Comune di MADESIMO (SO) Regolamento del consiglio comunale Delibera C.C. n. 37 del 26/4/2004 COMUNE DI MADESIMO

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1 COMUNE DI MADESIMO REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE (Approvato con delibera del Consiglio comunale n.37 del 26/4/2004) Titolo I ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art.1 Finalità - Principi Art.2 Interpretazione del regolamento Art. 3 Durata in carica Art. 4 Sede delle adunanze CAPO II IL PRESIDENTE Art. 5 Presidenza del Consiglio comunale Art. 6 Compiti e poteri del Presidente CAPO III I GRUPPI CONSILIARI Art. 7 Costituzione e funzionamento Art. 8 Conferenza dei capi gruppo CAPO IV COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI, STRAORDINARIE, TEMPORANEE E SPECIALI Art. 9 Costituzione e composizione Art. 10 Presidenza e convocazione delle commissioni Art. 11 Funzionamento delle commissioni Art. 12 Funzioni delle commissioni permanenti Art. 13 Pubblicità dei lavori Art. 14 Commissioni straordinarie, temporanee e speciali Art. 15 Incarichi di studio CAPO V I CONSIGLIERI SCRUTATORI Art. 16 Designazione e funzioni CAPO VI I CONSIGLIERI COMUNALI Art. 17 Diritto d iniziativa Art. 18 Attività ispettiva - interrogazioni e mozioni Art. 19 Richiesta di convocazione del Consiglio Art. 20 Diritto d informazione e di accesso agli atti amministrativi Art. 21 Diritto al rilascio di copie di atti e documenti CAPO I CONVOCAZIONE Art. 22 Competenza prima seduta Art.23 Avviso di convocazione Art. 24 Ordine del giorno Art. 25 Avviso di convocazione - consegna - modalità Art. 26 Ordine del giorno- pubblicazione e diffusione CAPO II ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE Art. 27 Deposito degli atti Art. 28 Adunanze di prima convocazione Art. 29 Adunanze di seconda convocazione Art. 30 Partecipazione dell assessore non consigliere CAPO III PUBBLICITA DELLE ADUNANZE Art. 31 Adunanze pubbliche Art. 32 Adunanze segrete Art. 33 Adunanze aperte Titolo II FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE Pagina 1 di 1

2 CAPO IV DISCIPLINA DELLE ADUNANZE Art. 34 Comportamento dei consiglieri Art. 35 Ordine della discussione Art. 36 Comportamento del pubblico Art. 37 Ammissione di funzionari e consulenti in aula CAPO V ORDINE DEI LAVORI Art. 38 Ordine di trattazione degli argomenti Art. 39 Discussione - norme generali Art. 40 Questione pregiudiziale o sospensiva (ritiro e rinvio dei punti all ordine del giorno) Art. 41 Fatto personale Art. 42 Comunicazioni - interrogazioni Art. 43 Termine dell adunanza CAPO VI PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE IL VERBALE LE DELIBERAZIONI Art. 44 La partecipazione del Segretario all adunanza Art. 45 Il verbale dell adunanza - redazione e firma Art. 46 Verbale - deposito rettifiche - approvazione Art. 47 Forma e contenuti delle deliberazioni Art. 48 Approvazione - revoca - modifica CAPO VII LE VOTAZIONI Art.49 Modalità generali Art. 50 Votazioni in forma palese Art. 51 Votazioni segrete Art. 52 Esito delle votazioni Art. 53 Deliberazioni immediatamente eseguibili Art. 55 Petizioni rivolte al consiglio comunale Art. 56 Partecipazione del pubblico ai lavori consiliari Art. 57 Entrata in vigore Titolo III RAPPORTI DEL CONSIGLIO CON I CITTADINI Titolo IV DISPOSIZIONI FINALI Titolo I ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art.1 Finalità - Principi 1. Il Consiglio comunale organizza l esercizio delle proprie funzioni ed i lavori secondo il presente regolamento, adottato nel rispetto delle norme e dei principi previsti dal T.U. 18 agosto 2000 n.267 e dallo Statuto; in particolare i principi ispiratori del presente regolamento sono i seguenti: a) assicurare che sia garantito ad ogni consigliere il diritto di informazione, di iniziativa, di partecipazione e di controllo, con particolare riferimento alla tutela delle minoranze; b) garantire che i procedimenti si svolgano nel rispetto dei criteri di trasparenza ed imparzialità dell'attività amministrativa; c) adottare norme che tengano conto delle caratteristiche di questo comune, di piccole dimensioni e con un ridotto organico; d) prestare particolare attenzione all'esigenza di ridurre, per quanto possibile, i passaggi "burocratici"; e) assicurare, l'applicazione del principio di distinzione dei poteri. Art.2 Interpretazione del regolamento Pagina 2 di 2

