sostanziale di autorizzabilita dell attivita dell impianto, come tale impositiva di una nuova istruttoria (piena e non in via semplificata) per l ipotesi di un estensione delle tipologie di rifiuti termovalorizzabili. Tanto premesso, dopo aver riproposto le eccezioni di inammissibilita e tardivita dell originario ricorso sollevate in primo grado, la societa appellante contesta la natura di clausola essenziale riconosciuta alla prescrizione summenzionata e sostiene l erroneita della tesi sulla quale si fonda la sentenza impugnata, secondo la quale l utilizzazione di altre tipologie di rifiuti come combustibile comporti una maggior incidenza ambientale anche quando, come nel caso di specie, vi sia conformita alle indicazioni delle norme tecniche richiamate dall art. 33, comma 7, del D.L.vo n. 22 del Puo prescindersi dall esame dei profili d inammissibilita degli originari ricorsi, che l appellante ripropone con i primi motivi di gravame, attesa la fondatezza delle censure di merito. Si rileva, invero, che nel provvedimento autorizzatorio n. 51/98, al penultimo "considerato", si prende atto espressamente dell intendimento della Terni EN.A. di volersi avvalere, per il futuro, della procedura semplificata di cui al decreto legislativo suddetto. Cosicche la controversa prescrizione circa l esclusivo utilizzo di biomasse specificamente indicate non puo essere intesa altrimenti che come prescrizione di esercizio - tale e espressamente qualificata nell art. 2 del decreto - valevole allo stato degli accertamenti esperiti ai fini dell adozione del provvedimento; salvo, in ogni caso, il ricorso alla procedura semplificata nelle ipotesi ed in presenza dei presupposti indicati dal D.L.vo n. 22 del 1997, nell esercizio di una facolta direttamente attribuita dalla legge, della quale la richiedente non poteva essere privata in via preventiva e generale dal provvedimento che l autorizzava alla costruzione dell impianto in questione. Giova rammentare che, a norma dell art. 33 piu volte citato, "a condizione che siano rispettate
4 le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell art. 31, l esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti possono essere intraprese" (recte: puo essere intrapreso) "decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attivita alla Provincia territorialmente competente" (comma 1). Ricevuta la documentata comunicazione dell impresa interessata, la Provincia e tenuta (comma 3) ad iscriverla in un apposito registro; quindi procede nei detti novanta giorni a verificare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni tecniche fissate in via generale dalla normativa e, successivamente, ad effettuare controlli periodici in corso d esercizio. Le prescrizioni specifiche e le norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 dell art. 31 sono quelle contenute nel decreto interministeriale 5 febbraio 1998, emanato dal Ministro dell Ambiente di concerto con i Ministri dell Industria, della Salute e delle Politiche Agricole. Quanto alle attivita gia autorizzate, la comunicazione di inizio dell attivita e la conseguente iscrizione nel registro sostituiscono, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai rifiuti individuati dalle suddette norme tecniche, anche l autorizzazione richiesta dall art. 15, lettera a), del DPR 24 maggio 1988 n. 203 per apportare agli impianti industriali modifiche sostanziali. Nel caso in cui accerti che la comunicazione e incompleta o non corrisponde al vero oppure verifichi che l attivita non rispetta le previsioni della normativa tecnica, la Provincia dispone il divieto di inizio o di prosecuzione dell attivita, salva la possibilita per l interessato di conformarsi entro un termine prefissatogli (art. 33, comma 4). Si tratta, con evidenza, di disposizione che, sul presupposto della equiparazione all attivita industriale delle attivita di recupero dei rifiuti non pericolosi individuati dal D.M. 5 febbraio 1998, intende incentivarle evitando duplicazioni di procedimenti autorizzatori secondo un meccanismo di silenzio assenso (cfr. Cons. Stato 4 maggio 2004 n. 2707) e, cosi, consentendone l esercizio, se effettuato in conformita alle prescrizioni e condizioni indicate in quel decreto, a seguito di semplice comunicazione di inizio. Nel caso in esame, e lo stesso giudice di primo grado che precisa come "le attivita di recupero e le tipologie di rifiuti oggetto delle comunicazioni di inizio attivita della societa Terni EN.A. sono pacificamente