Note dell Osservatorio n. 2/2010. Allegati
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1 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO OSSERVATORIO SULLA SPESA REGIONALE Note dell Osservatorio n. 2/2010 Allegati Cosa prevede la legge regionale 40/1989 in materia di canoni concessori 2 Art (Canone e convenzione tra concessionario e Comune) modifiche intervenute 5 I bilancio delle società titolari di concessioni di imbottigliamento 7 Riparto contributi regionali ai comuni sede di stabilimenti di imbottigliamento 12 Convenzione tra il Comune di San Giorgio in Bosco e San Pellegrino S.p.A. 13
2 Cosa prevede la normativa regionale in materia di canoni concessori? Il settore delle acque minerali e termali è stato disciplinato con la l.r. 40/1989 ed è stato successivamente oggetto di numerose rivisitazioni. La legge prevede l approvazione di un Piano regionale - non ancora predisposto - da parte del Consiglio regionale al quale devono adeguarsi i singoli piani di utilizzazione approvati a sua volta dalla Giunta. La norma del 1989 prevede, inoltre, che sia la Giunta a rilasciare i permessi di ricerca e le concessioni per l imbottigliamento delle acque minerali e di sorgente. A fronte del rilascio del permesso di ricerca, la Regione percepisce un diritto proporzionale annuo anticipato per ogni ettaro o frazione di ettaro interessato pari a euro per le acque minerali e di sorgente e di euro 500,00 per le acque termali(rivisto con l.r. 46/1999, l.r. 5/2000, l.r. 5/2001 e l.r. 22/2009). A fronte del rilascio delle concessioni per l imbottigliamento delle acque minerali e di sorgente, alla Regione viene corrisposto: - un diritto proporzionale annuo anticipato per ogni ettaro o frazione di ettaro compresi nell area della concessione pari a lire (con un minimo di lire ) nelle zone di montagna e lire (con un minimo di lire ) nelle zone di pianura ; per le acque minerali ad uso curativo e per le acque termali di lire (con un minimo di lire ) ; - un diritto proporzionale per ogni metro cubo di acqua minerale imbottigliata e suoi derivati prodotti stabilito con l.r. 2/2007 pari ad euro 3,00 (introdotto con l art. 20 della l.r. 1/2004 pari ad euro 0,65 rivisto con l.r. 2/2006 ad euro 1). Nell ottica di considerare la normativa regionale come finalizzata a disciplinare il settore delle acque minerali a tutela in particolare dei territori e degli enti che li amministrano, è interessante segnalare anche quanto previsto all articolo 15, commi 3 bis e 3 ter (introdotti dalla l.r. 30 gennaio 1997, n. 6 art. 65 comma 1) ossia la possibilità da parte dei comuni di stipulare apposite convenzioni con i concessionari per quantificare il contributo che questi ultimi sono tenuti a riconoscere ai comuni stessi a copertura degli oneri diretti e indiretti sostenuti in conseguenza delle opere e attività di estrazione, adduzione, imbottigliamento e trasporto delle acque minerali emunte nel loro territorio. Consiglio Regionale approva Piano regionale delle acque minerali termali (NB: non ancora predisposto) che devono adeguarsi a: Giunta Regionale approva Piani di utilizzazione percepisce: Un diritto proporzionale annuo anticipato per ogni ettaro o frazione di ettaro interessato1 permessi di ricerca Giunta Regionale rilascia Concessioni per imbottigliamento percepisce: un diritto proporzionale annuo anticipato per ogni ettaro o frazione di ettaro2 un diritto proporzionale per ogni metro cubo di acqua minerale imbottigliata e suoi derivati prodotti3