3 1. Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all interpretazione di norme del presente regolamento, sono presentate, per iscritto, al Presidente. 2. Il Presidente incarica il Segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa alla prima riunione del Consiglio, il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. 3. Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali durante l adunanza, relative all interpretazione di norme del presente regolamento, da applicare per la trattazione d argomenti iscritti nell ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente. Egli può sospendere brevemente la seduta e riunire i capi gruppo presenti in aula ed il Segretario Comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Nei casi in cui la soluzione non sia immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, sottopone la questione al Consiglio o rinvia l argomento oggetto dell eccezione a successiva adunanza. 4. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio, se ed in quanto applicabili, alle norme di diritto parlamentare. Art. 3 Durata in carica 1. Il Consiglio comunale dura in carica sino all elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l indicazione dei motivi d urgenza che ne hanno resa necessaria l adozione. 2. Agli effetti di cui al comma 1, si considerano urgenti ed improrogabili solo gli atti necessari a garantire l osservanza del principio di buona amministrazione e di continuità dell attività amministrativa, che, se omessi, provocherebbero un danno grave al comune. L improrogabilità e l urgenza del provvedimento dovranno essere valutate, non sulla base del programma politico della maggioranza (il cui mandato deve considerarsi scaduto), ma con riguardo alle esigenze d ordinaria amministrazione, fra cui, in particolare: a) atti che, in forza di norme di legge o di regolamento, o a seguito di diffida a provvedere da parte degli organi preposti, debbano essere adottati entro un termine preciso fissato in una data anteriore a quella prevista per lo svolgimento del primo consiglio successivo alle elezioni (20 giorni dopo le elezioni); b) atti la cui omissione provocherebbe un danno oggettivo per l ente od una ingiustificata inerzia per la cura dell interesse pubblico. 3. Ogni consigliere, nel caso di cui al 2 comma, secondo periodo, lettera b), ha la facoltà di richiedere al Presidente che la valutazione riguardo all urgenza ed all improrogabilità del provvedimento, sia preliminarmente discussa e votata dal Consiglio comunale; a seguito di tale richiesta, la dichiarazione d urgenza ed improrogabilità dovrà ottenere il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei consiglieri in carica. 4. I consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Art. 4 Sede delle adunanze 1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala. 2. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio. 3. Il Presidente può stabilire che l adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia necessario a causa dell inagibilità od indisponibilità della sede stessa. 4. La sede ove si tiene l adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell avviso di convocazione. Pagina 3 di 3

4 5. Il giorno nel quale si tiene l adunanza, all esterno della sede, è esposta la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'unione Europea. Art. 5 Presidenza del Consiglio comunale CAPO II IL PRESIDENTE 1. Le funzioni di Presidente del Consiglio sono attribuite, salvo quanto previsto ai commi successivi, al Sindaco. 2. Nel caso d assenza, impedimento, sospensione dalla carica, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni di presidente del Consiglio sono esercitate dal vice Sindaco (se consigliere comunale). La sostituzione, nel caso in cui il vice Sindaco non sia consigliere comunale è regolata nello Statuto. 3. Il Consiglio ha la facoltà di prevedere che le funzioni di presidenza e convocazione del Consiglio, siano attribuite, anziché al Sindaco, ad un Consigliere Comunale. 4. La facoltà di cui al comma 3 dovrà essere esercitata con la seguente procedura: a) l argomento sarà iscritto all ordine del giorno su iniziativa del Sindaco o di un quinto dei consiglieri; b) la proposta dovrà ottenere il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non sia raggiunta, ma la proposta ottenga il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, la votazione sarà ripetuta in due successive sedute e la proposta sarà approvata, se ottenga per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati; c) nella stessa seduta in cui la proposta otterrà la maggioranza prevista al punto b), si procederà all elezione del Presidente del consiglio, che assumerà la carica dalla prima seduta successiva; d) la facoltà di cui al comma 3 si esercita nell ambito del mandato amministrativo, ferma restando la facoltà del consiglio di riassegnare al Sindaco le funzioni di Presidenza del Consiglio, con le stesse procedure di cui al comma Nell ipotesi di cui al comma 3, le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio sono esercitate dal Consigliere anziano (il consigliere presente che abbia ottenuto la maggiore cifra individuale, con esclusione dei candidati alla carica di Sindaco). 6. Il Presidente del consiglio può essere revocato, a seguito di presentazione di una mozione di sfiducia per gravi motivi di ordine pubblico o per reiterata violazione dello statuto e dei regolamenti, che sia approvata dal Consiglio con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. In tal caso, ove non si applichi quanto previsto al comma 4, lettera d), il consiglio procederà all elezione di un nuovo Presidente. Art. 6 Compiti e poteri del Presidente 1. Il Presidente convoca il Consiglio, provvede al proficuo funzionamento dell assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce la fine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, decide l ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato. 2. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l ordine e per assicurare l osservanza della legge, dello statuto e del regolamento. 3. Nell esercizio delle sue funzioni il Presidente s ispira a criteri d imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri. CAPO III I GRUPPI CONSILIARI Pagina 4 di 4