comprese tra quelle considerate nel D.M. 5 febbraio 1998; e che, in relazione a tali attivita, non viene contestato il rispetto delle norme e prescrizioni dettate dal D.M. predetto" (pag. 17, quarto capoverso, della sentenza appellata). Invero, che le emissioni inquinanti derivanti dalla combustione di rifiuti non pericolosi diversi dalle biomasse indicate nell autorizzazione, non solo rispettavano i valori limite prescritti dal D.M. 5 febbraio 1998, ma erano addirittura ad essi inferiori, risulta attestato dai resoconti di registrazione, dai controlli periodici effettuati dalla Provincia e da piu perizie giurate. Per le considerazioni che precedono, l appello deve accolto e, per l effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso proposto in primo grado deve essere respinto. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti in causa spese e competenze del presente grado di giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l appello in epigrafe e, per
5 l effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado. Compensa tra le parti spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorita amministrativa. Cosi deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del 17 febbraio 2004 con l'intervento dei Signori: Raffaele Iannotta - Presidente Rosalia Bellavia - Consigliere Corrado Allegretta - Consigliere rel. est. Goffredo Zaccardi - Consigliere Claudio Marchitiello - Consigliere L ESTENSORE IL PRESIDENTE F.to Corrado Allegretta F.to Raffaele Iannotta IL SEGRETARIO F.to Francesco Cutrupi Depositata in Segreteria il 29 luglio 2004 ( )
Dipendenti sanitari: svolgere mansioni superiori di fatto è di regola irrilevante ( Consiglio di Stato, decisione n.
Dipendenti sanitari: svolgere mansioni superiori di fatto è di regola irrilevante ( Consiglio di Stato, decisione 29.03.2004 n. 1654 ) Anche in campo sanitario, lo svolgimento in via di fatto di mansioni
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2003
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 148/05 REG.DEC. N. 11629 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2003 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso
DettagliConsiglio di Stato. Sezione VI. Decisione 10 ottobre 2006, n N. 6017/06 Reg.Dec. N Reg.Ric. ANNO 2001 REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato Sezione VI Decisione 10 ottobre 2006, n. 6017 N. 6017/06 Reg.Dec. N. 11892 Reg.Ric. ANNO 2001 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.4385 REG. RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO ha pronunciato la seguente
REPUBBLICA ITALIANA N. 155/05 REG.DEC. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.4385 REG. RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO 2004 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.1340/09 Reg.Dec. N. 6995 Reg.Ric. ANNO 2004 DECISIONE sul ricorso
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.5378/04 Reg.Dec. N. 5970 Reg.Ric. ANNO 2003 DECISIONE sul ricorso
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
N. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sezione Seconda Bis ha pronunciato la seguente Reg. Sent. Anno N. 10225 Reg. Gen. Anno
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 2001
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 6837/04 REG.DEC. N. 1356 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 2001 ha pronunciato la seguente decisione sul ricorso
Dettagliper l'annullamento, previa sospensiva
Pagina 1 di 5 N. 00691/2011 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione) ha pronunciato la seguente DECISIONE
Sent. N. 3398/08 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello n. 1820/2004,
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria. (Sezione Seconda) SENTENZA
Page 1 of 5 N. 00242/2012 REG.PROV.COLL. N. 01061/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) ha
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1994
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 6193/05 REG.DEC. N. 7643 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1994 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso
DettagliCONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 13 GIUGNO
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 13 GIUGNO 2008, n. 2971: il termine per impugnare il Regolamento di determinazione delle tariffe per la gestione dei rifiuti il termine per impugnare i regolamenti di determinazione
Dettagliha pronunciato la presente
