ACCORDO DI COLLABORAZIONE
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- Leonzia Amore
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1 ACCORDO DI COLLABORAZIONE PROGETTO NeuroGAP Tra La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Antidroga, Codice Fiscale con sede in Via dei Laterani, Roma - rappresentato dal Capo del Dipartimento dott. Giovanni Serpelloni (di seguito denominato Dipartimento) E L Istituto di Neuroscienze Consiglio Nazionale delle Ricerche con sede legale in Via Giuseppe Moruzzi 1, Pisa (PI), C.F rappresentata dal Direttore, Dott Mario Zoratti, (di seguito denominato Ente) VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; VISTO il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTO l art. 15 comma 1 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 secondo cui le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare l art. 7, comma 2, il quale dispone che il Presidente del Consiglio
2 determina, con proprio decreto, le strutture della cui attività si avvalgono i Ministri o Sottosegretari da lui delegati; VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, recante Disposizioni urgenti per l adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell art. 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009 recante l istituzione del Dipartimento per le Politiche Antidroga registrato alla Corte dei conti in data 17 novembre Reg. n. 10 Fog. n.62; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010 recante la disciplina dell autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 ottobre 2012 artt. 3 e 4, recante Ordinamento delle Strutture Generali registrato alla Corte dei conti il 21 novembre Presidenza del Consiglio dei Ministri - registro n. 9, foglio n. 313; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2012 di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l anno finanziario 2013; VISTA la legge 17 dicembre 2012 n. 221, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, concernente ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, che stabilisce che a fare data dal 1 gennaio 2013 gli accordi di cui al comma 1, dell art. 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 28 aprile 2013, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2013 registro n. 3, foglio n. 394, con il quale è stato nominato Presidente del Consiglio dei Ministri l on. Enrico Letta; 2
3 VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 02 maggio 2013, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, con il quale è stato nominato Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri il Cons. di Stato Roberto Garofoli; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2013 in corso registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stato confermato l incarico di Capo del Dipartimento Politiche Antidroga al dott. Giovanni Serpelloni a decorrere dal 13 giugno 2013 e fino alla scadenza del mandato governativo ai sensi dell art. 8, comma 3 della legge 23 agosto 1988, fatto salvo quanto previsto dall art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997 n. 520; PRESO ATTO che, alla luce di quanto disposto dalla Circolare prot del , il Progetto NeuroGAP pone in essere l attuazione di un interesse pubblico effettivamente condotto in comune tra il DPA e l Ente, che entrambi hanno l obbligo di perseguire, secondo le proprie rispettive finalità istituzionali; PRESO ATTO della sussistenza di una effettiva e reale divisione dei compiti tra le parti, desumibile dal progetto che costituisce parte integrante del presente accordo di collaborazione; PRESO ATTO del fatto che i movimenti finanziari concordati si configurano quale esclusivo ristoro delle spese realmente sostenute, con esclusione quindi della realizzazione di qualsivoglia profitto da parte dell Ente; PRESO ATTO del fatto che l affidamento del progetto NeuroGAP e la collaborazione con l Ente non costituisce pertanto appalto di servizi. Premesso che la direttiva generale per l azione amministrativa e la gestione dei Dipartimenti e degli Uffici delegati al Ministro per la Cooperazione Internazionale e l Integrazione per l anno 2013, del 6 febbraio 2013, registrata alla Corte dei conti in data 8 marzo 2013, reg. 2 foglio 235, che tra gli obiettivi strategici prevede anche quello di incrementare studi e ricerche scientifiche nel campo della lotta alle dipendenze, nell ottica di acquisire dati ed informazioni scientifiche utili a predisporre piani e programmi a supporto delle politiche di settore; 3