5 Art. 7 Costituzione e funzionamento 1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare. 2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri, tranne che nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere. 3. I componenti dei singoli gruppi devono comunicare al Presidente, per iscritto o con dichiarazione congiunta nel corso di una riunione consiliare, il nome del capo gruppo. La designazione ha effetto se è comunicata dalla maggioranza dei componenti del gruppo. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente le variazioni della persona del capo gruppo. In mancanza di tali comunicazioni, è considerato capo gruppo il consigliere del gruppo anziano secondo la definizione di cui al comma 6 dell articolo 5 del Regolamento. 4. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve comunicarlo al Presidente, allegando la dichiarazione d accettazione del capo del nuovo gruppo. 5. Il consigliere, che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi, si considera non partecipante a nessun gruppo costituito. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, gli stessi costituiscono un gruppo misto che individua al suo interno il capo gruppo; in difetto, si applica quanto previsto al comma I gruppi consiliari hanno la facoltà di usufruire, per lo svolgimento delle loro attività, delle attrezzature degli uffici comunali, negli orari di apertura degli stessi. Il segretario comunale dovrà prestare agli stessi attività di consulenza. 7. Nel bilancio annuale potrà, su richiesta della conferenza dei capi gruppo, essere previsto uno stanziamento per assegnare ai gruppi consiliari i mezzi finanziari, necessari al loro funzionamento, composti da una quota fissa uguale per ogni gruppo e da una quota commisurata, anche in modo non direttamente proporzionale, alla consistenza numerica di ogni singolo gruppo. 8. Nell ipotesi di cui al comma 7, i mezzi finanziari sono assegnati dal presidente del consiglio comunale previa determinazione, sentita la conferenza dei capigruppo, circa i tempi e le modalità delle relative erogazioni, la natura delle spese per cui i mezzi stessi possono essere utilizzati, nonché le forme di rendicontazione periodica in ordine all impiego delle somme ricevute; qualora tale rendicontazione non sia compiuta nelle forme prescritte, le erogazioni successive sono sospese fino a regolarizzazione avvenuta. Art. 8 Conferenza dei capi gruppo 1. Su richiesta di uno o più capigruppo, è costituita la conferenza dei capi gruppo, quale organismo consultivo del Presidente delle adunanze consiliari, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant altro risulti utile per il proficuo andamento dell attività del Consiglio. 2. La conferenza dei capi gruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio. Alla riunione partecipa, se richiesto dal Presidente, il Segretario comunale. 3. La conferenza è inoltre convocata dal Presidente, quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno due capigruppo. CAPO IV COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI, STRAORDINARIE, TEMPORANEE E SPECIALI Art. 9 Costituzione e composizione 1. Il Consiglio comunale può, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, costituire, al suo interno, commissioni permanenti, straordinarie, temporanee o speciali (d indagine o d inchiesta), stabilendone le competenze e determinando la loro composizione numerica. Pagina 5 di 5