Torna alla pagina precedente N. 00032/2016REG.PROV.COLL. N. 09950/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato
DettagliIl commercio sulle aree pubbliche
Il commercio sulle aree pubbliche Autore: sentenza In: Per commercio su aree pubbliche si intendono la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO n. 3456 /2006 Reg.dec. n. 7501/2005 Reg.Ric. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso
DettagliScritto da Carmelo Anzalone Martedì 31 Maggio :12 - Ultimo aggiornamento Lunedì 13 Giugno :47
N. 02653/2016 REG.PROV.COLL. N. 01996/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettaglidella sentenza del T.A.R. per la Toscana, Sez. II, n. 1895/2014, resa tra le parti, concernente un diniego di emersione dal lavoro irregolare;
Pubblicato il 24/11/2016 N. 04933/2016REG.PROV.COLL. N. 05591/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato
DettagliConsiglio di Stato, Sez. IV, n 6610 del 30 dicembre 2008 (potestà regolamentare dei Comuni)
Consiglio di Stato, Sez. IV, n 6610 del 30 dicembre 2008 (potestà regolamentare dei Comuni) La potestà regolamentare dei Comuni deve essere esercitata entro l ambito delle previsioni legislative. Lo hanno
DettagliFNOMCeO. Valore legale della certificazione medica. Marcello Fontana-Ufficio Legislativo FNOMCeO
FNOMCeO Valore legale della certificazione medica Consiglio di Stato Sentenza n. 4933/16 Valore legale della certificazione medica - Una certificazione medica proveniente da un professionista privato,
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO N REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA N. 4795/02 REG.DEC. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 9458 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 1998 ha pronunciato la seguente decisione sul ricorso
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.18/2005 Reg.Dec. N. 3106 Reg.Ric. ANNO 2004 DECISIONE sul ricorso
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.1583/2008 Reg.Dec. N. 5017 Reg.Ric. ANNO 2003 DECISIONE sul ricorso
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sezione Seconda Reg. Sent. Anno N. 4321 Reg. Gen. Anno 1988 ha pronunciato la seguente
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
Page 1 of 6 N. 01510/2012 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 01284/2015 REG.PROV.COLL. N. 01077/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1996
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.6004/04REG.DEC N. 8089 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1996 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso
DettagliSvolgimento di servizi pubblici, controversie e giurisdizione
Svolgimento di servizi pubblici, controversie e giurisdizione Autore: sentenza In: Le controversie relative alla pretesa di pagamento, a titolo di contributo, dei maggiori oneri derivanti dallo svolgimento
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Terza SENTENZA
N. 01949/2012 REG.PROV.COLL. N. 01451/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 796/08 Reg.Dec. N. 6 Reg.Ric. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente ANNO
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE N Reg.Ric. Sezione Quinta Anno 2007 DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 5578/08 Reg.Sent. Anno IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE N. 5509 Reg.Ric. Sezione Quinta Anno 2007 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.1081/09 Reg.Dec. N. 6780 Reg.Ric. ANNO 2004 DECISIONE sul ricorso
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.7848 REG. RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO 2003 ORDINANZA
REPUBBLICA ITALIANA N. 8094/04 REG.DEC. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.7848 REG. RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO 2003 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 6 N. 01140/2014 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. (Sezione Seconda)
N. 01847/2012 REG.PROV.COLL. N. 00846/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO In sede giurisdizionale Sez. VI Sentenza n. 6072 del 12/10/2006 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello proposto
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2003
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 3775/05 REG.DEC. N. 8354 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2003 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso
DettagliN /2011 REG.PROV.COLL. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Ter)