4 che il gioco d azzardo, anche nel nostro Paese, ha assunto dimensioni rilevanti, seppure non ancora ben definite, e una forte spinta commerciale facilmente percepibile dalle innumerevoli pubblicità che sempre più sono presenti sui media; che il gioco d azzardo porta con sé un rischio che, in particolare gruppi di persone ad alta vulnerabilità, può sfociare in una vera e propria dipendenza comportamentale (Gioco d Azzardo Patologico - GAP); che questa condizione è ormai riconosciuta come un disturbo compulsivo complesso e cioè una forma comportamentale patologica che può comportare gravi disagi per la persona, derivanti dall incontrollabilità del proprio comportamento di gioco, e contemporaneamente la possibilità di generare gravi problemi sociali e finanziari oltre che entrare in contatto con organizzazioni criminali del gioco illegale, anche e soprattutto con quelle dell usura; che molto spesso il GAP è associato all uso di sostanze stupefacenti, all abuso alcolico e alla presenza di patologie psichiatriche e che tratti caratteristici condivisi con le dipendenze da sostanze e i disturbi dello spettro ossessivo-compulsivo hanno suggerito la possibilità di un comune substrato psicobiologico; che la comprensione dei tratti comuni alle due patologie potrebbe facilitare lo sviluppo di trattamenti per la cura delle dipendenze, mentre la comprensione delle differenze potrebbe permettere lo sviluppo di terapie specifiche. Infine, i tratti individuali di impulsività e compulsività possono rappresentare importanti target endofenotipici per le strategie di prevenzione e trattamento; che ad oggi mancano tuttavia ancora risultati neuro-psicobiologici definitivi sullo studio di questa patologia e l attuale trattamento del gioco d azzardo è stato guidato dalle analogie dei disturbi da gioco patologico con la tossicodipendenza, e i disturbi dello spettro ossessivo-compulsivo o altre condizioni di comorbidità psichiatrica. Al fine di sviluppare efficaci strategie di trattamento è necessaria, però, una comprensione più profonda dei correlati biologici e psico-comportamentali del gioco d azzardo patologico; che a ciò c è inoltre da aggiungere il fatto che si ritiene che l approccio migliore per il futuro sia un approccio di tipo multidisciplinare, cioè in grado di mettere insieme 4
5 necessariamente le neuroscienze, le scienze del comportamento, le scienze sociali ma anche la programmazione e l organizzazione dei sistemi socio-sanitari e quindi la politica e la legislazione; che una base comune di partenza deve derivare, però, da una corretta e quanto più possibile esaustiva lettura delle evidenze scientifiche disponibili nelle varie discipline prima nominate, salvo non accettare di introdurre macroscopici errori, credenze irrazionali e distorsioni cognitive che alla fine porterebbero ad esprimere decisioni né appropriate, né efficaci. Il gioco d azzardo patologico presenta aspetti molto variegati e per poter interpretare la sua origine, le sue conseguenze per l individuo, i comportamenti e le difficoltà di controllo degli stessi, oltre che le conseguenze sociali, è necessario quindi avere conoscenze approfondite in vari campi; che la proposta progettuale intende fornire un insieme ragionato e selezionato di queste informazioni e vuole proporre un modello interpretativo, aggiornato e documentato, che parta, però, da un analisi concreta e scientifica di quali siano le basi neuropsicobiologiche individuali, i fattori sociali ed ambientali condizionanti (di rischio o di resilienza) di tale comportamento; che non è infatti possibile affrontare il problema del gioco d azzardo patologico e le sue conseguenze sociali, le necessarie azioni di prevenzione, cura e riabilitazione e quindi la programmazione socio-sanitaria e la legislazione di supporto e regolamentazione, senza partire dalle evidenze scientifiche e da un approccio tecnico che permetta un corretto inquadramento della patologia e del fenomeno sociale che ne deriva, un fenomeno che ha necessità di trovare risposte sanitarie, sociali e legislative integrate per la sua corretta gestione; che il Dipartimento per le Politiche Antidroga intende promuovere e realizzare il Progetto NeuroGAP - Progetto per la creazione di una rete nazionale e istituzionale di ricerca sul Gioco d Azzardo Patologico e per l attivazione e la promozione di studi sul gioco d azzardo nell ambito delle neuroscienze, delle scienze del comportamento e sociali ; che l obiettivo principale del progetto è quello di pianificare e attivare studi sui possibili fattori di vulnerabilità e di rischio per il gioco d azzardo patologico con riferimento anche all esposizione pubblicitaria, studi delle comorbilità relative al GAP con riferimento specifico alla dipendenza da sostanze e alle comorbilità psichiatriche, studi per la definizione di 5