6 2. Le commissioni sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, complessivamente, tutti i gruppi, con criterio proporzionale. 3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il consiglio comunale provvede alla sostituzione, con votazione limitata ai componenti del gruppo interessato. 4. Nel caso d impedimento temporaneo, ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo gruppo, informando di ciò il Presidente della commissione. Art. 10 Presidenza e convocazione delle commissioni 1. Il Presidente di ciascuna commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. 2. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite, è attribuita alle opposizioni consiliari. Ai fini del presente comma, si considerano Commissioni aventi funzioni di controllo quelle deputate alla verifica della coerenza dell impostazione degli atti d indirizzo con il quadro normativo e con le esigenze della comunità locale, alla verifica dell andamento dello sviluppo dei programmi e dei progetti dell Amministrazione, alla verifica della coerenza dei dati economico-gestionali con gli equilibri di bilancio, Commissioni di garanzia quelle deputate alla tutela dei ruoli delle componenti del consiglio, della correttezza istituzionale, della trasparenza informativa; sono inoltre incluse, fra le commissioni di controllo e di garanzia, tutte le commissioni d indagine. 3. L elezione del Presidente avviene nella prima riunione della commissione, convocata dal Sindaco, entro 20 giorni da quello in cui è esecutiva la deliberazione di nomina, e presieduta dal consigliere più anziano per età. Nel caso di cui al comma 2, risulterà comunque eletto Presidente della Commissione il candidato delle opposizioni che avrà ottenuto il maggior numero dei voti; in caso di parità si applicano i criteri definiti dallo Statuto. 4. In caso d assenza del Presidente lo sostituisce il componente della commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. 5. Il Presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro può proporre l iscrizione all ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di diniego, il consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla commissione. 6. La convocazione è disposta a cura del Presidente, con avviso scritto, contenente l indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della commissione, nel loro domicilio, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l adunanza. Della convocazione è inviata copia, entro lo stesso termine, al Sindaco ed al Segretario comunale che cura l immediata affissione all albo dell avviso. Art. 11 Funzionamento delle commissioni 1. La riunione della commissione è valida quando sono presenti almeno la metà dei componenti. 2. Le commissioni consiliari possono avvalersi, per l esercizio delle loro funzioni, della collaborazione del Sindaco, degli Assessori, del Segretario comunale e dei responsabili degli uffici e dei servizi, nonché di altri soggetti. 3. Il Sindaco, gli Assessori, il Segretario comunale e i responsabili degli uffici e dei servizi possono partecipare ai lavori delle commissioni con diritto di parola e di proposta, ma senza diritto di voto. 4. Le commissioni consiliari hanno diritto di ottenere dagli uffici dell Ente e da quelli degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o sottoposti a controllo o vigilanza e da tutti gli altri organi le informazioni relative alle materie di rispettiva competenza. Pagina 6 di 6

7 5. Gli atti relativi agli affari iscritti all ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale, a disposizione dei membri della commissione. 6. Il Presidente della commissione riferisce al Consiglio, periodicamente, sull avanzamento dei lavori. Dei lavori della Commissione viene redatto verbale sommario a cura di un componente della Commissione stessa individuato dal Presidente della Commissione. Art. 12 Funzioni delle commissioni permanenti 1. Le commissioni permanenti hanno poteri referenti, redigenti, di controllo, consultivi ed istruttori in ordine a tutti gli atti generali e le materie di competenza del Consiglio. 2. Le commissioni consiliari permanenti, nell ambito delle materie di competenza, verificano periodicamente lo stato d attuazione dei piani e programmi generali e settoriali e ne riferiscono al Consiglio. 3. Esse esercitano altresì il controllo politico-amministrativo sull andamento delle aziende speciali, delle Istituzioni e delle società di capitali partecipate dal Comune. 4. Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di predisporre e promuovere l approvazione, da parte del Consiglio, di atti d indirizzo generali e settoriali e di loro integrazioni, modifiche e varianti. Art. 13 Pubblicità dei lavori 1. Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi d informazione. Il Presidente convoca la commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione d argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone. 2. Le sedute delle Commissioni si tengono di norma presso l Aula consiliare. Art. 14 Commissioni straordinarie, temporanee e speciali 1. Su proposta del Presidente, su istanza sottoscritta da almeno cinque consiglieri in carica od a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal revisore dei conti, il Consiglio comunale, nell esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, nel suo interno, commissioni straordinarie, temporanee e speciali di indagine e di inchiesta sull attività dell amministrazione. 2. La deliberazione che, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri componenti il consiglio, costituisce la commissione, definisce l oggetto e l ambito dell indagine ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale. 3. La commissione ha tutti i poteri necessari per l espletamento dell incarico. Su richiesta del Presidente, il Segretario comunale mette a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all oggetto dell inchiesta od allo stesso connessi. 4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l espletamento dell incarico ricevuto, la commissione può effettuare l audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Revisore, del Segretario comunale, dei responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. La convocazione e le risultanze dei lavori restano riservate, fino alla presentazione al Consiglio della relazione della commissione. I componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d ufficio. 5. La redazione dei verbali della commissione è effettuata dal consigliere più giovane per età. 6. Nella relazione al Consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d ufficio di cui al precedente quarto comma. Pagina 7 di 7