3 Legge regionale 10 ottobre 1989, n /1989) "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali" Art (Canone e convenzione tra concessionario e Comune) Testo storico Modifiche intervenute Testo vigente 1. Il concessionario deve corrispondere alla Regione il diritto proporzionale annuo anticipato per ogni ettaro o frazione di ettaro compresi nell area della concessione: a) di lire con un minimo di lire per le acque minerali; b) di lire con un minimo di lire per le acque termali c) di lire con un minimo di lire per le concessioni la cui attività è sospesa a norma del successivo art Il diritto proporzionale annuo può essere adeguato ogni biennio con provvedimento della Giunta regionale, tenuto conto degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dall'istat e riferito al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge. art. 38 della l.r. 9 settembre 1999, n /1999) art. 52 della l.r. 28 gennaio 2000, n. 5 11/2000) art. 20 della l.r. 30 gennaio 2004, n. 1 12/2004) art. 7 della l.r. 3 febbraio 2006, n. 2 14/2006) 1. Il concessionario deve corrispondere alla Regione il diritto proporzionale annuo anticipato per ogni ettaro o frazione di ettaro compresi nell area della concessione: a) per le acque minerali e di sorgente destinate all imbottigliamento: 1) di lire con un minimo di lire nelle zone di montagna; 2) di lire con un minimo di lire nelle zone di pianura; b) per le acque minerali ad uso curativo e per le acque termali: di lire con un minimo di lire Il diritto proporzionale annuo può essere adeguato ogni biennio con provvedimento della Giunta regionale, tenuto conto degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dall'istat e riferito al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge. 2 bis. Il diritto proporzionale annuo anticipato, per ogni ettaro o frazione di ettaro compresi nell'area delle concessioni con meno di cinquanta milioni di litri all'anno di acqua imbottigliata, è ridotto del 50 per cento. 2 ter. Il concessionario deve corrispondere, per le acque minerali e di sorgente destinate all imbottigliamento, oltre al canone di cui al comma 1, un diritto proporzionale pari ad euro 3 per ogni metro cubo di acqua minerale imbottigliata e suoi derivati prodotti. 2 quater. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, determina le modalità di pagamento e i relativi adempimenti in capo ai concessionari, con particolare riferimento a quanto previsto dal comma 3 bis. 2 quinquies. I proventi di cui ai commi 2 bis e 2 ter sono impegnati dalla Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari, esclusivamente con riferimento ai progetti riguardanti la conservazione e la ricarica delle falde acquifere, l ammodernamento delle reti idriche pubbliche, nonché a compensazione dei danni diretti e indiretti provocati nei comuni ove hanno sede gli impianti e in quelli contermini e per finanziare campagne di sensibilizzazione al risparmio idrico ed al consumo consapevole dell acqua. art. 50 della l.r. 9 febbraio 2001, n. 5 (B.U.R. n. 16/2001) art. 20 della l.r. 30 gennaio 2004, n. 1 (BUR n. 12/2004) art. 6 della l.r. 19 febbraio 2007, n. 2 (BUR n. 20/2007) art. 20 della l.r. 30 gennaio 2004, n. 1 (BUR n. 12/2004) art. 3 della l.r. 18 settembre 2009, n /2009) 3
4 3. Per l'uso delle pertinenze di cui alla presente legge, il nuovo concessionario è tenuto a pagare un canone annuo pari al 5% del loro valore, calcolato all'atto della presa in consegna da parte della Regione, fino a quando le pertinenze stesse non verranno sostituite. 4. I concessionari sono tenuti a contribuire agli oneri diretti e indiretti sostenuti dai comuni in conseguenza delle opere e attività di estrazione, adduzione, imbottigliamento e trasporto delle acque minerali emunte nel loro territorio, sulla base dei parametri definiti dalla Giunta regionale a norma della lett. g), dell' art. 32 dello Statuto regionale, sentita la Commissione tecnica regionale per le attività estrattive di cui all'art La quantificazione dell'importo dovuto è stabilita in apposita convenzione da stipularsi tra il concessionario e il comune interessato, nella quale sono altresì stabiliti i termini e le modalità di pagamento. 