6 modelli, tecniche ed indicatori per la valutazione dell efficacia (outcome) dei percorsi di cura e riabilitazione per i giocatori d azzardo patologici e di modelli e tecniche per la prevenzione delle recidive nei giocatori d azzardo patologici nonchè ricerche per lo sviluppo di tecniche di neuroimaging per lo studio del GAP; che inoltre verrà attivato per gli operatori dei Dipartimenti delle Dipendenze un percorso formativo di alto livello e accreditato ECM nell ambito della Scuola Italiana sulle Dipendenze del DPA presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione; che pertanto l Istituto di Neuroscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche, sede operativa di Cagliari, è stato individuato quale Ente gestore per la realizzazione del sopracitato progetto Inside NeuroGAP - Progetto per la creazione di una rete nazionale e istituzionale di ricerca sul Gioco d Azzardo Patologico e per l attivazione e la promozione di studi sul gioco d azzardo nell ambito delle neuroscienze, delle scienze del comportamento e sociali ; (in allegato come parte integrante del presente Accordo di Collaborazione); SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 Oggetto dell Accordo di Collaborazione Il Dipartimento per le Politiche Antidroga incarica l Istituto di Neuroscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche, sede operativa di Cagliari, di realizzare il progetto citato nelle premesse, che viene allegato al presente Accordo di Collaborazione e ne costituisce parte integrante. Art. 2 Efficacia - Durata Proroga - Estensione 1. L Accordo di Collaborazione è efficace a decorrere dalla data di ricevimento della notificazione all Ente da parte del Dipartimento di avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione del presente Accordo di Collaborazione da parte degli Organi di controllo e del relativo decreto di impegno della spesa. 6
7 2. Conseguentemente l Ente inizierà l attività di progetto secondo le modalità in esso contenute ed oggetto del presente Accordo di Collaborazione, dando formale comunicazione di avvio attività. 3. L Ente comunicherà all inizio dell attività al Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, della delibera CIPE n. 143 del 27/12/2003 e dell art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, il Codice Unico del Progetto (uno o più) relativo al presente Accordo di Collaborazione. 4. Pertanto, la data di inizio del progetto, al fine di calcolare la data precisa di fine progetto, in base alla durata prevista, sarà quella riportata dalla lettera di comunicazione di avvio attività di cui sopra inviata dall Ente al Dipartimento, comunque non oltre i 30 giorni successivi alla lettera di notifica del Dipartimento all Ente dell avvenuta registrazione dell approvazione dell Accordo di Collaborazione da parte degli organi di controllo di cui al punto La mancata comunicazione formale di avvio attività costituirà motivo di invalidazione ed annullamento del presente Accordo di Collaborazione. 6. L Accordo di Collaborazione prevede il finanziamento di 24 mesi di attività, salvo proroghe, la concessione della proroga, che sarà subordinata alla riconosciuta sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità ad esclusivo giudizio del Dipartimento potrà avvenire, comunque, fermo restando la quota totale del finanziamento. 7. La richiesta di proroga per essere considerata valida dovrà essere formulata dall Ente entro 30 giorni dal termine del progetto. 8. E facoltà del Dipartimento concedere apposite proroghe, previa formale e motivata richiesta da parte dell Ente e approvazione formale trasmessa mediante lettera A/R da parte di questo Dipartimento in caso di accoglimento della richiesta. 9. Nella richiesta della proroga in caso di mancata risposta non potrà essere fatto valere il tacito assenso. 10. L Accordo di Collaborazione prevede alla conclusione delle attività una possibile estensione della stessa e rifinanziamento sulla base della valutazione positiva del Dipartimento Politiche Antidroga dei risultati raggiunti e previa verifica di esistenza di disponibilità finanziaria in sede di bilancio di previsione. Art. 3 Modalità di realizzazione e monitoraggio delle attività 7