8 7. Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal Presidente consegnati al segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell archivio dell ente. 8. I lavori delle commissioni così nominate devono compiersi nel termine assegnato, pena la decadenza automatica della Commissione. 9. E facoltà dei commissari dissenzienti di presentare relazioni di minoranza nelle stesse forme e termini della relazione della commissione. 10. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della commissione, e di quelle eventuali di minoranza, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che essa dovrà adottare. Art. 15 Incarichi di studio 1. Il Consiglio comunale può conferire alle commissioni permanenti incarico di studiare piani e programmi di rilevanza particolare, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto. 2. Il Presidente della commissione riferisce al Consiglio, periodicamente, sull avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato. Art. 16 Designazione e funzioni CAPO V I CONSIGLIERI SCRUTATORI 1. Ove necessario, nei casi previsti nel comma 2, secondo periodo, e nel comma 3, il Presidente designa due consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere, fra gli scrutatori, tranne che nei casi in cui non sia presente nessun consigliere di minoranza o nessuno dei consiglieri di minoranza presenti accetti l incarico. Ove insorgano contestazioni, la scelta degli scrutatori spetta al Consiglio che vi provvede con votazione in forma palese. 2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l assistenza dei consiglieri scrutatori. 3. L assistenza degli scrutatori è inoltre obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Gli stessi assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti. 4. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l esito della votazione è stato verificato con l intervento dei consiglieri scrutatori. Art. 17 Diritto d iniziativa CAPO VI I CONSIGLIERI COMUNALI 1. I consiglieri hanno diritto d iniziativa su ogni argomento di competenza del Consiglio comunale. 2. I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni, concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale. 3. La proposta di deliberazione, formulata per scritto ed eventualmente accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata al Presidente il quale la trasmette al Segretario comunale per l istruttoria di cui all art.49 del T.U. 18 agosto Pagina 8 di 8

9 2000 n.267. Il Segretario comunale esprime parere sulla competenza del Consiglio a trattare l argomento. 4. Nel caso che la proposta risulti manifestamente estranea alle competenze del Consiglio, illecita, od impossibile, il Presidente comunica al consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza ai capi gruppo. 5. Negli altri casi, anche qualora sulla proposta deliberativa fossero espressi pareri contrari di regolarità tecnica o contabile (che non riguardino gli aspetti indicati al comma 4), il Presidente iscrive la proposta all ordine del giorno del Consiglio comunale. 6. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all ordine del giorno del Consiglio comunale. 7. Costituiscono emendamenti le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, al Presidente, entro il secondo giorno precedente quello dell adunanza. Nel corso della seduta, fino al momento in cui la discussione è chiusa, possono essere presentate solo proposte di variazione di limitata entità, che non richiedano l acquisizione dei pareri previsti dalla legge. Ciascun consigliere può ritirare gli emendamenti presentati. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro consigliere. 8. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell adunanza sono subito trasmesse dal Presidente al Segretario comunale che ne cura, con procedura d urgenza, l istruttoria. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell adunanza il Segretario comunale, su richiesta del Presidente, esprime parere riguardo alla non sussistenza della necessità di acquisire pareri previsti dalla legge, riguardo al testo emendato, oppure, nel caso di pareri di competenza dello stesso segretario, esprime il parere di regolarità, se in possesso di sufficienti elementi di valutazione. Su richiesta effettuata dal Segretario comunale, per acquisire i necessari elementi di valutazione, l ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l ultimo punto all ordine del giorno. Qualora tali elementi non siano acquisibili nel corso della riunione, il consiglio con voto palese delibera se procedere al voto del testo non emendato o se rinviare la deliberazione all adunanza successiva. 9. Per quanto riguarda gli emendamenti al bilancio preventivo resta fermo quanto stabilito nel Regolamento di contabilità. 10. Per tutte le attività di cui al presente articolo i consiglieri possono richiedere la collaborazione del segretario comunale e dei responsabili dei servizi. Se necessario, le modalità con le quali dovrà esprimersi tale rapporto di collaborazione potranno essere precisate dalla Giunta nel Regolamento degli uffici e dei servizi. Art. 18 Attività ispettiva - interrogazioni e mozioni 1. I consiglieri nell esercizio dell attività e del sindacato ispettivo hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto. 2. Le interrogazioni sono sempre formulate per scritto e firmate dai proponenti; le stesse dovranno precisare se richiedano risposta scritta o in sede consiliare. Se i consiglieri interroganti non richiedono espressamente l iscrizione dell interrogazione all ordine del giorno del Consiglio comunale, s intende che per la stessa è richiesta risposta scritta. 3. Il Sindaco o l Assessore da lui delegato risponde, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. In caso d interrogazioni a risposta in sede consiliare, la risposta è data, di norma, nella prima adunanza del consiglio che si tiene entro il termine di cui sopra. Nel caso in cui entro il termine predetto non si tengano adunanze del Consiglio, la risposta è anticipata per scritto e comunicata per riassunto al Consiglio, alla prima adunanza. 4. L interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Presidente per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all oggetto medesimo. Pagina 9 di 9