6. Per le concessioni in atto la convezione deve essere stipulata entro tre mesi dalla deliberazione della Giunta regionale, di cui al comma 4. art. 21 della l.r. 23 agosto 1996, n /1996) 3. Per l'uso delle pertinenze di cui alla presente legge, il nuovo concessionario è tenuto a pagare un canone annuo pari al 5% del loro valore, calcolato all'atto della presa in consegna da parte della Regione, fino a quando le pertinenze stesse non verranno sostituite. 3 bis. I concessionari sono tenuti a contribuire agli oneri diretti e indiretti sostenuti dai comuni in conseguenza delle opere e attività di estrazione, adduzione, imbottigliamento e trasporto delle acque minerali emunte nel loro territorio. 3 ter. La quantificazione dell'importo dovuto, sulla base dell'ammontare effettivo dell'onere sulle specifiche situazioni, è stabilita in apposita convenzione da stipularsi tra il concessionario e il comune interessato, nella quale sono altresì stabiliti i termini e le modalità di pagamento. Comma abrogato Comma abrogato Comma abrogato 6 bis. Al fine di incentivare l imbottigliamento e la commercializzazione in contenitori di vetro, su richiesta del concessionario, è portata in detrazione dalla quantità d acqua assunta come base di calcolo per la determinazione del diritto proporzionale: a) il novanta per cento della quantità d acqua che viene commercializzata in contenitori di vetro; b) l intera quantità d acqua somministrata agli enti locali per uso potabile pubblico; Le detrazioni di cui alla lettera a) saranno ammesse sulla base delle risultanze delle scritture contabili aziendali. art. 65 della l.r. 30 gennaio 1997, n. 6 (BUR n. 11/1997) art. 20 della l.r. 30 gennaio 2004, n. 1 12/2004) 4
5 Analisi dei bilancio delle società titolari di concessioni di imbottigliamento Titolare concessione anno litri imbottigliati ricavi delle utile Dipendenti: numero spesa vendite l/mc Plastica Vetro Dirigenti Impiegati Operai spesa San Benedetto mc mc mc mc n.d. Fonte Margherita mc mc , mc mc mc Fonte Posina mc mc mc mc ,
6 Fonte Regina Staro 2004 mc mc mc mc mc mc Norda mc mc mc n.d. Sanpellegrino Mc Mc
7 Compensazione dei danni diretti e indiretti provocati nei comuni ove hanno sede stabilimenti di imbottigliamento Riparto contributi regionali DGR Descrizione Criteri assegnazione contributo e importo Comune Beneficiario n del 07 agosto 2007 n del 29 luglio 2008 n del 29 dicembre 2009 Compensazione dei danni diretti e indiretti provocati nei comuni ove hanno sede stabilimenti di imbottigliamento di acque minerali Compensazione dei danni diretti e indiretti provocati nei comuni ove hanno sede stabilimenti di imbottigliamento di acque minerali Compensazione dei danni diretti e indiretti provocati nei comuni ove hanno sede stabilimenti di imbottigliamento di acque minerali 50% in parti uguali 50% in parti uguali 50% in parti uguali 50% in base al volume annuale di acqua emunta Totale ,36 Mc ,36 Scorzè (VE) ,39 Mc ,39 S. Giorgio in Bosco (PD) ,41 Mc ,41 Recoaro Terme (VI) ,87 Mc ,87 Posina (VI) ,85 Mc ,85 Torrebelvicino (VI) ,12 Mc ,12 Valli del Pasubio (VI) 50% in base al volume annuale di acqua imbottigliata nel 2007 Totale ,49 Mc ,49 Scorzè (VE) ,83 Mc ,83 S. Giorgio in Bosco (PD) ,07 Mc ,07 Recoaro Terme (VI) Mc ,51 Posina (VI) Mc ,07 Torrebelvicino (VI) ,03 Mc ,03 Valli del Pasubio (VI) 50% in base al volume annuale di acqua imbottigliata nel 2008 Totale ,01 Litri ,01 Scorzè (VE) ,84 Litri ,84 S. Giorgio in Bosco (PD) ,47 Litri ,47 Recoaro Terme (VI) ,22 Litri ,22 Posina (VI) ,12 Litri ,12 Torrebelvicino (VI) ,34 Litri ,34 Valli del Pasubio (VI) 7
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