8 1. Le attività di cui al presente Accordo di Collaborazione verranno realizzate secondo quanto previsto nel progetto allegato parte integrante del presente Accordo di Collaborazione - nel rispetto degli obiettivi, dei metodi e dei tempi predichiarati e verranno affidate al Prof. Giovanni Biggio, responsabile operativo del progetto per l Ente nella sede operativa di Cagliari. 2. Il Dipartimento si potrà avvalere di un apposito Gruppo di lavoro per il coordinamento e la valutazione della puntuale realizzazione del progetto e potrà inoltre intraprendere nei confronti dell Ente ogni iniziativa ritenuta utile e valida a tal fine. 3. I componenti del Gruppo di lavoro vengono definiti dal Capo Dipartimento per le Politiche Antidroga e tale Gruppo avrà anche la finalità di verificare l andamento delle attività di progetto e la congruità delle spese sostenute, tale Gruppo riferisce direttamente al Capo Dipartimento o suo delegato. 4. Il funzionamento del Gruppo non prevede particolari oneri a carico delle Amministrazioni ma laddove esistenti, saranno a carico del progetto. 5. Il Dipartimento e l Ente intraprendono ogni iniziativa utile per il monitoraggio delle attività realizzate e per la conseguente valutazione delle stesse, secondo il piano di valutazione previsto dal progetto, le indicazioni del Capo Dipartimento o suo delegato e quanto sopra riportato. 6. L Ente consentirà e agevolerà le attività di valutazione e controllo costituendo questo, vincolo per il mantenimento della collaborazione. 7. Il gruppo di ricerca dell Ente garantirà la partecipazione e la presenza di un proprio rappresentante all interno del gruppo di coordinamento del network nazionale di ricerca sulle dipendenze presso il Dipartimento Politiche Antidroga, che verrà convocato dal Capo Dipartimento e all interno del quale verranno anche affrontate valutazioni in progress delle attività svolte. 8. L Ente garantirà la presenza ad un eventuale workshop annuale organizzato dal Dipartimento per la presentazione dei risultati in sede scientifica. Art. 4 Oneri finanziari L onere finanziario per la realizzazione del progetto è a carico del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri CR. 14 Politiche antidroga cap per una somma omnicomprensiva pari ad ,00. Art. 5 Modalità di erogazione del finanziamento 8
9 1. Per le attività di cui all articolo 1 del presente Accordo di Collaborazione e relativamente al progetto allegato è stabilito a favore dell Ente un finanziamento omnicomprensivo di ,00 per sostenere le spese di realizzazione così come previste e riportate nel piano finanziario del progetto; tale finanziamento sarà erogato previa disponibilità di cassa con le seguenti modalità: a. un importo pari al 50% del finanziamento complessivo di cui al comma 1 verrà erogato dopo la registrazione da parte degli organi di controllo del decreto di approvazione del presente Accordo di Collaborazione e del relativo impegno di spesa e il ricevimento della lettera di avvio attività di cui all art. 2 comma 2; b. un importo pari al 40% del finanziamento verrà erogato a fronte della valutazione positiva da parte del Dipartimento dei risultati raggiunti e della rendicontazione finanziaria relativa alla prima tranche del finanziamento che dovrà dimostrare l effettiva spesa sostenuta e il completo utilizzo della stessa; c. il restante 10% del finanziamento verrà erogato dopo la presentazione della rendicontazione finale di risultato e della rendicontazione finanziaria finale e a fronte della valutazione positiva da parte del Dipartimento. 2. Il finanziamento è concesso all Ente al fine di rimborsare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto, come risultanti dai rendiconti finanziari di cui all art. 6 corredati da idonea documentazione probatoria (fatture, note debito, bonifici, ricevute fiscali, ecc) in copia conforme, al fine di poterne verificare l effettivo sostenimento nonché la concordanza tra il finanziamento assegnato e le spese sostenute. 3. Gli acquisti e le spese possono essere legittimati per beni e servizi esclusivamente inerenti alle attività di progetto secondo la normativa vigente di settore e comunque secondo quanto previsto nel progetto. 4. L attività non si connota, quindi, in alcun modo come attività di impresa o cessione di prestazione di forniture all Ente. 5. I pagamenti, ad eccezione di quello di cui al comma 1 lettera a. prima tranche, saranno disposti entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell Ente e contestuale invio di rendicontazione di risultato e finanziaria relativa al rimborso delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività poste in essere nel periodo di riferimento, mediante accreditamento della somma sul conto corrente aperto presso la Banca d Italia Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma n intestato al Consiglio Nazionale delle Ricerche. Tale 9