10 5. L interrogazione può essere effettuata verbalmente anche durante l adunanza, subito dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari, o, dopo l ultimo punto iscritto all ordine del giorno. Il Presidente può dare risposta immediata se dispone degli elementi necessari. In caso contrario si riserva di dare risposta scritta all interrogante entro trenta giorni da quello di presentazione. 6. Qualora il termine previsto dal comma 3 sia trascorso, senza che il Consigliere abbia ricevuto una risposta, e l argomento non sia stato iscritto all ordine del giorno del Consiglio, lo stesso Consigliere ha il diritto, all'inizio della prima seduta consiliare utile dopo la scadenza, alla risposta orale immediata. 7. Non possono essere presentate questioni pregiudiziali o sospensive riguardo alla procedura di cui al comma 6 del presente articolo. 8. Le mozioni devono essere presentate per scritto al Presidente, sottoscritte dal consigliere proponente e sono iscritte all ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio convocata dopo la loro presentazione. 9. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio comunale, nell ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell ambito dell attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni. Art. 19 Richiesta di convocazione del Consiglio 1. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri, inserendo all ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti. Il Presidente dovrà effettuare soltanto la verifica formale che la richiesta provenga dal prescritto numero di soggetti legittimati, mentre non può sindacarne l'oggetto, salvo che non si tratti d oggetto che, poiché illecito, impossibile o per legge manifestamente estraneo alle competenze dell'assemblea, in nessun caso potrebbe essere posto all'ordine del giorno. 2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei consiglieri, indirizzata al Presidente, che è immediatamente registrata al protocollo generale dell ente. 3. Nel caso che sia proposta l adozione di deliberazioni, la trattazione di interrogazioni e l adozione di mozioni e risoluzioni, deve essere osservato quanto stabilito dagli artt.17 e 18 del presente regolamento. 4. Nel caso d inosservanza dell obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al primo comma, previa diffida, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dal T.U. 18 agosto 2000 n.267. Art. 20 Diritto d informazione e di accesso agli atti amministrativi 1. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali tutte le informazioni in loro possesso, utili all espletamento del mandato elettivo. 2. I consiglieri comunali hanno diritto d accesso e di consultazione di tutti gli atti dell amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento, in conformità all art.43, comma secondo, del T.U. 18 agosto 2000 n.267 ed all art.24 della legge 7 agosto 1990, n L esercizio dei diritti, di cui al primo e secondo comma, è effettuato dai consiglieri, richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al segretario comunale ed ai responsabili preposti ai singoli uffici e servizi. Pagina 10 di 10

11 4. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Art. 21 Diritto al rilascio di copie di atti e documenti 1. I consiglieri comunali hanno diritto al rilascio di copia di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di determinazioni dei responsabili di servizio, di verbali delle commissioni consiliari permanenti, di verbali delle altre commissioni comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal Sindaco o dai suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione. 2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal consigliere presso la segreteria comunale. Ove non si tratti di atti per i quali è previsto l accesso informale, la richiesta scritta è ricevuta dal dipendente preposto, su apposito modulo, sul quale il consigliere deve indicare gli estremi dell atto di cui richiede copia ed apporre la data e la firma. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l esercizio delle funzioni connesse alla carica elettiva ricoperta. 3. Il rilascio delle copie avviene entro i tre giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta è precisato il maggior termine per il rilascio. 4. Il Segretario comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio. 5. Le copie sono rilasciate in carta libera, con espressa indicazione che il loro uso è limitato all esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di consigliere comunale. 6. L esercizio dei diritti di cui al presente articolo trova, quali unici limiti, l attinenza alla funzione pubblica esercitata, che deve essere sorretta da un ragionevole collegamento con l espletamento del mandato elettivo, e la necessità che i documenti richiesti in visione o in copia siano individuati, in modo tale da consentire agli uffici il loro reperimento. 7. Per le copie di atti e documenti di cui al presente articolo non sono addebitabili al consigliere comunale rimborsi di costi di ricerca, visura, fotocopia e rilascio sia perché l esercizio del diritto di accesso attiene all esercizio della funzione pubblica di cui il richiedente è portatore, sia perché in nessun caso egli può fare uso privato dei documenti così acquisiti. Titolo II FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE Art. 22 Competenza prima seduta CAPO I CONVOCAZIONE 1. La convocazione del Consiglio comunale è effettuata dal Presidente o da chi lo surroga secondo quanto previsto all art In conformità a quanto dispone il T.U. 18 agosto 2000 n.267, la prima seduta del Consiglio comunale, successiva alle elezioni, deve essere convocata dal Sindaco neo eletto, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso d inosservanza dell obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio procede alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco. La seduta procede con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta e quindi con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all ordine del giorno; nella prima seduta Pagina 11 di 11