N. 07516/2011 REG.PROV.COLL. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc.
DettagliREPUBBLICA ITALIANA DECISIONE. sul ricorso in appello n. 2552/2003 proposto da Società Sant Anna s.r.l., rappresentata e difesa
Area: attività edilizia Sezione Condono edilizio Consiglio di Stato sez V sentenza 3 marzo 2004 n. 1037 Va disposta la sospensione dei procedimenti amministrativi e dei processi fino alla scadenza dei
DettagliRiportiamo qui di seguito la decisione numero 6356 del 16 ottobre 2009, emessa dal Consiglio di Stato R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Ciò considerato, e tenuto conto che in nessun caso la società odierna appellata avrebbe potuto trasferire a terzi un diritto di proprietà sugli immobili di cui non era titolare, è evidente che le clausole
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
N. 00733/2016 REG.PROV.COLL. N. 00348/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana D E C I S I O N E
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 905/09 Reg.Dec. N. 250 Reg.Ric. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente ANNO
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO DECISIONE. Sul ricorso in appello n. 660 del 1998, proposto dal signor FRANCESCO BRUNO
Area: attività edilizia Sezione Condono edilizio Consiglio di Stato sez V sentenza 21 giugno 2007 n. 3315 Il completamento funzionale quale presupposto per il perfezionamento del silenzio assenso va inteso
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, D E C I S I O N E
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 1006/07 Reg.Dec. N. 251 Reg.Ric. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunziato la seguente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
N. 00357/2016 REG.PROV.COLL. N. 00163/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00696/2012 N. 03142/2010 REG.PROV.COLL. REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha pronunciato la presente (Sezione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente
N. 12407/2015 REG.PROV.COLL. N. 04972/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettaglisul ricorso numero di registro generale 7401 del 2015, proposto da:
N. 03380/2016REG.PROV.COLL. N. 07401/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
Dettaglicontro nei confronti di per la riforma
N. 01098/2011REG.PROV.COLL. N. 03168/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.1210/04 Reg.Dec. N. 12101 Reg.Ric. ANNO 2001 DECISIONE sul ricorso
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA.
N. 02728/2016REG.PROV.COLL. N. 02232/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione) ha pronunciato la seguente DECISIONE
N. 1814/09 REG.DEC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello n. 8962/03
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 7 N. 00975/2014 REG.PROV.COLL. N. 01309/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda)
DettagliVisto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor ; Visti tutti gli atti della causa;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente DECISIONE Sul ricorso numero di registro generale
DettagliN. 01002/2013REG.PROV.COLL. N. 09835/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) SENTENZA ha pronunciato
Dettagliha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;
Pubblicato il 27/09/2016 N. 01397/2016 REG.PROV.COLL. N. 00815/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha pronunciato
Dettagliha pronunciato la presente
N. 05110/2015REG.PROV.COLL. N. 07937/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt.
DettagliAutore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative
Trattativa privata dopo un gara pubblica andata deserta: il fatto che sia pervenuta una sola offerta, è motivo sufficiente per legittimare la sospensione della procedura da parte dell amministrazione e
DettagliSentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.
N. 02623/2012 REG.PROV.COLL. N. 00111/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.1539/2007 Reg.Dec. N. 7615 Reg.Ric. ANNO 2002 DECISIONE sul ricorso
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima.
N. 00798/2011 REG.PROV.COLL. N. 00537/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima ha pronunciato
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00543/2010 REG.DEC. N. 10618/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente DECISIONE Sul ricorso
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 00606/2009 REG.SEN. N. 00378/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna ha pronunciato la presente (Sezione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Prima)
N. 00771/2011 REG.PROV.COLL. N. 01046/2007 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliPagina 2 di 6 della sentenza del Tar per l Abruzzo, sede dell Aquila, n. 321/2005, resa tra le parti, concernente il rilascio di una concessione edili
Pagina 1 di 6 Pubblicato il 09/05/2017 N. 02118/2017REG.PROV.COLL. N. 06052/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia.