10 richiesta dovrà essere intesta ed inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Antidroga Via dei Laterani Roma. 6. Il Dipartimento non risponde di eventuali ritardi nell erogazione del finanziamento cagionati dai controlli di legge e/o dovuti ad indisponibilità di cassa. 7. Laddove dovessero verificarsi economie di gestione relative ai finanziamenti assegnati per la realizzazione del progetto le risorse finanziarie residue potranno essere utilizzate, previa autorizzazione formale del Dipartimento secondo modalità ed obiettivi sempre inerenti al tema del presente Accordo di Collaborazione che verranno individuati dal Dipartimento anche su proposta dell Ente e potranno essere oggetto di una eventuale estensione temporale del progetto. Art. 6 Rendicontazione di risultato e rendicontazione finanziaria 1. Al fine di verificare il regolare svolgimento delle attività di cui all art. 1, l Ente entro trenta giorni dalla scadenza di ogni semestre trasmette al Dipartimento una rendicontazione di risultato in progress (stato di avanzamento delle attività progettuali) ed una rendicontazione finanziaria sulle spese effettivamente sostenute, pena la sospensione del presente Accordo di Collaborazione. 2. Tutta la documentazione dovrà essere inoltrata in formato elettronico elaborabile e contemporaneamente in formato cartaceo sottoscritto e siglato in ogni sua parte mediante raccomandata a/r. 3. Le rendicontazioni dei risultati dovranno essere fornite utilizzando il formato del progetto presentato ed approvato e, nello specifico, dovranno essere utilizzati e riportati gli stessi obiettivi, indicatori predichiarati nel progetto, evidenziando i risultati raggiunti con quanto previsto ed elencato nel progetto originale. La rendicontazione finanziaria dovrà essere redatta sul formato standard fornito da questo Dipartimento (come da allegato). 4. Durante lo svolgimento delle attività progettuali previste nel presente Accordo di Collaborazione potranno essere apportati adattamenti al progetto ed al piano finanziario esclusivamente se preautorizzati dal Dipartimento e fermo restando l importo complessivo anche a condizione, che gli stessi migliorino l utilizzo complessivo del budget di progetto. Gli adattamenti possono essere richiesti a firma del legale rappresentante dell Ente e firmatario del presente Accordo di Collaborazione e sono sottoposti, per il recepimento e la messa in opera da parte dell Ente all assenso esplicito e formale - del Dipartimento. 10
11 5. Entro trenta giorni successivi la scadenza delle attività progettuali, l Ente trasmette al Dipartimento una rendicontazione di risultato finale, nelle forme pattuite, ed una rendicontazione finanziaria in duplice copia delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto, pena la sospensione del presente Accordo di Collaborazione e recupero delle somme erogate. Art. 7 Norme regolatrici dell Accordo di Collaborazione 1. L esecuzione dell Accordo di Collaborazione è regolata dalle clausole del presente atto, dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia di contabilità pubblica, nonché dalle altre disposizioni regolanti l attività convenzionale della Pubblica amministrazione. 2. I risultati prodotti dalle attività del presente Accordo di Collaborazione saranno di esclusiva proprietà del Dipartimento fermo restando un diritto gratuito, previa autorizzazione formale, di utilizzo da parte dell Ente, senza limiti di tempo e di territorio per i suddetti risultati, per scopi di ricerca e di didattica, senza ciò dia diritto all Ente di acquisire ulteriori diritti di proprietà, oltre quelli previsti dal presente Accordo di Collaborazione. E escluso all Ente l utilizzo dei prodotti e dei risultati del progetto per finalità commerciali (dirette o indirette). Oltre a questo è escluso all Ente, salvo autorizzazione formale, l uso dei dati in contesti istituzionali (nazionali e/o internazionali) dove si svolgano attività a cui è chiamato a partecipare per il Dipartimento l Ente in virtù dei propri ruoli e compiti istituzionali. Eventuali pubblicazioni o eventi di tipo congressuali in relazione all attività di progetto dovranno, pertanto, prevedere previa formale autorizzazione la seguente dicitura Attività/progetto finanziato dal Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri associata al logo del DPA. 3. Il Dipartimento potrà disporre degli elaborati di cui all articolo 9 per qualunque uso, compresa la pubblicazione di dati e notizie inerenti i risultati raggiunti con la realizzazione del progetto e quanto si riterrà utile e necessario. 4. I dati e gli archivi elettronici generati dai flussi informativi previsti dalle attività oggetto del presente Accordo di Collaborazione e i risultati raggiunti con la realizzazione del progetto saranno messi a disposizione da parte dell Ente del Dipartimento per le Politiche Antidroga fin dall inizio dello svolgimento delle attività e consegnati in copia elettronica, integrale, prevedendo l accesso totale al data base che sarà accessibile - tramite password: la fornitura dovrà essere completa anche delle eventuali routine di elaborazione utilizzate. I dati potranno essere inseriti e pubblicati in appositi spazi 11
12 del sito web del Dipartimento per le Politiche Antidroga nonché sui portali informativi contro le droghe per utilizzo a scopo di studi e ricerca di organizzazioni ed enti accreditati ed autorizzati a tale scopo dal Dipartimento. Art. 8 Esiti del Progetto e pubblicazioni 1. L Ente dovrà oltre ai rapporti di attività e finanziari consegnare un rapporto tecnico esplicitante in maniera compiuta e dettagliata i risultati del progetto mediante un formato che preveda l esposizione di tali dati attraverso specifiche tabelle numerate, accompagnate da idonei grafici numerati e descritti con commento tecnico. Il formato editoriale dovrà essere quello utilizzato per la Relazione al parlamento Il rapporto dovrà essere consegnato in formato cartaceo rilegato a spirale in cinque copie oltre che in formato elettronico (Standard Word 2003 e non PDF) e corredato da file di diapositive (Standard in Power Point 2003) di tutte le tabelle e i grafici in formato modificabile (non immagine). 2. La struttura logica di tale rapporto dovrà essere preconcordata con il Dipartimento, prevedendo inoltre la possibilità di almeno tre revisioni di bozze del report finale prima della formulazione del giudizio di idoneità da parte del Dipartimento. Tale giudizio sarà indispensabile per poter procedere con la liquidazione dei finanziamenti a saldo delle quote previste. 3. Gli elaborati di cui al presente Accordo di Collaborazione sono di esclusiva proprietà del Dipartimento per le Politiche Antidroga. L Ente potrà utilizzare tali dati previa autorizzazione formale del Dipartimento per le Politiche Antidroga. Art. 9 Diffusione dei dati e dei risultati 1. I dati e i risultati del progetto, anche in forma parziale, non potranno essere oggetto di comunicazione mediatica con diffusione a mezzo stampa, televisione, radio o via internet in qualsiasi forma da parte dell Ente. Tale divieto è previsto anche per la cessione a terzi di tali dati e informazioni, non preventivamente e formalmente autorizzati dal Dipartimento, ivi comprese organizzazioni e rappresentanze politiche o amministrazioni pubbliche. La diffusione dei dati e delle informazioni del progetto è compito esclusivo ed istituzionale del Dipartimento o suo delegato. Art. 10 Responsabilità 12
13 1. Il Dipartimento non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle attività per realizzare il progetto da parte dell Ente. 2. La Parti si impegnano a sollevarsi reciprocamente da qualsiasi danno, azione, spesa e costo che possano sorgere in connessione ad azioni che comportino responsabilità dirette di una delle Parti stesse verso terzi. 3. La Parti si impegnano ad osservare pieno rispetto della normativa di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.e.i. in quanto applicabile. Art. 11 Recesso, risoluzione e penalità 1. Il Dipartimento per le Politiche Antidroga ha facoltà di recedere dal contratto in ogni momento, corrispondendo all Ente le spese documentalmente già sostenute o impegnate e non revocabili ma solo a fronte dell esistenza di un titolo giudicato idoneo dal Dipartimento in relazione al presente Accordo di Collaborazione, con rinuncia da parte dell Ente ad altro compenso a qualsiasi titolo o ragione. 2. In caso di mancato rispetto del termine temporale di ultimazione delle attività previste per cause imputabili all Ente, verrà applicata una penale corrispondente all 1% del finanziamento totale del progetto, per ogni giorno di ritardo, salvo l esistenza di regolari proroghe. 3. Il presente Accordo di Collaborazione si rescinde: per mancata comunicazione formale di avvio attività, per inadempienza o non realizzazione degli obiettivi nei modi e nei tempi previsti dal progetto, per mancata o presentazione di non idonea e completa documentazione di rendicontazione secondo quanto riportato dal presente Accordo di Collaborazione e nel progetto allegato, per non congruo utilizzo dei finanziamenti secondo quanto previsto dall art. 5 e dall art. 6. Il Dipartimento invierà formale nota di contestazione motivata all Ente a cui dovrà seguire, entro e non oltre 15 giorni, una risposta formale. Dopo tale termine, se non si arriverà ad una conciliazione e non saranno prontamente rimosse le cause dell inadempienza e colmate le eventuali omissioni, il Dipartimento potrà rescindere il presente Accordo di Collaborazione ottenendo la restituzione immediata degli eventuali finanziamenti residui salvo le spese già sostenute e giustificate dalle azioni ed attività, considerate valide dal Dipartimento ai fini progettuali, fino a quel momento eseguite. Art. 12 Foro competente 13
14 1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all interpretazione, all esecuzione e/o validità del presente Accordo di Collaborazione, il foro competente è quello di Roma. Il presente Accordo di Collaborazione è formato da n. 12 articoli e n.14 pagine. Il presente Accordo di Collaborazione e l allegato progetto, che ne costituisce parte integrante, saranno trasmessi al competente organo di controllo. 14
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
ACCORDO DI COLLABORAZIONE PROGETTO NET OUTCOME 2012 Tra La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Antidroga, Codice Fiscale 80188230587 con sede in Via dei Laterani, 34 00184
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
ACCORDO DI COLLABORAZIONE PROGETTO NET OUTCOME 2012 Tra La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Antidroga, Codice Fiscale 80188230587 con sede in Via dei Laterani, 34 00184
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dell Igiene e Sanità e dell Assistenza Sociale Direzione Generale delle Politiche Sociali Codice Fiscale 80002870923, con sede
ACCORDO DI COLLABORAZIONE PROGETTO NeuroGAP. Tra
ACCORDO DI COLLABORAZIONE PROGETTO NeuroGAP Tra La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Antidroga, Codice Fiscale 80188230587 con sede in Via dei Laterani, 34 00184 Roma
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
ACCORDO DI COLLABORAZIONE PROGETTO CAD Tra La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Antidroga, Codice Fiscale 80188230587 con sede in Via dei Laterani, 34 00184 Roma - rappresentato
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Antidroga, Codice Fiscale 80188230587, con sede in Via della Vite 00187 Roma - rappresentato dal Capo
Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per le Politiche della Famiglia
Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per le Politiche della Famiglia CONVENZIONE PROGETTO SER.IN.T. Servizi Integrati per la Terza Età. Partecipazione intergenerazionale attiva alla vita
Il DPA ha individuato, quale ente affidatario del progetto generale, l ASL 2 Lanciano-Vasto-Chieti della Regione Abruzzo.
REGIONE PIEMONTE BU28 14/07/2011 Codice DB2000 D.D. 16 maggio 2011, n. 352 D.G.R. 34-1879 del 21.04.2011 di approvazione del Progetto generale "Network Italiano Osservatori dipendenze" (NIOD) - Sottoscrizione
ACCORDO DI COLLABORAZIONE PROGETTO LIM EDU DRUGS. Tra
ACCORDO DI COLLABORAZIONE PROGETTO LIM EDU DRUGS Tra La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Antidroga, Codice Fiscale 80188230587 con sede in Via dei Laterani, 34 00184
ACCORDO DI COLLABORAZIONE PROGETTO DOS-EDU. Tra
ACCORDO DI COLLABORAZIONE PROGETTO DOS-EDU Tra La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Antidroga, Codice Fiscale 80188230587 con sede in Via dei Laterani, 34 00184 Roma -
ACCORDO DI COLLABORAZIONE PROGETTO SON SUPPORT. Tra
ACCORDO DI COLLABORAZIONE PROGETTO SON SUPPORT Tra La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Antidroga, Codice Fiscale 80188230587 con sede in Via dei Laterani, 34 00184 Roma
ACCORDO DI COLLABORAZIONE PROGETTO IN MARCIA PER LA VITA 2. Tra
ACCORDO DI COLLABORAZIONE PROGETTO IN MARCIA PER LA VITA 2 Tra La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Antidroga, Codice Fiscale 80188230587 con sede in Via dei Laterani,
ACCORDO DI COLLABORAZIONE PROGETTO Libera la Scuola 2.Net. Tra
ACCORDO DI COLLABORAZIONE PROGETTO Libera la Scuola 2.Net Tra La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Antidroga, Codice Fiscale 80188230587 con sede in Via dei Laterani,
ACCORDO DI COLLABORAZIONE PROGETTO D-AUDIT. Tra
ACCORDO DI COLLABORAZIONE PROGETTO D-AUDIT Tra La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Antidroga, Codice Fiscale 80188230587 con sede in Via dei Laterani, 34 00184 Roma -
Allegato alla deliberazione n.409 del
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale Regione Calabria Dipartimento Istruzione e Attività Culturali ACCORDO DI COLLABORAZIONE IN ATTUAZIONE DELL
ACCORDO DI COLLABORAZIONE PROGETTO OSH. Tra
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ACCORDO DI COLLABORAZIONE PROGETTO. ValoreSalute Network. Tra
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