12 potranno essere inseriti all ordine del giorno, oltre a quelli sopra definiti, i soli atti urgenti ed improrogabili. Art.23 Avviso di convocazione 1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta tramite avvisi, contenenti l indicazione del giorno e dell ora dell adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai consiglieri comunali a parteciparvi. Qualora fossero previste sospensioni temporanee dei lavori, nell avviso devono essere indicati gli orari d inizio, interruzione e ripresa dell adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicati la data e l ora d inizio di ciascuna riunione con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza. 2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali sono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione, della verifica degli equilibri di bilancio, del rendiconto della gestione dell esercizio precedente. L avviso di convocazione, per le adunanze ordinarie, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione 3. In tutti i casi non previsti al comma precedente, ii consiglio è convocato in adunanza straordinaria, quando la stessa sia ritenuta necessaria dal Presidente o sia richiesta da almeno un quinto dei consiglieri. L adunanza deve essere tenuta entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. Per le adunanze straordinarie la consegna dell avviso deve avvenire almeno tre giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione. 4. Il Consiglio è convocato d urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l adunanza. Per le adunanze convocate d urgenza, l avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione. 5. Lo stesso termine di cui al comma precedente, si applica anche per le adunanze di seconda convocazione. 6. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi anche i giorni festivi. 7. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all ordine del giorno, delle adunanze ordinarie e straordinarie, argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l oggetto degli argomenti aggiunti. 8. I motivi dell urgenza delle convocazioni di cui al comma quarto e dei provvedimenti aggiunti all ordine del giorno di cui al comma settimo possono essere sindacati dal Consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata ad altro giorno stabilito dal Consiglio stesso. L avviso del rinvio è comunicato soltanto ai consiglieri assenti dall adunanza nel momento in cui questo è stato deciso. 9. L eventuale ritardata consegna dell avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa all adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato. 10. Nell avviso deve essere sempre precisato se l adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d urgenza e se la stessa si tiene in prima o seconda convocazione. Nell avviso sono indicati gli argomenti da trattare. Art. 24 Ordine del giorno 1. Spetta al Presidente di stabilire, rettificare od integrare l elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale con proprie autonome decisioni, salvo l obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quarto comma. 2. L iniziativa delle proposte da iscrivere all ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta ed ai consiglieri comunali. 3. Per le proposte di deliberazioni, mozioni ed interrogazioni presentate dai consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dagli artt.17 e 18. Pagina 12 di 12

13 4. Gli argomenti sono indicati nell ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l oggetto. 5. Sono elencati distintamente nell ambito dell ordine del giorno, sotto l indicazione seduta segreta, gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all art. 32. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica. 6. L ordine del giorno è inserito od allegato all avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante. Art. 25 Avviso di convocazione - consegna - modalità 1. L avviso di convocazione del consiglio, con l ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio dei consiglieri, tramite un messo comunale. 2. Il messo rimette alla segreteria comunale la dichiarazione d avvenuta consegna, contenente l indicazione del giorno e dell ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente. La dichiarazione d avvenuta consegna può avere forma d elenco - ricevuta, comprendente i destinatari, sul quale sono apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell adunanza consiliare. 3. I consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare entro dieci giorni dalla proclamazione dell elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Presidente, il nominativo e l indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti. La designazione del domiciliatario dovrà avvenire anche nel caso in cui il consigliere si allontani temporaneamente dalla sua residenza o non sia di fatto reperibile al suo domicilio nessuna persona cui possa essere consegnato l avviso. 4. Fino a quando non è effettuata la designazione di cui al precedente comma, il presidente provvede a far spedire l avviso di convocazione al domicilio anagrafico del consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell avviso al domicilio. La stessa procedura si applica anche in tutti i casi in cui il messo non reperisca al domicilio del consigliere o del domiciliatario indicato ai sensi del comma 3 nessuna persona cui possa essere consegnato l avviso. In tal caso la spedizione dovrà avvenire entro il giorno successivo al termine previsto per la consegna a domicilio. Nei casi sopra previsti, con la spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l obbligo di consegna dell avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento. 5. I consiglieri potranno anche richiedere, con lettera indirizzata al presidente, che gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, siano trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica, esonerando l amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso di mancata ricezione dei documenti. Art. 26 Ordine del giorno- pubblicazione e diffusione 1. L elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all albo del Comune rispettivamente nei cinque giorni e nei tre giorni precedenti quello della riunione. 2. L elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all albo comunale almeno 24 ore prima della riunione. 3. Entro i termini previsti per la consegna ai consiglieri comunali, copia dell avviso di convocazione e dell ordine del giorno delle adunanze - inclusi quelli aggiuntivi - è inviata al revisore dei conti. Pagina 13 di 13

14 4. Il segretario comunale dispone anche per la pubblicazione degli avvisi di cui al comma 1, in luoghi pubblici sul territorio comunale e sul sito Internet del Comune. Art. 27 Deposito degli atti CAPO II ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE 1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale od in altro ufficio indicato nell avviso di convocazione, almeno a partire dalle ore 9 del giorno feriale antecedente quello dell adunanza. Gli atti relativi alle adunanze convocate d urgenza o ad argomenti aggiunti all ordine del giorno, sono depositati almeno dalle ore 9 dello stesso giorno in cui si tiene la riunione. 2. L orario di consultazione, coincide con l orario di apertura degli uffici comunali al pubblico. 3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui al comma 1, nel testo completo dei pareri di cui all art.49 del T.U. 18 agosto 2000 n.267, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l esame. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati o comunque direttamente attinenti alle proposte depositate. 4. All inizio della riunione le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell adunanza e nel corso di essa ogni consigliere può consultarli. 5. Le proposte relative alla modifica dello statuto e dei regolamenti devono essere trasmesse ai capi gruppo consiliari almeno cinque giorni prima dell adunanza nella quale dovrà esserne iniziato l esame. 6. Le proposte formulate dai consiglieri, ai sensi del presente regolamento, devono essere depositate dagli stessi, secondo quanto stabilito al comma Il regolamento di contabilità stabilisce il termine, entro il quale sono presentati dalla Giunta ai consiglieri comunali gli schemi del bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale, nonché il rendiconto della gestione. Art. 28 Adunanze di prima convocazione 1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. 2. Il numero dei presenti è accertato mediante l appello nominale, i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l appello quando tale numero risulta raggiunto. 3. Nel caso in cui, trascorsa un ora da quella fissata nell avviso di convocazione ed eseguito l appello, sia constatata la mancanza dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l adunanza. Il Presidente può dichiarare deserta l adunanza anche prima che sia trascorsa un ora, quando fondati motivi (maltempo, situazioni di emergenza, giustificazioni pervenute) facciano ritenere che sia certo il mancato raggiungimento del numero legale. 4. Dopo l appello effettuato all inizio dell adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o che si assentano dall adunanza dopo l appello, ne danno avviso al Segretario comunale, il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell appello. Nel caso che dall appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell adunanza, a sua discrezione fino a 15 minuti, dopo la quale è effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell adunanza, questa viene Pagina 14 di 14

15 dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione. 5. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l adunanza. Art. 29 Adunanze di seconda convocazione 1. Nell adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma 3, sono valide purché intervengano almeno un terzo dei consiglieri assegnati all ente, senza computare a tale fine il Sindaco (quattro membri). 2. L adunanza che segue ad una prima, iniziata con la presenza del numero legale dei consiglieri ed interrotta nel suo corso, per essere venuto meno il numero minimo dei presenti, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima. 3. Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune, i seguenti atti: - la costituzione di istituzioni e di aziende speciali; - la partecipazione a società di capitali; - la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi; - i bilanci annuali e pluriennali e la relazione previsionale; - il rendiconto della gestione; - lo Statuto e relative modifiche; - i regolamenti; - l istituzione e l ordinamento dei tributi; - la contrazione di mutui e l emissione di prestiti obbligazionari; - l approvazione di convenzioni e consorzi con altri Enti locali. 4. Il giorno e l ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Presidente. La convocazione è effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione e nel termine di cui al settimo comma dell art Quando l avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Presidente è tenuto ad inviare l invito per la stessa ai soli consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione. 6. Qualora siano iscritti all ordine del giorno della seduta di seconda convocazione argomenti compresi fra quelli elencati al precedente terzo comma, il Consiglio provvede a deliberare su di essi soltanto nel caso che sia presente almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. In caso contrario gli stessi sono posposti alla fine dell ordine del giorno, e, in caso permanga la situazione suddetta, sono rinviati ad altra adunanza di prima convocazione. 7. All ordine del giorno di un adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota a tutti i consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dall art.23, comma 8, del presente regolamento. 8. Nel caso d argomenti rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta, per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di prima convocazione. Art. 30 Partecipazione dell assessore non consigliere Pagina 15 di 15

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