N. 00001/2016 REG.PROV.COLL. N. 02049/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
N. 00164/2016 REG.PROV.COLL. N. 00231/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) ha
DettagliTAR Campobasso: fotovoltaico in zona agricola
TAR Campobasso: fotovoltaico in zona agricola Ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del d.lgs. n. 387 del 2003, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE N.5429 DECISIONE. sul ricorso n del 2006, proposto dal signor Giovanni
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it N.929/07 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Reg.Sent. Anno IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE N.5429 Reg.Ric. Sezione Quinta Anno 2006 ha
Dettagliha pronunciato la presente
N. 02538/2013REG.PROV.COLL. N. 03865/2007 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) SENTENZA
(Tar Lazio Sentenza n. 2468/16 Trasferimenti di studenti provenienti da Università straniere - Il Tar Lazio ha affermato che la limitazione al previo superamento dei test preselettivi per i corsi di laurea
DettagliREPUBBLICA ITALIANA N. 3332/03 REG.DEC.
REPUBBLICA ITALIANA N. 3332/03 REG.DEC. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.3201 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 1996 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) DECISIONE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A N.2183/2009 Reg. Dec. N. 7147 Reg. Ric. Anno 2000 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 4107/06 Reg.Dec. N.5740 Reg.Ric. ANNO 2001 DECISIONE sul ricorso
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Quinta Sezione ANNO 2004
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 157/05 REG.DEC. N. 7987 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Quinta Sezione ANNO 2004 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
N. 00001/2016 REG.PROV.COLL. N. 00740/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA
N. 04863/2015REG.PROV.COLL. N. 01743/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA ex
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)
N. 00026/2016 REG.PROV.COLL. N. 10892/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente
Dettaglie con l'intervento di
N. 00390/2016 REG.PROV.COLL. N. 00092/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato
Dettagliha pronunciato la presente
Pubblicato il 04/07/2017 N. 03261/2017REG.PROV.COLL. N. 02274/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
Dettagliha pronunciato la presente
N. 01522/2012 REG.PROV.COLL. N. 00231/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2004
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 7560/04 REG.DE N. 357 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2004 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA
N. 05358/2011REG.PROV.COLL. N. 09333/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
N. 00056/2016 REG.PROV.COLL. N. 02457/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) SENTENZA.
Consiglio di Stato, Sez. IV, 05.02.2015 n. 558 Materia: indennità trasferimento - prescrizione R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso in appello
Dettagliper l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
Page 1 of 7 N. 13629/2009 REG.SEN. N. 03832/2005 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato
DettagliAutore: sentenza In: Magistratura amministrativa REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA NAPOLI QUINTA SEZIONE
TAR Campania, Napoli, relativa alla necessaria sussistenza del requisito dell'attualità, in tema di diniego di porto d'armi, dell'affidabilità del soggetto interessato. Autore: sentenza In: Magistratura
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
Pubblicata il 27/09/2016 N. 01259/2016 REG.PROV.COLL. N. 00273/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
DettagliSentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.
N. 02818/2012 REG.PROV.COLL. N. 00326/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)
N. 00434/2016 REG.PROV.COLL. N. 00658/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente
DettagliGeometra può firmare progetto di opera in cemento armato di modeste dimensioni Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n.
Geometra può firmare progetto di opera in cemento armato di modeste dimensioni Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 16.09.2004 n. 6004 Per valutare l idoneità del geometra a firmare il progetto di un opera
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
Pubblicata il 16/12/2016 N. 03003/2016 REG.PROV.COLL. N. 03536/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) ha pronunciato
Dettagliha pronunciato la presente
N. 01417/2010 06108/2006 REG.SEN. REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha pronunciato la presente (Sezione Seconda
Dettagliha pronunciato la presente SENTENZA
N. 00474/2014 REG.PROV.COLL. N. 00654/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliPage 1 of 5 N. 00906/2014 REG.PROV.COLL. N. 00624/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda)
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
Pagina 1 di 7 N. 01157/2009 REG.SEN. N. 00638/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda)
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 09036/2013 REG.PROV.COLL. N. 06925/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la
DettagliTAR Veneto n. 178/2013 del
MASSIMA: L inutile decorso del termine (di trenta giorni, qualora non diversamente previsto) indicato nell art. 12, I comma del codice dei contratti comporta non già l aggiudicazione definitiva, ma soltanto
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
N. 00727/2016 REG.PROV.COLL. N. 00251/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettagli